N. 115 ORDINANZA 22 - 31 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Spese processuali - Liquidazione da parte del  giudice  -  Disciplina
  applicabile nel periodo compreso tra  l'abrogazione  delle  tariffe
  professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione
  di  nuovi  parametri  con  decreto  ministeriale  -  Ultrattivita',
  limitatamente  alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,  delle
  tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla  legge
  di conversione n. 27 del 2012,  con  decorrenza  retroattiva  dalla
  data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 -  Omessa
  motivazione sulla rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della
  questione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali violati
  - Manifesta inammissibilita'. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, commi 1 e 2. 
-   
Spese processuali - Liquidazione da parte del  giudice  -  Disciplina
  applicabile nel periodo compreso tra  l'abrogazione  delle  tariffe
  professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione
  di  nuovi  parametri  con  decreto  ministeriale  -  Ultrattivita',
  limitatamente  alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,  delle
  tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla  legge
  di conversione n. 27 del 2012,  con  decorrenza  retroattiva  dalla
  data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 -  Omessa
  motivazione sulla rilevanza  -  Omessa  motivazione  in  ordine  ai
  motivi di censura - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (convertito  nella  legge  24
  marzo 2012, n. 27), art. 9, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, 101, 104 e 117. 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanza
del 20 aprile 2012 (in relazione ai commi 1 e 2 dell'art.  9)  e  dal
Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con nove ordinanze del 7,  11
maggio 2012 e 27 giugno 2012 (in relazione al comma  3  dello  stesso
articolo), rispettivamente iscritte, la prima, al n. 247 e  le  altre
dal n. 230 al n. 238 del registro ordinanze 2012 e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42,  43  e  44,  prima  serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24  aprile  2013  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, nel corso  di  un  giudizio  civile,  il  Tribunale
ordinario di Napoli, ai fini  della  liquidazione  delle  correlative
spese,  con  ordinanza  del  20  aprile  2012,  ha  denunciato,   per
«contrasto   con   i   principi   costituzionali»   (non   altrimenti
individuati), l'articolo 9 del decreto-legge 24  gennaio  2012  n.  1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'), nei suoi commi 1 e 2,  i  quali,
rispettivamente, dispongono  che  «Sono  abrogate  le  tariffe  delle
professioni regolamentate nel settore ordinistico» e che  «[...]  nel
caso di liquidazione, da  parte  di  un  organo  giurisdizionale,  il
compenso  del  professionista  e'  determinato  con   riferimento   a
parametri stabiliti con decreto del Ministro  vigilante  da  adottare
nel termine di centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    che,  stante  il  ritardo  nella  determinazione,  da  parte  del
competente Ministro, dei suddetti nuovi parametri, e stante  la  gia'
disposta abrogazione delle precedenti tariffe, il  rimettente  si  e'
doluto della situazione  di  "blocco",  cosi'  determinatasi,  a  suo
avviso impeditiva della liquidazione  degli  onorari  di  difesa  nel
processo a quo; 
    che - a seguito dell'introduzione, in  sede  di  conversione  del
predetto decreto-legge, da parte della legge 24 marzo 2012 n. 27,  di
un terzo comma, nel  testo  del  citato  art.  9,  con  il  quale  si
stabilisce che «le tariffe vigenti alla data dell'entrata  in  vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi [...]  sino  alla  data
dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di  cui  al  comma  2
[...]» - il Tribunale ordinario di  Nocera  Inferiore,  con  le  nove
ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, emesse  in  altrettanti
giudizi  civili,  ha  dubitato,  a  sua  volta,  della   legittimita'
costituzionale  anche  di   siffatta   disposizione   intertemporale,
prospettandone il contrasto con i precetti di cui  agli  articoli  2,
primo comma, 10, 11, 3, 24, 101, 107, 111 e 117 della Costituzione (i
primi tre evocati pero' solo in motivazione); 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, per conto dell'intervenuto
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   ha   concluso    per
l'inammissibilita' o, in subordine,  per  la  manifesta  infondatezza
delle riferite questioni. 
    Considerato che - a  prescindere  dalla  evidente  ragionevolezza
della norma intertemporale introdotta dalla legge 24 marzo  2012,  n.
27, in sede di conversione del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'), con  la  quale  e'  stato  posto
rimedio  proprio  a  quella  situazione  di  "blocco"  lamentata  dal
Tribunale ordinario di Napoli (come gia' da altri giudicanti vedi, al
riguardo,  l'ordinanza  di  questa  Corte  n.  269   del   2012,   di
restituzione  degli  atti,  per  ius  superveniens,   al   rimettente
Tribunale  di  Cosenza),  situazione  poi   comunque   superata   con
l'adozione del  decreto  ministeriale  20  luglio  2012,  recante  la
determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione  dei  compensi
per le professioni  regolamentate  -  le  questioni  sollevate  dagli
odierni rimettenti vanno dichiarate manifestamente inammissibili, per
la non  rispondenza  delle  rispettive  ordinanze  di  rimessione  ai
requisiti minimi richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), per promuovere l'incidente di costituzionalita'; 
    che, infatti, il Tribunale di Napoli, oltre a non motivare  sulla
rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della  questione,  omette
persino di indicare i parametri costituzionali in tesi violati; 
    che, del pari, le ordinanze di rimessione del Tribunale ordinario
di Nocera Inferiore (che pur si diffondono per ben ottanta pagine  su
tematiche  generali  del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
costituzionale) non assolvono al requisito  della  motivazione  sulla
rilevanza, la quale risulta, del  tutto  incomprensibilmente,  legata
soltanto all'obiettivo del rimettente di  poter  liquidare  le  spese
processuali attraverso  l'auspicata  caducazione  proprio  di  quella
disposizione intertemporale che  tale  liquidazione  gli  consentiva;
mentre, in relazione ai numerosi parametri evocati (per altro in modo
disarmonico tra motivazione e dispositivo), manca  una  pertinente  e
coerente motivazione delle ragioni  che  ne  determinerebbero,  nella
specie, la violazione da parte della norma denunciata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  9,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge  24  gennaio  n.  1  (Disposizioni   urgenti   per   la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
sollevata  per  «contrasto  con  i  principi   costituzionali»,   dal
Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   costituzionale   dell'articolo   9,   comma   3,   del
decreto-legge n. 1 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento  agli  articoli
3, 101, 104 e 117 della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di
Nocera Inferiore, con le nove ordinanze in epigrafe indicate. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI