N. 122 SENTENZA 3 - 5 giugno 2013

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Opere  pubbliche  -  Progettazione   e   realizzazione   del   tronco
  Trento-Valdastico-Piovene   dell'autostrada   A/31   Trento-Rovigo,
  meglio noto come Valdastico Nord, insistente sul  territorio  della
  Provincia di Trento - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei
  trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, che comunica l'inserimento della
  Valdastico Nord nella  nuova  rete  transeuropea  dei  trasporti  -
  Ricorso per conflitto  di  attribuzione  fra  enti  promosso  dalla
  Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa  intesa  con
  la Provincia, lesiva delle  attribuzioni  provinciali  -  Nota  non
  lesiva in se' delle attribuzioni provinciali - Inammissibilita' del
  ricorso. 
- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  19  giugno
  2012, n. 5438. 
- Costituzione, artt. 117 e 118; statuto della Regione  Trentino-Alto
  Adige, artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16; d.P.R. 22  marzo
  1974, n. 381, artt. 19 e 20; legge 21 dicembre 2001, n.  443,  art.
  1. 
Opere  pubbliche  -  Progettazione   e   realizzazione   del   tronco
  Trento-Valdastico-Piovene   dell'autostrada   A/31   Trento-Rovigo,
  meglio noto come Valdastico Nord, insistente sul  territorio  della
  Provincia di Trento - Atti citati nella nota  del  Ministero  delle
  infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, n.  5438  -  Ricorso
  per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Provincia  di
  Trento - Asserita esclusione della previa intesa con la  Provincia,
  lesiva    delle    attribuzioni    provinciali    -     Genericita'
  nell'indicazione degli  atti  oggetto  del  ricorso  -  Difetto  di
  motivazione - Inammissibilita' del ricorso. 
- Atti citati nella nota del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
  trasporti 19 giugno 2012, n. 5438. 
- Costituzione, artt. 117 e 118; statuto della Regione  Trentino-Alto
  Adige, artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16; d.P.R. 22  marzo
  1974, n. 381, artt. 19 e 20; legge 21 dicembre 2001, n.  443,  art.
  1. 
Opere  pubbliche  -  Progettazione   e   realizzazione   del   tronco
  Trento-Valdastico-Piovene   dell'autostrada   A/31   Trento-Rovigo,
  meglio noto come Valdastico Nord, insistente sul  territorio  della
  Provincia di Trento - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei
  trasporti 19 giugno 2012, n. 5438, che comunica l'inserimento della
  Valdastico Nord nella  nuova  rete  transeuropea  dei  trasporti  -
  Ricorso per conflitto  di  attribuzione  fra  enti  promosso  dalla
  Provincia di Trento - Asserita esclusione della previa  intesa  con
  la Provincia, lesiva delle attribuzioni provinciali - Insussistenza
  - Erroneita' del presupposto  interpretativo  -  Dichiarazione  che
  spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e
  trasporti, esprimere il definitivo parere favorevole riguardo  alla
  proposta  di  regolamento  COM(2011)650,  nei  sensi  di   cui   in
  motivazione. 
- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  19  giugno
  2012, n. 5438. 
- Costituzione, artt. 117 e 118; statuto della Regione  Trentino-Alto
  Adige, artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16; d.P.R. 22  marzo
  1974, n. 381, artt. 19 e 20; legge 21 dicembre 2001, n.  443,  art.
  1. 
Opere  pubbliche  -  Progettazione   e   realizzazione   del   tronco
  Trento-Valdastico-Piovene   dell'autostrada   A/31   Trento-Rovigo,
  meglio noto come Valdastico Nord, insistente sul  territorio  della
  Provincia di Trento - Atti o attivita' eventuali,  non  comunicati,
  dai quali risulta, mediante l'inserimento nella  Rete  europea,  la
  definitiva intenzione del Governo di procedere  alla  realizzazione
  dell'autostrada  Valdastico  Nord  -  Ricorso  per   conflitto   di
  attribuzione fra enti promosso dalla Provincia di Trento - Asserita
  esclusione della previa  intesa  con  la  Provincia,  lesiva  delle
  attribuzioni provinciali - Genericita' del  ricorso  e  degli  atti
  oggetto del ricorso - Inammissibilita'. 
- Atti o attivita' eventuali,  non  comunicati,  dai  quali  risulta,
  mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione
  del  Governo  di  procedere  alla   realizzazione   dell'autostrada
  Valdastico Nord  a  prescindere  dalla  necessaria  intesa  con  la
  Provincia di Trento. 
- Costituzione, artt. 117 e 118; statuto della Regione  Trentino-Alto
  Adige, artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), 14 e 16; d.P.R. 22  marzo
  1974, n. 381, artt. 19 e 20; legge 21 dicembre 2001, n.  443,  art.
  1. 
(GU n.24 del 12-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
19 giugno 2012, prot. n. 5438, promosso dalla Provincia  autonoma  di
Trento con  ricorso  notificato  il  9  agosto  2012,  depositato  in
cancelleria il 17 agosto 2012  ed  iscritto  al  n.  8  del  registro
conflitti tra enti 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore
Gaetano Silvestri; 
    uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  9  agosto  2012  e  depositato  il
successivo 17 agosto, la Provincia autonoma di Trento, in persona del
Presidente pro tempore, ha proposto  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione:  a)
alla nota del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  19
giugno 2012, prot. n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia
il 27 giugno 2012; b) agli «atti in essa  citati,  e  tra  questi  in
particolare [all]'atto,  formale  o  informale,  del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, citato nella predetta nota  e  mai  prima
reso noto alla ricorrente Provincia, attraverso il quale "in sede  di
esame  in  prima  lettura  da  parte  del   Consiglio   trasporti   e
telecomunicazioni  del  22  marzo  u.s.,  l'Italia  ha  espresso   il
definitivo parere favorevole riguardo alla  proposta  di  regolamento
COM(2011)650",  nella  parte  in  cui  tale  proposta  comprende   la
realizzazione della "Valdastico Nord"»; c)  a  «tutti  gli  eventuali
altri atti o attivita', mai comunicati alla ricorrente Provincia, dai
quali  risulta,  mediante  l'inserimento  nella  Rete   europea,   la
definitiva intenzione del Governo  di  procedere  alla  realizzazione
dell'autostrada "Valdastico  Nord"  a  prescindere  dalla  necessaria
intesa con la Provincia di Trento». 
    Secondo  la  ricorrente,  gli  atti  impugnati  violerebbero  gli
articoli 117 e 118 della Costituzione; l'art. 8, numeri 5), 6), 17) e
18), e gli  artt.  14  e  16  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); gli artt.  19  e  20
del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed opere pubbliche); l'art. 1 della legge 21 dicembre  2001,  n.  443
(Delega al Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
attivita' produttive); infine, il principio di leale collaborazione. 
    1.1.- Preliminarmente,  la  difesa  provinciale  ricostruisce  le
vicende  relative  alla  realizzazione  dell'autostrada   "Valdastico
Nord",  ricordando  come  la  Corte  costituzionale  sia  gia'  stata
investita di questione analoga a quella odierna con due conflitti  di
attribuzione (reg. confl. enti n. 5 e n. 6 del 2010)  decisi  con  la
sentenza n. 62 del 2011. Entrambi i conflitti, pur avendo ad  oggetto
atti differenti, attenevano «alla progettazione e alla  realizzazione
del tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette (cosiddetto Valdastico
Nord) dell'autostrada A/31», e in entrambi  i  giudizi  la  Provincia
autonoma ricorrente si doleva «del suo mancato  coinvolgimento  nella
fase di individuazione e progettazione dell'opera». 
    Con la sentenza citata la Corte costituzionale ha,  tra  l'altro,
dichiarato cessata la materia del contendere in  quanto,  nelle  more
del giudizio, «lo Stato ha dichiarato, per mezzo del Ministero  delle
infrastrutture,  in  un  documento  ufficiale,  che  l'autostrada  in
questione non puo' essere realizzata  senza  previa  intesa,  sia  in
quanto l'opera e' inserita nel Programma  Infrastrutture  Strategiche
(per il quale l'intesa stessa e' prescritta  dall'art.  1,  comma  1,
della legge n. 443 del 2001), sia, piu' in generale, per il  rispetto
dovuto   allo   statuto   speciale   della   Regione    Trentino-Alto
Adige/Südtirol ed alle  sue  norme  di  attuazione.  Di  conseguenza,
nessun organo o soggetto riconducibile  allo  Stato  -  e  quindi  la
stessa ANAS - puo' procedere alla realizzazione  dell'opera  suddetta
senza acquisire preventivamente l'intesa della Provincia autonoma  di
Trento». 
    Quest'ultima sottolinea altresi' come la  Corte  abbia  precisato
che «non sono richieste due intese, ma  che  la  medesima  intesa  e'
necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione
citata sia per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n.  443  del
2001». 
    La ricorrente richiama, inoltre, quanto affermato dalla Corte  in
relazione al bando di concorso per  la  progettazione  provvisoria  e
definitiva dell'opera, impugnato in via consequenziale nei  conflitti
definiti con la sentenza n. 62 del 2011: «si  deve  ritenere  che  lo
stesso non possieda una lesivita' attuale,  come  affermato  peraltro
dal giudice amministrativo adito dalla stessa Provincia  autonoma  di
Trento. Solo se alla programmazione e progettazione dovessero seguire
concreti atti  di  realizzazione  dell'opera  sarebbe  indispensabile
l'intesa con la Provincia stessa, la cui mancanza  avrebbe  l'effetto
di arrestare il procedimento». 
    In definitiva, la difesa provinciale assume che, a seguito  della
richiamata decisione, si possa ritenere «acquisita e  riconosciuta  a
tutti i livelli la necessita' dell'intesa [con la Provincia] al  fine
della realizzazione della Valdastico Nord». 
    1.2.- La ricorrente aggiunge che la necessita' di siffatta intesa
e' stata ulteriormente confermata in  una  serie  di  atti  posti  in
essere successivamente alla  pronunzia  della  Corte  costituzionale.
Sono richiamati, in  particolare,  il  verbale  della  conferenza  di
servizi svoltasi presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in data 24 aprile 2012 e le osservazioni predisposte  dalla
Provincia autonoma di  Trento  in  occasione  di  questa  conferenza,
trasmesse con nota del 23 aprile 2012. 
    1.3.-  A  fronte  di  siffatte  univoche  indicazioni  circa   la
necessita' dell'intesa  con  la  Provincia  ricorrente,  quest'ultima
sottolinea come la nota  19  giugno  2012,  prot.  n.  5438,  oggetto
dell'odierno conflitto, si ponga in termini di  netta  discontinuita'
con tali indicazioni. 
    In particolare, con la nota impugnata, la Direzione Generale  per
lo  sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  ed   i   progetti
internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ha
comunicato alla Provincia autonoma di  Trento  che,  nell'ambito  del
processo di definizione dei nuovi regolamenti TEN-T,  e  segnatamente
del regolamento  COM(2011)650  e  del  regolamento  COM(2011)655,  il
Ministero  «ha  identificato,  a  livello  nazionale,  gli   elementi
costitutivi della rete TEN-T da sottoporre alla Commissione  europea,
per ciascuna modalita' di trasporto». 
    La nota in oggetto richiama ulteriori  documenti  (allegati  alla
medesima ma non al ricorso per conflitto),  fra  cui  una  precedente
nota ministeriale del 22 luglio 2010, la  proposta  dell'ANAS  dell'8
settembre 2010 (di inserimento della Valdastico Nord nella nuova rete
TEN) e  la  nota  della  Direzione  Generale  per  le  infrastrutture
stradali del Ministero del  6  dicembre  2010,  con  cui  sono  stati
richiesti all'ANAS i dati necessari e sono state indicate le proposte
da inserire nella comprehensive network (rete globale). 
    La nota 19 giugno 2012, prot. n.  5438,  riassume,  altresi',  le
tappe fondamentali dei negoziati con la Commissione europea aventi ad
oggetto la predetta questione, e sottolinea che «in sede di esame  in
prima lettura da parte del Consiglio  trasporti  e  telecomunicazioni
del 22 marzo  [2012],  l'Italia  ha  espresso  il  definitivo  parere
favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650,  sulla
quale e' attualmente in corso l'istruttoria da parte delle competenti
commissioni del Parlamento europeo». 
    La Provincia autonoma di Trento stigmatizza, in  particolare,  le
seguenti  affermazioni  contenute  nella  nota:  «Per  effetto  delle
attivita'  sopra  sommariamente  descritte,  nella  cartografia   che
correda il regolamento COM(2011)650, e, segnatamente nella mappa n. 8
"stradale", e'  presente  la  sezione  relativa  all'autostrada  A/31
Valdastico come sezione autostradale  pianificata  all'interno  della
rete comprehensive TEN-T nazionale». 
    In relazione a quanto appena riportato, la ricorrente si duole di
non essere mai stata coinvolta durante il processo decisionale,  come
risulta, peraltro, nella parte conclusiva della  nota  stessa.  Tutto
cio' determinerebbe, nella prospettiva della  Provincia,  la  lesione
delle sue prerogative costituzionali. 
    1.4.- Quanto alla lesivita' della nota 19 giugno 2012,  prot.  n.
5438, la difesa provinciale ritiene che  essa  contenga  «una  chiara
manifestazione di volonta' [...] nel senso di ritenere non necessaria
l'intesa della Provincia di Trento per la manifestazione  al  livello
europeo della determinazione italiana  di  realizzare  la  Valdastico
Nord». 
    Al riguardo, la ricorrente sottolinea che,  qualora  «al  livello
europeo venisse sancito  l'obbligo  di  realizzare  compiutamente  la
rete, il sorgere di tale obbligo verrebbe a contraddire la necessita'
della  previa  intesa   con   la   ricorrente   Provincia»;   sarebbe
significativa, in  proposito,  la  determinazione  di  sostituire  la
precedente disciplina, dettata da una decisione, con una recata da un
regolamento, approvato seguendo la procedura  legislativa  ordinaria,
al  fine  dichiarato  di  «garantire  che  gli   orientamenti   siano
vincolanti per tutti». 
    In questo contesto, il  mancato  coinvolgimento  della  Provincia
autonoma costituirebbe una illegittima lesione delle sue  competenze.
Sussisterebbero, pertanto, i presupposti per  l'instaurazione  di  un
conflitto di attribuzione, che,  per  costante  giurisprudenza,  puo'
essere innescato da «qualsiasi comportamento significante, imputabile
allo Stato o alla Regione, che sia dotato di  efficacia  e  rilevanza
esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque
diretto "ad esprimere in modo chiaro  ed  inequivoco  la  pretesa  di
esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa  determinare
una invasione nella altrui sfera di  attribuzioni  o,  comunque,  una
menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della
medesima"» (e' richiamata la sentenza n. 332  del  2011  della  Corte
costituzionale). 
    1.5.-  In  merito  ai  parametri   costituzionali   asseritamente
violati,  la  Provincia  autonoma  sottolinea  di  essere  dotata  di
potesta' legislativa primaria  in  materia  di  urbanistica  e  piani
regolatori (art. 8, numero 5, del d.P.R. n. 670 del 1972), tutela del
paesaggio  (art.  8,  numero  6),  viabilita',  acquedotti  e  lavori
pubblici di interesse provinciale (art. 8, numero 17),  comunicazioni
e trasporti di interesse provinciale,  compresi  la  regolamentazione
tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia (art. 8, numero  18).
Nelle medesime  materie  la  Provincia  e'  altresi'  titolare  delle
relative competenze amministrative. 
    Inoltre,   l'art.   14    dello    statuto    speciale    prevede
l'obbligatorieta' del parere della Provincia «per le  concessioni  in
materia  di  comunicazioni  e   trasporti   riguardanti   linee   che
attraversano il territorio provinciale». 
    Le norme statutarie anzidette hanno  trovato  attuazione  con  il
d.P.R. n. 381 del 1974, il cui art. 19, primo comma, lettera  b),  fa
salva «la competenza degli organi statali in ordine  alle  autostrade
che si estendono  oltre  il  territorio  della  provincia,  salva  la
necessita' dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui
tracciato interessi soltanto il territorio provinciale  e  quello  di
una regione finitima». Il successivo art. 20 aggiunge  che  «Ai  fini
dell'attuazione  del  piano  urbanistico  provinciale  e  dei   piani
territoriali  di   coordinamento,   nel   rispetto   delle   relative
competenze, gli interventi di spettanza dello  Stato  in  materia  di
viabilita', linee ferroviarie e  aerodromi,  anche  se  realizzati  a
mezzo di aziende autonome,  sono  effettuati  previa  intesa  con  la
provincia interessata». 
    Peraltro, la violazione  delle  competenze  costituzionali  della
Provincia  sarebbe   rinvenibile   anche   qualora   si   ritenessero
applicabili a quest'ultima le norme di  cui  agli  artt.  117,  terzo
comma, e 118 Cost., in virtu' della clausola di maggior favore recata
dall'art. 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    La difesa provinciale aggiunge che le anzidette competenze  della
ricorrente hanno trovato esplicito riconoscimento nella  sentenza  n.
62 del 2011, ove la Corte costituzionale ha  ribadito  la  necessita'
dell'intesa «a doppio titolo», cioe'  sia  per  effetto  delle  norme
statutarie e di attuazione statutaria,  sia  per  effetto  di  quanto
previsto dall'art. 1 della legge n. 443 del 2001. 
    In  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  di  quest'ultima   legge
stabilisce che  l'individuazione  delle  infrastrutture  pubbliche  e
private, e degli insediamenti produttivi strategici e  di  preminente
interesse nazionale e' operata, a mezzo di un  programma  predisposto
dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  i
Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate.  Al
comma 2 del medesimo articolo si individua, tra i principi e  criteri
direttivi, la necessita' dell'intesa, con la Regione o  la  Provincia
autonoma competente, per la  localizzazione  dell'opera.  Infine,  il
comma 5 fa salve le competenze delle Regioni  a  statuto  speciale  e
delle Province autonome  previste  dagli  statuti  speciali  e  dalle
relative norme di attuazione. 
    La ricorrente - dopo aver ricordato che la necessita' dell'intesa
«a doppio titolo» e' stata riconosciuta  anche  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti nella dichiarazione  del  2010  citata
nella sentenza n. 62 del 2011 - sostiene che il coinvolgimento  della
Regione  o  della  Provincia  autonoma  interessata,  nel   caso   di
realizzazione di un'infrastruttura,  sia  stato  ritenuto  necessario
dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 163 del 2012, n. 79  del
2011 e n. 278 del 2010, oltre che nella piu' volte citata sentenza n.
62 del 2011. 
    E' richiamata, inoltre, la sentenza n. 303 del  2003,  la  quale,
secondo la difesa  provinciale,  ha  chiarito  che  l'intesa  con  la
Regione  interessata  e'  condizione  di  efficacia  dell'inserimento
dell'opera nel programma delle  infrastrutture  strategiche  (in  tal
senso sono citate anche le sentenze n. 233 e n. 6 del 2004). 
    In definitiva, il mancato coinvolgimento della Provincia autonoma
di Trento, nelle  attivita'  poste  in  essere  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sarebbe illegittimo  e  lesivo  delle
prerogative costituzionali della ricorrente,  «alla  luce  sia  delle
norme statutarie e di attuazione sia  delle  norme  costituzionali  e
legislative sopra  richiamate,  oltre  che  del  principio  di  leale
collaborazione». 
    Un   particolare   pregiudizio   deriverebbe   dall'affermazione,
contenuta nella parte finale della nota impugnata,  secondo  cui  non
sarebbe necessario consultare gli enti territoriali  interessati,  in
quanto gli «eventuali confronti» dovrebbero svolgersi «nelle sedi ove
tali  amministrazioni  sono  costituite   unitariamente   presso   le
istituzioni europee». 
    Da ultimo, la difesa provinciale rileva  che  il  Comitato  delle
Regioni, con parere  del  3-4  maggio  2012,  si  e'  espresso  sulla
proposta di regolamento COM(2011)650, insistendo sul  rispetto  delle
competenze degli enti locali e regionali a  livello  sia  decisionale
sia di pianificazione e di finanziamento. 
    Quanto  appena  detto,  nella   prospettiva   della   ricorrente,
dimostrerebbe la necessita' del previo coinvolgimento delle comunita'
locali ed in  particolare  di  quelle  titolari,  come  la  Provincia
autonoma di Trento, di un potere di codecisione. 
    2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo che il ricorso per conflitto di  attribuzione  sia
dichiarato infondato in fatto ed in diritto. 
    2.1.-  Preliminarmente,  la  difesa  statale  ritiene  necessario
riassumere la complessiva  vicenda  in  cui  si  inserisce  l'odierno
conflitto. Al riguardo, precisa che, a partire dal 2014, la  rete  di
trasporto  europea  si  articolera'  in  due  distinti   livelli   di
pianificazione: da un lato,  la  cosiddetta  rete  estesa  o  globale
(comprehensive network)  che  concorre  agli  obiettivi  di  coesione
sociale ed economica delle regioni europee; dall'altro, la cosiddetta
rete prioritaria o centrale (core network), di  interesse  strategico
europeo. Ai fini dell'aggiornamento delle cartografie  nonche'  della
revisione della rete infrastrutturale nazionale, lo Stato italiano ha
fornito  alla  Commissione  europea,  su  sua  esplicita   richiesta,
formulata a tutti gli Stati membri, una  proposta  nazionale  per  la
comprehensive network. 
    Per quanto riguarda la rete stradale, il resistente  ricorda  che
il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha,  da  tempo,
inviato la relativa documentazione, che comprende, tra  gli  assi  di
rilevanza locale, la sezione dell'autostrada  A/31  Valdastico,  come
sezione autostradale pianificata all'interno della rete comprehensive
TEN-T nazionale. Il lavoro svolto, quindi,  sarebbe  stato  mirato  a
fornire alla Commissione europea «una proposta  che  riflettesse,  in
una visione nazionale, il massimo significato e valore  aggiunto  per
una dimensione di  rete  di  trasporto  a  scala  europea»;  siffatta
attivita' si collocherebbe nell'ambito di una procedura di  revisione
da cui dipende la possibilita' di accedere ai contributi TEN-T per il
periodo 2014-2020. 
    Da ultimo, la difesa statale conferma che, in sede  di  esame  in
prima lettura da parte del Consiglio  trasporti  e  telecomunicazioni
del  22  marzo  2012,  l'Italia  ha  espresso  il  definitivo  parere
favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650,  sulla
quale e' in corso l'istruttoria da parte delle competenti commissioni
del Parlamento europeo. 
    2.2.- In relazione al richiesto annullamento della nota 19 giugno
2012, prot. n. 5438, il resistente osserva che questa, contrariamente
a quanto asserito dalla  Provincia  ricorrente,  «ha  mero  carattere
esplicativo delle procedure adottate e con essa non viene manifestata
alcuna  pretesa  di  esercitare  competenze   che   rientrano   nelle
prerogative  costituzionali  della  controparte,  ne'   di   limitare
l'esercizio delle medesime, per giunta con atti aventi carattere  non
definitivo (si ricorda infatti che la proposta di rete TEN-T  di  che
trattasi e' tuttora all'esame del Parlamento europeo)». 
    In particolare, l'Avvocatura  generale  precisa  che  agli  Stati
membri e' stato chiesto di fornire, «peraltro all'interno di un  arco
temporale di breve durata», una proposta recante una visione unitaria
della rete nazionale di interesse  europeo,  articolata  in  base  ai
suddetti livelli di rete globale e di rete centrale. 
    Il resistente contesta, inoltre,  che  dalla  nota  impugnata  si
deduca il carattere non necessario  della  consultazione  degli  enti
territoriali interessati; al contrario, nella nota stessa si  ricorda
che il confronto su dette proposte e' previsto nelle sedi europee  in
cui le amministrazioni regionali e gli altri enti  territoriali  sono
unitariamente costituite  (in  primis,  in  seno  al  Comitato  delle
Regioni). 
    In generale, la difesa statale rileva che l'attivita' del Governo
si e' svolta in conformita' a quanto previsto dagli artt. 170, 171  e
172  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE);
pertanto, sarebbe  pacifica  la  competenza  statale,  ex  art.  117,
secondo comma, lettera a), Cost. 
    Per  le  considerazioni  che  precedono,  l'Avvocatura   generale
ritiene  che  le  censure  avversarie  non   meritino   condivisione:
l'attivita' del Governo non solo non e' illegittima, in quanto  volta
alla realizzazione di obiettivi  di  coesione  territoriale,  ma  «e'
posta a presidio della  salvaguardia  di  interessi  generali,  anche
futuri, per la crescita economica e la coesione territoriale». 
    Al contempo, il resistente afferma che l'eventuale  realizzazione
dell'opera pubblica dovra' essere preceduta dall'intesa tra lo  Stato
e la Provincia autonoma di Trento,  secondo  quanto  stabilito  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 62 del  2011.  Con  la  stessa
decisione - aggiunge la difesa statale -  e'  stato  riconosciuto  il
carattere non lesivo del  bando  di  concorso  per  la  progettazione
provvisoria e definitiva dell'opera, e, se  la  Corte  ha  negato  la
portata lesiva di un atto di progettazione, «a  maggior  ragione  non
puo' considerarsi  lesivo  un  atto  di  pianificazione  di  rete  di
trasporto nazionale, formulato in ambito europeo, nel pieno  rispetto
delle competenze previste» nel TFUE (e' richiamata anche la  sentenza
n. 303 del 2003). 
    In virtu' delle argomentazioni sopra riportate, la parte  statale
contesta l'attualita' e l'effettivita' dell'interesse al ricorso,  in
quanto ne' l'approvazione, in sede di prima lettura,  della  proposta
di reti TEN-T da parte del Consiglio trasporti del 22 marzo 2012, ne'
l'impugnata nota 19 giugno 2012, prot. n.  5438,  hanno  una  portata
lesiva nei confronti della Provincia autonoma di Trento, non ponendo,
tra l'altro, alcun obbligo di realizzazione dell'opera. 
    Con  riferimento  a   quest'ultima   affermazione,   l'Avvocatura
generale ribadisce che l'inserimento della Valdastico Nord,  come  di
tutte  le  altre  infrastrutture   viarie,   nella   regolamentazione
comunitaria, ha carattere vincolante per il  periodo  2014-2020  «nel
senso che lo Stato membro non puo' aggiungere altre  tratte  stradali
oltre a quelle individuate al momento  della  predisposizione»  della
suddetta regolamentazione. Da  tale  inserimento  non  discenderebbe,
pero', l'obbligo di realizzazione dell'opera ma solo,  eventualmente,
la sua suscettibilita' di finanziamento  pro  quota  con  le  risorse
dell'Unione europea per l'ipotesi in cui si decida di  intraprenderne
la realizzazione. 
    Pertanto, la nota impugnata non costituirebbe, in alcun modo,  la
manifestazione  di  una  volonta'  dell'amministrazione  statale   di
disattendere il contenuto dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001. 
    Per le ragioni anzidette, il resistente esclude che, nel caso  di
specie, ricorra l'asserita violazione  dei  parametri  costituzionali
evocati. In particolare, alcuni di essi, come gli artt. 8,  14  e  16
dello statuto speciale  e  l'art.  118  Cost.,  sarebbero  del  tutto
inconferenti rispetto alla vicenda  dedotta  nel  presente  giudizio;
mentre altri risulterebbero «forzatamente richiamati», in  quanto  la
loro asserita violazione sarebbe fondata su un  erroneo  presupposto,
costituito dalla confusione del tema  della  localizzazione  e  della
realizzazione dell'opera con  quello  della  sua  inclusione  in  uno
strumento pianificatorio di livello europeo. 
    3.- In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di  Trento
ha depositato una memoria nella quale  contesta  le  affermazioni  di
parte avversa e ribadisce le conclusioni gia' rassegnate nel ricorso. 
    3.1.-  In  particolare,  la  difesa  provinciale  insiste   sulla
lesivita' degli atti impugnati, sottolineando come la nota in oggetto
esprima «una chiara manifestazione di volonta' nel senso di  ritenere
non necessaria l'intesa con  la  Provincia  autonoma  di  Trento  per
l'espressione al livello europeo  della  determinazione  italiana  di
realizzare la Valdastico Nord». 
    Quanto  alla  presunta   maggiore   lesivita'   degli   atti   di
progettazione rispetto a  quelli  di  pianificazione,  la  ricorrente
precisa che i secondi determinano l'an dell'opera, ed in relazione ad
essi, dunque, si impone  l'intesa  con  la  Provincia;  gli  atti  di
progettazione,   invece,   non   possono   comunque   portare    alla
realizzazione dell'opera, in assenza di intesa. 
    3.2.-  Nel  merito,  la  difesa  provinciale   ritiene   che   la
consultazione  del  Comitato  delle  Regioni  non  sia   equiparabile
all'intesa con la Provincia. 
    Inoltre, il richiamo agli artt. 170,  171  e  172  del  TFUE  non
sarebbe pertinente, in quanto le norme citate  non  incidono  affatto
sul riparto interno di competenze  in  relazione  alla  realizzazione
delle opere pubbliche. 
    Piu' in generale, la Provincia autonoma assume  che  le  presunte
finalita' di interesse generale perseguite  dalle  proposte  statali,
avanzate in  sede  europea,  non  possono  «spostare»  le  competenze
costituzionali e quindi vanificare la  necessita'  dell'intesa  (sono
richiamate le sentenze n. 39 del 2013 e n. 179 del 2012). 
    Quanto alla tesi secondo la quale dalla regolamentazione  europea
non discenderebbe l'obbligo di realizzare l'opera ma solo l'eventuale
finanziamento pro quota, la ricorrente sostiene che si tratti di «una
mera affermazione, priva di qualunque supporto di documentazione». Al
riguardo, e' richiamato il testo originario della citata proposta  di
regolamento, in cui si prevedeva il completamento della rete  europea
di trasporti entro il 2050. 
    Al contempo, la difesa provinciale  rileva  che  il  testo  della
suddetta proposta  e'  stato  modificato  dal  Consiglio  dell'Unione
europea (nella seduta del 15 marzo 2012), nel senso di prevedere  che
la realizzazione dei progetti di interesse comune dipenda  «dal  loro
grado di maturita', dalla conformita'  con  le  procedure  giuridiche
nazionali e dell'U.E. e dalla disponibilita' di risorse finanziarie».
Inoltre, sarebbe previsto un generico impegno ad  adoperarsi  per  il
completamento della rete globale entro il 2050. 
    Secondo la medesima  difesa,  il  testo  del  regolamento,  cosi'
riformulato, sarebbe «compatibile con  il  rispetto  delle  procedure
interne, e dunque anche con  la  subordinazione  della  realizzazione
dell'opera  all'intesa  con  la  ricorrente  Provincia  autonoma   di
Trento»,  la  quale  espressamente  dichiara  di  non  avere  «alcuna
obiezione all'inserimento della Valdastico  Nord  nella  rete  TEN-T,
qualora  tale  inserimento  avesse  il  solo  scopo  ed  effetto   di
consentire il  cofinanziamento  europeo  dell'opera,  una  volta  che
attraverso l'intesa se ne fosse decisa la realizzazione». 
    Tuttavia, la Provincia ritiene che  non  esista  alcuna  garanzia
giuridica che il testo finale del regolamento  corrisponda  a  quanto
sopra riportato, «ne' il Governo italiano ha provveduto ad assicurare
che l'inserimento della Valdastico Nord nella rete globale avvenga in
tale contesto meramente facoltizzante». 
    Per queste ragioni, la ricorrente insiste per l'accoglimento  del
ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Trento, in  persona  del  Presidente
pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti  del
Presidente del Consiglio dei ministri in relazione: a) alla nota  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012,  prot.
n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012;
b) agli «atti in essa citati, e tra questi in particolare [all]'atto,
formale o informale, del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,
citato nella predetta nota e mai  prima  reso  noto  alla  ricorrente
Provincia, attraverso il quale "in sede di esame in prima lettura  da
parte del Consiglio trasporti e telecomunicazioni del 22 marzo  u.s.,
l'Italia ha espresso il definitivo parere  favorevole  riguardo  alla
proposta di  regolamento  COM(2011)650",  nella  parte  in  cui  tale
proposta comprende la realizzazione della "Valdastico  Nord"»;  c)  a
«tutti gli eventuali altri atti  o  attivita',  mai  comunicati  alla
ricorrente Provincia, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella
Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere  alla
realizzazione dell'autostrada "Valdastico Nord" a  prescindere  dalla
necessaria intesa con la Provincia di Trento». 
    Secondo  la  ricorrente,  gli  atti  impugnati  violerebbero  gli
articoli 117 e 118 della Costituzione, gli artt. 8,  numeri  5),  6),
17) e 18), 14 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), gli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22
marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche), l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega  al
Governo in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle  attivita'
produttive) ed il principio di leale collaborazione. 
    2.-  La  Provincia  autonoma  di  Trento  promuove,  quindi,   un
conflitto di attribuzione nei confronti dello  Stato,  riguardo  agli
atti poco sopra elencati, in quanto gli  stessi  vanificherebbero  la
necessita' dell'intesa con la ricorrente al fine della  progettazione
e realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piovene  dell'autostrada
A/31 Trento-Rovigo, meglio noto come Valdastico Nord, che insiste sul
territorio provinciale. 
    Il riparto di competenze in merito al  completamento  del  tratto
autostradale in questione e' gia' stato oggetto di due  conflitti  di
attribuzione, promossi in relazione agli stessi parametri evocati nel
presente giudizio e definiti con la  sentenza  n.  62  del  2011.  In
questa  decisione,  la   Corte   ha   affermato   che   «L'autostrada
Trento-Rovigo, ed in particolare il tronco  Trento-Valdastico-Piovene
Rocchette,  rientra  a  pieno  titolo  nella  prescrizione  contenuta
nell'art. 19, lettera b), d.P.R. n. 381 del 1974, che in quanto norma
di attuazione dello  Statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, costituisce parametro di legittimita'  costituzionale
delle  leggi  statali  e  regionali  ricadenti  nel  suo  ambito   di
disciplina.  La  disposizione  citata  stabilisce  che,  per   quanto
riguarda le  autostrade,  il  cui  tracciato  interessi  soltanto  il
territorio  provinciale  e  quello  di  una  Regione   finitima,   e'
necessaria l'intesa con la Provincia interessata, salvo  che  non  si
tratti di "provvedimenti successivi all'atto di concessione  che  sia
stato emanato anteriormente all'entrata in vigore [della stessa norma
di  attuazione],  anche  se  relativi  a  varianti,  completamenti  e
prolungamenti del tracciato originario"» (sentenza n.  62  del  2011,
punto 6 del Considerato in diritto). 
    Nella medesima decisione e' stato  altresi'  precisato  che  «non
sono richieste due intese, ma che la medesima intesa e' necessaria  a
doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione citata,  sia
per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001» (punto
7 del Considerato in diritto). 
    Da ultimo, questa Corte ha aggiunto: «Quanto al bando di concorso
per la progettazione provvisoria e definitiva  dell'opera,  impugnato
in via consequenziale dalla  ricorrente,  si  deve  ritenere  che  lo
stesso non possieda una lesivita' attuale,  come  affermato  peraltro
dal giudice amministrativo adito dalla stessa Provincia  autonoma  di
Trento. Solo se alla programmazione e progettazione dovessero seguire
concreti atti  di  realizzazione  dell'opera  sarebbe  indispensabile
l'intesa con la Provincia stessa, la cui mancanza  avrebbe  l'effetto
di arrestare il procedimento» (sentenza n. 62 del 2011, punto  8  del
Considerato in diritto). 
    Le  precedenti  affermazioni  mantengono   inalterata   la   loro
validita'  e  pertanto  devono  essere  assunte   quali   presupposti
dell'odierno giudizio per conflitto. 
    3.- La stessa Provincia  autonoma  riconosce  che  la  necessita'
dell'intesa e' stata ulteriormente confermata in una  serie  di  atti
posti in essere  successivamente  alla  citata  pronunzia  di  questa
Corte. 
    La nota 19 giugno  2012,  prot.  n.  5438,  oggetto  dell'odierno
conflitto, si porrebbe, invece, in linea  di  discontinuita'  con  la
ritenuta necessita' dell'intesa. Infatti, la  nota  impugnata  e  gli
atti in essa richiamati, disponendo  l'inserimento  della  Valdastico
Nord nella nuova rete transeuropea dei trasporti (ed  in  particolare
nella rete comprehensive TEN-T nazionale) senza la previa intesa  con
la  Provincia  autonoma,  avrebbero  prodotto   una   lesione   delle
prerogative costituzionali e statutarie di quest'ultima. 
    La ricorrente  si  duole,  pertanto,  di  non  essere  mai  stata
coinvolta  durante  il  processo  decisionale  che   ha   portato   i
rappresentanti del Governo italiano ad esprimere, in  data  22  marzo
2012, il definitivo  parere  favorevole  riguardo  alla  proposta  di
regolamento COM(2011)650, relativa alla suddetta rete dei trasporti. 
    4.- La pluralita' degli atti impugnati rende necessario un  esame
separato di questi e delle relative censure. 
    4.1.- Il conflitto di attribuzione  promosso  in  relazione  alla
nota del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  19  giugno
2012, prot. n. 5438, e' inammissibile. 
    La nota impugnata costituisce la risposta fornita dalla Direzione
Generale per lo sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  ed  i
progetti internazionali del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ad una  precisa  richiesta  di  documenti,  avanzata  dalla
Provincia autonoma in data 8 giugno 2012 e ricevuta dal Ministero  in
data 15 giugno 2012. In questa nota il  dirigente  competente  indica
tutti gli atti posti in essere dal Ministero nell'ambito del processo
di definizione dei nuovi regolamenti dell'Unione  europea  TEN-T,  e,
segnatamente,  del  regolamento  COM(2011)650   e   del   regolamento
COM(2011)655.  Viene,  quindi,  ricostruita  la   successione   degli
adempimenti che si sono resi necessari a tal fine (fra  i  quali,  la
nota ANAS del 10 settembre 2010); sono, inoltre, richiamate le  tappe
salienti del negoziato con la Commissione europea. 
    Il dirigente da', inoltre, notizia del  fatto  che  «in  sede  di
esame  in  prima  lettura  da  parte  del   Consiglio   trasporti   e
telecomunicazioni  del  22  marzo  u.s.,  l'Italia  ha  espresso   il
definitivo parere favorevole riguardo alla  proposta  di  regolamento
COM(2011)650, sulla quale e' attualmente in  corso  l'istruttoria  da
parte delle competenti commissioni del Parlamento europeo». 
    La nota impugnata si conclude con le seguenti affermazioni:  «Per
effetto  delle  attivita'  sopra   sommariamente   descritte,   nella
cartografia che correda il regolamento COM(2011)650, e,  segnatamente
nella  mappa  n.  8  "stradale",  e'  presente  la  sezione  relativa
all'autostrada A31 Valdastico come sezione  autostradale  pianificata
all'interno della rete comprehensive TEN-T nazionale. In conclusione,
giova precisare che durante tutto  il  processo  decisionale  che  ha
condotto alla definizione dell'attuale proposta di regolamenti TEN-T,
la  Commissione  europea  ha  chiesto  ai  singoli  Stati  membri  di
formulare proposte che riflettessero, in una  visione  nazionale,  il
massimo significato e valore aggiunto per una dimensione di  rete  di
trasporto a scala europea. Per questo motivo, non sono  state  aperte
consultazioni con le amministrazioni regionali  ne'  con  altri  enti
territoriali, rinviando  eventuali  confronti  nelle  sedi  ove  tali
amministrazioni sono costituite unitariamente presso  le  istituzioni
europee». 
    Da quanto sopra riportato si deduce che la nota  non  e'  in  se'
lesiva delle attribuzioni provinciali ma costituisce il documento con
il quale la ricorrente ha ufficialmente  appreso  che  la  Valdastico
Nord e' stata inserita nella rete comprehensive TEN-T nazionale. 
    Ne' puo' sostenersi - come fa, invece, la  ricorrente  -  che  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  abbia  dichiarato  che
non e' necessario  il  coinvolgimento  della  Provincia  autonoma  di
Trento nell'adozione  degli  atti  volti  alla  realizzazione,  nella
stessa Provincia, della sezione dell'Autostrada A/31 Valdastico Nord.
Infatti, negli ultimi due capoversi della nota impugnata non si  nega
la necessita' dell'intesa ma si precisa che «non  sono  state  aperte
consultazioni con le amministrazioni regionali  ne'  con  altri  enti
territoriali, rinviando  eventuali  confronti  nelle  sedi  ove  tali
amministrazioni sono costituite unitariamente presso  le  istituzioni
europee». 
    Quest'ultima affermazione  non  puo',  senza  dubbio,  consentire
l'elusione  della  necessita'  dell'intesa,  derivante   dal   quadro
costituzionale e statutario ricostruito  nella  sentenza  n.  62  del
2011. Tuttavia essa, nel presente giudizio, non vale a far  acquisire
alla nota impugnata un'idoneita' lesiva di cui la stessa,  in  se'  e
per se', e' priva per le ragioni sopra indicate. 
    Deve pertanto concludersi, relativamente all'atto  in  questione,
per l'inammissibilita' del ricorso per conflitto. 
    4.2.- Se, dunque, la nota 19 giugno 2012, n. 5438, non e' in  se'
lesiva, occorre valutare se lo siano gli atti in essa richiamati,  il
cui contenuto e' stato ufficialmente conosciuto dalla ricorrente solo
il 27 giugno 2012. 
    4.2.1.- Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile  il
ricorso per conflitto in relazione alla  generica  indicazione  degli
«atti citati nella suddetta nota». La  Provincia  ricorrente  avrebbe
dovuto,  infatti,  indicare  gli   atti   asseritamente   lesivi   e,
soprattutto, motivare adeguatamente sul punto. L'assoluta genericita'
nell'indicazione sia degli atti sia delle ragioni  di  illegittimita'
degli stessi conduce ad una pronuncia di inammissibilita'. 
    4.2.2.- L'unico atto,  richiamato  nella  nota  e  specificamente
censurato, e' l'atto,  «formale  o  informale»,  del  Ministro  delle
infrastrutture e trasporti, attraverso il quale «in sede di esame  in
prima lettura da parte del Consiglio  trasporti  e  telecomunicazioni
del  22  marzo  u.s.,  l'Italia  ha  espresso  il  definitivo  parere
favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650», nella
parte  in  cui  tale  proposta  comprende  la   realizzazione   della
Valdastico Nord. 
    A  prescindere  dalla   generica   individuazione   («formale   o
informale») dell'atto impugnato, deve ritenersi censurato in generale
il comportamento del  Governo  italiano,  che,  nella  prospettazione
della ricorrente, avrebbe inteso superare la  necessita'  dell'intesa
con la Provincia,  proponendo  l'inserimento  della  Valdastico  Nord
nella  rete  transeuropea  dei  trasporti,  da  approvarsi   con   un
regolamento dell'Unione europea. 
    Questa Corte ha piu' volte ribadito che «costituisce atto  idoneo
ad innescare un conflitto intersoggettivo di  attribuzione  qualsiasi
comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che
sia dotato di  efficacia  e  rilevanza  esterna  e  che  -  anche  se
preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto "ad esprimere in
modo  chiaro  ed  inequivoco  la  pretesa  di  esercitare  una   data
competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione  nella
altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto
attuale delle possibilita' di esercizio della medesima" (ex plurimis,
sentenze n. 382 del 2006, n.  211  del  1994  e  n.  771  del  1988)»
(sentenza n. 332 del 2011). 
    Quanto  al  merito,  e'  necessario  ricostruire  l'oggetto   del
dibattito in corso a livello europeo  e,  soprattutto,  il  contenuto
delle proposte di regolamento TEN-T. 
    Al riguardo, entrambe le parti affermano che, a partire dal 2014,
la rete di trasporto europea si articolera' in due  distinti  livelli
di pianificazione: da un lato, la cosiddetta rete  estesa  o  globale
(comprehensive network)  che  concorre  agli  obiettivi  di  coesione
sociale ed economica delle regioni europee; dall'altro, la cosiddetta
rete prioritaria o centrale (core network), di  interesse  strategico
europeo. Ai fini dell'aggiornamento delle cartografie  nonche'  della
revisione della rete infrastrutturale nazionale, lo Stato italiano ha
fornito  alla  Commissione  europea,  su  sua  esplicita   richiesta,
formulata a tutti gli Stati membri, una  proposta  nazionale  per  la
comprehensive network. 
    Per  quanto  riguarda  la  rete  stradale,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ha inviato la relativa documentazione,
che  comprende,  tra  gli  assi  di  rilevanza  locale,  la   sezione
dell'autostrada   A/31   Valdastico,   come   sezione    autostradale
pianificata all'interno della rete comprehensive TEN-T nazionale. 
    Secondo la difesa statale, il  lavoro  svolto  sarebbe  mirato  a
fornire alla Commissione europea una proposta che  rifletta,  in  una
visione nazionale, «il massimo significato e valore aggiunto per  una
dimensione di rete di trasporto a scala europea»; tale  attivita'  si
collocherebbe nell'ambito  di  una  procedura  di  revisione  da  cui
dipende la possibilita'  di  accedere  ai  contributi  TEN-T  per  il
periodo 2014-2020. 
    Da ultimo, lo stesso resistente conferma che, in sede di esame in
prima lettura da parte del Consiglio  trasporti  e  telecomunicazioni
del  22  marzo  2012,  l'Italia  ha  espresso  il  definitivo  parere
favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650,  sulla
quale e' in corso l'istruttoria da parte delle competenti commissioni
del Parlamento europeo. 
    Dunque, ricorrente e resistente  concordano  nella  ricostruzione
dei  fatti,  con  la   precisazione   (operata   dal   Governo)   che
l'inserimento della Valdastico Nord sarebbe necessario  per  accedere
ai contributi TEN-T nel  caso  in  cui  si  decidesse  di  realizzare
l'opera in questione. 
    In sostanza, la realizzazione della Valdastico Nord  non  sarebbe
imposta dal suo inserimento nella rete transeuropea dei trasporti, ma
quest'ultimo  sarebbe   soltanto   una   condizione   per   accedere,
eventualmente, ai finanziamenti dell'Unione. 
    Quanto al contenuto della proposta di  regolamento  COM(2011)650,
essa e' volta a stabilire «orientamenti per lo sviluppo di  una  rete
transeuropea  dei  trasporti  comprendente  una  struttura  a  doppio
strato, vale a dire la rete globale sulla quale e' istituita la  rete
centrale» (art. 1, comma 1, sia nella versione recata  dal  Documento
del Consiglio dell'Unione europea, 15 marzo 2012, n. 7537/12, sia  in
quella, successiva, del Documento del Consiglio dell'Unione  europea,
28 marzo 2012, n. 8047/12). 
    In  entrambe  le  versioni  della  proposta  di  regolamento  e',
inoltre, contenuto un comma 4 dell'art. 1, dal seguente  tenore:  «Il
regolamento  prevede  misure  per   la   realizzazione   della   rete
transeuropea. La  realizzazione  dei  progetti  di  interesse  comune
dipende dal  loro  grado  di  maturita',  dalla  conformita'  con  le
procedure giuridiche nazionali e dell'UE e  dalla  disponibilita'  di
risorse finanziarie, fatto salvo l'impegno finanziario di  uno  Stato
membro o dell'Unione». 
    E' la stessa difesa della Provincia che, nella memoria depositata
in prossimita' dell'udienza,  riferisce  dell'inserimento  di  questo
comma e soprattutto dell'inciso che condiziona la  realizzazione  dei
progetti alla «conformita' con le  procedure  giuridiche  nazionali»,
precisando che, cosi' formulato, il  testo  del  regolamento  sarebbe
compatibile con  la  subordinazione  della  realizzazione  dell'opera
all'intesa con la stessa Provincia. 
    Quest'ultima, sempre nella memoria, aggiunge di non avere «alcuna
obiezione» all'inserimento della Valdastico  Nord  nella  rete  TEN-T
qualora tale inserimento sia finalizzato a  consentire  l'accesso  ai
finanziamenti europei e la realizzazione dell'opera  sia  subordinata
al raggiungimento dell'intesa. 
    D'altra parte, dagli atti allegati al ricorso si apprende che, in
occasione  della  Conferenza  di  servizi  del  24  aprile  2012,  la
Provincia  autonoma   di   Trento   ha   manifestato   una   generica
disponibilita' alla realizzazione dell'opera, sempre previa intesa. 
    La Provincia si duole invece (e per questa  ragione  insiste  nel
chiedere l'accoglimento del ricorso per conflitto) del fatto che «non
esiste alcuna garanzia giuridica che il testo finale del  regolamento
[...] corrisponda a quanto sopra riportato, ne' il  Governo  italiano
ha provveduto ad assicurare che l'inserimento della  Valdastico  Nord
nella rete globale avvenga in tale contesto meramente facoltizzante». 
    Quanto alla proposta di regolamento, occorre aggiungere che, alla
data odierna, essa non risulta definitivamente approvata, anzi l'iter
si e'  arrestato  all'acquisizione  del  parere  del  Comitato  delle
Regioni, reso il 3 maggio 2012 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del 27 luglio 2012. Il parere e'  favorevole  con
alcune proposte di emendamento che pero' non toccano il  citato  art.
1, comma 4. 
    Dunque quest'ultima norma, nella prima come nella  seconda  delle
versioni proposte, contiene una clausola che esplicitamente subordina
«la  realizzazione  dei  progetti  di  interesse  comune»  alla  loro
«conformita' con le procedure giuridiche nazionali e dell'UE»,  oltre
che al «loro grado di maturita'» e alla  «disponibilita'  di  risorse
finanziarie».  Risulta  evidente,  allora,  come  non   sia   affatto
pregiudicata la necessita' dell'intesa con  la  ricorrente  Provincia
autonoma al fine della realizzazione della Valdastico Nord. 
    Pertanto, l'assunto della  difesa  provinciale  si  fonda  su  un
erroneo presupposto interpretativo,  che  determina  il  rigetto  del
conflitto  promosso  con  riferimento  ai  sopra  indicati  parametri
costituzionali e statutari relativi  al  riparto  di  competenze  tra
Stato e Provincia autonoma. D'altra parte, non viene qui in rilievo -
in  quanto  non  espressamente  richiamata  dalla  ricorrente  -   la
problematica  connessa  al  ruolo  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome nella fase ascendente del diritto  dell'Unione  europea  (di
recente oggetto di una nuova  disciplina  ad  opera  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234   «Norme   generali   sulla   partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea»). 
    Deve essere, quindi, dichiarato che spettava allo Stato  proporre
l'inserimento del tratto  autostradale  Valdastico  Nord  nella  rete
transeuropea dei trasporti, in quanto tale inserimento non pregiudica
la necessaria acquisizione dell'intesa con la Provincia autonoma. 
    4.3.- Da ultimo, la ricorrente solleva conflitto di  attribuzione
in relazione a «tutti gli eventuali  altri  atti  o  attivita'»,  dai
quali risulta, mediante l'inserimento  nella  rete  transeuropea,  la
definitiva intenzione del Governo  di  procedere  alla  realizzazione
dell'autostrada Valdastico Nord a prescindere dalla necessaria intesa
con la Provincia di Trento. 
    Il conflitto deve essere dichiarato inammissibile con riferimento
a quest'ultima  categoria  indefinita  di  atti  impugnati,  a  causa
dell'estrema genericita' del ricorso sul punto.  Manca,  infatti,  la
stessa  individuazione  degli  atti  impugnati,  che  e'  preliminare
rispetto alla valutazione dell'idoneita' lesiva degli stessi  e  alla
verifica della sussistenza delle ragioni di censura. 
    Per le ragioni anzidette,  il  ricorso  si  presenta,  in  questa
parte, inammissibile per l'insufficiente  individuazione  degli  atti
impugnati e per l'estrema genericita' che lo  connota  (ex  plurimis,
sentenze n. 62 del 2011, n. 105 del 2009, n. 329 del 2008, n. 380 del
2007). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibile il conflitto di  attribuzione  promosso
dalla Provincia  autonoma  di  Trento  in  relazione  alla  nota  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  19  giugno  2012,  n.
5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012; 
    2) dichiara inammissibile il conflitto di  attribuzione  promosso
dalla Provincia autonoma di Trento in  relazione  agli  «atti  citati
nella suddetta nota»; 
    3) dichiara inammissibile il conflitto di  attribuzione  promosso
dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  in  relazione  a  «tutti  gli
eventuali altri atti o  attivita',  mai  comunicati  alla  ricorrente
Provincia, dai  quali  risulta,  mediante  l'inserimento  nella  Rete
europea, la definitiva  intenzione  del  Governo  di  procedere  alla
realizzazione dell'autostrada Valdastico  Nord  a  prescindere  dalla
necessaria intesa con la Provincia di Trento»; 
    4) dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle
infrastrutture e trasporti, esprimere il definitivo parere favorevole
riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650, nei sensi di  cui
in motivazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Gaetano SILVESTRI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI