N. 142 SENTENZA 17 - 20 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio 2011-2012
  - Previsione di un unico comparto regionale in luogo di  quelli  di
  dimensioni sub provinciali  prescritti  dalla  legge  statale,  per
  assicurare la naturale omogeneita' degli ambienti venatori - Omessa
  considerazione  delle  peculiarita'  ambientali,  naturalistiche  e
  umane afferenti ai  singoli  contesti  territoriali  -  Deroga  non
  consentita  alla  regolamentazione   della   caccia   alle   specie
  migratorie contenuta nella legislazione statale - Violazione  della
  competenza legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 43,  commi
  6, 6-bis e 6-ter. 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera  s);  legge  11
  febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 1. 
(GU n.26 del 26-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  43,  commi
6, 6-bis e 6 ter della legge della Regione Abruzzo 28  gennaio  2004,
n. 10 (Normativa organica per l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,
la  protezione  della  fauna  selvatica   omeoterma   e   la   tutela
dell'ambiente), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale  per
l'Abruzzo nel procedimento vertente tra l'Associazione  Italiana  per
il World Wide Fund For Nature Ong Onlus ed altre e la Regione Abruzzo
con ordinanza del 17 luglio 2012 iscritta  al  n.  300  del  registro
ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 17 luglio 2012, iscritta  al  n.  300  del
registro ordinanze 2012, il Tribunale  amministrativo  regionale  per
l'Abruzzo, sezione prima,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 43, commi 6, 6-bis, 6-ter, della legge della
Regione Abruzzo 28  gennaio  2004,  n.  10  (Normativa  organica  per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  la  protezione  della  fauna
selvatica  omeoterma  e  la  tutela  dell'ambiente),  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s),  della  Costituzione  ed  in
relazione all'art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio). 
    1.1. - Il rimettente, in punto di fatto, espone che le ricorrenti
del giudizio principale, Associazione italiana per il World Wide Fund
For  Nature  Ong  Onlus,  Animalisti   Italiani   Onlus,   Lega   per
l'abolizione della caccia Onlus, hanno impugnato gli atti con i quali
la Regione Abruzzo ha approvato il calendario venatorio 2011 - 2012 e
ne  hanno   chiesto   l'annullamento.   L'amministrazione   regionale
resistente si e' costituita e all'esito dell'udienza di  discussione,
il ricorso e' stato parzialmente deciso con sentenza, che ha  accolto
taluni  motivi,  annullando  di  conseguenza  i  relativi  capi   del
provvedimento, e ha rigettato le altre censure. 
    1.2 - Per la definizione del giudizio residua il  motivo  con  il
quale le ricorrenti censurano il Capo F del calendario impugnato, che
disciplina l'attivita' venatoria nell'ambito del comparto unico sulla
fauna migratoria. 
    2. - Il TAR Abruzzo rileva  che  l'istituto  del  comparto  unico
sulla fauna migratoria e' previsto dall'art. 43, comma 6, nonche' dal
comma 6-bis, che dispone l'iscrizione di diritto  al  comparto  unico
dei cacciatori iscritti ad un ambito  territoriale  di  caccia  (ATC)
abruzzese o residenti in Regione, e dal comma 6-ter,  che  disciplina
le giornate settimanali di caccia consentite. 
    I tre commi  hanno  sostituito  il  precedente  comma  6  -  gia'
modificato una prima volta  dall'art.  128,  comma  25,  della  legge
regionale 26 aprile 2004, n.  15  (Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2004  e  pluriennale  2004-2006  della
Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale  2004)  -  per  effetto
della sostituzione disposta dall'art.  5  della  legge  regionale  28
luglio 2004, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla L.R.  n.  15/2004:
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e
pluriennale 2004-2006  della  Regione  Abruzzo  -  legge  finanziaria
regionale 2004). Il comma 6 e' stato  poi  modificato  dall'art.  106
della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2005  e  pluriennale  2005-2007
della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2005). 
    2.1. - Le associazioni ricorrenti hanno dedotto  l'illegittimita'
delle previsioni del calendario  venatorio,  in  quanto  disattendono
immotivatamente una contraria indicazione dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  comunque  perche'
applicative di una  norma  ritenuta  costituzionalmente  illegittima,
della quale hanno chiesto fosse sollevata la relativa questione. 
    2.2 - Con  la  sentenza  parziale  il  TAR  Abruzzo  ha  ritenuto
infondato il primo aspetto della censura, poiche' il  comparto  unico
e' istituito direttamente dalla legge regionale, di  cui  l'impugnato
calendario  costituisce   provvedimento   meramente   applicativo   e
l'amministrazione resistente e' vincolata dalla previsione legale che
fa coincidere l'intero territorio regionale  con  un  unico  comparto
venatorio, sia  pure  ai  limitati  fini  della  caccia  alle  specie
migratorie.  Ha   invece   ritenuto   rilevante   la   questione   di
costituzionalita',  poiche'  la  legittimita'  della  previsione  del
provvedimento  impugnato   sarebbe   interamente   dipendente   dalla
legittimita'  costituzionale   della   norma   di   cui   costituisce
applicazione. Sul punto, il TAR Abruzzo  richiama  la  giurisprudenza
costituzionale,  secondo  la  quale   il   fatto   che   la   dedotta
incostituzionalita' di  una  o  piu'  norme  legislative  costituisca
l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice  a  quo  «non  impedisce
[...]  di  considerare  sussistente  il  requisito  della  rilevanza,
ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale  un  petitum,
separato  e  distinto  dalla  questione  (o   dalle   questioni)   di
legittimita' costituzionale, sul  quale  il  giudice  rimettente  sia
chiamato a pronunciarsi (cfr. sentenze n. 263 del 1994 e n.  128  del
1998)». 
    2.3. - Con la richiamata sentenza il TAR,  quindi,  tenuto  conto
del carattere periodico e dell'efficacia stagionale del provvedimento
impugnato,  ha  riconosciuto  la   persistenza   dell'interesse   dei
ricorrenti alla decisione, anche se l'atto ha esaurito i suoi effetti
nel corso del giudizio. E' stato  altresi'  riconosciuto  l'interesse
alla  decisione  sui  singoli  motivi  in  quanto  coinvolgenti  capi
autonomi del calendario tendenzialmente in  grado  di  riprodursi  in
quello successivo.  In  particolare  sussisterebbe  l'interesse  alla
pronuncia sullo specifico punto in esame, visto che la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della norma regionale determinerebbe
l'annullamento  della  connessa  previsione  dell'atto  impugnato   e
precluderebbe  la  futura  possibilita'  di  consentire   l'esercizio
venatorio nell'ambito del comparto unico. 
    2.4. - Sulla non manifesta  infondatezza  il  giudice  rimettente
osserva che l'art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge  regionale
n. 10 del 2004 sarebbe in evidente contrasto con l'art. 14, comma  1,
della legge n. 157 del 1992, il quale dispone che  «le  Regioni,  con
apposite norme,  sentite  le  organizzazioni  professionali  agricole
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  e  le  province
interessate,   ripartiscono   il   territorio    agro-silvo-pastorale
destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6,
in ambiti territoriali  di  caccia,  di  dimensioni  sub-provinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali». 
    La previsione di un unico comparto regionale  sarebbe  allora  in
palese contrasto sia con la  prescritta  dimensione  sub  provinciale
dell'ambito venatorio, sia con l'esigenza di assicurare  la  naturale
omogeneita' di ciascun ambito. La norma  statale  non  consentirebbe,
infatti, una regolamentazione regionale derogatoria in funzione della
caccia alle specie migratorie. 
    Sul punto il TAR Abruzzo richiama la sentenza n. 4 del 2000,  con
la quale  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale di una norma regionale  contenente  la  previsione  di
ambiti  venatori  di  dimensioni  provinciali,  sul  rilievo  che  il
legislatore statale non solo ha voluto, attraverso  la  piu'  ridotta
dimensione degli ambiti stessi, pervenire  ad  una  piu'  equilibrata
distribuzione dei cacciatori sul territorio, ma ha inteso,  altresi',
attraverso il  richiamo  ai  confini  naturali,  conferire  specifico
rilievo anche alla dimensione  propria  della  comunita'  locale,  in
chiave  di  gestione,  responsabilita'  e  controllo   del   corretto
svolgimento   dell'attivita'    venatoria    e    quindi    ritenendo
«incostituzionale la  disposizione  [...]  la  quale  [...]  consente
l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in
tutti gli ambiti. E' evidente, infatti, che tale norma non garantisce
minimamente   quella   equilibrata   distribuzione   dei   cacciatori
nell'esercizio dell'attivita' venatoria, che  costituisce  uno  degli
obiettivi fondamentali  della  normativa  in  materia,  alla  stregua
segnatamente dell'art. 14 della legge n. 157 del 1992». 
    Poiche' tale  previsione  sarebbe  ascrivibile  al  novero  delle
misure  indispensabili  per  assicurare   la   sopravvivenza   e   la
riproduzione delle  specie  cacciabili,  rientrando  in  quel  nucleo
minimo di  salvaguardia  della  fauna  selvatica  vincolante  per  le
Regioni, il contrasto con l'art. 14, comma 1, della legge n. 157  del
1992 evidenzierebbe  la  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con l'ordinanza in  epigrafe,  il  Tribunale  amministrativo
regionale per l'Abruzzo, sezione prima,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 43, commi 6, 6-bis e 6-ter,
della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n.  10  (Normativa
organica per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  la  protezione
della fauna  selvatica  omeoterma  e  la  tutela  dell'ambiente),  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, ed in relazione all'art. 14, comma 1,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    Quest'ultima norma ha  introdotto,  per  assicurare  la  naturale
omogeneita' degli ambienti venatori, la nozione di ambito  di  caccia
«di dimensioni subprovinciali». 
    La questione di legittimita' e' stata sollevata nel corso  di  un
giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di
associazioni ambientaliste, degli atti con  cui  e'  stato  approvato
dalla Regione Abruzzo il calendario venatorio 2011-2012. Dal  momento
che detto calendario venatorio risulterebbe meramente attuativo delle
disposizioni  censurate,   il   rimettente   deduce   la   necessaria
pregiudizialita' dello scrutinio di legittimita' costituzionale delle
stesse. Queste ultime -  a  suo  avviso  -  contrasterebbero  con  la
normativa statale  per  il  fatto  di  prevedere  un  unico  comparto
regionale in luogo di quelli di dimensioni subprovinciali  prescritti
dall'art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992. 
    2. - Nei termini proposti dal giudice rimettente la questione  e'
fondata. 
    L'art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992 dispone che:  «Le
regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni  professionali
agricole  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  e  le
province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale
destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6,
in ambiti  territoriali  di  caccia,  di  dimensioni  subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali». 
    Questa Corte ha gia' chiarito che con la legge n. 157 del 1992 il
legislatore statale «ha inteso perseguire un punto di equilibrio  tra
il  primario  obiettivo  dell'adeguata  salvaguardia  del  patrimonio
faunistico nazionale  e  l'interesse  -  pure  considerato  lecito  e
meritevole  di  tutela  -  all'esercizio  dell'attivita'   venatoria,
attraverso  la  previsione  di  penetranti  forme  di  programmazione
dell'attivita' di caccia» (sentenza n. 4 del 2000). 
    In   tale   prospettiva   risulta   momento    qualificante    la
valorizzazione delle caratteristiche di  omogeneita',  dal  punto  di
vista naturalistico, dei territori nei quali si esercita  la  caccia.
Tali caratteristiche devono essere  adeguatamente  considerate  dalle
Regioni «in vista della delimitazione degli  ambiti  territoriali  di
caccia, giusta l'art. 14, comma 1, della  medesima  legge,  il  quale
dispone  che  le  Regioni,  con  apposite  norme,   ripartiscono   il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata  in
ambiti  territoriali  di  caccia,   di   dimensioni   subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Come e' dato
evincere da quest'ultima previsione, aspetto rilevante,  nel  disegno
del legislatore statale, e', percio', quello della  realizzazione  di
uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale esso
e' autorizzato  ad  esercitare  l'attivita'  venatoria.  Di  qui,  la
configurazione in via legislativa di ripartizioni territoriali quanto
piu' vicine possibile agli interessati, in  ragione,  per  l'appunto,
della prevista dimensione sub-provinciale  degli  ambiti  di  caccia,
valorizzando, al tempo stesso, il ruolo della comunita' che, in  quel
territorio, e' insediata e che e' primariamente chiamata,  attraverso
gli organi direttivi degli ambiti, nella composizione di cui al comma
10 del medesimo art. 14, a gestire le  risorse  faunistiche»  (citata
sentenza n. 4 del 2000). 
    I  principi  fissati  dalla  legislazione  statale,  cosi'   come
specificati dalla richiamata pronuncia  di  questa  Corte,  non  sono
stati rispettati, nel caso in esame,  dalla  legislazione  regionale.
L'art. 43, con riguardo alla parte impugnata,  dispone  che:  «6.  Ai
soli fini dell'esercizio  dell'attivita'  venatoria  da  appostamento
alla fauna selvatica migratoria, per il periodo ricompreso tra il  1°
ottobre e la conclusione  della  stagione  venatoria  resta  comunque
limitata al bimestre ottobre-novembre la possibilita'  di  consentire
la fruizione di cinque giornate venatorie settimanali, il  territorio
agro-silvo-pastorale   della   Regione   Abruzzo    e'    considerato
comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove  e'  consentito
l'esercizio dell'attivita'  venatoria  costituisce  un  unico  ambito
territoriale di caccia, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge
n. 157/1992, di  dimensioni  regionali,  denominato  "comparto  unico
regionale  per  l'esercizio  della  caccia)  da   appostamento   alla
migratoria". 6-bis.  Sono  iscritti  di  diritto  al  comparto  unico
regionale  per  l'esercizio  della  caccia   da   appostamento   alla
migratoria esclusivamente i cacciatori iscritti ad un ATC abruzzese o
residenti in Regione. 6-ter. La Giunta regionale, sentiti l'OFR e  la
consulta regionale della caccia,  puo'  consentire,  nel  periodo  1°
ottobre - 30  novembre,  limitatamente  all'esercizio  dell'attivita'
venatoria  da  appostamento  alla  fauna  selvatica  migratoria,   la
fruizione  fino  a  cinque  giornate  di  caccia  settimanali,  fermo
restando  il  silenzio  venatorio  nelle  giornate  di   martedi'   e
venerdi'». 
    Il  contenuto  dei  tre  commi  impugnati  risulta  in   evidente
contrasto con il modello desumibile  dall'art.  14,  comma  1,  della
legge n. 157 del  1992,  sia  per  la  mancata  scansione  in  ambiti
venatori subprovinciali dell'intero  territorio  regionale,  sia  per
l'omessa considerazione delle peculiarita' ambientali, naturalistiche
e umane afferenti ai singoli contesti territoriali. 
    Mentre il legislatore statale ha voluto,  attraverso  la  ridotta
dimensione degli ambiti stessi, pervenire  ad  una  piu'  equilibrata
distribuzione  dei  cacciatori  sul  territorio,  e,  attraverso   il
richiamo ai confini naturali, conferire specifico rilievo - in chiave
di gestione, responsabilita' e  controllo  del  corretto  svolgimento
dell'attivita' venatoria - alla dimensione  della  comunita'  locale,
piu' ristretta e piu' legata sotto il profilo  storico  e  ambientale
alle particolarita' del territorio, le disposizioni  impugnate  hanno
disatteso queste finalita',  prevedendo  un  indistinto  accorpamento
territoriale e soggettivo delle attivita'  di  caccia  nei  confronti
delle specie migratorie. 
    In definitiva, la previsione di un unico comparto regionale  pone
in essere una  deroga  non  consentita  alla  regolamentazione  della
caccia alle specie migratorie contenuta nell'art. 14, comma 1,  della
legge n. 157 del 1992. 
    L'illegittimita'  costituzionale  delle   prescrizioni   inerenti
all'istituzione del comparto unico si riverbera anche  sui  requisiti
soggettivi e sulle modalita' temporali di  svolgimento  della  caccia
previsti nei tre commi impugnati, in  quanto  riferiti  ad  attivita'
venatoria in siffatto non consentito ambito, indipendentemente  dalla
verifica di quanto disposto sul punto dalla legislazione statale. 
    Essendo in contrasto con la salvaguardia  del  nucleo  minimo  di
tutela della fauna selvatica  vincolante  per  le  Regioni,  previsto
dall'art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992, i commi 6,  6-bis
e 6-ter dell'art. 43, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2004  devono
essere  pertanto  dichiarati   costituzionalmente   illegittimi   per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 43,  commi
6, 6-bis e 6-ter, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio  2004,
n. 10 (Normativa organica per l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,
la  protezione  della  fauna  selvatica   omeoterma   e   la   tutela
dell'ambiente). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI