N. 150 ORDINANZA 17 - 20 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Delitto  di  sottrazione  e  trattenimento  di  minore
  all'estero - Sospensione di diritto, a seguito di  condanna,  della
  potesta' genitoriale - Asserita lesione dei diritti inviolabili del
  fanciullo  -  Omessa  descrizione  della  fattispecie  oggetto  del
  giudizio a quo -  Difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza  della
  questione - Manifesta inammissibilita'. 
- Codice penale, art. 574-bis. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31;  convenzione  di  New  York  sui
  diritti del fanciullo del  20  novembre  1989,  ratificata  e  resa
  esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, artt.  3,  7  e  8,  in
  relazione all'art. 10 della Costituzione. 
(GU n.26 del 26-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 574-bis
del codice penale promosso dal Tribunale  ordinario  di  Firenze  nel
procedimento penale a carico di F.M.  con  ordinanza  del  17  aprile
2012, iscritta al n. 216 del registro  ordinanze  2012  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima   serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2013  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del  17  aprile  2012,  il  Tribunale
ordinario di Firenze ha sollevato - in riferimento agli  articoli  2,
3, 30 e 31 della Costituzione, nonche' - in relazione all'articolo 10
Cost. - alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in  Italia  con  legge  27
maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed  esecuzione  della  convenzione  sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), (e,  in
particolare, agli artt.  3,  7  e  8)  -  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale, «nella  parte  in
cui stabilisce  che,  in  caso  di  condanna  pronunciata  contro  il
genitore per il delitto di  sottrazione  e  trattenimento  di  minore
all'estero,  consegua  di  diritto  la  sospensione  della   potesta'
genitoriale,  cosi'  precludendo  al  giudice  ogni  possibilita'  di
valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto»; 
    che, sull'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  proposta
dalla difesa di una persona imputata, il giudice a quo ha ritenuto la
questione rilevante - sul presupposto che  in  caso  di  condanna  lo
stesso  giudice   «si   troverebbe   necessariamente   ad   applicare
all'imputata anche la sanzione  accessoria  della  sospensione  della
potesta' genitoriale» - e non manifestamente infondata in rapporto  a
vari parametri, peraltro enunciati solo in parte motiva; 
    che la norma violerebbe l'art. 2 Cost., dal  momento  che  tra  i
diritti inviolabili del fanciullo dovrebbe necessariamente intendersi
annoverato anche quello di  crescere  con  i  genitori  e  di  essere
educato da questi, salvo che cio' comporti grave pregiudizio; 
    che cio'  discenderebbe  anche  dagli  artt.  30  e  31  Cost.  e
dall'art. 147 del codice civile nonche',  in  relazione  all'art.  10
Cost., da alcune norme di  diritto  internazionale,  contenute  nella
Convezione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
(e, in particolare,  nell'art.  7,  che  attribuisce  al  bambino  il
diritto di conoscere  i  genitori  e  di  essere  allevato  da  essi;
nell'art.  8,  che  obbliga  gli  Stati  a  preservare  le  relazioni
familiari del fanciullo, fermo restando il suo superiore interesse  -
di cui all'art. 3 - a tutela del quale possono essere adottate misure
di allontanamento); 
    che, pertanto, gli eventuali provvedimenti di  sospensione  o  di
decadenza  dalla  potesta'  genitoriale  dovrebbero  essere  adottati
valutando le concrete fattispecie,  al  fine  di  stabilire  se  quei
provvedimenti soddisfino il preminente interesse del minore; 
    che cio', quindi, escluderebbe che la sospensione della  potesta'
genitoriale possa essere adottata in  via  automatica  a  seguito  di
condanna  per  un  reato  (sottrazione  e  trattenimento  del  minore
all'estero) che, a differenza di quello di cui all'art. 609-bis  cod.
pen. (violenza sessuale), non sarebbe di per se' sintomatico  di  una
generalizzata pericolosita' del genitore; 
    che dovrebbe, dunque, procedersi ad una verifica  caso  per  caso
della migliore soluzione in concreto  per  il  minore,  «ben  potendo
risultare irragionevole e, quindi, in contrasto con l'art.  3  Cost.,
l'applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla
potesta' genitoriale a seguito  di  condotte  (in  ipotesi)  ispirate
proprio  da  una  finalita'  di  tutela  del  figlio,  a   causa   di
comportamenti pregiudizievoli posti in essere dall'altro genitore»; 
    che, in tema  di  automatismi,  il  giudice  a  quo  richiama  la
sentenza n. 253  del  2003  di  questa  Corte,  con  la  quale  venne
censurato l'art. 222 cod. pen. - che  imponeva  l'applicazione  della
misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario in caso  di
proscioglimento  per  infermita'  psichica  -  proprio  perche'   non
consentiva di bilanciare le esigenze di  cura  con  quelle  derivanti
dalla pericolosita' sociale; 
    che, d'altra parte, l'adozione delle misure di sospensione  o  di
decadenza dalla potesta' dei genitori, da parte del Tribunale  per  i
minorenni, a norma degli artt. 330  e  333  cod.  civ.,  postula  una
approfondita analisi  della  situazione  e  il  riconoscimento  della
sussistenza di un pregiudizio cagionato dai  genitori  nei  confronti
dei figli, derivante dalla inosservanza  dei  doveri  nascenti  dalla
titolarita' della potesta'; 
    che, a giudizio del rimettente, «non puo'  che  condividersi»  il
principio - affermato da questa Corte nella sentenza n. 31  del  2012
in relazione alla declaratoria di illegittimita' costituzionale della
pena accessoria prevista dall'art. 569 cod. pen. - secondo il  quale,
«quando si decide in tema di potesta' dei genitori, si  incide  anche
sull'interesse del minore oggetto di tale potesta'»; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
infondata; 
    che la questione sarebbe inammissibile per non avere il giudice a
quo  enunciato  i  parametri  costituzionali   di   riferimento   nel
dispositivo dell'ordinanza, senza che possano valere quelli  indicati
dalla difesa, i  quali  non  sarebbero  peraltro  corrispondenti  con
quelli menzionati nella motivazione dell'ordinanza medesima; 
    che,  nel  merito,  la  norma  censurata   non   prevedrebbe   la
sospensione della potesta' genitoriale, ma solo quella  dal  relativo
esercizio; 
    che la  titolarita'  di  questa  potesta'  verrebbe  meno,  o  si
affievolirebbe,  solo  in  presenza  di   specifiche   pronunce   che
dichiarassero la decadenza o la  parziale  ablazione  della  potesta'
medesima e  d'altra  parte  essa  non  sempre  coinciderebbe  con  il
relativo esercizio,  come  nei  casi  in  cui  il  genitore  non  sia
convivente; 
    che la condanna del genitore  per  il  delitto  di  cui  all'art.
574-bis cod. pen. determinerebbe,  dunque,  soltanto  una  temporanea
privazione dell'esercizio della  potesta'  genitoriale  e  non  della
titolarita' della stessa, con  tutti  i  connessi  diritti  e  doveri
(mantenimento, cura, istruzione ed educazione del minore); 
    che cio' differenzierebbe il caso di  specie  rispetto  a  quello
scrutinato da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2012, riguardando
quest'ultimo la perdita - e  non  la  sospensione  -  della  potesta'
genitoriale; 
    che le  doglianze  proposte  non  sarebbero,  pertanto,  fondate,
risultando frutto  di  una  erronea  sovrapposizione  «del  contenuto
tecnico-giuridico della potesta' genitoriale  con  l'esercizio  della
stessa»; 
    che, quanto al profilo dell'automatismo della pena accessoria, la
natura temporanea della stessa e  le  circostanze  appena  richiamate
renderebbero  la  previsione   «ragionevolmente   proporzionata»   e,
percio', in  linea  con  i  principi  espressi  dalla  giurisprudenza
costituzionale in tema di previsioni sanzionatorie rigide. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato  -
in riferimento agli articoli  2,  3,  30  e  31  della  Costituzione,
nonche' - in relazione all'articolo 10 Cost. -  alla  Convenzione  di
New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n.  176  (Ratifica
ed esecuzione della convenzione sui diritti del  fanciullo,  fatta  a
New York il 20 novembre 1989), (in particolare, artt. 3,  7  e  8)  -
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574-bis del codice
penale, «nella parte in cui  stabilisce  che,  in  caso  di  condanna
pronunciata contro il  genitore  per  il  delitto  di  sottrazione  e
trattenimento  di  minore  all'estero,   consegua   di   diritto   la
sospensione della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al  giudice
ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore  nel  caso
concreto»; 
    che, a parere del giudice a quo,  la  disposizione  censurata  si
porrebbe in contrasto con gli articoli 2, 30 e 31  Cost.,  in  quanto
tra i diritti inviolabili del fanciullo vi sarebbe quello di crescere
con i genitori e di essere educato da questi, salvo che cio' comporti
un grave pregiudizio; 
    che  vulnerato  risulterebbe  pure  l'art.  3  Cost.,   giacche',
contrariamente all'automatismo che caratterizza l'applicazione  della
pena accessoria, dovrebbe procedersi ad una verifica caso per caso di
quale sia in concreto la migliore tutela per il minore, «ben  potendo
risultare irragionevole e, quindi, in contrasto con l'art.  3  Cost.,
l'applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla
potesta' genitoriale a seguito  di  condotte  (in  ipotesi)  ispirate
proprio  da  una  finalita'  di  tutela  del  figlio,  a   causa   di
comportamenti pregiudizievoli posti in essere dall'altro genitore»; 
    che si deduce, inoltre, la violazione degli artt. 3, 7 e 8  della
predetta Convenzione di  New  York  sui  diritti  del  fanciullo,  in
riferimento all'art. 10 Cost., dal momento  che  l'art.  7  di  detta
Convenzione attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori
e di essere allevato da essi, mentre l'art. 8  obbliga  gli  Stati  a
preservare le relazioni familiari del fanciullo,  fermo  restando  il
suo interesse superiore (art. 3), a tutela del quale  possono  essere
adottate misure di allontanamento: principi, questi,  che  verrebbero
compromessi  dal  denunciato  automatismo  della   pena   accessoria,
prescindendo esso da qualsiasi valutazione del caso concreto, ai fini
del soddisfacimento del preminente interesse del minore; 
    che l'assenza, nella ordinanza di rimessione, di qualsiasi  anche
minimo accenno  ai  fatti  di  causa  impedisce  a  questa  Corte  di
procedere al doveroso scrutinio anche in  punto  di  rilevanza  della
questione proposta,  essendosi  il  giudice  rimettente  limitato  ad
enunciare che «il giudizio non puo' essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale» e a
rilevare  soltanto  che  «in   caso   di   condanna   si   troverebbe
necessariamente  ad  applicare   all'imputata   anche   la   sanzione
accessoria della sospensione della potesta' genitoriale»; 
    che tale omissione appare, peraltro, tanto piu' significativa  in
quanto viene sollecitata una  pronuncia  attraverso  la  quale  possa
essere consentito al giudice proprio di effettuare una valutazione in
concreto dell'incompatibilita' del previsto automatismo rispetto alle
esigenze effettive di  tutela  del  minore  nella  vicenda  specifica
sottoposta al suo giudizio; 
    che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente  affermato
che la omessa descrizione, da parte  del  giudice  rimettente,  della
fattispecie concreta sottoposta a giudizio si traduce in  un  difetto
di motivazione sulla rilevanza  della  questione,  che  conduce  alla
declaratoria di inammissibilita' della stessa (ex plurimis,  sentenze
n. 301 e n. 272 del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  574-bis  del  codice  penale,
sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  2,  3,  30  e  31  della
Costituzione,  nonche'  -  in   relazione   all'articolo   10   della
Costituzione - agli articoli 3, 7 e 8 della Convenzione di  New  York
sui diritti del fanciullo del 20 novembre  1989,  ratificata  e  resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991,  n.  176  (Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a  New
York il 20 novembre 1989), dal Tribunale  ordinario  di  Firenze  con
l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI