N. 161 SENTENZA 19 - 27 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia  popolare  -  Norme  della  Regione   Toscana   -   Riscatto
  dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della  qualifica  di
  profugo  -  Diritto  di  acquistare   gli   alloggi   di   edilizia
  residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art.  17
  della legge n.  137  del  1952,  con  applicazione  del  prezzo  di
  acquisto  di  maggior  favore  riservato  dalla  legge  statale  ai
  profughi assegnatari in base  all'art.  18  della  stessa  legge  -
  Irragionevole estensione di una disciplina di privilegio propria di
  una specifica categoria di  profughi,  in  ragione  del  canone  di
  locazione maggiorato da essi pagato - Irragionevole trattamento  di
  maggior favore rispetto agli assegnatari ordinari -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, artt. 1 e 3. 
- Costituzione, art. 3. 
Edilizia  popolare  -  Norme  della  Regione   Toscana   -   Riscatto
  dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della  qualifica  di
  profugo  -  Diritto  di  acquistare   gli   alloggi   di   edilizia
  residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art.  17
  della legge n.  137  del  1952,  con  applicazione  del  prezzo  di
  acquisto  di  maggior  favore  riservato  dalla  legge  statale  ai
  profughi assegnatari in base  all'art.  18  della  stessa  legge  -
  Dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  -   Inscindibile
  connessione delle disposizioni dichiarate illegittime  e  le  altre
  disposizioni della stessa legge - Illegittimita' costituzionale  in
  via consequenziale. 
- Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, artt. 2 e 4. 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. 
(GU n.27 del 3-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e  3
della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n.  59  (Norme  in
materia  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia   residenziale
pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della  legge  4
marzo 1952, n.  137  -  Assistenza  a  favore  dei  profughi,  ovvero
all'articolo 34 della legge 26 dicembre  1981,  n.  763  -  Normativa
organica  per  i  profughi),  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Firenze, nel giudizio vertente tra S.M.  ed  altri  e  il  Comune  di
Firenze, con ordinanza del 20 giugno 2012,  iscritta  al  n.  15  del
registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di intervento della Regione Toscana; 
    udito nella camera di consiglio del  5  giugno  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  -  Con  ordinanza  del  20  giugno  2012,  depositata   nella
cancelleria di questa Corte il 29 gennaio 2013 (reg. ord. n.  15  del
2013), il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile,  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e
3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme  in
materia  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia   residenziale
pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della  legge  4
marzo 1952, n.  137  -  Assistenza  a  favore  dei  profughi,  ovvero
all'articolo 34 della legge 26 dicembre  1981,  n.  763  -  Normativa
organica per  i  profughi),  per  violazione  dell'articolo  3  della
Costituzione. 
    2. - La legge della  Regione  Toscana  n.  59  del  2005  prevede
l'applicazione a tutti i cittadini italiani ed ai  loro  familiari  a
carico,  in  possesso  della  qualifica  di  profugo,  di  un  regime
privilegiato di  acquisto  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica loro assegnati. In particolare,  l'art.  1  di  tale  legge,
rubricato  «Alienazione  degli  alloggi  di   edilizia   residenziale
pubblica  riservati  ai  profughi»,  stabilisce  che   «i   profughi,
assegnatari  della  quota  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo
1952, n. 137 (Assistenza a favore  dei  profughi),  ovvero  ai  sensi
dell'articolo 34 della legge 26  dicembre  1981,  n.  763  (Normativa
organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la  cessione  in
proprieta' di tali alloggi entro  il  30  giugno  2006,  beneficiando
delle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 3». 
    L'art. 3 della stessa legge, rubricato «Prezzo di cessione  degli
immobili», dispone che «il prezzo di cessione degli  alloggi  di  cui
all'articolo 1 e' determinato nella misura del 50 per cento del costo
di costruzione di ogni singolo  alloggio  alla  data  di  ultimazione
della costruzione stessa ovvero  di  assegnazione  dell'alloggio,  se
anteriore». 
    3. - La questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio che
- secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente - ha a oggetto  la
richiesta, da  parte  di  cittadini  italiani  aventi  lo  status  di
profughi, di accertare il loro diritto  ad  acquistare  i  rispettivi
alloggi di edilizia residenziale pubblica «secondo le  condizioni  di
miglior favore  previste  dall'art.  3»  della  legge  della  Regione
Toscana n. 59  del  2005;  di  dichiarare  l'obbligo  del  Comune  di
Firenze, convenuto, di  «cedere  immediatamente  in  proprieta'  agli
attori gli immobili da loro occupati»; di condannare il convenuto «al
risarcimento dei danni per il ritardo nell'avvio del procedimento  di
alienazione  degli  alloggi».  Il  Tribunale   rimettente,   inoltre,
riferisce che il Comune di Firenze  si  e'  costituito  nel  giudizio
principale, contestando il diritto degli  attori  ad  acquistare  gli
alloggi di edilizia popolare in  regime  agevolato;  che  la  Regione
Toscana,  interventore  volontario   ad   adiuvandum,   rilevava   la
violazione da parte dell'ente comunale della legge  regionale  n.  59
del  2005;  che  il  Comune   convenuto   eccepiva   l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 3 della predetta legge regionale. 
    3.1. - In ordine alla rilevanza della questione  di  legittimita'
costituzionale ai fini della definizione del giudizio principale,  il
Tribunale rimettente afferma, innanzitutto, che  -  contrariamente  a
quanto sostenuto dal convenuto nel giudizio  principale  -  la  legge
regionale n. 59 del 2005 e' «di immediata applicazione»  e  «tale  da
fondare il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi  al  prezzo
agevolato del 50 per cento del costo di costruzione,  prezzo  che  e'
notevolmente inferiore a quello applicabile [a]gli altri assegnatari»
di alloggi di edilizia  popolare  e  che  -  come  rilevato  mediante
apposita consulenza tecnica  di  ufficio  -  «sarebbe  pari  ad  euro
2605,08». 
    Inoltre, ad avviso del rimettente, sebbene il convenuto  contesti
che alcuni attori abbiano  i  requisiti  necessari  per  invocare  il
diritto  all'acquisto  in  base  alle  disposizioni   censurate,   la
questione  risulterebbe  comunque  rilevante,  essendo  pacifica   la
sussistenza dei medesimi requisiti in  capo  agli  altri  attori  nel
giudizio principale. 
    3.2.  -  Il  giudice  rimettente   afferma   la   non   manifesta
infondatezza della questione di  legittimita'  costituzionale,  sulla
base di un'ampia ricostruzione del quadro normativo statale nel quale
si inserisce la legge della Regione Toscana n. 59 del 2005. 
    3.2.1. - Secondo quanto riferito dal rimettente, la legge n.  137
del 1952 individua due tipologie di provvidenze  abitative  a  favore
dei profughi italiani provenienti dalle ex colonie africane  e  dalle
regioni sottratte alla sovranita'  dello  Stato  italiano  a  seguito
degli accordi di pace: in base all'art.  17,  gli  Istituti  autonomi
delle case popolari ed enti analoghi dovevano riservare  ai  profughi
(in origine entro il termine di un quadriennio, oggetto di successive
proroghe legislative) una quota pari al 15 per cento degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica abitabili a  partire  dal  1°  gennaio
1952 (cosiddetti  alloggi  "riservati");  in  base  all'art.  18,  si
autorizzava (in origine per il periodo  1951-1954,  anche  in  questo
caso piu' volte prorogato) la costruzione, a spese  dello  Stato,  di
fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per  la  sistemazione
dei profughi ricoverati  nei  centri  di  raccolta  amministrati  dal
Ministero dell'interno (cosiddetti alloggi "dedicati"). 
    Successivamente, l'art. 1, comma  24,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 560 (Norme  in  materia  di  alienazione  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica) stabiliva che i profughi «assegnatari
di alloggi realizzati ai sensi della legge  4  marzo  1952,  n.  137»
potevano  chiederne  la  cessione  in  proprieta'   beneficiando   di
condizioni di favore, ovvero pagando un corrispettivo pari al 50  per
cento del costo  di  costruzione  dell'alloggio.  Tale  previsione  -
sempre secondo la ricostruzione del Tribunale rimettente  -  ha  dato
luogo a  una  questione  interpretativa,  alimentata  da  pronunce  e
interventi legislativi contrastanti, circa la spettanza  del  diritto
all'acquisto con trattamento agevolato ai soli  profughi  assegnatari
degli alloggi "dedicati", cioe' per essi costruiti in  base  all'art.
18 della legge n. 137 del 1952 o, per  converso,  anche  ai  profughi
assegnatari degli alloggi loro riservati ai sensi dell'art. 17  della
medesima legge. 
    Il dubbio interpretativo sarebbe stato dissipato - secondo quanto
sostenuto dal rimettente - dall'art. 4, comma  223,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), norma di
interpretazione autentica che stabilisce quanto segue: «il  comma  24
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,  si  interpreta
nel  senso  che  gli  alloggi  attualmente  di   proprieta'   statale
realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge  4  marzo  1952,  n.
137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini  italiani  in
possesso della qualifica di profugo ai sensi  dell'articolo  1  della
legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti  in  proprieta'  ai  profughi
assegnatari o ai loro congiunti in possesso  dei  requisiti  previsti
dalla predetta legge». 
    Il  rimettente  rileva,  d'altra  parte,  che   la   scelta   del
legislatore di circoscrivere la spettanza  del  diritto  all'acquisto
con trattamento agevolato ai soli profughi assegnatari degli  alloggi
"dedicati", di cui all'art. 18 della legge n. 137 del  1952,  sarebbe
stata disattesa da successive pronunce - anche del Consiglio di Stato
(sentenza n. 1176 del 2005) e della Corte di cassazione (sentenza  n.
27662 del 2011). Tali decisioni,  sarebbero,  pero',  «frutto  di  un
erroneo presupposto», in quanto  farebbero  tutte  riferimento  a  un
testo  del  richiamato  art.  4,  comma  223,   diverso   da   quello
effettivamente vigente e «non possono dunque essere influenti per una
diversa ricostruzione del quadro normativo». 
    Sulla base di tale ricostruzione, il rimettente ritiene  che  «in
base alla normativa statale solo agli  alloggi  di  cui  all'art.  18
citato si applichi l'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del  1993»,
che consente appunto all'assegnatario dell'alloggio di  chiederne  la
cessione in proprieta' a condizioni di particolare favore. 
    Il rimettente  precisa,  poi,  che  gli  immobili  oggetto  della
controversia «rientrano tutti nella previsione  di  cui  all'art.  17
della legge n. 137 del 1952 e non sono di proprieta' statale, ma  del
Comune di Firenze:  dunque,  esulano  in  radice  i  presupposti  per
l'applicazione della disciplina statale secondo l'interpretazione qui
accolta». 
    3.2.2. - E' in questo  quadro  che  si  inserisce  -  secondo  la
ricostruzione compiuta dal Tribunale  rimettente  -  la  legge  della
Regione Toscana n. 59 del 2005, «che ha invece  esteso  espressamente
anche ai profughi  ex  art.  17  della  legge  n.  137  del  1952  la
possibilita' di acquistare gli alloggi  loro  assegnati  allo  stesso
prezzo di favore previsto per i profughi ex art. 18  della  legge  n.
137 del 1952 dall'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993». 
    Ai fini della  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e  3  di  tale   legge
regionale, il rimettente osserva che,  nella  normativa  statale,  la
previsione  di  un  prezzo  di   acquisto   di   particolare   favore
esclusivamente a beneficio dei profughi  di  cui  all'art.  18  della
legge n. 137 del 1952 si giustifica in  ragione  del  fatto  che  gli
alloggi costruiti in base a tale previsione «erano locati ai profughi
beneficiari ad un canone in cui era ricompresa tanto una  percentuale
del costo di costruzione dell'immobile (inizialmente pari  al  2  per
cento annuo, poi  ridotta  allo  0,5  per  cento  [...]),  quanto  la
totalita' delle spese  generali  di  amministrazione  e  manutenzione
calcolate ai sensi della legge» - in particolare  delle  disposizioni
di cui al regio decreto 28 aprile 1938,  n.  1165  (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) -
e percio' «la contrazione del prezzo di cessione riservata  a  questa
categoria di profughi conseguiva [...] alla  costante  partecipazione
da parte di costoro, per tutti gli anni di  godimento  dell'alloggio,
ai costi di  costruzione  e  gestione  degli  immobili».  Il  giudice
rimettente ritiene, percio', che «l'estensione da parte  della  legge
della Regione Toscana n. 59 del 2005 del prezzo di favore di  cui  si
e' detto anche ai profughi  assegnatari  ex  art.  17  introduce  una
oggettiva, immotivata disparita' di trattamento  a  danno  di  quanti
invece usufruiscono di immobili ex art. 18,  parificandosi  per  tale
via situazioni del tutto disomogenee e contrastando con  il  criterio
di ragionevolezza ex art. 3 Cost.»,  con  conseguente  illegittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 3 della suddetta legge regionale. 
    Inoltre,  il  giudice  rimettente  ravvisa   la   non   manifesta
infondatezza della questione di legittimita' dei medesimi artt.  1  e
3, sempre in  relazione  all'art.  3  Cost.,  «nella  parte  in  cui,
richiamando lo stesso criterio di cui all'art.  1,  comma  24,  della
legge n. 560 del 1993, prevedono che, a certe condizioni, i  profughi
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ex  art.  17
della legge n. 137 del 1952 possano ottenere l'acquisto in proprieta'
degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50  per
cento del costo di costruzione invece che secondo le  norme  generali
che disciplinano il patrimonio dell'edilizia  residenziale  pubblica,
cosi'   irragionevolmente   diversificando   situazioni   del   tutto
assimilabili (il trattamento di tali assegnatari rispetto alle  altre
categorie di assegnatari  degli  alloggi  dell'edilizia  residenziale
pubblica)». Secondo  il  rimettente  «non  si  rinviene  infatti  una
ragione particolare che giustifichi la diversita' del trattamento  di
particolare favore rispetto alla generalita' degli  assegnatari,  dal
momento che la valorizzazione dello stato di profugo italiano e' gia'
stata  presa  in  considerazione  dall'ordinamento  per  disporre  la
riserva del 15 per cento degli alloggi del  patrimonio  dell'edilizia
residenziale pubblica, mentre considerarla nuovamente  come  elemento
per disporre una cosi' drastica  riduzione  del  presso  di  acquisto
rispetto agli assegnatari che non  sono  profughi  contrasta  con  il
principio  di  eguaglianza,  perche'   comporta   un   ingiustificato
trattamento differenziato di una medesima categoria di soggetti». 
    Il Tribunale rimettente ritiene,  pertanto,  che  «questa  scelta
viola il canone generale della  ragionevolezza  delle  norme  e  pare
esulare dai limiti  della  discrezionalita'  legislativa,  specie  di
fronte alla tutela di un diritto sociale, quale quello al bene  casa,
che mal tollera differenziazioni non legate  allo  stato  di  bisogno
concreto (art.  47,  secondo  comma,  Cost.)».  A  sostegno  di  tale
affermazione, il rimettente osserva che la finalita' della  normativa
regionale impugnata «non e' stata quella di differenziare per qualche
motivo la posizione dei profughi da quella degli  altri  assegnatari,
ma, come dichiarato in modo espresso, e' stata quella  di  equiparare
il trattamento tra profughi assegnatari di alloggi costruiti  apposta
dallo Stato (art. 18 citato) e profughi assegnatari degli alloggi  di
edilizia residenziale (art. 17 citato), equiparazione che, in base  a
quanto osservato, appare irragionevole». 
    4. - E'  intervenuta  in  giudizio,  con  atto  depositato  nella
cancelleria  il  5  marzo  2013,  la   Regione   Toscana,   deducendo
l'infondatezza della questione. 
    In primo luogo, secondo la Regione, la legge regionale n. 59  del
2005 sarebbe stata emanata nel rispetto della competenza  legislativa
esclusiva che, in virtu' dell'art. 117, quarto comma,  Cost.,  spetta
alle Regioni in materia di edilizia residenziale  pubblica.  In  ogni
caso,  il  legislatore  regionale  non  avrebbe  «fatto   altro   che
trasportare a livello regionale  una  normativa  gia'  predisposta  a
livello  statale»  -  rispetto  alla  quale  «nessuna  questione   di
legittimita' costituzionale e' mai stata sollevata» - privilegiandone
«l'interpretazione estensiva». 
    In secondo luogo, l'intervento del legislatore  regionale,  lungi
dal  creare   disparita'   irragionevoli,   avrebbe   una   finalita'
perequativa, dal momento che dal  «quadro  interpretativo-applicativo
della  normativa   statale»   sarebbe   derivata   «un'ingiustificata
discriminazione tra i cittadini italiani aventi lo status di profugo,
e quindi assegnatari degli alloggi costruiti appositamente  per  loro
dallo Stato ai sensi dell'art.  18,  e  quelli,  invece,  assegnatari
degli alloggi in quota loro riservata ex art. 17»: in  base  all'art.
2, comma 223, della legge n. 350 del 2003, infatti,  «questi  ultimi,
se non fosse  intervenuto  il  legislatore  regionale,  si  sarebbero
trovati a dover pagare senza un giustificato  motivo,  un  prezzo  di
cessione pari al doppio di  quello  pagato  dai  primi».  Gli  stessi
lavori  preparatori  della   legge   regionale   n.   59   del   2005
espliciterebbero - secondo quanto riportato dalla difesa regionale  -
«il fine di stabilire una situazione di parita' di trattamento tra le
due suddette tipologie di alloggi per profughi in merito al  relativo
prezzo di cessione applicabile, dando cosi' una concreta risposta  ad
evidenti ragioni di  equita'  sociale».  Pertanto,  l'intervento  del
legislatore regionale sarebbe pienamente rispettoso dell'art. 3 Cost.
e attuativo del principio di  «imparzialita'  sostanziale  nell'agire
amministrativo» sancito dall'art. 97 Cost. 
    Infine, la Regione Toscana eccepisce l'errata formulazione  della
censura riferita al principio  di  uguaglianza  (art.  3  Cost.)  per
mancata  indicazione  del  tertium  comparationis.  In   particolare,
mancherebbe, «a  fondamento  dell'illegittimita'  costituzionale,  il
paragone  tra  la  condizione  dei  comuni  assegnatari  di  edilizia
residenziale pubblica e coloro che ne beneficiano  perche'  hanno  lo
status di profughi». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con ordinanza del 20 giugno 2012, il Tribunale ordinario  di
Firenze, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  degli
articoli 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005,  n.
59 (Norme  in  materia  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica a favore dei profughi di  cui  all'articolo  17
della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei  profughi,
ovvero all'articolo 34  della  legge  26  dicembre  1981,  n.  763  -
Normativa organica per i profughi), per  violazione  dell'articolo  3
della Costituzione. 
    1.1. - Le disposizioni regionali impugnate riconoscono a tutti  i
cittadini italiani (e ai loro familiari a carico) in  possesso  della
qualifica di «profugo»  il  diritto  di  acquistare  gli  alloggi  di
edilizia  residenziale  popolare  loro  assegnati,  beneficiando   di
«condizioni di miglior favore» rispetto  agli  assegnatari  ordinari.
Per questi ultimi, le condizioni sono determinate dall'art. 1,  comma
10, della legge 24  dicembre  1993,  n.  560  (Norme  in  materia  di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), secondo
cui il prezzo degli alloggi «e' costituito  dal  valore  che  risulta
applicando un moltiplicatore  pari  a  100  alle  rendite  catastali»
rivalutate e «al prezzo cosi' determinato  si  applica  la  riduzione
dell'1 per cento per ogni anno di anzianita' dell'immobile,  fino  al
limite massimo del venti per cento». Per gli assegnatari che  abbiano
la qualifica di «profugo», invece, l'art. 3 della legge della Regione
Toscana n. 59 del 2005 stabilisce, in deroga  al  criterio  generale,
che il prezzo di cessione degli alloggi «e' determinato nella  misura
del 50 per cento del costo di costruzione di  ogni  singolo  alloggio
alla  data  di  ultimazione  della  costruzione  stessa   ovvero   di
assegnazione  dell'alloggio,  se  anteriore».  Il   medesimo   regime
derogatorio, di particolare favore, si applica, invece, in base  alla
normativa statale, ai soli profughi  assegnatari  degli  alloggi  per
essi costruiti in base  alle  previsioni  di  cui  agli  artt.  18  e
seguenti della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza  a  favore  dei
profughi), in ragione del canone  di  locazione  maggiorato  da  essi
pagato. 
    1.2. - Secondo il rimettente, gli impugnati artt.  1  e  3  della
legge della Regione Toscana n. 59  del  2005  violerebbero  l'art.  3
Cost.  per  due  motivi:  in  primo  luogo,  perche'  equiparerebbero
irragionevolmente,   ai   fini   dell'acquisto   dell'immobile,    il
trattamento dei profughi assegnatari degli alloggi realizzati in base
all'art. 18 della legge n. 137 del 1952 e il trattamento degli  altri
profughi assegnatari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica -
di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952 e  all'art.  34  della
legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi)  -
che, a differenza dei primi, sono «soggetti ad un canone  calmierato,
privo di  componenti  forfettarie  calcolate  in  base  ai  costi  di
costruzione e  gestione  dell'immobile  condotto  in  locazione»;  in
secondo  luogo,  perche'  differenzierebbero   irragionevolmente   il
trattamento degli assegnatari di alloggi popolari in  possesso  della
qualifica di profughi  da  quello  degli  assegnatari  ordinari,  non
rinvenendosi «una ragione particolare che giustifichi  la  diversita'
del trattamento di particolare favore rispetto alla generalita' degli
assegnatari». 
    2. - La questione e' fondata. 
    2.1. - Preliminarmente, occorre ricostruire il  quadro  normativo
in materia di provvidenze abitative previste a favore  dei  cittadini
italiani in  possesso  della  qualifica  di  «profugo»,  al  fine  di
individuare la ratio dei benefici loro riconosciuti. 
    La legge n.  137  del  1952  -  primo  intervento  a  favore  dei
cittadini italiani  rientrati  dalle  ex  colonie  africane  e  dalle
regioni sottratte alla sovranita'  dello  Stato  italiano  a  seguito
degli accordi di pace che posero fine al secondo conflitto mondiale -
ha previsto due tipi di provvidenze abitative. Da un lato, l'art.  17
di tale legge riservava ai profughi (in origine, per un  quadriennio)
una quota pari al 15  per  cento  delle  assegnazioni  di  tutti  gli
alloggi che gli istituti di gestione delle  case  popolari  avrebbero
costruito dal  1°  gennaio  1952  (cosiddetti  alloggi  "riservati").
Dall'altro lato, l'art. 18 autorizzava (in origine, fino al 1954)  la
costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere  popolare
e popolarissimo per  la  sistemazione  dei  profughi  ricoverati  nei
centri  di   raccolta   amministrati   dal   Ministero   dell'interno
(cosiddetti alloggi "dedicati"). 
    Il rapporto tra gli enti di gestione  e  i  profughi  assegnatari
degli alloggi "riservati", sorto  in  base  al  citato  art.  17,  e'
assoggettato, anche ai  fini  della  determinazione  del  canone,  al
regime giuridico dettato in via  generale  per  i  rapporti  tra  gli
stessi enti e gli assegnatari ordinari. Al contrario, per i  profughi
assegnatari degli alloggi "dedicati", di cui all'art. 18,  l'art.  24
della stessa legge n. 137 del 1952 ha previsto un canone di locazione
maggiorato, che - secondo il testo originario - comprendeva «le spese
generali di amministrazione e  manutenzione  dell'alloggio  calcolate
secondo le norme del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165, nonche'  una  somma
pari al 2 per cento  annuo  del  costo  dell'alloggio  stesso»,  e  -
secondo il testo  vigente  dello  stesso  art.  24,  come  modificato
dall'art. 1 della legge 14 marzo 1961,  n.  182  (Modificazioni  agli
articoli 24 e 25 della  legge  4  marzo  1952,  n.  137,  concernente
l'assistenza a favore dei profughi di guerra)  -  include  «le  spese
generali,  di  amministrazione  e   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria, oltre una somma pari allo 0,50  per  cento  annuo  del
costo di costruzione dell'alloggio». Gli istituti  gestori,  riscosso
il canone, sono tenuti a riversare allo Stato la quota - prima del  2
per cento, poi dello 0,5 per cento - relativa al costo di costruzione
(art. 25 della legge n. 137 del 1952). 
    Proprio  in  considerazione  del  piu'  oneroso  canone  da  essi
corrisposto, ai profughi assegnatari degli  alloggi  "riservati",  di
cui all'art. 18, e' stata concessa  la  facolta'  di  acquistare  gli
immobili a condizioni di particolare  favore.  L'art.  1,  comma  24,
della legge n. 560 del 1993 ha,  infatti,  riconosciuto  ai  profughi
assegnatari degli alloggi «realizzati» ai sensi della legge  4  marzo
1952, n. 137 - costruiti, cioe', in base all'art. 18 di tale legge  -
il diritto di chiederne  la  cessione  in  proprieta',  «beneficiando
delle condizioni di miglior favore contenute  nell'articolo  26»  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2  (Norme
concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli  alloggi
di tipo popolare ed economico), ossia pagando un  corrispettivo  pari
al 50 per cento del costo di costruzione dell'alloggio. 
    L'art. 4, comma  223,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2004) ha definitivamente chiarito che
il regime di maggior favore previsto dall'art.  1,  comma  24,  della
legge n. 560 del 1993 si applica soltanto alla speciale categoria  di
profughi assegnatari degli alloggi di cui all'art. 18 della legge  n.
137 del 1952. 
    La scelta del legislatore statale di riservare il trattamento  di
acquisto agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati
in base agli artt. 18 e seguenti della  legge  n.  137  del  1952  si
giustifica - come gia' osservato in passato dalla Corte di cassazione
- in ragione del fatto che tale categoria, nel pagare una  canone  di
locazione maggiorato, ha «gia' corrisposto sia una quota annua (prima
del  2  per  cento  e,  poi,  dello  0,5  per  cento)  del  costo  di
costruzione, e dunque, una somma che - per le assegnazioni effettuate
negli anni 1952-53 poteva aver raggiunto circa il  40  per  cento  di
questo costo - sia  una  quota  parte  delle  spese  di  manutenzione
straordinaria» (Cassazione civile, sentenza n. 13949 del 1999). 
    2.2. - L'impugnata legge della Regione Toscana n. 59 del 2005  ha
esteso il suddetto regime privilegiato, che consente di acquistare la
proprieta' dell'immobile  versando  un  importo  corrispondente  alla
meta' del costo di costruzione, a tutti  i  profughi  assegnatari  di
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Secondo l'art. 1  di  tale
legge regionale, infatti, anche «i profughi, assegnatari della  quota
degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica  loro  riservata  ai
sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a
favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'articolo 34 della legge 26
dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per  i  profughi),  possono
chiedere ai comuni la cessione in proprieta' di tali alloggi entro il
30 giugno 2006, beneficiando delle  condizioni  di  miglior  favore»,
ossia di un prezzo di cessione che - in base  all'articolo  3  -  «e'
determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di
ogni singolo alloggio alla  data  di  ultimazione  della  costruzione
stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore». 
    La scelta cosi' compiuta ha l'effetto di estendere un  regime  di
privilegio, derogatorio rispetto alle norme generali  in  materia  di
edilizia residenziale pubblica, e di alterare la  posizione  relativa
della categoria interessata rispetto ad altre categorie - i  profughi
di cui all'art. 18 della legge n. 173  del  1952  e  gli  assegnatari
ordinari di alloggi popolari - che sono titolari del medesimo diritto
all'abitazione, al quale la giurisprudenza  costituzionale  riconosce
carattere inviolabile (ex plurimis, sentenze n. 61 del 2011,  n.  404
del 1988 e n. 217 del 1988). 
    Tale  scelta  e'  in   contrasto   con   l'art.   3   Cost.   per
l'irragionevolezza sia del criterio prescelto  per  l'estensione  del
beneficio, sia della parificazione di situazioni eterogenee,  nonche'
per la non giustificata disparita' di  trattamento  che  risulterebbe
dall'applicazione delle disposizioni censurate. 
    Innanzitutto, occorre considerare  che  la  tutela  dei  profughi
rientrati in Italia al termine  del  secondo  conflitto  mondiale  e'
stata  soddisfatta  assicurando  -  attraverso   la   riserva   delle
assegnazioni e  la  costruzione  diretta  dei  fabbricati,  previste,
rispettivamente dagli artt. 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 -  la
disponibilita' di un adeguato numero di alloggi da assegnare loro  in
locazione. Ne' le leggi dell'epoca, ne' quelle dei decenni successivi
hanno attribuito ai suddetti  conduttori  un  trattamento  pecuniario
agevolato (rispetto a quello spettante agli assegnatari  ordinari  di
alloggi dell'edilizia residenziale pubblica) per  il  solo  fatto  di
essere «profughi». Le disposizioni regionali  censurate  introducono,
invece, un regime  di  privilegio  a  favore  dei  profughi  a  oltre
sessanta anni di distanza dagli eventi  che  avevano  determinato  la
specificita' del problema abitativo di tale categoria di persone. Per
di piu',  in  numerosi  casi,  per  via  del  tempo  intercorso,  gli
eventuali beneficiari non sono i profughi stessi, bensi', «in caso di
decesso  dell'assegnatario  originario»,   i   familiari   con   esso
conviventi «ai quali sia stato riconosciuto il  diritto  al  subentro
nell'assegnazione dell'alloggio» (art. 2, comma 1, della legge  della
Regione Toscana n. 59 del 2005). Appare,  percio',  irragionevole  la
scelta del legislatore regionale di stabilire, a  distanza  di  tanto
tempo, un trattamento di favore che, tra gli assegnatari  di  alloggi
popolari, privilegia la categoria dei profughi e, in concreto, i loro
discendenti. 
    Inoltre, e' vero che il legislatore statale, con l'art. 1,  comma
24,  della  legge  n.  560  del  1993,   ha   previsto   agevolazioni
nell'acquisto  degli  alloggi  popolari   a   favore   dei   profughi
assegnatari dei fabbricati realizzati in base all'art. 18 della legge
n. 137 del 1952. Tuttavia, il beneficio e' stato loro  accordato  non
in quanto profughi, bensi' in quanto conduttori gravati da un  canone
di locazione piu' oneroso di quello  ordinario,  perche'  comprensivo
sia di una quota delle spese di manutenzione  straordinaria,  sia  di
una quota annua del costo di  costruzione.  La  legge  della  Regione
Toscana n. 59 del 2005, invece,  estendendo  l'ambito  soggettivo  di
applicazione del regime di maggior favore  nell'acquisto  di  alloggi
popolari al di la' dell'ambito indicato dall'art. 1, comma 24,  della
legge n. 560 del 1993, accorda rilievo esclusivo  alla  qualifica  di
profugo e trascura il dato differenziale -  il  canone  di  locazione
maggiorato  -  che  e'  all'origine  del  regime  di  maggior  favore
riservato dalla legislazione statale ai  profughi  destinatari  degli
alloggi di cui agli artt. 18 e seguenti della legge n. 137 del  1952.
In tal modo, il legislatore regionale equipara il trattamento di  due
gruppi di conduttori di  alloggi  pubblici  che,  benche'  accomunati
dall'essere (stati) profughi, si trovano, rispetto alle condizioni di
esercizio del diritto al riscatto dell'immobile,  in  una  situazione
oggettivamente differenziata. 
    Infine, gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana  n.  59
del 2005 determinano una disparita'  di  trattamento,  anch'essa  non
giustificata,  tra  i  profughi  assegnatari  di   alloggi   popolari
"riservati", di cui all'art. 17 della legge n. 137 del  1952,  e  gli
ordinari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La
normativa regionale censurata, infatti, differenzia la  posizione  di
tali categorie di conduttori senza tener conto del fatto che gli  uni
e gli altri - avendo goduto dell'assistenza pubblica in ragione di un
comune stato di bisogno, ritenuto  meritevole  di  tutela,  e  avendo
corrisposto  negli  anni,  agli  enti  gestori  degli  alloggi   loro
assegnati, un identico canone di locazione  -  si  trovano,  ai  fini
dell'acquisto in proprieta' dell'immobile, nella medesima condizione. 
    3. - In considerazione della inscindibile  connessione  esistente
tra gli impugnati artt. 1 e 3 della Regione Toscana n. 59 del 2005  e
le  altre  disposizioni  (artt.  2   e   4)   della   stessa   legge,
l'illegittimita' costituzionale dei  primi  deve  estendersi  in  via
consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art.  27  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  3
della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n.  59  (Norme  in
materia  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia   residenziale
pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della  legge  4
marzo 1952, n.  137  -  Assistenza  a  favore  dei  profughi,  ovvero
all'articolo 34 della legge 26 dicembre  1981,  n.  763  -  Normativa
organica per i profughi); 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Toscana
n. 59 del 2005. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI