N. 165 ORDINANZA 19 - 27 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione  Marche  -  Inserimento  nelle
  dotazioni organiche dirigenziali della Regione  dei  dipendenti  di
  ruolo appartenenti a varie qualifiche funzionali, ai  quali,  sulla
  base di  una  prova  selettiva  riservata,  erano  stati  conferiti
  incarichi dirigenziali a tempo determinato - Ricorso del Governo  -
  Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Rinuncia al
  ricorso in mancanza di  controparte  costituita  -  Estinzione  del
  processo. 
- Legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 26, art. 3. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma; norme integrative per
  i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.27 del 3-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3 della
legge della Regione Marche del 1° agosto 2012, n. 26 (Misure  urgenti
in tema di contenimento della spesa),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  4-8  ottobre  2012,
depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 ed iscritto al n. 135 del
registro ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del  5  giugno  2013  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica  il  4  ottobre
2012 e depositato nella cancelleria  della  Corte  costituzionale  il
successivo 9 ottobre,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3
della legge della Regione Marche del 1° agosto 2012,  n.  26  (Misure
urgenti in tema di contenimento della  spesa),  in  riferimento  agli
articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che la disposizione regionale impugnata stabilisce che: «Al  fine
dell'attuazione dell'articolo 48, comma  2,  primo  capoverso,  della
legge statutaria 8 marzo 2005, n. l (Statuto della Regione Marche)  e
della riduzione della spesa di personale ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge
finanziaria 2007), la Giunta  regionale  e  l'Ufficio  di  Presidenza
dell'Assemblea  legislativa  includono  i  soggetti  vincitori  delle
selezioni di cui alla legge regionale 15 ottobre 200l, n.  20  (Norme
in materia di organizzazione e di personale della  Regione)  ed  alla
legge  regionale  30  giugno  2003,  n.  14  (Riorganizzazione  della
struttura amministrativa del  Consiglio  regionale)  nelle  dotazioni
previste dall'articolo 34 della legge regionale 20/2001»; 
    che il riportato articolo prevede, pertanto, l'inserimento  nelle
dotazioni organiche dirigenziali  della  Regione  Marche  (cosiddetto
ruolo ordinario ai sensi dell'art 34 legge reg. n. 20 del  2001)  dei
dipendenti di  ruolo  della  stessa  Regione,  appartenenti  a  varie
qualifiche funzionali, ai quali, sulla base  di  una  semplice  prova
selettiva riservata, erano stati conferiti incarichi  dirigenziali  a
tempo determinato; 
    che, secondo il ricorrente, la norma regionale  impugnata,  cosi'
disponendo, verrebbe a configurare un inquadramento  riservato  senza
concorso e, quindi, violerebbe i principi, costituzionalmente sanciti
dall'art.  97  Cost.,  dell'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni mediante concorso pubblico per garantire  i  principi
di efficienza e di buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,
nonche' quello di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost.; 
    che il concorso pubblico - prosegue il  ricorrente  -  in  quanto
meccanismo  strumentale  al  canone  di  efficienza  della   pubblica
amministrazione,  costituisce  la  forma  generale  ed  ordinaria  di
reclutamento per il pubblico impiego,  come  costantemente  affermato
dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze  n.  127
del 2011, n. 159 del 2005, n. 205 e n. 39 del 2004); 
    che sarebbe stato costantemente precisato come  la  facolta'  del
legislatore di introdurre deroghe a tale principio  vada  «delimitata
in modo rigoroso, [...] considerando legittime tali deroghe solamente
nel  caso  che  risultino  funzionali   [...]   al   buon   andamento
dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e   straordinarie
esigenze di  interesse  pubblico  idonee  a  giustificarle»  (vengono
richiamate le sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010 e n. 293  del
2009); 
    che, per di piu', la giurisprudenza costituzionale  avrebbe  piu'
volte ribadito che «al concorso pubblico deve riconoscersi un  ambito
di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le  ipotesi  di
assunzione  di  soggetti  precedentemente  estranei  alle   pubbliche
amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti
gia' in servizio (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009,  n.  205
de12004)» (la citazione e' riferita alla sentenza n. 90 del 2012); 
    che, conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto,  con  il
ricorso   si   richiede    la    dichiarazione    dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3  della  legge  reg.  n.  26  del  2012  in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.; 
    che la Regione Marche non si e' costituita; 
    che, dopo la proposizione del ricorso,  la  Regione  Marche,  con
l'art. 26 della legge reg. 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento  del
bilancio 2012), ha abrogato la norma impugnata; 
    che, a seguito di tale abrogazione, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha depositato, in data 8 maggio 2013, atto  di  rinuncia
al ricorso, chiedendo che ne  sia  dichiarata  l'estinzione,  essendo
venute meno le ragioni dell'impugnazione. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3
della legge della Regione Marche 8 agosto 2012, n. 26 (Misure urgenti
in tema di contenimento della spesa), in riferimento agli articoli 3,
97, e 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che la Regione Marche non si e' costituita; 
    che, nelle more del giudizio, la legge della  Regione  Marche  27
novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), in particolare
con l'art. 26, ha abrogato 1a disposizione impugnata; 
    che, a seguito di cio', il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
37 del 2013 e n. 302 del 2012). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI