N. 169 ORDINANZA 19 giugno - 1 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Soggetti  condannati  per  determinati  reati
  (nella specie, reati in materia di stupefacenti) - Previsto divieto
  di conseguire o rinnovare  la  patente  di  guida  e  revoca  della
  patente   di   guida   posseduta   -   Asserita    irragionevolezza
  dell'automatismo - Asserita  lesione  della  finalita'  rieducativa
  della  pena  -  Natura  non  obbligata   dell'intervento   additivo
  auspicato - Indeterminatezza  del  petitum  -  Carattere  meramente
  ipotetico e virtuale della rilevanza della  questione  -  Manifesta
  inammissibilita'. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, commi 1 e  2,
  come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a)  della  legge
  15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. 
(GU n.27 del 3-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  120,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice
della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a),
della legge 15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale
per l'Umbria nel procedimento  vertente  tra  Saracchi  Jacopo  e  l'
U.T.G. di Terni ed altro con ordinanza del 1° agosto  2012,  iscritta
al n. 298 del registro ordinanze 2012  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  3,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2013  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che  -  in  un  giudizio  proposto,  nei  confronti  del
Ministero   dell'Interno   e   della   competente   Prefettura,   per
l'annullamento di un provvedimento di revoca della patente di guida a
seguito  di  condanna  del  ricorrente  per  reati  in   materia   di
stupefacenti  -  l'adito  Tribunale  amministrativo   regionale   per
l'Umbria, premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in
riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 120,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice
della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a),
della legge 15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica), nella parte in cui  il  combinato  disposto  dei
predetti due commi dell'articolo  120  «fa  derivare  automaticamente
dalla condanna il divieto di conseguire la  patente  di  guida  e  la
consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta». 
    Considerato che il censurato articolo 120 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.  285  (Codice  della  strada),  sotto  la  rubrica
«Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi  di
cui all'articolo 116»,  nella  parte  che  qui  rileva,  testualmente
dispone, al comma 1, che «Non possono conseguire la patente di  guida
[...], le persone condannate per reati di cui agli articoli 73  e  74
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n.  309,  fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
riabilitativi [...]» e, al comma 2, che «se le condizioni  soggettive
indicate al primo periodo del comma  1  [...]  intervengono  in  data
successiva al  rilascio,  il  prefetto  provvede  alla  revoca  della
patente di guida [...]»; 
    che, in riferimento  ai  parametri  costituzionali  che  sospetta
violati, il rimettente, rispettivamente, argomenta, quanto all'art. 3
Cost., che, se e' pur vero  che  il  diniego  trova  ragione  in  una
valutazione legislativa di disvalore sociale  correlata  alla  natura
della  condanna,  «e'  l'automatismo  applicativo  ad  apparire   non
ragionevole»; e, quanto all'art. 27, terzo comma, Cost., che, con  la
privazione della patente di guida, «si vanifica l'effetto rieducativo
della pena giacche' l'inibizione di un effettivo inserimento  sociale
e soprattutto lavorativo ricondurrebbe plausibilmente  il  reo  sulla
via del crimine»; 
    che, ad avviso dello stesso rimettente,  il  vulnus  ai  precetti
richiamati  potrebbe  essere   superato   solo   da   una   pronuncia
«sostanzialmente additiva», di questa Corte,  che,  indipendentemente
dai provvedimenti riabilitativi di  competenza  del  giudice  penale,
consentisse all'autorita' amministrativa di valutare,  senza  vincolo
di automatismo, «la possibilita' di superare per avvenuta  emenda  il
giudizio  morale  negativo»  che  la   norma   denunciata   riferisce
all'autore dei reati in questione; 
    che  la   questione,   cosi'   prospettata,   e'   manifestamente
inammissibile; 
    che, infatti - a prescindere dal un  non  pertinente  riferimento
all'art. 25 Cost. , che attiene esclusivamente alle sanzioni penali e
non anche alle sanzioni, come nella specie, amministrative  (sentenze
n. 125 del 2008, n. 434 del 2007 e n. 319 del 2002, ex plurimis) - e'
comunque, assorbente, in limine, in senso preclusivo all'esame  della
questione, la natura non obbligata dell'intervento additivo auspicato
(sentenze n. 134 del 2012, n. 117 e n. 6 del 2011, n. 256  del  2010,
da ultimo) ed il carattere, per di piu', assolutamente  indeterminato
del petitum (sentenza n. 301 del 2012 per tutte); 
    che invero - rispetto alle  «condizioni  per  la  riabilitazione»
fissate dall'articolo 179  del  codice  penale  («prove  effettive  e
costanti di buona condotta» per almeno un triennio dal giorno in  cui
e' stata eseguita o si e' estinta la pena principale, ed  adempimento
delle obbligazioni  civili  derivanti  dal  reato)  -  il  rimettente
neppure adombra quali,  oggettivamente  o  (e  in  che  misura)  solo
temporalmente diverse, siano, a suo avviso, le condizioni  di  quella
«emenda»  la  cui   valutazione   vorrebbe   affidare   all'autorita'
amministrativa   (ed   al   successivo    controllo    del    giudice
amministrativo) ai fini del rilascio, o dell'esclusione della revoca,
del titolo abilitativo a soggetti condannati per reati in materia  di
stupefacenti; 
    che cio', per altro verso, comporta anche il carattere  meramente
ipotetico e virtuale della rilevanza della  questione  sollevata  nel
giudizio a  quo,  considerato  che  il  rimettente  non  indica,  con
riferimento al caso concreto, quale sia la condizione del  ricorrente
che  potrebbe  dar  luogo,  in   tesi,   alla   prefigurata   emenda,
suscettibile    di    condurre    all'annullamento     dell'impugnato
provvedimento di revoca della patente. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo  120,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Codice  della  strada),
come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a) della legge  15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di  sicurezza  pubblica),
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27,  comma  terzo,  della
Costituzione, dal Tribunale regionale  amministrativo  per  l'Umbria,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI