N. 175 ORDINANZA 1 - 4 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Carenza di motivazione sulla rilevanza  e  sulla  non
  manifesta    infondatezza    della    questione     -     Manifesta
  inammissibilita'. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 27. 
(GU n.28 del 10-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art.  1,  comma  16,
lettera a), della legge  15  luglio  2009,  n.  94  (disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica),  promosso  dal  Giudice  di  pace  di
Lamezia Terme, nel giudizio penale a carico di  A.S.,  con  ordinanza
del 3 maggio 2012, iscritta al n. 286 del registro ordinanze  2012  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  51,  prima
serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  5  giugno  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 3 maggio 2012, il Giudice di pace
di   Lamezia   Terme   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis del  decreto  legislativo  25  luglio
1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), per violazione  degli  articoli  2,  3,  10  e  27  della
Costituzione; 
    che l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, rubricato «Ingresso
e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», eleva a fattispecie
di reato la condotta dello straniero che faccia  ingresso  ovvero  si
trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
vigenti in materia, stabilendo, in  particolare,  quanto  segue:  «1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che  fa
ingresso  ovvero  si  trattiene  nel  territorio  dello   Stato,   in
violazione delle disposizioni del presente  testo  unico  nonche'  di
quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007,  n.  68,  e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000  euro.  Al  reato  di  cui  al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 2. Le
disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  allo  straniero
destinatario   del   provvedimento   di   respingimento   ai    sensi
dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato  durante
i controlli della polizia di  frontiera,  in  uscita  dal  territorio
nazionale. 3. Al procedimento penale per il reato di cui al  comma  1
si applicano le disposizioni di cui agli articoli  20-bis,  20-ter  e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274.  4.  Ai  fini
dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato  ai  sensi
del comma 1 non e' richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
all'articolo  13,  comma  3,  da  parte  dell'autorita'   giudiziaria
competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore  comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui
all'articolo  10,  comma  2,  all'autorita'  giudiziaria   competente
all'accertamento del reato.  5.  Il  giudice,  acquisita  la  notizia
dell'esecuzione  dell'espulsione  o  del   respingimento   ai   sensi
dell'articolo  10,  comma  2,  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a
procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio  dello
Stato prima del termine  previsto  dall'articolo  13,  comma  14,  si
applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. 6. Nel caso di
presentazione di una domanda di protezione internazionale di  cui  al
decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  il  procedimento  e'
sospeso.  Acquisita  la  comunicazione   del   riconoscimento   della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19  novembre
2007, n. 251, ovvero del rilascio del  permesso  di  soggiorno  nelle
ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,  il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»; 
    che  il  giudice  rimettente  afferma,  nell'ordinanza,  che   la
questione di legittimita' costituzionale del predetto art.  10-bis  -
sollevata, nel corso di un giudizio penale riguardante l'imputato  S.
A., «con ampia ed  articolata  memoria  dal  difensore  dell'imputato
[...] da intendersi integralmente richiamata ai  fini  dell'art.  23»
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale) - e' «fondata in  relazione
agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione»; 
    che, ai fini di  una  «miglior  chiarificazione  della  questione
sollevata», il giudice rimettente rinvia alla memoria di  parte,  «da
intendersi facente parte integrante della ordinanza»; 
    che  e'  intervenuto  in  giudizio,  con  atto  depositato  nella
cancelleria di questa Corte il 14 gennaio  2013,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, deducendo  l'inammissibilita'  e  la  manifesta
infondatezza della questione; 
    che,  in  via  preliminare,  la  difesa   dello   Stato   afferma
l'inammissibilita' della questione in ragione della «assoluta carenza
di autonoma motivazione sia in ordine alla rilevanza  sia  in  ordine
alla non manifesta infondatezza della questione», carenza  che  -  in
base a un costante  orientamento  della  Corte  -  «non  puo'  essere
supplita dal mero richiamo integrale alle argomentazioni svolte nella
memoria difensiva menzionata nell'ordinanza»; 
    che, nel merito, la difesa dello Stato ritiene manifestamente non
fondata la  questione,  «in  conformita'  all'insegnamento  contenuto
nella sentenza n. 250 del 2010 e nell'ordinanza n. 84  del  2011  con
cui [la] Corte ha dichiarato l'infondatezza della medesima  questione
con   riguardo   ai   principi   di    offensivita',    solidarieta',
ragionevolezza ed uguaglianza, sollevata sulla base di argomentazioni
analoghe  a  quelle  contenute  nella  memoria  difensiva  richiamata
integralmente dal giudice a quo». 
    Considerato che, con ordinanza del 3 maggio 2012, il  Giudice  di
pace  di  Lamezia  Terme  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10-bis del  decreto  legislativo  25  luglio
1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), per violazione  degli  articoli  2,  3,  10  e  27  della
Costituzione; 
    che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  in
giudizio, eccepisce l'inammissibilita'  della  questione  in  ragione
della «assoluta carenza di autonoma motivazione sia  in  ordine  alla
rilevanza  sia  in  ordine  alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione»; 
    che tale eccezione e' fondata; 
    che,  infatti,  il  giudice  rimettente  omette   totalmente   di
descrivere la  fattispecie  concreta,  di  motivare  in  ordine  alla
rilevanza della questione, nonche'  di  esporre  le  ragioni  per  le
quali, a suo avviso, le norme  denunciate  violerebbero  i  parametri
costituzionali evocati; 
    che, quindi, l'ordinanza di rimessione presenta carenze  tali  da
precludere l'esame del merito della questione; 
    che tali carenze non possono ritenersi  sanate  dal  mero  rinvio
alla memoria di  parte,  che,  secondo  il  rimettente,  sarebbe  «da
intendersi facente parte integrante della ordinanza»; 
    che, per costante giurisprudenza di  questa  Corte,  non  possono
avere  ingresso  nel  giudizio   incidentale   di   costituzionalita'
questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere
esplicite  le  ragioni  per  le  quali  ritiene   rilevante   e   non
manifestamente  infondata  la  questione  sollevata   (ex   plurimis,
sentenze n. 234 del 2011 e n. 143 del 2010, nonche' ordinanze n.  239
e n. 65 del 2012); 
    che  la  questione,  pertanto,   va   dichiarata   manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 2,  3,  10  e  27
della Costituzione,  dal  Giudice  di  pace  di  Lamezia  Terme,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI