N. 191 ORDINANZA 3 - 12 luglio 2013
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Legittimazione a proporre istanza nei confronti dello Stato - Estensione, da parte della consolidata giurisprudenza di legittimita', al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore, di fiducia o d'ufficio, non reperito o non comparso - Asserita irragionevolezza - Asserito difetto di copertura finanziaria - Manifesta infondatezza della questione. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 117. - Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.(GU n.29 del 17-7-2013 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Franco GALLO; Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce sull'istanza proposta da Vaglio Giancarlo, con ordinanza del 30 luglio 2012, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimita', estendono, anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia (o di ufficio) dell'imputato, il diritto, alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilita' dell'assistito); che detta questione - gia' sollevata, con precedente ordinanza del medesimo Tribunale, nello stesso giudizio a quo, e dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza di questa Corte n. 185 del 2012, «sia per il carattere perplesso e contraddittorio del suo petitum, sia per l'impropria richiesta di avallo della [diversa] interpretazione delle norme denunciate proposta dallo stesso rimettente» - viene ora riproposta con la precisazione che quel giudice «intende univocamente chiedere [...] la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli di legge indicati»; che, ad avviso del rimettente, «l'interpretazione estensiva» dei denunciati articoli 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, quale consolidatasi in giurisprudenza, contrasterebbe, appunto, con l'art. 3 Cost., per irragionevolezza della equiparazione, al difensore di ufficio, del difensore designato in sostituzione, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura penale, per il compimento di un unico atto, che non comporta l'instaurazione di un rapporto con l'assistito; e violerebbe altresi' l'articolo 81, quarto comma, Cost., per difetto di copertura di legge per la retribuzione di tali sostituti; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza, sotto ogni profilo, della questione cosi' risollevata. Considerato che la riferita questione, nella sua attuale formulazione, supera il vaglio di ammissibilita' poiche', in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se e' pur libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, essendo la "vivenza" della norma una vicenda per definizione aperta, ancor piu' quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali - ha alternativamente la facolta', comunque, di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tal presupposto, come nella specie, il controllo di compatibilita' con parametri costituzionali (sentenze n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004); che, nel merito, la questione e', pero', manifestamente infondata; che, infatti, nell'accezione restrittiva (che esclude la liquidabilita' di onorari al sostituto), che il rimettente vorrebbe ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem, sia l'art. 116 che l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono stati, a suo tempo, sottoposti a sindacato di costituzionalita', in riferimento agli articoli 3 della Costituzione (per irragionevole disparita' di trattamento tra difensore d'ufficio e sostituto), 24 Cost. (per compromessa effettivita' del diritto di difesa) e 36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa); che, nell'occasione, questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di tali questioni in ragione della "erroneita' della premessa interpretativa", in quanto, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'articolo 102 dello stesso codice, secondo cui il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato (ordinanza n. 176 del 2006); ed ha rilevato come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimita' costituzionale, in quanto «conforme alle norme costituzionali invocate» (ordinanza n. 8 del 2005); che, quanto al (nuovo) profilo di violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost., questo e' manifestamente, del pari, infondato, in quanto la copertura di legge, per la retribuzione ai sostituti, che il rimettente prospetta carente, e' evidentemente quella stessa prevista per la remunerazione dei difensori di ufficio; che, infine, la tesi, su cui diffusamente argomenta lo stesso giudice a quo - per la quale la remunerazione del sostituto dovrebbe far carico, a titolo sanzionatorio, al difensore sostituito «che e' l'unico soggetto ad aver dato consapevolmente origine con la propria condotta (assenza) alla designazione del sostituto» - attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalita' di scelte normative riservate al legislatore e non puo' avere, come tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimita' costituzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI