N. 218 SENTENZA 16 - 19 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Erogazione di  trattamenti  economici  (relativamente  a  tutte  le
  disposizioni  censurate  nel  ricorso)  -  Ricorso  del  Governo  -
  Asserita  esorbitanza  dalla  competenza  legislativa  regionale  -
  Asserita violazione del principio  di  equiordinazione  fra  Stato,
  Regioni ed enti locali  -  Asserita  violazione  del  principio  di
  osservanza delle  disposizioni  comunitarie  -  Indeterminatezza  e
  genericita' delle censure - Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio  2012,  n.  14,
  artt. 9, commi 53, 54 e 55, e 12, commi 11, 12, 13, 14, 15, 19,  30
  e 31. 
- Costituzione, artt. 114 e 117, primo comma; statuto  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Attribuzione  di  posizione  economica  superiore   ai   dipendenti
  utilmente collocati in graduatoria, nell'ambito delle procedure  di
  progressione  orizzontale  riferite  agli  anni  2008  e   2010   -
  Disposizioni sulla copertura finanziaria - Ricorso  del  Governo  -
  Ius superveniens abrogativo delle disposizioni censurate -  Mancata
  applicazione  medio  tempore  -  Cessazione   della   materia   del
  contendere. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio  2012,  n.  14,
  art. 12, commi 11, 12, 13 e 14. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo. 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Autorizzazione  all'assunzione  di  personale  della  categoria  FA
  dell'Area forestale, anche in deroga ai  limiti  fissati  dall'art.
  13, comma 16, della legge regionale n. 24 del 2009  -  Ricorso  del
  Governo - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni  censurate
  - Mancata applicazione medio tempore - Cessazione della materia del
  contendere. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio  2012,  n.  14,
  art. 12, comma 30. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Previsione  che  la  Regione  si  avvalga  della  Area  welfare  di
  comunita', struttura  servente  la  Azienda  socio-sanitaria  n.  5
  "Bassa Friulana", per lo svolgimento di varie attivita' di supporto
  al sistema regionale sanitario e  sociale  -  Possibilita'  per  la
  predetta Azienda socio-sanitaria n.  5  di  inserire  il  personale
  della  detta  Area  in  una  dotazione  organica   aggiuntiva,   da
  determinarsi annualmente secondo il fabbisogno, e di  adottare  una
  contabilita' separata - Ricorso  del  Governo  -  Ius  superveniens
  satisfattivo  delle  pretese  della  parte  ricorrente  -   Mancata
  applicazione  medio  tempore   delle   disposizioni   censurate   -
  Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio  2012,  n.  14,
  art. 9, commi 53, 54 e 55. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, 97 e 117, comma terzo. 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Personale regionale assegnato agli  uffici  unici  -  Attribuzione,
  quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di  un
  trattamento  economico  accessorio,  nell'ambito   degli   introiti
  derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della  legge  n.  449  del
  1997 - Contrasto con  la  normativa  statale  che  prevede  che  il
  trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in  sede
  di  contrattazione  collettiva  -   Violazione   della   competenza
  legislativa statale esclusiva in materia di  ordinamento  civile  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento dei  restanti  profili
  di censura. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio  2012,  n.  14,
  art. 12, comma 15. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l) (artt.  3,  97  e
  117, terzo comma). 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Attribuzione di un incentivo  in  favore  del  personale  regionale
  operante presso la struttura direzionale competente in  materia  di
  finanze e patrimonio incaricato di  svolgere  attivita'  di  natura
  estimativa - Contrasto con la normativa statale che prevede che  il
  trattamento economico dei dipendenti pubblici sia definito in  sede
  di  contrattazione  collettiva  -   Violazione   della   competenza
  legislativa statale esclusiva in materia di  ordinamento  civile  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento dei  restanti  profili
  di censura. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio  2012,  n.  14,
  art. 12, comma 19, lettera b). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l) (artt.  3,  97  e
  117, terzo comma). 
Regioni a statuto  speciale  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia
  Giulia  -  Consigliere  regionale  di  parita'  -  Attribuzione,  a
  decorrere dal 1 gennaio 2012, di una indennita' aggiuntiva  mensile
  avente l'importo  pari  ad  un  nono  della  indennita'  di  carica
  spettante ai consiglieri regionali -  Contrasto  con  la  normativa
  statale secondo cui, dal 1 gennaio 2011, le indennita'  corrisposte
  dalle  pubbliche  amministrazioni  ai  titolari  di  incarichi   di
  qualsiasi tipo sono ridotte del 10 per cento rispetto agli  importi
  risultanti alla data del 30  aprile  2010,  e  non  possono  essere
  aumentate sino al 31 dicembre 2013 -  Violazione  della  competenza
  legislativa statale nella  materia  concorrente  del  coordinamento
  della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio  2012,  n.  14,
  art. 12, comma 31. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio  2010,
  n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,  n.  122),  art.  6,
  comma 3. 
(GU n.30 del 24-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  9,
commi da 53 a 55, e 12, commi da 11 a 15, 19, 30 e  31,  della  legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio  2012,  n.  14
(Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34  della  legge  regionale  n.
21/2007), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 25 settembre-1°  ottobre  2012,  depositato  in
cancelleria il 1° ottobre 2012 ed iscritto al  n.  129  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto   l'atto   di   costituzione   della    Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2013  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  del  25  settembre  2012,  consegnato  per  la
notificazione in pari data, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso,  con  riferimento  a  numerosi  parametri   costituzionali,
questione   di   legittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
legislative contenute in diversi commi degli articoli 9  e  12  della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n.
14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34  della  legge  regionale  n.
21/2007). 
    1.1.- In particolare, il ricorrente ha impugnato i commi 53, 54 e
55 dell'art. 9 della legge reg. n. 14 del 2012, i quali prevedono che
la Regione si  avvalga  dell'Area  welfare  di  comunita',  struttura
servente la Azienda Socio-sanitaria n. 5 "Bassa Friulana" (di seguito
A.s.s. n. 5), per lo svolgimento di varie attivita'  di  supporto  al
sistema sanitario e sociale. 
    Poiche' la predetta Azienda socio-sanitaria e', al  fine  di  cui
sopra, autorizzata ad inserire il personale dell'Area welfare in  una
dotazione  organica  aggiuntiva  e  ad  adottare   una   contabilita'
separata, le disposizioni in  questione  sono  censurate  in  quanto,
comportando un aumento  di  entita'  indefinita  dell'organico  della
A.s.s. n. 5, con conseguente  violazione  dei  vincoli  apposti  alle
assunzioni  ed  ai  derivanti  oneri  economici,  si  porrebbero   in
contrasto  con  l'art.  117,   comma   terzo,   della   Costituzione,
relativamente ai principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,
nonche' con l'art. 81, comma quarto, Cost. 
    Prevedendo, peraltro,  l'inquadramento  di  personale  nei  ruoli
della pubblica amministrazione, in assenza di concorso pubblico, esse
violerebbero anche l'art. 97 Cost. 
    1.2.- Oggetto di impugnazione e' anche l'art. 12, comma 11, della
citata legge regionale il quale prevede, in relazione alle  procedure
di progressione orizzontale  riferite  agli  anni  2008  e  2010,  il
conferimento della posizione economica superiore  ai  dipendenti  che
non l'abbiano conseguita ma che,  a  seguito  della  rideterminazione
dell'anzianita' col computo anche dei servizi da essi prestati presso
la  Regione  con  contratti  a  tempo  determinato,  siano  utilmente
collocati in graduatoria. 
    Tale disposizione,  contravvenendo  all'art.  9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale esclude per il personale contrattualizzato che le  progressioni
in carriera ed i passaggi tra le aree disposti negli  anni  2011/2013
abbiano effetti economici, violerebbe l'art. 117, comma terzo,  Cost.
in tema di principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    1.3.- E' stato, altresi', impugnato l'art. 12, commi 12, 13 e 14,
della legge regionale n.  14  del  2012,  che  prevede  la  copertura
finanziaria per gli inquadramenti di cui  sopra,  individuando,  anno
per anno, nel bilancio regionale le corrispondenti unita' di bilancio
e i rispettivi capitoli di spesa. Tale disposizione e'  censurata  in
quanto,  in  base  alla  normativa  contrattuale,   le   progressioni
orizzontali debbono essere finanziate dal fondo per la  produttivita'
e non possono gravare sul bilancio regionale. Aggiunge il  ricorrente
che non vi  sono  elementi  a  comprova  della  compatibilita'  della
operazione in questione coi vincoli di bilancio imposti alla Regione. 
    La disposizione in  questione,  pertanto,  innovando  rispetto  a
quanto stabilito in sede  di  contrattazione  collettiva,  violerebbe
l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. che  riserva  alla  sola
legislazione dello  Stato  la  materia  dell'ordinamento  civile;  la
medesima disposizione,  disattendendo  i  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica, violerebbe anche  l'art.  117,  comma  terzo,
Cost. 
    1.4.- L'art. 12, comma 15, della legge regionale n. 14 del  2012,
a sua volta, stabilisce che al  personale  regionale  assegnato  agli
uffici unici puo' essere riconosciuto, sulla base delle  disposizioni
che  regolano  ciascun  ufficio  unico,  un   trattamento   economico
accessorio, nell'ambito degli  introiti  derivanti  dall'applicazione
dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449  (Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica). La  norma,  riconoscendo  un
incentivo economico al personale regionale, colliderebbe  con  l'art.
45 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), secondo il quale il trattamento economico dei  dipendenti
pubblici e' stabilito in sede  di  contrattazione  collettiva;  essa,
peraltro, contrasta anche con l'art. 9, comma 2-bis, del d.l.  n.  78
del 2010 secondo  il  quale  l'ammontare  complessivo  delle  risorse
destinate  nel  periodo  2011/2013  al  trattamento  accessorio   del
personale non puo' essere  superiore,  per  ciascun  anno,  a  quello
dell'anno 2010. 
    Pertanto,  la  norma  censurata  violerebbe  sia  la   competenza
esclusiva dello Stato  in  materia  di  ordinamento  civile,  di  cui
all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., sia gli artt. 3 e  97
Cost. in tema di uguaglianza, buon andamento ed  imparzialita',  sia,
infine, l'art. 117, comma terzo, Cost. in  tema  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    1.5.- Prosegue parte ricorrente osservando che l'art.  12,  comma
19, lettera b), della ricordata legge reg. n. 14 del 2012, novellando
la legge reg. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica  dei  lavori
pubblici), introduce in questa l'art. 4-bis (recte:  il  comma  4-bis
nell'art. 11), il quale prevede un incentivo in favore del  personale
regionale, operante presso la  struttura  direzionale  competente  in
materia di finanze e  patrimonio,  incaricato  dello  svolgimento  di
attivita' di natura estimativa. Ad avviso della difesa erariale  tale
disposizione, non diversamente dalla precedente, violando sia  l'art.
9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, sia l'art. 45 del d.lgs.  n.
165 del 2001, si porrebbe in contrasto con gli artt.  3,  97  e  117,
commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. 
    1.6.- E', altresi', impugnato l'art. 12, comma  30,  della  legge
reg. n. 14 del 2012, col quale la Regione e' autorizzata ad  assumere
personale della categoria FA dell'Area forestale anche in  deroga  ai
limiti fissati dall'art. 13, comma 16, della legge reg.  30  dicembre
2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale
e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), che, a sua  volta,
richiama i limiti stabiliti dall'art. 14, comma 9, del  decreto-legge
n. 78 del 2010. 
    In tal modo, derogando rispetto alla normativa statale in materia
di assunzioni, la disposizione in esame violerebbe, secondo  l'avviso
del ricorrente, gli artt. 3 e 97 Cost., espressivi  dei  principi  di
eguaglianza,  buon   andamento   e   imparzialita'   della   pubblica
amministrazione,   nonche'   l'art.   117,   comma   terzo,    Cost.,
relativamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    1.7.- Oggetto di impugnazione e' anche il comma 31  del  medesimo
art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, che, prevedendo, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, la corresponsione al  consigliere  regionale  di
parita'  di  un'indennita'  aggiuntiva  mensile,  pari  ad  un   nono
dell'indennita' di  carica  dei  consiglieri  regionali,  sarebbe  in
contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, secondo  il
quale, dal 1° gennaio 2011, le indennita' corrisposte dalle pubbliche
amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione  e
controllo, dei consigli di amministrazione, degli  organi  collegiali
ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono  ridotte  del  10%
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010  e  non
possono essere aumentati sino al 31 dicembre  2013.  La  disposizione
regionale in questione sarebbe, pertanto,  violativa  dell'art.  117,
comma terzo, Cost. in tema di principi di coordinamento della finanza
pubblica. 
    Richiamata la giurisprudenza della Corte, la quale  ha  affermato
che  tutte  le  autonomie  locali,  anche  quelle  speciali,  debbono
concorrere al perseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica,  il
ricorrente ribadisce che molte  delle  norme  censurate  invadono  la
competenza esclusiva dello Stato in materia  di  ordinamento  civile,
cui  pertiene  anche  la  disciplina  del  rapporto  lavorativo   del
personale dipendente, non potendosi ritenere che esse  riguardino  la
organizzazione degli uffici o la determinazione dello stato giuridico
ed economico del personale medesimo. 
    Con  riferimento  al  principio  della  necessita'  del  pubblico
concorso ai fini dell'accesso all'impiego pubblico, il ricorrente  si
riporta alla sentenza della Corte n. 235 del 2010  con  la  quale  e'
stata   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   di    talune
disposizioni contenute in una legge della Regione autonoma  Sardegna,
ritenute identiche a quelle ora impugnate. 
    1.8.- Da ultimo  la  difesa  erariale  richiama  quanto  disposto
dall'art. 114 Cost. in ordine alla equiordinazione tra Stato, Regioni
ed Enti locali e alle  prerogative  istituzionali  dello  Stato,  con
particolare riferimento all'art. 117 Cost. 
    Solo  in  sede  di  conclusioni  il  ricorrente,  compendiando  i
parametri costituzionali assunti come  violati,  richiama  anche  gli
artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia sardo, l'art. 10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), nonche' l'art. 117,  comma  primo,
Cost., quest'ultimo con riguardo alla preminenza  delle  disposizioni
comunitarie ed alla necessita' di rispettare i parametri  imposti  un
sede di Unione europea. 
    2.- Si e' costituita in giudizio, in persona del Presidente della
Giunta  regionale,  la   Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia
opponendosi all'accoglimento del ricorso, con riserva di  argomentare
i motivi della sua opposizione. 
    3.- In  prossimita'  della  udienza  pubblica,  la  difesa  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia   ha   depositato   memoria
illustrativa nella quale ha  specificato  i  motivi  a  sostegno  del
rigetto del ricorso. 
    3.1.- Con riferimento alla impugnazione dei commi  53,  54  e  55
dell'art. 9 della legge reg. n. 14 del  2012,  la  difesa  regionale,
ritenuto che tutte le  censure  mosse  dal  ricorrente  si  appuntino
esclusivamente sul comma 54 della predetta disposizione  legislativa,
rileva preliminarmente che,  successivamente  alla  proposizione  del
ricorso la norma in questione e'  stata  radicalmente  riformata  per
effetto della entrata in vigore della  legge  regionale  27  dicembre
2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale
e annuale - Legge finanziaria 2013), che non e' stata, a  sua  volta,
impugnata dallo Stato. 
    Ad  avviso  della  difesa  regionale,  a  seguito   dell'avvenuta
modifica  della  disposizione  censurata,  ed  a  prescindere   dalla
originaria inammissibilita' ed infondatezza  delle  censure,  devono,
comunque, ritenersi venuti meno i motivi di impugnazione. 
    Infatti, la censura avente ad oggetto l'indefinito aumento  della
dotazione organica della A.s.s. n. 5,  deve  intendersi  superata  in
quanto il testo attualmente vigente della disposizione prevede che la
consistenza  numerica  della  dotazione   organica   aggiuntiva   sia
determinata annualmente e che essa non possa superare la  percentuale
del 1,5 per mille dell'organico degli  enti  del  servizio  sanitario
regionale. 
    Riguardo alla censura argomentata ai sensi  dell'art.  81,  comma
quarto, Cost., la Regione osserva che, nel nuovo testo, il  comma  54
dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2012  chiarisce  che  «le
risorse necessarie  verranno  annualmente  individuate  dalla  Giunta
regionale  nelle  Linee  per  la  gestione  del  Servizio   sanitario
regionale». 
    Quanto, infine, alla violazione dell'art. 97 Cost., riguardo alla
necessita'  del  concorso  pubblico,   il   testo   novellato   della
disposizione impugnata precisa che l'A.s.s. n. 5 «e'  autorizzata  ad
assumere, ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  per  l'accesso  al
Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico  o  selezione
per avviso pubblico, personale a tempo  indeterminato  e  determinato
per garantire il fabbisogno organico di profili  professionali  della
dirigenza e del comparto necessari». 
    Riguardo al profilo sopra delineato la  Regione  chiede  che  sia
dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere 
    3.2.- Con riferimento alla impugnazione dell'art. 12,  commi  11,
12,  13  e  14,  la  Regione,  sempre  impregiudicata  la  originaria
inammissibilita' ed infondatezze delle censure mosse dal  ricorrente,
rileva che, essendo le citate norme state abrogate per effetto  della
entrata in vigore dell'art. 10, comma 10,  lettera  b),  della  legge
regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
attivita'  economiche,  tutela  ambientale,  difesa  del  territorio,
gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia  e
trasporti, attivita'  culturali,  ricreative  e  sportive,  relazioni
internazionali e comunitarie,  istruzione,  corregionali  all'estero,
ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,
sanita' pubblica e protezione sociale, funzione  pubblica,  autonomie
locali, affari istituzionali, economici e  fiscali  generali),  senza
che esse avessero ancora avuto applicazione,  deve  parimenti  essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere. 
    3.3.- Con riferimento all'art. 12, comma 15, della legge reg.  n.
14 del 2012 si osserva, da  parte  della  resistente,  che  la  norma
impugnata non prevede la corresponsione dell'incentivo ma soltanto ne
autorizza, per quanto dipende dalla Regione,  il  riconoscimento:  si
tratta, pertanto, di una mera possibilita',  giustificata  dal  fatto
che, in tal modo, la Regione, che - ricorda la  resistente  -  ha  la
competenza primaria in materia di ordinamento degli  Uffici  e  degli
enti dipendenti dalla Regione e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale ad essi  addetto,  realizza  dei  risparmi  di  spesa,  non
essendo costretta a rivolgersi a personale esterno ad essa. 
    Osserva,  peraltro,  la  resistente  che  la  attribuzione  della
materia trattamento economico al contratto collettivo non esclude che
su di essa possa intervenire anche il  legislatore  sia  statale  che
regionale,   anche   prevedendo   il   riconoscimento   di   compensi
incentivanti  al  personale  impegnato  in   determinate   attivita'.
Sarebbe, pertanto, da  escludersi  la  illegittimita'  costituzionale
della disposizione censurata quanto alla  violazione  dell'art.  117,
comma secondo, lettera l), Cost. 
    Inammissibile  sarebbe  la  questione  sotto  il  profilo   della
violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. in quanto  in  contrasto
coi principi fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica:
la censura, infatti, sarebbe  generica  in  quanto  parte  ricorrente
neppure allega il fatto che la Regione abbia destinato al trattamento
accessorio del personale un ammontare complessivo superiore a  quello
previsto per l'anno 2010. Peraltro, continua la  Regione  resistente,
la pretesa norma interposta, l'art. 9, comma 2-bis, del  d.l.  n.  78
del 2010, neppure puo' essere considerata espressivo di un  principio
di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di  disposizione
che limita una specifica voce di spesa. 
    La violazione dei principi  di  eguaglianza,  buon  andamento  ed
efficienza della  pubblica  Amministrazione  e'  meramente  affermata
senza alcuna motivazione, da cio'  deriva  che  la  relativa  censura
sarebbe del tutto inammissibile. 
    3.4.- Quanto alla impugnazione  dell'art.  12,  comma  19,  della
legge reg. n. 14  del  2012  la  resistente,  rilevato  che  esso  e'
impugnato per le medesime ragioni di  cui  al  precedente  comma  15,
rinvia  alle   argomentazioni   svolte   con   riferimento   a   tale
disposizione. 
    3.5.- Riguardo all'art. 12, comma 30, della citata legge reg.  n.
14 del 2012 la Regione riferisce che la disposizione e' stata oggetto
di abrogazione per effetto dell'art. 12, comma 15, lettera b),  della
legge  reg.  n.  27  del  2012,  prima  che   essa   avesse   trovato
applicazione; deve, percio', essere dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere. 
    3.6.-  Infine,  relativamente  alla  impugnazione  del  comma  31
dell'art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, la Regione contesta  la
efficacia  quale  norma  interposta  dell'art.  6,   comma   3,   del
decreto-legge n. 78 del 2010, trattandosi  di  norma  autoapplicativa
non  espressiva  di  un  principio  di  coordinamento  della  finanza
pubblica; essa percio' non sarebbe idonea a costituire un limite alla
funzione legislativa regionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
questione di legittimita'  costituzionale  di  numerose  disposizioni
legislative contenute negli articoli 9 e 12 della legge della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012,  n.  14  (Assestamento
del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2012-2014
ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007). 
    2.- In particolare, il ricorrente  dubita,  in  riferimento  agli
artt. 81, comma quarto, 97, comma secondo, e 117, comma terzo,  della
Costituzione, della legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  commi
53, 54 e 55, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 14 del 2012, nella parte in cui prevede che la Regione si  avvalga
della Area  welfare  di  comunita',  struttura  servente  la  Azienda
socio-sanitaria n. 5 "Bassa Friulana" (di seguito A.s.s. n.  5),  per
lo svolgimento di varie attivita' di supporto  al  sistema  regionale
sanitario e sociale, potendo a tal fine la A.s.s. n.  5  inserire  il
personale della detta Area in una dotazione organica  aggiuntiva,  da
determinarsi annualmente  secondo  il  fabbisogno,  ed  adottare  una
contabilita' separata. 
    Ad avviso del ricorrente,  in  tal  modo  sarebbero  violati  gli
evocati  parametri  costituzionali.  In  particolare,  l'aumento,  di
entita' indefinita, dell'organico della A.s.s. determinerebbe, dati i
vincoli finanziari derivanti dalle assunzioni in tal  modo  disposte,
la violazione dei principi in materia di coordinamento della  finanza
pubblica, di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.;  sarebbe  altresi'
violato l'art. 81, comma  quarto,  Cost.,  non  essendo  indicate  le
modalita' di copertura  dei  derivanti  oneri  economici  e,  infine,
l'art. 97 Cost., essendo previsto l'inquadramento  di  personale  nei
ruoli della pubblica amministrazione in assenza di concorso pubblico. 
    2.1.- Il  ricorrente  dubita,  altresi',  con  riferimento  anche
questa volta all'art. 117,  comma  terzo,  Cost.  della  legittimita'
costituzionale del comma 11 dell'art. 12, della ricordata legge  reg.
n. 14 del 2012, nella parte in cui esso  prevede  che,  con  riguardo
alle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008  e
2010, sia conferita la posizione economica  superiore  ai  dipendenti
che ancora  non  la  abbiano  conseguita  ma  che,  a  seguito  della
rideterminazione della  anzianita'  col  computo  anche  dei  servizi
prestati  presso  la  Regione  con  contratti  a  tempo  determinato,
risultino utilmente collocati in graduatoria. Detta  disposizione  si
porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di  coordinamento
della  finanza  pubblica  enunciato  dall'art.  9,  comma   21,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
secondo  il  quale  e'  escluso  che  per   il   personale   pubblico
contrattualizzato le progressioni in carriera e  i  passaggi  tra  le
aree disposti negli anni 2011/2013 abbiano effetti economici. 
    2.2.- Oggetto di censura sono anche i successivi commi 12,  13  e
14 del citato art. 12 della legge reg. n. 14 del 2012, nella parte in
cui prevedono la copertura finanziaria degli inquadramenti effettuati
ai sensi del precedente comma 11 dello stesso  art.  12  della  legge
reg. n. 14 del 2012 ed individuano, per ciascun anno,  le  unita'  di
bilancio ed i capitoli dello stato di previsione della spesa  da  cui
attingere le necessarie provviste finanziarie. Le dette  disposizioni
sono censurate perche', per un verso, contravvenendo  alla  normativa
contrattuale in base alla quale le  progressioni  orizzontali  devono
essere finanziate dal  fondo  per  la  produttivita'  e  non  possono
gravare direttamente sul bilancio della  Regione,  si  porrebbero  in
contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. in quanto,
violando la contrattazione collettiva,  invaderebbero  la  competenza
statale esclusiva in materia di  ordinamento  civile,  e,  per  altro
verso, in quanto, violando i principi del coordinamento della finanza
pubblica,  esulerebbero  dai  limiti  della  competenza   legislativa
regionale fissati dall'art. 117, comma terzo, Cost. 
    2.3.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha,  altresi',
impugnato il successivo comma 15 del medesimo  art.  12  della  legge
reg. n. 14 del 2012, il quale prevede che possa  essere  riconosciuto
al  personale  regionale   assegnato   agli   uffici   unici,   quale
remunerazione di specifiche prestazioni professionali, un trattamento
economico   accessorio,   nell'ambito   degli   introiti    derivanti
dall'applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449
(Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica).   Detta
disposizione, ad avviso del ricorrente, violerebbe gli artt. 3, 97  e
117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. Riguardo ai primi  due
parametri in quanto contrasterebbe con  i  principi  di  uguaglianza,
buon  andamento  ed  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione;
quanto al  terzo  parametro  poiche'  il  trattamento  economico  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni deve  essere  definito  in
sede di contrattazione collettiva, in base all'art.  45  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), e quanto
all'ultimo  parametro  stante   il   contrasto   col   principio   di
coordinamento della finanza pubblica  enunciato  nell'art.  9,  comma
2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, secondo il quale l'ammontare
complessivo  delle  risorse  destinate  nel  periodo   2011/2013   al
trattamento  accessorio  del  personale  pubblico  non  puo'   essere
superiore, per ciascun anno, a quello dell'anno 2010. 
    2.4.- Oggetto di  censura  governativa  e'  anche  il  comma  19,
lettera b), dell'art. 12 della legge reg. n. 14 del  2012,  che,  nel
novellare l'art. 11 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia  31  maggio  2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici), inserisce in esso un comma 4-bis in  forza  del  quale  e'
previsto un incentivo in  favore  del  personale  regionale  operante
presso la struttura direzionale competente in materia  di  finanze  e
patrimonio incaricato di svolgere  attivita'  di  natura  estimativa.
Tale novellata disposizione  sarebbe  in  contrasto,  per  le  stesse
esposte ragioni, coi medesimi parametri costituzionali  gia'  evocati
con riferimento al comma 15 dell'art. 12 della legge reg. n.  14  del
2012. 
    2.5.- Dal Governo e' impugnato anche il comma 30 della legge reg.
n. 14 del 2012, il quale autorizza la Regione ad  assumere  personale
della categoria FA dell'Area forestale, anche  in  deroga  ai  limiti
fissati dall'art. 13, comma 16, della  legge  regionale  30  dicembre
2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale
e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010). Si tratterebbe  di
disposizione in contrasto con gli artt. 3, 97  e  117,  comma  terzo,
Cost. in quanto violativa dei principi di uguaglianza, buon andamento
e imparzialita' della pubblica amministrazione, nonche' dei  principi
di coordinamento  della  finanza  pubblica,  stante  la  deroga  alla
normativa statale in materia di assunzione di dipendenti pubblici. 
    2.6.- E', altresi', censurata la previsione contenuta  nel  comma
31 dell'art. 12 della piu' volte ricordata legge reg. n. 14 del 2012,
nella parte in cui prevede, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  la
corresponsione, anche in unica soluzione, al consigliere regionale di
parita' di un'indennita' aggiuntiva mensile avente l'importo pari  ad
un  nono  della  indennita'  di  carica  spettante   ai   consiglieri
regionali. La previsione in questione violerebbe  l'art.  117,  comma
terzo, Cost., in quanto contrasterebbe col principio fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 6, comma  3,
del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale,  dal  1°  gennaio
2011, le indennita' corrisposte dalle  pubbliche  amministrazioni  ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30  aprile  2010,  ne'
possono essere aumentate sino al 31 dicembre 2013. 
    2.7.-  Infine,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
contestato, relativamente a tutte le disposizioni censurate, la  loro
compatibilita' sia coi limiti di competenza legislativa  fissati  per
la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dagli artt.  4  e  5  della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  (Statuto  speciale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia), sia coi principi fondamentali dettati
dagli artt. 114 e 117, comma  primo,  Cost.,  rispettivamente  «sulla
equiordinazione  tra  Stato,  Regioni  ed   Enti   locali,   ed,   in
particolare, sulle prerogative istituzionali dello  Stato»  e  «sulla
preminenza  delle  disposizioni  comunitarie  e  la   necessita'   di
rispettare i parametri imposti dagli organismi dell'Unione europea». 
    3.- Preliminarmente, deve  essere  dichiarata  l'inammissibilita'
della  questione  di  legittimita'  costituzionale,   sollevata   con
riferimento a tutte  le  norme  censurate,  con  cui  la  difesa  del
ricorrente contesta la loro compatibilita' sia con i  limiti  dettati
alla competenza legislativa regionale dagli artt. 4 e 5 dello statuto
di autonomia sia con i principi fondamentali fissati dagli artt.  114
e 117, comma primo, Cost.  in  tema  di  «equiordinazione  fra  Stato
Regioni ed enti  locali»  ed  in  tema  di  doveroso  rispetto  della
normativa e dei parametri stabiliti in sede di Unione europea. 
    La palese indeterminatezza e genericita' delle censure  formulate
da parte ricorrente esclude che esse possano essere oggetto di  esame
di merito da parte di questa Corte. 
    4.- Prima di analizzare,  nella  sostanza,  la  assai  articolata
questione di legittimita' costituzionale promossa dal Presidente  del
Consiglio dei ministri con il proprio ricorso, e'  necessario,  anche
secondo le indicazioni  in  tal  senso  fornite  dalla  difesa  della
resistente Regione,  dare  atto  della  circostanza  che,  nel  tempo
trascorso fra la proposizione del ricorso e la discussione di esso di
fronte a questa Corte, la Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  e'
intervenuta  sui   testi   legislativi   oggetto   di   impugnazione,
provvedendo in piu' punti ad una loro incisiva modificazione. 
    Si tratta, pertanto, di verificare se, ed eventualmente in  quale
misura, a seguito delle modificazioni  introdotte  -  laddove  queste
abbiano rimosso i vizi denunziati da parte ricorrente  e  comportato,
pertanto, la autonoma  soddisfazione  dell'interesse  azionato  dalla
medesima parte - si sia determinata la cessazione della  materia  del
contendere. 
    Nel  procedere  a  tale  verifica  questa  Corte,   discostandosi
dall'ordine in cui, nella topografia  normativa,  sono  collocate  le
singole disposizioni censurate e, quindi, anche  dall'ordine  in  cui
sono formulate le censure di parte ricorrente, seguira',  invece,  il
criterio della maggiore o minore  "evidenza"  della  soluzione  delle
singole questioni di legittimita' costituzionale. 
    4.1.- A tal proposito, partendo, pertanto  dalle  soluzioni  piu'
"evidenti", osserva questa Corte che il comma 10 dell'art.  10  della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013,  n.
5 (Disposizioni urgenti in materia di  attivita'  economiche,  tutela
ambientale,  difesa  del   territorio,   gestione   del   territorio,
infrastrutture, lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  attivita'
culturali,  ricreative  e  sportive,   relazioni   internazionali   e
comunitarie,   istruzione,    corregionali    all'estero,    ricerca,
cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,  sanita'
pubblica e protezione sociale, funzione pubblica,  autonomie  locali,
affari istituzionali, economici e fiscali generali), ha espressamente
previsto la abrogazione dei commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 12  della
legge reg. n. 14 del 2012. Pertanto, dalla data di entrata in  vigore
di tale disposizione abrogativa le predette norme  hanno  cessato  di
essere efficaci. 
    Poiche', secondo quanto riferito dalla difesa di parte resistente
- e nell'assenza sia di qualsivoglia indizio in senso  contrario  sia
di qualunque contestazione da parte del  ricorrente  Governo  -,  non
risulta  che,  nel  breve  periodo  di  loro  vigenza   le   predette
disposizioni  abbiano  avuto  applicazione,  la   loro   sopravvenuta
abrogazione comporta, ai fini del presente giudizio  e  relativamente
ad esse, la cessazione della materia del contendere. 
    4.2.-  Analogo  ragionamento   vale   per   cio'   che   riguarda
l'impugnazione del comma 30 dell'art. 12 della legge reg. n.  14  del
12; infatti, anche in questo caso la  Regione,  successivamente  alla
proposizione del ricorso, e' intervenuta con  l'art.  12,  comma  15,
lettera b), della  legge  reg.  31  dicembre  2012,  n.  27,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
(Legge  finanziaria  2013)»,  il  quale  prevede   expressis   verbis
l'abrogazione del «comma 30, dell'art. 12, della legge  regionale  25
luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012)». 
    Dato che durante la sua vigenza non risulta che  la  disposizione
censurata sia stata applicata, la sua avvenuta abrogazione  determina
la cessazione della materia del contendere. 
    4.3.- Per cio' che attiene alla impugnazione dei commi 53,  54  e
55 dell'art. 9 della legge reg. n. 14 del  2012,  ritiene,  in  primo
luogo, questa Corte di dover convenire con la  difesa  regionale  sul
fatto che le doglianze formulate  dal  ricorrente  hanno  quale  loro
sostanziale oggetto il contenuto del comma  54  del  citato  art.  9,
posto che i restanti commi, 53  e  55,  si  limitano,  il  primo,  ad
indicare la finalita' della disposizione  censurata  ed,  in  maniera
generica, lo strumento per il suo raggiungimento  e,  il  secondo,  a
dettare, in sede di  prima  applicazione,  disposizioni  in  tema  di
approvazione della dotazione organica aggiuntiva della A.s.s. n. 5. 
    Tanto premesso, si rileva che, in questa  circostanza,  la  norma
censurata e' stata oggetto di profonde modificazioni. 
    Infatti tramite l'art. 9, comma 41, della legge reg.  n.  27  del
2012 si e' provveduto a novellare il comma 54 del  ricordato  art.  9
della legge reg. n. 14 del 2012 prevedendo che la  A.s.s.  n.  5  sia
autorizzata non piu' ad «inserire il personale afferente la struttura
operativa complessa Area Welfare di Comunita', secondo il  fabbisogno
annualmente determinato, in una dotazione organica aggiuntiva» ma «ad
assumere, ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  per  l'accesso  al
Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico  o  selezione
per avviso pubblico, personale a tempo  indeterminato  e  determinato
per garantire il fabbisogno organico di profili  professionali  della
dirigenza e del comparto necessari per le attivita' svolte  dall'Area
Welfare di Comunita'». 
    Con riferimento all'incremento dell'organico della A.s.s.  n.  5,
il nuovo testo del comma 54 dell'art. 9 della legge reg.  n.  14  del
2012  prevede  che  la  sua  «consistenza  numerica  e'   determinata
annualmente  e  non  potra'  superare,  in  ogni  caso,   il   limite
percentuale dell'1.5 per mille delle dotazioni organiche  complessive
degli enti del servizio sanitario regionale». 
    Con riferimento, infine, al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per il  funzionamento  del  sistema  cosi'  come  ex  novo
delineato, il nuovo testo del ricordato  comma  54  prevede  che  «le
risorse necessarie  verranno  annualmente  individuate  dalla  Giunta
regionale  nelle  Linee  per  la  gestione  del  Servizio   sanitario
regionale e negli altri atti di programmazione regionale  inerenti  i
settori e le materie di cui al comma 53, nonche' tramite  convenzioni
per la gestione operativa di progetti sperimentali e di  innovazione,
anche a livello  internazionale,  relativi  agli  ambiti  suddetti  a
valere su specifici fondi regionali, nazionali e comunitari». 
    4.4.-  Cosi'  delineato  il  nuovo  assetto  della   disposizione
censurata, questa Corte rileva che attraverso le introdotte modifiche
sono state superate le censure formulate da  parte  ricorrente,  che,
d'altro canto, coerentemente con tale conclusione,  non  ha  proposto
alcuna  impugnazione   in   sede   costituzionale   della   normativa
sopravvenuta. 
    La circostanza che, anche in questo caso, la  norma  cessata  non
abbia avuto alcuna applicazione nel  periodo  di  vigenza  della  sua
originaria formulazione, determina la cessazione  della  materia  del
contendere. 
    5.- Le residue  questioni  di  legittimita'  costituzionali  sono
fondate. 
    5.1.- Quanto al comma 15 dell'art. 12 della legge reg. n. 14  del
2012, il quale, come detto, prevede la possibilita' di riconoscere al
personale  regionale  assegnato  agli  uffici  unici  un  trattamento
economico accessorio, esso viola la competenza legislativa  esclusiva
dello Stato, sancita dall'art. 117, comma secondo, lettera l),  Cost.
in materia di ordinamento civile. 
    Costituisce, infatti, orientamento costante nella  giurisprudenza
di questa Corte l'affermazione secondo la quale e' riconducibile alla
materia  dell'ordinamento  civile  la  disciplina   del   trattamento
economico dei dipendenti pubblici il  cui  rapporto  di  impiego  sia
stato privatizzato  e,  conseguentemente,  disciplinato  in  sede  di
contrattazione collettiva (sentenze n. 36  del  2013  e  n.  290  del
2012). 
    Pertanto, una disposizione di fonte regionale  che,  come  quella
ora in esame, disciplini un aspetto del  trattamento  economico  «dei
dipendenti della Regione [...] invade la competenza esclusiva statale
in materia di  ordinamento  civile  e  deve  conseguentemente  essere
dichiarata illegittima» (sentenza n. 77 del 2011). 
    5.2.- Non diversamente deve ritenersi per cio'  che  concerne  il
comma 19, lettera b), dell'art. 12 della legge reg. n. 14  del  2012,
il quale, nel prevedere,  attraverso  la  novellazione  dell'art.  11
della legge reg. n. 14 del 2002, il riconoscimento  di  un  incentivo
economico in  favore  del  personale  regionale  operante  presso  la
struttura direzionale competente in materia di finanze  e  patrimonio
incaricato dello  svolgimento  di  attivita'  di  natura  estimativa,
parimenti interviene in tema di trattamento economico  del  personale
pubblico  contrattualizzato   e,   quindi,   invade   la   competenza
legislativa  esclusiva  in  materia  di  ordinamento  civile  sancita
dall'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. 
    5.3.- Infine, per quanto concerne  l'impugnazione  del  comma  31
dell'art. 12 della piu' volte richiamata legge reg. n. 14  del  2012,
esso,  nel  prevedere,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2012,   la
corresponsione di un'indennita'  aggiuntiva  mensile  in  favore  del
consigliere regionale di parita', il cui importo e' rapportato ad  un
nono della indennita' di carica dei consiglieri regionali, si pone in
evidente contrasto con la previsione contenuta nell'art. 6, comma  3,
del d.l. n. 78 del 2010, disposizione quest'ultima gia'  ritenuta  da
questa Corte espressiva di un principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica (sentenza  n.  211  del  2012).  Secondo  tale
disposizione legislativa «le indennita', i compensi,  i  gettoni,  le
retribuzioni o le altre  utilita'  comunque  denominate,  corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.  1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2013,  gli  emolumenti  di  cui  al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla  data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma». 
    Poiche' la censurata  norma  regionale  -  la  quale  prevede  la
corresponsione di una indennita' aggiuntiva  tale  da  modificare,  a
decorrere dal gennaio 2012, in senso piu' favorevole  il  trattamento
economico spettante al consigliere  regionale  di  parita'  -  e'  in
evidente  contrasto   col   riportato   principio   fondamentale   di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  essa  trasmoda  dai  limiti
competenziali fissati in  detta  materia  alla  potesta'  legislativa
concorrente  delle   Regioni,   limiti   opponibili,   per   costante
giurisprudenza di questa  Corte,  anche  alle  Regioni  ad  autonomia
differenziata quale e' l'attuale  resistente  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia (ex multis: sentenze n. 60 e n. 3 del 2013). 
    6.-  Restano  assorbiti  i  restanti  profili  di  illegittimita'
costituzionale dedotti da parte ricorrente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  12,
comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25
luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio  2012  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2012-214 ai sensi dell'art. 34  della  legge
regionale n. 21/2007); 
    2) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  12,
comma 19, lettera b), della medesima  legge  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012; 
    3) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  12,
comma 31, della medesima legge della Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia n. 14 del 2012; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 9, commi 53, 54 e 55, e 12,  commi  11,
12, 13, 14, 15, 19, 30 e  31,  della  legge  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promosse, in  riferimento  agli
articoli 4 e 5 della legge  costituzionale  31  gennaio  1063,  n.  1
(Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia)  e   agli
articoli 114 e 117, comma primo, della Costituzione, con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    5) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 9,  commi  53,
54 e 55, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  n.
14 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 81, comma quarto,
97 e 117, comma terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe; 
    6) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 12, commi  11,
12, 13 e 14, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 14 del 2012, promossa,  in  riferimento  all'articolo  117,  commi
secondo, lettera l), e terzo,  della  Costituzione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    7) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 12, comma  30,
della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  n.  14  del
2012, promossa, in riferimento agli  articoli  3,  97  e  117,  comma
terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI