N. 237 SENTENZA 3 - 24 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo  costituzionale  -  Interventi  in  giudizio  spiegati   dal
  Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dall'Ordine degli
  avvocati  di  Montepulciano  e  dal  Consiglio  dell'ordine   degli
  avvocati di Urbino - Ammissibilita'. 
- Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto  legislativo  7  settembre
  2012, n. 155. 
-   
Processo  costituzionale  -  Interventi  in  giudizio  spiegati   dal
  Consiglio nazionale  forense,  dal  Coordinamento  nazionale  degli
  ordini forensi  minori,  dall'Unione  degli  ordini  forensi  della
  Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli  avvocati  di  Nicosia  -
  Soggetti che non sono parte nel giudizi a quibus  e  che  non  sono
  titolari di un interesse qualificato - Inammissibilita'. 
- Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto  legislativo  7  settembre
  2012, n. 155. 
-   
Ordinamento giudiziario - Delega al Governo ad adottare  uno  o  piu'
  decreti  legislativi  per  riorganizzare   la   distribuzione   sul
  territorio degli uffici giudiziari al fine di  realizzare  risparmi
  di spesa e incremento di efficienza - Norma inserita nella legge di
  conversione del decreto-legge n. 128 del 2011- Asserita carenza dei
  requisiti di necessita' ed urgenza, nonche' estraneita' all'oggetto
  del decreto-legge - Asserita violazione del procedimento  ordinario
  previsto per la legge di delegazione - Insussistenza -  Norma  che,
  in quanto prevede interventi sulle strutture giudiziarie, non  puo'
  ritenersi disomogenea rispetto al contenuto  del  decreto  legge  -
  Rispetto del  vincolo  procedurale  della  cosiddetta  "riserva  di
  Assemblea" - Non fondatezza della questione. 
- Legge 14 settembre 2011,  n.  148,  art.  1,  comma  2,  e  in  via
  consequenziale art. 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis. 
- Costituzione, artt. 70, 72,  primo  e  quarto  comma,  77,  secondo
  comma. 
Ordinamento  giudiziario  -  Riduzione  degli  uffici  giudiziari   -
  Soppressione dei tribunali ordinari,  delle  sezioni  distaccate  e
  delle procure della Repubblica di cui alla tabella  A  allegata  al
  decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione del tribunale di
  Urbino -  Violazione  del  criterio  direttivo  che  stabilisce  la
  necessita' di garantire la permanenza del tribunale  ordinario  nei
  circondari di comuni  capoluogo  di  provincia  alla  data  del  30
  novembre 2011 - Eccesso  di  delega  legislativa  -  Illegittimita'
  costituzionale parziale. 
- Decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155,  art.  1,   con
  l'allegata Tabella A. 
- Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011,  n.  148,  art.  1,
  comma 2, lettera a). 
Ordinamento  giudiziario  -  Riduzione  degli  uffici  giudiziari   -
  Soppressione dei tribunali ordinari,  delle  sezioni  distaccate  e
  delle procure della Repubblica di cui alla tabella  A  allegata  al
  decreto legislativo n. 155  del  2012  -  Asserita  violazione  dei
  criteri della delega legislativa - Insussistenza - Applicazione dei
  criteri  di  delega   secondo   ragionevolezza   ed   un   corretto
  bilanciamento degli interessi - Non fondatezza delle questioni. 
- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, artt. 1, 2, 3, 4,  5,
  6, 7, 8, 9, 10 e 11; decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  156,
  artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
- Costituzione, artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77; legge 14
  settembre 2011, n. 148, art. 1, commi 2, lettere a), b), d)  e)  ed
  f), 3, 5 e 5-bis. 
Ordinamento  giudiziario  -  Riduzione  degli  uffici  giudiziari   -
  Soppressione dei tribunali ordinari,  delle  sezioni  distaccate  e
  delle procure della Repubblica di cui alla tabella  A  allegata  al
  decreto legislativo n. 155  del  2012  -  Asserita  prevalenza  dei
  principi dell'economicita'  e  dell'efficienza  rispetto  a  quello
  della solidarieta', nonche' incidenza su  territori  caratterizzati
  da riserve naturali - Insussistenza - Applicazione dei  criteri  di
  delega secondo ragionevolezza ed un  corretto  bilanciamento  degli
  interessi - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge 14 settembre 2011, n. 148, artt. 1, commi 2, lettere a),  b),
  d) e) ed f), 3, 5 e 5-bis; decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
  155, artt. 1, 2, 3 e 9; decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
  156, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24,  25,  primo  comma,
  27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 97  e  111,  secondo  e
  terzo comma. 
Ordinamento  giudiziario  -  Riduzione  degli  uffici  giudiziari   -
  Soppressione dei tribunali ordinari,  delle  sezioni  distaccate  e
  delle procure della Repubblica di cui alla tabella  A  allegata  al
  decreto legislativo n. 155  del  2012  -  Asserita  violazione  del
  principio dell'obbligo di copertura delle spese, ad opera sia della
  legge di delega sia dei decreti legislativi - Insussistenza  -  Non
  fondatezza della questione. 
- Legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto  legislativo  7  settembre
  2012, n. 155; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. 
- Costituzione, art. 81. 
(GU n.31 del 31-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi
2,  3,  4,  5  e  5-bis,  della  legge  14  settembre  2011,  n.  148
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155  (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), e  degli  artt.  1,  2,  3,  4,  5  e  6  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle  circoscrizioni
giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, della legge  14  settembre  2011,  n.  148),  promossi,  nel
complesso, dal Tribunale ordinario di Pinerolo con due ordinanze  del
16 novembre 2012, dal Tribunale ordinario di Urbino con ordinanza del
21 gennaio 2013, dal Tribunale ordinario di  Pinerolo  con  ordinanza
del 19 febbraio 2013, dal Tribunale ordinario di Alba  con  ordinanza
del  22  gennaio  2013,  dal  Tribunale  ordinario  di  Pinerolo  con
ordinanze del  14  febbraio  e  del  19  marzo  2013,  dal  Tribunale
ordinario di Sala Consilina con ordinanza del 20 febbraio  2013,  dal
Tribunale ordinario di Montepulciano con ordinanza  del  21  dicembre
2012 e dal Tribunale ordinario di Sulmona con ordinanza del 13  marzo
2013, rispettivamente iscritte ai nn. 13, 53, 66,  72,  80,  81,  84,
105, 106 e  107  del  registro  ordinanze  2013  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 12, 15, 17, 18 e 21, prima
serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di costituzione di M.F.,  di  I.F.  ed  altri,  di
M.E., di B.D., di D.M.R. ed altro, di  C.L.,  di  B.F.,  di  P.P.  ed
altri, nonche' gli atti di  intervento  del  Coordinamento  nazionale
degli ordini forensi minori, del Consiglio dell'ordine degli avvocati
di Pinerolo,  dell'Ordine  degli  avvocati  di  Montepulciano,  della
Unione degli ordini forensi della Sicilia e del Consiglio dell'ordine
degli avvocati di  Nicosia,  del  Consiglio  nazionale  forense,  del
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino e del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2013 e nella  camera  di
consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi  gli  avvocati  Lorenzo  Acquarone  per  D.M.R.  ed  altro,
Federico Sorrentino per B.D. e M.E.,  Franco  Manassero  e  Salvatore
Walter Pompeo per M.F.,Vittorio Barosio per I.F.  ed  altri,  Daniele
Chiezzi e Fabio Andreucci per C.L., Fabrizio Politi per P.P. ed altri
e l'avvocato dello Stato Giustina  Noviello  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo, con cinque  ordinanze  di
rimessione, rispettivamente iscritte ai numeri 13, 53, 72,  81  e  84
del registro ordinanze 2013, il  Tribunale  ordinario  di  Alba,  con
l'ordinanza iscritta  al  n.  80  del  registro  ordinanze  2013,  il
Tribunale ordinario di Sala Consilina, con l'ordinanza iscritta al n.
105  del  registro  ordinanze  2013,  il   Tribunale   ordinario   di
Montepulciano  con  l'ordinanza  iscritta  al  n.  106  del  registro
ordinanze 2013, il Tribunale ordinario di  Sulmona,  con  l'ordinanza
iscritta al n. 107  del  registro  ordinanze  2013,  hanno  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 14 settembre 2011, n.  148  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo.  Delega  al   Governo   per   la   riorganizzazione   della
distribuzione   sul   territorio   degli   uffici   giudiziari),   in
riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 70, 72, primo e  quarto
comma, 77, secondo comma,  e  81  della  Costituzione.  Il  Tribunale
ordinario di Urbino (registro ordinanze n. 66 del 2013) ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo  1,  comma
2, della legge 14 settembre 2011, n. 148),  in  riferimento  all'art.
77, secondo comma, Cost. Tutti i suddetti  giudici  rimettenti  hanno
sollevato, nel complesso, questione  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, con l'allegata tabella A - limitatamente alla disposta
soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Urbino,  Alba,  Sala
Consilina,  Montepulciano,  Sulmona  e  aventi  sede  nelle  province
dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e 9 del suddetto decreto  legislativo
n. 155 del  2012,  con  le  allegate  tabelle,  in  riferimento,  nel
complesso agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27,
terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma,
76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in
particolare, alle lettere a), b), d), e), f), ed  ai  commi  3,  5  e
5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97  e  111,  secondo  e
terzo comma, della Costituzione. 
    In via consequenziale,  il  Tribunale  ordinario  di  Sulmona  ha
chiesto  dichiararsi  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
commi 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del  2011,  in  riferimento
agli artt. 70, 72, primo e quarto comma,  77,  secondo  comma,  e  81
Cost. di tutte le ulteriori disposizioni del decreto  legislativo  n.
155 del 2012, con le allegate tabelle; degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156  (Revisione  delle
circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei  giudici  di  pace,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con
le allegate tabelle, nell'insieme, e con riguardo  alla  soppressione
degli Uffici del Giudice di pace di Castel di  Sangro  e  di  Pratola
Peligna, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3,  9,  secondo
comma, 24, prima, secondo e terzo comma, 25, primo comma,  27,  terzo
comma, 35, primo e secondo  comma,  76  -  con  riguardo  ai  criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-bis, della legge  n.  148
del 2011 - 77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost. 
    2.-  Il  Tribunale   ordinario   di   Pinerolo,   con   ordinanze
rispettivamente iscritte al n. 13 e al n. 53 del  registro  ordinanze
2013, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, per violazione  degli  artt.
70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell'art.
1 del d.lgs. n. 155 del 2012, con l'allegata tabella A, limitatamente
alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di  Pinerolo,  per
violazione degli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo  comma,
Cost. 
    3.- Nelle suddette ordinanze,  con  argomentazioni  analoghe,  il
rimettente  assume  la  rilevanza  delle  questioni,  atteso  che  la
successiva udienza  dei  relativi  giudizi  si  sarebbe  tenuta  dopo
l'acquisto di efficacia del  d.lgs.  n.  155  del  2012,  e,  dunque,
dinanzi al Tribunale ordinario di Torino. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente deduce  che
l'art.1, comma 2, della legge n.  148  del  2011,  costituirebbe  una
norma intrusa rispetto all'oggetto del decreto-legge  convertito,  in
ragione  dei  principi  affermati  dalla  Corte  costituzionale,   in
particolare nelle sentenze n. 22 del 2012, n. 355 del  2010,  n.  128
del 2008 e n. 171 del  2007,  che  ravvisano  nell'art.  77,  secondo
comma,  Cost.,  il  fondamento  della  necessaria   omogeneita'   del
contenuto della legge di conversione. 
    La norma di delega in esame - si deduce - e' stata introdotta per
la prima volta nella legge n. 148 del 2001, con la quale all'art.  1,
comma 1, veniva convertito il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), cosi' violando sia il citato articolo 77,  secondo  comma,
Cost., sia gli artt. 70 e  72,  primo  e  quarto  comma,  Cost.,  non
venendo rispettato il procedimento ordinario  di  approvazione  delle
leggi. 
    L'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155  del  2012,
limitatamente alla soppressione del Tribunale ordinario di  Pinerolo,
sarebbe viziato in ragione dell'illegittimita' della disposizione  di
delega, e violerebbe l'art.  76  Cost.,  in  quanto  si  porrebbe  in
contrasto con i criteri ed i principi direttivi di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 148 del 2011. 
    La disposta soppressione del  Tribunale  ordinario  di  Pinerolo,
quarto ufficio giudiziario del Piemonte per popolazione  dopo  quelli
di Torino, Novara, Alessandria, ed il suo accorpamento  al  Tribunale
ordinario di Torino, che assimilera' anche le sezioni  distaccate  di
Susa e di Moncalieri, comporterebbe  che  l'ufficio  giudiziario  del
capoluogo   resti   sostanzialmente   inalterato    e    non    venga
decongestionato, come stabilito dai suddetti principi direttivi. 
    D'altro  canto  l'ampliamento  delle  competenze  del   Tribunale
ordinario di Ivrea che opera su un ambito territoriale ridotto e  con
minore popolazione, oltre ad avere  una  minore  sopravvenienza,  non
concorrerebbe al riequilibrio delle competenze tra  uffici  limitrofi
della stessa area provinciale caratterizzata da rilevante  differenza
di dimensioni. 
    4.- Il medesimo art. 1 del d.lgs. 155 del 2012  violerebbe  altre
disposizioni costituzionali. 
    Il Tribunale assume la lesione dell'art. 3,  poiche'  il  diverso
trattamento riservato agli utenti del Tribunale ordinario di Pinerolo
rispetto a  quelli  di  tribunali  analoghi  appare  arbitrario,  non
trovando fondamento in alcuna disposizione di legge, ed  irrazionale,
in quanto non assicura il raggiungimento degli  obiettivi  posti  dal
legislatore delegante. 
    Deduce, quindi, la lesione  dell'art.  25  Cost.,  in  quanto  vi
sarebbe una indebita sottrazione degli utenti della giustizia al loro
giudice naturale. 
    Infine, il giudice a quo prospetta la  lesione  degli  artt.  97,
primo comma, e  24,  Cost.,  in  quanto  la  violazione  dei  criteri
stabiliti per il migliore funzionamento della giustizia lederebbe  il
buon andamento dell'amministrazione  ed  il  diritto  ad  una  tutela
giudiziaria effettiva. 
    5.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
entrambi i giudizi con atti di analogo contenuto. 
    Assume la difesa dello Stato che la questione come prospettata in
riferimento alle norme denunciate e' manifestamente infondata. 
    Ricorda come la disposizione di delega sia stata  introdotta  nel
corso dell'esame  del  disegno  di  legge  di  conversione  da  parte
dell'Assemblea del Senato, che  il  7  settembre  2011  approvava,  a
seguito  della  fiducia  posta  dal  Governo,  il  maxi  emendamento,
interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di  legge  di
conversione del decreto-legge. 
    Tale iter, tuttavia, non violerebbe gli artt.  70,  72,  primo  e
quarto comma, e 77, secondo comma, Cost. come  si  rileva  dall'esame
dei principi enunciati dalla sentenza della Corte  costituzionale  n.
391 del 1995. Neppure sarebbe ravvisabile la lesione della cosiddetta
riserva di assemblea, di cui al  quarto  comma  dell'art.  72  Cost.,
atteso che il disegno di legge di conversione  del  decreto-legge  e'
stato sottoposto alla procedura normale di esame ed  approvazione,  a
norma degli  artt.  35  del  Regolamento  del  Senato  e  96-bis  del
Regolamento della Camera. 
    Quanto alla denunciata violazione dell'art. 77 Cost., in  ragione
della mancanza di omogeneita',  prospetta  l'Avvocatura  dello  Stato
che, nella specie, appare evidente come  la  riduzione  degli  uffici
giudiziari    risponda    ad    esigenze     di     razionalizzazione
dell'amministrazione della giustizia, con ottimizzazione dei  servizi
e riduzione dei costi, finalita' perseguite dal decreto-legge. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, afferma,  altresi',  la
legittimita' dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012, per
quanto attiene l'inclusione del Tribunale ordinario di  Pinerolo  tra
le sedi soppresse, atteso che, come si rileva, altresi', dalle schede
analitiche  allegate  alla  relazione   allo   schema   del   decreto
legislativo  in  questione,  la  discrezionalita'  nell'adozione   di
quest'ultimo sarebbe stata correttamente esercitata. 
    6.- In entrambi i  giudizi,  con  distinti  atti  aventi  analogo
contenuto, ha spiegato intervento adesivo il Coordinamento  nazionale
degli ordini forensi minori. 
    Detta associazione  non  riconosciuta,  cui  aderiscono  numerosi
Ordini  forensi  (tra  cui  quello  di  Pinerolo),  nel   prospettare
l'ammissibilita' del proprio intervento, ha  posto  in  rilievo,  tra
l'altro, come, tra i propri scopi associativi, vi sia il mantenimento
in essere dei tribunali presso i  quali  sono  istituiti  gli  ordini
forensi associati. 
    7.- Nel giudizio iscritto al n. 53 del registro ordinanze 2012 si
e' costituito, con atto depositato il 5 aprile 2013, F.M., parte  del
giudizio principale, aderendo all'ordinanza di rimessione. 
    La suddetta parte ha dedotto, altresi', la lesione  dell'art.  81
Cost., non essendo stata prevista la copertura finanziaria. 
    8.- Nel  medesimo  giudizio  ha  spiegato  intervento,  con  atto
depositato il 5 aprile 2013, il Consiglio dell'ordine degli  avvocati
di Pinerolo. 
    A  sostegno  della  propria  legittimazione   all'intervento   il
Consiglio  dell'ordine  deduce  che  l'esito   della   questione   di
costituzionalita' incide direttamente sulla propria costituzione,  in
quanto  legata   all'esistenza   del   tribunale   circondariale   di
riferimento. 
    Il   Consiglio   dell'ordine,   nell'aderire   all'ordinanza   di
rimessione, impugna anche gli artt. 9 e 5 del d.lgs. n. 155 del 2012,
e prospetta la violazione degli ulteriori parametri di cui agli artt.
81 e 108 Cost. 
    9.- Con ordinanza del 19 febbraio 2013 (registro ordinanze n.  72
del 2013), il Tribunale ordinario di Pinerolo ha sollevato  questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 1, con l'allegata  tabella
A, 2 e 9 del d.lgs n.  155  del  2012,  relativamente  alla  disposta
soppressione del Tribunale medesimo e alla previsione che le  udienze
successive al 13 settembre  2013  si  tengano  davanti  al  Tribunale
ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 76, 3, 24,  25,  primo
comma, e 97, secondo comma, Cost. 
    Ad avviso del rimettente, sussisterebbe il vizio  di  eccesso  di
delega, con conseguente disparita' di trattamento rispetto alla  sede
di  Ivrea,  per  la   violazione   del   criterio   direttivo   della
razionalizzazione  del   servizio   giustizia   nelle   grandi   aree
metropolitane - Roma, Milano, Napoli, Torino e  Palermo  -  che  deve
essere  realizzato  mediante  il  decongestionamento  del   tribunale
metropolitano, nel  caso  di  specie  Torino,  con  trasferimento  di
carichi sugli uffici giudiziari limitrofi della  stessa  provincia  e
aumento delle dimensioni di questi. 
    Il bacino di utenza della provincia di Pinerolo, pari circa  alla
meta' della popolazione della Regione Piemonte, avrebbe  imposto,  al
contrario di come e'  stato  stabilito,  di  potenziare  il  suddetto
Tribunale e non quello metropolitano di Torino. 
    La soppressione in  questione  violerebbe,  altresi',  l'art.  24
Cost., in quanto una giustizia  inefficiente  al  cui  accesso  siano
frapposti  ostacoli   darebbe   luogo   alla   mancanza   di   tutela
giurisdizionale,  e  lederebbe  il  buon   andamento   degli   uffici
giudiziari. 
    Il giudice a quo prospetta, quindi, la violazione  dell'art.  25,
primo comma, Cost., in  quanto  il  cittadino  sarebbe  distolto  dal
giudice naturale. 
    Viene, quindi, dedotta la illegittimita' del decreto-legge n. 138
del 2011 e dell'art. 1, comma 2, della legge di  conversione  n.  148
del 2011, per la violazione, nel complesso, degli artt. 70, 72, primo
e quarto comma, 76 e 77, Cost., prospettando argomentazioni  analoghe
a quelle esposte nelle ordinanze di rimessione n.  13  e  n.  53  del
2013. 
    La disposta delega sarebbe viziata da irragionevolezza in  quanto
il risparmio di spesa e'  perseguito  non  tenendo  conto  dei  costi
diretti ed indiretti derivanti dalla riforma. 
    Per altro verso, sarebbe leso il principio di ragionevolezza e di
uguaglianza, nonche' l'art. 24 Cost., in quanto la concentrazione nei
capoluoghi di provincia (art. 1, comma 2, lettera a, della  legge  di
delegazione) fa si' che grandi parti di territorio vengano ad  essere
sfornite di uffici giudiziari. 
    Irragionevole  sarebbe,  altresi',  la  previsione  di  mantenere
almeno tre tribunali nel distretto (art. 1, comma 2, lettera f, della
legge di delegazione), a prescindere dall'estensione  del  distretto,
della Regione, della popolazione e dei  carichi  di  lavoro  e  delle
sopravvenienze, tenuto conto, nella specie, che il  Piemonte  ha  una
sola Corte d'appello. 
    Infine, e' prospettata, in  relazione  a  tutte  le  disposizioni
impugnate, la  violazione,  dell'art.  81  Cost.,  in  ragione  della
mancata indicazione della copertura dei presumibili costi. 
    10.- E' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che
deduce  la  manifesta  infondatezza  della   questione   prospettando
argomentazioni analoghe a quelle dedotte con riguardo alle  ordinanze
di rimessione n. 13 e n. 53 del 2013. 
    11.- Si e' costituito nel  presente  giudizio  incidentale  B.F.,
parte  del  giudizio  principale,  ed  e'  intervenuto  il  Consiglio
dell'ordine  degli  avvocati  di  Pinerolo,   prospettando   entrambi
argomentazioni difensive adesive all'ordinanza di rimessione. 
    12.- Il Tribunale ordinario  di  Urbino,  con  ordinanza  del  21
gennaio 2013 (registro  ordinanze  n.  66  del  2013),  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale del d.lgs. n. 155 del  2012,
in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., e dell'art. 1,  con
la  relativa  tabella  A,  del  medesimo  d.lgs.  n.  155  del  2012,
limitatamente alla disposta sua soppressione, in riferimento all'art.
76 Cost., con riguardo al criterio direttivo di cui all'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 148 del 2011. 
    Per quanto attiene alla prima questione sollevata, il  giudice  a
quo, deduce la violazione dell'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  in
quanto  la  riforma  prevista  con  la  disposizione  di  delega  non
risponderebbe ai presupposti di necessita' ed urgenza che legittimano
il  governo  all'esercizio  della  potesta'  legislativa   ai   sensi
dell'indicato parametro costituzionale (e' richiamata la sentenza  di
questa Corte n. 22 del 2012). 
    Con riguardo alla seconda questione  prospettata,  il  rimettente
osserva che il legislatore delegato sarebbe incorso in un eccesso  di
delega in quanto la citta' di Urbino, come la citta'  di  Pesaro,  e'
Comune capoluogo della Provincia di Pesaro e Urbino, istituita con il
regio decreto  22  dicembre  1860,  n.  4495,  riguardante  la  nuova
circoscrizione territoriale delle Marche, come si rileva anche  dallo
statuto provinciale approvato con delibera del consiglio  provinciale
del 31 luglio 1991, n. 172, e, quindi, non doveva essere soppresso in
ragione di quanto previsto dal richiamato criterio direttivo. 
    13.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, assumendo la manifesta infondatezza delle questioni  sollevate
con argomentazioni analoghe a quelle prospettate  con  riguardo  agli
altri giudizi incidentali. 
    14.- Ha spiegato intervento l'Unione degli ordini  forensi  della
Sicilia e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia. 
    Preliminarmente, l'Unione prospetta la sussistenza della  propria
legittimazione processuale in ragione della previsione dell'art.  29,
comma 1, lettera p), della legge 31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense), atteso che la
disciplina in esame costituisce materia di interesse comune. 
    Il Consiglio dell'ordine degli  avvocati  di  Nicosia  deduce  la
sussistenza della propria legittimazione in quanto ente  esponenziale
dell'interesse collettivo alla conservazione del presidio giudiziario
del Tribunale ordinario di Nicosia. 
    15.- E' intervenuto nel giudizio il Consiglio  nazionale  forense
(C.N.F.), prospettando la sussistenza della propria legittimazione ad
intervenire sia perche' la soppressione del  Tribunale  ordinario  di
Urbino  e   del   relativo   Consiglio   dell'ordine   modificherebbe
l'ordinamento forense e condizionerebbe la composizione  del  C.N.F.,
sia per lo  svolgimento  del  ruolo  di  raccordo  istituzionale  fra
l'ordinamento forense ed il complesso delle istituzioni nazionali. 
    Nel merito, il C.N.F. condivide le argomentazioni del  giudice  a
quo. 
    16.- E' intervenuto nel giudizio anche il  Consiglio  dell'ordine
degli  avvocati  di  Urbino  che  dopo  avere  sostenuto  la  propria
legittimazione con argomentazioni analoghe a quelle del C.N.F. e  del
Consiglio dell'ordine  degli  avvocati  di  Pinerolo,  aderisce  alle
argomentazioni dell'ordinanza di rimessione. 
    17.- Il Tribunale ordinario di Alba, con ordinanza del 22 gennaio
2013 (r.o. n. 80 del 2013), ha sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011,  in
riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma,
Cost., nonche' dell'art. 1, con l'allegata  tabella  A,  del  decreto
legislativo  n.  155  del  2012,  limitatamente  alla  disposta   sua
soppressione, per contrasto con l'art. 76 Cost. 
    Premette il Tribunale di essere stato adito, ai  sensi  dell'art.
700 del codice di procedura civile da piu' dipendenti  del  Ministero
della giustizia, appartenenti al  personale  in  servizio  presso  il
Tribunale ordinario di Alba, la Procura della  Repubblica  presso  il
Tribunale ordinario di Alba e l'ufficio UNEP del medesimo  tribunale,
che avevano chiesto in via d'urgenza  la  sospensione  dell'efficacia
degli atti aventi ad oggetto la procedura di interpello con la  quale
il personale amministrativo degli  uffici  giudiziari  soppressi  dal
suddetto d.lgs. veniva invitato a presentare domanda di trasferimento
a posti vacanti nel distretto. Detti atti, in  quanto  finalizzati  a
dare  esecuzione  alla  riorganizzazione  degli   uffici   giudiziari
disposta dalla legge n. 148 del 2011 e dal conseguente d.lgs. n.  155
del 2012, sarebbero idonei a vulnerare il diritto  fatto  valere  dai
ricorrenti alla conservazione del posto di lavoro inteso  anche  come
sua collocazione geografica. 
    Il Tribunale ordinario di Alba, quindi, ha sollevato la questione
di legittimita' costituzionale ed ha sospeso,  provvisoriamente,  nei
confronti dei ricorrenti, l'efficacia degli atti impugnati. 
    Osserva il rimettente  che  la  disposizione  di  delega  sarebbe
viziata, in quanto adottata  durante  l'iter  di  conversione  di  un
decreto-legge che  non  conteneva  detta  norma,  cosi'  violando  il
procedimento ordinario di formazione della legge (art.  72,  primo  e
quarto comma, Cost.). 
    Sarebbe, altresi', leso l'art. 77, secondo comma,  Cost.,  atteso
che  lo  strumento  della  legge  delega  e'  incompatibile  con   la
sussistenza dei requisiti di straordinarieta' ed urgenza e in ragione
della eterogeneita' delle disposizioni in  esame  rispetto  a  quelle
originariamente  contenute  nel  decreto-legge  (e'   richiamata   la
sentenza di questa Corte n. 22 del 2012). 
    L'art. 1 citato  del  decreto  legislativo  sarebbe  viziato  per
eccesso di delega, cosi' violando  l'art.  76  Cost.,  in  quanto  la
soppressione del Tribunale ordinario di Alba  contrasterebbe  con  le
finalita' di realizzare risparmi di spesa e incrementi di  efficienza
di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011. 
    La norma censurata violerebbe, altresi', i principi e  i  criteri
direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e),  della  legge
n. 148 del 2011. 
    18.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo la manifesta infondatezza del ricorso in ragione  di
prospettazioni difensive analoghe a quelle dedotte con riguardo  alle
ordinanze di rimessione sopra illustrate. 
    19.- Si sono costituiti  nel  giudizio  incidentale  I.F.,  V.L.,
Z.M.G., parti ricorrenti nel giudizio a quo, aderendo alla  questione
di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale. 
    20.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo,  con  ordinanza  del  14
febbraio 2013 (registro ordinanze  n.  81  del  2013),  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, con  l'allegata
tabella A, del  d.lgs.  n.  155  del  2012,  limitatamente  alla  sua
soppressione, in riferimento all'art. 76 Cost., per la violazione dei
criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), d)  ed  e),
ed all'art. 1, comma 3, della legge  n.  148  del  2011,  nonche'  in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo  comma,  97,  secondo  comma,
Cost. 
    Secondo il rimettente, i suddetti  criteri  direttivi  sarebbero,
infatti, finalizzati a razionalizzare  il  servizio  giustizia  nelle
aree metropolitane - tra le quali  rientra  la  citta'  di  Torino  -
attraverso il decongestionamento del tribunale metropolitano mediante
trasferimento dei  carichi  sugli  uffici  giudiziari  limitrofi.  Lo
stesso rimettente rileva che, in totale contrasto con  gli  obiettivi
della legge di delegazione ed i criteri ed i principi da essa fissati
e sopra richiamati, il decreto legislativo n. 155 del 2012 prevede la
soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo, mentre in tutte  le
altre aree dei tribunali metropolitani (oltre a Torino, Milano, Roma,
Napoli e Palermo) gli uffici giudiziari  sub-provinciali  sono  stati
mantenuti e, in alcuni casi, anche ampliati. 
    L'art. 3 Cost. sarebbe violato dal momento  che  la  soppressione
del Tribunale ordinario di Pinerolo fa si' che i cittadini  residenti
nel suo  circondario  siano  sottoposti  ad  un  trattamento  diverso
rispetto a quello di altri tribunali sub-provinciali che  si  trovano
in aree metropolitane. 
    Inoltre, il decreto legislativo n. 155 del  2012,  includendo  il
Tribunale ordinario di Pinerolo tra gli uffici giudiziari  soppressi,
determinerebbe  la  violazione  dell'art.  25,  primo  comma,  Cost.,
poiche' distoglie i cittadini di tale circondario al proprio  giudice
naturale, e lederebbe anche il  principio  di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione. 
    Infine, sussisterebbe la  lesione  del  diritto  di  difesa,  del
cittadino  dell'attuale  circondario  del  Tribunale   ordinario   di
Pinerolo, sancito dall'art. 24 Cost., in quanto lo stesso  si  vedra'
costretto a rivolgersi ad un tribunale, i cui livelli  di  efficienza
potrebbero essere inferiori  a  quelli  del  Tribunale  ordinario  di
Pinerolo. 
    Il   giudice   a   quo   sospetta    anche    dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011,  in
riferimento agli artt. 70, 72, commi  primo  e  quarto,  77,  secondo
comma, e 81 Cost.,  prospettando  argomentazioni  analoghe  a  quelle
dedotte nelle gia' richiamate ordinanze del medesimo tribunale. 
    La disposizione di delega lederebbe, altresi', gli artt. 3  e  24
Cost., per contrasto con il principio  di  ragionevolezza  e  per  la
violazione del diritto di difesa del cittadino. 
    21.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che prospetta difese analoghe a quelle proposte negli  altri  giudizi
incidentali sopra richiamati. 
    22.- E' intervenuto nel giudizio il Consiglio  dell'ordine  degli
avvocati di Pinerolo, prospettando argomentazioni analoghe  a  quelle
proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati. 
    23.- Si e' costituita la parte del giudizio a quo, M.E., aderendo
all'ordinanza di rimessione. 
    24.- Il Tribunale ordinario di Pinerolo,  con  ordinanza  del  19
marzo  2013  (registro  ordinanze  n.  84  del  2013),  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale analoga a  quella  sollevata
con l'ordinanza n. 72 del 2013,  impugnando  le  stesse  disposizioni
normative e prospettando le medesime argomentazioni. 
    25.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
prospettando difese analoghe a quelle proposte  negli  altri  giudizi
incidentali sopra richiamati. 
    26.- E' intervenuto nel giudizio il Consiglio  dell'ordine  degli
avvocati di Pinerolo,  svolgendo  argomentazioni  analoghe  a  quelle
proposte negli altri giudizi incidentali sopra richiamati. 
    27.- Si e' costituita B.D., parte del giudizio  a  quo,  aderendo
all'ordinanza di rimessione. 
    28.- Il Tribunale ordinario di Sala Consilina, con ordinanza  del
20 febbraio 2013 (registro ordinanze n. 105 del 2013),  ha  sollevato
questione di legittimita' dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.  148
del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto  comma,  e
77, secondo comma, Cost., e dell'art. 1, con  l'allegata  tabella  A,
del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella parte in cui,  dispone
la  soppressione  del  Tribunale  ordinario  di  Sala  Consilina,  in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo  comma,
Cost. 
    Come per le ordinanze del Tribunale ordinario di  Pinerolo  e  di
quello di Urbino,  sussisterebbe  la  rilevanza  della  questione  in
quanto la causa andava rinviata ad udienza  successiva  a  quella  di
acquisto di efficacia del decreto legislativo  n.  155  del  2012  e,
quindi, nella nuova sede giudiziaria. 
    Le deduzioni poste a fondamento  dell'impugnazione  dell'art.  1,
comma 2,  della  legge  n.  148  del  2011  sono  analoghe  a  quelle
prospettate dalle ordinanze di rimessione sopra richiamate. 
    Il giudice a quo, quindi, censura l'art. 1 del d.lgs. n. 155  del
2012, nella parte in cui ha inserito il Tribunale ordinario  di  Sala
Consilina tra gli uffici soppressi, per la  violazione  dell'art.  76
Cost., in relazione ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma  2,
lettere b), d) ed e), della legge n. 148 del 2011. 
    Ed infatti, deduce il rimettente che, in particolare, non sarebbe
stato seguito, senza peraltro assicurare condizioni di efficienza del
servizio   giustizia,   il   criterio   della   priorita'   di    una
riorganizzazione nell'ambito provinciale, dal momento  che  l'ufficio
in questione e' soppresso ed accorpato ad altro  distretto  di  Corte
d'appello appartenente ad altra Provincia (cioe' quella di  Potenza),
cosi' creandosi una scissione  tra  giurisdizione  amministrativa  ed
ordinaria  circa  l'allocazione  territoriale  dei  relativi   uffici
giudiziari. 
    Sarebbero violati, inoltre, sia il principio  di  buon  andamento
dell'amministrazione, in ragione dei presumibili costi  e  di  quanto
realizzato dal Tribunale ordinario di Sala Consilina per l'attuazione
del  processo  civile  telematico,  sia  il   diritto   alla   tutela
giudiziaria effettiva. 
    Infine, il giudice a quo deduce, in ordine all'art. 1 del  d.lgs.
n. 155 del 2012, la violazione dell'art.  3  Cost.,  per  il  diverso
trattamento riservato  al  Tribunale  ordinario  di  Sala  Consilina,
rispetto agli altri uffici  giudiziari,  nonche'  la  violazione  del
principio del giudice naturale. 
    29.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo la manifesta infondatezza della questione. 
    30.- Si sono costituite nel presente giudizio incidentale  D.M.R.
e P.C., parti del processo a quo, aderendo  alle  argomentazioni  del
giudice rimettente. 
    31.- Il Tribunale ordinario di Montepulciano, con  ordinanza  del
21 dicembre 2012 (registro ordinanze n. 106 del 2013),  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,  della
legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt.  3  e  24,  70,  72,
primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., nonche', dell'art. 1,
con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte  in
cui ha soppresso il Tribunale  ordinario  di  Montepulciano,  sia  in
riferimento ai vizi della disposizione di delega, sia in  riferimento
agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, Cost. 
    Il rimettente assume la violazione  sia  dell'iter  ordinario  di
formazione legislativa (artt. 70 e 72, primo e quarto comma,  Cost.),
sia del procedimento previsto per la decretazione  di  urgenza  (art.
77, secondo comma, Cost.). 
    Ad avviso del giudice a quo, la legge di delegazione  violerebbe,
altresi', gli artt. 3 e 24 Cost., non perseguendo, in modo razionale,
il risparmio di spesa, e non considerando  ne',  che  ampi  territori
possono  trovarsi  sprovvisti  di  uffici  giudiziari,  ne'  che   il
mantenere in ciascun distretto di Corte d'appello  non  meno  di  tre
degli attuali tribunali pone in essere una disparita' di trattamento. 
    Con specifico riguardo alla soppressione del Tribunale  ordinario
di  Montepulciano  rileva  il  rimettente  che  sussisterebbe,  oltre
all'illegittimita' conseguente ai dedotti vizi della disposizione  di
delega, la violazione degli artt. 97, 3, 24 e 25, primo comma, Cost. 
    32.- E' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  venga  dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della
questione, con argomentazioni analoghe a quelle gia' sopra riportate. 
    33.- Si e' costituita nel giudizio incidentale  C.L.,  parte  del
giudizio  a  quo,  aderendo  alle  argomentazioni  del  rimettente  e
prospettando,   altresi',   la   lesione   di   ulteriori   parametri
costituzionali, indicati negli artt. 81, 97, primo comma, e 108 Cost. 
    34.-  Ha  spiegato  intervento   l'Ordine   degli   avvocati   di
Montepulciano, prospettando, in primo  luogo,  la  sussistenza  della
propria  legittimazione  ad  intervenire,  con  argomentazioni  nella
sostanza  analoghe  a  quelle  prospettate   dagli   altri   Consigli
dell'ordine intervenuti. 
    Nel merito, il Consiglio dell'ordine, aderisce  all'ordinanza  di
rimessione. 
    35.- Il Tribunale ordinario di  Sulmona,  con  ordinanza  del  13
marzo 2013 (registro ordinanze n. 107  del  2013),  ha  sollevato  le
seguenti questioni di legittimita' costituzionale: 
    in  via  principale,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, nonche', conseguentemente, dei commi 3, 4, 5  e
5-bis, della legge n. 148 del 2011, per contrasto con gli  artt.  70,
72 primo e quarto comma, 77, secondo comma, e 81 Cost.,  nella  parte
in cui conferiscono al Governo  la  delega  per  la  riorganizzazione
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; 
    in via consequenziale, questioni di  legittimita'  costituzionale
degli artt.1, 2 e 3, nonche', conseguentemente, degli artt. 4, 5,  6,
7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012, con le allegate tabelle,
e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 156 del  2012,  con  le
allegate tabelle, perche' emessi in difetto di delega, in  violazione
dell'art. 77, primo e secondo comma, Cost.; 
    in   via   non   consequenziale,   questioni   di    legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3,  nonche',  per  l'effetto  degli
artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 155 del  2012,  con  le
allegate tabelle, e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 156  del
2012, con le allegate  tabelle,  nella  parte  in  cui  sopprimono  i
tribunali aventi sedi nelle Province dell'Aquila  e  di  Chieti,  per
violazione della delega (artt. 76 e 77 Cost.), in quanto in contrasto
con le disposizioni dell'art. 1, commi 5 e 5-bis, della legge n.  148
del 2011, nell'interpretazione conforme agli artt. 3 e 97 Cost.; 
    in via sempre non consequenziale, le  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3,  nonche',  per  l'effetto  degli
artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del d.lgs. n. 155 del 2012,  con  le
allegate tabelle, e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n.  156
del 2012, con le allegate tabelle, nella parte in cui  sopprimono  il
Tribunale ordinario di Sulmona e gli Uffici del Giudice  di  pace  di
Castel di Sangro e di  Pratola  Peligna,  perche'  in  contrasto  con
l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011,  nell'interpretazione
conforme agli artt. 2, 3, 9, secondo  comma,  24,  primo,  secondo  e
terzo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35,  primo  e  secondo
comma, 97, primo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost. 
    36.- Analogamente a quanto accaduto nel giudizio pendente dinanzi
al Tribunale  ordinario  di  Alba,  piu'  lavoratori  dipendenti  del
Ministero  della   giustizia,   inseriti   nella   pianta   organica,
rispettivamente, del Tribunale ordinario di  Sulmona,  della  Procura
della Repubblica presso il Tribunale di  ordinario  Sulmona  e  degli
Uffici giudiziari del Giudice di  pace  di  Castel  di  Sangro  e  di
Pratola Peligna, proponevano ricorso, ai  sensi  dell'art.  700  cod.
proc. civ., al Tribunale ordinario di Sulmona, impugnando e chiedendo
la sospensione di alcuni provvedimenti adottati  dall'amministrazione
giudiziaria, in ragione della prevista  soppressione  delle  suddette
sedi, al fine di riassegnare il personale perdente posto. 
    Il Tribunale,  con  decreto  inaudita  altera  parte,  sospendeva
l'efficacia  degli  atti   impugnati.   Tale   provvedimento   veniva
confermato una volta costituitosi il contraddittorio. 
    Proposto reclamo dal Ministero della giustizia, il  Tribunale  ha
sollevato la questione di legittimita' costituzionale della legge  n.
148 del 2011, del d.lgs. n. 155 del 2012 e  del  d.lgs.  n.  156  del
2012. 
    Il  Tribunale  ordinario  di  Sulmona,  come  gia'  il  Tribunale
ordinario di Alba, rileva l'idoneita' degli atti impugnati a produrre
immediati e irreparabili pregiudizi nella sfera di interessi  primari
dei lavoratori. 
    Afferma, infatti,  il  rimettente  che  costituisce  limite  alla
discrezionalita'  del  legislatore,  in  ragione  del  principio   di
ragionevolezza, la necessita' di assicurare comunque l'accessibilita'
del presidio giudiziario, circostanza nella specie non  adeguatamente
considerata, tenuto conto della  situazione  infrastrutturale,  della
specificita' territoriale, delle  distanze  e  delle  altitudini  del
territorio, anche al fine di evitare disparita' di trattamento e  non
sottrarre i cittadini al loro giudice naturale. 
    Anche l'art. 2 Cost. sarebbe leso,  in  quanto  viene  attribuita
prevalenza al risparmio e all'efficienza  rispetto  al  principio  di
solidarieta'. 
    Peraltro, data la presenza nel territorio del Tribunale ordinario
di Sulmona di un'importante  struttura  penitenziaria,  la  censurata
soppressione della sede giudiziaria violerebbe altresi' i principi di
cui all'art. 27, terzo comma, Cost., sia con riguardo al risparmio di
spesa, sia in relazione alla situazione  delle  persone  detenute  in
riferimento ai principi di cui al citato art. 27, terzo comma, e agli
artt. 2 e 3, Cost. 
    La mancata considerazione, nella ricognizione delle  specificita'
rilevanti,  della  suddetta  popolazione  carceraria,  avrebbe  fatto
trascurare  i  possibili  risparmi  di  spesa  legati  a  tutti   gli
adempimenti processuali espletabili negli uffici soppressi. 
    Altra specificita' di cui non si e' tenuto conto, cosi'  violando
l'art. 9, secondo comma, Cost.,  sarebbe  costituita  dalla  presenza
all'interno del circondario di Sulmona di tre parchi  naturali  e  di
altre riserve naturali, rispetto ai quali assume rilievo la  presenza
degli Uffici giudiziari del Tribunale di  Sulmona  e  della  relativa
Procura della Repubblica, nonche' dell'Ufficio del giudice di pace di
Castel di Sangro, al fine del  contrasto  dei  reati  ambientali  sul
territorio. 
    In  particolare,  il   Tribunale   sospetta   di   illegittimita'
costituzionale gli artt. 1, 2, 3, 11, comma 3, del d.lgs. n. 155  del
2012, con le allegate  tabelle,  nella  parte  in  cui  prevedono  la
soppressione dei tribunali delle Province dell'Aquila  e  di  Chieti,
per violazione dell'art. 76 Cost. in riferimento  all'art.  1,  comma
5-bis, della legge n. 148 del 2011, che stabilisce  in  tre  anni  il
termine  per   l'esercizio   della   delega   nei   suddetti   ambiti
territoriali,  termine  che  assume  rilievo  anche   rispetto   alla
previsione di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 148 del 2011. 
    Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 1, comma 2,  della
legge  n.  148  del  2011,  le  censure  esposte,   nella   sostanza,
introducono le medesime argomentazioni gia' formulate nelle ordinanze
di rimessione  sopra  richiamate  nel  dedurre  la  violazione  delle
disposizioni costituzionali sul procedimento  di  approvazione  della
conversione in legge del decreto-legge e su  quello  di  approvazione
della legge di delegazione. Peraltro, la norma di delega, destinata a
produrre nuove spese, si contrapporrebbe al decreto-legge,  volto  ad
effettuare un risparmio di spesa. 
    Infine, sono sospettati di illegittimita'  costituzionale  l'art.
1, secondo comma, lettera q), della legge n. 148 del 2011 e l'art. 10
del d.lgs. n. 155 del 2012, per la violazione dell'art. 81 Cost. Tali
disposizioni, infatti, non darebbero conto ne' delle spese  derivanti
dalla  piena  attuazione  del  provvedimento  normativo,  ne'   della
copertura per farvi fronte. 
    37.- E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo, con argomentazioni analoghe  a  quelle  prospettate
negli altri giudizi incidentali, che le  questioni  siano  dichiarate
manifestamente infondate. 
    38.- Si sono costituiti P.P. ed altri,  ricorrenti  nel  giudizio
principale, aderendo all'ordinanza di rimessione, con  argomentazioni
che ripercorrono l'iter motivazionale dell'ordinanza stessa. 
    39.- In prossimita' dell'udienza e  della  camera  di  consiglio,
sono state depositate piu' memorie. 
    40.- L'Ordine degli avvocati di Urbino (registro ordinanze n.  66
del 2013) ribadisce la  propria  legittimazione  ad  intervenire  nel
giudizio incidentale e, nel merito, conferma le  argomentazioni  gia'
svolte a sostegno dell'ordinanza di rimessione. 
    Anche il  Consiglio  nazionale  forense  ha  depositato  memoria.
Quanto  alla  propria  specifica  posizione  processuale,  il  C.N.F.
ricorda che l'Ordine forense e' un ente complesso,  formato  da  piu'
enti, gli ordini circondariali ed il C.N.F., che  ne  rappresenta  la
forma unitaria. 
    Nel merito, il C.N.F. ribadisce le argomentazioni gia' svolte. 
    Il Consiglio dell'ordine degli  avvocati  di  Pinerolo  (registro
ordinanze n. 72, n. 81 e n. 84 del 2013) ha depositato  memorie,  con
le quali ribadisce le difese svolte. 
    Le parti private dei giudizi iscritti ai numeri 72,  80,  81,  84
del registro ordinanze 2013 hanno depositato memorie,  con  le  quali
ripercorrono le  deduzioni  difensive  gia'  esposte  con  l'atto  di
costituzione. 
    Il  Coordinamento  nazionale  degli  ordini  forensi  minori   ha
depositato memoria con la quale, in  via  preliminare,  ribadisce  la
propria legittimazione ad intervenire. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- I Tribunali ordinari di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina,
di  Montepulciano  e  di  Sulmona,  hanno  sollevato   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso,  agli  artt.
3, 24, 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma,  e  81  della
Costituzione. Il Tribunale ordinario di Urbino (registro ordinanze n.
66 del 2013) ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
del  decreto  legislativo   7   settembre   2012,   n.   155   (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. 
    Tutti  i  suddetti  giudici  rimettenti  hanno   sollevato,   nel
complesso, questioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.  1,
con l'allegata tabella A - limitatamente alla  disposta  soppressione
dei medesimi Tribunali  ordinari  di  Pinerolo,  Urbino,  Alba,  Sala
Consilina,  Montepulciano,  Sulmona  e  aventi  sede  nelle  province
dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e 9 del suddetto decreto  legislativo
n. 155 del  2012,  con  le  allegate  tabelle,  in  riferimento,  nel
complesso agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27,
terzo comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma,
76 - con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in
particolare, alle lettere a), b), d), e), f), ed  ai  commi  3,  5  e
5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97  e  111,  secondo  e
terzo comma, della Costituzione. 
    Il Tribunale ordinario di Sulmona  ha,  altresi',  sospettato  di
illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, l'art. 1, commi
3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del  2011,  in  riferimento  agli
artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma,  e  81  Cost.;
tutte le ulteriori disposizioni del decreto legislativo  n.  155  del
2012, con le allegate tabelle, e gli artt. 1, 2, 3, 4,  5  e  6,  del
decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  156  (Revisione  delle
circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei  giudici  di  pace,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con
le allegate tabelle, nell'insieme, e con riguardo  alla  soppressione
degli Uffici del Giudice di pace di Castel di  Sangro  e  di  Pratola
Peligna in riferimento, nel complesso, agli artt. 2,  3,  9,  secondo
comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma,  27,  terzo
comma, 35, primo e secondo  comma,  76  -  con  riguardo  ai  criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 5-bis, della legge  n.  148
del 2011 - ,77, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost. 
    2.- Le dieci ordinanze di rimessione pongono questioni identiche,
o  tra  loro  strettamente  connesse,  in  relazione  alla  normativa
censurata. 
    Ed  infatti,  i  giudici  rimettenti   denunciano   l'illegittima
soppressione dei diversi uffici giudiziari, ravvisando la  violazione
di piu' parametri costituzionali ad opera sia della  disposizione  di
delega contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148  del  2011,
sia dei decreti legislativi che vi hanno dato attuazione. 
    I giudizi, pertanto,  vanno  riuniti  per  essere  congiuntamente
esaminati e decisi con unica pronuncia. 
    3.- In via preliminare, deve  essere  esaminata  l'ammissibilita'
degli interventi proposti. 
    Nei giudizi iscritti ai numeri 13 e  53  del  registro  ordinanze
2013 (Tribunale ordinario di  Pinerolo)  ha  spiegato  intervento  il
Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori. 
    Nei giudizi iscritti ai numeri 53,  72,  81  e  84  del  registro
ordinanze 2013 e' intervenuto il Consiglio dell'ordine degli avvocati
di Pinerolo. 
    Nel giudizio iscritto al n. 66 del registro ordinanze  2013  sono
intervenuti  l'Unione  degli  ordini  forensi  della  Sicilia  e   il
Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  di  Nicosia,  il   Consiglio
nazionale forense (C.N.F.) e il Consiglio dell'ordine degli  avvocati
di Urbino. 
    Nel giudizio iscritto al n. 106 del registro  ordinanze  2013  e'
intervenuto l'Ordine degli avvocati di Montepulciano. 
    4.- Questi soggetti non sono parti nei giudizi a quibus e quindi,
secondo la giurisprudenza costituzionale, il loro intervento potrebbe
essere  ammesso  solo  in  presenza  di  un   interesse   qualificato
riferibile in via  immediata  al  rapporto  sostanziale  dedotto  nel
giudizio a quo (ex multis, sentenza n. 272 del 2012),  ovvero  quando
siano lese le loro prerogative. 
    Alla stregua di tali criteri, la  legittimazione  ad  intervenire
deve essere riconosciuta al Consiglio dell'ordine degli  avvocati  di
Pinerolo, all'Ordine degli avvocati di Montepulciano e  al  Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Urbino; mentre non sussiste in capo  al
Consiglio nazionale forense, al Coordinamento nazionale degli  ordini
forensi minori, all'Unione degli ordini forensi della  Sicilia  e  al
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia. 
    5.- E' opportuno richiamare in  proposito  alcuni  profili  della
disciplina dell'Ordine forense circondariale,  come  delineata  dalla
legge 31 dicembre 2012, n.  247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
della professione forense), in vigore alla  data  di  deposito  degli
atti di intervento. 
    Alla stregua di tale legge, l'Ordine forense  si  articola  negli
Ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense. Entrambi sono
enti pubblici non economici a carattere  associativo,  istituiti  per
garantire il rispetto dei  principi  previsti  dalla  legge  e  delle
regole deontologiche, nonche' con finalita' di tutela  dell'utenza  e
degli interessi pubblici connessi all'esercizio della  professione  e
al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. 
    Presso ciascun tribunale e' costituito l'Ordine  degli  avvocati,
al quale sono  iscritti  tutti  gli  avvocati  aventi  il  principale
domicilio professionale nel circondario. L'Ordine circondariale ha in
via  esclusiva  la  rappresentanza  istituzionale  dell'avvocatura  a
livello locale  e  promuove  i  rapporti  con  le  istituzioni  e  le
pubbliche amministrazioni. 
    Gli  Ordini  degli  avvocati  di  Pinerolo,  di   Urbino   e   di
Montepulciano,  pertanto,  hanno   un   interesse   differenziato   e
qualificato ad intervenire nei presenti giudizi incidentali,  poiche'
alla  presenza  del  tribunale  nel  circondario   e'   connessa   la
istituzione degli stessi, e non vi e' dubbio,  dunque,  che  sussista
una lesione delle loro prerogative. 
    Analoga legittimazione non puo'  ravvisarsi  in  capo  all'Ordine
degli avvocati di Nicosia, in quanto  le  attribuzioni  dello  stesso
esulano dal circondario del Tribunale ordinario di Urbino. 
    Non sussiste  la  legittimazione  ad  intervenire  del  Consiglio
nazionale forense, in quanto non sono incise  le  attribuzioni  dello
stesso e non ne sono messe in gioco le prerogative istituzionali. 
    Ne' un interesse differenziato e qualificato  e'  ravvisabile  in
capo all'associazione Coordinamento nazionale  degli  ordini  forensi
minori e all'Unione degli ordini forensi della Sicilia. 
    6.- Prima  di  passare  all'esame  del  merito  delle  questioni,
occorre rilevare che la parte costituitasi nel  giudizio  n.  53  del
registro ordinanze 2013 e il Consiglio dell'ordine degli avvocati  di
Pinerolo, nell'aderire all'ordinanza di rimessione,  hanno  impugnato
ulteriori  disposizioni  e   hanno   invocato   ulteriori   parametri
costituzionali.  Tali  disposizioni  e  profili  non  possono  essere
esaminati. 
    Per costante orientamento di questa Corte, l'oggetto del giudizio
di costituzionalita' in via incidentale e' limitato alle sole norme e
parametri  indicati,  pur  se   implicitamente,   nell'ordinanza   di
rimessione e non possono essere  presi  in  considerazione  ulteriori
questioni o profili di costituzionalita' dedotti dalle parti  -  e  a
maggior ragione dagli intervenienti -, tanto se siano stati  eccepiti
ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto  se  siano  diretti  ad
ampliare o  modificare  successivamente  il  contenuto  della  stessa
ordinanza (ordinanza n. 298 del 2011). 
    7.- Le censure prospettate con le ordinanze di rimessione possono
essere riunite, ai fini del loro esame, in tre gruppi. 
    Un primo gruppo investe l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del
2011 e, in via consequenziale, i commi 3, 4, 5 e 5-bis, del  medesimo
art. 1, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto  comma,  77,
secondo comma, Cost. 
    Con tali  disposizioni  di  legge  ordinaria,  il  Parlamento  ha
delegato il Governo ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  medesima  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per riorganizzare la distribuzione sul  territorio  degli
uffici  giudiziari  al  fine  di  realizzare  risparmi  di  spesa   e
incremento di efficienza, con l'osservanza  dei  principi  e  criteri
direttivi indicati. 
    In queste censure viene  menzionato  anche  il  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), ma in realta' l'atto non  e'  oggetto
di impugnazione, atteso che  e'  richiamato  solo  a  sostegno  della
illegittimita' della disposizione di delega contenuta nella legge  di
conversione. 
    Un secondo gruppo di censure riguarda sia il d.lgs.  n.  155  del
2012, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., sia gli artt.
1,  con  l'allegata  tabella  A   -   limitatamente   alla   disposta
soppressione dei Tribunali ordinari di Pinerolo, Urbino,  Alba,  Sala
Consilina, Montepulciano, Sulmona  e  di  quelli  aventi  sede  nelle
province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3 e  9  del  medesimo  decreto
legislativo, con le allegate tabelle, in riferimento, nel  complesso,
agli artt. 70, 72, primo e quarto comma,  76  -  per  violazione  dei
criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2,  in  particolare,  alle
lettere a), b), d), e), f), e dei commi 3, 5 e 5-bis, della legge  n.
148 del 2011 -, 77, Cost. 
    Il Tribunale ordinario di Sulmona,  in  particolare,  ha  chiesto
dichiararsi l'illegittimita' costituzionale di tutte le  disposizioni
del decreto legislativo n. 155 del  2012  con  le  allegate  tabelle,
degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del  decreto  legislativo  7  settembre
2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148), con le allegate tabelle, nell'insieme, e con
riguardo alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel
di Sangro e di Pratola Peligna, in riferimento, nel  complesso,  agli
artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo  comma,  25,
primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo  comma,  76  -  con
riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e  5-bis,
della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97  e  111,  secondo  e  terzo
comma, Cost. 
    Un terzo gruppo di censure, infine, attiene  nel  complesso  alla
violazione, ad opera delle disposizioni impugnate, degli artt. 2,  3,
9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35,  primo  e
secondo comma, 81, 97 e 111, secondo e terzo comma, Cost. 
    8.- Quanto al primo gruppo di censure, ad avviso dei  rimettenti,
l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011,  secondo  i  principi
affermati dalla Corte costituzionale (in particolare, nella  sentenza
n. 22 del 2012), sarebbe una norma intrusa rispetto  all'oggetto  del
decreto-legge  convertito,  priva  dei  requisiti  di  necessita'  ed
urgenza ed estranea alla  materia  del  decreto-legge.  La  norma  di
delega e' stata infatti introdotta dalla legge di conversione,  cosi'
violando - in tesi - sia l'art. 77, secondo  comma,  Cost.,  sia  gli
artt. 70 e 72, primo e quarto comma, Cost. 
    Inoltre,  la  disposizione  sarebbe  stata   approvata   con   il
procedimento previsto per la legge di conversione di un decreto-legge
e non con la procedura ordinaria; e cio' in violazione dell'art.  72,
quarto comma, Cost. 
    9.- La questione non e' fondata. 
    9.1.- Questa Corte con la sentenza n. 63 del 1998, nell'esaminare
disposizioni di delega inserite nella  legge  di  conversione  di  un
decreto-legge, ha osservato che gli  articoli  contenenti  la  delega
legislativa  «sono  disposizioni  del  tutto  autonome  rispetto   al
decreto-legge e alla sua conversione, essendo stati introdotti,  come
norma aggiuntiva, alla legge  di  conversione  nel  corso  dell'esame
dello stesso disegno di legge; ne' poteva  essere  altrimenti,  posto
che l'atto di conferimento al  Governo  di  delega  legislativa  puo'
avvenire solo con legge». 
    In tal caso, secondo la stessa sentenza  «in  realta',  la  legge
[...] ha un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia:  l'uno
[...]  di  conversione  del  decreto-legge  "con   le   modificazioni
riportate in allegato alla legge", adottato in base  alla  previsione
dell'art. 77, terzo comma,  della  Costituzione;  l'altro  [...],  di
legge di delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione». 
    Si deve dunque ritenere  che  il  Parlamento,  nell'approvare  la
legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria
potesta' legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive,
contenuti normativi ulteriori, peraltro con  il  limite  -  precisato
dalla  giurisprudenza  successiva  -   dell'omogeneita'   complessiva
dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22
del 2012). 
    Si evidenzia in tal modo il diverso connotarsi della legge, quale
ordinaria fonte di conversione del  decreto-legge,  da  un  lato,  e,
dall'altro, quale autonomo fondamento  di  disposizioni  assunte  dal
Parlamento, distinte da quelle  dell'originario  decreto-legge  anche
quanto all'efficacia temporale. Dunque,  la  disposizione  di  delega
introdotta nell'ordinamento con la legge di conversione,  costituendo
una statuizione distinta dal decreto-legge,  deve  essere  ricondotta
direttamente alla potesta' legislativa del Parlamento. 
    9.2.- Quanto ai requisiti  della  norma  cosi'  aggiunta  la  sua
autonomia,  come  fin  qui  delineata,  comporta  che  non  si  possa
richiedere che anche essa possieda i  caratteri  della  necessita'  e
dell'urgenza. 
    La Corte - sia pure nel diverso caso  dell'emendamento  apportato
nel corpo del decreto-legge - nella sentenza  n.  22  del  2012,  nel
sottolineare il legame esistente fra decretazione d'urgenza e  potere
di conversione, afferma che «se  tale  legame  viene  interrotto,  la
violazione dell'art. 77,  secondo  comma,  Cost.,  non  deriva  dalla
mancanza dei  presupposti  di  necessita'  e  urgenza  per  le  norme
eterogenee aggiunte, che, proprio  per  essere  estranee  e  inserite
successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari
[...]». 
    Il  principio  e'  affermato  con  riguardo  al  caso  di   norme
eterogenee modificative del decreto-legge, ma e'  a  maggior  ragione
valido nel caso in esame. 
    9.3.- Nella stessa sentenza n. 22 del 2012, peraltro, si  afferma
che l'omogeneita' del  decreto-legge,  la  cui  interna  coerenza  va
valutata in relazione all'apprezzamento politico operato dal  Governo
e controllato dal Parlamento, deve essere osservata anche dalla legge
di conversione e che in mancanza si verificherebbe un «uso improprio,
da parte del  Parlamento,  di  un  potere  che  la  Costituzione  gli
attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo  scopo  tipico
di convertire, o non, in legge un decreto-legge». E il  principio  e'
recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera  dei
deputati, che dispone:  «il  Presidente  dichiara  inammissibili  gli
emendamenti e gli articoli  aggiuntivi  che  non  siano  strettamente
attinenti alla materia del decreto-legge». 
    Anche  l'introduzione,  nella  legge  di  conversione,   di   una
disposizione  di  delega,  dunque,  deve  essere  coerente   con   la
necessaria omogeneita' della normativa di urgenza. 
    9.4.-   Cosi'    precisati    termini    dello    scrutinio    di
costituzionalita' al quale e' chiamata questa Corte in  relazione  ai
parametri invocati, occorre rilevare che  la  disposizione  contenuta
nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 - contenente misure
organizzative degli uffici giudiziari di primo  grado  -  non  altera
l'omogeneita' del decreto-legge oggetto di conversione. 
    Ed infatti,  il  d.l.  n.  138  del  2011  ha  modificato  alcune
disposizioni del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in  particolare,
l'art. 10 (la cui rubrica reca «Riduzione delle spese dei Ministeri e
monitoraggio della spesa pubblica»), ricompreso con l'art. 9 nel Capo
II, recante  «Razionalizzazione  e  monitoraggio  della  spesa  delle
amministrazioni pubbliche». 
    A sua volta, la delega conferita e' diretta a realizzare risparmi
di spesa e incremento di efficienza, nonche' al  perseguimento  delle
finalita' di cui all'art. 9 del d.l. n.  98  del  2011;  e  va  anche
rilevato che sia nel d.l. n. 138 del 2011, che nel richiamato art. 9,
i tagli di spesa sono ottenuti  anche  mediante  interventi  di  tipo
strutturale,   pur   se   limitati   agli   organismi    propriamente
amministrativi. 
    Concludendo sul  punto,  la  disposizione  in  esame,  in  quanto
prevede interventi sulle strutture giudiziarie,  non  puo'  ritenersi
disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge. 
    9.5.- L'ulteriore profilo di censura,  relativo  alla  violazione
del procedimento ordinario previsto per la legge  di  delegazione,  e
prospettato anche in considerazione della  sua  approvazione  con  il
voto di fiducia su un maxi-emendamento, non e' fondato. 
    Premesso, infatti, che il  riconoscimento,  da  parte  di  questa
Corte, dell'ammissibilita' del conferimento  di  una  delega  con  la
legge di conversione presuppone che non vi sia  una  incompatibilita'
di principio fra le due rispettive procedure, occorre  verificare  se
nella specie siano stati rispettati i vincoli posti per la  legge  di
delega dal quarto comma dell'art. 72 Cost. 
    Ebbene tali vincoli, consistenti nella  necessita'  di  esame  in
sede referente e nella cosiddetta "riserva di  Assemblea",  risultano
puntualmente rispettati. 
    Si deve al riguardo ricordare come gia' con la sentenza n. 9  del
1959 la Corte si sia dichiarata competente a giudicare in  ordine  al
rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo,  ma
non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato,
poiche',  come  affermato  nella  sentenza  n.  78   del   1984,   la
Costituzione garantisce l'autonomia normativa di entrambi i rami  del
Parlamento e la peculiarita' e la dimensione di tale autonomia. 
    Orbene, il Regolamento del  Senato  pone  sullo  stesso  piano  i
disegni di legge di delegazione legislativa e quelli  di  conversione
di decreti-legge, stabilendo (art. 35) che in entrambi  i  casi  sono
obbligatorie la discussione e la votazione da  parte  dell'Assemblea,
ed  escludendo  (art.  36)  l'assegnazione  in  sede  redigente  alle
commissioni permanenti. 
    Analogamente, l'art. 96-bis del Regolamento della Camera  prevede
che il  Presidente  della  Camera  assegni  i  disegni  di  legge  di
conversione dei decreti-legge alle commissioni  competenti,  in  sede
referente. 
    Nel caso in esame, pertanto, il rispetto da  parte  delle  Camere
della procedura desumibile dalla  disciplina  regolamentare  relativa
all'approvazione dei disegni di  legge  di  conversione,  conduce  ad
escludere che si sia configurata la lesione delle  norme  procedurali
fissate nell'art.  72  Cost.,  poiche'  risultano  salvaguardati  sia
l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come  richiesto
per i disegni di legge di delegazione legislativa. 
    Gli ulteriori  profili  procedimentali  censurati  riguardano  la
violazione dell'art. 72 Cost., perche' a seguito della  questione  di
fiducia  posta  dal  Governo  sull'articolo  unico  della  legge   di
conversione, la norma impugnata sarebbe stata approvata dalle  Camere
senza una specifica discussione e votazione «articolo per  articolo».
Al riguardo si e' gia' chiarito nella sentenza n. 391 del  1995  che,
ponendo  la  fiducia,  la  procedura  seguita,  nel  rispetto   delle
previsioni regolamentari, comporti che la discussione e la  votazione
si vengano a concentrare - ai  sensi  dell'art.  116,  comma  2,  del
Regolamento  della  Camera  -  sull'articolo  unico  del  disegno  di
conversione, soddisfacendo  il  tal  modo  il  disposto  della  norma
costituzionale. 
    9.6.- Per le stesse ragioni fin qui esposte, anche  le  questioni
sollevate in via consequenziale, dal Tribunale ordinario di  Sulmona,
dell'art, 1, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del  2011  non
sono fondate. 
    10.- Con il secondo gruppo di questioni, tutte  le  ordinanze  di
rimessione (r.o. nn. 13, 53, 66, 72, 80, 81, 84,  105,  106  e  107),
censurano, nell'insieme, gli artt. 1, 2, 3 e 9 del d.lgs. n. 155  del
2012, in riferimento  all'art.  76  Cost.,  per  la  violazione,  nel
complesso, dei criteri di cui agli artt. 1, comma 2,  in  particolare
delle lettere a), b), d), e), ed f), dei commi 3, 5  e  5-bis,  della
legge di delegazione n. 148 del 2011,  nonche'  agli  artt.  70,  72,
primo  e  quarto   comma,   e   77,   secondo   comma,   Cost.,   per
l'illegittimita' della disposizione di delega. 
    L'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 prevede la  soppressione  dei
tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e  delle  procure  della
Repubblica di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  medesimo  decreto
legislativo. 
    L'art. 2 del  d.lgs.  n.  155  del  2012  stabilisce  conseguenti
modifiche ad alcune disposizioni  e  tabelle  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). 
    L'art. 3 del d.lgs. n. 155 del 2012 modifica la tabella  relativa
agli Uffici di sorveglianza. 
    L'art. 9 del  d.lgs.  n.  155  del  2012  detta  le  disposizioni
transitorie. 
    Il Tribunale ordinario di Sulmona  estende  le  censure  (in  via
consequenziale) alle ulteriori disposizioni del  d.lgs.  n.  155  del
2012 e agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 6  del  d.lgs.  n.  156  del  2012
(relativo agli uffici dei giudici di pace). 
    Occorre  aggiungere  che  l'impugnazione  dell'art.  1  e   della
relativa tabella A del d.lgs.  n.  155  del  2012,  con  riguardo  ai
tribunali, investe automaticamente  la  soppressione  delle  relative
Procure della Repubblica, senza che occorra  farne  menzione,  atteso
che, nel  sistema  dell'ordinamento  giudiziario,  la  Procura  della
Repubblica e' istituita presso il tribunale. 
    Il petitum deve  essere  pertanto  individuato  nell'impugnazione
dell'art. 1 e della relativa tabella A, limitatamente  alla  prevista
soppressione dei tribunali, in quanto la sorte  della  Procura  della
Repubblica e' collegata a quella del relativo tribunale. 
    10.1.- I criteri di delega indicati nell'art. 1, comma  2,  della
legge n. 148 del 2012, che, in particolare, si assumono violati  sono
i seguenti: 
    art. 1, comma, 2, lettera a): ridurre gli  uffici  giudiziari  di
primo  grado,  salvo  la  permanenza  del  tribunale  ordinario   nei
circondari dei comuni capoluogo di provincia alla data del 30  giugno
2011; 
    art.  1,  comma  2,  lettera  b):  ridefinire,   anche   mediante
attribuzione  di  porzioni  di  territori  a  circondari   limitrofi,
l'assetto  territoriale  degli  uffici  giudiziari  secondo   criteri
oggettivi  e  omogenei  che   tengano   conto   dell'estensione   del
territorio, del numero  degli  abitanti,  dei  carichi  di  lavoro  e
dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del
bacino   di   utenza,   anche   con    riguardo    alla    situazione
infrastrutturale,  e   del   tasso   d'impatto   della   criminalita'
organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare  il  servizio
giustizia nelle grandi aree metropolitane; 
    art. 1, comma 2, lettera d): procedere alla  soppressione  ovvero
alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche  mediante
accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di  cui
alla lettera b); 
    art. 1, comma 2, lettera e): assumere come prioritaria  linea  di
intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a),  b),
c) e d),  il  riequilibrio  delle  attuali  competenze  territoriali,
demografiche e funzionali tra  uffici  limitrofi  della  stessa  area
provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni; 
    art. 1, comma 2,  lettera  f):  garantire  che,  all'esito  degli
interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello,
incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno  di  tre  degli
attuali tribunali con relative procure della Repubblica. 
    Le ulteriori disposizioni della legge n. 148 del  2011,  rispetto
alle quali e' ravvisata  l'illegittimita'  del  decreto  legislativo,
prevedono: 
    art. 1, comma  3:  necessita'  del  coordinamento  con  le  altre
disposizioni vigenti; 
    art. 1, comma 5: il termine di due anni dalla data di entrata  in
vigore di ciascuno dei  decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio
della  delega  per  l'adozione  delle  disposizioni   integrative   e
correttive dei decreti legislativi medesimi; 
    art.  1,  comma  5-bis:  un  diverso  piu'  ampio   termine   per
l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi  sedi
nelle Province dell'Aquila e di Chieti (tre anni). 
    Il solo Tribunale ordinario  di  Urbino  prospetta  un  contrasto
diretto con la previsione  contenuta  nella  legge  delega  volta  al
mantenimento dei tribunali siti nei capoluoghi di  provincia,  atteso
che Urbino e' uno dei due capoluoghi  della  provincia  di  Pesaro  e
Urbino. 
    10.2.-  In  particolare,  i  giudici  a  quibus,   con   riguardo
all'eccesso di delega, prospettano quanto segue. 
    La soppressione del  Tribunale  ordinario  di  Pinerolo,  con  il
conseguente accorpamento al  Tribunale  ordinario  di  Torino,  viene
censurata in quanto l'ufficio giudiziario  del  capoluogo  resterebbe
sostanzialmente inalterato in violazione del  criterio  di  cui  alla
lettera b) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011. Al fine
di perseguire il decongestionamento del  Tribunale  metropolitano  di
Torino,  invece,  il  Governo  avrebbe  dovuto  mantenere  quello  di
Pinerolo e aumentarne il bacino di utenza. 
    La soppressione non sarebbe conforme nemmeno agli  altri  criteri
enunciati dall'art. l, lettera b), della delega, ovvero i carichi  di
lavoro, l'indice delle sopravvenienze e la specificita'  territoriale
dei bacini di utenza. Sarebbe inoltre contrario anche al criterio  di
cui alla sopra citata lettera e) il mantenimento, nella provincia  di
Torino, di soli due tribunali, con rilevanti differenze in ordine  al
bacino di utenza, anche  perche'  non  realizzerebbe  il  riequilibro
delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali  tra
uffici limitrofi della stessa  area  provinciale,  caratterizzati  da
rilevante differenza di dimensioni. 
    Il  Tribunale  ordinario  di  Alba  osserva  che  l'Ufficio,  per
l'incremento  di  efficienza,  era  stato  inserito  nell'elenco  dei
tribunali virtuosi redatto dal Ministero della  giustizia,  ai  sensi
del d.l. n. 98 del 2011, come convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 111 del 2011. 
    La norma censurata  contrasterebbe  anche  con  i  principi  e  i
criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e), della
legge n. 148 del 2011, atteso che il circondario comprende  un  ampio
territorio caratterizzato da un'elevata densita'  abitativa,  tant'e'
che per bacino di  utenza  esso  risulta  il  primo  tribunale  nella
provincia di Cuneo e il quarto su diciassette tribunali del distretto
della Corte d'appello di Torino. 
    Sarebbe poi dubbio il rispetto del criterio fissato dalla lettera
e), che  ha  imposto,  quale  prioritaria  linea  di  intervento,  di
riequilibrare le competenze tra uffici limitrofi  della  stessa  area
provinciale. La vastita' del territorio  provinciale  avrebbe  potuto
giustificare, infatti, il mantenimento in funzione quantomeno dei due
tribunali ordinari di maggiori dimensioni (ovvero quelli di  Cuneo  e
di Alba), che gia' oggi risultano essere sostanzialmente equiparabili
in relazione agli altri parametri. 
    Il Tribunale  ordinario  di  Urbino  rileva  che  il  legislatore
delegato sarebbe incorso in un eccesso di delega, in quanto la citta'
e' comune capoluogo della Provincia di Pesaro e Urbino, istituita con
il regio decreto n. 4495 del 22 dicembre 1860, riguardante  la  nuova
circoscrizione territoriale delle Marche, insieme a Pesaro. 
    Il  Tribunale  ordinario  di  Sala  Consilina  espone   che,   in
particolare, non sarebbe stato seguito il criterio (lettera e)  della
priorita' di riorganizzazione nell'ambito  provinciale,  dal  momento
che l'Ufficio soppresso e' stato accorpato al Tribunale ordinario  di
Lagonegro, che fa parte di un altro distretto di  Corte  d'appello  e
appartiene ad altra Provincia,  cosi'  creandosi  una  scissione  tra
esercizio della giurisdizione amministrativa e di  quella  ordinaria,
circa l'allocazione  territoriale  dei  relativi  uffici  giudiziari.
Comunque, l'accorpamento (atteso l'organico  di  undici  giudici  del
Tribunale ordinario di Sala Consilina e quello di  otto  giudici  del
Tribunale ordinario di  Lagonegro)  sarebbe  inidoneo  ad  assicurare
condizioni di efficienza del servizio giustizia. 
    Il  Tribunale   rileva   inoltre,   di   aver   dato   attuazione
all'informatizzazione giudiziaria e  di  aver  attivato  il  processo
civile telematico, mentre il Tribunale di Lagonegro non  rientrerebbe
tra  le  strutture  giudiziarie  presso  cui  attivare  il   processo
telematico. 
    Il Tribunale ordinario di Montepulciano assume che la  scelta  di
concentrare  il  riordino  degli  uffici  giudiziari   sulle   citta'
capoluogo di provincia (art. 1, lettera a)  trascura  di  considerare
che  esse  non  assicurano  la  necessaria  centralita'  rispetto  al
territorio di riferimento e che cio' accentua il rischio  che  grandi
territori possano trovarsi sprovvisti di uffici giudiziari. 
    Ugualmente  censurabili   sarebbero   le   conseguenze   prodotte
dall'applicazione del criterio di cui  all'art.  1,  lettera  f),  il
quale, nel prevedere che, a prescindere dall'estensione delle regioni
e dalla consistenza della relativa popolazione,  siano  mantenuti  in
ciascun distretto di Corte d'appello non meno di  tre  degli  attuali
tribunali, porrebbe in essere una disparita' di trattamento,  ledendo
i principi di eguaglianza e proporzionalita'; il  criterio  direttivo
sarebbe anche in contrasto con altri principi contenuti nella  delega
e  in  particolare  con  quello  che  impone  l'utilizzo  di  criteri
oggettivi ed omogenei. 
    Il Tribunale ordinario di Sulmona pone in rilievo come distanze e
altitudini del territorio, una volta divenuta  efficace  la  prevista
soppressione, possano incidere sull'esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale e del diritto di  difesa,  mentre  nel  distretto  di
Corte  d'appello  di  Campobasso   di   minore   estensione,   minore
popolazione, con minori distanze, e'  prevista  la  conservazione  di
tutti i tre tribunali.  La  distribuzione  degli  uffici  giudiziari,
quindi, sarebbe in contrasto con i principi di  razionalita'  e  buon
andamento dell'amministrazione, ne' il Governo si e'  preoccupato  in
primo  luogo  di  individuare   i   tribunali   indispensabili   alla
salvaguardia dei diritti intangibili  e  poi  fare  applicazione  dei
criteri restanti. 
    La soppressione dei tribunali violerebbe anche il criterio di cui
alla lettera e), della norma di delega, che si esprime nel  senso  di
un  riequilibrio  delle  competenze   territoriali   demografiche   e
funzionali tra uffici limitrofi, non  potendosi  escludere  che  tale
disposizione consentisse un riequilibrio  implicante  il  superamento
del confine  provinciale,  estendendo  il  territorio  del  Tribunale
ordinario di Sulmona ai naturali confini  geografici  e  di  area  di
servizio della Conca di Sulmona. 
    La soppressione dei Tribunali ordinari delle Province dell'Aquila
e di Chieti sarebbe stata disposta, inoltre, nonostante la previsione
del citato comma 5-bis,  che  da'  luogo  ad  un  differimento  della
delega: per i territori in questione avrebbe dovuto  essere  adottato
un autonomo decreto legislativo, con diversa decorrenza. 
    10.3.- La questione sollevata dal Tribunale ordinario  di  Urbino
e' fondata. 
    La norma impugnata,  nello  stabilire  la  soppressione  di  tale
tribunale, ha violato il criterio direttivo di cui all'art. 1,  comma
2,  lettera  a),  che  stabilisce  la  necessita'  di  garantire   la
permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo
di provincia alla data del 30 novembre 2011. Tale  e'  la  condizione
del Tribunale  e  il  contrasto  non  puo'  essere  superato  in  via
interpretativa, come erroneamente prospettato  nella  scheda  tecnica
allegata alla relazione allo schema del decreto  legislativo  n.  155
del 2012, atteso il chiaro tenore inderogabile della delega. 
    10.4.- Le questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Pinerolo,
Alba, Montepulciano, Sala Consilina e Sulmona non sono fondate. 
    10.4.1.- Va premesso che le disposizioni  contenute  nella  legge
delega concorrono a formare, quali norme interposte, il parametro  di
costituzionalita' dei decreti legislativi delegati. 
    E in proposito la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.  134
del 2013) ha affermato che il contenuto della delega non puo'  essere
individuato senza tenere conto  del  sistema  normativo  complessivo,
poiche'  soltanto  l'identificazione  della  sua  ratio  consente  di
verificare se la norma delegata sia con essa coerente. 
    Si  e'  ritenuto  anche  che  il  legislatore  abbia  margini  di
discrezionalita' nell'attuazione della delega, sempre  che,  appunto,
ne rispetti la ratio e che si inserisca in modo coerente nel relativo
quadro normativo, con la conseguenza che rientra nei suoi poteri fare
delle scelte fra i possibili modi di realizzare l'obiettivo  indicato
nella legge di delegazione, scelte di cui peraltro occorre verificare
la ragionevolezza (sentenza n. 119 del 2012). 
    10.4.2.- Tanto premesso, nel caso in esame si e' in  presenza  di
una  misura  organizzativa,  in  cui  la  soppressione  dei   singoli
tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa  al  Governo,  nel
quadro  di  una  piu'  ampia  valutazione  del  complessivo   assetto
territoriale degli uffici giudiziari di primo  grado,  finalizzata  a
realizzare un risparmio di  spesa  e  un  incremento  di  efficienza;
valutazione  che  ha  richiesto  lo  svolgimento   di   un'articolata
attivita' istruttoria, come si desume dalla relazione che  accompagna
il decreto legislativo n.  155  del  2012  e  dalle  schede  tecniche
allegate - le quali, con specifico riferimento alle  singole  realta'
territoriali, illustrano le modalita' di applicazione dei criteri  -,
nonche' dai diversi pareri e relazioni sottoposti all'attenzione  del
Governo e delle Camere, e richiamati nelle ordinanze di rimessione. 
    Quanto al d.lgs. n.  156  del  2012,  anch'esso,  per  conseguire
l'obiettivo di una razionalizzazione nella distribuzione degli uffici
del giudice di pace, si e' avvalso di un'analisi  caratterizzata,  da
un lato, dall'individuazione della capacita' di smaltimento effettivo
e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del  singolo
ufficio. 
    10.4.3.- In concreto, i criteri di delega prevedono, oltre a  una
linea di intervento di riequilibrio (art.  1,  comma  2,  lettera  e,
della legge n. 148 del 2011): 
    la riduzione degli uffici con il solo vincolo di mantenere quelli
posti nei capoluoghi di provincia; 
    la possibilita' di attribuire porzioni di territori a  circondari
limitrofi, senza vincoli quanto al distretto di Corte d'appello o  al
territorio regionale o provinciale; 
    una  generale  razionalizzazione  del  servizio  giustizia  nelle
grandi aree  metropolitane,  senza  vincoli  alla  accorpabilita'  di
uffici giudiziari ai tribunali metropolitani; 
    la conservazione di non meno di tre tribunali in  ogni  distretto
di Corte d'appello, indipendentemente dal  numero  dei  distretti  di
Corte d'appello nella regione o dalla  consistenza  territoriale  del
distretto. 
    10.4.4.-  Alla  stregua  di  tale  quadro  di   riferimento   per
l'esercizio della delega, non si  ravvisa  violazione  da  parte  dei
decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 dei relativi criteri ne'
si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione. 
    A tal fine e' opportuno illustrare il percorso con il quale  sono
stati attuati i criteri in questione. 
    Nella relazione, anzitutto, si da' atto che i principali dati  da
elaborare, per giungere al valore-modello da  utilizzare  come  guida
dell'intero lavoro, sono stati scelti tra quelli con  caratteristiche
di pubblicita' ed incontrovertibilita' (si e', cosi', privilegiata la
fonte Istat), evitando l'impiego di quelli suscettibili di correzione
mediante elementi valutativi (quali la «situazione  infrastrutturale»
o   il   «tasso   d'impatto   della    criminalita'    organizzata»).
Essenzialmente, dunque,  sono  stati  utilizzati,  per  un  verso,  i
criteri  del  «numero  degli  abitanti»  e   delle   «sopravvenienze»
(cosiddetto indice di litigiosita'),  per  altro  verso,  quello  dei
«carichi di lavoro»  rispetto  all'organico  disponibile  (cosiddetto
indice di produttivita'). 
    Il periodo considerato  e'  stato  assunto  convenzionalmente  in
almeno un quinquennio, tale per cui fattori accidentali e  idonei  ad
alterare nel breve periodo la formazione dei dati in  un  circondario
possono reputarsi neutralizzabili. Pertanto, l'intervallo considerato
e'  stabilmente  quello  degli  anni  2006-2010;  previa,   tuttavia,
conferma dell'intangibilita' delle singole linee  di  tendenza  anche
per l'anno 2011, almeno dove la disponibilita' del dato sia risultata
gia' acquisita. L'obiettivo e' stato, anzitutto, quello di stimare il
valore-standard dell'ufficio intangibile, ovvero dell'ufficio  avente
sede in un capoluogo di provincia. 
    La selezione dei tribunali sopprimibili e' stata  effettuata  per
passi successivi, considerando i parametri: abitanti, sopravvenienze,
organico e  produttivita',  rispetto  al  campione  sintetizzato;  la
funzione di filtro di ogni criterio e' poi considerata gia'  tale  da
immunizzare l'ufficio che resiste in base al criterio  precedente  da
ogni esito eventualmente negativo del trattamento in  base  a  quello
successivo. 
    Si e' pregiudizialmente esclusa, invece, la considerazione  della
cosiddetta  «pendenza»,  poiche'  questa  appare  fuorviante,   anche
perche' legata a fattori locali e  accidentali,  storici  e  finanche
talora esauriti nel tempo. 
    Sono state poi considerate, specificamente, le  singole  realta',
evidenziandosi con riguardo agli uffici giudiziari in questione, che: 
    l'accorpamento del Tribunale ordinario di Pinerolo  a  quello  di
Torino, non condiziona il decongestionamento di quest'ultimo,  atteso
che le sezioni distaccate di Cirie'  e  Chivasso  sono  accorpate  al
Tribunale ordinario di Ivrea; 
    il circondario di Alba, che  va  scorporato  dalla  Provincia  di
Cuneo, e' accorpato al  Tribunale  ordinario  di  Asti,  al  fine  di
adeguarlo al modello standard, gia' raggiunto dal Tribunale ordinario
Cuneo  con  l'accorpamento  dei  Tribunali  ordinari  di  Saluzzo   e
Mondovi'; 
    il Tribunale ordinario di Montepulciano rimane al di sotto  anche
della soglia fissata per il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace e il suo accorpamento al Tribunale ordinario di Siena  e'  anche
funzionale  a  razionalizzare   quest'ultimo   tribunale   capoluogo,
anch'esso sotto i parametri standard; 
    il Tribunale ordinario di Sala Consilina e' sotto tale soglia  e,
come quello di Vallo della Lucania, con  deficit  marcati  in  ordine
alle sopravvenienze e ai carichi di  lavoro  per  magistrato:  si  e'
ritenuto, quindi, di sopprimere il primo, accorpandolo a quello assai
vicino e ben collegato di Lagonegro,  atteso  che  nel  distretto  di
Corte d'appello di Potenza, in cui vi sono  quattro  tribunali,  solo
uno dei due sub-provinciali (Melfi e Lagonegro) e' sopprimibile; 
    il Tribunale ordinario di Sulmona, cosi' come quello di Avezzano,
viene accorpato al Tribunale ordinario dell'Aquila,  atteso  che  nel
distretto il rapporto tra abitanti e popolazione giustificherebbe, al
massimo, la presenza di tre tribunali di medio-piccole  dimensioni  a
fronte degli otto esistenti (i Tribunali ordinari di Vasto e Lanciano
sono accorpati,  per  analoghe  ragioni  al  Tribunale  ordinario  di
Chieti), tutti al di sotto degli standard di riferimento. 
    Quanto alla  soppressione  degli  uffici  del  giudice  di  pace,
analogamente, il decreto legislativo n. 156 del 2012 si e' avvalso di
una analisi  statistica,  individuando  l'effettivo  smaltimento  pro
capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale. 
    10.4.5.- Ebbene, da una parte, risulta per tabulas che non vi  e'
stata una esplicita o formale violazione dei  criteri  di  delega  (a
parte  il  caso  gia'  esaminato  di  Urbino),  dall'altra,  la  loro
applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde  a
un corretto bilanciamento degli interessi. 
    La scelta del legislatore delegato, come richiesto dal  carattere
generale dell'intervento,  non  poteva  essere  effettuata  valutando
soltanto i dati dei singoli uffici e  i  relativi  territori  in  una
comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nelle
ordinanze  di  rimessione,  dovendo,   invece,   inserirsi   in   una
prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica
di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado. 
    Tale conclusione rimane valida,  anche  nel  caso  del  Tribunale
ordinario di Sala Consilina, la  cui  soppressione  viene  denunciata
come contrastante con quel criterio della delega (art.  1,  comma  2,
lettera e) che imporrebbe di procedere  all'accorpamento  nell'ambito
distrettuale o provinciale. 
    Si deve infatti osservare al riguardo che il criterio in  effetti
esiste, ma viene qualificato semplicemente come «prioritaria linea di
intervento» e, quindi, pur  sempre  derogabile  con  una  adeguata  e
documentata motivazione. 
    Cio' e' appunto quanto e' avvenuto nel caso di specie, in cui  la
ponderata valutazione  della  situazione  complessiva  dei  distretti
interessati, dei  relativi  dati  statistici,  nonche'  degli  stessi
elementi territoriali, dimostra adeguatamente la non irragionevolezza
di una soluzione basata sulla preponderanza di altri criteri. 
    10.4.6.- Anche le questioni proposte, in via consequenziale,  con
riguardo agli ulteriori articoli del d.lgs. n. 155 del 2012  e  degli
artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs n. 156  del  2012,  per  le  stesse
ragioni, non sono fondate. 
    11.-  Con  il  terzo  gruppo  di  censure  e'  prospettata,   nel
complesso, sia in relazione alle impugnate disposizioni  della  legge
n. 148 del 2011, che a quelle dei decreti legislativi n. 155 e n. 156
del  2012,  la  violazione  di  ulteriori  parametri   costituzionali
costituiti dagli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25,  primo  comma,
27, terzo comma, 35, primo e secondo comma, 81, 97 e 111,  secondo  e
terzo comma, Cost. 
    In particolare, gli artt. 2, 9, secondo comma, 27,  terzo  comma,
35, primo e secondo comma, e 111, secondo e terzo comma,  sono  stati
invocati dal solo Tribunale ordinario di Sulmona. 
    La questione non e' fondata. 
    Si e' gia' detto come in  questa  riforma  organizzativa  occorra
verificare la ragionevolezza e la proporzionalita' del  bilanciamento
tra i vari interessi di rilievo  costituzionale  che  possono  essere
coinvolti da un intervento legislativo di vasta  portata:  cio'  vale
anche per le censure in questione e vale in  particolare  laddove  si
lamenta   la   prevalenza   dei    principi    dell'economicita'    e
dell'efficienza rispetto a quello della solidarieta', e la  incidenza
su territori caratterizzati da riserve naturali. 
    Quanto alla mancata tutela dei diritti dei lavoratori, si  tratta
di situazioni giuridiche che  nel  complesso  appaiono  adeguatamente
salvaguardate. 
    Anche la prospettata violazione dell'art. 3  Cost.  (principi  di
eguaglianza e di ragionevolezza) non sussiste, sia in  ragione  della
complessiva ragionevolezza della delega conferita al Governo - per le
sue finalita' e per l'indicazione di criteri  oggettivi  ed  uniformi
per  tutto  il  territorio  nazionale  -  sia,  quanto   ai   decreti
legislativi,  per  la  diversita'  delle  situazioni   degli   uffici
giudiziari interessati, come posto in luce  nelle  menzionate  schede
tecniche. 
    Con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 24 Cost.,  per
denegata giustizia e difficolta' di accesso  alla  giustizia,  e'  di
tutta evidenza che non vi e'  impedimento  o  limitazione  e  che  la
soluzione adottata contempera, in una dimensione  di  ragionevolezza,
piu' valori costituzionalmente protetti, al  fine  di  garantire  una
giustizia complessivamente piu' efficace. 
    Quanto alle censure mosse all'art. 1,  comma  2,  in  particolare
alle lettere a) ed f), della legge n. 148 del 2011, in relazione agli
artt. 3 e 24 Cost., la presenza del tribunale nei comuni capoluogo di
provincia e quella di non meno di  tre  degli  attuali  tribunali  in
ciascun distretto di corte d'appello sono criteri direttivi  conformi
al principio di ragionevolezza, in quanto volti a  far  permanere  il
presidio giudiziario in  luoghi  che  hanno  assunto  nel  tempo  una
maggiore  centralita'  nella  vita  del  territorio  e  a   garantire
l'accesso alla  giustizia,  articolando,  comunque,  in  piu'  uffici
l'amministrazione  giudiziaria  di  primo  grado  in  ciascuna  Corte
d'appello. 
    Infondata e' pure la censura di violazione  dell'art.  25,  primo
comma, Cost., per lesione del principio del giudice  naturale,  posto
che questa nozione «corrisponde a quella  di  "giudice  precostituito
per legge"» (sentenza n. 237 del 2007) e che la  normativa  impugnata
concreta, appunto, tale «precostituzione per legge». 
    Non si vede, poi, come la soppressione del Tribunale ordinario di
Sulmona violi l'art. 27 Cost., per la  mancata  considerazione  della
popolazione carceraria e dell'istituto sito nel  circondario,  atteso
che permangono tutte le  garanzie  che  devono  trovare  applicazione
rispetto alle persone detenute. 
    L'ulteriore dedotta  violazione  dell'art.  97  Cost.,  poi,  non
sussiste, perche' la normativa denunciata persegue  al  contrario  le
finalita' di complessivo buon andamento dell'amministrazione. 
    12.- Infine, non e' ravvisabile la dedotta  violazione  dell'art.
81 Cost., ad opera sia della disposizione di delega, sia dei  decreti
legislativi. 
    Il principio dell'obbligo  di  copertura  delle  spese  e'  stato
specificato da questa Corte in diverse pronunce, nelle  quali  si  e'
chiarito, in particolare, che la  copertura  deve  essere  credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare  in  esercizi  futuri
(sentenze n. 213 del 2008 e n. 1 del 1966); che essa e' aleatoria  se
non tiene conto che ogni anticipazione di entrate  ha  un  suo  costo
(sentenza n. 54 del 1983); che l'obbligo  di  copertura  deve  essere
osservato con puntualita' rigorosa  nei  confronti  delle  spese  che
incidono su un esercizio in corso e  deve  valutarsi  il  tendenziale
equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, considerando  gli
oneri gia' gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384 del 1991). 
    Orbene, l'art. 1, comma 2, lettera q), della  legge  n.  148  del
2011, espressamente ha previsto che  dall'attuazione  delle  relative
disposizioni non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
    In attuazione di tale previsione, l'art. 10 del d.lgs. n. 155 del
2012 dispone che «dal  presente  provvedimento  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori   oneri   a   carico   della   finanza   pubblica.
All'attuazione  si   provvede   nell'ambito   delle   risorse   umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
    Analoga disposizione e' contenuta nell'art. 6 del d.lgs.  n.  156
del 2012. 
    Nella relazione allo schema del d.lgs. n. 155 del 2012,  come  si
e' detto, e' espressamente indicato il risparmio di spesa  realizzato
con la revisione in atto. 
    Nella relazione allo schema del d.lgs. n. 156 del 2012 si  rileva
che «la modifica consentira' [...]  risparmi  di  spesa  evidenti  in
relazione alla riduzione del numero degli  uffici  ed  alla  maggiore
efficienza degli stessi». 
    Dunque, da una parte, la presenza della clausola  di  invarianza,
dall'altra  la  credibilita'  dei  prospettati  risparmi  di   spesa,
coerenti  con  la  ratio  delle  delega  legislativa,  escludono   la
violazione dell'art. 81 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara ammissibili gli  interventi  spiegati  dal  Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dall'Ordine degli avvocati di
Montepulciano e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino; 
    2) dichiara inammissibili gli interventi spiegati  dal  Consiglio
nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli  ordini  forensi
minori,  dall'Unione  degli  ordini  forensi  della  Sicilia  e   dal
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  con
l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli  uffici  del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148), limitatamente alla disposta soppressione del
Tribunale ordinario di Urbino; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,
n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo  per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio  degli  uffici
giudiziari), sollevate, nel complesso, in riferimento agli  artt.  3,
24, 70, 72, primo e quarto comma,  77,  secondo  comma,  e  81  della
Costituzione,  dai  Tribunali  ordinari  di  Pinerolo,   Alba,   Sala
Consilina, Montepulciano e  Sulmona  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4, 5  e  5-bis,  della  suddetta
legge n. 148 del 2011, sollevata, in riferimento agli artt.  70,  72,
primo e quarto comma, 77, secondo comma, ed 81 Cost.,  dal  Tribunale
ordinario di Sulmona con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del predetto decreto  legislativo  n.  155  del  2012,
sollevata, in riferimento all'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  dal
Tribunale ordinario di Urbino con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt.  1,  con  la  relativa   tabella   A   -
limitatamente alla disposta soppressione dei  Tribunali  ordinari  di
Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e  di  quelli
aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti -, 2, 3, 4, 5,  6,
7, 8, 9, 10 e 11 del suddetto decreto legislativo n.  155  del  2012,
con le allegate tabelle, sollevate, in  riferimento,  nel  complesso,
agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25,  primo  comma,  27,  terzo
comma, 35, primo e secondo comma, 70, 72, primo e quarto comma, 76  -
con riguardo ai criteri direttivi di cui  all'art.  1,  comma  2,  in
particolare, alle lettere a), b), d), e), f),  e  ai  commi  3,  5  e
5-bis, della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97  e  111,  secondo  e
terzo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di  Pinerolo,  Alba,  Sala
Consilina, Montepulciano e  Sulmona  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni  giudiziarie
- Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148), con le allegate tabelle, sollevata,
nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di
pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna,  in  riferimento  agli
artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo, secondo e terzo  comma,  25,
primo comma, 27, terzo comma, 35, primo e secondo  comma,  76  -  con
riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2, 5 e  5-bis,
della legge n. 148 del 2011 -, 77, 81, 97  e  111,  secondo  e  terzo
comma, Cost., dal Tribunale  ordinario  di  Sulmona  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI