N. 255 SENTENZA 23 - 31 ottobre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Farmacia - Norme della  Provincia  di  Trento  -  Organizzazione  dei
  servizi farmaceutici - Apertura di nuovi  esercizi  -  Ricorso  del
  Governo - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilita'  delle
  questioni. 
- Legge della Provincia di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, articoli  8,
  10 e 13. 
- Costituzione, articolo 117, terzo  comma;  statuto  speciale  della
  Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. 
Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Sanzioni per il mancato
  rispetto   di   specifici   obblighi   di   comunicazione   e   per
  l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali  in
  farmacia - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il comma  5
  dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 - Errata  indicazione  del
  parametro interposto - Manifesta infondatezza della questione. 
- Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n.  16,  articolo
  13, comma 1. 
- Costituzione, articolo 117, terzo  comma;  statuto  speciale  della
  Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. 
Farmacia - Norme della  Provincia  di  Trento  -  Organizzazione  dei
  servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione  delle  sedi
  farmaceutiche  -  Attribuzione  alla  Provincia  del   compito   di
  determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli  comuni  e
  identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto
  con la  norma  statale,  costituente  principio  fondamentale,  che
  attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione  della  competenza
  legislativa statale nella materia concorrente  della  tutela  della
  salute  -  Necessita'  di  espungere  dalla  disposizione  di   cui
  all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  provinciale
  impugnata, le parole "e identifica le  zone  in  cui  collocare  le
  nuove farmacie" - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, articoli  3,
  comma 1, lettera b), e 4. 
- Costituzione, articolo 117, terzo  comma;  statuto  speciale  della
  Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. 
Farmacia - Norme della Provincia  di  Bolzano  -  Organizzazione  dei
  servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione  delle  sedi
  farmaceutiche  -  Attribuzione  alla  Provincia  del   compito   di
  determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli  comuni  e
  identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto
  con la  norma  statale,  costituente  principio  fondamentale,  che
  attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione  della  competenza
  legislativa statale nella materia concorrente  della  tutela  della
  salute - Necessita' di espungere dal  comma  1  della  disposizione
  censurata le  parole  "nonche'  le  zone  ove  collocare  le  nuove
  farmacie"- Illegittimita' costituzionale parziale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n.  16,  articolo
  2, commi 1 e 2. 
- Costituzione, articolo 117, terzo  comma;  statuto  speciale  della
  Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. 
Farmacia - Norme della Provincia  di  Bolzano  -  Organizzazione  dei
  servizi farmaceutici - Disciplina del procedimento concorsuale  per
  l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio
  privato, vacanti o di nuova istituzione - Attribuzione alla  Giunta
  provinciale  del  compito  di  determinare  i  requisiti   per   la
  partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari - Contrasto  con
  la norma statale, costituente principio fondamentale, che individua
  i requisiti medesimi  -  Violazione  della  competenza  legislativa
  statale nella materia  concorrente  della  tutela  della  salute  -
  Necessita' di espungere dalla disposizione impugnata le  parole  "i
  requisiti  per   la   partecipazione   ai   concorsi   ordinari   e
  straordinari"- Illegittimita' costituzionale parziale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n.  16,  articolo
  4, comma 1. 
- Costituzione, articolo 117, terzo  comma;  statuto  speciale  della
  Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. 
Farmacia - Norme della Provincia  di  Bolzano  -  Organizzazione  dei
  servizi farmaceutici - Previsione che, fatte salve le norme penali,
  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di
  specialita' medicinali e dei preparati galenici che vende  o  mette
  in  commercio  prodotti  con  etichettatura  o  fogli  illustrativi
  difformi da quelli approvati dal competente organo, e' soggetto  al
  pagamento di  una  sanzione  amministrativa  da  10.000,00  euro  a
  60.000,00 euro  -  Contrasto  con  la  norma  statale,  costituente
  principio  fondamentale,  che  riserva  allo  Stato  la  disciplina
  relativa ai medicinali  quali  prodotti  industriali  -  Violazione
  della competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente
  della  tutela  della  salute  -  Necessita'  di   espungere   dalla
  disposizione impugnata le parole  "di  specialita'  medicinali  e"-
  Illegittimita' costituzionale parziale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n.  16,  articolo
  13, comma 2. 
- Costituzione, articolo 117, terzo  comma;  statuto  speciale  della
  Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. 
(GU n.45 del 6-11-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli  3,  4,
8, 10 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento  4  ottobre
2012,  n.  21  (Disposizioni   per   l'adeguamento   dell'ordinamento
provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della  spesa
pubblica, di personale e di commercio) e degli artt. 2, 4 e 13, commi
1 e 2, della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  11  ottobre
2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica)  promossi  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorsi  notificati  il  3-5  e  il  14-20
dicembre 2012, depositati in cancelleria il 6 e il 20  dicembre  2012
ed iscritti ai nn. 183 e 190 del registro ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione delle Provincie autonome di Trento
e di Bolzano; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati dello Stato Stefano Varone e Sergio Fiorentino
per il Presidente del Consiglio dei ministri e  gli  avvocati  Franco
Mastragostino  per  la  Provincia  autonoma  di  Trento   e   Stephan
Beikircher e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 3-5 dicembre 2012 (reg. ric. n. 183
del 2012) e depositato presso la cancelleria il 6 dicembre  2012,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 3, 4,
8, 10 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento  4  ottobre
2012,  n.  21  (Disposizioni   per   l'adeguamento   dell'ordinamento
provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della  spesa
pubblica, di personale e di commercio), per violazione dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione e dell'art. 9,  primo  comma,  numero
10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige). 
    1.1.- Le disposizioni impugnate riguardano  l'organizzazione  dei
servizi farmaceutici. In particolare,  l'art.  3  della  legge  prov.
Trento n. 21 del 2012 apporta le seguenti modificazioni  all'art.  58
della legge della Provincia autonoma di Trento 29 agosto 1983, n.  29
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni  in  materia  di  igiene  e
sanita' pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico):  «a) 
nel comma 2 le parole: "nella pianta organica"  sono  soppresse;  b) 
dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  La  Provincia
determina il numero delle  farmacie  ubicate  nei  singoli  comuni  e
identifica le zone in cui collocare le nuove  farmacie,  su  proposta
dei  comuni  interessati,  sentiti  l'Ordine  dei  farmacisti   della
Provincia di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I
comuni formulano la proposta entro sessanta  giorni  dal  ricevimento
della  richiesta.  La  proposta  dei  comuni  interessati   e'   atto
obbligatorio per  legge,  ai  sensi  dell'ordinamento  regionale.  La
normativa statale definisce i parametri di individuazione del  numero
delle farmacie, i tempi di  revisione  dello  stesso,  i  criteri  di
localizzazione  delle  nuove   farmacie   e   la   disciplina   delle
prelazioni."; c)  nel comma 3 le parole:  ",  per  l'esercizio  della
vigilanza e per la formazione e la revisione delle  piante  organiche
in materia di  farmacie"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  per
l'esercizio della vigilanza"». 
    L'art. 4 della legge provinciale impugnata inserisce nella  legge
prov. Trento n. 29 del 1983 l'articolo 59-bis (Disposizioni  relative
alla programmazione delle sedi farmaceutiche ai  sensi  dell'articolo
11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita'
-, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27),
in base al quale «1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni
dell'articolo  11  del  decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.   1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita')  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 27 del 2012, relative  all'individuazione  delle  sedi
farmaceutiche  in  vista  del  concorso  straordinario  previsto  dal
medesimo articolo, la Giunta  provinciale  individua  le  nuove  sedi
farmaceutiche, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2-bis.
Gli atti relativi alla determinazione del  numero  delle  farmacie  e
alla loro localizzazione, adottati dai comuni alla data di entrata in
vigore di  questo  articolo,  non  sono  utilizzati  nell'ambito  del
procedimento previsto da questo articolo. 2. Per lo  svolgimento  del
concorso   straordinario   e   l'assegnazione   delle   nuove    sedi
farmaceutiche si applicano i requisiti di accesso, i criteri  per  la
formazione della graduatoria e le norme relative alla valutazione dei
titoli, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012  in
riferimento  al  concorso  stesso.  Con  deliberazione  della  Giunta
provinciale  sono  disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento   del
concorso straordinario.». 
    L'art. 8 della medesima legge prevede, al primo  comma,  che  «Le
modifiche apportate  da  questa  legge  alla  legge  provinciale  sul
commercio 2010 promuovono l'applicazione del principio di liberta' di
apertura di nuovi  esercizi  commerciali  senza  contingenti,  limiti
territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi  natura,  esclusi  quelli
connessi alla tutela  della  salute  dei  lavoratori,  dell'ambiente,
incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».  Il  secondo  comma
dispone che «la lettera c) del comma 1 dell'articolo  3  della  legge
provinciale sul commercio 2010 e' sostituita dalla seguente: "c)  per
'medie strutture di vendita' gli esercizi  di  vendita  al  dettaglio
aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e  fino  a
800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente  inferiore  a
10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni;"». 
    L'art. 10 della legge provinciale stabilisce che  «L'articolo  11
della  legge  provinciale  sul  commercio  2010  e'  sostituito   dal
seguente: "Art. 11 Condizioni per l'apertura delle  grandi  strutture
di vendita 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10,  comma
6, l'apertura di strutture con superficie  di  vendita  al  dettaglio
superiore a quella stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), e'
consentita nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del
settore commerciale previsti dall'articolo 13. 2. Per la  definizione
dei criteri di programmazione urbanistica relativi all'apertura delle
strutture  previste  dal   comma   1,   la   deliberazione   prevista
dall'articolo  13  e'  approvata,  previo  parere  della   competente
commissione permanente  del  Consiglio  provinciale,  sulla  base  di
analisi di carattere urbanistico e ambientale che considerano in modo
particolare  i  parametri  relativi  al   contenimento   dell'impatto
territoriale e ambientale di  strutture  di  elevata  dimensione,  la
promozione della qualita' del territorio, del tessuto  urbano  e  dei
centri storici nonche' le  esigenze  di  tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e di tutela della salute; le analisi tengono  conto,  in
particolare,  degli  obiettivi  strategici  del   piano   urbanistico
provinciale, anche con riguardo al rispetto della carta del paesaggio
e del sistema infrastrutturale e  dell'obiettivo  di  un  equilibrato
rapporto  tra  territorio  libero  e  territorio  costruito.  3.  Per
coniugare le esigenze di sviluppo delle grandi strutture  di  vendita
con quelle di tutela dell'ambiente e di salvaguardia  dell'integrita'
del territorio non edificato e con gli  altri  interessi  individuati
dall'articolo 10, comma 2, la Giunta provinciale,  avvalendosi  anche
delle analisi previste dal comma 2, individua  con  deliberazione  le
zone del territorio provinciale nelle quali puo' essere eventualmente
effettuata  la  localizzazione  di  massima   delle   strutture   con
superficie di vendita al dettaglio superiore a 10.000 metri quadrati.
4. La deliberazione prevista dal comma 3 e'  approvata  dalla  Giunta
provinciale sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la comunita'
e il comune o i comuni interessati ed e' preventivamente sottoposta a
valutazione strategica prevista dal  D.P.P.  14  settembre  2006,  n.
15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti  di  determinati
piani e programmi sull'ambiente,  ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge provinciale 15 dicembre 2004, n.  10.  5.  Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 7, entro un anno dalla data di approvazione  della
deliberazione prevista  dall'articolo  13  le  comunita'  provvedono,
anche  avvalendosi  delle  analisi  previste  dal   comma   2,   alla
localizzazione delle  grandi  strutture  di  vendita  con  superficie
superiore a quella stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), ed
inferiore a 10.000 metri quadrati,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  10,  comma  6,  attraverso  l'adeguamento  del   piano
territoriale, ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato B  della  legge
provinciale 27 maggio  2008,  n.  5  (Approvazione  del  nuovo  piano
urbanistico provinciale)  e  secondo  le  disposizioni  previste  dal
titolo V (Disposizioni in materia di titoli abilitativi) della  legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge  urbanistica  provinciale).  6.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, a seguito  dell'approvazione
della deliberazione prevista dal comma 3 le comunita' provvedono alla
localizzazione delle  grandi  strutture  di  vendita  con  superficie
superiore a 10.000 metri quadrati attraverso l'adeguamento del  piano
territoriale, ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato B  della  legge
provinciale n. 5 del 2008 e  secondo  le  disposizioni  previste  dal
titolo V della legge urbanistica provinciale. 7.  Per  il  territorio
individuato ai sensi dell'articolo 11, comma  2,  lettera  a),  della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia  di  governo
dell'autonomia  del  Trentino)  e  per  il  comune  di  Rovereto,  le
localizzazioni previste dai commi 5 e 6 sono definite secondo  quanto
previsto  dagli  articoli  146  e  146-bis  della  legge  urbanistica
provinciale."». 
    L'art. 13 della medesima legge dispone che «All'articolo 72 della
legge provinciale sul  commercio  2010  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: a)  dopo il comma 6 e' inserito il  seguente:  "6-bis.
Dalla data di entrata in vigore  di  questo  comma  sono  considerate
medie strutture di vendita le grandi strutture di vendita autorizzate
alla medesima data ai sensi della  legge  provinciale  sul  commercio
2010 e ai  sensi  della  legge  provinciale  sul  commercio:  a)  con
superficie di vendita superiore a 300 metri ed inferiore a 800 metri,
se insediate nei comuni con popolazione residente inferiore  a  5.000
abitanti; b) con superficie di  vendita  superiore  a  400  metri  ed
inferiore a 800  metri,  se  insediate  nei  comuni  con  popolazione
residente compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti; c) con superficie  di
vendita superiore  a  800  metri  ed  inferiore  a  1.500  metri,  se
insediate nei comuni con popolazione superiore a  10.000  abitanti;";
b)  nel comma 7 le parole:  "11,  comma  1,"  sono  sostituite  dalla
seguente cifra: "13".». 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ritiene  che  le
impugnate disposizioni della legge prov. Trento n. 21 del 2012  siano
in contrasto con i principi fondamentali della normativa  statale  in
materia di tutela della salute, con conseguente violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost. e dell'art. 9, primo comma, numero 10,  dello
statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 
    Gli artt. 3 e 4 della legge prov. Trento n. 21 del 2012 sarebbero
in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 11 del d.l. n. 1  del
2012, convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della
legge n. 27 del 2012 e modificato dall'art. 23, comma 12-duodevicies,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario)  e,   in   modo
specifico, con il comma 1, lettera c), che sostituisce l'art. 2 della
legge  2  aprile  1968,  n.  475  (Norme  concernenti   il   servizio
farmaceutico). Questa disposizione prevede,  in  particolare,  che  i
comuni, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio  e
una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, identificano le
zone nelle quali  collocare  le  nuove  farmacie,  sentiti  l'azienda
sanitaria  e  l'Ordine  provinciale  dei  farmacisti  competente  per
territorio e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita'
del servizio  farmaceutico  anche  ai  cittadini  residenti  in  aree
scarsamente abitate. Le norme provinciali contrasterebbero, altresi',
con il comma 2 dell'art. 11 del d.l. n. 1  del  2012,  ai  sensi  del
quale ogni Comune, sulla base di dati ISTAT e di specifici parametri,
individua  le  nuove  sedi  farmaceutiche  disponibili  nel   proprio
territorio e invia i dati alla  regione  entro  e  non  oltre  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge in questione, e con il successivo comma 9, secondo  cui
«Qualora il comune non provveda a  comunicare  alla  regione  o  alla
provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano  l'individuazione  delle
nuove sedi disponibili entro  il  termine  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, la  regione  provvede  con  proprio  atto  a  tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non  provvedano
nel senso indicato  ovvero  non  provvedano  a  bandire  il  concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma  3,  il
Consiglio  dei  Ministri  esercita  i  poteri  sostitutivi   di   cui
all'articolo 120 della Costituzione con  la  nomina  di  un  apposito
commissario  che  provvede   in   sostituzione   dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai  sensi  del
presente articolo». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che gli artt.  3
e 4 della legge prov. Trento «nell'attribuire all'ente  Provincia  la
determinazione del numero delle farmacie ubicate nei singoli  comuni,
nonche' l'identificazione  delle  zone  in  cui  collocare  le  nuove
farmacie - ancorche' su proposta dei comuni interessati - contrastano
con la normativa statale di cui  all'art.  11  del  decreto-legge  n.
1/2012 che,  sulla  base  dei  parametri  ivi  previsti,  attribuisce
espressamente  le  predette  funzioni  ai  Comuni,  non   gia'   alle
Province». Inoltre, con riferimento al comma 9 dell'art. 11 del  d.l.
n. 1 del 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma  che,
con la previsione del potere sostitutivo regionale e  delle  Province
autonome,  il  legislatore  nazionale  avrebbe  voluto  espressamente
escludere le Province  dall'esercizio  ordinario  della  funzione  di
individuazione delle sedi farmaceutiche. 
    1.3.- Con atto depositato nella cancelleria in  data  14  gennaio
2013, si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma  di  Trento,
chiedendo che il ricorso sia respinto  perche'  inammissibile  e  non
fondato. 
    In via preliminare, la Provincia autonoma di Trento  esclude  che
gli artt. 8, 10 e 13 della legge prov. Trento n. 21 del 2012  possano
essere  considerati  oggetto  dell'impugnazione,  perche'   la   loro
indicazione nel petitum dell'atto  di  ricorso  sarebbe  un  evidente
refuso. 
    Quanto al merito delle  questioni,  in  primo  luogo,  la  difesa
provinciale sostiene che gli artt. 3 e 4 della legge prov. Trento  n.
21 del 2012 rispetterebbero i criteri stabiliti dall'art. 11 del d.l.
n. 1 del 2012 in materia di organizzazione dei servizi  farmaceutici,
in quanto la «stessa legge statale ha attribuito alla responsabilita'
dell'Ente Provincia l'obbligo di far rispettare e  rendere  effettive
le nuove misure introdotte». In particolare, la  difesa  afferma  che
«le norme di recepimento provinciali non si discostano, nella ratio e
nella  sostanza,  da  quelle  statali,  di  cui   rispettano,   anzi,
pedissequamente i parametri e le indicazioni di dettaglio [...]». Nel
rispetto  di  tali  parametri,  il  legislatore  provinciale  avrebbe
previsto   «semplicemente   [...]   un   autonomo   procedimento   di
determinazione del numero e della localizzazione delle farmacie»  con
una disciplina «adattata alla peculiare  conformazione  dei  rapporti
fra Provincia Autonoma ed Enti locali» e rispettosa del principio  di
coinvolgimento dei Comuni,  che  sono  «chiamati  ad  esprimersi  con
funzione propulsiva nell'ambito del procedimento» e le  cui  proposte
«sono ritenute, dalla legge provinciale, atti obbligatori». 
    In secondo luogo, la difesa provinciale rileva che il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  non   avrebbe   tenuto   conto   della
peculiarita' dell'ordinamento provinciale trentino. In base ad alcune
previgenti normative, infatti, la Provincia sarebbe titolare  di  una
serie di rilevanti funzioni in materia di organizzazione dei  servizi
farmaceutici. In particolare, l'art. 1 del d.P.R. 28 marzo  1975,  n.
474 (Norme di attuazione dello statuto per la  regione  Trentino-Alto
Adige in materia di igiene e sanita') e, in sua attuazione, l'art. 58
della legge  prov.  Trento  n.  29  del  1983,  attribuirebbero  alla
Provincia le  funzioni  di  approvazione  e  revisione  della  pianta
organica delle sedi farmaceutiche. Inoltre, l'art. 22, comma  22-ter,
lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 23  luglio
2010, n. 16 (Tutela  della  salute  in  provincia  di  Trento),  come
integrato dall'art. 46, comma 4, della legge della Provincia autonoma
di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  2011  e  pluriennale  2011-2013  della   Provincia
autonoma  di   Trento   -   legge   finanziaria   provinciale   2011)
riconoscerebbe alla Provincia anche  la  funzione  di  istituzione  e
assegnazione delle sedi farmaceutiche.  Infine,  il  d.p.p.  9  marzo
2006, n. 4-57/Leg. regolerebbe un  procedimento  di  revisione  della
pianta organica a livello provinciale, in  cui  sarebbero,  comunque,
fatti  salvi  le  iniziative   e   il   coinvolgimento   dei   Comuni
nell'istituzione  delle  farmacie  e   revisione   delle   sedi.   Le
disposizioni  censurate  si  inserirebbero,  quindi,  in  un   quadro
normativo in cui ai Comuni spetterebbe un ruolo  propositivo  e  alla
Provincia un ruolo istruttorio e decisorio nell'ambito  di  una  piu'
ampia «funzione di vigilanza e di garanzia». 
    In conclusione, l'esercizio di  queste  funzioni  in  materia  di
organizzazione dei  servizi  farmaceutici  rientrerebbe,  secondo  la
difesa  provinciale,  nella  «competenza  primaria»  della  Provincia
autonoma  di  Trento  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  che  la
metterebbe, dunque, «al riparo [...] dall'applicazione diretta  della
legge statale per quanto riguarda il singolo conferimento di funzioni
ai comuni dalla legge statale disposto». A tal  riguardo,  la  difesa
cita l'art. 15,  comma  2,  del  d.P.R.  19  novembre  1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonche' l'art. 2
del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo  e  coordinamento):  da  queste  norme,
nonche' dalle sentenze n. 183 del 2012 e n. 412 del 2001,  la  difesa
provinciale ricava il principio per cui l'attribuzione da parte dello
Stato di funzioni ai Comuni  «non  puo'  comunque  esplicare  effetti
diretti sull'assetto delle competenze provinciali ed,  anzi,  conduce
ad affermare che, in carenza di specifiche previsioni del legislatore
provinciale, le funzioni attribuite ai comuni dal legislatore statale
siano automaticamente allocate presso la Provincia». 
    1.4.- In data 16 settembre 2013, la Provincia autonoma di  Trento
ha depositato una memoria, nella quale si precisa che l'art.  11  del
d.l.  n.  1  del  2012,  invocato  dal  ricorrente  quale   parametro
interposto, non rappresenterebbe norma di principio, ma costituirebbe
una disposizione di dettaglio auto-applicativa, il che contrasterebbe
non solo con il carattere concorrente della materia in questione,  ma
anche   con   le   caratteristiche   dell'ordinamento   autonomistico
provinciale, ove le norme statali «non sono mai autoapplicative». 
    2.- Con ricorso notificato il 14-20 dicembre 2012 (reg.  ric.  n.
190 del 2012) e depositato nella cancelleria il 20 dicembre 2012,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2,  4
e 13, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11
ottobre  2012,  n.  16  (Assistenza  farmaceutica),  per   violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dell'art. 9, primo comma,  numero
10, del d.P.R. n. 670 del 1972. 
    2.1. - Le disposizioni impugnate riguardano l'organizzazione  dei
servizi farmaceutici. In particolare,  l'art.  2  della  legge  prov.
Bolzano n. 16 del 2012 - intitolato «Pianificazione» - stabilisce  al
comma 1 che  «Al  fine  di  assicurare  un'equa  distribuzione  delle
farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l'Ordine  dei
Farmacisti della provincia di Bolzano ed  il  Consiglio  dei  Comuni,
determina il numero delle stesse nei singoli comuni nonche'  le  zone
ove collocare le nuove farmacie. A tal scopo  la  Giunta  provinciale
tiene conto: a)   dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'  del
servizio  farmaceutico  anche  alla  popolazione  residente  in  aree
scarsamente  abitate;  b)   della  conformazione  geomorfologica  del
territorio provinciale; c)  del consumo di farmaci in relazione  alla
popolazione residente; d)  della fluttuazione della popolazione nelle
aree  altamente  turistiche».  Il  comma  2  dispone  che  «I  comuni
interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove
collocare le  nuove  farmacie.  Qualora  la  decisione  della  Giunta
provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni  interessati,
questa va adeguatamente motivata», mentre il comma 3 aggiunge che «La
Giunta provinciale disciplina l'attivita' di vendita al pubblico  dei
farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione  di
farmaci». 
    L'art. 4 della legge provinciale - intitolato «Assegnazione delle
sedi farmaceutiche» - dispone, al comma 1, che «La Giunta provinciale
disciplina il procedimento concorsuale per l'assegnazione delle  sedi
farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova
istituzione, determinando: a)  i requisiti per la  partecipazione  ai
concorsi ordinari e straordinari; b)  la  composizione  e  la  nomina
della commissione giudicatrice; c)  i criteri per la valutazione  dei
titoli e l'attribuzione dei punteggi; d)  le  prove  di  esame  e  le
modalita' di svolgimento del concorso; e)  la formazione e la  durata
della  graduatoria;  f)   la  scelta  e  l'assegnazione  delle   sedi
farmaceutiche». Al  secondo  comma  aggiunge  che  «Rimane  salva  la
disciplina delle farmacie comunali». 
    L'art.  13  della   medesima   legge   -   intitolato   «Sanzioni
amministrative» - prevede al comma 1 che «E' tenuto al  pagamento  di
una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi: a) 
contravviene alle disposizioni  di  cui  all'articolo  7  riguardanti
l'obbligo di comunicazione ivi previsto; b)  non osserva le norme  di
buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui alla farmacopea
ufficiale o le relative norme semplificate». Il  comma  2  stabilisce
che  «Fatte  salve  le  disposizioni  penali,  il   o   la   titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   di   specialita'
medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio in
provincia di  Bolzano  questi  prodotti  con  etichettatura  o  fogli
illustrativi difformi da quelli approvati dal competente  organo,  e'
soggetto o soggetta al pagamento di una  sanzione  amministrativa  da
10.000,00 euro a 60.000,00 euro». 
    2.2.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ritiene  che  le
impugnate disposizioni della legge prov. Bolzano n. 16 del 2012 siano
in contrasto con i principi fondamentali della normativa  statale  in
materia di tutela della salute, con conseguente violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost. e dell'art. 9, primo comma, numero 10,  dello
statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 
    Rispetto all'art. 2 della legge prov. Bolzano, il Presidente  del
Consiglio dei ministri  formula  la  medesima  censura  rivolta  agli
articoli 3 e 4 della legge prov. Trento n. 21 del 2012 nel ricorso n.
183 del 2012. In particolare, ritiene che i commi 1 e 2 dell'art.  2,
nell'attribuire alla Provincia e non ai Comuni la determinazione  del
numero   delle   farmacie   ubicate   in   questi   ultimi,   nonche'
l'identificazione delle zone in  cui  collocare  le  nuove  farmacie,
contrasterebbero con i principi fondamentali stabiliti  dall'art.  11
del d.l. n. 1 del 2012, in particolare commi 1, lettera c), 2 e 9. 
    L'art. 4 della legge  prov.  Bolzano  n.  16  del  2012,  invece,
rimettendo alla Giunta  provinciale  la  disciplina  della  procedura
concorsuale in materia  di  assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche,
contrasterebbe con i principi fondamentali della normativa statale in
materia di tutela della salute e, in  particolare,  con  la  legge  8
novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico)  e
con il d.P.C.m. 30 marzo 1994,  n.  298  (Regolamento  di  attuazione
dell'art.  4,  comma  9,  della  legge  8  novembre  1991,  n.   362,
concernente norme di riordino del settore farmaceutico), che  dettano
una disciplina uniforme di tali  procedure.  In  modo  specifico,  la
norma provinciale contrasterebbe con il comma  2  dell'art.  4  della
citata  legge  n.  362  del  1991,  che   regola   i   requisiti   di
partecipazione al concorso, stabilendo che «Sono ammessi al  concorso
di cui al comma 1 i cittadini di uno  Stato  membro  della  Comunita'
economica europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili  e
politici e iscritti all'albo professionale dei  farmacisti,  che  non
abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data  di  scadenza  del
termine  di  presentazione  delle   domande».   Queste   disposizioni
costituirebbero, dunque, principi  fondamentali  volti  a  «garantire
parita' di trattamento tra i farmacisti [...],  assicurando,  in  tal
modo, unitarieta' su tutto il territorio nazionale [...]». 
    Infine, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  l'art.
13, commi 1 e 2, della legge  prov.  Bolzano  n.  16  del  2012,  nel
disciplinare e sanzionare alcune ipotesi di illecito  amministrativo,
contrasterebbe con i principi fondamentali in materia di tutela della
salute stabiliti dal decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219
recante  «Attuazione  della  direttiva   2001/83/CE   (e   successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e, in
modo  specifico,  dal  comma  5  dell'art.  148  del  citato  decreto
legislativo, in base al quale «Salvo che il fatto costituisca  reato,
se un medicinale e' posto o mantenuto in commercio con  etichettatura
o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall'AIFA,  ovvero
con  etichetta  o  foglio  illustrativo  non  modificati  secondo  le
disposizioni impartite dalla stessa Agenzia,  ovvero  sia  privo  del
bollino  farmaceutico  previsto  dall'articolo  5-bis   del   decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  540,  il  titolare  dell'AIC  e'
soggetto  alla  sanzione   amministrativa   da   diecimila   euro   a
sessantamila  euro».  In  via  generale,  la   determinazione   delle
fattispecie illecite e delle sanzioni  in  materia  di  tutela  della
salute rientrerebbe nella competenza dello Stato (sentenza n. 361 del
2003).  In  particolare,  il  comma   2   dell'impugnato   art.   13,
riproducendo quanto gia' previsto dal citato comma 5  dell'art.  148,
potrebbe  generare,  ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, il «dubbio» che la stessa azione possa  essere  doppiamente
sanzionata (a livello sia  provinciale,  sia  statale);  inoltre,  il
legislatore provinciale potrebbe in qualsiasi momento modificare tale
norma discostandosi dalla previsione della disciplina statale. 
    2.3.- Con  atto  depositato  in  data  23  gennaio  2013,  si  e'
costituita in giudizio la Provincia autonoma di  Bolzano,  sostenendo
la manifesta  inammissibilita'  e  la  manifesta  infondatezza  delle
censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    In primo luogo, la difesa provinciale sostiene che l'art. 2 della
legge prov. Bolzano n. 16 del 2012 non contrasterebbe con  l'art.  11
del d.l. n. 1 del 2012, perche' la disposizione statale attribuirebbe
ai Comuni soltanto le attivita' di identificazione delle  zone  nelle
quali collocare le nuove farmacie e non,  invece,  la  determinazione
del numero delle farmacie. Secondo la medesima  difesa,  inoltre,  il
potere sostitutivo, previsto dal comma 9 dell'art. 11 del d.l.  n.  1
del 2012 nel caso di mancato invio  dei  dati  da  parte  dei  Comuni
sull'individuazione  delle  nuove  sedi  farmaceutiche,  spetterebbe,
secondo una lettura testuale della norma, soltanto alle Regioni e non
alle Province autonome. 
    La difesa afferma poi che «la materia dell'ordinamento degli enti
locali,  fra  cui  rientrano  sicuramente  i  comuni,  rientra  nella
competenza primaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  (art.
4, n. 3  dello  Statuto),  che  con  l'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Regione 1o febbraio 2005, n. 3-L  (Approvazione  del
testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei  comuni  della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) ha disciplinato le funzioni dei
comuni, prevedendo che la regione e le province autonome  individuano
le funzioni che sono trasferite, delegate o  subdelegate,  ai  comuni
singoli o associati [...]. Quindi,  l'individuazione  delle  funzioni
comunali spetta alla Regione  o  alla  Provincia  e  non  certo  allo
Stato». 
    A tal riguardo, la Provincia autonoma di Bolzano richiama  l'art.
15, comma 2, del d.P.R. n.  526  del  1987,  in  base  al  quale  «Al
trasferimento ai comuni di funzioni amministrative  rientranti  nelle
materie di competenza della regione o  delle  province  si  provvede,
rispettivamente,  con  legge  regionale  e  provinciale.  Tali  leggi
individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni  trasferite  e  le
eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio  tra  i
comuni».  Questa  norma  troverebbe,   dunque,   applicazione   nella
fattispecie,  posto  che,  secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto
speciale,  l'igiene  e  la  sanita'  rientrano  tra  le  materie   di
competenza della Provincia. Queste materie  risulterebbero  collegate
in parte alla tutela della salute (competenza concorrente), in  parte
all'organizzazione  sanitaria  (competenza   regionale);   le   norme
statali, attuate in questi ambiti,  sarebbero,  dunque,  di  «estremo
dettaglio». 
    In secondo luogo, la difesa provinciale rileva che l'art. 4 delle
legge prov.  Bolzano  n.  16  del  2012  non  contrasterebbe  con  il
parametro statale invocato dal Presidente del Consiglio dei  ministri
(art. 4, comma 2, della legge n. 362 del  1991):  la  norma  statale,
gia' definita come "principio fondamentale" dalla sentenza n. 352 del
1992 della Corte costituzionale, troverebbe, difatti, applicazione in
ambito provinciale in virtu' dell'art.  14,  comma  1,  della  stessa
legge prov. Bolzano n. 16 del 2012, in base al quale «Per quanto  non
disciplinato dalla presente legge ed in quanto compatibile con  essa,
si  applica  la  normativa   statale   in   materia   di   assistenza
farmaceutica». 
    Inoltre, la difesa provinciale sottolinea che la competenza della
Provincia a statuire in materia di possesso dei requisiti ai fini del
concorso discenderebbe anche dalla necessita' di tenere  conto  della
presenza di bilinguismo nel territorio provinciale (nonche' di titoli
e qualifiche  conseguiti  in  lingua  tedesca),  che  sarebbe  stata,
invece,  trascurata  dallo  Stato   che,   con   l'art.   23,   comma
12-septiesdecies,  del  d.l.  n.  95  del   2012,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge  n.  135  del  2012,
avrebbe  messo  a  disposizione  della  Provincia   una   piattaforma
tecnologica  e  applicativa  per  i  concorsi  unicamente  in  lingua
italiana. Anche per questa ragione, non potrebbe trovare applicazione
nella Provincia il parametro individuato dal Presidente del Consiglio
dei ministri nel d.P.C.m. n. 298 del 1994, che non terrebbe conto dei
predetti  requisiti   e   costituirebbe,   inoltre,   "normativa   di
dettaglio". 
    In   terzo   luogo,   la   difesa   provinciale    si    sofferma
sull'impugnazione dell'art. 13,  commi  1  e  2,  della  legge  prov.
Bolzano n. 16 del 2012, eccependone innanzitutto  l'inammissibilita',
perche' formulata  «in  modo  dubitativo  e  perplesso»  e  priva  di
un'adeguata motivazione circa l'impossibilita' di una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma,  posto  oltretutto  che  in
materia  di  sanzioni  amministrative  vigerebbe  un   principio   di
specialita' in base al quale troverebbe applicazione la  disposizione
speciale (art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche  al
sistema penale). 
    Nel   merito,   la   difesa   provinciale   evidenzia   che    la
regolamentazione  delle  sanzioni  spetterebbe  al  soggetto  a   cui
appartiene al contempo la competenza di disciplinare  la  materia  la
cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile: di conseguenza, nel
caso in esame, si tratterebbe  di  una  competenza  della  Provincia;
inoltre, l'invocata sentenza n. 361 del 2003 si riferirebbe  soltanto
alle Regioni a statuto ordinario. La difesa provinciale, poi, ritiene
che le  sanzioni  amministrative  regolate  dall'art.  13,  comma  1,
lettere a) e b), non riguarderebbero la  materia  dell'immissione  in
commercio  di  medicinali  di  origine   industriale,   ma   obblighi
differenti previsti dalla normativa farmaceutica stabilita a  livello
provinciale, a cui sarebbe inapplicabile il d.lgs. n. 219 del 2006. 
    2.4.- In data 12 settembre 2013, il Presidente del Consiglio  dei
ministri  ha  depositato  una  memoria,  in  cui  sono  ribadite   le
argomentazioni illustrate nel ricorso.  Inoltre,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri evidenzia che, ai sensi dell'art. 11 del  d.l.
n. 1 del 2012, la Provincia autonoma di  Bolzano,  analogamente  alla
Regione, puo' individuare nuove sedi farmaceutiche  soltanto  in  via
sostitutiva e mai in via diretta, poiche' questa funzione spetterebbe
primariamente ai Comuni. Superabile apparirebbe, dunque,  il  mancato
riferimento   testuale   alle   Province    autonome,    in    quanto
rappresenterebbe un mero errore materiale del legislatore. 
    2.5.- In data  17  settembre  2013,  la  difesa  della  Provincia
autonoma di  Bolzano  ha  depositato  una  memoria,  in  cui  vengono
ribadite le argomentazioni illustrate nella memoria di  costituzione.
Inoltre, in merito all'impugnazione dell'art.  4  della  legge  prov.
Bolzano n. 16  del  2012  in  materia  di  assegnazione  dei  servizi
farmaceutici, la difesa afferma che il parametro  statale  interposto
(art. 4, comma 2, legge  n.  362  del  1991)  non  puo'  essere  piu'
considerato  principio  fondamentale,   poiche'   sarebbe   stato   -
indirettamente - modificato da successive disposizioni,  nella  parte
relativa alla definizione del requisito del limite di eta'.  Rispetto
poi al requisito  della  cittadinanza  europea,  previsto  sempre  da
questa norma, la difesa ritiene che il Presidente del  Consiglio  dei
ministri avrebbe dovuto lamentare la violazione, piu' esattamente, di
norme europee e di ulteriori parametri internazionali. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri,  con  due  distinti
ricorsi, notificati il 3-5 e il 14-20 dicembre  2012,  depositati  in
cancelleria il 6 e il 20 dicembre 2012 e iscritti ai nn.  183  e  190
del  registro  ricorsi  2012,  ha  impugnato,  rispettivamente,   gli
articoli 3, 4, 8, 10 e 13 della legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento  4  ottobre  2012,  n.  21  (Disposizioni  per   l'adeguamento
dell'ordinamento provinciale  in  materia  di  servizi  pubblici,  di
revisione della spesa pubblica, di personale e di  commercio)  e  gli
artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica). 
    Le   disposizioni   impugnate   riguardano   l'organizzazione   e
assegnazione dei servizi farmaceutici, nonche' la  determinazione  di
fattispecie  illecite   e   sanzioni   amministrative   nel   settore
farmaceutico. Ad avviso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
tutte queste norme sarebbero in contrasto con  principi  fondamentali
della normativa statale  in  materia  di  tutela  della  salute,  con
conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione
e dell'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    2.- Le questioni  proposte  sono  riferite  a  leggi  provinciali
riguardanti  lo  stesso  oggetto  e  parzialmente   coincidenti   nel
contenuto. Quindi, in ragione dell'omogeneita' della materia e  delle
censure prospettate, i  ricorsi  devono  essere  riuniti  per  essere
decisi con un'unica sentenza (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2013 e
n. 213 del 2011). 
    3.- Con riferimento alle censure promosse nei confronti dell'art.
4 della legge prov. Trento n. 21 del 2012 deve essere preliminarmente
precisato che, dopo la proposizione  del  ricorso,  l'art.  56  della
legge della Provincia autonoma di Trento  27  dicembre  2012,  n.  25
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2013   e
pluriennale 2013-2015 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2013) ha sostituito la parte finale del comma
1 dell'art. 59-bis della legge della Provincia autonoma di Trento  29
agosto 1983, n.  29  (Disciplina  dell'esercizio  delle  funzioni  in
materia di igiene e sanita' pubblica e norme concernenti il  servizio
farmaceutico), articolo a sua volta introdotto dall'impugnato art.  4
della legge prov. Trento n. 21 del 2012. L'attuale formulazione della
parte finale del comma 1 del  citato  art.  59-bis  prevede  che  «La
Provincia utilizza, nell'ambito del procedimento, gli  atti  relativi
alla determinazione del numero di farmacie e alla loro localizzazione
gia'  adottati  dai  comuni  alla  data  di  entrata  in  vigore   di
quest'articolo, se i comuni non formulano  la  propria  proposta  nel
termine previsto dall'articolo 58, comma 2-bis». 
    Questa modifica non puo' considerarsi satisfattiva delle  censure
prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo al
testo  originario.  Con  tali  censure  -  chiaramente  riferite   al
menzionato art. 4 e dunque ammissibili  anche  se,  per  un  evidente
errore materiale, la disposizione non e' stata inserita  nel  petitum
del ricorso (sentenze n. 187 del  2013  e  n.  447  del  2006)  -  il
ricorrente lamenta che i Comuni sarebbero privati della competenza di
localizzare le farmacie, ad essi attribuita dalla normativa  statale.
Nel  testo  modificato,  la  disposizione  provinciale  continua   ad
assegnare ai Comuni un compito di proposta, anziche' di decisione. La
questione riferita all'art. 4 della legge  prov.  Trento  n.  21  del
2012, nella parte in cui introduce il primo  comma  dell'art.  59-bis
della legge prov. Trento n. 29 del 1983,  va  quindi  trasferita  sul
nuovo testo della disposizione. 
    4.- In via  preliminare,  va  dichiarata  l'inammissibilita'  per
carenza assoluta di motivazione delle questioni riguardanti gli artt.
8 - il cui comma 1 e' stato abrogato dall'art.  11,  comma  5,  della
legge della Provincia  autonoma  di  Trento  15  maggio  2013,  n.  9
(Ulteriori interventi  a  sostegno  del  sistema  economico  e  delle
famiglie) -, 10 e 13 della legge prov. Trento  n.  21  del  2012.  Il
Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   non   fornisce   alcuna
argomentazione a sostegno dell'impugnazione di tali disposizioni, mai
menzionate nel testo del ricorso e riportate solamente nel petitum. 
    Va respinta, invece, l'eccezione di inammissibilita'  prospettata
dalla Provincia autonoma di Bolzano con  riguardo  alla  impugnazione
dell'art. 13, comma 2, della legge  prov.  Bolzano  n.  16  del  2012
perche' la censura sarebbe stata  formulata  «in  modo  dubitativo  e
perplesso». 
    Nei giudizi in via principale, la  «richiesta  di  illegittimita'
costituzionale di una norma  di  legge,  con  indicazione  del  vizio
denunciato» e' infatti ammissibile «anche se questo e' prospettato in
via alternativa a diversa tesi interpretativa» (sentenza n.  412  del
2001), purche'  sia  raggiunta  la  «soglia  minima  di  chiarezza  e
completezza» (sentenza n. 187 del 2013). 
    Le  argomentazioni  svolte  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri con riferimento all'art. 13,  comma  2,  della  legge  prov.
Bolzano  n.  16  del  2012  soddisfano  tali  requisiti,  in   quanto
consentono di individuare chiaramente i parametri e le ragioni  della
dedotta illegittimita' costituzionale. 
    5.-  Nel  merito,  va  innanzitutto   dichiarata   la   manifesta
infondatezza, per errata indicazione del parametro interposto,  della
questione relativa all'art. 13, comma 1, lettere a) e b), della legge
prov. Bolzano n. 16 del 2012. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione
provinciale contrasterebbe con il comma 5 dell'art. 148  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante  «Attuazione   della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE», che sanziona il commercio di  medicinali
con modalita' difformi dalla legge. 
    Tale parametro e' del tutto inconferente  rispetto  all'impugnato
art. 13, comma 1, lettera a), che sanziona  il  mancato  rispetto  di
specifici obblighi di comunicazione nei  casi  indicati  dall'art.  7
della  stessa  legge  provinciale,  e  lettera   b),   che   sanziona
l'inosservanza delle norme di buona preparazione  dei  medicinali  in
farmacia, i  quali  ultimi,  per  espressa  previsione  dell'art.  3,
lettere a)  e  b),  del  d.lgs.  n.  219  del  2006,  sono  sottratti
all'ambito di applicazione di tale normativa statale (sentenza n. 229
del 2013 e ordinanze n. 112 del 2013 e n. 420 del 2007). 
    6.- Con riferimento  al  merito  delle  rimanenti  questioni,  e'
necessario innanzitutto ricostruire il quadro  normativo  in  cui  si
inseriscono le disposizioni impugnate, con particolare riguardo a tre
profili: la potesta' legislativa regionale e provinciale  in  materia
di  organizzazione  del  servizio   farmaceutico;   l'assetto   delle
competenze dei diversi livelli di governo; la spettanza del potere di
determinazione delle fattispecie illecite e delle  relative  sanzioni
nella vendita dei farmaci. 
    6.1.- Come piu' volte precisato da questa Corte, l'organizzazione
dei servizi farmaceutici rientra nella  materia  della  tutela  della
salute (ex multis, sentenze n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n.  295
del 2009 e n. 87 del 2006) di competenza concorrente  dello  Stato  e
delle Regioni ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost.  Lo  statuto
della Regione autonoma Trentino-Alto  Adige,  all'art.  9,  comma  1,
numero 10, dispone che le Province autonome emanano norme legislative
nella materia della sanita', nei  limiti  indicati  dall'art.  5  del
medesimo statuto e cioe' dei «principi stabiliti  dalle  leggi  dello
Stato». Le norme di attuazione dello statuto in materia di  igiene  e
sanita' (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 -  Norme  di  attuazione  dello
statuto per la regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  igiene  e
sanita')  dispongono  che  la  Regione  «disciplina  il  modello   di
organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari» (art. 2, comma  1)
e che restano ferme le competenze degli organi statali in  ordine  al
«commercio» e alla «vendita» dei medicinali e dei  prodotti  galenici
(art. 3, numero 5). 
    Secondo la disciplina costituzionale,  dunque,  le  due  Province
autonome esercitano, con riferimento all'organizzazione  dei  servizi
farmaceutici, una potesta' legislativa di tipo concorrente. 
    6.2.- In tale materia, la legislazione  statale  distribuisce  le
competenze distinguendo tre tipi di attivita'. In primo luogo, vi  e'
la determinazione del numero delle  farmacie  (cosiddetta  disciplina
del contingentamento delle  sedi  farmaceutiche),  per  la  quale  il
legislatore statale, pur non precisando il soggetto  competente  alla
determinazione, detta una specifica proporzione  (una  farmacia  ogni
3.300 abitanti). 
    In secondo luogo, vi sono  la  individuazione  delle  nuove  sedi
farmaceutiche e la loro localizzazione, attivita'  che  la  normativa
statale demanda ai Comuni (l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475
recante «Norme concernenti  il  servizio  farmaceutico»,  cosi'  come
modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' -, convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  marzo  2012,  n.
27, stabilisce che «il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine
provinciale dei farmacisti competente per territorio,  identifica  le
zone nelle quali collocare le nuove farmacie [...]»). 
    In terzo luogo, vi e'  l'assegnazione  dei  servizi  farmaceutici
attraverso procedure concorsuali,  a  cui  segue  il  rilascio  delle
autorizzazioni ad aprire le farmacie e a  esercitare  detti  servizi;
per queste attivita', il legislatore statale determina i requisiti di
base per la partecipazione ai concorsi ai  fini  del  rilascio  delle
autorizzazioni all'esercizio dei  servizi  farmaceutici,  attribuendo
alle Regioni e alle Province autonome la  competenza  ad  adottare  i
bandi di concorso (art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 - Norme
di riordino del settore farmaceutico; art. 11, comma 3, del d.l. n. 1
del 2012). 
    6.3.- Infine, la  normativa  statale  stabilisce  le  fattispecie
illecite e le  sanzioni  nel  settore  farmaceutico,  in  particolare
rispetto  alla  produzione  e   circolazione   sia   dei   medicinali
industriali (d.lgs. n. 219 del  2006),  sia  dei  preparati  galenici
(Norme della Farmacopea ufficiale, decreto del Ministro della salute,
18 novembre 2003 «Procedure di allestimento dei preparati  magistrali
e officinali» e decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,  «Disposizioni
urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico  e
altre misure in materia sanitaria»,  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 1998, n. 94). 
    7.-  Ricostruito  il  quadro  normativo  e  accertata  la  natura
concorrente  della  potesta'  legislativa  provinciale,   vanno   ora
individuati  i  principi  fondamentali  ai   quali   deve   attenersi
quest'ultima. 
    I   criteri   stabiliti   dalla   normativa   statale    relativi
all'organizzazione dei servizi farmaceutici e agli  illeciti  e  alle
sanzioni amministrative  nella  vendita  dei  farmaci  sono,  secondo
quanto indicato da questa Corte, «principi fondamentali»  in  materia
di tutela della  salute:  lo  sono,  in  particolare,  i  criteri  di
contingentamento delle sedi farmaceutiche e del concorso per la  loro
assegnazione (sentenze n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n.  295  del
2009, n. 87 del 2006, n. 352 del 1992, n. 177 del 1988),  nonche'  le
norme in materia di  illeciti  amministrativi  relativi  alla  tutela
della salute (sentenza n. 361 del 2003). 
    A fortiori, devono essere considerati «principi fondamentali»  la
determinazione del livello di governo competente alla  individuazione
e localizzazione delle  sedi  farmaceutiche,  la  individuazione  dei
requisiti di partecipazione  ai  concorsi  per  l'assegnazione  delle
sedi, la definizione delle  fattispecie  illecite  e  delle  relative
sanzioni nel commercio dei farmaci. Questi criteri  sono  finalizzati
ad assicurare un'adeguata distribuzione dell'assistenza  farmaceutica
sull'intero territorio nazionale, garantendo, al  contempo,  che  sia
mantenuto elevato il livello di qualita' dei servizi  e  che  non  vi
siano aree prive della relativa copertura. Inoltre, l'uniformita'  di
queste norme, soprattutto  con  riferimento  alla  definizione  delle
fattispecie illecite e delle relative sanzioni, mira alla  protezione
di un bene, quale la salute della persona, «che per sua natura non si
presterebbe  a  essere  protetto   diversamente   alla   stregua   di
valutazioni  differenziate,   rimesse   alla   discrezionalita'   dei
legislatori regionali» (sentenza n. 361 del 2003). 
    7.1.- Le questioni relative agli artt. 3 e 4  della  legge  prov.
Trento n. 21 del 2012 e all'art. 2 della legge prov.  Bolzano  n.  16
del 2012 vanno trattate congiuntamente  in  ragione  dell'uniformita'
dell'oggetto. Esse sono fondate nei termini di seguito indicati. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, con riferimento
alla legge prov. Trento n. 21 del 2012, l'art. 3,  comma  1,  lettera
b), e l'art. 4 nella parte in cui  introduce  il  comma  1  dell'art.
59-bis della legge prov. Trento n. 29 del 1983, cosi' come modificato
dalla legge prov. Trento n. 25 del 2012, e l'art. 2,  commi  1  e  2,
della legge prov. Bolzano n.  16  del  2012.  Tali  disposizioni,  ad
avviso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  violerebbero  i
principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia
di tutela della salute perche' attribuiscono alla Provincia e non  ai
Comuni «la determinazione  del  numero  delle  farmacie  ubicate  nei
singoli comuni, nonche' l'identificazione delle zone in cui collocare
le nuove farmacie». 
    Le norme impugnate assegnano alle due Province  autonome  sia  il
compito di determinare  il  numero  delle  farmacie,  sia  quello  di
individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito  non  e'
attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto
pubblico; il  secondo  e'  invece  chiaramente  assegnato  ai  Comuni
dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27  del  2012,  a
garanzia,    soprattutto,    dell'«accessibilita'    del     servizio
farmaceutico» ai cittadini. 
    La scelta del legislatore statale  di  attribuire  ai  Comuni  il
compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie  risponde
a due esigenze. La prima e' quella di assicurare un ordinato  assetto
del  territorio   corrispondente   agli   effettivi   bisogni   della
collettivita': l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012
fa  riferimento,  infatti,  alla  finalita'  di  «assicurare  un'equa
distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di
garantire l'accessibilita' del servizio  farmaceutico  anche  a  quei
cittadini residenti in aree scarsamente abitate». Per questo  motivo,
l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche  -  nel
rispetto della proporzione  stabilita  dalla  legge  statale  -  sono
connesse ai  compiti  di  pianificazione  urbanistica  attribuiti  ai
Comuni in quanto enti appartenenti  a  un  livello  di  governo  piu'
vicino ai cittadini. Gli unici casi in cui il legislatore attribuisce
queste attivita' direttamente alla Regione e alle  Province  autonome
sono, del resto, le ipotesi in cui la localizzazione  delle  sedi  e'
gia' predeterminata dalla legge, che fa riferimento,  ad  esempio,  a
stazioni ferroviarie e marittime, aeroporti, centri  commerciali  con
specifiche caratteristiche (lettere a e b dell'art. 1-bis della legge
n. 475 del 1968). 
    La seconda esigenza e' quella di assegnare l'individuazione e  la
localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la  funzione
di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della  legge  n.
362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del  d.l.
n.  1  del  2012),  dall'altra,  a  enti  diversi,  mentre  la  legge
provinciale finisce  per  attribuire  queste  attivita'  allo  stesso
soggetto. 
    Le disposizioni  provinciali  impugnate  modificano,  dunque,  la
distribuzione delle funzioni tra i due  livelli  di  governo,  quello
provinciale  e  quello  comunale,  stabilita  in  sede  nazionale,  e
contrastano con  le  norme  di  principio  statali  che  regolano  la
competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione
delle sedi farmaceutiche. Ne  deriva  la  violazione  dell'art.  117,
comma terzo, Cost. e dell'art. 9, comma 1, numero 10,  dello  statuto
della Regione Trentino-Alto Adige. 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 1, lettera  b),  della  legge  prov.  Trento  n.  21  del  2012
limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui  collocare  le
nuove farmacie», dell'art. 4 della medesima legge,  limitatamente  al
comma 1 dell'art. 59-bis della legge prov. Trento  n.  29  del  1983,
cosi' come modificato dall'art. 56 della legge prov. Trento n. 25 del
2012, e dell'art. 2, comma 1, della legge prov.  Bolzano  n.  16  del
2012 limitatamente alle parole «nonche'  le  zone  ove  collocare  le
nuove farmacie» e del comma 2 dello stesso art. 2 della  legge  prov.
Bolzano n. 16 del 2012. 
    7.2.- La questione relativa all'art.  4,  comma  1,  della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del  2012  e'  fondata  nei
termini di seguito indicati. 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  censura  il  comma  1
dell'art. 4, perche' contrasterebbe con  l'art.  4,  comma  2,  della
legge n. 362 del 1991 e  con  il  d.P.C.m.  30  marzo  1994,  n.  298
(Regolamento di attuazione  dell'art.  4,  comma  9,  della  legge  8
novembre 1991, n. 362, concernente  norme  di  riordino  del  settore
farmaceutico). 
    Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 362 del  1991  prevede  che
«Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno  Stato
membro  della  Comunita'  economica  europea  maggiori  di  eta',  in
possesso  dei  diritti  civili  e  politici   e   iscritti   all'albo
professionale dei farmacisti, che non  abbiano  compiuto  i  sessanta
anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande». Tale disposizione  costituisce  principio  fondamentale  in
materia di tutela della salute, perche' «risponde  alla  esigenza  di
una  disciplina  necessariamente  uniforme,  secondo   principi   che
esprimono un interesse nazionale, al  cui  rispetto  sono  pienamente
tenute anche le Province  autonome»  (sentenza  n.  352  del  1992  e
sentenze n. 231 del 2012 e n. 448 del 2006). 
    Il comma 1 dell'art. 4 della legge  prov.  Bolzano  rimette  alla
Giunta provinciale la disciplina  del  procedimento  concorsuale  per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili  per  l'esercizio
privato, vacanti o di nuova istituzione,  stabilendo  che  la  Giunta
stessa determini,  tra  i  vari  aspetti,  «a)  i  requisiti  per  la
partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari». Questo  consente
all'organo  provinciale  di  formulare   criteri   eventualmente   in
contrasto  con  quelli  essenziali  stabiliti  dalla  predetta  norma
statale. Ne discende la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.,
e dell'art. 9, comma  1,  numero  10,  dello  statuto  della  Regione
Trentino-Alto Adige. 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 16 del  2012,  limitatamente
alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e
straordinari» nella parte in cui non rinvia  ai  requisiti  stabiliti
dall'art. 4, comma 2, della legge n. 362 del 1991. 
    7.3.- La questione relativa all'art. 13,  comma  2,  della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del  2012  e'  fondata  nei
termini di seguito indicati. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  ritiene  che  la  norma
provinciale contrasti con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n.  219
del 2006, in base al quale «Salvo che il fatto costituisca reato,  se
un medicinale e' posto o mantenuto in commercio con  etichettatura  o
foglio illustrativo difformi da quelli  approvati  dall'AIFA,  ovvero
con  etichetta  o  foglio  illustrativo  non  modificati  secondo  le
disposizioni impartite dalla stessa Agenzia,  ovvero  sia  privo  del
bollino  farmaceutico  previsto  dall'articolo  5-bis   del   decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  540,  il  titolare  dell'AIC  e'
soggetto  alla  sanzione   amministrativa   da   diecimila   euro   a
sessantamila euro». 
    La disposizione provinciale impugnata - riproducendo in parte  la
norma statale - stabilisce che «Fatte salve le  disposizioni  penali,
il o la titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  di
specialita' medicinali e dei preparati galenici che vende o mette  in
commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o
fogli  illustrativi  difformi  da  quelli  approvati  dal  competente
organo,  e'  soggetto  o  soggetta  al  pagamento  di  una   sanzione
amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro». 
    Il parametro interposto invocato risulta violato nella  parte  in
cui l'art. 13, comma 2, della legge prov.  Bolzano  n.  16  del  2012
sanziona  la  vendita  o  la  messa  in  commercio  «di   specialita'
medicinali». Queste  ultime,  infatti,  a  differenza  dei  preparati
galenici (sottratti espressamente all'applicazione del d.lgs. n.  219
del 2006 ai sensi dell'art. 3, lettere a e b dello  stesso  decreto),
rientrano  nell'ambito  di  applicazione  della  norma  di  principio
invocata, trattandosi di prodotti  industriali  e,  in  quanto  tali,
soggetti all'applicazione delle norme e delle sanzioni del d.lgs.  n.
219 del 2006, in virtu' dell'art. 2, comma 1,  dello  stesso  decreto
legislativo. 
    Questa Corte ha piu' volte affermato che alla legge  regionale  e
provinciale «non e' consentito ripetere quanto gia' stabilito da  una
legge statale» (sentenze n. 98 e 18 del 2013  e  n.  271  del  2009),
perche' in tal modo si verifica «un'indebita ingerenza in un settore,
[...], costituente principio fondamentale della materia» (sentenza n.
153 del 2006). 
    Ne consegue la lesione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  e
dell'art.  9,  comma  1,  numero  10,  dello  statuto  della  Regione
Trentino-Alto Adige. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,
comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 4
ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della  spesa
pubblica, di personale e di commercio), limitatamente alle parole  «e
identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»; 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge prov. Trento n. 21 del 2012, nella parte in  cui  introduce  il
comma 1 dell'art. 59-bis della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento  29  agosto  1983,  n.  29  (Disciplina  dell'esercizio  delle
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e norme  concernenti
il servizio farmaceutico),  nel  testo  risultante  a  seguito  delle
modifiche operate dall'art. 56 della legge della  Provincia  autonoma
di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  2013  e  pluriennale  2013-2015  della   Provincia
autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2013); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
limitatamente alle parole «nonche' le zone  ove  collocare  le  nuove
farmacie», e comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica); 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della legge prov. Bolzano n. 16 del 2012, limitatamente  alle  parole
«i  requisiti  per  la  partecipazione   ai   concorsi   ordinari   e
straordinari» nella parte in cui non rinvia  ai  requisiti  stabiliti
dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre1991, n.  362  (Norme  di
riordino del settore farmaceutico); 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
2, della legge prov. Bolzano  n.  16  del  2012,  limitatamente  alle
parole «di specialita' medicinali e»; 
    6)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 8, 10 e 13 della legge prov. Trento n.  21
del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione e all'art. 9, primo comma,  numero  10,  del  d.P.R.  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il  ricorso  n.
183 del 2012, indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge  prov.
Bolzano n. 16 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117,  terzo
comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n.  670
del 1972, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n.
190 del 2012, indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI