N. 262 ORDINANZA 4 - 7 novembre 2013

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari  -  Procedimento  civile  per  il
  risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa a carico  di
  un deputato per  le  opinioni  espresse  nei  confronti  di  taluni
  magistrati - Deliberazione di  insindacabilita'  della  Camera  dei
  deputati in data 19  dicembre  2008  -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte  d'Appello
  di Milano, Sez. II civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale
  tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita'  parlamentare
  - Fase di ammissibilita' del conflitto - Sussistenza dei  requisiti
  soggettivo  e  oggettivo  -  Dichiarazione  di  ammissibilita'  del
  conflitto e disposizioni conseguenti. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008. 
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11  marzo  1953,  n.  87,
  art. 37. 
(GU n.46 del 13-11-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  19
dicembre 2008, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo   comma,   della   Costituzione,   delle   opinioni    espresse
dall'onorevole Enrico La Loggia nei  confronti  dei  dottori  Claudio
Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri, promosso dalla Corte
d'Appello di Milano, seconda sezione civile, con  ricorso  depositato
in cancelleria il 9 maggio 2013 ed iscritto  al  n.  7  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 9  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che  la  Corte  d'appello  di  Milano,  seconda  sezione
civile, con ricorso del 12 febbraio-19 marzo 2013,  depositato  il  9
maggio 2013, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri  dello
Stato in ordine alla deliberazione del 19 dicembre 2008, con  cui  la
Camera dei deputati ha affermato che le  dichiarazioni  in  relazione
alle quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice,  e'
stata avanzata domanda risarcitoria da  parte  di  Claudio  Fancelli,
Mariella Roberti ed Andrea Scaldaferri  nei  confronti  del  deputato
Enrico La Loggia  concernono  opinioni  espresse  da  un  membro  del
Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  sono,  pertanto,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    che, secondo quanto riferito dalla Corte  d'appello:  a)  Claudio
Fancelli, Mariella Roberti ed Andrea  Scaldaferri  (tutti  magistrati
componenti l'Ufficio centrale circoscrizionale estero) hanno proposto
domanda di  risarcimento  dei  danni  derivati  dalle  dichiarazioni,
ritenute diffamatorie, rilasciate  dal  convenuto  al  quotidiano  Il
Corriere della Sera e contenute nell'articolo del 18 giugno 2006  dal
titolo «La Loggia: "Brogli inenarrabili. Abbiamo  le  prove  Vittoria
alle elezioni"»; b) in particolare l'articolo di stampa in  questione
riportava  le  seguenti  frasi:  «La  Loggia  ribadisce  inoltre   la
posizione di Forza Italia sulle elezioni: "Abbiamo le prove di averle
vinte. Controllando verbali e schede, soprattutto all'estero, abbiamo
la certezza di  brogli  inenarrabili.  Alcuni  magistrati  che  hanno
firmato il verbale si sono resi colpevoli del reato gravissimo, cioe'
di falsare il  risultato  elettorale.  Hanno  quindi  certificato  il
falso"»; c) il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda a  seguito
della deliberazione  d'insindacabilita'  adottata  dalla  Camera  dei
deputati, senza sollevare conflitto di attribuzione;  d)  gli  attori
hanno proposto impugnazione  avverso  la  sentenza  di  primo  grado,
sollecitando  la  proposizione  di  conflitto  di  attribuzione   nei
confronti della Camera dei deputati; 
    che, per la Corte d'appello di Milano, non  vi  sarebbero,  nella
specie, i presupposti della prerogativa d'insindacabilita' deliberata
dalla Camera dei deputati, perche' non risulterebbe alcun atto tipico
della funzione parlamentare riferibile  al  deputato  La  Loggia  che
possa far ritenere sussistere tra tale funzione  e  le  dichiarazioni
(rese  extra  moenia)   il   «nesso   funzionale»   richiesto   dalla
giurisprudenza  costituzionale  per  l'applicabilita'  dell'art.  68,
primo comma, Cost. 
    Considerato che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte  e'
chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge  11
marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso
sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza»,  sussistendone  i  requisiti
soggettivo ed oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni  ulteriore
questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione della ricorrente Corte d'appello di Milano, seconda
sezione   civile,   a   sollevare   conflitto,   in   quanto   organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza  costituzionalmente
garantita, competente a dichiarare definitivamente  la  volonta'  del
potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; 
    che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione  della
Camera dei deputati ad essere parte  del  presente  conflitto,  quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in  ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,   della
Costituzione; 
    che,  per  quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il   giudice
ricorrente lamenta la lesione della propria  sfera  di  attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante alla Camera dei deputati di  dichiarare  l'insindacabilita'
delle opinioni espresse dai membri di quel  ramo  del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla  Corte
d'appello di Milano, seconda  sezione  civile,  nei  confronti  della
Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dispone: 
    a) che la cancelleria della Corte  costituzionale  dia  immediata
comunicazione  della  presente  ordinanza   alla   ricorrente   Corte
d'appello di Milano, seconda  sezione  civile,  che  ha  promosso  il
conflitto di attribuzione; 
    b) che il ricorso e la presente  ordinanza  siano  notificati,  a
cura del ricorrente, alla Camera dei deputati,  in  persona  del  suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere  successivamente  depositati,  con  la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art.  24,  comma  3,  delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI