N. 264 SENTENZA 6 - 13 novembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Trasporti -  Norme  della  Regione  Molise  -  Trasporto  di  persone
  mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo  dei
  conducenti  di  veicoli  o  natanti  -  Requisiti   richiesti   per
  l'iscrizione - Residenza in un comune compreso nel territorio della
  Regione da almeno un anno e sede legale dell'impresa nel territorio
  regionale - Irragionevole discriminazione tra soggetti  o  imprese,
  operata  sulla  base  di  un  mero  elemento  di  localizzazione  -
  Violazione del principio comunitario di liberta' di stabilimento  -
  Violazione dell'obbligo di osservanza  del  diritto  comunitario  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25, art.  6,  comma
  1, lettera b). 
- Costituzione, art. 117, primo  comma;  trattato  sul  funzionamento
  dell'Unione europea (TFUE), art. 49. 
(GU n.47 del 20-11-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,
  Aldo CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  6,
comma 1, lettera b), della legge della  Regione  Molise  13  novembre
2012, n. 25 (Norme per  il  trasporto  di  persone  mediante  servizi
pubblici non di linea -  Istituzione  del  ruolo  dei  conducenti  di
veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
15-22 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 17 gennaio  2013  ed
iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    udito l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato, a  mezzo  del  servizio  postale,  il
15-22 gennaio 2013 e depositato il  17  gennaio,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in via  principale,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 6,  comma  1,  lettera  b),
della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25  (Norme  per
il trasporto di persone mediante servizi  pubblici  non  di  linea  -
Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla
legge 15 gennaio 1992, n. 21). 
    La difesa dello Stato  rileva  che  -  tra  gli  altri  requisiti
richiesti  per  l'iscrizione  all'istituito  ruolo  provinciale   dei
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi  pubblici  non
di linea, gia' previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio  1992,  n.
21 (Legge quadro per il trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea) - la disposizione impugnata, alla lettera  b),
prevede che i soggetti che aspirino  all'iscrizione  debbano  «essere
residenti in un comune  compreso  nel  territorio  della  Regione  da
almeno un anno ed avere la sede legale  dell'impresa  nel  territorio
regionale». 
    Secondo  il   ricorrente,   tale   previsione   costituisce   una
illegittima misura restrittiva della  liberta'  di  stabilimento,  in
quanto  determina  una  discriminazione  "indiretta"  dei   cittadini
dell'Unione europea, cosi' come dei cittadini italiani  residenti  in
altre Regioni, ed ha l'effetto di favorire i cittadini della  Regione
Molise,  i  quali  verosimilmente  dispongono  piu'  facilmente   del
requisito. 
    La norma, dunque, violerebbe l'articolo 117, primo  comma,  della
Costituzione - che impone nell'esercizio della  potesta'  legislativa
dello Stato e delle Regioni il rispetto,  tra  l'altro,  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario - per contrasto con l'art.  49
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che  vieta
le restrizioni (se non alle condizioni  definite  dalla  legislazione
del Paese di stabilimento nei confronti dei  propri  cittadini)  alla
liberta' di stabilimento  dei  cittadini  di  uno  Stato  membro  nel
territorio di un altro Stato membro, ed estende  tale  divieto  anche
alle restrizioni  relative  all'apertura  di  agenzie,  succursali  o
filiali, da parte dei cittadini di uno  Stato  membro  stabiliti  sul
territorio di un altro Stato membro. 
    Il ricorrente deduce come sia evidente l'ostacolo  alla  liberta'
di stabilimento posto dalla norma censurata, ove si consideri che  il
cittadino europeo che si trasferisca nella  Regione  Molise  dovrebbe
attendere  almeno  un  anno  per  poter   esercitare   legittimamente
l'attivita' economica in questione, e come la circostanza che la sede
dell'impresa debba essere nel territorio regionale si ponga anch'essa
in insanabile contrasto con l'ordinamento comunitario. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  impugna  l'articolo
6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13  novembre
2012, n. 25 (Norme per  il  trasporto  di  persone  mediante  servizi
pubblici non di linea -  Istituzione  del  ruolo  dei  conducenti  di
veicoli o natanti di cui alla legge  15  gennaio  1992,  n.  21).  La
disposizione censurata  -  tra  gli  altri  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione  all'istituito  ruolo  provinciale  dei  conducenti   di
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi  pubblici  non  di  linea  -
prevede, alla lettera b), che i soggetti che aspirino  all'iscrizione
medesima  debbano  «essere  residenti  in  un  comune  compreso   nel
territorio della Regione da almeno un anno ed avere  la  sede  legale
dell'impresa nel territorio regionale». 
    Secondo  il  ricorrente,  la  norma  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo 117,  primo  comma,  della  Costituzione,  per  violazione
dell'art. 49  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), che vieta restrizioni (se non alle condizioni definite  dalla
legislazione del Paese  di  stabilimento  nei  confronti  dei  propri
cittadini) alla liberta' di stabilimento dei cittadini di  uno  Stato
membro nel territorio di un  altro  Stato  membro,  ed  estende  tale
divieto anche alle  restrizioni  relative  all'apertura  di  agenzie,
succursali o filiali, da parte dei  cittadini  di  uno  Stato  membro
stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.  Per  il  Governo,
infatti, la previsione censurata limita la liberta' di  stabilimento,
determinando   una   discriminazione   "indiretta"   dei    cittadini
dell'Unione europea, cosi' come dei cittadini italiani  residenti  in
altre Regioni, con l'effetto di favorire i  cittadini  della  Regione
Molise,  i  quali  verosimilmente  dispongono  piu'  facilmente   del
requisito. 
    2.- La questione e' fondata. 
    2.1.- La legge 15 gennaio  1992,  n.  21  (Legge  quadro  per  il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non  di  linea)  -
definiti gli autoservizi pubblici  non  di  linea  come  «quelli  che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione complementare e integrativa rispetto ai  trasporti  pubblici
di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei,  e
che  vengono  effettuati,  a  richiesta   dei   trasportati   o   del
trasportato, in modo non continuativo o  periodico,  su  itinerari  e
secondo orari stabiliti di volta in  volta»  (art.  1,  comma  1)  -,
stabilisce che «Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:  «a)
il servizio di  taxi  con  autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e
veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente
e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale»
(art. 1, comma 2). 
    Cio' specificato, l'art.  6  della  medesima  legge  prevede,  in
particolare,  che  «Presso  le  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura e' istituito il  ruolo  dei  conducenti  di
veicoli o natanti adibiti  ad  autoservizi  pubblici  non  di  linea»
(comma 1); che «Il ruolo e' istituito dalle  regioni  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso
termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma  3  e
definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo» (comma  4);  e  che
«L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile  per  il
rilascio della  licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente» (comma 5). 
    In espressa attuazione di tali disposizioni statali,  la  Regione
Molise ha emanato la legge reg. n.  25  del  2012,  con  la  quale  -
istituito «il "ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o  natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea"  presso  le  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura» (art. 4, comma 1); e
ribadito  che   «L'iscrizione   nel   ruolo   costituisce   requisito
indispensabile per il rilascio delle licenze e  delle  autorizzazioni
finalizzate  all'esercizio  di  attivita'  di  servizio  pubblico  di
trasporto non di linea di cui all'articolo 1 della legge n.  21/1992»
(art. 4, comma 5) - individua e regolamenta  i  requisiti  per  detta
iscrizione (art. 6). E, proprio in  riferimento  ad  essi,  la  norma
censurata prevede che «I soggetti che intendono iscriversi nel  ruolo
di  cui  all'articolo  4  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: [...] b)  essere  residenti  in  un  comune  compreso  nel
territorio della Regione da almeno un anno ed avere  la  sede  legale
dell'impresa nel territorio regionale». 
    2.2.-  Sulla  scorta  della  giurisprudenza   costituzionale   in
materia, risulta evidente che la previsione  della  necessita'  -  al
fine di  ottenere  l'iscrizione  del  richiedente  in  un  ruolo  che
costituisce, a sua volta, requisito indispensabile  per  il  rilascio
dei titoli per l'esercizio della specifica attivita' (art.  4,  comma
5, citato) - della residenza (per di  piu')  protratta  per  un  anno
(ovvero dell'ubicazione della sede legale) nel  territorio  regionale
determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese,  operata
sulla base di un mero elemento di localizzazione. Tale  elemento  non
trova, in se', alcuna ragionevole giustificazione  in  rapporto  alla
esigenza (chiaramente desumibile dalla natura  degli  altri  numerosi
requisiti richiesti,  dal  medesimo  art.  6,  per  l'iscrizione)  di
garantire e comprovare, anche a  tutela  dell'utenza,  le  specifiche
idoneita' tecniche e le attitudini morali del  soggetto  al  corretto
futuro  svolgimento  dell'attivita'   in   questione.   Sicche',   la
previsione impugnata si traduce in una limitazione al libero ingresso
di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei
cittadini  dell'Unione  europea,  nonche'  dei   cittadini   italiani
residenti in altre Regioni. 
    Questa Corte (con riferimento a discriminazioni tra imprese sulla
base  di  un  mero  elemento  di  localizzazione   territoriale)   ha
ripetutamente sancito «il divieto  per  i  legislatori  regionali  di
frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel
proprio ambito territoriale, di servizi di carattere  imprenditoriale
da parte di  soggetti  ubicati  in  qualsiasi  parte  del  territorio
nazionale (nonche', in base ai principi comunitari sulla liberta'  di
prestazione dei servizi, in  qualsiasi  paese  dell'Unione  europea)»
(sentenze n. 124 del 2010 e n. 391 del 2008). 
    Appare indiscutibile come  siffatte  considerazioni  possano  ben
estendersi  al  caso  in  cui   (come   nella   specie)   la   misura
protezionistica venga ad incidere  sulla  liberta'  di  stabilimento,
cosi'  vulnerando  l'evocato  parametro  costituzionale,  che  impone
l'esercizio della potesta' legislativa dello Stato  e  delle  Regioni
nel rispetto, tra l'altro,  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario. Tra  i  quali  -  trattandosi  di  servizi  nel  settore
trasporti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo  V
del Trattato CE, essendo quindi soggetti alla direttiva  12  dicembre
2006,  n.  2006/123/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno),  ai   sensi
dell'art.  2,  paragrafo  2,  alinea  e  lettera  d)  della  medesima
direttiva - e'  espressamente  previsto  il  divieto  di  subordinare
«l'accesso ad una attivita' di servizi o il suo  esercizio  sul  loro
territorio  al  rispetto  dei  requisiti   seguenti:   1)   requisiti
discriminatori   fondati   direttamente   o   indirettamente    sulla
cittadinanza o, per  quanto  riguarda  le  societa',  sull'ubicazione
della sede legale,  in  particolare:  [...]  b)  il  requisito  della
residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale,  i
detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione  e
vigilanza» (art. 14, alinea e  numero  1,  lettera  b,  della  citata
direttiva n. 2006/123/CE). 
    Risulta palese, dunque, che  la  previsione  impugnata  determina
un'ingiustificata  compressione   dell'assetto   concorrenziale   del
mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale
sola loro condizione) quei richiedenti gia' da tempo localizzati  nel
territorio regionale, con cio' violando anche il principio di parita'
di trattamento (id est, di non discriminazione: sentenze n. 339 e  n.
213 del 2011), sotteso alla previsione dell'art. 49 del Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,   in   tema   di   liberta'   di
stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del  2010).  La  conformazione
della quale e', altresi', delineata nel  punto  65  del  Considerando
della menzionata direttiva n. 2006/123/CE, secondo cui - poiche'  «la
liberta' di stabilimento e' basata,  in  particolare,  sul  principio
della parita' di trattamento che non soltanto comporta il divieto  di
ogni forma di discriminazione fondata sulla  cittadinanza,  ma  anche
qualsiasi  forma  di  discriminazione  indiretta  basata  su  criteri
diversi ma  tali  da  portare  di  fatto  allo  stesso  risultato»  -
«L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio in uno Stato
membro, a titolo principale come a titolo secondario, non  dovrebbero
quindi essere subordinati a criteri quali il luogo  di  stabilimento,
di   residenza,   di   domicilio   o   di   prestazione    principale
dell'attivita'». 
    2.3.-  La  norma  impugnata,  pertanto,  deve  essere  dichiarata
costituzionalmente illegittima per violazione  dell'art.  117,  primo
comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  6,  comma
1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012,  n.
25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi  pubblici  non
di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o  natanti
di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI