N. 266 SENTENZA 6 - 13 novembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013 - Copertura di stanziamenti di spese  obbligatorie
  ma  non  vincolate  "relative  al  Fondo  di  riserva   per   spese
  obbligatorie, al Fondo di  riserva  per  spese  impreviste  e  alla
  riassegnazione dei residui passivi perenti" - Utilizzo di avanzo di
  amministrazione presunto o "saldo  finanziario  presunto"  relativo
  all'esercizio 2012 - Ricorso  del  Governo  -  Asserita  violazione
  della competenza legislativa statale nella materia concorrente  del
  coordinamento della finanza pubblica - Omessa motivazione -  Omessa
  individuazione della  norma  interposta  -  Inammissibilita'  delle
  questioni. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, artt. 6, 11, 12 e
  13. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013 - Finanziamento della  U.P.B.  922  inerente  alla
  copertura degli artt. 11, 12 e 13 della stessa  legge  regionale  -
  Utilizzo  dell'avanzo  di   amministrazione   presunto   o   "saldo
  finanziario  presunto"  relativo  all'esercizio  2012   -   Mancata
  preventiva verifica della effettiva e  reale  disponibilita'  delle
  risorse, che si ottiene solo in sede di approvazione del rendiconto
  - Violazione del principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio
  - Violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 6. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013  -  Stanziamenti  di  spese  obbligatorie  ma  non
  vincolate "relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie,  al
  Fondo di riserva per spese impreviste  e  alla  riassegnazione  dei
  residui passivi perenti" - Imputazione alla U.P.B. 922 del bilancio
  di   previsione   2013,   finanziato   attraverso    l'avanzo    di
  amministrazione presunto o "saldo  finanziario  presunto"  relativo
  all'esercizio 2012 - Mancata preventiva verifica della effettiva  e
  reale disponibilita' delle risorse, che si ottiene solo in sede  di
  approvazione   del   rendiconto   -   Violazione   del    principio
  dell'equilibrio tendenziale del bilancio - Violazione  dell'obbligo
  di copertura delle spese - Illegittimita' costituzionale  in  parte
  qua. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, artt.  11,  12  e
  13. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013 - Contabilizzazione nell'entrata del  bilancio  di
  competenza  e  di  cassa  dell'esercizio   2013,   dell'avanzo   di
  amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura  di  euro
  1.418.610,01, pari alla sommatoria degli  importi  destinati  dagli
  articoli 11, 12 e 13 al finanziamento  del  Fondo  di  riserva  per
  spese obbligatorie, al Fondo di riserva  per  spese  impreviste  ed
  alla riassegnazione dei  residui  passivi  perenti  -  Inscindibile
  connessione  con   le   norme   gia'   dichiarate   illegittime   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua, in via consequenziale. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 1. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 11 marzo  1953,  n.  87,
  art. 27. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013 - Contabilizzazione nella spesa  del  bilancio  di
  competenza  e  di  cassa  dell'esercizio   2013,   dell'avanzo   di
  amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura  di  euro
  1.418.610,01, pari alla sommatoria degli  importi  destinati  dagli
  articoli 11, 12 e 13 al finanziamento  del  Fondo  di  riserva  per
  spese obbligatorie, al Fondo di riserva  per  spese  impreviste  ed
  alla riassegnazione dei  residui  passivi  perenti  -  Inscindibile
  connessione  con   le   norme   gia'   dichiarate   illegittime   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua, in via consequenziale. 
- Legge della regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 2. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 11 marzo  1953,  n.  87,
  art. 27. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013 - Applicazione  al  bilancio  di  previsione  2013
  dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio  2012  nella
  misura di euro 1.418.610,01 - Inscindibile connessione con le norme
  gia' dichiarate  illegittime  -  Illegittimita'  costituzionale  in
  parte qua, in via consequenziale. 
- Legge della regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 8. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma; legge 11 marzo  1953,  n.  87,
  art. 27. 
(GU n.47 del 20-11-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 11, 12
e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio
regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 -
Bilancio  pluriennale  2013/2015),  promosso   dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  22-27  marzo  2013,
depositato in cancelleria il 28 marzo 2013 ed iscritto al n.  52  del
registro ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza pubblica del  24  settembre  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  giusta  delibera  del
Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013, ha  proposto  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e  13  della  legge
della Regione Molise 17 gennaio 2013 n. 5, pubblicata nel  Bollettino
ufficiale della Regione Molise n. 3  del  21  gennaio  2013,  recante
«Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per   l'esercizio
finanziario 2013 - Bilancio  pluriennale  2013/2015»,  lamentando  la
violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,   in
relazione al principio di equilibrio del bilancio  e  dell'art.  117,
terzo comma, Cost. con riguardo al principio del coordinamento  della
finanza pubblica. 
    L'art. 6 (Riepiloghi e prospetti allegati  al  bilancio  annuale)
prevede  l'allegazione  al  bilancio  di   previsione   annuale   per
l'esercizio 2013 - tra l'altro - della Tabella  n.  4  (elenco  delle
spese obbligatorie). 
    L'art. 11 (Fondo di riserva per spese  obbligatorie),  stabilisce
che «1. All'unita'  previsionale  di  base  n.  922  dello  stato  di
previsione  della  spesa   e'   autorizzata   l'iscrizione   di   uno
stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di  "Fondo  di
riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale  dotazione  di
cassa. 2. Sono  considerate  obbligatorie  le  spese  indicate  nella
tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1. 3. L'utilizzo del  fondo
e' disciplinato dalle norme previste  dall'articolo  24  della  legge
regionale n. 4/2002». 
    L'art. 12 (Fondo di riserva per spese impreviste)  cosi'  recita:
«1. E' autorizzata l'iscrizione alla unita' previsionale di  base  n.
922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro
198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per  spese  impreviste".  2.
L'utilizzo di somme da prelevare  dal  fondo  e'  disciplinato  dalle
norme di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4/2002». 
    L'art. 13 (Capitolo di spesa per finanziare  residui  cancellati)
dispone che «1. Per il  pagamento  di  somme  eliminate  dai  residui
passivi  per  le  quali  sia  prevedibile  da  parte  dei   creditori
l'esercizio  del  proprio  diritto  a   riscuotere   e'   autorizzata
l'iscrizione, nella unita' previsionale di base n. 922 dello stato di
previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e
di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00 . 2. Per l'utilizzo del
fondo sara' osservato quanto previsto dall'articolo  27  della  legge
regionale n. 4/2002». 
    Osserva il ricorrente che, con le norme oggetto di  impugnazione,
e' stata disposta la copertura di stanziamenti di spese non vincolate
attraverso l'utilizzo  di  una  quota  parte  del  saldo  finanziario
presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora  certificata
l'effettiva  disponibilita'  dello  stesso  con  l'approvazione   del
rendiconto per l'esercizio finanziario 2012;  tra  le  spese  la  cui
copertura e' assicurata tramite l'utilizzo di detto saldo finanziario
presunto sono inserite quelle relative al Fondo di riserva per  spese
obbligatorie, al  Fondo  di  riserva  per  spese  impreviste  e  alla
riassegnazione dei residui passivi perenti. 
    Secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  tali
disposizioni la Regione Molise  avrebbe  violato  l'art.  81,  quarto
comma, Cost., in relazione al principio di equilibrio del bilancio  e
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  con  riguardo  al  principio  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    Evidenzia  il  ricorrente  che  la  legge   regionale   impugnata
autorizza  l'utilizzazione  di  parte  delle  somme  provenienti  dal
presunto saldo finanziario 2012, per coprire lo stanziamento di spese
non vincolate. Piu' esattamente, si tratterebbe  di  euro  920.610,01
destinati al Fondo di riserva per spese obbligatorie  (art.  11),  di
euro 198.000,00 destinati al Fondo di riserva  per  spese  impreviste
(art. 12) e di euro  300.000,00  destinati  alla  riassegnazione  dei
residui  passivi  perenti  (art.  13)  relativamente  all'anno  2013,
sebbene fosse mancata la  preventiva  verifica  della  disponibilita'
delle risorse che si ottiene solo con l'accertamento  dell'avanzo  di
amministrazione  in  sede  di   approvazione   del   rendiconto   per
l'esercizio finanziario 2012. 
    La difesa  statale  rammenta  che  la  Corte  costituzionale,  di
recente, ha chiarito che il saldo finanziario  presunto  consiste  in
una stima provvisoria,  priva  di  valore  giuridico  ai  fini  delle
autorizzazioni di spesa, ed ha sottolineato che «nessuna  spesa  puo'
essere accesa in poste di bilancio correlate ad un  avanzo  presunto,
se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente  stanziati
nell'esercizio precedente» (sentenza n. 70 del 2012). 
    La normativa censurata, quindi, si porrebbe in evidente contrasto
con l'art. 81, quarto comma, Cost. dal momento che esiste un concreto
obbligo  di  copertura  «[...]  attraverso  la  previa  verifica   di
disponibilita' delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale
equilibrio tra entrate ed uscite». Il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri evidenzia che si trova ripetutamente affermato  dalla  Corte
costituzionale, in relazione al parametro dell'art. 81, quarto comma,
Cost., che  la  copertura  deve  essere  credibile,  sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 del 2011, n. 68
del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del  1991
e  n.  1  del  1966)  e  che  il  legislatore  vieta   tassativamente
l'utilizzazione dell'avanzo presunto per costruire gli equilibri  del
bilancio, in quanto entita' economica di incerta realizzazione e, per
cio' stesso, produttiva di rischi per la  sana  gestione  finanziaria
dell'ente pubblico (sentenza n. 70 del 2012). 
    La Regione Molise non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato gli artt. 6, 11, 12  e  13  della  legge  della
Regione  Molise  17  gennaio  2013,  n.  5  (Bilancio  regionale   di
competenza e di cassa per l'esercizio  finanziario  2013  -  Bilancio
pluriennale 2013-2015), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e
117, terzo comma, della Costituzione. 
    In particolare, il  ricorrente  lamenta  che  la  Regione  Molise
avrebbe disposto la copertura di stanziamenti di  spese  obbligatorie
ma non vincolate «attraverso l'utilizzo di una quota parte del  saldo
finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata  ancora
certificata   l'effettiva    disponibilita'    dello    stesso    con
l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012». 
    Tra le spese la cui copertura e' assicurata tramite l'utilizzo di
detto "saldo finanziario presunto" (termine  impiegato  per  indicare
l'avanzo  di  amministrazione   presunto,   espressione   che   sara'
utilizzata in prosieguo) sarebbero inserite quelle «relative al Fondo
di riserva per spese obbligatorie, al  Fondo  di  riserva  per  spese
impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti». 
    La violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. viene motivata in
riferimento al principio dell'equilibrio di bilancio, dal momento che
le disposizioni impugnate autorizzerebbero l'utilizzazione  di  parte
delle  somme  provenienti  dall'avanzo  di  amministrazione  presunto
relativo all'anno 2012 per coprire le spese  destinate  al  Fondo  di
riserva per spese obbligatorie (art. 11), al  Fondo  di  riserva  per
spese impreviste (art. 12) ed alla riassegnazione dei residui passivi
perenti  (art.  13).  Secondo  il  ricorrente,  sarebbe  mancata   la
preventiva  verifica  della  disponibilita'  delle  risorse,  che  si
ottiene solo con l'accertamento  dell'avanzo  di  amministrazione  in
sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012. 
    Al riguardo, il ricorrente ricorda che questa Corte ha  affermato
che il saldo finanziario presunto «consiste in una stima provvisoria,
priva di valore giuridico ai fini delle autorizzazioni di  spesa»,  e
che «nessuna spesa puo' essere accesa in poste di bilancio  correlate
ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati  e
regolarmente stanziati nell'esercizio precedente» (sentenza n. 70 del
2012). 
    La normativa censurata si porrebbe quindi in  evidente  contrasto
con l'art. 81, quarto comma, Cost., dal  momento  che  «l'obbligo  di
copertura avrebbe  dovuto  essere  osservato,  attraverso  la  previa
verifica di disponibilita' delle risorse impiegate, per assicurare il
tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite»  (sentenza  n.  70  del
2012). 
    Il Presidente del Consiglio dei  ministri  richiama  altresi'  il
costante orientamento di questa  Corte,  in  relazione  al  parametro
dell'art. 81, quarto comma, Cost., secondo  cui  «la  copertura  deve
essere  credibile,  sufficientemente   sicura,   non   arbitraria   o
irrazionale (sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n.  141  e  n.
100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1  del  1966)»  e
non puo' essere  utilizzato  l'«avanzo  presunto  per  costruire  gli
equilibri del  bilancio,  in  quanto  entita'  economica  di  incerta
realizzazione e, per cio' stesso, produttiva di rischi  per  la  sana
gestione finanziaria dell'ente pubblico» (sentenza n. 70 del 2012). 
    Inoltre, il  ricorrente  deduce  che  le  disposizioni  impugnate
violerebbero  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  in  relazione  alla
potesta'  legislativa  concorrente  dello   Stato   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica. 
    In sostanza, le censure formulate  dal  ricorrente  in  relazione
agli  evocati  parametri  possono  essere  cosi'   sintetizzate:   a)
realizzazione   del   formale   pareggio   di    bilancio    mediante
l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato,  attraverso
il collegamento teleologico degli artt. 6, 11, 12 e  13  della  legge
reg. Molise n. 5 del 2013, per la copertura del Fondo di riserva  per
spese obbligatorie, per le spese impreviste e  per  il  finanziamento
dei residui cancellati a seguito  di  perenzione  amministrativa;  b)
produzione di un sostanziale squilibrio del bilancio  consistente  in
un ampliamento complessivo della spesa oltre i limiti  delle  risorse
disponibili. 
    1.1.- Le  norme  oggetto  dell'impugnativa  statale  sono  state,
successivamente alla proposizione del ricorso, modificate dall'art. 7
della legge della Regione Molise 25  luglio  2013,  n.  9  (Copertura
dell'anticipazione di liquidita' ai sensi degli articoli 2  e  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n 64. Variazioni al bilancio regionale per
l'esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015). 
    Tale  intervento  del  legislatore  regionale:  a)  ha  eliminato
l'utilizzo dell'avanzo presunto per coprire le dotazioni dei fondi di
riserva indicati negli artt. 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5
del 2013; b) ha precisato che essi saranno interamente finanziati con
«risorse  regionali»;  c)  ha  ridotto   l'applicazione   dell'avanzo
presunto dell'importo di euro 1.400.568,63; d) ha  individuato,  come
mezzo alternativo di copertura, la riduzione per il medesimo  importo
di uno stanziamento di competenza finanziato con «risorse  regionali»
(capitolo 19405 della U.P.B. 711). 
    2.- Le questioni sollevate in  riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, Cost. sono inammissibili. 
    Il ricorrente non svolge alcun percorso  argomentativo  idoneo  a
collegare le norme impugnate al parametro costituzionale evocato, ne'
deduce alcuna disposizione  interposta  in  grado  di  illustrare  la
pretesa illegittimita' delle stesse norme. 
    3.- Per quanto  riguarda  le  censure  formulate  in  riferimento
all'art. 81, quarto comma, Cost., e' utile  preventivamente  definire
il quadro normativo composto dalle norme impugnate. 
    L'art. 6 dispone che: «1. Al bilancio di previsione  annuale  per
l'esercizio 2013 sono allegati i seguenti prospetti: TABELLA N.  1  -
Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese  di  competenza  e  di
cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo; TABELLA N.  2  -
Tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per  unita'
previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione
europea e dello Stato a specifica destinazione; TABELLA N. 3 - Elenco
dei capitoli collegati alle unita' previsionali di base; TABELLA N. 4
- Elenco delle spese  obbligatorie;  TABELLA  N.  5  -  Elenco  delle
garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione
e  dei  fondi  di  garanzia;  TABELLA  N.  6  -  Dimostrazione  della
formazione del saldo finanziario presunto al 31.12.2012; TABELLA N. 7
- Dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di  amministrazione
finalizzato  applicato  al  bilancio  2013;  TABELLA  N.  8  -   Nota
informativa sui derivati della Regione Molise ai sensi  dell'articolo
62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito
dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203» 
    L'art. 11 prevede che: «1. All'unita' previsionale di base n. 922
dello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione  di
uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di  "Fondo
di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con  uguale  dotazione
di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le  spese  indicate  nella
tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1. 3. L'utilizzo del  fondo
e' disciplinato dalle norme previste  dall'articolo  24  della  legge
regionale n. 4/2002». 
    L'art. 12 statuisce che: «1.  E'  autorizzata  l'iscrizione  alla
unita' previsionale di base n. 922 dello stato  di  previsione  della
spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo  di  "Fondo  di
riserva per spese impreviste". 2. L'utilizzo di  somme  da  prelevare
dal fondo e' disciplinato dalle norme di cui  all'articolo  25  della
legge regionale n. 4/2002». 
    L'art. 13,  infine,  istituisce  un  capitolo  di  spesa  per  il
finanziamento  dei  residui  cancellati  a  seguito   di   perenzione
amministrativa cosi'  articolato:  «1.  Per  il  pagamento  di  somme
eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile  da  parte
dei  creditori  l'esercizio  del  proprio  diritto  a  riscuotere  e'
autorizzata l'iscrizione, nella unita' previsionale di  base  n.  922
dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una  dotazione
di competenza e di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00. 2. Per
l'utilizzo del fondo sara' osservato quanto previsto dall'articolo 27
della legge regionale n. 4/2002». Quest'ultimo, a sua volta,  recita:
«1. Nello stato di previsione della spesa puo'  iscriversi,  sia  per
competenza che per cassa,  apposito  fondo  da  utilizzarsi  per  far
fronte al pagamento di residui passivi eliminati per perenzione negli
esercizi precedenti, in caso di richiesta degli aventi diritto. 2. Il
fondo e'  movimentato  esclusivamente  con  atto  deliberativo  della
Giunta Regionale». 
    Dall'esame  delle  tabelle  allegate  all'art.  6   della   legge
impugnata si ricava che la U.P.B. 922 della parte spesa del  bilancio
di previsione 2013, cui sono imputati il  Fondo  di  riserva  per  le
spese obbligatorie, il Fondo di riserva per le spese impreviste e  le
risorse  per  finanziare  la  reiscrizione  delle  partite  debitorie
afferenti alle obbligazioni scadute  o  in  scadenza  nel  richiamato
esercizio  e  gia'  oggetto  di  perenzione   amministrativa,   viene
effettivamente  finanziata  attraverso  l'utilizzazione   dell'avanzo
presunto di amministrazione dell'esercizio  2012.  Cio'  conferma  la
configurazione della modalita' di copertura censurata dal  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ne deriva che  le  norme  impugnate  dovranno  essere  scrutinate
tenendo presente il loro collegamento teleologico. 
    4.- Alla luce di quanto premesso, le  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge reg. Molise  n.
5 del 2013 in riferimento  all'art.  81,  quarto  comma,  Cost.  sono
fondate nei termini di seguito precisati. 
    Con riguardo  all'impiego  di  risorse  provenienti  da  esercizi
precedenti, questa Corte ha gia' precisato  che  esso  e'  consentito
solamente in presenza di particolari requisiti quali: a)  l'effettiva
riscossione di una risorsa finalizzata negli esercizi  anteriori;  b)
la sua mancata utilizzazione in detti esercizi; c) la persistenza  di
un  vincolo  legislativo  per  le  originarie  specifiche   finalita'
(sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012). 
    Per quel che riguarda in particolare l'avanzo di  amministrazione
presunto,  e'  stato   chiarito   che   esso   costituisce   «entita'
giuridicamente  ed  economicamente  inesistente»,  in   quanto   tale
inidonea ad assicurare copertura di spese (sentenze n. 250 del 2013 e
n. 70 del 2012). Peraltro, a prescindere da ogni considerazione circa
l'acclarata inapplicabilita'  dell'istituto  della  presunzione  alla
materia  della  copertura  finanziaria,  nel  caso   di   specie   la
presunzione di avanzo utilizzata dal  legislatore  regionale  non  e'
neppure supportata dai caratteri della precisione, della  concordanza
e della prudenza poiche' le risultanze dell'ultimo  conto  consuntivo
approvato dalla Regione Molise con la legge 19 ottobre  2012,  n.  23
(Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario
2011), conducono a modalita' di apprezzamento di  opposto  contenuto.
Come e' noto, infatti, l'art. 7 di detta legge  e'  stato  dichiarato
costituzionalmente illegittimo per  cio'  che  concerne  l'irregolare
contabilizzazione di residui attivi (sentenza n. 138 del  2013).  Per
effetto   della   richiamata   declaratoria,    il    risultato    di
amministrazione di quell'esercizio, originariamente  quantificato  in
un avanzo di amministrazione (art. 4 della medesima legge reg. Molise
n. 23 del 2012), deve intendersi di  segno  negativo  in  conseguenza
della cancellazione di tali residui dalle componenti attive del saldo
finale. 
    I fondi di  riserva  per  le  spese  obbligatorie  e  per  quelle
impreviste, di cui agli artt. 11 e 12 della legge reg.  Molise  n.  5
del 2013, sono  due  poste  di  spesa  di  natura  necessaria,  cosi'
configurate dalla stessa normativa quadro di  contabilita'  regionale
(art. 13 del decreto  legislativo  28  marzo  2000,  n.  76,  recante
«Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo
1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208»),  e  finalizzate  ad
assicurare l'equilibrio del bilancio  in  una  prospettiva  dinamica.
Esse infatti costituiscono un  accantonamento  di  risorse  destinate
rispettivamente  a  fronteggiare,   nel   corso   dell'esercizio   di
competenza, eventuali eccedenze di spese obbligatorie  rispetto  alla
previsione annuale oppure  nuove  o  maggiori  spese  necessarie,  ma
imprevedibili al momento dell'approvazione del bilancio. 
    Anche il fondo di cui  al  successivo  art.  13  appartiene  alla
categoria delle spese obbligatorie. Esso e' destinato all'adempimento
di obbligazioni «scadute o in scadenza nell'esercizio di  competenza»
(sentenza n. 250 del 2013). 
    Le considerazioni  che  precedono  consentono  di  affermare  che
l'allocazione  nella  parte  spesa  di  bilancio  delle   tre   poste
contestate  costituisce  un  obbligo  indefettibile  per  la  Regione
Molise, ma che essa  «deve  avvenire  secondo  i  canoni  della  sana
gestione finanziaria, nel rispetto dei precetti discendenti dall'art.
81, quarto comma, Cost., attraverso le forme di copertura  consentite
dall'ordinamento» (sentenza n. 250 del 2013). Nel caso di specie,  al
contrario, esse non sono conformi ne' ai parametri costituzionali  di
imputazione della spesa, ne' al principio  dell'unita'  di  bilancio,
desumibile dall'art. 24, comma 1, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» (sentenza  n.
241 del 2013). Sotto il primo profilo, infatti, la risorsa  impiegata
per la copertura e' «giuridicamente inesistente» (sentenze n. 250 del
2013 e n. 318  e  n.  70  del  2012  );  sotto  il  secondo,  vincola
indebitamente a spese  della  competenza  una  posta  proveniente  da
esercizio precedente. 
    In sostanza,  e'  il  collegamento  teleologico  di  dette  poste
contabili  a  rendere  il  bilancio  dell'esercizio  2013  privo   di
equilibrio    nel    suo    complesso,    poiche'    determina    «il
sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente
disponibili» attraverso la loro destinazione «a  spese  discrezionali
ancora  da  assumere,  e  comunque  non  pervenute  alla   fase   del
perfezionamento, anziche' impiegarle  in  via  prioritaria»  per  far
fronte a spese obbligatorie e ad obbligazioni in scadenza  o  scadute
(sentenza n. 250 del 2013). 
    Come affermato per analoga fattispecie precedentemente sottoposta
al giudizio di questa Corte, «le descritte  violazioni  dei  principi
della copertura  e  dell'unita'  concorrono  a  rendere  il  bilancio
dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel  suo  complesso,  poiche'
determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse
effettivamente disponibili. Il descritto schema elusivo del parametro
costituzionale   consente   di   dedicare   risorse    effettivamente
disponibili a spese discrezionali ancora da assumere e  comunque  non
pervenute alla fase del perfezionamento», anziche' impiegarle in  via
prioritaria per la copertura di spese obbligatorie (sentenza  n.  250
del 2013). 
    4.1.- Sulla base  delle  esposte  considerazioni  possono  essere
precisati  i  profili  di  illegittimita'  delle  singole  norme   in
riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. 
    L'art. 6 della legge reg. Molise n. 5  del  2013  e'  illegittimo
nella parte in  cui  collega  l'avanzo  di  amministrazione  presunto
relativo all'esercizio 2012 all'U.P.B. 922 della  parte  spesa,  alla
quale sono imputati il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il
Fondo di riserva per le spese impreviste e le risorse per  finanziare
la reiscrizione delle partite debitorie afferenti  alle  obbligazioni
scadute o in scadenza nel richiamato  esercizio  e  gia'  oggetto  di
perenzione amministrativa. 
    Gli artt. 11, 12  e  13  della  legge  regionale  impugnata  sono
illegittimi nella parte  in  cui  imputano  spese  obbligatorie  alla
U.P.B. 922 della spesa, utilizzando una risorsa  aleatoria  sotto  il
profilo economico ed inesistente sotto quello giuridico (ex plurimis,
sentenze n. 318 e n. 70 del 2012). 
    4.2.- Non vengono in rilievo in questa sede le  modifiche  recate
di recente dalla legge reg. Molise n. 9 del 2013, in  quanto,  da  un
canto, per essa sono ancora pendenti i termini per l'impugnazione  da
parte dello Stato, e, dall'altro, non  vi  e'  prova  alcuna  che  le
disposizioni impugnate non abbiano avuto nel frattempo applicazione. 
    E' utile precisare - come gia' messo in evidenza da questa  Corte
- che il principio dell'equilibrio tendenziale  del  bilancio  e'  un
«precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis,  sentenze
n. 213 del 2008, n. 384 del  1991  e  n.  1  del  1966),  [il  quale]
consiste  nella  continua  ricerca  di  un  armonico   e   simmetrico
bilanciamento tra risorse  disponibili  e  spese  necessarie  per  il
perseguimento delle finalita' pubbliche» (sentenza n. 250 del 2013). 
    Anche per la Regione Molise vale dunque - considerato il «difetto
genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»
-  la  doverosita'  dell'adozione  di  «appropriate  variazioni   del
bilancio di previsione, in ordine alla  cui  concreta  configurazione
permane la discrezionalita'  dell'amministrazione  nel  rispetto  del
principio di priorita' dell'impiego delle risorse disponibili per  le
spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate,  in
scadenza o scadute» (sentenza n. 250 del 2013). 
    Peraltro, come gia' questa Corte ha  recentemente  precisato,  la
limitazione      della       declaratoria       d'incostituzionalita'
dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto alle  sole
partite di spesa oggetto del  ricorso  non  esonera  la  Regione  dal
concreto perseguimento dell'equilibrio del bilancio (sentenza n.  250
del 2013). 
    5.- In considerazione della  inscindibile  connessione  esistente
con le norme impugnate, l'illegittimita' costituzionale  delle  prime
deve estendersi in via consequenziale, ai sensi  dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento della Corte costituzionale), agli artt.  1  e  2  della
legge reg. Molise n. 5 del 2013, nella parte in  cui  contabilizzano,
rispettivamente nell'entrata e nella spesa del bilancio di competenza
e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione  presunto
dell'esercizio 2012 nella misura  di  euro  1.418.610,01,  pari  alla
sommatoria degli importi destinati dagli articoli  11,  12  e  13  al
finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie,  al  Fondo
di riserva per spese impreviste ed alla  riassegnazione  dei  residui
passivi perenti. Dette disposizioni, infatti,  consentono  l'indebito
allargamento  delle  autorizzazioni  di  spesa  ed   il   conseguente
squilibrio del bilancio di previsione 2013. 
    6.-  Analoga  statuizione  deve  essere  adottata  nei  confronti
dell'art. 8 della legge reg. Molise n. 5 del 2013, nella parte in cui
applica al bilancio di previsione 2013  l'avanzo  di  amministrazione
presunto dell'esercizio  2012  nella  misura  di  euro  1.418.610,01.
L'evidente  correlazione  con  le  disposizioni  impugnate  comporta,
infatti, un rapporto di chiara  consequenzialita'  con  la  decisione
assunta in ordine alle stesse. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 6 della
legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio  regionale
di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 -  Bilancio
pluriennale 2013/2015), nella parte in cui determina il finanziamento
della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli  artt.  11,  12  e  13
attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo
all'esercizio 2012; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 11, 12  e
13 della legge reg.  Molise  n.  5  del  2013  nella  parte  inerente
all'imputazione  della  spesa  alla  U.P.B.  922  del   bilancio   di
previsione 2013; 
    3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge reg.  Molise  n.  5  del  2013
nella  parte  in  cui  contabilizza,  nell'entrata  del  bilancio  di
competenza   e   di   cassa   dell'esercizio   2013,   l'avanzo    di
amministrazione presunto dell'esercizio 2012  nella  misura  di  euro
1.418.610,01; 
    4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2
della  legge  reg.  Molise  n.  5  del  2013  nella  parte   in   cui
contabilizza, nella spesa del  bilancio  di  competenza  e  di  cassa
dell'esercizio   2013,   l'avanzo   di    amministrazione    presunto
dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01; 
    5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge reg.  Molise  n.  5  del  2013
nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di
amministrazione nella misura di euro 1.418.610,01. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI