N. 285 SENTENZA 20 novembre - 2 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Intervento in giudizio - Intervento spiegato da soggetti  privati  in
  un giudizio di legittimita' in via principale  -  Giudizio  che  si
  svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potesta' legislativa
  - Inammissibilita' dell'intervento. 
-   
- Costituzione, art. 127; legge 11 marzo 1953,  n.  87,  artt.  31  e
  seguenti. 
Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta  -  Ciclo  integrato  dei
  rifiuti solidi urbani e  dei  rifiuti  speciali  non  pericolosi  -
  Divieto  generale  di  realizzazione  e  utilizzazione  sull'intero
  territorio regionale di impianti di  trattamento  a  caldo  per  lo
  smaltimento  dei   rifiuti   (incenerimento,   termovalorizzazione,
  pirolisi  o  gassificazione)  -  Ricorso  del  Governo  -  Asserita
  violazione  dello  statuto  regionale  in  quanto  la  disposizione
  impugnata sarebbe  stata  adottata  sulla  base  di  un  referendum
  propositivo  che  "non  doveva  essere  dichiarato  ammissibile"  -
  Impropria   utilizzazione   dello   strumento   del   giudizio   di
  costituzionalita' della legge "per  un  fine  a  esso  estraneo"  -
  Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, articolo
  unico. 
- Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 15, secondo comma. 
Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta  -  Ciclo  integrato  dei
  rifiuti solidi urbani e  dei  rifiuti  speciali  non  pericolosi  -
  Divieto  generale  di  realizzazione  e  utilizzazione  sull'intero
  territorio regionale di impianti di  trattamento  a  caldo  per  lo
  smaltimento  dei   rifiuti   (incenerimento,   termovalorizzazione,
  pirolisi  o  gassificazione)  -  Norma  che  eccede  la  competenza
  regionale  -  Violazione  della  competenza   legislativa   statale
  esclusiva in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, articolo
  unico. 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera   s);   decreto
  legislativo 2006, n. 152, artt. 195, comma 1, lettere f)  e  p),  e
  196, comma 1, lettere n) e o). 
(GU n.49 del 4-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  unico
della legge della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  23
novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale  3  dicembre
2007, n. 31 - Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 23-28 gennaio 2013, depositato  in  cancelleria  il  29
gennaio 2013 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2013. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, nonche' gli atti  di  intervento  della  Paul
Wurth Italia S.p.a. e di Roscio Fabrizio ed altri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati Roberto  Damonte  per  la  Paul  Wurth  Italia
S.p.a., Domenico Palmas per  Roscio  Fabrizio  ed  altri,  l'avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  e  l'avvocato  Francesco  Saverio  Marini  per  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 23-28 gennaio 2013 (reg. ric. n.  9
del 2013)  e  depositato  in  cancelleria  il  29  gennaio  2013,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  l'articolo  unico
della legge della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  23
novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale  3  dicembre
2007, n. 31 - Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti),
per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione   e   dell'art.   15,   secondo   comma,   della   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), in relazione all'art. 7, comma 1, lettera a),  della  legge
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 25  giugno  2003,
n.  19  (Disciplina   dell'iniziativa   legislativa   popolare,   del
referendum   propositivo,   abrogativo   e   consultivo,   ai   sensi
dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale). 
    2.-  La  disposizione  impugnata  stabilisce  che  «Il  comma   5
dell'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n.  31  (Nuove
disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), e'  sostituito  dal
seguente: "5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali
della regione e dei limitati quantitativi  di  rifiuti  prodotti,  in
conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 1,  al  fine
di tutelare la  salute  e  di  perseguire  criteri  di  economicita',
efficienza ed efficacia,  nel  ciclo  integrato  dei  rifiuti  solidi
urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano ne' si
utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento  a  caldo
quali     incenerimento,     termovalorizzazione,     pirolisi      o
gassificazione."». 
    3.-  Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   ritiene,
innanzitutto, che la disposizione impugnata contrasti con l'art.  15,
secondo comma, dello statuto speciale  per  la  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera  a),  della  legge
reg. Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 19 del 2003. La norma  regionale
sarebbe stata adottata sulla base di un  referendum  propositivo  che
«non  doveva  essere  dichiarato  ammissibile».  In  particolare,  la
Commissione regionale per i procedimenti referendari e di  iniziativa
popolare, tenuta a pronunciarsi in merito «alla competenza  regionale
nella materia  oggetto  della  proposta  di  legge»,  secondo  quanto
stabilito  dal  predetto  art.  7,  comma  1,  lettera  a),   avrebbe
«erroneamente ricondotto la proposta di legge regionale in esame alla
materia della tutela della salute». 
    In secondo  luogo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
afferma che la disposizione impugnata sia  ascrivibile  alla  materia
della tutela dell'ambiente,  di  competenza  esclusiva  statale,  con
conseguente violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. In questo ambito, le disposizioni statali vincolerebbero  anche
la Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste (sentenza n. 61 del
2009). 
    In particolare, la norma regionale contrasterebbe con l'art. 195,
comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale), che attribuisce allo Stato il  compito
di individuare i  «criteri  generali  relativi  alle  caratteristiche
delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione  degli   impianti   di
smaltimento dei rifiuti», nonche' con  la  lettera  f)  dello  stesso
articolo, che riserva  allo  Stato  «l'individuazione,  nel  rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni,  degli  impianti  di
recupero e  di  smaltimento  di  preminente  interesse  nazionale  da
realizzare  per  la  modernizzazione  e  lo   sviluppo   del   paese;
l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  a
mezzo di un  programma,  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, e inserito  nel  Documento  di  programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli  stanziamenti  necessari
per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture  e  gli
insediamenti strategici di cui al presente comma il  Governo  procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico  fra  le  aree  del
territorio  nazionale.  Il  Governo  indica  nel  disegno  di   legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse  necessarie,  anche  ai  fini
dell'erogazione dei  contributi  compensativi  a  favore  degli  enti
locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e  privati
allo scopo disponibili». 
    La   disposizione   impugnata,    nell'affermare    l'inidoneita'
dell'intero territorio regionale ad accogliere determinate  tipologie
di impianto, contrasterebbe, altresi', con il  successivo  art.  196,
comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152 del  2006,  che  assegna  alle
regioni «la definizione di criteri  per  l'individuazione,  da  parte
delle province, delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione  degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel  rispetto  dei
criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera  p)»  e
con la lettera o) dello stesso articolo, che attribuisce a tali  enti
anche «la definizione dei criteri per l'individuazione dei  luoghi  o
impianti idonei allo smaltimento e la  determinazione,  nel  rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare». 
    4.- Con atto depositato in data 1o marzo 2013, si  e'  costituita
in  giudizio  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee   d'Aoste,
deducendo l'infondatezza della questione. 
    Innanzitutto,  la  Regione  sostiene  che   la   questione,   con
riferimento all'art. 15, secondo comma, dello statuto  per  la  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, e' tardiva, perche' il Governo avrebbe dovuto
«all'epoca» impugnare la delibera della Commissione regionale  per  i
procedimenti  referendari  e  di  iniziativa  popolare;  inoltre,  il
referendum propositivo avente  ad  oggetto  la  norma  impugnata  era
certamente  ammissibile,  in  quanto  promuoverebbe   il   cosiddetto
principio  di  autosufficienza  nella   gestione   dei   rifiuti   e,
soprattutto,  riguarderebbe  aspetti  concernenti  la  tutela   della
salute: nel settore dei rifiuti, «accanto ad  interessi  inerenti  in
via primaria alla tutela dell'ambiente,  possono  venire  in  rilievo
interessi sottostanti ad altre materie, per cui la competenza statale
non  esclude  la  concomitante  possibilita'  per   le   Regioni   di
intervenire [...]» (sentenza n. 249 del 2009). 
    In secondo luogo, riguardo alla violazione dell'art. 117, secondo
comma,  lettera  s),  Cost.,  la  normativa  statale   invocata   non
impedirebbe «al legislatore regionale  di  prevedere  che,  nell'area
idonea al trattamento dei rifiuti, si adotti un determinato  tipo  di
impianto (nella specie, a freddo), e si  escluda  -  per  ragioni  di
tutela di altri  interessi  costituzionalmente  rilevanti,  quali  la
salute dei cittadini - altro  determinato  tipo  di  impianto  (nella
specie,  di  trattamento  a  caldo).  Tale  soluzione,  infatti,  non
compromette il sistema di smaltimento di rifiuti in se',  atteso  che
il legislatore regionale non ha vietato in  assoluto  il  trattamento
dei rifiuti sul proprio territorio, ma si  e'  limitato  ad  indicare
che, esclusivamente per quanto riguarda i  rifiuti  urbani  e  quelli
speciali non pericolosi, non possono  essere  utilizzati  sistemi  di
trattamento a caldo». 
    In particolare, la norma  impugnata  non  contrasterebbe  con  la
competenza dello Stato a individuare i siti  di  realizzazione  degli
impianti di  preminente  interesse  nazionale  (art.  195,  comma  1,
lettera f, d.lgs. n. 152 del 2006), potendosi ricavare che «fuori  da
questo ambito le Regioni conservino la  facolta'  di  decidere  quali
tipologie  di  impianto  ubicare  sul  proprio  territorio»,   posta,
peraltro, la mancata definizione dei criteri statali. A tal riguardo,
l'art.  196,  comma  1,  lettera  d),  attribuisce  alla   competenza
regionale «l'approvazione dei  progetti  di  nuovi  impianti  per  la
gestione dei  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione  alle
modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali
di cui all'articolo 195,  comma  1,  lettera  f);».  Di  conseguenza,
secondo  la  difesa  regionale,  «fuori   dall'individuazione   degli
impianti di  preminente  interesse  nazionale,  spetta  alle  Regioni
individuare quali sistemi di trattamento rifiuti adottare sul proprio
territorio». 
    5.- Con atto depositato  l'11  marzo  2013,  i  signori  Fabrizio
Roscio, Marco Grange, Jeanne  Cheillon,  Anna  Gamerro,  Elisa  Maria
Desandre', del comitato promotore del referendum propositivo  che  ha
approvato  la  legge  regionale   oggetto   di   impugnazione,   sono
intervenuti in giudizio, opponendosi alla richiesta  di  declaratoria
di incostituzionalita' della legge impugnata. 
    Con atto depositato il 12 marzo 2013, la Paul Wurth Italia S.p.a.
e'  intervenuta  in  giudizio,  insistendo  per  l'accoglimento   del
ricorso.  Il  2  ottobre  2013,  la  Paul  Wurth  Italia  S.p.a.   ha
depositato, inoltre, ulteriore documentazione. 
    Il  15  ottobre  2013,  e'  seguito  il   deposito   di   memorie
illustrative e ulteriore documentazione  da  parte  sia  dei  signori
Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna  Gamerro,  Elisa
Maria Desandre', sia della Paul Wurth Italia S.p.a. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 23-28 gennaio 2013, depositato  in  cancelleria  il  29
gennaio 2013 e iscritto  al  n.  9  del  registro  ricorsi  2013,  ha
impugnato l'articolo unico della legge della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 23 novembre 2012, n.  33  (Modificazione  alla
legge regionale 3 dicembre  2007,  n.  31  -  Nuove  disposizioni  in
materia di gestione dei rifiuti). 
    La disposizione impugnata riguarda la gestione dei rifiuti e,  in
particolare,  la  realizzazione  e  utilizzazione  di   impianti   di
trattamento a caldo per il loro smaltimento. Ad avviso del Presidente
del Consiglio dei  ministri,  tale  disposizione  contrasterebbe,  in
primo luogo, con l'art. 15, secondo comma, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle  d'Aosta),  in
relazione all'art. 7, comma 1, lettera a), della legge della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  25  giugno  2003,   n.   19
(Disciplina  dell'iniziativa  legislativa  popolare,  del  referendum
propositivo, abrogativo e  consultivo,  ai  sensi  dell'articolo  15,
secondo  comma,  dello  Statuto  speciale),  perche'  sarebbe   stata
adottata sulla base di un  referendum  propositivo  che  «non  doveva
essere dichiarato ammissibile». 
    In secondo luogo, la norma impugnata sarebbe  riconducibile  alla
materia della tutela dell'ambiente di competenza  esclusiva  statale,
con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),
Cost. La disposizione regionale si porrebbe in contrasto con le norme
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), in particolare con l'art. 195, comma 1, lettere f) e  p)
e con l'art. 196, comma 1,  lettere  n)  e  o),  che  individuano  le
competenze amministrative statali (art. 195) e quelle regionali (art.
196) nella gestione dei rifiuti. 
    2.- In  via  preliminare,  deve  essere  confermata  l'ordinanza,
deliberata nel corso dell'udienza pubblica ed allegata alla  presente
sentenza, con  la  quale  sono  stati  dichiarati  inammissibili  gli
interventi spiegati dai signori Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne
Cheillon, Anna Gamerro, Elisa Maria  Desandre',  nonche'  dalla  Paul
Wurth Italia S.p.a. nel presente giudizio. 
    Il giudizio di costituzionalita' delle  leggi,  promosso  in  via
d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli  artt.  31  e  seguenti
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), si  svolge  esclusivamente
tra soggetti titolari di potesta' legislativa, fermi restando, per  i
soggetti privi di tale potesta', i mezzi di tutela  delle  rispettive
posizioni  soggettive,  anche  costituzionali,  di  fronte  ad  altre
istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a  questa  Corte  in
via incidentale. 
    Deve quindi ritenersi inammissibile l'intervento, nei giudizi  di
costituzionalita' in via principale,  di  soggetti  privi  di  potere
legislativo (ex plurimis, sentenze n. 220 e n. 118 del 2013, n.  245,
n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del
2010, ordinanza n. 107 del 2010). 
    3.-  Sempre  in   via   preliminare,   deve   essere   dichiarata
l'inammissibilita' della censura riferita all'art. 15, secondo comma,
dello statuto speciale per la Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ritiene   che   la
disposizione impugnata contrasti con l'art. 7, comma 1,  lettera  a),
della legge reg. n. 19 del 2003, da cui discenderebbe  la  violazione
del parametro statutario richiamato, perche' la disposizione  sarebbe
stata adottata sulla base  di  un  referendum  propositivo  che  «non
doveva essere dichiarato ammissibile». In particolare, la Commissione
regionale per i procedimenti referendari e  di  iniziativa  popolare,
tenuta a pronunciarsi in  merito  «alla  competenza  regionale  nella
materia oggetto della proposta di legge»,  secondo  quanto  stabilito
dal predetto art. 7,  comma  1,  lettera  a),  avrebbe  «erroneamente
ricondotto la proposta di legge regionale in esame alla materia della
tutela della salute». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri non contesta, dunque, la
violazione di una norma da parte della Regione, ma le  modalita'  con
cui e' stato esercitato il potere della Commissione regionale  per  i
procedimenti referendari. Non e' questa  pero'  la  sede  idonea  per
poter valutare  tale  doglianza,  non  essendo  stato  richiesto  dal
ricorrente un "giudizio sulle leggi". Il Presidente del Consiglio dei
ministri, quindi, ha compiuto  una  «impropria  utilizzazione»  dello
strumento del giudizio di costituzionalita' della legge «per un  fine
a esso estraneo», con  conseguente  inammissibilita'  della  relativa
censura (ordinanze n. 195 del 2012, n.  442  del  2001,  n.  144  del
2000). 
    4.- Ai fini dell'esame del merito della censura riferita all'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., va innanzitutto ricostruito il
quadro normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata. 
    4.1.- Come piu' volte precisato da questa Corte, la gestione  dei
rifiuti e' ascrivibile alla materia  della  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema» riservata, ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s),  Cost.,  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  (ex
multis, sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n.
278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009). In questo  ambito,  «non  puo'
riconoscersi  una  competenza  regionale   in   materia   di   tutela
dell'ambiente»,  anche  se  le  Regioni  possono  stabilire  «per  il
raggiungimento dei fini  propri  delle  loro  competenze  livelli  di
tutela piu'  elevati»,  pur  sempre  nel  rispetto  «della  normativa
statale di tutela  dell'ambiente»  (sentenza  n.  61  del  2009).  Al
contempo, «i poteri regionali "non possono consentire,  sia  pure  in
nome di una protezione piu'  rigorosa  della  salute  degli  abitanti
della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili  [...]  di
pregiudicare, insieme ad altri interessi  di  rilievo  nazionale,  il
medesimo interesse della salute in un ambito territoriale piu'  ampio
[...]» (sentenza n. 54 del 2012). 
    4.2.-  Il  legislatore  statale  ha  regolato  la  materia  della
gestione dei rifiuti nella Parte quarta, Titolo I (Norme  in  materia
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), del d.lgs.
n. 152 del 2006. La normativa statale individua poteri e funzioni dei
diversi  livelli  di  governo,  che  devono  essere  esercitati   «in
conformita' alle disposizioni di cui alla parte quarta  del  presente
decreto» (art. 177, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006). 
    Allo Stato, oltre alle attivita' gia' indicate  nel  resto  della
Parte quarta del Titolo I  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  spettano
numerose competenze (art. 195), tra le quali  l'individuazione  degli
impianti  di  recupero  e  di  smaltimento  di  preminente  interesse
nazionale da realizzare per la  modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese, sentita la Conferenza unificata, procedendo secondo  finalita'
di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio  nazionale
(art. 195, comma 1, lettera f), e l'indicazione dei criteri  generali
relativi  alle   caratteristiche   delle   aree   non   idonee   alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti  (art.  195,
comma 1, lettera p). Queste  attivita'  si  connettono  con  le  piu'
generali funzioni di indirizzo e coordinamento (art.  195,  comma  1,
lettera a), la definizione dei criteri generali e  delle  metodologie
per la gestione integrata dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettera b),
l'individuazione di obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei
rifiuti (art. 195, comma 1, lettera l). 
    Inoltre,  l'art.  196  dispone  che  «sono  di  competenza  delle
regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e
dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli  di  cui
all'articolo 195» una serie di poteri, tra i quali la definizione  di
criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non
idonee  alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e  di
recupero dei rifiuti, nel  rispetto  dei  criteri  generali  indicati
nell'articolo 195, comma 1, lettera p) (art. 196,  comma  1,  lettera
n), nonche' la  definizione  dei  criteri  per  l'individuazione  dei
luoghi o impianti idonei allo smaltimento (art. 196, comma 1, lettera
o). In questi casi, la Regione deve quindi procedere nel rispetto  di
criteri e procedure stabiliti a livello statale. 
    5.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la  norma
censurata e' riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente di
competenza esclusiva statale ed e' in contrasto con l'art. 195, comma
1, lettere f) e p) e con l'art. 196, comma 1, lettere n)  e  o),  del
d.lgs. n. 152 del 2006. 
    La norma regionale dispone, con riferimento  al  ciclo  integrato
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non  pericolosi,  un
divieto  generale  di  realizzazione  e   utilizzazione   sull'intero
territorio regionale di  impianti  di  trattamento  a  caldo  per  lo
smaltimento dei rifiuti  (quali  incenerimento,  termovalorizzazione,
pirolisi o gassificazione). 
    La norma eccede la competenza regionale. Infatti,  la  disciplina
della gestione  dei  rifiuti,  come  gia'  osservato,  rientra  nella
materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata,  in  base
all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  alla  competenza
esclusiva dello Stato (ex multis, sentenze n. 54 del 2012, n.  244  e
n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009). 
    Esercitando tale competenza, lo Stato  ha  regolato,  con  l'art.
195, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006,  il  potere  di
localizzare gli impianti di recupero e  smaltimento  dei  rifiuti  di
preminente interesse nazionale. 
    La norma regionale preclude allo Stato, con procedure difformi da
quelle disposte dalla  norma  statale,  di  individuare  impianti  di
preminente interesse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo
dei  rifiuti  nell'intera  Regione  autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee
d'Aoste. Tale divieto impedisce la realizzazione delle  finalita'  di
riequilibrio socio-economico fra le aree  del  territorio  nazionale,
indicate dalla norma statale. 
    Questa Corte ha rilevato che  «la  comprensibile  spinta,  spesso
presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino  il
rispettivo territorio degli oneri connessi  (secondo  il  noto  detto
"not  in  my  back-yard"),  non  puo'  tradursi  in  un   impedimento
insormontabile alla  realizzazione  di  impianti  necessari  per  una
corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio  di
interessi di rilievo ultraregionale» (sentenza n. 62 del 2005). 
    La disposizione impugnata contrasta con la lettera p),  comma  1,
art. 195 e con le lettere n) e o), comma 1, dell'art. 196, del d.lgs.
n. 152 del 2006. 
    Secondo queste disposizioni, spetta allo Stato «l'indicazione dei
criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non  idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti»
(articolo 195, comma 1, lettera p);  nel  rispetto  di  tali  criteri
generali, la Regione definisce i «criteri  per  l'individuazione,  da
parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» (art.  196,  comma
1,  lettera  n);  inoltre,  la  Regione  determina  i  «criteri   per
l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento [...]»
(art. 196, comma  1,  lettera  o),  dovendo  rispettare  «i  principi
previsti dalla normativa vigente e dalla parte  quarta  del  presente
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo  195  [...]»,  sulla
base di quanto indicato nella parte iniziale dello stesso  art.  196,
comma 1. 
    La disposizione  impugnata,  imponendo  un  divieto  generale  di
realizzazione  e  utilizzo  di  determinati  impianti  su  tutto   il
territorio   regionale,   non   contiene   un   "criterio"   ne'   di
localizzazione, ne' di idoneita' degli  impianti.  Si  tratta  di  un
limite assoluto, che si traduce in  una  aprioristica  determinazione
dell'inidoneita' di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti
impianti.  Questa  Corte,  in  altre  materie   come   quella   della
localizzazione di impianti  energetici,  ha  affermato  il  principio
generale per cui la Regione «non puo'  introdurre  "limitazioni  alla
localizzazione", ben puo' somministrare "criteri di  localizzazione",
quand'anche  formulati  "in  negativo",  ovvero   per   mezzo   della
delimitazione  di  aree  ben  identificate,  ove  emergano  interessi
particolarmente  pregnanti  affidati  alle   cure   del   legislatore
regionale, e purche'  cio'  non  determini  l'impossibilita'  di  una
localizzazione alternativa» (sentenza n. 278 del  2010);  del  resto,
«la generale esclusione di tutto  il  territorio  [...]  esime  dalla
individuazione  della  ratio  che  presiede  alla  dichiarazione   di
inidoneita' di specifiche tipologie di aree»  (sentenza  n.  224  del
2012); pertanto, alla Regione non puo' essere consentito, anche nelle
more della definizione dei criteri statali, di porre limiti  assoluti
di edificabilita' degli impianti (sentenza n. 192 del 2011). 
    Va    quindi    dichiarata    l'illegittimita'     costituzionale
dell'articolo unico della legge reg. Valle d'Aosta n.  33  del  2012,
perche' in contrasto con gli artt. 195, comma 1, lettere f) e  p),  e
196, comma 1, lettere n) e o),  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  con
conseguente violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  unico
della legge della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  23
novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale  3  dicembre
2007, n. 31 - Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 33 del 2012, promossa, in riferimento
all'art. 15, secondo comma, della legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle  d'Aosta),  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 5 novembre 2013 
 
                              ORDINANZA 
 
    Ritenuto che i signori  Fabrizio  Roscio,  Marco  Grange,  Jeanne
Cheillon, Anna Gamerro, Elisa Maria Desandre', nonche' la Paul  Wurth
Italia S.p.a.  hanno  depositato  atti  di  intervento  nel  giudizio
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg.  ric.  n.  9
del 2013) avverso l'articolo unico della legge regionale della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 23 novembre 2012, n.  33  (Modificazione  alla
legge regionale 3 dicembre  2007,  n.  31  -  Nuove  disposizioni  in
materia di gestione dei rifiuti), i primi opponendosi alla  richiesta
di declaratoria di illegittimita' costituzionale  della  disposizione
impugnata, la seconda  chiedendo,  invece,  che  la  questione  venga
accolta; 
    Considerato che il giudizio  di  costituzionalita'  delle  leggi,
promosso  in  via  d'azione  ai   sensi   dell'articolo   127   della
Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11  marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), si svolge esclusivamente tra  soggetti  titolari  di
potesta' legislativa, fermi restando, per i soggetti  privi  di  tale
potesta', i mezzi di tutela delle  rispettive  posizioni  soggettive,
anche costituzionali, di fronte ad altre istanze  giurisdizionali  ed
eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale; 
    che  pertanto,  alla  stregua  della  normativa   in   vigore   e
conformemente  alla  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  (ex
plurimis, sentenze n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n.  105
del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011,  n.  278  e  n.  121  del  2010,  e
ordinanza n. 107 del 2010),  non  e'  ammesso  l'intervento  in  tali
giudizi di soggetti privi di potere legislativo. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili gli interventi di Fabrizio  Roscio,  Marco
Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro, Elisa Maria Desandre' e  della
Paul Wurth Italia S.p.a. nel giudizio  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
                 F.to: Gaetano Silvestri, Presidente