N. 287 SENTENZA 20 novembre - 4 dicembre 2013
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Facolta' di nuove assunzioni a tempo indeterminato, condizionata unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con il principio fondamentale statale che pone limiti alle assunzioni di personale, in vista del contenimento dei costi ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, art. 1, comma 30. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 9.(GU n.50 del 11-12-2013 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Gaetano SILVESTRI; Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l'11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011. Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella; udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l'11 aprile 2011 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione. La norma censurata prevede che: «La Giunta regionale e' autorizzata a indire una o piu' procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l'Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonche' strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilita' previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica». Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011, condizionando la facolta' di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esso, infatti, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente» ed ha previsto che tale disposizione «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010». Trattasi di una norma di coordinamento della finanza pubblica che pone limiti estremamente restrittivi alle nuove assunzioni e che, quindi, verrebbe elusa dall'art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011. 2.- Successivamente l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale ha sostenuto che anche le Regioni e gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea e, a tal fine, essi sono assoggettati alle regole del cosiddetto Patto di stabilita' interno, le quali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Considerato in diritto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011). Riservata a separata pronuncia la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nella suddetta legge regionale, viene in esame in questa sede la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 1, comma 30, il quale prevede che: «La Giunta regionale e' autorizzata a indire una o piu' procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l'Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonche' strutture commissariali; b) delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilita' previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica». Ad avviso del ricorrente, cosi' disponendo, la norma censurata viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perche', condizionando la facolta' di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Questa disposizione ha previsto la sostituzione del comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La norma aggiunge che essa «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010». 2.- La questione e' fondata. L'art. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008, come novellato dall'art. 14, comma 9, d.l. n. 78 del 2010 e successivamente da altri numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44), costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 148 del 2012). La norma, infatti, e' ispirata all'esigenza di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna. La rilevante entita' di tale importante aggregato della spesa di parte corrente esclude che la disposizione possa considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio. La possibilita' di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni di personale senza tener conto del limite di cui alle citate disposizioni statali di principio contrasta conseguentemente con l'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 130 e n. 28 del 2013). Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI