N. 289 SENTENZA 2 - 6 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per  il
  contenimento delle spese per il personale, adottate  in  esecuzione
  di norme statali che pongono obiettivi di riequilibrio - Previsione
  di una deroga  per  le  spese  derivanti  dai  rapporti  di  lavoro
  instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi  elettivi
  della Giunta e  del  Consiglio  regionale  -  Contrasto  con  norme
  statali  costituenti  principii  fondamentali  -  Violazione  della
  competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente   del
  coordinamento   della    finanza    pubblica    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48, art. 3, comma
  2. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio  2010,
  n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,  n.  122),  artt.  9,
  comma 28, e 14, commi 7 e 9. 
(GU n.50 del 11-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,
  Aldo CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
della legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche
alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi  e
finanziari per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo
1993, n. 15 "Disciplina  per  l'utilizzo  e  la  rendicontazione  dei
contributi  ai  gruppi  consiliari"  e   disposizioni   relative   al
contenimento della spesa del personale a tempo determinato), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
30 novembre-5 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 6  dicembre
2012 ed iscritto al n. 184 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    udito l'avvocato  dello  Stato  Maria  Gabriella  Mangia  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con ricorso depositato in cancelleria  il  6  dicembre  2012,  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale, in via  principale,  dell'art.  3  della
legge Regione Abruzzo 28 settembre 2012 n. 48 (Modifiche  alla  legge
regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e  finanziari
per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo  1993,  n.
15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi  ai
gruppi consiliari" e  disposizioni  relative  al  contenimento  della
spesa del personale a tempo determinato). 
    Riferisce il ricorrente che, in base alla  norma  censurata,  «La
Regione, nel rispetto dei principi generali  di  coordinamento  della
finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28, dell'art. 9,  e
dai commi 7 e 9 dell'art. 14, del d.l.  n.  78/2010  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010». La norma regionale, inoltre,
al secondo comma, dispone che «ai fini di  cui  al  comma  1  non  si
considerano le spese per il personale di cui alla L.R. 9 maggio 2001,
n. 17 "Disposizioni per l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle
strutture amministrative  di  supporto  agli  organi  elettivi  della
Giunta regionale" e al Titolo II della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, nei
limiti degli organici e della spesa ivi previsti». 
    Secondo il Presidente del Consiglio, la  riportata  disposizione,
escludendo le spese  derivanti  dai  rapporti  di  lavoro  instaurati
presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della  Giunta
e del Consiglio regionale dall'applicazione delle disposizioni di cui
agli artt. 9, comma 28, e 14, commi  7  e  9,  del  decreto-legge  31
maggio 2010 n. 78  (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita'  economica),  contrasta  proprio  con
tali disposizioni di legge statale  specificatamente  finalizzate  al
contenimento della spesa per il personale. 
    Infatti,  ricorda  il  ricorrente,  l'art.  9,  comma   28,   del
decreto-legge n. 78 del 2010, stabilisce che, a  decorrere  dall'anno
2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di  personale  a
tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50%  della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.  Pertanto  la
disposizione regionale in esame, non richiamando il  suddetto  limite
assunzionale, e in tal modo violando il principio fondamentale di cui
al  predetto  art.  9,  comma  28,  configgerebbe  con  il  principio
costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,
che  riserva  allo  Stato  il  compito  di  fissare  i  principi   di
coordinamento della finanza pubblica. 
    Secondo  il  ricorrente,  la  riportata  disposizione,   inoltre,
escludendo le spese  derivanti  dai  rapporti  di  lavoro  instaurati
presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della  Giunta
e del Consiglio regionale dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'art.  14,  commi  7  e  9,  del  citato  d.l.  n.  78  del  2010,
contrasterebbe  pure  con  tali   disposizioni   statali,   anch'esse
specificatamente finalizzate  al  contenimento  della  spesa  per  il
personale. 
    Invero  l'art.  14,  commi  7  e  9,  del  citato  decreto-legge,
stabilisce che «ai fini del  concorso  delle  autonomie  regionali  e
locali al rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  gli  enti
sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano  la  riduzione
delle spese di personale» e che, con decorrenza 1° gennaio 2011,  con
riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno  2010,  «e'  fatto
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di  personale  e'
pari o  superiore  al  40%  delle  spese  correnti  di  procedere  ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia
tipologia  contrattuale;  i  restanti  enti  possono   procedere   ad
assunzioni di personale nel limite  del  20  per  cento  della  spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». 
    In tal  modo,  la  disposizione  censurata,  non  prevedendo,  in
contrasto con il citato principio fondamentale,  la  riduzione  delle
spese del personale disposta dall'art. 14, commi 7  e  9  del  citato
d.l. n. 78 del 2010, violerebbe l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  che
riserva allo Stato il compito di fissare i principi  fondamentali  in
materia di coordinamento della finanza pubblica, nonche'  i  principi
di buon andamento e di imparzialita' della pubblica  amministrazione,
di cui all'art. 97, Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    . 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  chiesto  che  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3  della  legge
della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla  legge
regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e  finanziari
per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo  1993,  n.
15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi  ai
gruppi consiliari" e  disposizioni  relative  al  contenimento  della
spesa del personale a tempo determinato). 
    La questione e' fondata. 
    La censurata norma regionale prevede l'attuazione, da parte della
Regione Abruzzo, della disposizione di cui all'art. 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) - in forza
della quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite  del  50%  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009 -, e di quelle di cui all'art. 14, commi 7 e 9,  dello
stesso decreto - in base alle  quali,  ai  fini  del  concorso  delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica,  gli  enti  sottoposti  al  patto  di  stabilita'   interno
assicurano la riduzione delle  spese  di  personale;  e  a  decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
    Al comma 2, pero', lo stesso articolo limita la portata  di  tale
richiamo, escludendo  le  spese  derivanti  dai  rapporti  di  lavoro
instaurati presso gli uffici alle dipendenze  degli  organi  elettivi
della Giunta e del Consiglio regionale. 
    Tale  deroga  rende  costituzionalmente  illegittima  la   norma,
perche' lesiva di principi fondamentali in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Questa Corte ha  avuto  modo,  in  piu'  occasioni,  di  ribadire
(sentenze n. 108 del 2011 e 148 del 2012) che l'art. 14, comma 7, del
d.l. n. 78 del 2010 - norma  che  introduce  una  nuova  formulazione
dell'art. 1, comma 557-bis, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007) e le norme di cui  all'art.  1,
commi 557-bis e 557-ter, della stessa legge n. 296 del 2006,  nonche'
quelle di cui all'art. 76, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 112  del
2008  (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione  tributaria)  -,  essendo  «ispirate  alla
finalita'  del  contenimento  della  spesa  pubblica,   costituiscono
principi fondamentali nella materia del coordinamento  della  finanza
pubblica,  in  quanto  pongono  obiettivi  di  riequilibrio,   senza,
peraltro, prevedere strumenti e modalita' per  il  perseguimento  dei
medesimi». 
    Ed invero, «la spesa per il  personale,  per  la  sua  importanza
strategica ai fini dell'attuazione del patto  di  stabilita'  interna
(data la sua rilevante entita'), costituisce non gia' una minuta voce
di dettaglio,  ma  un  importante  aggregato  della  spesa  di  parte
corrente, con la conseguenza che  le  disposizioni  relative  al  suo
contenimento assurgono a principio  fondamentale  della  legislazione
statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la  sentenza  n.  169
del 2007). 
    Anche con riferimento all'art. 14, comma 9, del d.l.  n.  78  del
2010 (che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008),
questa Corte (sentenze numeri 108 del 2011 e 148  del  2012)  ha  poi
riconosciuto  la  stessa  natura  di  principio  fondamentale   anche
all'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (sia  pure  nel  testo
vigente al momento della anzidetta decisione). 
    Ad identiche conclusioni questa Corte e' giunta, nelle richiamate
pronunce e nella successiva  sentenza  n.  262  del  2012,  circa  la
valenza dell'art. 9, comma 28, sempre sul presupposto che tale  norma
pone obiettivi di riequilibrio in un aggregato di spesa di  rilevante
importanza strategica quale quello delle spese per il personale. 
    Inoltre, con riferimento  alle  spese  degli  uffici  di  diretta
collaborazione  di  organi   politici   regionali,   nel   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale piemontese che
autorizzava una  serie  eterogenea  di  contratti  di  collaborazione
occasionale in deroga al limite di cui allo stesso art. 14,  comma  9
del decreto legge n. 78 del  2012,  questa  Corte  ha  affermato  che
«quanto alla presunta finalita' della norma regionale  di  assicurare
il funzionamento degli  uffici  di  diretta  collaborazione  mediante
l'esenzione dal rispetto dei limiti  di  spesa  stabiliti  a  livello
nazionale   [...]   la   particolare    rilevanza    del    carattere
necessariamente  fiduciario  nella  scelta  del  personale,  a  tempo
determinato,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione,   se   puo'
autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso  nella  scelta
dei collaboratori, non  consente  deroghe  ai  principi  fondamentali
dettati dal legislatore statale in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l'art. 14, comma 9,
del decreto-legge n. 78 del 2010» (sent. n. 130 del 2013). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  2,
della legge Regione Abruzzo 28 settembre 2012 n. 48  (Modifiche  alla
legge regionale 17 novembre  2010,  n.  49  "Interventi  normativi  e
finanziari per l'anno 2010'', modifiche alla legge regionale 10 marzo
1993, n. 15 "Disciplina  per  l'utilizzo  e  la  rendicontazione  dei
contributi  ai  gruppi  consiliari"  e   disposizioni   relative   al
contenimento della spesa del personale a tempo determinato). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI