N. 297 ORDINANZA 2 - 6 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Rifiuti - Disposizioni urgenti  per  la  cessazione  dello  stato  di
  emergenza  in  materia  di  rifiuti  nella   Regione   Campania   -
  Determinazione del valore proprietario  del  termovalorizzatore  di
  Acerra e trasferimento della proprieta' dello stesso  alla  Regione
  Campania - Stipula di accordo  transattivo  -  Ius  superveniens  -
  Necessita' di valutazione della persistenza della  rilevanza  della
  questione - Restituzione degli atti. 
- Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito nella  legge  26
  febbraio 2010, n. 26), artt. 6 e 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
- Costituzione, art. 117, primo comma;  Convenzione  europea  per  la
  salvaguardia dei diritti dell'uomo, Protocollo primo, art. 1. 
(GU n.50 del 11-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  6  e  7,
commi da  1  a  6,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 26 (Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello
stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,  per
l'avvio della fase post emergenziale  nel  territorio  della  regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione  civile),  promossi  dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del  30
dicembre 2010 e dal Consiglio di Stato con ordinanza del 13 settembre
2011, iscritte, rispettivamente,  ai  nn.  149  e  245  del  registro
ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 28 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di  costituzione  della  FIBE  S.p.a.,  della  A2A
S.p.a. ed altra e del Gestore dei Servizi  Energetici  S.p.a.  (GSE),
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  19  novembre  2013  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    uditi gli avvocati Benedetto Giovanni Carbone per la FIBE s.p.a.,
Ernesto Conte per la A2A s.p.a. ed altra  e  l'avvocato  dello  Stato
Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 30 dicembre  2010,  il  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio  ha  promosso,  in  riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione e all'art. 1 del  primo
Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle  liberta'  fondamentali  (CEDU),  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 6 e 7, comma 1, 2 e 3,  del  decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195  (Disposizioni  urgenti  per  la  cessazione
dello  stato  di  emergenza  in  materia  di  rifiuti  nella  regione
Campania, per l'avvio della fase  post  emergenziale  nel  territorio
della regione Abruzzo ed altre  disposizioni  urgenti  relative  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione  civile),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  26
febbraio 2010, n. 26; 
    che, riferisce il TAR rimettente, il  Governo,  in  relazione  al
termovalorizzatore di Acerra, era intervenuto, con  il  decreto-legge
n. 195 del 2009 (art. 6 e art. 7, commi 1,  2  3,  4,  5  e  6),  per
disciplinare il trasferimento dell'impianto; 
    che, in seguito alle modifiche introdotte in sede di  conversione
in legge del citato decreto, il  valore  dell'indennizzo  dovuto  era
stato determinato sulla base di una valutazione dell'ENEA riferita al
2005-2006 (e dunque con  un  valore  non  rivalutato  alla  data  del
trasferimento), e inoltre senza prevedere la copertura di  spesa  per
l'acquisto del termovalorizzatore; 
    che la FIBE S.p.a. aveva proposto  il  ricorso  introduttivo  del
giudizio a quo, denunciando che la normativa citata,  in  violazione,
tra l'altro, dell'art. 1 del primo protocollo alla  Convenzione  EDU,
non aveva individuato ne' il soggetto destinatario del trasferimento,
ne' il termine entro il quale l'operazione doveva avere  luogo,  ne',
soprattutto, la quantificazione del corrispettivo di tale cessione; 
    che, secondo il rimettente, il ricorso risultava infondato  nella
parte in cui la predetta FIBE contestava le norme di cui all'art.  7,
commi 4 e  6,  attinenti  alla  previsione  della  stipulazione  solo
eventuale di un contratto di affitto dell'impianto fino al definitivo
trasferimento della proprieta', e inammissibile nella  parte  in  cui
riguardava il comma 5 dello stesso articolo,  relativo  alla  mancata
attribuzione  dei  ricavi  derivanti  dalla   cessione   dell'energia
elettrica prodotta dall'impianto di Acerra; 
    che, osserva il TAR Lazio, le disposizioni  censurate  ledono  le
invocate norme a tutela del diritto di proprieta' previste dalla Cedu
e dalla Costituzione, dal momento che, per  gli  ordinari  interventi
espropriativi,  non  sarebbe  ammesso  altro  criterio   di   calcolo
dell'indennizzo che non sia quello del valore  di  mercato,  laddove,
invece,  nel  caso  di  specie   sarebbe   previsto   un   indennizzo
corrispondente a un valore non  attuale  e,  peraltro,  destinato  ad
essere ridotto dell'importo del canone  di  affitto  corrisposto  nei
dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento; 
    che si  e'  costituita  la  FIBE  S.p.a.  ed  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  affermando  la  manifesta
infondatezza della questione; 
    che, con memoria depositata in data 28 marzo  2012,  la  F.I.B.E.
S.p.a. ha illustrato le  proprie  richieste  e  ha  dato  atto  della
sussistenza di trattative per la definizione bonaria della vicenda; 
    che, con ordinanza del 13 settembre 2011, il Consiglio di  Stato,
pronunciando sull'appello, proposto da FIBE S.p.a., avverso la citata
sentenza non definitiva del TAR Lazio, nella parte in cui il  ricorso
della FIBE era  stato  dichiarato  in  parte  infondato  e  in  parte
inammissibile, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  42  e  117,
primo  comma,  Cost.,  e  all'art.  1  del  primo  Protocollo   della
Convenzione EDU, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
7, commi 4, 5 e 6, del citato d.l. n. 195 del 2009; 
    che, secondo il Consiglio di Stato, quanto ai commi  4  e  6,  il
primo  giudice  aveva   omesso   di   considerare   che,   a   fronte
dell'immediata utilizzazione del bene da parte  dell'amministrazione,
il legislatore avesse previsto la mera autorizzazione alla stipula di
un  contratto  di  affitto  da  parte  dell'amministrazione   stessa,
peraltro a condizioni estremamente onerose per l'appellante; 
    che, quanto alla parte in cui dichiarava l'inammissibilita' della
doglianza relativa alla devoluzione  dei  ricavi  (e  per  l'effetto,
l'irrilevanza della relativa questione di legittimita'  della  norma)
per mancata impugnazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3745 del 2009 -  che  prevedeva  la  stipula  tra  il
Sottosegretario alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il
Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., di apposita  convenzione
per  regolare  la  cessione  di  energia   elettrica   prodotta   dal
termovalorizzatore, con  attribuzione  delle  risorse  conseguenti  a
favore  del  fondo  di  protezione  civile  -  la  questione  sarebbe
ammissibile, atteso che la concreta lesivita' della  disposizione  si
sarebbe realizzata proprio con l'impugnato art. 7, comma 5, del  d.l.
n. 195 del 2009,  con  il  quale  veniva  disposta  la  spettanza  al
Dipartimento della  Protezione  civile  dei  ricavi  derivanti  dalla
vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto; 
    che, superata la  censura  di  inammissibilita'  per  tardivita',
anche l'appropriazione  dei  proventi  della  produzione  di  energia
elettrica avrebbe avuto carattere espropriativo, in contrasto  con  i
parametri evocati; 
    che si sono costituite in giudizio la FIBE  S.p.a.,  che  insiste
per l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalita',  e
la Partenope Ambiente S.p.a. e la A2A S.p.a.,  che  chiedono  che  la
stessa sia dichiarata infondata; 
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; 
    che, si e' costituito nel giudizio di costituzionalita' anche  il
Gestore dei servizi  energetici  (GSE)  S.p.a.,  sottolineando  come,
poiche' nel giudizio a quo era stata prospettata, in via prioritaria,
una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), il  rimettente  avrebbe
dovuto disporre il rinvio alla Corte di giustizia di Lussemburgo,  ed
osservando,  nel  merito,  in  relazione  alla  sola   questione   di
costituzionalita' del censurato  art.  7,  comma  5,  che  la  stessa
sarebbe inammissibile e infondata; 
    che, con memoria depositata in data 27 marzo 2012, la A2A  S.p.a.
e  la  Partenope  Ambiente  S.p.a.  hanno  chiesto  che,  in  seguito
all'adozione del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16  (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento
e potenziamento delle procedure di  accertamento),  sia  disposta  la
restituzione  degli  atti  al  rimettente  al  fine  di  valutare  la
persistente rilevanza della questione; 
    che, con memoria depositata  in  data  28  marzo  2012,  la  FIBE
S.p.a., pur senza prendere posizione  in  merito  alla  richiesta  di
restituzione atti, ha svolto alcune considerazioni a  sostegno  della
sollevata questione e a confutazione delle tesi difensive  della  GSE
S.p.a., della A2A S.p.a. e della Presidenza del Consiglio; 
    che successivamente, la GSE S.p.a. ha insistito  nella  richiesta
di restituzione atti, mentre la FIBE S.p.a. ha dato  atto  di  essere
stata interamente soddisfatta nelle proprie pretese; 
    che, nel corso dell'udienza, anche l'Avvocatura  dello  Stato  ha
chiesto  che  fosse  disposta  la  restituzione  atti  al   tribunale
rimettente. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio ha promosso, in riferimento all'art. 117,  primo  comma,  della
Costituzione, all'art. 1 del primo Protocollo della  Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6  e  7,
comma  1,  2  e  3,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di  emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  ed  alla  protezione  civile),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n.
26; 
    che il Consiglio di Stato, pronunciando sull'appello, proposto da
FIBE s.p.a., avverso la sentenza non definitiva del TAR Lazio,  nella
parte in cui il ricorso della FIBE  era  stato  dichiarato  in  parte
infondato e in parte inammissibile, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 42 e 117, primo comma, Cost., e all'art. 1 del primo Protocollo
della  Convenzione  EDU,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 195 del 2009; 
    che, successivamente, in data 23 dicembre 2011 e 9  gennaio  2012
e' stato stipulato dalla Presidenza del Consiglio con la FIBE  S.p.a.
- su conforme parere  dell'Avvocatura  dello  Stato  e  dello  stesso
Consiglio di Stato - un accordo transattivo, in virtu' del  quale  la
predetta societa' ha dichiarato di impegnarsi a  rinunciare  ad  ogni
azione, diritto o pretesa verso la Presidenza del Consiglio, inerente
al titolo di proprieta' del bene e alla  relativa  utilizzazione  dal
momento  del  pagamento  della  somma  di  euro  355.550.249,84,   da
effettuare (attesa l'avvenuta proroga del termine in un  primo  tempo
fissato entro il 31 gennaio 2012) entro il 30 giugno 2012; 
    che detto accordo transattivo  prevede  l'accettazione  da  parte
della FIBE S.p.a. del predetto valore di indennizzo e  l'accettazione
della  somma  di  euro   110.000.000   a   titolo   di   canoni   per
l'utilizzazione dell'impianto fino al definitivo trasferimento  della
proprieta'; 
    che la FIBE S.p.a. ha, altresi', accettato  la  deduzione,  dalla
somma complessiva, di quanto  ad  essa  anticipato  dallo  Stato  per
l'ultimazione dell'impianto; 
    che, in attuazione degli impegni assunti con tale transazione, e'
stato disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 16 febbraio 2012,  il  trasferimento  del  termovalorizzatore  di
Acerra alla Regione Campania, previa individuazione dei mezzi per far
fronte al pagamento nei fondi (regionali) per le aree sottoutilizzate
(FAS) - in seguito divenuti Fondi per lo sviluppo  e  la  coesione  -
relativi al triennio 2007-2011; 
    che e'  stato  disposto,  altresi',  l'inserimento,  in  diversi,
successivi  decreti-legge,  di  una  disposizione  che  autorizza  la
Regione  Campania  ad  acquistare  il  termovalorizzatore  di  Acerra
utilizzando il Fondo per le Aree Sottoutilizzate; 
    che il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure  straordinarie
e  urgenti  in  materia  ambientale),  in   conseguenza   di   alcune
osservazioni, in materia di copertura,  mosse  alla  disposizione  in
Commissione  Bilancio   e   Finanze,   e'   stato   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 28,
con esclusione della autorizzazione suddetta; 
    che, nella stessa legge di conversione, e' stato prorogato,  come
si e' detto, al 30 giugno 2012 il termine  previsto  dalla  censurata
disposizione per il definitivo trasferimento del termovalorizzatore; 
    che la disposizione  sul  trasferimento  dell'impianto  e'  stata
successivamente reinserita  nell'art.  12,  commi  8,  9  e  10,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di accertamento); 
    che  il  predetto  decreto-legge   e'   stato   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile  2012,  n.
44, con la conferma della disposizione che prevede trasferimento  del
termovalorizzatore alla Regione Campania e il pagamento  della  somma
di euro 355.550.249,84 con l'impiego dei fondi FAS regionali; 
    che, nella memoria illustrativa dalla stessa FIBE S.p.a.  si  da'
atto che, in data 27 maggio 2012, e' intervenuto il  pagamento  della
somma, con integrale soddisfazione delle sue ragioni e pretese; 
    che, in  presenza  della  richiamata  normativa  -  che  dispone,
nell'immediato, quel trasferimento di proprieta'  e  quell'indennizzo
di  cui  la  FIBE  S.p.a.  lamentava  la   mancanza   e   sostituisce
l'indennizzo contestato con un altro, accettato dalla  ricorrente  -,
e' indispensabile, conformemente alla giurisprudenza di questa  Corte
in materia (sentenze nn. 40 del 2012, 178 del 2011 e 119  del  2008),
consentire ai giudici rimettenti di verificare, alla luce di tale ius
superveniens, la persistente rilevanza della questione nei giudizi  a
quibus 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    ordina la restituzione degli atti al  Consiglio  di  Stato  e  al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI