N. 305 SENTENZA 4 - 12 dicembre 2013

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentare - Giudizio  per  il  risarcimento
  dei danni causati da dichiarazioni asseritamente diffamatorie di un
  deputato contenute in  un  articolo  di  stampa  pubblicato  su  un
  quotidiano  -  Deliberazione   della   Camera   dei   deputati   di
  insindacabilita'   delle    opinioni    espresse    dal    deputato
  nell'esercizio delle  sue  funzioni  -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  proposto  dal   Tribunale
  ordinario di Roma, prima sezione civile - Insussistenza  del  nesso
  funzionale  fra  le  dichiarazioni  e  l'attivita'   politica   del
  parlamentare  -  Carenza  del  necessario  legame   temporale   tra
  attivita' parlamentare e attivita' esterna - Dichiarazione  di  non
  spettanza  alla  Camera  dei  deputati  del  potere  esercitato   -
  Conseguente annullamento della delibera di insindacabilita'. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (doc.
  IV-ter, n. 15-A). 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.51 del 18-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  22
settembre   2010   (doc.   IV-ter,   n.    15-A),    relativa    alla
insindacabilita', ai  sensi  dell'articolo  68,  primo  comma,  della
Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole  Paolo  Guzzanti
nei confronti di Luigi (detto Gino) Strada,  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Roma, prima sezione civile, con ricorso notificato il 12
novembre 2012,  depositato  in  cancelleria  l'11  dicembre  2012  ed
iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato  2012,
fase di merito. 
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; 
    udito nell'udienza pubblica  del  20  novembre  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Roma,  prima  sezione  civile,  con
ordinanza del 18-21 maggio  2012,  depositata  in  cancelleria  il  5
giugno 2012, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri  dello
Stato in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati  del  22
settembre 2010 (doc. IV-ter, n. 15-A). Nell'occasione  la  Camera  ha
affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel  giudizio
civile pendente davanti a detto giudice, e'  stata  avanzata  domanda
risarcitoria da parte di Luigi (detto Gino) Strada  nei  confronti  -
tra gli altri - di Paolo  Guzzanti,  deputato  all'epoca  dei  fatti,
concernono  opinioni   espresse   da   un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili  ai
sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. 
    Secondo  quanto  riferito  dal  medesimo  giudice,  l'attore   ha
proposto domanda di risarcimento dei danni derivati dal contenuto, da
lui  ritenuto  diffamatorio,  dell'articolo  di  stampa  dal   titolo
«Ricompare Strada e difende il boia del Sudan», a firma del convenuto
Guzzanti e pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» del 12 marzo 2009,
di  cui  Mario  Giordano  e  Societa'  Europea  di  Edizioni  s.p.a.,
anch'essi convenuti, erano rispettivamente direttore responsabile  ed
editrice proprietaria. In particolare nell'articolo in  questione  il
deputato  Guzzanti  aveva  tra  l'altro  scritto:  «Gino  Strada,  il
politico amico di tutti i nemici dell'Occidente, degli Stati Uniti  e
di Israele che  traveste  generosamente  la  sua  attivita'  politica
facendo il medico con i soldi raccolti dalla sua Ong», «[...]  Ma  ha
il piccolo difetto di schierarsi sempre con i  satrapi  sanguinari  e
assassini, ieri  Saddam  ed  oggi  Omar  Bashir  del  Sudan»,  «[...]
lasciando fuori il genocida Bashir per il quale  sta  per  aprire  un
ospedale a Nyala, capoluogo  del  Darfur,  e  sotto  il  cui  governo
gestisce il  centro  cardiologico  di  Emergency,  la  sua  copertura
buonista. Emergency si avvale di contributi  non  statali  che  pero'
stanno scemando a causa della crisi, cio' che ha provocato una  serie
di ristrettezze e di riduzioni di piani che  ha  preoccupato  Strada.
Non ci sarebbe molto da  ridire  se  un  medico  per  raggiungere  il
superiore scopo di curare i  malati  accettasse  qualche  compromesso
anche con un governo tirannico e sanguinario come quello di  Omar  Al
Bashir. Ma Strada non ne fa una questione di  diplomazia  e  di  buon
vicinato: lui e' effettivamente pazzo di Bashir», «[...] lui con  gli
investigatori sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza dell'Onu,  non
ci parla ed impedisce anche ai suoi aiutanti di parlare [...] lui  si
fa i feriti suoi, i moribondi suoi e non e' particolarmente coinvolto
per i morti, i  torturati,  gli  imprigionati,  i  giustiziati  dalle
truppe speciali del suo ospite», «[...] sta sempre dall'altra  parte,
mai una volta che lo trovassi dalla parte  della  giustizia,  neppure
quella internazionale, europea e sotto l'egida dell'Onu». 
    A seguito dell'eccezione d'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68
Cost. - sollevata da tutti i convenuti in quanto ritenuta estensibile
anche all'editore ed al direttore della testata - e della conseguente
trasmissione degli atti alla Camera  dei  deputati,  quest'ultima  ha
comunicato che l'Assemblea, nella seduta del 22 settembre 2010, aveva
deliberato che le dichiarazioni, indicate  dall'attore  nel  giudizio
civile come generatrici del danno, costituivano opinioni espresse  da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ed  erano,
percio', insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. 
    Con la menzionata ordinanza del 18 maggio 2012  il  Tribunale  ha
sollevato conflitto in ordine a detta deliberazione, in quanto, a suo
avviso,  nella  specie  non  sussisterebbero  i   presupposti   della
prerogativa d'insindacabilita' deliberata dalla Camera dei  deputati.
In particolare, non risulterebbe alcun atto  parlamentare  riferibile
al deputato Guzzanti,  neanche  quale  componente  della  Commissione
esteri, che possa far ritenere esistente,  tra  l'atto  stesso  e  le
dichiarazioni contenute nell'articolo di stampa sopra  riportate,  il
"nesso funzionale" richiesto dalla giurisprudenza costituzionale  per
l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. 
    2.- Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa  Corte
con l'ordinanza n. 229 dell'8 ottobre 2012.  A  seguito  di  essa  il
Tribunale ordinario di Roma, il 12 novembre 2012,  ha  notificato  il
ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati e l'11  dicembre  2012
ha depositato tali atti con la prova dell'avvenuta notificazione. 
    3.- La Camera dei deputati  si  e'  costituita  in  giudizio  con
memoria depositata il 20 dicembre 2012, chiedendo  che  il  conflitto
promosso dal Tribunale ordinario di Roma venga dichiarato infondato. 
    La  resistente  preliminarmente  evidenzia  che  Paolo  Guzzanti,
senatore nella XIV e XV legislatura e deputato nella XVI, ha dedicato
sempre la propria  attenzione  alle  tematiche  di  politica  estera,
rivestendo  anche  la  carica   di   Presidente   della   Commissione
parlamentare d'inchiesta sul dossier Mitrokhin e  compiendo  numerosi
atti parlamentari afferenti alle problematiche dei  rapporti  con  il
mondo islamico (mozioni n. 55 del 29 ottobre  2008,  n.  290  del  21
settembre 2004, n. 162 dell'11 giugno 2003 e n. 49  del  12  dicembre
2001), anche con riferimento  alla  presenza  di  organizzazioni  non
governative in aree geografiche a prevalente confessione islamica. In
particolare, partecipando alla discussione tenutasi il 21 marzo  2007
sulla conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  4  (Proroga
della   partecipazione   italiana    a    missioni    umanitarie    e
internazionali), e  sottoscrivendo  l'interpellanza  n.  180  del  15
maggio 2007,  avrebbe  mosso  alla  condotta  di  Gino  Strada  nello
scacchiere asiatico e nei confronti dei leaders dei  Paesi  musulmani
critiche   sostanzialmente   corrispondenti   a    quelle    espresse
nell'articolo apparso sul quotidiano «Il Giornale» il 12 marzo 2009. 
    Ad avviso della Camera, alla luce dell'attivita' parlamentare  di
Paolo  Guzzanti  e  della  continuita'  del  suo  impegno   politico,
sussisterebbe un ancoraggio  funzionale  -  da  valutarsi  in  chiave
dinamica ed autentica - delle citate dichiarazioni al  senso  genuino
del   concorso   del   parlamentare   all'attivita'   legislativa   e
rappresentativa della Camera d'appartenenza. 
    Nell'udienza  del  20  novembre  2013  la  difesa   della   parte
resistente ha prodotto ulteriore documentazione  afferente  ad  altri
atti  parlamentari  tipici  riferibili  al  deputato  Guzzanti,   cui
sarebbero astrette da  nesso  funzionale  le  affermazioni  contenute
nell'articolo di stampa a sua firma. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di  Roma,  prima  sezione  civile,  ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in  ordine
alla deliberazione della Camera dei deputati del  22  settembre  2010
(doc. IV-ter, n. 15-A). Nell'occasione la Camera ha affermato che  le
dichiarazioni in relazione alle quali, nel giudizio  civile  pendente
davanti a detto giudice, e' stata avanzata  domanda  risarcitoria  da
parte di Luigi (detto Gino) Strada nei confronti - tra gli altri - di
Paolo Guzzanti, deputato all'epoca  dei  fatti,  concernono  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi  dell'articolo  68,
primo  comma,  della   Costituzione.   Ad   avviso   del   Tribunale,
difetterebbe il nesso funzionale tra  le  dichiarazioni  (dall'attore
considerate  diffamatorie)  contenute  in  un  articolo   di   stampa
pubblicato  sul  quotidiano  «Il  Giornale»  il  12  marzo   2009   e
l'attivita'   parlamentare   concretamente   svolta    dall'onorevole
Guzzanti. 
    Costituitasi in giudizio,  la  Camera  dei  deputati,  richiamato
l'impegno parlamentare del deputato con riferimento alle tematiche di
politica estera, ha indicato alcuni atti tipici che  fungerebbero  da
"copertura" per l'insindacabilita' delle sue dichiarazioni. 
    2.- Deve preliminarmente  essere  ribadita  l'ammissibilita'  del
conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi,  come
ha gia' ritenuto questa Corte con l'ordinanza n. 229  dell'8  ottobre
2012. 
    3.- Nel merito, il ricorso e' fondato. 
    Secondo  la  costante  giurisprudenza  di   questa   Corte,   per
l'esistenza di un nesso funzionale tra le  dichiarazioni  rese  extra
moenia da un parlamentare e  l'espletamento  delle  sue  funzioni  di
membro del Parlamento  -  al  quale  e'  subordinata  la  prerogativa
dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo  comma,  Cost.  -  e'
necessario che tali dichiarazioni possano  essere  identificate  come
espressione dell'esercizio  di  attivita'  parlamentare  (ex  multis,
sentenza  n.  98   del   2011).   Piu'   in   particolare,   per   la
configurabilita' del nesso funzionale e' necessario  il  concorso  di
due requisiti: a) un  legame  di  ordine  temporale  fra  l'attivita'
parlamentare e l'attivita' esterna (sentenze n. 39 del 2012 e  n.  82
del  2011),  tale  che  questa  venga  ad  assumere   una   finalita'
divulgativa  della  prima;  b)  una  sostanziale  corrispondenza   di
significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni  e
gli atti esterni, al di la' delle formule letterali  usate  (sentenza
n. 333 del 2011), non essendo sufficiente ne' una semplice  comunanza
di  argomenti,  ne'  un  mero  «contesto  politico»  entro   cui   le
dichiarazioni extra moenia possano collocarsi (sentenza  n.  205  del
2012), ne' il riferimento  alla  generica  attivita'  parlamentare  o
l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento
(sentenza n. 98 del 2011),  ne',  infine,  un  generico  collegamento
tematico o una corrispondenza contenutistica  parziale  (sentenza  n.
334 del 2011). 
    Pertanto, si puo' anzitutto escludere - contrariamente  a  quanto
sostiene   la   difesa   della   Camera   -   che   la    prerogativa
dell'insindacabilita' abbia potuto coprire tutte le opinioni espresse
dall'onorevole Guzzanti al di fuori dell'attivita' parlamentare. 
    Nel conflitto in esame, d'altro canto,  ne'  la  relazione  della
Giunta per le autorizzazioni ne' la deliberazione  della  Camera  dei
deputati indicano atti parlamentari tipici  anteriori  o  contestuali
alle dichiarazioni  extra  moenia,  compiuti  dallo  stesso  deputato
Guzzanti, ai quali,  per  il  loro  contenuto,  esse  possano  essere
riferite. 
    La difesa della Camera, nella memoria  di  costituzione,  invoca,
tuttavia, sei atti parlamentari, ascrivibili all'onorevole  Guzzanti,
rispetto ai quali sussisterebbe il nesso funzionale con  le  opinioni
espresse nell'articolo di stampa. Si tratta di  quattro  mozioni,  un
intervento in aula in sede di discussione  sulla  conversione  di  un
decreto-legge ed un'interpellanza. Ulteriori atti tipici  sono  stati
indicati  dalla   resistente   mediante   deposito   della   relativa
documentazione in udienza. 
    Le quattro mozioni - rispettivamente relative:  alla  lapidazione
di una donna nigeriana condannata per adulterio;  all'istituzione  di
una scuola di giornalismo a Bagdad; alla predisposizione di strumenti
giuridici di  contrasto  all'azione  terroristica  mediante  attacchi
suicidi ed alla preparazione  della  Conferenza  mondiale  contro  il
razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e  l'intolleranza
al  fine  di  evitarne  una  deriva  antisemita  -   sono   connotate
dall'inconferenza  dei  temi  trattati  rispetto  alle  dichiarazioni
oggetto del giudizio risarcitorio. In  particolare,  non  v'e'  alcun
riferimento a Gino Strada ed al suo operato. Analoga conclusione deve
essere tratta dall'esame degli ulteriori  atti  indicati  in  udienza
dalla difesa della Camera, rispettivamente afferenti: alla situazione
politica dello  Zimbabwe;  al  ruolo  di  forza  di  Hezbollah  nello
scacchiere politico libanese; all'inclusione dell'Organizzazione  dei
Mujaheddin  del  Popolo  iraniano  (OMPI)  nella  lista,  tenuta  dal
Consiglio dell'Unione europea, delle persone e delle  entita'  i  cui
fondi devono essere congelati nell'ambito della lotta al  terrorismo;
alla candidatura della Repubblica islamica dell'Iran al Consiglio  di
sicurezza delle Nazione Unite,  quale  membro  non  permanente;  alla
tutela dei diritti umani in Russia;  alla  cooperazione  militare  ed
economica italiana con il regime  libico  di  Gheddafi,  al  rilancio
della cooperazione  civile  italiana  ed  all'impiego  dell'aviazione
militare nel contesto bellico libico. Anche tali atti,  infatti,  non
riguardano fatti o situazione in cui risulti coinvolto Gino Strada. 
    Diverso  e'  il  caso  dell'intervento  in  aula   dell'onorevole
Guzzanti in sede di discussione sulla conversione  del  decreto-legge
31 gennaio 2007,  n.  4  (Proroga  della  partecipazione  italiana  a
missioni umanitarie e internazionali), tenutasi il 21 marzo  2007,  e
dell'interpellanza n. 180 del 15 maggio 2007, di cui il  deputato  e'
cofirmatario. 
    Tali atti tipici sono comunque, per diversa ragione,  inidonei  a
fungere da "copertura" per l'insindacabilita' delle affermazioni  del
deputato Guzzanti. Infatti, da un lato difetta il "legame  temporale"
tra attivita'  parlamentare  ed  attivita'  esterna  richiesto  dalla
richiamata  giurisprudenza  costituzionale,  atteso  che  l'attivita'
funzionale  risale  a  quasi  due  anni  prima  della   pubblicazione
dell'articolo di stampa; dall'altro, tra di essi manca la  necessaria
corrispondenza contenutistica. Invero, mentre i due atti parlamentari
si riferiscono al ruolo rivestito da Gino Strada nella trattativa per
la liberazione di un  giornalista  italiano  e  del  suo  interprete,
rapiti in Afganistan, e contengono una critica al Governo per avergli
attribuito detto ruolo e, in generale, per la gestione della vicenda,
l'articolo di  stampa  a  firma  del  deputato  Guzzanti  riguarda  i
rapporti  di  Gino  Strada  con  Omar  Bashir,  il  Presidente  della
Repubblica del Sudan, e la pretesa condivisione da  parte  di  Strada
delle politiche di quest'ultimo. 
    Ne consegue che le  dichiarazioni  rese  extra  moenia  da  Paolo
Guzzanti, «non costituendo la sostanziale riproduzione di  specifiche
opinioni manifestate dal parlamentare  nell'esercizio  delle  proprie
attribuzioni, sono non gia' il riflesso del peculiare contributo  che
ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita  parlamentare
mediante le proprie opinioni e  i  propri  voti  (come  tale  coperto
dall'insindacabilita', a garanzia delle prerogative  delle  Camere  e
non di un "privilegio personale [...] conseguente alla mera 'qualita'
di parlamentare": sentenza n. 120 del 2004),  bensi'  un'ulteriore  e
diversa articolazione di siffatto  contributo,  elaborata  e  offerta
alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del
pensiero [...]» (sentenza n. 39 del 2012). 
    In  definitiva,  l'impugnata  deliberazione  della   Camera   dei
deputati e' in contrasto con l'art. 68,  primo  comma,  Cost.  e,  in
quanto   lesiva   delle   attribuzioni   dell'autorita'   giudiziaria
ricorrente, deve essere annullata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara che non spettava alla Camera dei  deputati  affermare
che le dichiarazioni rese da Paolo Guzzanti, deputato  all'epoca  dei
fatti, per le quali pende procedimento civile  davanti  al  Tribunale
ordinario di Roma, prima sezione  civile,  di  cui  all'ordinanza  in
epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo  68,  primo
comma, della Costituzione; 
    2) annulla, per l'effetto, la deliberazione  di  insindacabilita'
adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010
(doc. IV-ter, n. 15-A). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI