N. 307 SENTENZA 10 - 17 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  -
  Previsione di misure compensative in favore dei Comuni interessati,
  da stabilirsi con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA
  o di verifica di assoggettabilita' a VIA, se previste - Ricorso del
  Governo - Asserita esclusione della partecipazione dei  Comuni,  in
  contrasto con l'obbligo di ponderazione  concertata  imposto  dalle
  linee  guida  ministeriali  -  Asserita  violazione  di   principio
  fondamentale espressivo della competenza legislativa statale  nella
  materia concorrente della  produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 5,  comma
  15. 
- Costituzione,  art.  117,  terzo  comma;  decreto  legislativo   29
  dicembre 2003, n, 387, art. 12; d.m. 10 settembre 2010. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  -
  Subordinazione della convocazione della conferenza dei servizi alla
  presentazione del piano  economico  e  finanziario  -  Ricorso  del
  Governo  -  Asserito  contrasto  con  il  principio   fondamentale,
  espressivo  della  competenza  legislativa  statale  nella  materia
  concorrente della produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
  dell'energia, secondo cui la conferenza  dei  servizi  deve  essere
  convocata entro trenta giorni senza alcuna  condizione  -  Asserita
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 5,  comma
  18. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera e) e terzo;  decreto
  legislativo 29 dicembre 2003, n, 387, art. 12,  comma  3;  d.m.  10
  settembre 2010. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  -
  Previsione che la procedura abilitativa semplificata,  a  decorrere
  dalla data di entrata in vigore  della  legge,  trovi  applicazione
  anche per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1MWe
  - Ricorso  del  Governo  -  Asserito  contrasto  con  il  principio
  fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella
  materia concorrente della  produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia, secondo cui gli impianti per la  produzione
  di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100  kW
  rientrano  nel  novero  delle  opere  soggette  alla  procedura  di
  assoggettabilita'  a  VIA  di  competenza  regionale   -   Asserita
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 6,  comma
  1, lettera f). 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera s) e terzo;  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV,  punto  2,  lettera
  m); decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 9. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  -
  Previsione  che  sono  soggetti  a   procedure   semplificate   gli
  interventi per i  quali  leggi  nazionali  prevedono  quale  titolo
  autorizzativo la comunicazione o ogni altra  procedura  abilitativa
  semplificata, comunque denominata - Previsione  che  il  Comune,  a
  richiesta  del  soggetto  che  ha  dato  avvio  alla  PAS  o   alla
  comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata,  rilascia
  una dichiarazione attestante che il  titolo  abilitativo  assentito
  costituisce  titolo  idoneo  alla  realizzazione  dell'impianto   -
  Ricorso  del  Governo  -  Asserito  contrasto  con   il   principio
  fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella
  materia concorrente della  produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia,  secondo  cui  e'  inibito  al  legislatore
  regionale dare rilievo e attribuire effetti giuridici  a  procedure
  abilitative ulteriori e diverse  da  quelle  indicate  dalla  legge
  statale  -  Generica   individuazione   della   normativa   statale
  utilizzata quale  parametro  interposto  -  Inammissibilita'  della
  questione. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 6,  commi
  3 e 6. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto  legislativo  3  marzo
  2011, n. 28. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  -
  Previsione che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e  di
  posizionamento delle cabine di trasformazione, pur  se  costituenti
  modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le  procedure
  semplificate previste per la  realizzazione  di  linee  e  impianti
  elettrici con le relative opere accessorie,  a  condizione  che  il
  punto di connessione alla rete rimanga  invariato  e  che  non  sia
  modificata la tipologia di elettrodotto (aereo  o  sotterraneo)»  -
  Contrasto con il principio fondamentale che impone l'autorizzazione
  unica per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
  costruzione e all'esercizio  degli  impianti  alimentati  da  fonti
  rinnovabili - Violazione della competenza legislativa statale nella
  materia concorrente della  produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale dell'energia -  Illegittimita'  costituzionale  in  parte
  qua. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 7,  comma
  5. 
- Costituzione,  art.  117,  terzo  comma;  decreto  legislativo   29
  dicembre 2003, n, 387, art. 12, comma 3. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  -
  Previsione  che  le  modifiche  non  sostanziali  e   le   varianti
  progettuali relative agli  impianti  inferiori  a  1  MW  elettrico
  assentiti con procedure semplificate sono soggette  alla  procedura
  abilitativa  semplificata  -  Ricorso  del   Governo   -   Asserita
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  nella  materia
  concorrente della produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
  dell'energia, per contrasto con  principi  fondamentali  statali  -
  Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 7,  comma
  6. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto  legislativo  3  marzo
  2011, n. 28, art. 5, comma 3. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Previsione secondo cui la Regione promuove la  costituzione  di  un
  organismo,  anche  sotto  forma  di  consorzio,  per  il  recupero,
  riciclaggio e/o  smaltimento  degli  impianti  in  dismissione  nel
  rispetto della normativa UE  e  nazionale  in  materia,  stipulando
  anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati
  membri - Ricorso del Governo -  Asserito  contrasto  con  la  norma
  statale che, ai fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
  stabilisce il divieto  per  gli  enti  locali  di  istituire  enti,
  agenzie e organismi  comunque  denominati  e  di  qualsiasi  natura
  giuridica, che  esercitino  una  o  piu'  funzioni  fondamentali  e
  funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost.
  -  Insussistenza  -  Evocazione  quale  norma  interposta  di   una
  disposizione che non si rivolge alle Regioni - Non fondatezza della
  questione. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 13, comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 6  luglio  2012,
  n. 95 (convertito nella legge 7  agosto  2012,  n.  135),  art.  9,
  comma  6. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Istituzione dell'archivio delle imprese che, in  ambito  regionale,
  esercitano impianti di produzione di energia  elettrica  alimentati
  da fonti di energia rinnovabili - Mancata indicazione dei mezzi per
  far fronte alla spesa correlata - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 16, comma
  2. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili -
  Previsione che la determinazione del sistema degli  oneri  e  delle
  garanzie con riguardo alle  tipologie  degli  impianti  oggetto  di
  autorizzazione  unica  avviene  con  provvedimento   della   Giunta
  regionale - Mancata indicazione dei criteri cui deve  ispirarsi  la
  Giunta nello svolgimento di tale compito - Violazione della riserva
  di  legge  prevista  dalla  Costituzione   per   l'imposizione   di
  prestazioni   personali    o    patrimoniali    -    Illegittimita'
  costituzionale parziale- Assorbimento di ulteriore censura. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 18, comma
  2, ultima parte. 
- Costituzione, art. 23 (art. 117, terzo comma). 
(GU n.52 del 27-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  commi
15 e 18, 6, commi 1, lettera f), 3 e 6, 7, commi 5 e 6, 13, comma  1,
16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte, della legge  della  Regione
Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da
fonti  rinnovabili),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri con ricorso notificato il 22-27 novembre 2012, depositato in
cancelleria il 30 novembre 2012 ed iscritto al n.  181  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nell'udienza pubblica del  24  settembre  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per  la
Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 22-27 novembre 2012, depositato  il
successivo 30 novembre, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale, in via principale,
degli artt. 5, commi 15 e 18; 6, commi 1, lettera f), 3 e 6; 7, commi
5 e 6; 13, comma 1; 16, comma 2; 18, comma  2,  ultima  parte,  della
legge della Regione Puglia 24  settembre  2012,  n.  25  (Regolazione
dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili),   pubblicata   nel
Bollettino Ufficiale di detta Regione n. 138 del 25  settembre  2012,
in riferimento agli artt. 23, 81, comma quarto, 117,  comma  secondo,
lettere e) ed s), e comma terzo, della Costituzione. 
    1.1.- La difesa statale impugna, innanzitutto,  l'art.  5,  comma
15, della legge della Regione Puglia n. 25 del 2012, nella  parte  in
cui stabilisce  che  l'autorizzazione  unica  per  la  costruzione  e
l'esercizio degli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  «puo'
prevedere misure compensative a favore dei  Comuni  interessati,  nel
rispetto di quanto previsto» dalle Linee guida statali, e che  «dette
misure  vengono  stabilite  con  i  provvedimenti  conclusivi   delle
procedure di VIA  o  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  se
previste».  Tale  norma,  rinviando  la  definizione   delle   misure
compensative ai «provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di
verifica di assoggettabilita' a  VIA,  se  previste»,  finirebbe  con
l'escludere la partecipazione dei Comuni alle procedure di VIA  o  di
verifica  di   assoggettabilita',   pregiudicando,   di   fatto,   le
prerogative proprie delle amministrazioni locali, in contrasto con il
paragrafo 14.15. del  decreto  ministeriale  10  settembre  2010  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  (Linee  guida  per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),  in
base al quale «le amministrazioni competenti determinano in  sede  di
riunione di Conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a
favore dei Comuni, di  carattere  ambientale  e  territoriale  e  non
meramente patrimoniali o economiche in conformita' ai criteri di  cui
all'Allegato  2  delle  presenti  Linee   guida».   Essa,   pertanto,
eccederebbe dalla competenza della Regione in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»,  di  cui  all'art.
117, terzo comma, Cost. 
    1.2.-   Anche   il   citato   art.   5,   comma    18,    sarebbe
costituzionalmente  illegittimo  per  violazione  del   terzo   comma
dell'art. 117 Cost. 
    Ad avviso  del  ricorrente,  detta  norma,  nella  parte  in  cui
stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi  di  cui
all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.  387  e'  subordinata
alla produzione, da parte del proponente, di  un  piano  economico  e
finanziario asseverato da un Istituto bancario o da un  intermediario
iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  106  (Albo  degli
intermediari finanziari) del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, che ne attesti la congruita'», contrasterebbe  sia  con
l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'), secondo  cui  la  Conferenza  dei
servizi deve essere convocata  dalla  Regione  entro  il  termine  di
trenta  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  senza  che  tale
convocazione sia  subordinata  ad  alcuna  circostanza,  sia  con  la
lettera i) (recte: j) del paragrafo 13.1.  dell'Allegato  alle  Linee
guida statali, il quale  prevede  che  l'istante  presenti,  all'atto
dell'avvio dei lavori, «una  cauzione  a  garanzia  della  esecuzione
degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino da
versare   a   favore   dell'amministrazione    procedente    mediante
fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo  stabilito  in
via generale dalle Regioni o dalle Province delegate  in  proporzione
al valore delle opere di rimessa  in  pristino,  o  delle  misure  di
reinserimento  o  recupero  ambientale»  e  non  un  generico   piano
economico e finanziario  dai  contenuti  imprecisati  e  senza  alcun
richiamo alla  finalita'  propria  dello  strumento  fideiussorio  in
questione. Anche tale norma, pertanto, eccederebbe  dalla  competenza
della regione in materia di «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», violando il terzo comma dell'art. 117 Cost. 
    Inoltre, nella parte  in  cui  subordina  la  convocazione  della
conferenza dei servizi alla produzione da parte proponente del  piano
economico  e  finanziario  pregiudicherebbe,  il  libero  accesso  al
mercato  dell'energia,  creando,  fra  l'altro,  una  situazione   di
artificiosa alterazione della concorrenza fra  le  diverse  aree  del
Paese, in violazione della competenza legislativa  esclusiva  statale
in materia di tutela della concorrenza. 
    1.3.- Il ricorrente impugna, inoltre, l'art. 6, comma 1,  lettera
f),  per  contrasto  con  l'art.  117,  terzo   comma,   Cost.   Tale
disposizione,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  la   procedura
abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge [...] trova applicazione  anche  per  gli  [...]
impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe», si  porrebbe
in contrasto con il del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
(Norme  in  materia  ambientale),  che,  all'Allegato  IV,  punto   2
«Industria energetica ed estrattiva», alla lettera  m),  prevede  che
gli impianti per la produzione di energia idroelettrica  con  potenza
installata superiore a  100  kW  rientrano  nel  novero  delle  opere
soggette alla procedura di  assoggettabilita'  a  VIA  di  competenza
regionale.   Sulla   base   della   disciplina   statale,   pertanto,
risulterebbero  sottoposti  all'autorizzazione  ambientale   di   cui
all'art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 tutti  gli  «impianti  per  la
produzione di energia idroelettrica con potenza installata  superiore
a 100 kW», tra i quali rientrano anche  quelli  previsti  dal  citato
art. 6, comma 1,  lettera  f).  La  norma  regionale,  nel  prevedere
genericamente la sottoposizione a procedure semplificate di tutti gli
impianti fino a 1 MW, e  quindi  anche  degli  impianti  con  potenza
installata superiore a 100 kW, si  discosterebbe  e  si  porrebbe  in
contrasto  con  le  norme  statali  di  principio   in   materia   di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    La disposizione sarebbe poi lesiva anche dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., posto che essa,  sottoponendo  a  procedure
semplificate tutti gli impianti fino a 1 MW e quindi anche quelli con
potenza installata superiore a 100 kW per i quali l'art. 6, comma  9,
del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  (Attuazione  della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive  2001/77/CE  e   2003/30/CE)   impone,   anche   a   tutela
dell'ambiente  e  del  paesaggio,  il   piu'   gravoso   procedimento
dell'autorizzazione unica,  inciderebbe  sulla  sfera  di  competenza
legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. 
    1.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  impugna  anche  i
commi 3 e 6 dell'art. 6 della legge regionale  n.  25  del  2012,  in
quanto,  disponendo  che  «sono   altresi'   soggetti   a   procedure
semplificate gli interventi per i  quali  leggi  nazionali  prevedono
quale titolo autorizzativo la comunicazione o  ogni  altra  procedura
abilitativa semplificata, comunque denominata» e che  «il  Comune,  a
richiesta  del  soggetto  che  ha  dato  avvio  alla   PAS   o   alla
comunicazione o a qualsiasi altra  procedura  semplificata,  rilascia
una dichiarazione attestante  che  il  titolo  abilitativo  assentito
costituisce  titolo  idoneo  alla  realizzazione  dell'impianto»,  si
porrebbero in contrasto  con  i  principi  fondamentali  dettati  dal
legislatore  statale  in  materia   di   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia», di cui al  d.lgs.  n.  28  del
2011, che individua in maniera  tassativa  i  titoli  abilitativi  in
materia di impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili.  Secondo  il
ricorrente, tenuto conto di quanto stabilito dal legislatore statale,
la Regione non avrebbe potuto  dare  rilievo  ed  attribuire  effetti
giuridici a procedure  abilitative  ulteriori  e  diverse  da  quelle
indicate dalla legge statale, eccedendo in tal modo dalla  competenza
regionale. 
    1.5.- L'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 25 del 2012  e'
censurato dal ricorrente in riferimento al terzo comma dell'art. 117,
Cost. Tale norma, nella parte in cui dispone che  «le  variazioni  di
tracciato degli elettrodotti e  di  posizionamento  delle  cabine  di
trasformazione, pur se  costituenti  modifiche  sostanziali,  possono
essere autorizzate con le procedure della legge regionale  9  ottobre
2008, n. 25 [...] a condizione che il punto di connessione alla  rete
rimanga  invariato  e  che  non  sia  modificata  la   tipologia   di
elettrodotto (aereo o sotterraneo)», si  porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n.  387  del  2003,  secondo  cui  «la
costruzione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  gli   interventi   di
modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e
riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti   stessi,   sono   soggetti   ad   una
autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle  province
delegate dalla regione,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico». 
    La norma regionale,  escludendo  dal  regime  dell'autorizzazione
unica  le  variazioni  di   tracciato   degli   elettrodotti   e   di
posizionamento delle cabine di trasformazione,  «pur  se  costituenti
modifiche sostanziali», si porrebbe in contrasto con quanto  previsto
dal legislatore statale, posto che le categorie di lavori contemplate
dalla norma regionale costituirebbero certamente  «opere  connesse  e
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti alimentati a fonti rinnovabili».  Pertanto,  il  legislatore
regionale non poteva  assoggettarle  al  regime  particolare  dettato
dalla legge regionale 9 ottobre 2008, n.  25  (Norme  in  materia  di
autorizzazione alla costruzione ed  esercizio  di  linee  e  impianti
elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), sottraendole in
tal modo ai principi della  semplificazione  amministrativa  e  della
celerita' che connotano la legislazione statale in materia. 
    1.6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura,  inoltre,
l'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 25 del 2012, nella  parte
in cui, stabilendo che «le modifiche non  sostanziali  sono  soggette
alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui  all'articolo
6»  e  che  sono  altresi'  soggette   alla   procedura   abilitativa
semplificata dell'art. 6 «  le  varianti  progettuali  relative  agli
impianti  inferiori  a  1  MW  elettrico  assentiti   con   procedure
semplificate» perfezionatesi,  ai  sensi  dell'art.  27  della  legge
regionale  19  febbraio  2008,  n.  1  (Disposizioni  integrative   e
modifiche  della  legge  regionale  31  dicembre  2007,   n.   40   -
Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione  2008  e
bilancio  pluriennale  2008-2010  della  Regione   Puglia   e   prima
variazione al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2008) e dell'art. 3 della legge regionale  21  ottobre  2008,  n.  31
(Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per
la riduzione di  immissioni  inquinanti  e  in  materia  ambientale),
anteriormente  alla  pubblicazione   della   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 119 del 2010, si porrebbe in contrasto  con  l'art.
5,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  28  del  2011.  La  norma  regionale,
contrariamente  a  quanto  stabilito  dal  legislatore  statale,  non
precisando che le varianti, per gli interventi  da  realizzare  sugli
impianti  fotovoltaici,  idroelettrici  ed   eolici,   che   ricadono
nell'ambito della  procedura  abilitativa  semplificata,  non  devono
comportare «variazioni delle  dimensioni  fisiche  degli  apparecchi,
della volumetria, delle strutture e dell'area  destinata  a  ospitare
gli  impianti  stessi,  ne'  delle  opere  connesse»,  nonche',   con
specifico riguardo agli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, non
precisando che  dette  varianti  non  possono  avere  ad  oggetto  il
combustibile o la potenza termica installata, violerebbe  i  principi
fondamentali stabiliti dal legislatore statale in  materia  di  fonti
rinnovabili, dettati dal d.lgs. n. 28 del 2011. 
    1.7.- Viene, poi, impugnato l'art. 13, comma  1,  della  medesima
legge regionale, nella parte in cui dispone che «la Regione  promuove
la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio,  per
il  recupero,  riciclaggio  e/o   smaltimento   degli   impianti   in
dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale  in  materia,
stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni,  lo  Stato  e/o
altri Stati membri». La costituzione di un organismo di tale  specie,
anche se in forma consorziale, si porrebbe in contrasto con l'art. 9,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge  7  agosto  2012,  n.  135,  che,  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto  per  gli
enti  locali  di  istituire  enti,  agenzie  e   organismi   comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu'
funzioni fondamentali e funzioni  amministrative  loro  conferite  ai
sensi dell'art. 118 Cost. La  citata  norma  regionale  si  porrebbe,
pertanto, in contrasto con i principi fondamentali del  coordinamento
della finanza pubblica. 
    1.8.- Il ricorrente censura, altresi', l'art. 16, comma 2,  della
legge regionale n. 25 del 2012, per violazione  dell'art.  81,  comma
quarto, Cost. La norma  regionale,  nella  parte  in  cui  istituisce
l'archivio  delle  imprese  che,  in  ambito  regionale,   esercitano
impianti di produzione di energia elettrica alimentati  da  fonti  di
energia rinnovabili, pur  comportando  oneri,  la  cui  presenza  non
sarebbe  esclusa  dalla  clausola  di  invarianza  finanziaria,   non
indicherebbe, infatti, i mezzi per fare fronte alla spesa correlata. 
    1.9.- E', infine, censurato l'art. 18,  comma  2,  ultima  parte,
della legge regionale n. 25  del  2012,  la'  dove  prevede  che  «la
determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con  riguardo
alle tipologie  degli  impianti  oggetto  di  autorizzazione  unica»,
avviene con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  senza  fornire
alcuna ulteriore indicazione volta  a  fissare  i  criteri  cui  deve
ispirarsi detto organo  nello  svolgimento  di  tale  compito.  Cosi'
disponendo la norma regionale violerebbe il precetto di cui  all'art.
23  Cost.  secondo  il  quale  «nessuna   prestazione   personale   o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge», volto  a
garantire i privati da un'illimitata  discrezionalita'  degli  organi
amministrativi. 
    Il medesimo art. 18, comma 2, ultima parte,  e'  anche  censurato
per violazione del terzo comma dell'art. 117 Cost. Demandando  ad  un
provvedimento della Giunta regionale non ulteriormente  definito  nei
suoi  contenuti  la  determinazione  degli  oneri  per  gli  impianti
suddetti, riserverebbe, infatti, a tale organo il potere di  adottare
determinazioni di contenuto diversificato e  non  coincidente  con  i
criteri dettati dalle  Linee  guida  statali  (art.  9  del  d.m.  10
settembre 2010), le  quali  costituiscono  principi  fondamentali  in
materia di fonti rinnovabili, vincolanti per le Regioni. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione  Puglia,  in  persona
del Presidente pro tempore della Giunta regionale, chiedendo  che  la
Corte dichiari inammissibili o comunque  infondate  le  questioni  di
legittimita' costituzionale. 
    2.1.-  Le  censure  concernenti  il  citato  art.  5,  comma  15,
sarebbero inammissibili per genericita'. 
    Nel merito, la questione sarebbe  infondata,  in  quanto,  da  un
lato, sarebbe del tutto  inconferente  il  richiamo  alla  disciplina
delle procedure di VIA di  competenza  regionale,  all'interno  delle
quali la partecipazione dei Comuni sarebbe anche pienamente garantita
secondo le previsioni della legge regionale  12  aprile  2001  n.  11
(Norme sulla valutazione  dell'impatto  ambientale);  dall'altro,  il
preteso contrasto con la normativa statale  sarebbe  inesistente.  La
previsione  che  la  sede  per   la   determinazione   delle   misure
compensative e' quella dei provvedimenti conclusivi  delle  procedure
di  VIA  o  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  ossia   dei
provvedimenti  espressamente   contemplati   nel   paragrafo   14.13.
dell'Allegato alle Linee guida nazionali, il quale ne  stabilisce  la
confluenza  "nella  conferenza  dei  servizi"  preposta  al  rilascio
dell'autorizzazione unica, non escluderebbe affatto che quella stessa
determinazione  delle  misure  compensative  avvenga  con  il   pieno
coinvolgimento dei Comuni territorialmente interessati. 
    Anche le censure promosse, in  riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., nei confronti del comma 18  dell'art.  5  della  citata
legge regionale, sarebbero prive di fondamento, posto  che  le  Linee
guida di cui  al  d.m.  10  settembre  2010  riconoscono  in  termini
espressi il potere delle Regioni di  integrare  il  contenuto  minimo
dell'istanza che da' avvio al procedimento di autorizzazione unica, e
stabiliscono che solo il ricevimento di una istanza completa di tutta
la documentazione prescritta e' in grado  di  consentire  il  formale
avvio  del  procedimento  e,  dunque,  anche  la  convocazione  della
conferenza  dei  servizi.  Nella  specie,  pertanto,  il  legislatore
regionale non avrebbe fatto altro che utilizzare  il  potere  che  le
Linee guida nazionali  riconoscono  alle  Regioni  di  integrare  con
indicazioni  aggiuntive  la  documentazione  necessaria  da  allegare
all'istanza del soggetto proponente, al tempo stesso  prevedendo  che
la mancata presentazione di tale ulteriore documentazione  (il  piano
economico  e  finanziario  asseverato)  costituisca,  ai  sensi   del
paragrafo 14.4. dell'Allegato alle Linee guida, impedimento all'avvio
del procedimento e alla conseguente convocazione della conferenza dei
servizi. Nessuna violazione vi sarebbe, poi,  della  lettera  j)  del
paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida nazionali,  in  quanto
il comma 9 del  medesimo  art.  5  della  legge  regionale  in  esame
stabilisce  che  l'istanza  di  autorizzazione  unica   deve   essere
corredata da quanto indicato al paragrafo 13 dell'Allegato alle Linee
guida statali. 
    Del pari infondata sarebbe la  censura  di  violazione  dell'art.
117, comma secondo, lettera e),  Cost.  promossa  nei  confronti  del
medesimo comma 18 dell'art. 5, considerato che proprio le Linee guida
nazionali autorizzerebbero espressamente le Regioni ad  integrare  il
contenuto minimo della documentazione che il proponente deve allegare
all'istanza di autorizzazione unica, escludendo in tal modo in radice
che la semplice imposizione  da  parte  della  Regione  di  un  onere
aggiuntivo  a  carico  del  proponente  in  sede   di   presentazione
dell'istanza possa di per se' costituire un pregiudizio per il libero
accesso al mercato ed una causa di alterazione della concorrenza  tra
le diverse aree del Paese. 
    Con  riferimento,  poi,  alle  censure  promosse  nei   confronti
dell'art.  6,  comma  1,   lettera   f),   la   Regione   ne   deduce
l'infondatezza, sia con riguardo alla  pretesa  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost., che con  riguardo  alla  ipotizzata  lesione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    La  sottoposizione  alla  procedura   abilitativa   semplificata,
disciplinata dall'art. 6 del d.lgs. n.  28  del  2011,  infatti,  non
escluderebbe l'applicazione della procedura  di  assoggettabilita'  a
VIA imposta dalle citate norme del d.lgs. n. 152 del 2006, in  specie
dai commi 2,  ultimo  periodo,  e  5  del  richiamato  art.  6.  Tali
previsioni renderebbero evidente che l'applicazione  della  PAS  agli
impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MW, disposta dalla
norma censurata, sarebbe perfettamente compatibile con l'applicazione
della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA di  competenza
regionale, come disposto dall'art. 20 e dall'allegato IV  alla  Parte
seconda del d.lgs. n. 152 del  2006.  Del  pari  erroneo  sarebbe  il
presupposto  interpretativo  a  fondamento  della   seconda   censura
prospettata dal  ricorrente  nei  confronti  della  norma  in  esame.
Infatti, la disposizione legislativa assunta a parametro  interposto,
ossia l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 28 del 2011,  abiliterebbe  le
Regioni  ad  «estendere»  i  casi  di  applicazione  della  procedura
semplificata a tutti gli impianti con potenza nominale fino ad  1  MW
elettrico, abilitandole altresi' a «definire» i  casi  di  perdurante
applicazione  della  procedura  di  autorizzazione  unica  ove  siano
previste «autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal Comune». 
    La questione di legittimita'  costituzionale  dei  commi  3  e  6
dell'art. 6  sarebbe,  in  primo  luogo,  inammissibile,  e  comunque
infondata. 
    Essa sarebbe inammissibile per la generica  individuazione  della
normativa legislativa statale utilizzata quale parametro  interposto,
posto che il ricorrente si limita a dedurre la violazione dell'intero
d.lgs. n. 28 del 2011, senza tuttavia individuare ne'  le  specifiche
disposizioni del predetto d.lgs. che risulterebbero  violate,  ne'  i
titoli abilitativi previsti dal legislatore statale rispetto ai quali
le  norme  regionali  impugnate  si   configurerebbero   in   termini
derogatori. Nel merito, detta questione sarebbe, comunque,  priva  di
fondamento,  per  erroneita'  del  presupposto   interpretativo.   Le
disposizioni regionali censurate, infatti, si  sarebbero  limitate  a
fare  esplicito  rinvio  esclusivamente   a   quanto   previsto   dal
legislatore statale, nei termini di un classico "rinvio  mobile"  non
solo alla legislazione statale attualmente vigente, ma anche a  tutte
le ulteriori previsioni legislative che lo Stato  riterra'  opportuno
introdurre. 
    La Regione Puglia contesta, inoltre, la fondatezza delle  censure
mosse nei confronti dell'art. 7, comma 5, in quanto le «variazioni di
tracciato» degli elettrodotti e  le  «variazioni  di  posizionamento»
delle cabine di  trasformazione,  specie  allorquando  il  «punto  di
connessione alla rete rimanga invariato e che non sia  modificata  la
tipologia di elettrodotto (aereo o  sotterraneo)»,  non  ricadrebbero
necessariamente  nell'ambito  di  applicazione  della  procedura   di
autorizzazione unica prevista dalla  norma  statale,  invocata  quale
parametro interposto, ambito riferito ai soli «impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti  rinnovabili»  e  non  anche
alle «opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all'esercizio degli impianti stessi». Oltre a cio',  la  resistente
osserva anche che il  piu'  volte  richiato  art.  12,  comma  3,  ha
previsto  in  termini   espliciti   la   sottoposizione   al   regime
dell'autorizzazione unica  dei  soli  «interventi  di  modifica  come
definiti dalla normativa vigente»: pertanto, nella perdurante assenza
di tale  «definizione»  sarebbe  da  escludere  in  radice  qualunque
ipotesi di contrasto tra la norma regionale censurata ed il  predetto
art. 12, comma 3. 
    Anche le censure proposte nei confronti del citato art. 7,  comma
6,  sarebbero  palesemente  infondate,  considerato  che   la   norma
regionale impugnata, al precedente  comma  3,  conterrebbe  tutte  le
«precisazioni» della cui presunta assenza si duole il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Le questioni aventi ad oggetto l'art. 13, comma  1,  della  legge
regionale n. 25 del 2012, sarebbero infondate,  innanzitutto  perche'
meramente ipotetiche ed  eventuali  e  quindi  inidonee  ad  invadere
ambiti costituzionalmente riservati allo Stato; poi, perche' la norma
regionale impugnata vincolerebbe espressamente la propria attuazione,
in concreto,  al  rispetto  di  tutti  i  limiti  imposti  a  livello
sovranazionale e statale, compresi i principi di coordinamento  della
finanza pubblica. 
    Inammissibile, in quanto formulata  genericamente,  prima  ancora
che infondata, sarebbe, poi,  la  questione  concernente  l'art.  16,
comma 2, della citata legge regionale, in  riferimento  all'art.  81,
comma quarto, Cost., in quanto la presenza della cosiddetta  clausola
di invarianza finanziaria non sarebbe imposta da alcuna  disposizione
rinvenibile nella Costituzione o nella legislazione statale e  quindi
la pretesa violazione dell'obbligo di  copertura  delle  nuove  spese
derivanti dall'applicazione della legge sarebbe del tutto ipotetica. 
    Infine, anche le censure promosse  nei  confronti  dell'art.  18,
comma 2, ultima parte, sarebbero infondate perche' basate su  erronei
presupposti interpretativi. La norma censurata, lungi dall'attribuire
alla Giunta regionale una «illimitata discrezionalita'», avrebbe dato
specifica attuazione proprio al paragrafo 9 dell'Allegato alle  Linee
guida nazionali adottate con il d.m. 10 settembre  2010,  limitandosi
ad attribuire alla predetta Giunta lo stesso potere che la  normativa
statale affida alle Regioni, nel rispetto dei criteri  fissati  dalla
norma statale quali altrettanti parametri di legittimita' del  potere
attribuito alla Giunta. 
    3.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale  di  numerose  disposizioni  della  legge
della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25  (Regolazione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili). 
    2.- In particolare, viene, in primo luogo,  impugnato  l'art.  5,
comma 15, di detta legge regionale, nella parte  in  cui,  stabilendo
che l'autorizzazione unica per la  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  «puo'  prevedere  misure
compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto
previsto» dalle Linee guida statali di cui al decreto ministeriale 10
settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali (Linee guida  per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili),  e
che «dette misure vengono stabilite con  i  provvedimenti  conclusivi
delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilita' a  VIA,  se
previste», violerebbe l'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione.
Tale norma, rinviando la definizione  delle  misure  compensative  ai
«provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA  o  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA, se previste», finirebbe con  l'escludere  la
partecipazione dei Comuni alle procedure di  VIA  o  di  verifica  di
assoggettabilita', pregiudicando, di fatto,  le  prerogative  proprie
delle amministrazioni locali, e  si  porrebbe  in  contrasto  con  il
paragrafo 14.15. dell'Allegato al d.m. 10 settembre 2010, in base  al
quale «le amministrazioni competenti determinano in sede di  riunione
di Conferenza di servizi eventuali misure di compensazione  a  favore
dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale  e  non  meramente
patrimoniali  o  economiche,  in  conformita'  ai  criteri   di   cui
all'Allegato 2 delle presenti Linee guida». 
    2.1.-  In  via   preliminare,   va   disattesa   l'eccezione   di
inammissibilita' sollevata dalla Regione  Puglia,  in  ragione  della
pretesa genericita' della formulazione della questione che renderebbe
oscuro ed indeterminato il petitum. 
    Dal  tenore  del  ricorso  risulta  chiaro  che  il   ricorrente,
deducendo il contrasto fra la norma regionale  secondo  la  quale  le
misure di compensazione a  favore  dei  Comuni  interessati  «vengono
stabilite con i provvedimenti conclusivi delle  procedure  VIA  o  di
verifica di assoggettabilita' a VIA, se previste», e la  norma  delle
Linee guida  statali  (paragrafo  14.15.),  che  stabilisce  che  «le
amministrazioni  competenti  determinano  in  sede  di  riunione   di
Conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore  dei
Comuni», ha inteso denunciare la violazione dei principi fondamentali
fissati dal legislatore statale in materia di «produzione,  trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia». In particolare,  la  censura
investe il paragrafo 14.15. dell'Allegato alle Linee  guida  adottate
in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n.  387  (Attuazione  della  direttiva   2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), che  imporrebbero
la  partecipazione  dei  Comuni  alla  determinazione  delle   misure
compensative,    nell'ambito    del    procedimento    di    rilascio
dell'autorizzazione  unica  alla  realizzazione  degli  impianti   di
energia prodotta da fonti rinnovabili. 
    2.2.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    2.2.1.- Occorre premettere che,  secondo  l'indirizzo  di  questa
Corte, la disciplina degli impianti di energia da  fonti  rinnovabili
deve  essere  ricondotta  alla  materia  di  competenza   legislativa
concorrente della «produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma,  Cost.  (sentenza  n.
275 del 2012), i cui principi fondamentali,  vincolanti  le  Regioni,
sono contenuti nelle norme del d.lgs. n. 387 del 2003  ed  in  specie
nell'art. 12 (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n.  124  del
2010 e n. 282 del 2009), nonche' nelle norme del decreto  legislativo
3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e
2003/30/CE) ed in specie negli artt. 5, 6 e 7 (sentenze  n.  275  del
2012 e n. 99 del 2012). Quanto alle Linee guida di  cui  al  d.m.  10
settembre 2010, adottate in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387
del 2003, si e' gia' precisato che la vincolativita' delle stesse nei
confronti delle Regioni deriva dal fatto che esse, che  costituiscono
«necessaria integrazione delle previsioni contenute nell'art. 12  del
d.lgs. n. 387 del 2003»  (sentenza  n.  275  del  2012),  sono  state
adottate, in ragione degli ambiti materiali che vengono  in  rilievo,
in sede di Conferenza unificata e quindi nel rispetto  del  principio
di leale collaborazione tra Stato e  Regioni  (sentenza  n.  308  del
2011). Pertanto, la «ponderazione concertata» imposta  dal  comma  10
dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ai fini del bilanciamento fra
esigenze connesse alla produzione di energia ed interessi  ambientali
(sentenza n. 192 del 2011)  assegna  alle  predette  Linee  guida  lo
stesso carattere di «principi fondamentali» delle norme dell'art.  12
del d.lgs. n. 387 del 2003,  alle  quali  quindi  le  Regioni  devono
attenersi. 
    2.2.2.- Nella specie, l'Allegato 2 (punto 2) alle predette  Linee
guida riconosce  la  possibilita'  che  l'autorizzazione  unica  alla
realizzazione degli impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili
preveda «l'individuazione di misure  compensative,  a  carattere  non
meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e  da  orientare
su interventi di miglioramento ambientale correlati alla  mitigazione
degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di  efficienza
energetica, di  diffusione  di  installazioni  di  impianti  a  fonti
rinnovabili e di sensibilizzazione della  cittadinanza  sui  predetti
temi». Tali misure devono essere adottate nel rispetto di  una  serie
di criteri fra i quali quello, di cui alla lettera  f),  secondo  cui
«le misure compensative  sono  definite  in  sede  di  conferenza  di
servizi, sentiti i Comuni interessati, anche  sulla  base  di  quanto
stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non  possono  essere
fissate unilateralmente da un singolo Comune»; nonche' quello di  cui
alla lettera g), in base al quale  «nella  definizione  delle  misure
compensative  si  tiene  conto  dell'applicazione  delle  misure   di
mitigazione in concreto gia' previste, anche in sede  di  valutazione
di  impatto  ambientale  (qualora  sia  effettuata)  [...]».  A  tale
indicazione si collega quanto previsto dal paragrafo 14 dell'Allegato
alle medesime Linee guida, il quale,  disciplinando  il  procedimento
per il rilascio dell'autorizzazione unica,  che  «si  svolge  tramite
conferenza di servizi»  (14.1.),  stabilisce  che  «gli  esiti  delle
procedure di  verifica  di  assoggettabilita'  o  di  valutazione  di
impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della  valutazione  di
incidenza,  nonche'  di  tutti  gli   atti   autorizzatori   comunque
denominati in materia ambientale  di  cui  all'art.  26  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 [...]  sono  contenuti  in  provvedimenti
espressi e motivati che confluiscono nella  conferenza  dei  servizi»
(14.13.),  nell'ambito  della  quale  le  amministrazioni  competenti
determinano eventuali misure di compensazione  a  favore  dei  Comuni
(14.15.). 
    Considerato  che  la  ratio  della  determinazione  in  sede   di
conferenza di servizi delle misure di compensazione, prescritta dalle
Linee guida, e' quella di  evitare  che  esse  siano  unilateralmente
fissate da un singolo Comune (cosi' l'Allegato 2, punto 2, lettera f)
e di favorire la considerazione congiunta delle eventuali «misure  di
mitigazione in concreto gia' previste, anche in sede  di  valutazione
di impatto ambientale» (Allegato 2, punto 2, lettera g),  in  ragione
della loro natura non  meramente  patrimoniale,  ma  di  riequilibrio
ambientale, non sussiste il denunciato contrasto fra il  citato  art.
5, comma 5, e la normativa statale interposta. 
    La norma regionale, imponendo espressamente il rispetto di quanto
previsto nell'Allegato 2 delle Linee guida statali, si limita infatti
a prevedere, in linea con la normativa statale ed  in  attuazione  di
essa,  che,  nell'ambito  del  procedimento  unico  per  il  rilascio
dell'autorizzazione alla  realizzazione  degli  impianti  di  energia
prodotta da fonti rinnovabili, allorquando  sia  richiesta  anche  la
valutazione di impatto ambientale o la verifica di  assoggettabilita'
a VIA,  le  misure  compensative  vengano  determinate,  in  sede  di
riunione della conferenza di servizi, tramite la quale si  svolge  il
procedimento  unico  (14.1.  delle  Linee  guida)   e   nella   quale
confluiscono i provvedimenti  di  VIA  (14.13.  delle  Linee  guida),
congiuntamente con i  predetti  provvedimenti,  tenendo  conto  delle
misure di mitigazione eventualmente adottate in quella sede (Allegato
2, punto 2, lettera g), delle Linee guida). 
    3.- Il comma 18 dell'art. 5 della legge regionale n. 25 del  2012
e' impugnato nella parte in cui stabilisce che «la convocazione della
conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. n.  387  del
2003 e' subordinata alla produzione da parte  del  proponente  di  un
piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da
un intermediario iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo
106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruita'». 
    Tale norma e' censurata, in primo  luogo,  per  contrasto  con  i
principi fondamentali in materia di energia, che sarebbero  contenuti
sia nell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui la
conferenza dei servizi deve essere convocata dalla Regione  entro  il
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza  che
tale convocazione sia subordinata ad alcuna  circostanza,  sia  nella
lettera i) (recte: j) del paragrafo 13.1.  dell'Allegato  alle  Linee
guida nazionali. Tale disposizione prevede  che  l'istante  presenti,
all'atto dell'avvio  dei  lavori,  «una  cauzione  a  garanzia  della
esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa  in
pristino da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante
fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo  stabilito  in
via generale dalle Regioni o dalle Province delegate  in  proporzione
al valore delle opere di  rimessa  in  pristino  o  delle  misure  di
reinserimento  o  recupero  ambientale»  e  non  un  generico   piano
economico e finanziario  dai  contenuti  imprecisati  e  senza  alcun
richiamo alla  finalita'  propria  dello  strumento  fideiussorio  in
questione. 
    La medesima norma e', altresi', censurata  nella  parte  in  cui,
subordinando  la  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  alla
produzione  da  parte  del  proponente  di  un  piano   economico   e
finanziario,  pregiudicherebbe   il   libero   accesso   al   mercato
dell'energia, creando una situazione di artificiosa alterazione della
concorrenza fra le diverse aree del Paese e  violando  la  competenza
legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. 
    3.1.- Entrambe le questioni non sono fondate. 
    3.1.1.- La norma regionale impugnata  (art.  5,  comma  18),  che
subordina  la  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  di  cui
all'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2003  (relativa  al  procedimento
unico  volto   al   rilascio   dell'autorizzazione   unica   per   la
realizzazione degli impianti di energia da  fonti  rinnovabili)  alla
presentazione del predetto piano economico e finanziario, deve essere
letta alla luce  del  comma  9  del  medesimo  art.  5.  Quest'ultimo
espressamente stabilisce che l'istanza di autorizzazione  unica  deve
essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13.1.  dell'Allegato
alle Linee guida statali e quindi anche  da  quanto  prescritto  alla
lettera j) dello stesso, che impone di presentare all'atto dell'avvio
dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi
di dismissione e delle opere di  messa  in  pristino,  da  versare  a
favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria
o assicurativa». L'obbligo di presentare il citato piano economico  e
finanziario, imposto dall'art. 5, comma 18, della legge regionale  n.
25 del 2012, quindi, si  aggiunge  e  non  si  sostituisce  a  quanto
prescritto dalla lettera j)  del  paragrafo  13.1.dell'Allegato  alle
Linee guida. 
    Non sussiste, pertanto, il denunciato contrasto  con  i  principi
fondamentali fissati in materia di fonti di energia rinnovabile dalla
lettera j) del paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida, di cui
la predetta norma regionale impone il rispetto. 
    Neppure sussiste il preteso contrasto con i principi fondamentali
di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003. Quest'ultimo
si limita a stabilire che «la conferenza  dei  servizi  e'  convocata
dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di
autorizzazione». Tale domanda, tuttavia, ai sensi del paragrafo 13.1.
dell'Allegato  alle  Linee  guida,  deve   essere   corredata   dalla
documentazione ivi elencata, che  «e'  considerata  contenuto  minimo
dell'istanza ai fini della sua procedibilita'» (paragrafo 14.2. delle
Linee guida), nonche' dalla «documentazione imposta  dalle  normative
di settore e indicata dalla regione o dalle province delegate  [...]»
(paragrafo 13.2.) - che e' «aggiuntiva rispetto a quella indicata  al
paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida» (cosi' paragrafo 6.1.
delle medesime Linee guida). 
    Sulla base di tali indicazioni, risulta pertanto che  le  Regioni
possono prevedere che l'istanza - da cui si fanno decorrere i  trenta
giorni per  la  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  -  sia
corredata  da  documenti  ulteriori  rispetto  a  quelli  di  cui  al
paragrafo 13 delle richiamate Linee guida.  Nella  specie,  la  norma
regionale impugnata, nella parte in cui  impone  che  la  domanda  di
autorizzazione debba  essere  corredata  da  un  «piano  economico  e
finanziario asseverato da un istituto bancario o da un  intermediario
iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  106  (Albo  degli
intermediari finanziari) del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, emanato con d.lgs. 1° settembre 1993,  n.  385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  che  ne
attesti la congruita'», non costituisce  altro  che  l'esercizio,  da
parte della Regione Puglia, della predetta facolta'. 
    3.1.2.- Egualmente non fondata, sulla base di analoghi argomenti,
e' la dedotta violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
Cost. 
    La  stessa  normativa  statale  (paragrafo  6.  e  paragrafo  13.
dell'Allegato alle Linee guida) attribuisce alle Regioni il potere di
prevedere  che  l'istanza  di  autorizzazione  venga   corredata   da
ulteriore documentazione e che tale onere aggiuntivo e' imposto dalla
legge regionale nei confronti di  tutti  i  soggetti  che  propongano
l'istanza, senza discriminazioni a livello regionale, e,  quindi,  la
previsione regionale non  determina  alcuna  artificiosa  alterazione
della concorrenza, costituendo legittimo  esercizio  da  parte  della
Regione della propria competenza legislativa concorrente. 
    4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art.
6, comma 1, lettera f), della citata legge regionale, nella parte  in
cui stabilisce che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  [...]  trova
applicazione anche per gli [...] impianti idroelettrici di taglia non
superiore a 1 MWe». 
    Tale norma violerebbe  i  principi  fondamentali  in  materia  di
energia, in quanto, nel prevedere genericamente la  sottoposizione  a
procedure semplificate di tutti gli impianti fino a 1  MW,  e  quindi
anche degli impianti con potenza installata superiore a  100  kW,  si
porrebbe in contrasto con il decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152 (Norme in materia ambientale),  che,  All'allegato  IV,  punto  2
"Industria energetica ed estrattiva", alla lettera  m),  prevede  che
gli impianti per la produzione di energia idroelettrica  con  potenza
installata superiore a  100  kW  rientrano  nel  novero  delle  opere
soggette alla procedura di  assoggettabilita'  a  VIA  di  competenza
regionale. 
    Essa lederebbe,  inoltre,  la  competenza  statale  esclusiva  in
materia di tutela dell'ambiente, in quanto, sottoponendo a  procedure
semplificate tutti gli impianti fino a 1 MW e quindi anche quelli con
potenza installata superiore a 100 kW, si porrebbe in  contrasto  con
l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 28 del  2011,  il  quale  impone,  a
tutela dell'ambiente e del paesaggio, il  piu'  gravoso  procedimento
dell'autorizzazione unica. 
    4.1.- La questione proposta in riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., non e' fondata. 
    I principi fondamentali in materia di  energia  che  si  assumono
violati dalla norma regionale, che estende la  procedura  abilitativa
semplificata per la realizzazione  degli  impianti  di  energia  agli
impianti idroelettrici di  taglia  non  superiore  a  1  MW,  vengono
individuati dal ricorrente nell'Allegato IV,  punto  2,  lettera  m),
alla Parte seconda del d.lgs  n.  152  del  2006  (cosiddetto  Codice
dell'ambiente).  Quest'ultimo,  tuttavia,   lungi   dallo   stabilire
principi in materia di energia ed in  specie  in  tema  di  procedure
autorizzatorie per la realizzazione di impianti di energia  da  fonti
rinnovabili, individua  gli  impianti  sottoposti  alla  verifica  di
assoggettabilita' a VIA di competenza delle Regioni e delle  Province
autonome,  includendovi  quelli  «per  la   produzione   di   energia
idroelettrica con potenza nominale di  concessione  superiore  a  100
kW». Il vincolo in  esso  contemplato  riguarda,  pertanto,  la  mera
assoggettabilita' a VIA  degli  impianti  di  produzione  di  energia
idroelettrica. Esso costituisce, quindi, parametro inconferente nella
specie, considerato che la sottoposizione alla procedura  abilitativa
semplificata, stabilita dalla norma regionale impugnata, non  esclude
l'applicazione della procedura di  assoggettabilita'  a  VIA  imposta
dalle citate norme del d.lgs. n. 152 del 2006, in specie dai commi 2,
ultimo periodo, e 5 del richiamato art. 6. 
    4.2.- Anche la questione  promossa  in  relazione  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. non e' fondata. 
    L'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, che disciplina la  «procedura
abilitativa semplificata» per l'attivita' di costruzione ed esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al  comma  9  dispone
che «le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
applicazione della procedura di cui al comma 1 [procedura abilitativa
semplificata]  agli  impianti  di  potenza  nominale  fino  ad  1  MW
elettrico,  definendo  altresi'  i  casi  in  cui,  essendo  previste
autorizzazioni  ambientali  o   paesaggistiche   di   competenza   di
amministrazioni diverse dal Comune, la  realizzazione  e  l'esercizio
dell'impianto   e   delle   opere    connesse    sono    assoggettate
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5». Tale  norma  statale
attribuisce quindi alle Regioni  sia  la  facolta'  di  estendere  la
soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata  agli
impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico,  che  quella  di
«stabilire i casi in cui, essendo previste autorizzazioni  ambientali
o paesaggistiche di amministrazioni diverse dai  Comuni,  gli  stessi
impianti debbono  invece  ritenersi  assoggettati  all'autorizzazione
unica, di cui all'art. 5» (sentenza n. 275 del 2012). 
    La norma regionale impugnata,  nella  parte  in  cui  estende  la
procedura abilitativa semplificata  agli  impianti  idroelettrici  di
taglia non superiore a 1 MWe, per i quali e' prescritta  la  verifica
di assoggettabilita' a  VIA,  costituisce  pertanto  applicazione  di
quanto stabilito dal citato comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. n. 28  del
2011, posto che quest'ultimo non solo non obbliga le Regioni, ma anzi
attribuisce loro il potere di decidere in quali casi, pur trattandosi
dei predetti impianti, essendo previste autorizzazioni  ambientali  o
paesaggistiche   di   amministrazioni   diverse   dai   Comuni,    la
realizzazione e l'esercizio  degli  stessi  e  delle  opere  connesse
devono rimanere assoggettate all'autorizzazione unica. 
    5.-  L'art.  6  della  legge  regionale  in  esame  e',  inoltre,
censurato, in relazione ai commi 3 e 6, nella parte in cui dispongono
che «sono altresi' soggetti a procedure semplificate  gli  interventi
per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo  autorizzativo  la
comunicazione  o  ogni  altra  procedura  abilitativa   semplificata,
comunque denominata» e che «il Comune, a richiesta del  soggetto  che
ha dato avvio alla PAS o  alla  comunicazione  o  a  qualsiasi  altra
procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che  il
titolo  abilitativo  assentito   costituisce   titolo   idoneo   alla
realizzazione dell'impianto». 
    Tali norme si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali
dettati dal legislatore statale in materia di «produzione,  trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia», di cui al d.lgs. n.  28  del
2011, il quale individua in maniera tassativa i titoli abilitativi in
materia di impianti alimentati da  fonti  rinnovabili,  impedendo  al
legislatore regionale di dare rilievo ed attribuire effetti giuridici
a procedure abilitative ulteriori e diverse da quelle indicate  dalla
legge statale. 
    5.1.-   La   Regione,   in   linea   preliminare,   ha   eccepito
l'inammissibilita'  della   questione,   a   causa   della   generica
individuazione della normativa legislativa statale  utilizzata  quale
parametro interposto. 
    5.1.1.- L'eccezione e' fondata. 
    Il ricorrente si e' limitato, infatti, a denunciare la violazione
dell'intero d.lgs. n. 28 del 2011, affermando genericamente  che,  in
esso, i titoli abilitativi in materia di impianti alimentati da fonti
di  energia  rinnovabile  sono  individuati  in  termini   tassativi,
mediante un numerus clausus, senza tuttavia alcuna individuazione ne'
delle specifiche disposizioni del predetto decreto che risulterebbero
violate, ne' dei titoli abilitativi previsti dal legislatore  statale
rispetto ai quali le norme regionali impugnate si configurerebbero in
termini derogatori. 
    La questione, pertanto, e' inammissibile. 
    6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l'art.
7, comma 5, della legge regionale n. 25 del 2012, nella parte in  cui
dispone che «le variazioni  di  tracciato  degli  elettrodotti  e  di
posizionamento delle cabine di  trasformazione,  pur  se  costituenti
modifiche sostanziali, possono essere autorizzate  con  le  procedure
della legge regionale  9  ottobre  2008,  n.  25»  (e  cioe'  con  le
procedure semplificate previste  per  la  realizzazione  di  linee  e
impianti elettrici con le relative opere  accessorie)  «a  condizione
che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia
modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo)». 
    Tale norma violerebbe  i  principi  fondamentali  in  materia  di
«energia» fissati dal legislatore statale, in quanto, escludendo  dal
regime dell'autorizzazione unica le  variazioni  di  tracciato  degli
elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, «pur
se costituenti modifiche sostanziali», si porrebbe in  contrasto  con
l'art.  12,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  387  del  2003,  che  impone
l'autorizzazione unica per le «opere  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli  impianti»
alimentati da fonti rinnovabili. 
    6.1.- La questione e' fondata. 
    L'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che «la
costruzione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  gli   interventi   di
modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e
riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti   stessi,   sono   soggetti   ad   una
autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle  province
delegate dalla regione,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo  strumento  urbanistico».  Tale  disposizione,   che   reca   un
"principio  fondamentale"  della  materia   vincolante   le   Regioni
(sentenza n. 366 del 2011), chiaramente impone che, ogniqualvolta  si
intenda realizzare una modifica sostanziale all'impianto per  la  cui
realizzazione  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione   unica,   sia
necessaria una nuova autorizzazione unica. 
    Pertanto, la  norma  regionale  impugnata,  nella  parte  in  cui
assoggetta le "variazioni  di  tracciato"  degli  elettrodotti  e  le
"variazioni di posizionamento" delle cabine di  trasformazione,  «pur
se costituenti modifiche sostanziali», ad una  procedura  abilitativa
semplificata, in deroga all'autorizzazione unica,  viola  l'art.  12,
comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 e, conseguentemente, l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    L'assenza  di  una  puntuale  definizione  degli  interventi   di
modifica soggetti al regime dell'autorizzazione unica  da  parte  del
legislatore regionale rende ancora piu' evidente il contrasto tra  la
normativa regionale ed il predetto art. 12, comma 3,  del  d.lgs.  n.
387 del  2003,  posto  il  chiaro  intento  del  citato  art.  12  di
assoggettare al piu' rigoroso regime dell'autorizzazione unica  tutti
gli interventi atti a  determinare  una  modifica  sostanziale  dello
stato degli impianti in esame. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n.  25  del  2012,  nella
parte  in  cui  dispone  che  «le  variazioni  di   tracciato   degli
elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione,  pur
se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate  con
le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25». 
    7.- L'art. 7 della citata legge  regionale  n.  25  del  2012  e'
impugnato, con riguardo al comma 6, nella parte in cui stabilisce che
«le  modifiche  non  sostanziali   sono   soggette   alla   procedura
semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6» e che  sono,
altresi', soggette alla procedura abilitativa semplificata  dell'art.
6 «le varianti progettuali relative agli impianti inferiori  a  1  MW
elettrico assentiti con procedure  semplificate»  perfezionatesi,  ai
sensi dell'art. 27 della legge  regionale  19  febbraio  2008,  n.  1
(Disposizioni  integrative  e  modifiche  della  legge  regionale  31
dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008,  e  bilancio  pluriennale  2008-2010  della  Regione
Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2008) e dell'art. 3  della  legge  regionale  21  ottobre
2008, n. 31 (Norme in materia  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in  materia
ambientale), anteriormente alla pubblicazione  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 119 del 2010. 
    Tale norma, non precisando che le varianti, per gli interventi da
realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici,  che
ricadono nell'ambito della procedura  abilitativa  semplificata,  non
devono  comportare  «variazioni  delle   dimensioni   fisiche   degli
apparecchi, della volumetria, delle strutture e dell'area destinata a
ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse», nonche'  non
precisando,  con  specifico  riguardo  agli  impianti   a   biomassa,
bioliquidi e biogas, che dette varianti non possono avere ad  oggetto
il  combustibile  o  la  potenza  termica  installata,  violerebbe  i
principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di
fonti rinnovabili nell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011. 
    7.1.- La questione non e' fondata. 
    L'art. 7 della legge regionale  n.  25  del  2012,  al  comma  3,
stabilisce che «ai soli  fini  dell'individuazione  della  disciplina
procedimentale applicabile,  sino  all'individuazione,  per  ciascuna
tipologia  di  impianto,  da  parte  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare - d'intesa con la  Conferenza  unificata  -
degli  interventi  di  modifica   sostanziale   degli   impianti   da
assoggettare ad AU, sono considerati non sostanziali  gli  interventi
da realizzare sugli impianti fotovoltaici,  idroelettrici  ed  eolici
esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo,  di
qualsiasi potenza  nominale,  che  non  comportino  variazioni  delle
dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture
e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. [...] Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas  non
sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e  quelli  totali
che non modificano la potenza termica installata  e  il  combustibile
rinnovabile utilizzato». 
    Esso, in altri termini, al citato comma  3,  recepisce  tutte  le
precisazioni di cui al predetto art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del
2011, cosicche' le varianti, per gli interventi da  realizzare  sugli
impianti  fotovoltaici,  idroelettrici  ed   eolici,   che   ricadono
nell'ambito  della  procedura  abilitativa   semplificata,   indicate
nell'impugnato comma 6 del medesimo art. 7, sono precisamente  quelle
consentite dal legislatore statale. 
    8.- Il comma 1 dell'art. 13 della legge  regionale  in  esame  e'
impugnato nella parte in cui dispone  che  «la  Regione  promuove  la
costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per  il
recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti  in  dismissione
nel rispetto della normativa UE e nazionale  in  materia,  stipulando
anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o  altri  Stati
membri». 
    Tale norma violerebbe i principi di coordinamento  della  finanza
pubblica, in quanto, prevedendo la costituzione di  un  organismo  di
tale specie, anche se in forma di consorzio (e specie nella misura in
cui possa ricevere, come  potenzialmente  non  escluso  dalla  norma,
contributi regionali), si porrebbe in contrasto con l'art.  9,  comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla dall'art.
1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,  n.  135,  che,  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto  per  gli
enti  locali  di  istituire  enti,  agenzie  e   organismi   comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu'
funzioni fondamentali e funzioni  amministrative  loro  conferite  ai
sensi dell'art. 118 Cost. 
    8.1.-  In  via   preliminare,   va   disattesa   l'eccezione   di
inammissibilita' di detta  censura  sollevata  dalla  Regione  Puglia
sull'assunto che sarebbe ipotetica ed  eventuale,  essendo  la  norma
impugnata di per se' inidonea ad invadere  ambiti  costituzionalmente
riservati allo Stato, in quanto meramente programmatica. 
    La disposizione impugnata, infatti, nel prevedere che «la Regione
promuove la costituzione  di  un  organismo,  anche  sotto  forma  di
consorzio,  per  il  recupero,  riciclaggio  e/o  smaltimento   degli
impianti  in  dismissione»,  detta  una  disciplina   inerente   alla
istituzione del predetto organismo nel richiamato ambito,  disciplina
di  per  se'  idonea  a  determinare  una  lesione  del  riparto   di
competenza. 
    8.2.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    L'art. 9, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, che si assume violato
nella parte in cui pone il divieto agli  enti  locali  «di  istituire
enti, agenzie e organismi comunque denominati e di  qualsiasi  natura
giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni
amministrative  loro  conferite  ai  sensi  dell'articolo  118  della
Costituzione» e' norma espressamente ed esclusivamente riferita  agli
enti locali, finalizzata alla «riduzione dei costi relativi agli enti
strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20  per  cento,
anche  mediante  la  soppressione  o  l'accorpamento  dei   medesimi»
(sentenza n. 236  del  2013).  Essa,  quindi,  non  si  rivolge  alle
Regioni. Sono, pertanto, prive di fondamento le censure di violazione
dei principi di coordinamento della finanza pubblica,  contenuti  nel
predetto art. 9, comma 6, del d.l.  n.  95  del  2012,  promosse  nei
confronti della norma regionale impugnata, atteso che detti  principi
hanno un ambito di applicazione che non riguarda le Regioni. 
    9.- E', inoltre,  impugnato  l'art.  16,  comma  2,  della  legge
regionale in esame, nella parte in cui  istituisce  l'archivio  delle
imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti  di  produzione
di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili. 
    Tale norma e'  censurata  per  violazione  dell'art.  81,  quarto
comma, Cost. in quanto, pur comportando oneri, la  cui  presenza  non
sarebbe  esclusa  dalla  clausola  di  invarianza  finanziaria,   non
indicherebbe i mezzi per fare fronte alla spesa correlata. 
    9.1.-  In  via  preliminare,  deve  essere  dichiarata  priva  di
fondamento l'eccezione di inammissibilita'  della  censura  sollevata
dalla  Regione,  sul   presupposto   che   essa   sarebbe   formulata
genericamente, non essendo fornita alcuna dimostrazione in ordine  al
fatto che la norma regionale impugnata comporti effettivamente «nuove
o maggiori spese»  rispetto  alle  leggi  regionali  di  bilancio  in
vigore. 
    Nella specie, non puo'  escludersi  che  la  norma  regionale  in
esame, nella parte in cui istituisce  presso  la  Regione  Puglia  un
archivio delle imprese e delinea i compiti di quest'ultimo,  comporti
nuove spese, ancorche' il suo carattere generico non ne consenta  una
precisa determinazione. Considerato  che  il  rispetto  dell'art.  81
Cost.  impone  che,  ogniqualvolta  si   introduca   una   previsione
legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove
spese,  occorra  sempre  indicare  i  mezzi  per  farvi  fronte,  non
costituisce ostacolo all'ammissibilita' della questione l'assenza  di
una specifica dimostrazione circa  il  fatto  che  effettivamente  la
norma regionale impugnata comporti nuove o  maggiori  spese  rispetto
alle leggi regionali di bilancio in vigore. 
    9.2.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte precisato  che  il
legislatore  regionale  non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira (sentenze n. 131 del 2012, n. 272 e n. 106 del 2011, n. 141  e
n. 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n.  359  del  2007)  ed  ha  anche
chiarito che la copertura di  nuove  spese  «deve  essere  credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in  esercizi  futuri»
(sentenze n.131 del 2012, n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008). 
    Nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale di numerose  norme
di leggi regionali che,  pur  comportando  spese,  nulla  disponevano
circa la relativa copertura finanziaria, questa  Corte  ha  precisato
che «esiste [...] uno stretto collegamento tra la legge, la  nuova  e
maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura  finanziaria,
che non puo' essere ricercata in altre disposizioni, ma  deve  essere
indicata nella legge medesima, al fine di evitare che gli effetti  di
essa  (eventualmente  in  deroga  alle  altre  disposizioni)  possano
realizzare  stanziamenti  privi   della   corrispondente   copertura»
(sentenza n. 106 del 2011). 
    La norma  regionale  impugnata,  istitutiva  dell'archivio  delle
imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti  di  produzione
di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili,  pur
comportando, almeno in via potenziale,  spese,  non  fornisce  alcuna
indicazione circa la  copertura  finanziaria  delle  stesse,  venendo
cosi' meno a quell'obbligo di indicazione, nella  stessa  legge,  dei
mezzi per far  fronte  alle  spese  implicate  dall'attuazione  della
norma. Essa,  pertanto,  deve  essere  dichiarata  costituzionalmente
illegittima. 
    10.- E', infine, impugnato l'art.  18,  comma  2,  ultima  parte,
della legge regionale in esame, ove prevede  che  «la  determinazione
del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle  tipologie
degli  impianti  oggetto  di  autorizzazione   unica»   avviene   con
provvedimento della Giunta regionale, senza fornire alcuna  ulteriore
indicazione volta a fissare i criteri cui deve ispirarsi detto organo
nello svolgimento di tale compito. 
    Tale norma e' censurata per violazione dell'art. 23 Cost. secondo
il quale «nessuna prestazione personale o  patrimoniale  puo'  essere
imposta se non in base alla legge», volto a garantire  i  privati  da
un'illimitata discrezionalita' degli organi  amministrativi;  nonche'
per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.   in   quanto,
demandando  ad  un   provvedimento   della   Giunta   regionale   non
ulteriormente definito nei suoi  contenuti  la  determinazione  degli
oneri per gli impianti suddetti, riserverebbe a tale organo il potere
di  adottare  determinazioni  di  contenuto   diversificato   e   non
coincidente con i criteri dettati dalle Linee guida di cui al d.m. 10
settembre 2010. 
    10.1.- La questione proposta in riferimento all'art. 23 Cost.  e'
fondata. 
    L'art. 18 della legge regionale n. 25 del 2012, intitolato «Norma
finanziaria»,  provvede,  al  suo  primo  comma,  ad  individuare  la
copertura finanziaria  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione  del
Fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili; al comma 2,
stabilisce,  poi,  che  «per  lo  svolgimento  dei  compiti  di   cui
all'articolo 15, comma 1, [vigilanza] e' riconosciuta ai Comuni parte
dei proventi di cui al punto 4.3 della Delib. G.R. 30 dicembre  2010,
n.  3029  o  da  successive  deliberazioni  di  Giunta»  e   prosegue
prescrivendo, con la norma  impugnata,  che  «La  determinazione  del
sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie  di
impianti  oggetto  di  AU,  avviene  con  provvedimento   di   Giunta
regionale». 
    Detta norma, nella parte in cui demanda ad un provvedimento della
Giunta regionale  l'individuazione  degli  oneri  e  delle  garanzie,
quindi   delle   prestazioni   imposte   in   ordine   al    rilascio
dell'autorizzazione unica per  le  varie  tipologie  di  impianti  di
energia da fonti  rinnovabili,  senza  fornire  indicazioni  circa  i
criteri di determinazione dei predetti oneri  e  senza  alcun  rinvio
alle norme di legge che individuano  i  suddetti  criteri  (come,  ad
esempio, il paragrafo 9 delle Linee guida), idonei a  restringere  la
discrezionalita' dell'organo legislativo, viola la riserva  di  legge
prevista dall'art. 23 Cost., che impone al legislatore  l'obbligo  di
determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di  base  e
linee generali di disciplina  della  discrezionalita'  amministrativa
(sentenze n. 33 del 2012 e n. 350 del 2007). 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 18, comma 2, ultima parte, della legge regionale n. 25  del
2012, la' dove prevede che «la determinazione del sistema degli oneri
e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli  impianti  oggetto
di autorizzazione  unica»  avviene  con  provvedimento  della  Giunta
regionale, senza fornire alcuna ulteriore indicazione volta a fissare
i criteri cui deve ispirarsi detto organo nello svolgimento  di  tale
compito. 
    10.2.- Resta  assorbita  la  questione  proposta  in  riferimento
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
      
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5,
della  legge  della  Regione  Puglia  24  settembre   2012,   n.   25
(Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
2, della  legge  della  Regione  Puglia  24  settembre  2012,  n.  25
(Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  18,  comma
2, ultimo periodo, della legge  della  Regione  Puglia  24  settembre
2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 6, della  legge  della  Regione
Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili), sollevata, in  riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 15, della legge regionale n. 25 del
2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 18, della legge regionale n. 25 del
2012, sollevata, in riferimento all'art.117, secondo  comma,  lettera
e), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  6,  comma  1,  lettera  f),  della   legge
regionale n. 25 del 2012, sollevata,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost.  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 25  del
2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 25 del
2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI