N. 309 SENTENZA 10 - 17 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano - Servizio  civile  -
  Previsione che i volontari  vengano  retribuiti  con  le  modalita'
  previste dagli artt. 70 e seguenti del decreto legislativo  n.  276
  del 2003  -  Ritenuta  qualificazione  del  servizio  prestato  dai
  volontari quale prestazione  di  lavoro  di  natura  occasionale  -
  Asserita  violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva  in
  materia di ordinamento civile - Asserita violazione  del  principio
  di solidarieta' sociale - Ricorso del Governo - Censura riferita  a
  parametri che non sono  contenuti  nella  delibera  governativa  di
  impugnazione della legge provinciale - Motivazione insufficiente  -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge della Provincia di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19,  art.  6,
  comma 5. 
- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l). 
Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano - Servizio  civile  -
  Previsione che anche il servizio  civile  nazionale,  al  pari  del
  servizio civile provinciale, realizzi la finalita'  di  contribuire
  "alla valorizzazione dei servizi volontari nonche' alla  promozione
  delle  forme  peculiari  dell'impegno  civile   della   popolazione
  provinciale, avvalendosi, per il  raggiungimento  di  questo  fine,
  delle risorse della societa' civile e del volontariato, nonche' dei
  propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale,  ambientale,
  educativo e  del  tempo  libero"  -  Disposizione  che  assegna  al
  servizio   civile   nazionale   le   finalita'   perseguite   dalla
  legislazione provinciale e  lo  assimila  con  il  servizio  civile
  provinciale - Disciplina che esorbita dalla competenza  provinciale
  - Violazione della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
  difesa e sicurezza  dello  Stato  -  Illegittimita'  costituzionale
  parziale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19,  art.  3,
  comma 1, lettera a). 
- Costituzione, artt. 52 e 117, secondo comma, lettera d). 
Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano - Servizio  civile  -
  Trattamento economico dei volontari del servizio  civile  nazionale
  impiegati  nel  servizio  civile  provinciale  -  Dichiarazione  di
  illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a)
  della medesima legge provinciale, che assimila il  servizio  civile
  nazionale a quello provinciale -  Inscindibile  nesso  tra  le  due
  disposizioni - Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale
  - Violazione della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
  difesa e sicurezza dello Stato - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19,  art.  6,
  comma 9. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera d). 
Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano - Servizio  civile  -
  Coperture assicurative dei volontari del servizio civile  nazionale
  impiegati  nel  servizio  civile  provinciale  -  Dichiarazione  di
  illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a)
  della medesima legge provinciale, che assimila il  servizio  civile
  nazionale a quello provinciale -  Inscindibile  nesso  tra  le  due
  disposizioni - Disciplina che esorbita dalla competenza provinciale
  - Violazione della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
  difesa e sicurezza dello Stato - Illegittimita'  costituzionale  in
  parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di censura. 
- Legge della Provincia di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19,  art.  6,
  comma 6. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera d); (artt. 52, primo
  comma, e 117, terzo comma). 
Volontariato - Norme della Provincia di Bolzano - Servizio  civile  -
  Previsione che i volontari del servizio civile nazionale  impiegati
  nel servizio civile provinciale vengano retribuiti con le modalita'
  previste dagli artt. 70 e seguenti del decreto legislativo  n.  276
  del 2003 - Dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
  3, comma 1,  lettera  a)  della  medesima  legge  provinciale,  che
  assimila il  servizio  civile  nazionale  a  quello  provinciale  -
  Inscindibile  nesso  tra  le  due  disposizioni  -  Disciplina  che
  esorbita dalla competenza provinciale - Violazione della competenza
  esclusiva statale in materia di difesa e sicurezza  dello  Stato  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Provincia di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19,  art.  6,
  comma 5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera d). 
Volontariato -  Straniero  -  Norme  della  Provincia  di  Bolzano  -
  Servizio sociale  volontario  provinciale  -  Partecipazione  degli
  stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio  dello  Stato  -
  Esclusione   -   Irragionevole   disparita'   di   trattamento    -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Provincia di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19, art.  15,
  comma 1, lettera b). 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.52 del 27-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
1, lettera a); 6, commi 5, 6 e 9; 15,  comma  1,  lettera  b),  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 19  novembre  2012,  n.  19
(Disposizioni  per  la  valorizzazione  dei  servizi   volontari   in
Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in  materia  di
attivita' di cooperazione allo sviluppo e  personale),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24  -
28 gennaio 2013, depositato in cancelleria  il  4  febbraio  2013  ed
iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica  del  19  novembre  2013  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Renate Von Guggenberg e Michele
Costa per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato a
mezzo posta il 24 - 28 gennaio 2013 e depositato il 4 febbraio  2013,
ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  3,
comma 1, lettera a), 6, commi 5, 6 e 9,  15,  comma  1,  lettera  b),
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012,  n.
19 (Disposizioni per  la  valorizzazione  dei  servizi  volontari  in
Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in  materia  di
attivita' di cooperazione allo sviluppo e personale),  per  contrasto
con gli artt. 2, 3, 23, 52, primo comma, 117, secondo comma,  lettere
d) ed l), e terzo comma, della Costituzione. 
    1.1.- La prima questione promossa riguarda  l'art.  3,  comma  l,
lettera a), della legge citata, nella parte in  cui  prevede  che  le
finalita'  indicate  nell'art.  l  possano  essere  realizzate  anche
tramite il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo  2001,
n.  64  (Istituzione  del  servizio  civile  nazionale).  Secondo  il
ricorrente, in tal modo verrebbero violati l'art. 52, primo comma,  e
l'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., con  superamento  delle
competenze statutarie  provinciali,  giacche'  alle  Regioni  e  alle
Province non sarebbe consentito disporre  direttamente  del  servizio
civile nazionale per compiti estranei alla funzione di  difesa  della
Patria. 
    1.2.- Osserva, al riguardo, l'Avvocatura che, secondo la costante
giurisprudenza della Corte costituzionale, nell'ambito del «dovere di
difesa della Patria» di  cui  all'art.  52  Cost.  rientra  anche  la
prestazione del servizio civile, regolato dalla legge statale  n.  64
del 2001 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77  (Disciplina
del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della  legge  6
marzo 2001, n. 64). 
    La  legge  della   Provincia   autonoma   di   Bolzano,   dettata
dall'intento  di  valorizzare  e  promuovere   il   servizio   civile
volontario sul proprio territorio  e  incentivare  nuovi  settori  di
intervento  sociale,  definisce   tempi,   benefici   retributivi   e
assicurativi,  forme  di  organizzazione  del  servizio,  dopo   aver
previsto che la Provincia autonoma di Bolzano,  nella  valorizzazione
dei servizi  volontari  e  nella  promozione  delle  forme  peculiari
dell'impegno civile  della  popolazione  provinciale,  si  avvale  di
propri servizi in campo sociale,  sanitario,  culturale,  ambientale,
educativo e del tempo libero, prevede altresi' l'impiego del servizio
civile nazionale volontario per la realizzazione delle sue finalita'. 
    In  questo  modo  verrebbe  dunque,  sotto  diversi  profili,  ad
incidere sulla disciplina nazionale del servizio civile di  cui  alla
legge n. 64 del 2001  e  al  decreto  legislativo  n.  77  del  2002,
violando gli artt. 52 e 117, secondo comma, lettera d), Cost. 
    Sia con riferimento a questa specifica disposizione  legislativa,
sia, piu' in generale, come supporto argomentativo  delle  successive
censure, l'Avvocatura  dello  Stato  cita  la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 228 del 2004, con la quale, per la prima volta,  si
sono  fissati  i  limiti,  per  cio'  che  riguarda  gli  aspetti  di
competenza, del potere legislativo delle Regioni  e  dello  Stato  in
materia di servizio civile. 
    In particolare, in detta sentenza la Corte ha stabilito  che  «Le
normative censurate [vale a dire, le allora vigenti  leggi  statali],
in  quanto  rivolte  a  disciplinare  gli  aspetti  organizzativi   e
procedurali  del  servizio  civile  nazionale,  trovano   fondamento,
anzitutto, nell'art. 52 della Costituzione,  e  non  precludono  alla
Provincia  autonoma  la  possibilita'  di  regolare  l'esercizio   di
funzioni specifiche,  riguardanti  aspetti  materiali  che  rientrino
nella sua competenza. A venire in  rilievo  e',  in  particolare,  la
previsione contenuta nel primo comma dell'art. 52 della Costituzione,
che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino,
il quale ha  una  estensione  piu'  ampia  dell'obbligo  di  prestare
servizio militare. Come gia' affermato da questa Corte,  infatti,  il
servizio militare ha una sua autonomia  concettuale  e  istituzionale
rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della  Costituzione,  che
puo' essere adempiuto anche attraverso adeguate attivita' di  impegno
sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). [...]  D'altra  parte,
il dovere di difendere la Patria deve  essere  letto  alla  luce  del
principio di solidarieta' espresso nell'art. 2 della Costituzione, le
cui virtualita' trascendono  l'area  degli  "obblighi  normativamente
imposti", chiamando la persona ad agire non solo per  imposizione  di
una autorita', ma anche per  libera  e  spontanea  espressione  della
profonda socialita' che caratterizza la  persona  stessa.  In  questo
contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di
adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria». 
    Alla luce delle precise indicazioni  fornite  dalla  Corte  nella
citata  sentenza,  risulta  evidente,  secondo  il   Presidente   del
Consiglio, che la legge provinciale, nella parte in cui  prevede  che
le finalita' propriamente provinciali, e dunque estranee al  concetto
di difesa della Patria come sopra chiarito e come  tale  attuato  dal
servizio  civile  nazionale,  siano  perseguite  anche  «tramite   il
servizio civile nazionale di cui alla legge 64/2001», viola gli artt.
52, primo comma, e 117, secondo comma, lettera d), Cost. 
    Infatti,     prosegue     il     ricorrente,     alla     stregua
dell'interpretazione  del  concetto  di  difesa  della  Patria   come
comprensivo anche del servizio civile (art. 52, primo comma,  Cost.),
e della conseguente  sua  attribuzione  alla  legislazione  esclusiva
dello Stato (art. 117, secondo  comma,  lettera  d,  Cost.),  non  e'
consentito alle Regioni e Province autonome disporre direttamente del
servizio civile nazionale per compiti,  come  la  valorizzazione  del
volontariato, che rientrano nelle loro specifiche competenze,  e  che
sono quindi estranei alla funzione  -  esclusivamente  statale  -  di
difesa della Patria, che e' pero'  la  sola  riferibile  al  servizio
civile nazionale. 
    Nella misura in cui si includono  nelle  attivita'  riconducibili
alla difesa della Patria anche attivita' che non hanno relazione  con
essa perche' espressione di  finalita'  e  competenze  proprie  delle
Regioni e Province autonome si violerebbe  l'art.  52,  primo  comma,
Cost. Verrebbe anche violato l'art. 117, secondo comma,  lettera  d),
nella misura in cui la legge regionale o provinciale, come quella  in
esame, attribuisce compiti  al  servizio  civile  nazionale,  laddove
questa perimetrazione del  campo  di  attivita'  e'  rimessa  in  via
esclusiva alla legislazione dello Stato. 
    1.3.- L'Avvocatura sottolinea, poi, che incorre nei medesimi vizi
illustrati in precedenza anche l'art. 6, comma 9, della stessa  legge
provinciale,  il  quale  prevede  che:  «Se  il   servizio   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), e' svolto ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle  volontarie  spetta  l'assegno
per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le  eventuali  indennita'.
Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2». 
    1.4.-  Infine,  si  verificherebbe  un'indebita  ed   illegittima
invasione dell'ambito delle competenze  legislative  esclusive  dello
Stato anche ad opera dell'art. 6, comma 2,  della  legge  provinciale
(«Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta provinciale determina,
con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale  della  Regione,
il rimborso spese mensile a favore dei volontari e  delle  volontarie
impegnati nei servizi di cui all'articolo 3, comma 1») e del comma  6
del medesimo articolo («A tutti i volontari  e  tutte  le  volontarie
impegnati nei servizi di cui all'articolo 3, comma l, lettere a),  b)
e c), sono inoltre garantite le  assicurazioni  obbligatorie  per  la
copertura del rischio di infortuni e  la  responsabilita'  civile.  I
relativi oneri sono a carico delle organizzazioni e degli enti presso
i quali i volontari e le volontarie prestano servizio»). 
    Infatti, spetterebbe solo allo Stato  la  competenza  (esercitata
con l'art. 9, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 77 del 2002) a  disciplinare
il trattamento economico ed  a  disporre  in  merito  alla  copertura
assicurativa dei suddetti volontari. 
    Piu' in generale,  l'Avvocatura  osserva  che  la  Provincia  non
potrebbe  qualificare  con  propria  legge  l'attivita'  svolta   dai
volontari del servizio civile provinciale come svolta nell'ambito  di
tale servizio o, invece, come svolta nell'ambito del servizio  civile
nazionale, ponendone, in quest'ultimo caso, gli oneri a carico  dello
Stato, cosi' dettando, al di fuori delle sue competenze, disposizioni
relative al trattamento economico e assicurativo  dei  volontari  del
servizio civile nazionale. 
    1.5.- Con riferimento al censurato art. 6, comma 5,  l'Avvocatura
sottolinea altresi' che, nel qualificare «il  servizio  prestato  dai
volontari del servizio civile provinciale, sia nell'ambito di questo,
che nell'ambito (arbitrariamente) esteso dalla legge  provinciale  al
servizio civile nazionale,  come  prestazione  di  lavoro  di  natura
occasionale,  e  nell'obbligare  l'ente  beneficiario  a  retribuirla
conformemente agli artt. 70-74  d.lgs.  276/2003  (vale  a  dire,  in
concreto, nella forma del "voucher" da  acquistare  c  restituire  al
concessionario preposto, come stabilito dall'art. 72 del d.lgs.)», il
legislatore  provinciale  invaderebbe  anche  la  competenza  statale
esclusiva a disciplinare  l'ordinamento  civile,  prevista  dall'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Dopo aver richiamato, al riguardo, quanto questa Corte ha  deciso
con la sentenza n. 50 del 2005, il ricorrente afferma che  «anche  la
qualificazione di  un  rapporto  di  prestazione  di  attivita'  come
contratto di prestazione di lavoro accessorio e occasionale ai  sensi
della medesima disciplina generale dei rapporti  di  lavoro,  rientra
quindi nella suddetta competenza statale esclusiva, e non puo' essere
disposta dal legislatore provinciale». 
    L'illegittima  intromissione  verrebbe  a  determinare  anche  la
violazione della competenza concorrente dello  Stato  in  materia  di
tutela del lavoro, di cui all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  per  il
contrasto  con  il  principio  fondamentale  secondo  cui  «le  forme
assicurative in questione, attesa la  particolarita'  della  materia,
che non attiene a prestazioni lavorative in  senso  stretto  [debbono
essere] determinate tramite l'autorita' di  regolazione  del  settore
assicurativo;  laddove  la  disposizione  provinciale  in  esame   e'
puntuale nel prevedere che gli  oneri  assicurativi  facciano  carico
agli enti presso cui i volontari operano». 
    Infine, la disposizione in esame, nella  misura  in  cui  pone  a
carico di enti rientranti  nella  finanza  pubblica  allargata  nuovi
oneri in difformita' dal principio  desumibile  dalla  legge  statale
sopra illustrata, invaderebbe la competenza  concorrente  statale  in
materia di coordinamento della finanza pubblica statale e locale. 
    La parte ricorrente sostiene, altresi', che  la  disposizione  in
esame contrasterebbe anche con gli artt.  2  e  3  Cost.,  in  quanto
introdurrebbe una discriminazione a favore dei volontari del servizio
civile provinciale operanti nella Provincia di Bolzano, in  contrasto
con la gratuita'  che  caratterizza  le  attivita'  di  volontariato,
secondo il principio dettato dall'art. 2 della legge 11 agosto  1991,
n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), per cui: «1.  Ai  fini  della
presente legge per attivita' di volontariato deve  intendersi  quella
prestata  in  modo   personale,   spontaneo   e   gratuito,   tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini  di  lucro
anche indiretto  ed  esclusivamente  per  fini  di  solidarieta'.  2.
L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in  alcun  modo
nemmeno dal beneficiario. 3. Al volontario  possono  essere  soltanto
rimborsate   dall'organizzazione    di    appartenenza    le    spese
effettivamente  sostenute  per  l'attivita'  prestata,  entro  limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse». 
    Ricorda, al riguardo,  quanto  deciso  da  questa  Corte  con  la
sentenza n. 75 del 1992 con la quale si preciso' che «la legge n. 266
del  1991,  accanto  a  disposizioni  che  stabiliscono   compiti   o
discipline d'interesse nazionale o che pongono criteri di azione  per
le amministrazioni statali o per gli enti locali, fissa principi  cui
le regioni e le province autonome devono  attenersi  nel  regolare  i
rapporti  fra  le  istituzioni  pubbliche  e  le  organizzazioni   di
volontariato. Questi ultimi, in base alla costante giurisprudenza  di
questa Corte, vanno indubbiamente qualificati come principi  generali
dell'ordinamento giuridico, in ragione della concorrente  circostanza
che attengono strettamente a valori costituzionali supremi  (sentenze
nn. 6 del 1956, 231 del 1984 e 1107 del  1988)  e,  soprattutto,  che
contengono criteri direttivi cosi' generali da abbracciare svariati e
molteplici campi di attivita' materiali (sentenze nn. 6 del 1956,  68
del 1961, 87 del 1963, 28 del 1964, 23 del 1978, 91  del  1982,  1107
del 1988, 465 del 1991)». 
    L'Avvocatura conclude sul punto  affermando  che,  per  i  motivi
innanzi evidenziati, non e' quindi consentito alle Regioni e Province
autonome  derogare  al  principio  fondamentale  di  gratuita'  delle
attivita' di volontariato. 
    1.6.-  Viene,  quindi,  censurato  l'art.  15,  comma  1,   della
richiamata legge provinciale in  quanto  il  requisito  di  cui  alla
lettera  b),  richiedendo,  per  l'ammissione  al  «servizio  sociale
volontario», «la residenza stabile  in  provincia  di  Bolzano  e  la
cittadinanza italiana oppure di un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea», escluderebbe dalla possibilita'  di  prestare  il  servizio
civile   provinciale   i   cittadini   extracomunitari   regolarmente
soggiornanti nel territorio  dello  Stato,  violando,  in  tal  modo,
l'art. 3 Cost., nella  parte  in  cui  questo  vieta  discriminazioni
fondate sulla nazionalita'. 
    L'Avvocatura ricorda, al riguardo, che l'art.  2  del  d.lgs.  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), dispone che: a) «Lo straniero  regolarmente  soggiornante
nel territorio  dello  Stato  gode  dei  diritti  in  materia  civile
attribuiti  al  cittadino  italiano,   salvo   che   le   convenzioni
internazionali in vigore per  l'Italia  e  il  presente  testo  unico
dispongano diversamente» (comma 2);  b)  «Lo  straniero  regolarmente
soggiornante  partecipa  alla  vita  pubblica  locale»  (comma  4)  .
Osserva, inoltre, che l'art. 43 del d.lgs. 286 del 1998 prevede,  per
quanto qui interessa, che «Ai fini  del  presente  capo,  costituisce
discriminazione    ogni    comportamento    che,    direttamente    o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,  restrizione  o
preferenza basata su [...] l'origine nazionale,  e  che  abbia  [...]
l'effetto di [...] compromettere il riconoscimento,  il  godimento  o
l'esercizio,  in  condizioni  di  parita',   [...]   delle   liberta'
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale  e  in
ogni altro settore della vita pubblica». 
    Alla  luce  di  questo  quadro  normativo,  emerge,  a   giudizio
dell'Avvocatura, che l'esclusione  dal  servizio  civile  provinciale
degli stranieri regolarmente soggiornanti non puo'  non  tradursi  in
una evidente e ingiustificata disparita' e discriminazione, in quanto
la partecipazione al servizio  civile  provinciale  e'  una  concreta
occasione di integrazione per gli stranieri in questione che  non  vi
e' ragione di negare. 
    Del resto, prosegue la difesa dello Stato, nella recente sentenza
n. 2 del 2013, la Corte costituzionale ha ritenuto costitutiva di una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  una  disposizione  della
Provincia di Bolzano che, nel concedere determinate agevolazioni  per
il diritto allo  studio  (si  trattava  delle  «agevolazioni  per  la
frequenza di una scuola fuori della provincia di  Bolzano»,  e  delle
«prestazioni  di  natura  economica  per  il  diritto   allo   studio
universitario»), prevedeva solo per gli stranieri extracomunitari  il
requisito aggiuntivo (rispetto ai cittadini  italiani  e  dell'Unione
europea) della residenza almeno quinquennale nella Provincia. 
    2.- Si e'  costituita  nel  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, concludendo per l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso. 
    2.1.-  In  via  preliminare,  la  Provincia  ritiene  che   siano
inammissibili le  censure  prospettate  nel  ricorso  dell'Avvocatura
generale dello Stato in ordine alla lamentata violazione degli  artt.
2 e 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  dal  momento  che  nella
delibera governativa di  impugnazione  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano n.  19  del  2012,  assunta  nella  riunione  del
Consiglio dei ministri del 18 gennaio  2013,  non  sono  individuati,
nemmeno in termini generali, tali parametri di giudizio. 
    Ricorda che piu' volte questa Corte ha affermato che la  delibera
governativa di impugnazione della legge deve contenere  l'indicazione
delle disposizioni impugnate e la ragione dell'impugnazione medesima,
seppur anche solo in  termini  generali,  mentre  spetta  al  ricorso
dell'Avvocatura generale dello Stato la piu' puntuale indicazione dei
parametri del giudizio, ma non anche  l'individuazione  di  ulteriori
parametri costituzionali che si asseriscono lesi  dalle  disposizioni
impugnate. 
    2.2.- Nel merito, la  resistente  ritiene  infondata  la  censura
relativa alla illegittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge provinciale n.  19  del  2012,  per  asserito
contrasto con gli artt.  52,  primo  comma,  e  117,  secondo  comma,
lettera d), Cost. 
    Al riguardo, afferma che le sentenze nn. 431 del 2005, 229 e  228
del 2004 hanno chiarito che anche le Regioni e le  Province  autonome
hanno competenze riguardo al servizio civile nazionale, giacche'  non
«tutti gli aspetti dell'attivita'  svolta  dai  giovani  in  servizio
civile ricadono nell'area della  potesta'  legislativa  statale».  La
linea di confine tra cio' che spetta alla competenza statale  e  cio'
che e' di spettanza regionale  o  provinciale  e'  individuata  dalla
Corte costituzionale nella distinzione tra la «disciplina dei profili
organizzativi e procedurali del servizio», di competenza  statale,  e
«lo svolgimento di  attivita'  che  toccano  i  piu'  diversi  ambiti
materiali, come l'assistenza sociale,  la  tutela  dell'ambiente,  la
protezione civile:  attivita'  che,  per  gli  aspetti  di  rilevanza
pubblicistica, restano soggette  alla  disciplina  dettata  dall'ente
rispettivamente competente». 
    Le Regioni e le Province autonome, dunque,  avrebbero  competenza
legislativa  nell'ambito  della  disciplina   del   servizio   civile
nazionale, dato che la Corte costituzionale afferma che la disciplina
degli aspetti da ultimo indicati spetta «alla legislazione  regionale
o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole  specificita'
direttamente connesse alla struttura  organizzativa  del  servizio  e
alle regole previste per l'accesso ad esso». 
    Ne conseguirebbe che le Regioni e le Province autonome  avrebbero
il preciso dovere di intervenire, con proprie leggi, per disciplinare
gli aspetti di propria  competenza  del  servizio  civile  nazionale.
Poiche', nelle occasioni richiamate, la giurisprudenza costituzionale
ha confermato la persistente validita' dell'impianto  realizzato  dal
legislatore statale con la legge n. 64 del  200l,  come  attuata  dal
d.lgs. n. 77 del  2002,  la  parte  resistente  sottolinea  che  tale
disciplina  contiene  ampi  rinvii  alla  legislazione  regionale   o
provinciale, ed anzi  puo'  essere  effettivamente  attuata  soltanto
attraverso  un'opera  del   legislatore   regionale   o   provinciale
finalizzata a  regolare  numerosi  aspetti  che  la  legge  nazionale
demanda  espressamente,  appunto,  alle  Regioni  e   alle   Province
autonome.  La  competenza  regionale  o   provinciale   non   sarebbe
concorrente ne' tantomeno esclusiva, ma  opererebbe  «in  una  logica
attuativa della disciplina recata dal d.lgs. n. 77/2002». 
    Inoltre, le Regioni e le Province autonome avrebbero  l'ulteriore
possibilita' di istituire e disciplinare un servizio civile regionale
o  provinciale,  distinto  e  non  alternativo  rispetto   a   quello
nazionale. Secondo la resistente,  anche  in  questo  caso  la  Corte
avrebbe individuato la linea di confine tra  i  due  servizi:  quello
nazionale e' finalizzato prioritariamente alla difesa  della  Patria;
quello  regionale  o  provinciale  puo'  essere  invece  istituito  e
promosso per il perseguimento «dell'ampia finalita' di  realizzazione
del  principio  di  solidarieta'  espresso  dall'articolo   2   della
Costituzione». 
    Con la legge provinciale l9 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni  per
la  valorizzazione  del  servizio  civile  volontario  in   Provincia
Autonoma di Bolzano), prima, e con la legge  provinciale  n.  19  del
2012,  oggetto  dell'impugnativa  in  questione,  poi,  la  Provincia
autonoma di Bolzano si  sarebbe  avvalsa  delle  competenze  indicate
dalle citate sentenze, istituendo e disciplinando un servizio  civile
provinciale, distinto da quello nazionale  sia  nelle  finalita'  che
nella disciplina, avente, pertanto,  natura  sostanzialmente  diversa
dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di
difesa. Infatti, tra i principi fondanti e gli obiettivi della  legge
provinciale n. 19 del 2012 non vi e' riferimento  alla  difesa  della
Patria, bensi' al rafforzamento del  principio  di  solidarieta'  nei
diversi settori di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 
    La Provincia autonoma di Bolzano, riformando  la  gia'  esistente
normativa provinciale  (ritenuta  conforme  alla  Costituzione  dalla
sentenza di questa Corte n. 431 del 2005), attraverso  la  legge  qui
impugnata  avrebbe  apportato   unicamente   modifiche   alla   parte
riguardante il servizio civile provinciale e non  avrebbe  inciso  in
alcun modo sulla normativa nazionale. 
    Cio' emergerebbe chiaramente anche dall'art. 9, comma 2, il quale
prevede una  netta  linea  di  distinzione  tra  il  servizio  civile
volontario nazionale e quello  provinciale,  statuendo  espressamente
che: «Inoltre, la Provincia esercita nell'ambito del servizio  civile
nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n.  64,  le  competenze  ad
essa delegate». 
    Il dettato di cui all'impugnato art.  3,  comma  l,  lettera  a),
differenzierebbe nettamente il servizio civile provinciale volontario
dal servizio civile nazionale. 
    L'esattezza dell'opposta  interpretazione  dell'Avvocatura  dello
Stato sarebbe esclusa sia dall'art. l della legge provinciale  n.  19
del 2012, laddove viene  affermato  testualmente  che  «La  Provincia
autonoma di Bolzano contribuisce,  ai  sensi  dell'articolo  2  della
Costituzione, alla valorizzazione dei servizi volontari nonche'  alla
promozione  delle   forme   peculiari   dell'impegno   civile   della
popolazione provinciale, avvalendosi per il raggiungimento di  questo
fine, delle risorse della societa' civile e del volontariato  nonche'
dei  propri  servizi  in   campo   sociale,   sanitario,   culturale,
ambientale, educativo e del tempo libero»; sia  dal  gia'  menzionato
art. 9, comma 2, ove viene fatta salva la competenza esclusiva  dello
Stato rispetto alla disciplina del servizio civile nazionale. 
    Nel menzionare all'art. 3, comma l, lettera a), all'art. 6, comma
9, e, infine, all'art. 9, comma 2, il servizio civile nazionale  (con
un mero accenno e senza avvalersi del servizio civile  nazionale  ne'
disponendo direttamente  circa  l'impiego  di  tale  servizio  civile
nazionale per compiti  di  competenza  della  Provincia  stessa),  il
legislatore provinciale avrebbe solo preso  atto  e  sottolineato  la
netta distinzione tra le due forme di  servizio  (uno  di  competenza
statale e uno di competenza della Provincia autonoma). 
    2.3.-  Anche  la  questione  dell'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 6, comma 9, della legge provinciale  n.  19  del  2012  per
asserito contrasto con gli artt. 52,  primo  comma,  e  117,  secondo
comma, lettera d), Cost. sarebbe non fondata. 
    Si  afferma,  infatti,  che   tale   disposizione   della   legge
provinciale e'  in  perfetta  sintonia  con  quanto  stabilito  dalla
normativa nazionale in materia di servizio civile nazionale. Difatti,
la norma in esame costituisce unicamente il riconoscimento del  ruolo
della normativa nazionale e chiarisce che i  volontari  del  servizio
civile nazionale ricevono l'assegno di cui alla legge 6  marzo  2001,
n. 64. 
    Dopo aver ricordato  il  contenuto  del  cosiddetto  "Accordo  di
Milano" siglato il 30 novembre 2009,  tra  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  un
lato, e il Governo, dall'altro, col quale si e' dato vita,  ai  sensi
dell'articolo 2, commi da l06 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n.
191  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria  2010),  ad  un  nuovo
sistema di relazioni finanziarie con lo Stato,  anche  in  attuazione
del processo di riforma in senso autonomistico previsto dalla legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), in base
al  quale  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  non  vengono  piu'
destinati finanziamenti per la gestione e la promozione del  servizio
civile nazionale, la parte resistente sottolinea che la norma di  cui
all'art. 6, comma 9, specifica semplicemente, per motivi di  maggiore
chiarezza  e  trasparenza,  il  diverso  trattamento   spettante   ai
volontari ed alle  volontarie  del  servizio  civile  nazionale,  cui
sarebbe spettato il  sistema  retributivo  previsto  dalla  normativa
statale. 
    Nell'atto di costituzione si precisa, infine,  che,  attualmente,
sono proprio le Regioni e  Province  autonome  e,  quindi,  anche  la
Provincia autonoma di Bolzano,  a  cofinanziare  il  servizio  civile
volontario nazionale, mettendo a disposizione  del  relativo  Ufficio
parte dei fondi necessari per il suo  finanziamento.  Specificamente,
per quanto riguarda la Provincia autonoma di  Bolzano,  tale  realta'
riguarda circa la meta' dei volontari del servizio  civile  nazionale
operanti sul suo territorio. 
    2.4.- Sarebbe infondata, a giudizio  della  Provincia,  anche  la
censura con cui si afferma la presunta illegittimita'  costituzionale
dell'art. 6, comma 6, della legge provinciale n.  19  del  2012,  per
asserito contrasto con gli articoli 52, primo comma, e  117,  secondo
comma, lettera d), e terzo comma, Cost. 
    Con la  norma  di  cui  all'art.  6,  comma  6,  si  intenderebbe
unicamente garantire che non e' la Provincia autonoma  di  Bolzano  a
doversi  assumere  gli  oneri  per  la  copertura  assicurativa   dei
volontari impegnati nel servizio civile provinciale. 
    Ne conseguirebbe che con  tale  disposizione  non  viene  affatto
riconosciuta ai volontari del servizio  civile  nazionale  una  forma
assicurativa ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 9,  comma
3, del d.lgs. n. 77 del 2002, ne' si determina  una  duplicazione  di
spesa  pubblica,  in  violazione   dei   principi   fondamentali   di
coordinamento della spesa pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma,
Cost. 
    2.5.- Sarebbe infondata anche la  censura  relativa  all'art.  6,
comma 5, della  medesima  legge  provinciale  n.  19  del  2012,  per
asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, secondo  comma,  lettere
d) ed l), Cost. 
    La resistente sostiene che questa doglianza  -  oltre  ad  essere
inammissibile  per  quanto  gia'  precisato  circa  l'assenza   nella
delibera del Consiglio dei ministri di alcuni dei parametri di cui si
lamenta la violazione e per la complessiva oscurita'  -  sarebbe  del
tutto  infondata,  perche'  la  legge  provinciale   impugnata,   che
disciplina il servizio civile provinciale, non ha  nessuna  attinenza
con la legge n. 266 del l991, recante la disciplina del  volontariato
e, nello specifico, le organizzazioni di volontariato. 
    Equiparare coloro che prestano attivita'  di  servizio  civile  a
coloro che prestano invece attivita' di volontariato  significherebbe
non solo non distinguere tra  due  istituti  giuridici  profondamente
diversi, ma soprattutto disconoscere alle  Regioni  e  alle  Province
autonome la facolta'  di  istituire  e  di  disciplinare  un  proprio
servizio civile,  facolta',  questa,  espressamente  riconosciuta  da
questa Corte con le piu' volte citate sentenze n. 229 e  n.  228  del
2004 e, specificatamente per quanto riguarda la Provincia autonoma di
Bolzano, con la sentenza n. 431 del 2005. 
    Al riguardo, la Provincia autonoma di Bolzano,  ricorda  che  con
legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, ha approvato la  «Disciplina
del volontariato e della promozione sociale». Osserva, poi,  che  per
distinguere i (nuovi) servizi  volontari  (regolati,  appunto,  dalla
legge provinciale oggetto del giudizio in questione), il  legislatore
provinciale e' stato molto  attento  e  preciso  nella  scelta  della
terminologia: infatti, in tutta la legge provinciale n. 19  del  2012
si parla di «servizio volontario» e di «volontari» (e non  invece  di
«volontariato»   e   di   persone   che   svolgono    attivita'    di
«volontariato»). La resistente sottolinea, poi, che anche l'attivita'
dei volontari non e' attivita' svolta per conseguire un  lucro,  come
precisato dall'art. 2, comma 1, della stessa legge provinciale n.  19
del 2012. 
    La Provincia afferma, peraltro,  che  anche  il  servizio  civile
nazionale non viene prestato a titolo gratuito, in quanto,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n.  77  del  2002,  agli  ammessi  a
prestare attivita' in un  progetto  di  servizio  civile  compete  un
assegno, e che lo stesso art. 2 della legge-quadro  sul  volontariato
prevede in favore del volontario il rimborso delle spese. 
    Secondo la Provincia, la legge impugnata  non  riconoscerebbe  al
volontario un'indennita' o una  retribuzione,  ma  un  mero  rimborso
spese mensile, come tale conciliabile con l'assenza  dello  scopo  di
lucro  dell'attivita'  di  volontariato  prevista   dalla   normativa
provinciale. 
    2.6.- Anche  la  censura  relativa  alla  dedotta  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  15,  comma  1,  lettera  b),  della  legge
provinciale n. 19 del 2012, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost.
non sarebbe, a giudizio della Provincia, fondata. 
    Infatti, proprio per la considerazione che la  legge  provinciale
qui impugnata non e' attinente alla materia del volontariato,  bensi'
a quella del servizio civile, anche l'ultima doglianza del Presidente
del Consiglio dei ministri - secondo la quale  l'art.  15,  comma  1,
lettera b), che  individua,  tra  i  soggetti  che  possono  svolgere
l'attivita' di servizio sociale volontario, le persone, con eta'  non
inferiore ai 29 anni, che abbiano residenza stabile in  provincia  di
Bolzano e cittadinanza italiana  oppure  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea,  escludendo,  quindi,  di  fatto  i   cittadini
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno - sarebbe priva di
fondamento. Al riguardo, la resistente  sottolinea  che,  per  stessa
ammissione del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  il  servizio
civile e' riservato ai cittadini italiani. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.  3,  comma  1,
lettera a), 6, commi 5, 6 e 9, 15, comma 1, lettera b),  della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  19  novembre  2012,  n.   19
(Disposizioni  per  la  valorizzazione  dei  servizi   volontari   in
Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in  materia  di
attivita' di cooperazione allo sviluppo e personale), per  violazione
degli artt. 2, 3, 23, 52, primo comma, 117, commi secondo, lettere d)
e l), e terzo, della Costituzione. 
    2.- In particolare, secondo il  ricorrente,  l'art  3,  comma  1,
lettera a), della legge citata, nella parte in  cui  prevede  che  le
finalita'  indicate  nell'art.  1  possano  essere  realizzate  anche
tramite il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo  2001,
n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), violerebbe  l'art.
52, primo comma, e l'art. 117, secondo comma, lettera d),  Cost.,  in
quanto alle Regioni e alle Province non e' consentito,  come  sarebbe
sottolineato anche dalla sentenza n. 228 del 2004  di  questa  Corte,
disporre direttamente del servizio civile nazionale per  compiti  che
rientrano nelle loro competenze, e quindi estranei alla  funzione  di
difesa della Patria. 
    2.1.- Per gli stessi motivi vengono  censurati  anche  l'art.  6,
comma 9, della predetta legge provinciale, nella parte in cui prevede
che, nel caso in cui il servizio civile sia  svolto  ai  sensi  della
legge n. 64 del 2001, ai volontari spetti l'assegno di  cui  all'art.
9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77  (Disciplina
del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della  legge  6
marzo 2001, n. 64),  e  l'art.  6,  comma  6,  della  medesima  legge
provinciale,  il  quale  prevede,  a  favore  di  tutti  i  volontari
impegnati nei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a),  b)  e
c), della  legge  provinciale,  una  copertura  assicurativa  per  il
rischio da infortuni e per la responsabilita' civile,  includendo  in
tal  modo  nell'ambito  di  operativita'  dell'obbligo  di  copertura
assicurativa anche i volontari del servizio civile nazionale. 
    L'art. 6, comma  6,  e'  impugnato  anche  per  violazione  della
competenza legislativa concorrente dello Stato nelle materie  «tutela
del lavoro» e «coordinamento della finanza pubblica». A tal proposito
il  ricorrente  evidenzia  che  il  legislatore   statale   e'   gia'
intervenuto in materia di copertura assicurativa del servizio  civile
nazionale con l'art. 9, comma 3, del d.lgs. n.  77  del  2002  e  non
sarebbe  dunque  consentito  alla  Provincia  sovrapporsi  in  questo
ambito, stabilendo un distinto e concorrente sistema di assicurazione
contro i rischi di infortuni e per la responsabilita' civile. 
    2.2.- La quarta questione sollevata attiene al comma 5  dell'art.
6 della legge provinciale n. 19 del 2012 nella parte in  cui  prevede
che, qualora sussistano i requisiti,  i  volontari  e  le  volontarie
vengano retribuiti  con  le  modalita'  previste  dagli  artt.  70  e
seguenti  del  decreto  legislativo  10  settembre   2003,   n.   276
(Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro,  di  cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.   30),   cosi'
sostanzialmente qualificando il servizio prestato dai volontari quale
prestazione di lavoro di natura occasionale. La  citata  disposizione
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.,  il  quale
riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento
civile. 
    La norma censurata violerebbe  anche  gli  artt.  2  e  3  Cost.,
giacche', prevedendo un trattamento piu' favorevole per  i  volontari
che operano nell'ambito del servizio civile  provinciale  rispetto  a
coloro  che  svolgono  attivita'  di  volontariato,  si  porrebbe  in
contrasto con il fondamentale principio di  gratuita'  dell'attivita'
di volontariato che trova il  proprio  fondamento  nel  principio  di
solidarieta' sociale. 
    Infine, il suddetto comma 5, nella parte in cui  prevede  che  la
disciplina  ivi  prevista  trovi  applicazione  nei   confronti   dei
volontari del  servizio  civile  nazionale,  violerebbe  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera   d),   Cost.   perche'   pretenderebbe   di
disciplinare dal punto di vista contrattuale e retributivo  anche  il
servizio civile nazionale, riservato alla competenza esclusiva  dello
Stato. 
    2.3.- Il ricorrente impugna anche l'art. 15, comma 1, lettera b),
della legge provinciale perche', escludendo che possano  prestare  il
servizio  «civile»  (recte:   sociale)   volontario   gli   stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato,  contrasterebbe
con  l'art.  3  Cost.  che  vieta   discriminazioni   fondate   sulla
nazionalita'. L'Avvocatura evidenzia che il testo unico in materia di
immigrazione non pone alcun divieto in tema di volontariato e,  anzi,
afferma che lo straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio
dello Stato gode degli stessi diritti in materia civile attribuiti al
cittadino  italiano.  L'esclusione   degli   stranieri   regolarmente
soggiornanti dalla possibilita'  di  prestare  il  servizio  «civile»
(recte: sociale) si tradurrebbe  pertanto  in  una  ingiustificata  e
irragionevole disparita' di trattamento discriminatoria. 
    3.- Preliminarmente,  deve  essere  esaminata  l'eccezione  della
Provincia autonoma di Bolzano di inammissibilita' delle questioni  di
costituzionalita' promosse  con  riferimento  agli  artt.  2  e  117,
secondo comma, lettera l), Cost.,  dal  momento  che  nella  delibera
governativa di impugnazione della legge provinciale n. 19  del  2012,
adottata nella riunione del Consiglio dei  ministri  del  18  gennaio
2013, non sono individuati, nemmeno in via generale,  tali  parametri
di giudizio. 
    L'eccezione e' fondata. 
    Sul punto questa  Corte  si  e'  espressa  in  maniera  costante,
dichiarando che nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  in  via
principale deve sussistere, a pena d'inammissibilita',  una  piena  e
necessaria corrispondenza  tra  la  deliberazione  con  cui  l'organo
legittimato  si  determina  all'impugnazione  ed  il  contenuto   del
ricorso, attesa la natura politica dell'atto  di  impugnazione.  Tale
principio  non  riguarda  solamente  l'individuazione   della   norma
censurata, ma anche l'esatta delimitazione dei parametri del ricorso.
L'assenza di qualsiasi riferimento, nella specie, alla sussistenza di
una volonta' politica di impugnare la  normativa  de  qua  anche  con
riferimento agli artt. 2 e 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,
rende dunque inammissibili le relative censure (ex plurimis: sentenze
n. 236 del 2013, n. 198 e n. 149 del 2012). 
    3.1.- La censura  relativa  all'art.  6,  comma  5,  della  legge
provinciale n. 19 del 2012 in relazione agli artt. 2  e  3  Cost.  e'
inammissibile. 
    Come si  e'  detto,  secondo  il  ricorrente  tale  disposizione,
prevedendo un trattamento piu' favorevole per i volontari che operano
nell'ambito del servizio civile provinciale  rispetto  a  coloro  che
svolgono attivita' di volontariato, si porrebbe in contrasto  con  il
fondamentale principio di gratuita'  dell'attivita'  di  volontariato
che  trova  il  proprio  fondamento  nel  principio  di  solidarieta'
sociale. 
    Si  e'  gia'  precisato   che,   a   causa   dell'assenza   nella
deliberazione del Consiglio dei ministri di qualsivoglia  indicazione
dei parametri rappresentati dagli  artt.  2  e  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., ad essi non puo' farsi riferimento. 
    Deve, inoltre, evidenziarsi che  l'Avvocatura  dello  Stato,  nel
motivare la censura relativa all'art 3 Cost., si limita a  richiamare
i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 75  del  1992
senza in alcun modo far riferimento alle ragioni per  le  quali  tali
principi  dovrebbero  trovare  applicazione  anche  con   riferimento
all'art. 6, comma 5, della legge provinciale impugnata. 
    In particolare, il ricorrente non si preoccupa di distinguere  le
diverse forme di servizio  volontario  che,  anche  prescindendo  dal
servizio civile nazionale, sono disciplinate dall'art.  3,  comma  1,
lettere a), b) e c): vale  a  dire  il  servizio  civile  provinciale
volontario, il servizio  sociale  volontario  e  il  servizio  estivo
volontario. La motivazione del ricorso, dunque, si rivela  del  tutto
insufficiente in quanto non vi  e'  alcun  riferimento  alle  diverse
ipotesi  regolamentate  dalla   legge   che,   invece,   sono   tutte
implicitamente riportate dal ricorrente al volontariato di  cui  alla
legge n. 266 del 1991. 
    4.- La questione  di  costituzionalita'  dell'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge n. 19 del 2012 della  Provincia  autonoma  di
Bolzano e' fondata. 
    L'art. 3, comma 1, lettera a), della  legge  provinciale  prevede
che anche il servizio civile nazionale di cui alla legge  n.  64  del
2001, al pari del servizio civile provinciale, realizzi le  finalita'
indicate nell'art. 1. 
    Tale ultima disposizione, al comma 1, prevede  che  la  Provincia
autonoma di Bolzano contribuisce, ai sensi dell'art. 2  Cost.,  «alla
valorizzazione dei servizi volontari nonche'  alla  promozione  delle
forme peculiari dell'impegno civile  della  popolazione  provinciale,
avvalendosi, per il raggiungimento  di  questo  fine,  delle  risorse
della societa' civile e del volontariato, nonche' dei propri  servizi
in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo  e  del
tempo libero». 
    Nel comma 2, precisa che i servizi volontari sono finalizzati  a:
«a) valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando la partecipazione
delle cittadine e dei cittadini alla societa'  tramite  l'accesso  ai
servizi volontari senza distinzione di eta', sesso e di  appartenenza
culturale o religiosa; b) offrire ai  giovani  sia  nell'espletamento
del servizio civile volontario  che  dei  servizi  volontari  estivi,
l'opportunita' di rafforzare la loro coscienza sociale e di  maturare
esperienze  e  conoscenze  utili  ad  orientarli  nei  loro  percorsi
personali e  lavorativi,  nonche'  a  rafforzare  il  loro  senso  di
responsabilita' per il bene comune della nostra societa'; c)  offrire
alle persone  adulte  di  ogni  eta'  le  condizioni  per  mettere  a
disposizione della comunita' le competenze acquisite e le  esperienze
maturate in cambio di benefici e crediti; d) promuovere attraverso  i
servizi volontari progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare  le
necessita'  e  le  esigenze  della  collettivita',  con   particolare
riguardo alle fasce piu' deboli e  svantaggiate  della  societa';  e)
incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e
della  solidarieta'  nonche'  forme  alternative  di  interventi  non
violenti da promuovere in  situazioni  di  crisi;  f)  promuovere  lo
sviluppo sostenibile della societa' sia  a  livello  provinciale  che
globale». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  sostiene,  innanzitutto,  che  la
disciplina del servizio  civile  nazionale  (richiamata  dalla  legge
provinciale censurata) rientri  nella  nozione  di  difesa  ai  sensi
dell'art. 52  Cost.  e  che,  pertanto,  essa  sia  ascrivibile  alla
competenza esclusiva statale di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  d),  Cost.  conformemente  a  quanto  gia'  precisato  dalla
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 531 del 2005, n. 229 e n.
228 del 2004). Afferma, altresi',  che  l'art.  52  Cost.,  il  quale
configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino,  ha
una estensione piu' ampia dell'obbligo di prestare servizio militare.
Ricorda, infatti, che questa Corte ha gia' precisato che il  servizio
militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al
dovere di cui all'art.  52,  primo  comma,  Cost.,  che  puo'  essere
adempiuto anche attraverso adeguate attivita' di impegno sociale  non
armato. 
    La suddetta ricostruzione e' da condividere,  infatti  il  titolo
costituzionale  di  legittimazione  dell'intervento  statale  e'   da
individuare nell'art. 117, secondo  comma,  lettera  d),  Cost.,  che
riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo  la  materia
«forze armate» ma anche la «difesa» e, come afferma la  delibera  del
Consiglio dei ministri che ha disposto l'impugnativa in questione, la
«sicurezza dello Stato». Tali parametri costituzionali debbono essere
letti alla luce delle evoluzioni normative  e  giurisprudenziali  che
gia' avevano consentito di ritenere che esse  non  si  limitassero  a
dare  copertura  solo  ad  attivita'  finalizzate  a  contrastare   o
prevenire  una  aggressione  esterna,   potendo   comprendere   anche
attivita' di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). 
    Nella sentenza da ultimo citata, nella  quale  si  affrontava  la
questione della legittimita' costituzionale della legge  15  dicembre
1972,  n.  772  (Norme  per  il  riconoscimento   dell'obiezione   di
coscienza), questa Corte ha sottolineato che vi  e'  una  profonda  e
sostanziale differenza tra il primo ed il secondo comma dell'art.  52
Cost. «il che impone  di  tenere  distinte  le  rispettive  sfere  di
applicazione.  In  particolare,  mentre  il  dovere  di   difesa   e'
inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venir  meno,
il servizio militare e' obbligatorio "nei modi e nei limiti stabiliti
dalla legge", purche', ovviamente, "non siano violati altri  precetti
costituzionali"». 
    In nulla le conclusioni cui perviene la  suddetta  sentenza  sono
modificate dal dato normativo rappresentato  dalle  leggi  che  hanno
disposto la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di  leva
(vale a dire la legge 14 novembre 2000, n. 331,  recante  «Norme  per
l'istituzione del servizio militare professionale», e  la  successiva
legge 23 agosto 2004, n. 226,  recante  «Sospensione  anticipata  del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  conseguente
coordinamento  con  la  normativa  di  settore»).  Si  potrebbe  anzi
affermare che detta sentenza ne sia stata la fonte ispiratrice,  dato
che, fermi restando i doveri di cui al primo comma  e  le  previsioni
legislative che in modo specifico  vengono  a  configurarli,  con  le
citate leggi il legislatore ha ritenuto di  sospendere  lo  specifico
obbligo del servizio militare di leva dato che per  esso  il  secondo
comma dell'art. 52 Cost. demandava, come si  precisava  nella  citata
decisione, alla legge ordinaria  la  delimitazione  dei  modi  e  dei
limiti di effettuazione. 
    Quanto  si  e'  innanzi  osservato  non  modifica,   quindi,   le
conclusioni cui la giurisprudenza  costituzionale  e'  pervenuta  per
quanto riguarda i campi di azione che in questa  materia  vengono  ad
avere le Regioni e le Province autonome. Esse hanno precisi spazi  in
cui possono svolgere attivita' sia nell'ambito  del  servizio  civile
nazionale, sia in settori da esso differenziati ma contigui. 
    Per cio' che riguarda il primo aspetto, vi  e'  da  dire  che  la
riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile
nazionale non comporta che ogni aspetto dell'attivita' dei  cittadini
che svolgono detto  servizio  ricada  nella  competenza  statale.  Il
legislatore,  nel  disciplinare  il  servizio  civile  nazionale,  ha
allocato le funzioni amministrative tanto a livello centrale,  presso
l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile,  quanto  a   livello
regionale (artt. 2, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 77 del 2002). Le  Regioni,
dunque, sono  direttamente  coinvolte  nella  gestione  del  servizio
civile nazionale (sentenza n. 58 del 2007), fermo  restando  che  non
possono  incidere  sugli  aspetti  organizzativi  e  procedurali  del
servizio (sentenza n.  228  del  2004),  ne'  possono  rovesciare  il
rapporto  logico-giuridico  che  esiste  tra  le  due   legislazioni,
imponendo esse prescrizioni al legislatore statale. 
    Per cio' che riguarda il secondo aspetto, vi e' da precisare  che
la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva statale di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.  del  servizio  civile
nazionale, non preclude alle Regioni ed  alle  Province  autonome  la
possibilita' di istituire  e  disciplinare,  nell'autonomo  esercizio
della propria competenza  legislativa,  un  proprio  servizio  civile
regionale  o  provinciale,  distinto  da  quello  nazionale,  che  ha
peraltro  natura  sostanzialmente   diversa   dal   servizio   civile
nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa (sentenze n.
58 del 2007 e n. 531 del 2005). 
    In applicazione dei principi sin qui richiamati, risulta evidente
che la disposizione censurata non ha ad oggetto ne' la partecipazione
della Provincia autonoma all'attuazione del servizio civile nazionale
ne'  la  sua  competenza  a  istituire  un  proprio  servizio  civile
provinciale. Il legislatore provinciale  detta  inoltre  disposizioni
che incidono sul servizio civile nazionale,  assegnando  ad  esso  le
finalita' perseguite dalla legislazione provinciale e  assimilandolo,
o meglio confondendolo, con il servizio civile provinciale. 
    Ne consegue che l'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge
provinciale, nella parte in cui prevede  che  le  finalita'  indicate
nell'art. 1 possano  essere  realizzate  anche  tramite  il  servizio
civile nazionale di  cui  alla  legge  n.  64  del  2001,  detta  una
disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo
di subordinarne il funzionamento  alle  decisioni  legislative  della
Provincia, in violazione degli artt. 52 e 117, secondo comma, lettera
d), Cost. 
    5.- L'accoglimento della prima questione implica,  quale  diretta
conseguenza,  che  le  questioni  ad  essa  strettamente   collegate,
prospettate con riferimento all'art. 6, commi  5,  6  (esclusivamente
nella parte in cui si riferiscono al servizio civile nazionale) e  9,
sono fondate. 
    5.1-  L'art.  6,  comma  9,  recita:  «Se  il  servizio  di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), e' svolto ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle  volontarie  spetta  l'assegno
per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le  eventuali  indennita'.
Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2». 
    Tale  disposizione,   pertanto,   si   riferisce   esclusivamente
all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera
a), sia svolto dai volontari del servizio  civile  nazionale  di  cui
alla legge n. 64 del 2001. 
    Risulta evidente il nesso che lega le due disposizioni, in virtu'
del  quale  all'illegittimita'  dell'una   consegue   necessariamente
l'illegittimita' dell'altra. 
    Ne consegue  che  per  gli  stessi  motivi  sopra  indicati  deve
ritenersi che la norma impugnata si ponga  in  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera d), Cost. 
    5.2.- L'art.  6,  comma  6,  prevede  che  ai  volontari  e  alle
volontarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),  b)  e  c),  siano
garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del  rischio
infortuni e la responsabilita' civile. 
    Il ricorrente lamenta nuovamente che il  legislatore  provinciale
abbia disciplinato anche un aspetto del servizio civile nazionale. 
    Per gli stessi motivi innanzi  indicati  deve  essere  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 6, nella  parte
in cui si riferisce anche alle ipotesi in cui  il  servizio  previsto
dall'art. 3, comma 1,  lettera  a),  sia  svolto  dai  volontari  del
servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001. 
    Sono  assorbiti  gli  altri  profili  di  censura  sollevati  dal
ricorrente. 
    5.3.-  Per  le  stesse  considerazioni,  la  questione   relativa
all'art. 6, comma 5, nella parte  in  cui  si  riferisce  anche  alle
ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a),
sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale  di  cui  alla
legge n. 64 del 2001, e' fondata. 
    6.- L'ultima questione riguarda l'art. 15, comma 1,  lettera  b),
della legge provinciale n. 19 del 2012, il quale sarebbe  illegittimo
per contrasto con l'art. 3 Cost., nella  parte  in  cui  esclude  che
possano  prestare  il  servizio  civile  provinciale  gli   stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, ai quali invece
il testo unico sull'immigrazione (d.lgs.  25  luglio  1998,  n.  286,
recante «Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla   condizione   dello   straniero»)
garantirebbe parita' di trattamento. 
    La questione e' fondata. 
    Preliminarmente,  si  deve  precisare  che  e'  priva  di  pregio
l'argomentazione difensiva della Provincia secondo cui la limitazione
sarebbe  giustificata  in  quanto,  per   stessa   ammissione   della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  anche  il  servizio  civile
nazionale e' riservato ai soli cittadini. 
    La norma in esame, infatti, non  disciplina  il  servizio  civile
volontario provinciale ma si riferisce  esclusivamente  alla  diversa
ipotesi  del  servizio  sociale   volontario   provinciale   definito
dall'art. 3, comma 1, lettera b), come «il servizio [...]  svolto  da
persone adulte a partire dall'eta' di 29 anni, per una durata massima
di 32 mesi, presso organizzazioni  ed  enti  di  diritto  pubblico  e
privato, grazie al quale i volontari e  le  volontarie  conseguono  i
crediti e i benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6». 
    Fatta  questa  precisazione,  e'  irragionevole  subordinare   la
possibilita' di accedere al servizio sociale volontario  al  possesso
della cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione europea,  in
quanto si tratta di prestazioni personali effettuate spontaneamente a
favore di altri individui o della collettivita'. 
    Tali prestazioni rappresentano la piu' diretta realizzazione  del
principio di  solidarieta'  sociale,  per  il  quale  la  persona  e'
chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di
un'autorita', e la partecipazione a tale forme di  solidarieta'  deve
essere ricompresa tra i valori fondanti  dell'ordinamento  giuridico,
riconosciuti, insieme ai diritti  inviolabili  dell'uomo,  come  base
della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. 
    Ne consegue che deve essere  riconosciuta  anche  agli  stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio italiano la possibilita'  di
partecipare al servizio sociale  volontario,  quale  espressione  del
principio solidaristico di cui si e'  detto.  Inoltre  dette  ragioni
valgono, in questo  caso,  anche  a  rafforzare  quelle  esigenze  di
integrazione nella comunita' e di pieno sviluppo  della  persona  che
devono essere assicurate dalla legislazione in materia di trattamento
dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. 
    Infatti  al  legislatore  e'  consentito   dettare   norme,   non
palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di
extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a  soggiornare
non sia in discussione, non si  possono  discriminare  gli  stranieri
stabilendo nei loro confronti  particolari  limitazioni  ne'  per  il
godimento dei diritti fondamentali della persona (sentenza n. 306 del
2008), ne' nell'esercizio dei doveri di solidarieta'  previsti  dalla
Costituzione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera a), della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  19
novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei  servizi
volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in
materia di attivita' di  cooperazione  allo  sviluppo  e  personale),
limitatamente  alle  parole:  «nonche'  tramite  il  servizio  civile
nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 9,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi  5
e 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del  2012,
limitatamente alla parte in cui i suddetti commi si riferiscono anche
all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera
a), sia svolto dai volontari del servizio  civile  nazionale  di  cui
alla legge 6 marzo 2001, n. 64; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  15,  comma
1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n.  19
del  2012,  nella  parte  in  cui  esclude  i   cittadini   stranieri
regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilita'  di
prestare servizio sociale volontario; 
    5)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'intero  art.  6,  comma  5,  della  legge  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  n.  19  del  2012,  sollevata,   in
riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  con  il  ricorso   in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI