N. 311 SENTENZA 10 - 17 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni  -  Norme  della  Provincia  di  Bolzano  -   Professioni
  turistiche - Previsione  che  le  guide  gia'  abilitate  in  altre
  Regioni o nella Provincia di Trento debbano superare un altro esame
  di  abilitazione  -   Previsione   di   una   esenzione   per   gli
  accompagnatori turistici che svolgono la loro attivita' stabilmente
  sul territorio - Previsione che le guide  alpine  possano  svolgere
  anche la professione di accompagnatore di media montagna -  Ricorso
  del  Governo   -   Asserita   ingiustificata   preferenza   per   i
  professionisti locali - Difetto di motivazione  sulle  ragioni  che
  determinerebbero, in un ambito inciso dalle competenze  statutarie,
  l'applicazione dei parametri di cui al Titolo V della  Costituzione
  - Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge della Provincia di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21,  artt.  3,
  comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera e). 
(GU n.52 del 27-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), 13, comma 2, della legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  5  dicembre  2012,   n.   21
(Disciplina di professioni turistiche), promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8  febbraio  2013,
depositato in cancelleria il 7 febbraio 2013 ed iscritto al n. 15 del
registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2013  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  gli  avvocati  Stephan  Beikircher  e
Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2013 e depositato il 7
febbraio 2013 (reg. ric. n. 15 del 2013), il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in riferimento agli  artt.  117,  secondo  comma,
lettera e), e 117, primo  comma,  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1,  lettera  b),  7,
comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni
turistiche). 
    Premette il ricorrente che l'art. 8, comma  1,  numero  20),  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige) attribuisce alla Provincia autonoma  di  Bolzano
la potesta'  legislativa  in  materia  di  guide,  portatori  alpini,
maestri  e  scuole  di  sci.  Tale   competenza   dovrebbe   comunque
esplicarsi, ai sensi dell'art. 4 del medesimo statuto,  nel  rispetto
della Costituzione e dei principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica, nonche' degli obblighi internazionali. 
    Alcune disposizioni  della  legge  provinciale  n.  21  del  2012
presenterebbero «profili di impatto  anticoncorrenziale»,  risultando
violative della competenza esclusiva in  materia,  riconosciuta  allo
Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.  e  porrebbero
ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle persone e  dei
servizi, «in contrasto con i principi comunitari espressi in  materia
dal Titolo IV, parte  terza  del  TFUE  (Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea)» e quindi in  violazione  dell'art.  117,  primo
comma, Cost. 
    Ricorda il ricorrente che l'art. 3 della legge provinciale n.  21
del 2012, stabilisce le condizioni necessarie per poter esercitare le
professioni di guida turistica e di  accompagnatore  turistico  nella
Provincia autonoma di Bolzano, come definite dal precedente  art.  2.
Al riguardo, il citato art. 3, prevede al comma 1,  lettera  b),  che
l'attivita' di accompagnatore turistico possa essere esercitata anche
da coloro che abbiano conseguito l'abilitazione «in un'altra  regione
o in provincia di Trento». Da tale  disposizione  si  desumerebbe,  a
contrario,  che  la  professione  di  guida  turistica  possa  essere
esercitata solo da coloro che abbiano ottenuto  l'abilitazione  nelle
forme previste dall'art. 6 della legge provinciale n.  21  del  2012,
anche se gia' in possesso di un  titolo  equipollente  rilasciato  da
un'altra Regione o dalla Provincia  autonoma  di  Trento.  L'art.  6,
comma 4, della legge  in  questione  prevede,  tra  i  requisiti  per
accedere all'esame  di  abilitazione  per  la  professione  di  guida
turistica, «rilasciata dalla Ripartizione  provinciale  Turismo»,  il
possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte  o
archeologia o  di  un  titolo  equipollente,  previa  verifica  delle
conoscenze linguistiche e del territorio. Il  comma  5  del  medesimo
articolo   stabilisce   che   l'abilitazione   all'esercizio    della
professione  di  accompagnatore   turistico   e'   rilasciata   dalla
Ripartizione provinciale Turismo a chi e' in possesso di una laurea o
di un diploma universitario in materia  turistica,  o  di  un  titolo
equipollente,  «previa  verifica  del   possesso   delle   conoscenze
specifiche che non sono state oggetto del corso di  studi  e  facenti
parte delle materie dell'ultimo esame di abilitazione indetto». 
    Secondo il ricorrente, le citate disposizioni,  nella  misura  in
cui imporrebbero  alle  guide  turistiche  gia'  abilitate  in  altre
Regioni o nella Provincia autonoma di Trento, di  superare  un  altro
esame di abilitazione per esercitare stabilmente la professione nella
Provincia autonoma  di  Bolzano,  «appaiono  sproporzionate  rispetto
all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori  dei
servizi offerti e suscettibili, per tale via, di  porre  un  ostacolo
ingiustificato all'accesso  ed  all'esercizio  di  tale  professione,
determinando  un'indebita   restrizione   ai   principi   di   libera
circolazione delle persone e dei servizi». 
    L'art. 7, comma 1, lettere d) ed e), della legge  provinciale  n.
21  del  2012,  individua,  tra  i  soggetti  esonerati  dall'obbligo
dell'abilitazione,   chi,   in   qualita'   di    dipendente    delle
organizzazioni turistiche di cui alla legge della Provincia  autonoma
di Bolzano 18 agosto 1992, n. 33 (Riordinamento delle  organizzazioni
turistiche) e successive modificazioni, e  dell'Agenzia  "Alto  Adige
Marketing", accompagna ospiti nelle visite delle localita'  site  nel
proprio territorio di competenza e chi accompagna persone in  pullman
in gite  in  Alto  Adige,  con  punti  di  partenza  e  arrivo  nella
Provincia. Anche in questo caso, le  norme  in  esame  porrebbero  in
un'indebita posizione di vantaggio coloro che svolgono la professione
in materia turistica stabilmente sul territorio,  rispetto  a  coloro
che provengono «da altre regioni e, per giunta,  gia'  potenzialmente
idonei,   determinando   quindi    un'alterazione    degli    assetti
concorrenziali nel settore». 
    L'art. 13, comma 2, della  legge  provinciale  n.  21  del  2012,
modificando la legge della Provincia autonoma di Bolzano 13  dicembre
1991, n. 33  (Ordinamento  delle  guide  alpine  -  Guide  sciatori),
introduce      l'art.      8-ter,      recante       la       rubrica
«Accompagnatore/Accompagnatrice   di    media    montagna».    Questa
disposizione, al comma 4, stabilisce  che  «le  guide  alpine  e  gli
aspiranti/le aspiranti guida» possono svolgere anche  la  professione
di  accompagnatore  di  media  montagna.   Secondo   il   ricorrente,
considerato che, ai sensi dell'art. 5, lettera e), della citata legge
provinciale n. 33 del 1991, per ottenere l'iscrizione all'albo  delle
guide alpine e' previsto il requisito della residenza o  domicilio  o
stabile recapito in un Comune della Provincia,  la  norma  in  esame,
consentendo alle guide alpine di svolgere  l'ulteriore  attivita'  di
accompagnatore di media montagna, finirebbe per favorire  le  persone
che svolgono  in  maniera  stanziale  l'attivita'  di  guida  alpina,
determinando un'ulteriore ingiustificata preferenza nei confronti  di
taluni soggetti, «in violazione del principio di  libero  accesso  ed
esercizio delle professioni, in contrasto quindi con  i  principi  di
tutela della concorrenza e del mercato». 
    2.- Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
inammissibile, «oltre che, in ogni caso», manifestamente infondata. 
    La  resistente  Provincia  autonoma  eccepisce,   anzitutto,   la
parziale  inammissibilita'  del  ricorso  per   carenza   totale   di
motivazione e mancata  indicazione  dei  parametri  costituzionali  e
statutari che si ritengono violati. 
    La difesa provinciale precisa che la deliberazione del  Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2013,  in  forza  della  quale  e'  stata
promossa la questione di costituzionalita', ha ad oggetto  unicamente
«gli articoli 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e)  e
13, comma 2», della legge provinciale  n.  21  del  2012,  mentre  il
ricorso «censura l'intera legge provinciale» citata. Considerato  che
le censure  «adeguatamente  motivate»  riguarderebbero  solo  singole
disposizioni, mentre «quella indirizzata all'intero testo  normativo»
sarebbe del tutto generica,  dovrebbe  dichiararsi  inammissibile  la
questione avente ad oggetto la legge provinciale n. 21 del 2012 nella
sua interezza. 
    In secondo luogo, la Provincia  autonoma  eccepisce  la  parziale
cessazione della materia del contendere in ordine all'art.  7,  comma
1, lettera e), della legge provinciale n. 21 del 2012, in quanto tale
articolo e' stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera  f),  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre  2012,  n.  22,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione
per l'anno finanziario  2013  e  per  il  triennio  2013-2015  (Legge
finanziaria 2013)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige 2 gennaio  2013,  n.  1,  supplemento  n.  1,  ed
entrata in vigore, ai sensi dell'art.  39,  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. Sottolinea la Provincia che la  norma
posta dal citato art. 7, comma 1, lettera e), «non ha ricevuto, medio
tempore nel breve periodo della sua vigenza,  concreta  attuazione  e
pertanto sul punto deve essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere». 
    In  ordine  alla  censura  concernente  l'art.  3   della   legge
provinciale n. 21 del 2012, la Provincia autonoma  di  Bolzano,  dopo
aver richiamato il testo del  medesimo  articolo  ed  inoltre  quello
dell'art. 6 della legge provinciale  in  questione,  precisa  di  non
contestare  «che  le  guide  turistiche  di  altre  regioni  o  della
Provincia autonoma di Trento devono sostenere il prescritto  esame  e
procedere alla c.d. scia per poter svolgere stabilmente  la  medesima
attivita' in provincia di  Bolzano,  come  si  desume  dalla  lettura
congiunta della censurata disposizione con l'articolo 5  della  legge
provinciale che disciplina l'esercizio stabile della professione». 
    Secondo  la  parte  resistente,  i  requisiti  necessari  per  la
partecipazione all'esame  relativo  alla  professione  di  guida  e/o
accompagnatore turistico sono quelli elencati al comma 3 dell'art.  6
della legge provinciale n. 21 del 2012 (cittadinanza  italiana  o  di
altro Stato dell'Unione europea o Stato non dell'Unione  europea,  ma
regolarmente soggiornante,  eta',  assenza  di  condanne,  titolo  di
studio). Tali requisiti sarebbero espressione di «regole  generali  e
non  discriminanti,  che  favoriscono,  piuttosto   che   ostacolare,
l'accesso alle professioni turistiche». 
    I commi 4 e 5 dell'art. 6 della legge  provinciale  in  questione
rappresenterebbero  semplicemente   delle   eccezioni   alla   regola
generale, senza assurgere a «criteri generali per il  rilascio  della
relativa abilitazione». Essi si richiamerebbero all'abrogato art. 10,
comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti  per
la tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,  lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita  di  nuove  imprese,  la
valorizzazione    dell'istruzione    tecnico-professionale    e    la
rottamazione  di   autoveicoli),   convertito,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  e  poi
abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio). 
    Secondo la parte resistente, la ragione per  la  quale  le  guide
turistiche di altre Regioni o  della  Provincia  autonoma  di  Trento
dovrebbero sostenere l'esame per poter svolgere la medesima attivita'
in Provincia di Bolzano risiederebbe  nel  fatto  che,  in  tutte  le
Regioni d'Italia, la qualifica di "guida turistica" «ha sempre  avuto
ed  ha  validita'  esclusivamente  sul   territorio   provinciale   o
regionale, nel  quale  veniva  (e  viene)  conseguita  l'abilitazione
stessa». Tale limitazione territoriale sarebbe da ricondurre all'art.
7, comma 6, dell'abrogata legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma  della
legislazione nazionale del turismo), a norma del  quale  «le  regioni
autorizzano  all'esercizio  dell'attivita'  di  cui   al   comma   5.
L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto
il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita'
previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  lettera  g)».  Dall'art.
120 della Costituzione discenderebbe, poi, il limite territoriale  di
applicazione delle leggi regionali, potendo queste disciplinare  solo
«fattispecie che si esauriscono nel territorio della Regione stessa». 
    Aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano che le guide turistiche
delle altre  Regioni,  in  possesso  di  una  qualifica  regionale  o
provinciale, hanno una preparazione  "locale",  limitata  al  proprio
territorio di riferimento. Pertanto, riconoscere loro la possibilita'
di esercitare la professione in tutte le  altre  Regioni  e  Province
autonome «comporterebbe innanzitutto il rischio di  una  svalutazione
della professionalita' della guida turistica  stessa  ed  in  secondo
luogo determinerebbe una  disparita'  di  trattamento  nei  confronti
delle guide turistiche con titolo conseguito in provincia di Bolzano,
che non potrebbero a loro volta esercitare l'attivita'  in  provincia
di Trento e nelle altre regioni italiane». 
    Del  resto,  il  legislatore  nazionale,   pur   avendone   avuto
l'opportunita', in occasione  dell'emanazione  del  decreto-legge  11
dicembre  2012,  n.  216  (Disposizioni  urgenti  volte   a   evitare
l'applicazione  di  sanzioni  dell'Unione  europea),   peraltro   non
convertito in legge, non avrebbe sancito espressamente  la  validita'
su tutto il territorio nazionale della qualifica di guida  turistica,
conseguita secondo le discipline regionali o provinciali vigenti. 
    La richiesta di sostenere l'esame provinciale non dovrebbe dunque
considerarsi sproporzionata, «essendo necessaria al fine di garantire
una  prestazione  altamente  qualificata  ai  fruitori  dei   servizi
offerti». 
    La proporzionalita', anzi, discenderebbe, «a  contrariis»,  anche
dalla circostanza che coloro «che siano in possesso di una laurea  in
lettere con indirizzo in storia  dell'arte  o  archeologia  o  di  un
titolo equipollente possono essere sottoposti a verifiche  in  ordine
alle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale». 
    In  merito  all'art.  7,  comma  1,  lettera  d),   della   legge
provinciale n. 21 del 2012, la parte  resistente  sottolinea  che  il
ricorrente avrebbe travisato la natura di tale disposizione. 
    Essa limiterebbe «l'eccezione del non possesso  dell'abilitazione
e dell'esenzione della scia unicamente a chi accompagna ospiti  nelle
visite delle localita' site nel proprio territorio di  competenza»  e
dunque non riguarderebbe la complessa attivita' di  guida  turistica,
descritta nell'art. 2, comma 1, della legge  provinciale  n.  21  del
2012. 
    L'attivita' svolta dai dipendenti delle organizzazioni turistiche
e   dell'Agenzia   Alto   Adige   Marketing   sarebbe   «diversa    e
professionalmente "inferiore" a quella svolta dalle guide turistiche,
consistendo in visite delle localita'  di  competenza  territoriale».
Tali dipendenti non sarebbero, quindi, in concorrenza con coloro  che
svolgono  la  professione  in  materia  turistica   con   un   titolo
abilitante. 
    Aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano che  le  organizzazioni
turistiche  di  cui  alla  legge  provinciale  n.  33  del  1992  non
opererebbero  "sul  libero  mercato"  e   svolgerebbero   chiaramente
attivita' di interesse pubblico.  Ugualmente,  l'Agenzia  Alto  Adige
Marketing, ai sensi dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 23 dicembre 2010, n.  15,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario  2011  e
per il triennio 2011-2013 (Legge  finanziaria  2011)»,  costituirebbe
«un'agenzia dotata di personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e  avente,  tra  i
propri fini istituzionali, quello dello  sviluppo  del  marketing  di
destinazione a livello  provinciale  e  del  marchio  ombrello  della
Provincia di Bolzano, attraverso idonee attivita'  ed  iniziative  di
comunicazione». 
    Quanto alla censura concernente l'art. 13, comma 2,  della  legge
provinciale n. 21 del 2012, osserva la Provincia autonoma  resistente
che in base all'art. 8, comma 1, numero 20), del d.P.R.  n.  670  del
1972, la Provincia autonoma di Bolzano e' titolare  delle  competenze
legislative primarie in materia di turismo e  industria  alberghiera,
compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di  sci,
mentre in base  all'art.  16,  comma  1,  del  medesimo  statuto,  e'
titolare delle connesse potesta' amministrative.  Si  tratterebbe  di
competenze esclusive, che troverebbero conferma anche nel  d.P.R.  22
marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  turismo  ed  industrie
alberghiere). 
    L'art. 13, comma 2, della  legge  provinciale  n.  21  del  2012,
ripeterebbe quanto gia' previsto a  livello  nazionale  dall'art.  21
della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento  della  professione  di
guida alpina), e cioe' che «le guide alpine  e  gli  aspiranti  guida
possono svolgere l'attivita' di accompagnatore  di  media  montagna».
Tale  disposizione  non  farebbe  distinzione  alcuna  tra  attivita'
stabile od occasionale e tra guide alpine locali o  extraprovinciali,
stabilendo unicamente il  principio  che  «le  guide  alpine  possono
svolgere anche l'attivita' degli accompagnatori/delle accompagnatrici
di media montagna». 
    L'esercizio   stabile   della    professione    sul    territorio
presupporrebbe,  come  per  tutte   le   professioni   regolamentate,
l'iscrizione all'albo, ma cio' non escluderebbe che le  guide  alpine
estere o provenienti da altre  Regioni  italiane  possano  esercitare
l'attivita' in Provincia di Bolzano, chiedendo  o  meno  l'iscrizione
all'albo, a seconda che  desiderino  prestare  l'attivita'  in  forma
stabile od occasionale. 
    Nel caso di iscrizione all'albo, la guida alpina,  come  previsto
anche dalla legge n. 6 del 1989, dovrebbe avere  la  residenza  o  il
domicilio o un recapito stabile in un Comune della Provincia autonoma
di Bolzano. Tale condizione non sarebbe in contrasto con  i  principi
di tutela della concorrenza  e  del  mercato,  «dovendo  la  pubblica
amministrazione poter interagire con i  professionisti  operanti  sul
territorio per poter  svolgere  in  maniera  efficiente  le  funzioni
d'ufficio». 
    3.- Con memoria depositata il 9 luglio 2013,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri insiste per l'accoglimento  delle  conclusioni
gia' formulate. 
    Infondata sarebbe l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per
asserita carenza di motivazione e mancata indicazione  dei  parametri
costituzionali e statutari che si ritengono violati. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei  ministri,  nell'epigrafe
del ricorso, avente carattere meramente descrittivo ed  introduttivo,
sono indicati i soli estremi della legge, ma nel corpo  del  medesimo
risultano puntualmente indicate le disposizioni censurate. 
    Dopo aver premesso  il  riferimento  alla  norma  statutaria  che
attribuisce  alla  Provincia  autonoma   di   Bolzano   la   potesta'
legislativa in materia di guide e portatori  alpini,  il  ricorso  in
questione avrebbe specificamente individuato le disposizioni ritenute
violative dell'art. 117 Cost. 
    La declaratoria  di  incostituzionalita'  della  legge  impugnata
dovrebbe  allora  intervenire   solo   «in   relazione   ai   profili
evidenziati». 
    Quanto alla genericita' delle censure, rileva la  difesa  statale
che  le  norme   impugnate   presenterebbero   profili   di   impatto
anticoncorrenziale, risultando sproporzionate rispetto  all'obiettivo
di garantire la sicurezza  e  la  tutela  dei  fruitori  dei  servizi
offerti, ed eccederebbero  quindi  dalle  competenze  statutarie  per
violazione della competenza esclusiva in materia,  riconosciuta  allo
Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e),  della  Costituzione.
Inoltre, le norme in questione sarebbero in contrasto con i  principi
comunitari espressi in  materia  dal  Titolo  IV,  Parte  terza,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    4.- Con memoria depositata  il  15  ottobre  2013,  la  Provincia
autonoma di Bolzano ribadisce le argomentazioni esposte  nel  proprio
atto e rinnova le conclusioni in esso rassegnate. 
    Inoltre, aggiunge che in data 4  settembre  2013  e'  entrata  in
vigore la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per  l'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea  -  Legge  europea  2013),  la  quale  all'art.  3,   recante
disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
dell'attivita' di guida turistica da parte di  cittadini  dell'Unione
europea (Caso EU Pilot 4277/12/MARK), «ha profondamente  innovato  la
previgente disciplina, non solo con riguardo ai cittadini dell'Unione
Europea, ma anche nei confronti dei cittadini italiani». 
    Tale disposizione stabilisce, tra  l'altro,  che  «l'abilitazione
alla professione di guida turistica e' valida su tutto il  territorio
nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di
guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un
cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro  ha  efficacia
su tutto il territorio nazionale». 
    La parte resistente osserva che non poteva «certo tener conto  di
tale innovazione  al  momento  dell'emanazione  della  propria  legge
provinciale ora  impugnata»  e  che  la  legittimita'  costituzionale
dell'impugnato  art.  3  della  legge  provinciale  n.  21  del  2012
dev'essere valutata in riferimento al  quadro  normativo  vigente  al
momento dell'emanazione della legge provinciale. 
    In ogni caso la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe sei mesi di
tempo per adeguare la propria  disciplina  alle  novita'  legislative
sopravvenute, giusto il disposto dell'art. 2 del decreto  legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2013 e depositato il 7
febbraio 2013 (reg. ric. n. 15 del 2013), il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in riferimento agli  artt.  117,  secondo  comma,
lettera e), e 117, primo  comma,  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1,  lettera  b),  7,
comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni
turistiche). 
    Premette il ricorrente che l'art. 8, comma 1, n. 20), del  d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige) attribuisce alla Provincia autonoma  di  Bolzano  la  potesta'
legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri  e  scuole
di sci.  Tale  competenza  dovrebbe  comunque  esplicarsi,  ai  sensi
dell'art. 4 dello statuto, nel  rispetto  della  Costituzione  e  dei
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica,  nonche'  degli
obblighi internazionali. 
    Le disposizioni impugnate  presenterebbero  «profili  di  impatto
anticoncorrenziale», risultando violative della competenza  esclusiva
in materia, riconosciuta allo Stato  dall'art.  117,  secondo  comma,
lett. e), Cost., e porrebbero  ingiustificati  ostacoli  alla  libera
circolazione delle  persone  e  dei  servizi,  «in  contrasto  con  i
principi comunitari espressi in materia dal Titolo  IV,  parte  terza
del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)», e  quindi
in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    In particolare, secondo il ricorrente, la disposizione  dell'art.
3 della legge provinciale  n.  21  del  2012,  nella  misura  in  cui
imporrebbe alle guide turistiche gia' abilitate in  altre  Regioni  o
nella Provincia di Trento, di superare un altro esame di abilitazione
per esercitare stabilmente la professione nella Provincia di Bolzano,
risulterebbe sproporzionata «rispetto all'obiettivo di  garantire  la
sicurezza  e  la  tutela  dei  fruitori   dei   servizi   offerti   e
suscettibil[e], per tale via, di  porre  un  ostacolo  ingiustificato
all'accesso  ed  all'esercizio  di  tale  professione,   determinando
un'indebita restrizione ai  principi  di  libera  circolazione  delle
persone e dei servizi». 
    L'art. 7, comma 1, lettere d) ed e), della legge  provinciale  n.
21 del 2012, individua, tra  i  soggetti  esonerati  dall'obbligo  di
abilitazione, chi, in qualita'  di  dipendente  delle  organizzazioni
turistiche di cui alla legge della Provincia autonoma di  Bolzano  18
agosto 1992, n. 33 (Riordinamento delle organizzazioni turistiche)  e
successive modificazioni,  e  dell'Agenzia  "Alto  Adige  Marketing",
accompagna ospiti nelle  visite  delle  localita'  site  nel  proprio
territorio di competenza e chi accompagna persone in pullman in  gite
in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo nella Provincia.  Anche
in questo caso, le norme in esame porrebbero in un'indebita posizione
di vantaggio coloro che svolgono la professione in materia  turistica
stabilmente sul territorio, rispetto  a  coloro  che  provengono  «da
altre Regioni e, per giunta, gia' potenzialmente idonei, determinando
quindi un'alterazione degli assetti concorrenziali nel settore». 
    Infine, l'art. 13, comma 2, della legge  provinciale  n.  21  del
2012, modificando la legge della Provincia  autonoma  di  Bolzano  13
dicembre  1991,  n.  33  (Ordinamento  delle  guide  alpine  -  Guide
sciatori),   introduce   l'art.    8-ter,    recante    la    rubrica
«Accompagnatore/Accompagnatrice    di    media    montagna».     Tale
disposizione, al comma 4, stabilisce  che  «le  guide  alpine  e  gli
aspiranti/le aspiranti guida» possono svolgere anche  la  professione
di  accompagnatore  di  media  montagna.   Secondo   il   ricorrente,
considerato che, ai sensi dell'art. 5, lettera e), della citata legge
provinciale n. 33 del 1991, per ottenere l'iscrizione all'albo  delle
guide alpine e' previsto il requisito della residenza o  domicilio  o
stabile recapito in un Comune della Provincia,  la  norma  in  esame,
consentendo alle guide alpine di svolgere  l'ulteriore  attivita'  di
accompagnatore di media montagna, finirebbe per favorire  le  persone
che svolgono  in  maniera  stanziale  l'attivita'  di  guida  alpina,
determinando un'ulteriore ingiustificata preferenza nei confronti  di
talune persone, «in violazione del principio  di  libero  accesso  ed
esercizio delle professioni, in contrasto quindi con  i  principi  di
tutela della concorrenza e del mercato». 
    2.-  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  eccepito  in   via
preliminare la parziale  inammissibilita'  del  ricorso  per  carenza
totale  di  motivazione   e   mancata   indicazione   dei   parametri
costituzionali e statutari che si  ritengono  violati.  Ha  rilevato,
infatti, la parte resistente che la deliberazione del  Consiglio  dei
ministri del 31 gennaio 2013, in forza della quale e' stata  promossa
la presente questione di legittimita' costituzionale, ha  ad  oggetto
unicamente «gli articoli 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1,  lettere
d) ed e) e 13, comma 2» della  legge  provinciale  n.  21  del  2012.
Nell'epigrafe del ricorso, invece, stando alla  prospettazione  della
Provincia autonoma, viene censurata  l'intera  legge  provinciale  in
questione.  Ne  conseguirebbe  l'inammissibilita'   della   questione
concernente l'intera legge. 
    Al riguardo, va pero' considerato che la legge provinciale n.  21
del 2012  e'  citata  nella  sua  interezza  solo  nell'epigrafe  del
ricorso, mentre «nel  corpo»  dello  stesso  vengono  censurate  solo
singole  disposizioni  di  essa.  Inoltre,  nelle   conclusioni,   il
Presidente del Consiglio dei  ministri  chiede  la  «declaratoria  di
incostituzionalita' della legge impugnata, in  relazione  ai  profili
evidenziati». Dalla  motivazione  e  dalle  conclusioni  del  ricorso
emerge  quindi  chiaramente  che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale e' limitata alle sole disposizioni di cui  agli  artt.
3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma  2,
e cio' peraltro conformemente a quanto risulta  dalla  relazione  del
Ministro  per  gli  affari  regionali  allegata  alla  delibera   del
Consiglio dei ministri di impugnazione  della  legge  provinciale  in
questione (sentenza n. 95 del 2005). 
    3.- Cio' precisato, le questioni sono inammissibili. 
    Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nei confronti  delle
autonomie speciali, e in un ambito materiale inciso dalle  competenze
statutarie,  l'omissione  di  ogni   argomentazione   sulle   ragioni
dell'applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V della Parte
II della Costituzione, secondo quanto  previsto  dall'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), determina l'inammissibilita'
del ricorso statale (ex plurimis, sentenze n. 288 del 2013  e  n.  90
del 2011). 
    Nel caso di  specie,  lo  stesso  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  riconosce   che   lo   statuto   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige attribuisce competenza legislativa primaria  alla
Provincia autonoma di Bolzano nelle materie coinvolte, ma omette  del
tutto di indicare a quale titolo essa possa  ritenersi  compressa  da
norme statali. 
    Il   ricorso   non   solo   non    contiene    una    motivazione
sull'applicabilita'  del  nuovo  Titolo  V  della  Parte   II   della
Costituzione, ma omette persino di specificare la eventuale normativa
statale  valevole  quale  limite   all'esercizio   delle   competenze
statutarie, a titolo ora di obblighi  internazionali,  ora  di  norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali,  ora   di   principi
generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 187
del 2013 e n. 114 del 2011). Piu'  in  particolare,  il  ricorso  non
considera ne' le vicende  normative  riguardanti  la  professione  di
guida turistica, conclusesi  con  la  legge  6  agosto  2013,  n.  97
(Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013), ne' la legge relativa alle guide alpine (legge 2 gennaio 1989,
n. 61, recante «Ordinamento della professione di guida alpina»). 
    E' stata cosi'  elusa  l'esigenza  che  il  ricorso  dello  Stato
specifichi l'eventuale normativa interposta, con la quale siano stati
formulati limiti tali da comprimere la legislazione regionale, in una
materia che lo statuto attribuisce alla competenza della  Regione  ad
autonomia speciale. 
    Occorre aggiungere che, con riferimento  specifico  alla  censura
attinente all'art. 117, primo comma, Cost., la  normativa  interposta
e' indicata in modo generico, in quanto e' richiamato l'intero Titolo
IV, Parte terza, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    Non essendo possibile individuare i termini della  questione,  va
riconosciuta l'inammissibilita' del ricorso anche in  ordine  a  tale
parametro (sentenza n. 85 del 2013). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 3,  comma  1,  lettera  b),  7,  comma  1,
lettere d) ed e), e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma
di  Bolzano  5  dicembre  2012,  n.  21  (Disciplina  di  professioni
turistiche), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo  comma,
lettera e), e 117, primo comma, della  Costituzione,  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI