N. 319 ORDINANZA 10 - 17 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Misure  di  prevenzione  -  Misure  di  prevenzione  patrimoniali   -
  Destinazione dei beni mobili e dei mezzi di trasporto sequestrati -
  Affidamento in custodia giudiziale agli organi di polizia  i  quali
  ne facciano richiesta - Lamentata mancata  attribuzione  di  potere
  discrezionale all'autorita' giudiziaria competente sulla  richiesta
  - Ius superveniens - Necessita'  di  una  nuova  valutazione  della
  rilevanza e della non  manifesta  infondatezza  della  questione  -
  Restituzione degli atti. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 12. 
- Costituzione, artt. 3 e 41. 
(GU n.52 del 27-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  48,  comma
12, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  (Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.  136),  promosso  dal
Giudice per le indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Lecce,  nel
procedimento penale a carico di P.E.,  con  ordinanza  del  15  marzo
2012, iscritta al n. 163 del registro  ordinanze  2012  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35,  prima   serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  P.E.,  nonche'   l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    uditi l'avvocato Daniela d'Amuri  per  P.E.  e  l'avvocato  dello
Stato Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza  depositata  il  15  marzo  2012,  il
Giudice per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Lecce  ha
sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  41  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 12,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non riconosce
all'autorita' giudiziaria alcun margine di valutazione  discrezionale
in ordine all'affidamento in  custodia  giudiziale  dei  beni  mobili
sequestrati agli organi di polizia, che ne  abbiano  fatto  richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia, e cio' anche quando si  tratti
di beni aziendali; 
    che il giudice a  quo  premette  di  aver  affidato  in  custodia
giudiziale agli organi di polizia, con  provvedimento  del  6  aprile
2011, diciotto autovetture facenti parte del patrimonio aziendale  di
una impresa esercente la compravendita di autoveicoli,  sottoposte  a
sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento  penale  relativo
ad uno dei delitti di cui all'art. 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale; 
    che  il  predetto  provvedimento  era  stato  emesso  sulla  base
dell'art. 2-undecies, comma 3-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro le organizzazioni  criminali  di  tipo  mafioso,
anche straniere), come modificato dall'art.  5  del  decreto-legge  4
febbraio  2010,  n.  4  (Istituzione   dell'Agenzia   nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 31 marzo 2010, n. 50, ove si  stabiliva  che  «I  beni  mobili,
anche iscritti in pubblici registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i
natanti e gli aeromobili  sequestrati  sono  affidati  dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche  per
le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia,  ovvero  possono  essere  affidati
all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad  altri  enti  pubblici
non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o  di
tutela ambientale»: disposizione estesa  dall'art.  12-sexies,  comma
4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti  al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti  di  contrasto  alla
criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto  1992  n.  356,  anche  ai  beni  sequestrati  nell'ambito  di
procedimenti relativi ai delitti di cui  all'art.  51,  comma  3-bis,
cod. proc. pen.; 
    che avverso il provvedimento la persona sottoposta alle  indagini
aveva proposto  opposizione,  dichiarata  inammissibile  dal  giudice
rimettente con ordinanza del 28 aprile 2011; 
    che,  a  seguito  di  ricorso  dell'interessato,  la   Corte   di
cassazione aveva annullato l'ordinanza, ritenendo  che  l'opposizione
dovesse essere riqualificata come incidente di esecuzione, sul quale,
pertanto, il giudice a quo si trova chiamato a decidere; 
    che, cio' premesso, il  rimettente  assume  che,  alla  luce  del
disposto dell'art.  116,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  159  del  2011,
sopravvenuto nelle more, il  caso  oggetto  del  procedimento  a  quo
dovrebbe ritenersi attualmente regolato dall'art. 48, comma  12,  del
medesimo decreto legislativo, che reca,  peraltro,  una  disposizione
identica a quella del citato  art.  2-undecies,  comma  3-bis,  della
legge n. 575 del 1965; 
    che  il  giudice  a  quo  dubita,  tuttavia,  della  legittimita'
costituzionale della norma, rilevando come la  stessa  non  riconosca
all'autorita' giudiziaria alcun potere discrezionale  di  valutazione
di fronte alla richiesta degli organi di polizia, intesa ad  ottenere
l'affidamento in custodia giudiziale di beni mobili sequestrati,  per
l'impiego in attivita' di polizia; 
    che tale conclusione si imporrebbe alla luce  del  chiaro  tenore
letterale della previsione normativa, la  quale,  per  un  verso,  si
avvale  dell'indicativo  presente  «sono  affidati»,  anziche'  della
formula «possono essere affidati» (utilizzata, invece,  con  riguardo
all'ipotesi dell'affidamento dei beni all'Agenzia,  ad  altri  organi
dello Stato o ad  enti  pubblici  non  economici,  per  finalita'  di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale), e, per altro
verso, non specifica i parametri che dovrebbero orientare l'esercizio
di un ipotetico potere discrezionale dell'autorita' giudiziaria nella
decisione sulla richiesta; 
    che la disposizione denunciata violerebbe, di conseguenza, l'art.
3  Cost.,  sottoponendo  irrazionalmente  al   medesimo   trattamento
situazioni  eterogenee:  l'autorita'   giudiziaria   si   troverebbe,
infatti,  vincolata  ad  accogliere  la  richiesta   di   affidamento
formulata dagli organi di polizia a  prescindere  dalla  destinazione
funzionale dei beni sequestrati e, in particolare,  indipendentemente
dal fatto che si  tratti  di  beni  non  destinati  all'esercizio  di
un'attivita' imprenditoriale o, al contrario, di beni facenti parte -
come nella specie - di un complesso aziendale; 
    che la norma censurata si porrebbe, altresi',  in  contrasto  con
l'art. 41 Cost., che sancisce la liberta'  dell'iniziativa  economica
privata,  in  quanto  l'attivita'  imprenditoriale  potrebbe   essere
pregiudicata ove i beni che compongono l'azienda ad essa strumentale,
o una cospicua parte di essi, fossero affidati ad un  organo  diverso
da quello specificamemente deputato  all'amministrazione  giudiziaria
delle aziende sottoposte a sequestro, cui il  legislatore,  gia'  con
l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ha  demandato  compiti  di
gestione «da intendersi in senso dinamico»; 
    che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' della questione per
carente descrizione della fattispecie concreta e chiedendo, altresi',
nel merito, che la questione sia dichiarata infondata; 
    che si e' costituito,  inoltre,  P.E.,  persona  sottoposta  alle
indagini nel procedimento a quo, il quale ha chiesto che la questione
sia dichiarata inammissibile per difetto di  rilevanza  o,  comunque,
respinta nel merito. 
    Considerato che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale di Lecce dubita, in riferimento agli artt.  3  e  41  della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art.  48,  comma
12, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  (Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),  nella  parte  in
cui  non  riconosce  all'autorita'  giudiziaria  alcun   margine   di
valutazione  discrezionale  in  ordine  all'affidamento  in  custodia
giudiziale dei beni mobili sequestrati  agli  organi  di  polizia,  i
quali ne abbiano  fatto  richiesta  per  l'impiego  in  attivita'  di
polizia, e cio' anche quando si tratti di beni aziendali; 
    che,  successivamente  alla   pubblicazione   dell'ordinanza   di
rimessione, e' intervenuto  l'art.  1,  comma  189,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2013)», il quale ha, tra l'altro, sostituito il  censurato  art.  48,
comma 12, del d.lgs. n. 159 del 2011; 
    che, a seguito della novella, la disposizione denunciata  non  si
occupa  piu'  dell'affidamento  in  custodia  giudiziale   dei   beni
sequestrati; 
    che la materia e' disciplinata, per  converso,  dal  nuovo  comma
5-bis dell'art. 40 del d.lgs. 159 del  2011,  aggiunto  dal  medesimo
art. 1, comma 189, della legge n. 228 del 2012, ove si stabilisce che
«I beni mobili sequestrati,  anche  iscritti  in  pubblici  registri,
possono essere affidati dal tribunale  in  custodia  giudiziale  agli
organi di polizia che  ne  facciano  richiesta  per  l'impiego  nelle
attivita' istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero
possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato,  ad
enti pubblici non economici e  enti  territoriali  per  finalita'  di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale»; 
    che, con specifico  riguardo  al  tema  sottoposto  all'esame  di
questa Corte,  particolare  rilievo  assume  l'avvenuta  sostituzione
della voce verbale «sono affidati» - presente nella  norma  censurata
previgente e che, nella ricostruzione del rimettente, sarebbe valsa a
rendere indefettibile l'affidamento dei beni sequestrati agli  organi
di polizia richiedenti - con l'espressione «possono essere affidati»,
utilizzata anche con riguardo all'ipotesi dell'affidamento  ad  altri
soggetti; 
    che deve essere, di conseguenza, ordinata la  restituzione  degli
atti al giudice a quo, affinche' proceda  ad  una  nuova  valutazione
della rilevanza e della non manifesta  infondatezza  della  questione
alla luce dello ius superveniens. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli atti  al  Giudice  per  le  indagini
preliminari del Tribunale di Lecce. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI