N. 323 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2013

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Corte dei conti - Attivita' informale del Presidente della Repubblica
  asseritamente interferente con l'esercizio  dei  poteri  esercitati
  dalla  Procura  della   Corte   dei   conti   presso   la   Sezione
  giurisdizionale del Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano -  Ricorso
  per conflitto di attribuzione promosso dalla  Procura  della  Corte
  dei conti  presso  la  Sezione  giurisdizionale  del  Trentino-Alto
  Adige,  sede  di  Bolzano  -  Asserita  lesione  dell'autonomia   e
  indipendenza  del  pubblico  ministero  della  Corte  dei  conti  -
  Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo. 
- Attivita' informale del Presidente della Repubblica. 
- Costituzione, art. 108, secondo comma. 
(GU n.52 del 27-12-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Luigi MAZZELLA; 
Giudici :Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  asserita  pretesa  del   Presidente   della
Repubblica di valutare,  su  diretta  sollecitazione  del  Presidente
della Provincia autonoma  di  Bolzano,  la  correttezza  dell'operato
della Procura della Corte dei conti di Bolzano, in  relazione  a  due
specifici procedimenti di responsabilita' amministrativa e a  seguito
della  successiva,  asserita  interferenza,  da  parte  dello  stesso
Presidente della Repubblica,  con  l'esercizio  dell'attivita'  della
Procura medesima, attraverso contatti ufficiosi con i  vertici  della
Corte dei conti, promosso dalla Procura della Corte dei conti  presso
la Sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige, sede di  Bolzano,
con ricorso depositato in cancelleria il 21 marzo 2013 ed iscritto al
n. 5 del registro conflitti tra poteri  dello  Stato  2013,  fase  di
ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato in data 21  marzo  2013,  la
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della  Corte  dei
conti per il  Trentino  Alto  Adige/Südtirol,  sede  di  Bolzano,  ha
sollevato conflitto  di  attribuzione  fra  poteri  dello  Stato  nei
confronti  del  Presidente  della  Repubblica,  in  riferimento  alla
asserita  «pretesa»  del   Capo   dello   Stato   di   valutare,   su
sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la
correttezza dell'operato della  Procura  regionale  della  Corte  dei
conti per il Trentino Alto Adige,  con  particolare  riguardo  a  due
specifici procedimenti di responsabilita' amministrativa, nonche'  in
riferimento ad una asserita «interferenza» nell'esercizio dei  poteri
esercitati dalla Procura stessa, che si sarebbe realizzata, da  parte
del Presidente della Repubblica, mediante  una  «informale  presa  di
contatto con i vertici della Corte dei conti onde rappresentare  agli
stessi  -  avendole  fatte  proprie  -  le  lamentele   allo   stesso
[Presidente  della  Repubblica]  presentate  dal   Presidente   della
Provincia autonoma di Bolzano»; 
    che la Procura ricorrente espone che, nel  corso  di  una  visita
ufficiale presso il Quirinale, svoltasi in data  5  giugno  2012,  il
Presidente della Provincia autonoma di  Bolzano,  secondo  quanto  da
egli stesso riferito nel corso di una successiva  conferenza  stampa,
avrebbe consegnato al Presidente della Repubblica un  «promemoria  in
forma privata», volto a  lamentare  l'eccessivo  interventismo  della
Procura contabile, con particolare riferimento a due procedimenti  di
responsabilita' amministrativa dalla stessa avviati; 
    che tale circostanza e' stata smentita con una nota ufficiale dal
Quirinale; 
    che le sollecitazioni del Presidente della Provincia autonoma  di
Bolzano - sempre secondo la ricostruzione della  Procura  ricorrente,
smentita dal Quirinale -  avrebbero  successivamente  determinato  un
interessamento del Presidente  della  Repubblica,  il  quale  avrebbe
preso informalmente contatto,  attraverso  suoi  consiglieri,  con  i
vertici  della  Corte  dei  conti,  nella  persona  del   Procuratore
generale, che avrebbe a sua volta richiesto al Procuratore  regionale
elementi di informazione circa l'attivita' della Procura stessa; 
    che la Procura  regionale  della  Corte  dei  conti  ritiene  che
sussistano   i   presupposti   soggettivi   e   oggettivi   ai   fini
dell'ammissibilita' del conflitto: sotto il profilo soggettivo,  data
per pacifica  la  legittimazione  del  Presidente  della  Repubblica,
sussisterebbe anche la  legittimazione  attiva  della  Procura  della
Corte  dei  conti,  risultando  quest'ultima,  nell'esercizio   delle
proprie funzioni, competente a dichiarare definitivamente la volonta'
del potere  cui  appartiene;  sotto  il  profilo  oggettivo,  sarebbe
lamentata la menomazione delle prerogative di indipendenza che l'art.
108, secondo comma, della Costituzione assicura al pubblico ministero
presso la Corte dei conti; 
    che, nel merito, la Procura ricorrente afferma  che  la  condotta
del Presidente della Repubblica, ricostruita nei termini  piu'  sopra
sintetizzati, abbia leso  l'autonomia  e  indipendenza  garantita  al
pubblico ministero della  Corte  dei  conti  dall'art.  108,  secondo
comma, Cost., al fine di  assicurare  il  corretto  operato  di  tale
organo, «liberandolo da impropri condizionamenti interni ed esterni»; 
    che, con atto depositato in  data  16  maggio  2013,  la  Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano,  ha  dichiarato  di
rinunciare al ricorso. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso  per   conflitto   di
attribuzione fra  poteri  dello  Stato,  intervenuta  nella  fase  di
delibazione dell'ammissibilita' del conflitto medesimo, determina  la
necessita' di dichiarare, con assoluta precedenza,  l'estinzione  del
processo (ex multis, ordinanze numeri 196, 197 e 198 del 2011). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI