N. 324 ORDINANZA 11 - 23 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Reato di interruzione colposa della  gravidanza  (c.d.
  aborto colposo) - Procedibilita' d'ufficio - Asserita disparita' di
  trattamento rispetto a fattispecie delittuose di  lesioni  gravi  o
  gravissime, derivanti da colpa professionale medica, procedibili  a
  querela - Manifesta infondatezza della questione. 
- Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 17, comma 1. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.1 del 2-1-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Luigi MAZZELLA; 
Giudici :Sabino CASSESE,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma
1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per  la  tutela  sociale
della maternita' e sull'interruzione  volontaria  della  gravidanza),
promosso dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di
B.G. ed altri, con ordinanza del 3 aprile 2012, iscritta al n. 48 del
registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 4 dicembre  2013  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 2012  (r.o.  n.  48  del
2013), il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento  all'art.
3  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme  per
la tutela sociale della  maternita'  e  sull'interruzione  volontaria
della gravidanza), nella parte  in  cui  prevede,  per  il  reato  di
interruzione colposa della gravidanza, la  procedibilita'  d'ufficio,
invece che a querela di parte; 
    che il giudice rimettente premette di essere stato investito  del
procedimento  penale  a  carico  di  alcuni  medici  del  reparto  di
ostetricia  e  ginecologia  dell'Ospedale  civile  di  Oderzo   (TV),
imputati del delitto di cui all'art. 17, comma 1, della legge n.  194
del 1978, per aver  cagionato  colposamente  a  una  paziente,  ormai
prossima  al  parto,  l'interruzione  della  gravidanza  e  la  morte
intrauterina del feto; 
    che prima dell'emissione del decreto  di  citazione,  la  persona
offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti dei  medici,
essendo  stata  integralmente  risarcita  dei  danni  subiti,  ma  il
processo era proseguito, perche' il reato  contestato  agli  imputati
era procedibile d'ufficio; 
    che, alla prima udienza dibattimentale, la difesa degli  imputati
aveva sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
17, comma 1, della legge n. 194 del 1978,  in  relazione  all'art.  3
Cost., per l'evidente «disparita' di trattamento dal punto  di  vista
processuale per l'ipotesi dell'aborto  colposo  rispetto  all'ipotesi
delle lesioni gravissime regolate dal codice penale»; 
    che, secondo la ricostruzione del quadro normativo effettuata dal
tribunale rimettente, l'aborto - costituendo in seguito alla  riforma
del 1978 un reato autonomo e non piu' una circostanza aggravante  del
delitto di lesioni personali  -  anche  se  colposo,  e'  procedibile
d'ufficio, e non a querela di parte, diversamente dalle varie ipotesi
di lesioni personali colpose gravissime  previste  dagli  artt.  583,
secondo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, tra le  quali
era originariamente inserito anche l'aborto; 
    che, ad avviso del giudice rimettente, «nel contesto di una legge
che ha introdotto e regolato, appunto, la (parziale) legalita'  delle
pratiche abortive», il regime di procedibilita'  dell'aborto  colposo
da' luogo a un  contrasto  «quanto  meno  stridente,  soprattutto  se
confrontato con l'analoga  disciplina  attualmente  prevista  per  le
lesioni gravi o gravissime, in generale e nello specifico,  allorche'
dovute a colpa professionale medica e, proprio per questo motivo,  il
diverso trattamento procedurale delle diverse  fattispecie  di  reato
appare confliggere con il principio di uguaglianza di cui all'art.  3
Cost., non risultando determinato da una precisa  e  motivata  scelta
del legislatore»; 
    che e' intervenuto nel giudizio di  costituzionalita',  con  atto
depositato  il  2  aprile  2013,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata,  perche',
secondo la costante  giurisprudenza  costituzionale,  «il  regime  di
procedibilita'  dei  reati  attiene  alla  competenza  specifica  del
legislatore e alla sua sfera di discrezionalita'». 
    Considerato che il Tribunale di Treviso  dubita,  in  riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme  per
la tutela sociale della  maternita'  e  sull'interruzione  volontaria
della gravidanza), nella parte  in  cui  prevede,  per  il  reato  di
interruzione colposa della gravidanza, la  procedibilita'  d'ufficio,
invece che a querela di parte, diversamente da quanto prevede  l'art.
590 del codice penale per le lesioni personali gravissime; 
    che la giurisprudenza di questa Corte e'  assolutamente  costante
nell'affermare che la scelta del regime di procedibilita'  dei  reati
coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a
valutazioni    discrezionali    del    legislatore,     presupponendo
bilanciamenti di interessi e opzioni  di  politica  criminale  spesso
assai complessi, sindacabili in  sede  di  giudizio  di  legittimita'
costituzionale  solo  per  vizio  di  manifesta  irrazionalita'   (ex
plurimis, sentenze n. 274 del 1997 e n. 7 del 1987; ordinanze  n.  91
del 2001 e n. 354 del 1999; nonche',  con  specifico  riferimento  al
reato di lesioni personali, ordinanze n. 178 del 2003 e  n.  204  del
1988); 
    che,  in  questa  prospettiva,  la  scelta  della  procedibilita'
d'ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza  si
risolve in un'opzione di politica legislativa, che si sottrae  a  una
possibile censura di legittimita' costituzionale; 
    che, inoltre, in seguito alla riforma attuata con la legge n. 194
del 1978, non puo' utilmente proporsi una comparazione  tra  l'aborto
colposo e le lesioni personali colpose, perche' l'aborto  colposo  e'
configurato come un reato autonomo,  rispetto  al  quale  vengono  in
rilievo,  oltre  all'integrita'  psico-fisica  della   donna,   altri
interessi costituzionalmente garantiti, quali  quelli  relativi  alla
protezione della maternita' (art. 31, secondo comma, Cost.),  e  alla
tutela del concepito, desumibile dall'art. 2 Cost.  (sentenze  n.  35
del 1997 e n. 27 del 1975); 
    che la questione di legittimita'  costituzionale  va  dichiarata,
pertanto, manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma  1,  della  legge  22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della  maternita'  e
sull'interruzione  volontaria   della   gravidanza),   promossa,   in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di  Treviso,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI