N. 27 SENTENZA 24 - 25 febbraio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Modalita' di copertura della dotazione organica  e
  del fabbisogno di personale di alcuni enti  tabellati  -  Decadenza
  automatica dei direttori generali delle aziende e  degli  enti  del
  servizio sanitario regionale al termine della legislatura. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria
  regionale 2013), artt. 12, comma 1, e 34, comma 1. 
-   
(GU n.11 del 5-3-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma
1, e 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17  gennaio  2013,
n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013), promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  19-21  marzo  2013,
depositato in cancelleria il 25 marzo 2013 ed iscritto al n.  51  del
registro ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  14  gennaio  2014  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 19-21 marzo 2013  e  depositato  il
successivo 25 marzo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
impugnato gli artt. 12, comma 1, e 34, comma  1,  della  legge  della
Regione Molise 17 gennaio 2013, n.  4  (Legge  finanziaria  regionale
2013), per violazione degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l),
e terzo comma, della Costituzione. 
    1.1.- L'art. 12, comma  1,  della  legge  reg.  n.  4  del  2013,
autorizza transitoriamente gli enti inseriti nella Sezione  II  della
Tabella A1 di cui alla legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n.
2 (Legge finanziaria regionale  2012),  a  procedere  alla  copertura
della dotazione organica  e  del  relativo  fabbisogno  triennale  di
personale con le modalita' indicate nelle leggi istitutive. 
    Il  Presidente  del   Consiglio   evidenza   che   la   censurata
disposizione prevede, quale limite per le assunzioni ivi indicate, la
sola dotazione organica degli enti, senza fare riferimento ai  limiti
di spesa previsti per le nuove assunzioni contenuti  nella  normativa
nazionale in materia di personale  delle  pubbliche  amministrazioni.
Essa si porrebbe, pertanto, in contrasto con  l'art.  1,  comma  557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007), come modificato dall'art. 14, comma 7,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122, secondo cui gli enti sottoposti al patto di  stabilita'  interno
assicurano la riduzione delle spese di personale con  azioni  rivolte
ai seguenti ambiti: a)  riduzione  dell'incidenza  percentuale  delle
spese di personale rispetto al complesso  delle  spese  correnti;  b)
razionalizzazione      e      snellimento       delle       strutture
burocratico-amministrative;  c)  contenimento  delle   dinamiche   di
crescita  della  contrattazione  integrativa.  La   norma,   inoltre,
contrasterebbe anche con l'art.  1,  comma  557-ter,  della  medesima
legge n. 296 del 2006 il quale, a sua volta, prevede che in  caso  di
mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art.
76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133. Secondo il citato art.  76,  comma
4, «e'  fatto  divieto  agli  enti  di  procedere  ad  assunzioni  di
personale   a   qualsiasi   titolo,   con   qualsivoglia    tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata  e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione». 
    La norma impugnata, limitandosi a considerare quale unico  limite
a dette assunzioni quello della pianta organica, risulterebbe non  in
linea con la normativa statale  di  riferimento  che  contempla  piu'
rigorosi limiti al contenimento della relativa spesa e di conseguenza
contrasterebbe con i principi  fondamentali  dell'armonizzazione  dei
bilanci pubblici e del coordinamento della  finanza  pubblica  recati
dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.2.- La seconda norma oggetto di impugnazione e' l'art. 34 della
legge regionale in esame, rubricato «Disposizioni concernenti  nomine
effettuate da organi regionali» nella parte in cui prevede, al  comma
1, che  «al  termine  della  legislatura  decadono  tutte  le  figure
nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta,
dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale». 
    Tale disposizione, nella parte  in  cui  si  applica  anche  alle
nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario regionale, contrasterebbe, da un  lato,  con  la  normativa
statale in materia di incarichi dei direttori generali e, dall'altro,
con il principio di imparzialita' e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, di cui  all'art.  97  Cost.,  come  precisato  dalla
giurisprudenza costituzionale. 
    La  durata  in  carica  del  direttore  generale,  e',   infatti,
disciplinata dell'art. 3-bis, comma 8,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), secondo cui «Il rapporto di lavoro del direttore generale,  del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e'
regolato da contratto di diritto privato, di durata non  inferiore  a
tre  e  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile,  stipulato  in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto  del  codice
civile [...]». 
    Sotto questo profilo, quindi, la norma impugnata,  disponendo  la
decadenza automatica, al termine della legislatura  regionale,  anche
dei direttori generali degli enti del Servizio  sanitario  regionale,
contrasterebbe con la richiamata disciplina statale, recante principi
fondamentali in materia di «tutela  della  salute»,  violando  l'art.
117, terzo comma, Cost. 
    Essa,  inoltre,  incidendo  su  rapporti  contrattuali   vigenti,
determinandone  la  decadenza,  interverrebbe  anche  nella   materia
«ordinamento civile», riservata alla potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    La parte ricorrente richiama, al riguardo, la sentenza n. 104 del
2007 della Corte costituzionale, che ha deciso una analoga  questione
di legittimita' costituzionale sollevata avverso norme della  Regione
Lazio, precisando che la previsione della  decadenza  automatica  dei
direttori delle ASL, una volta decorsi  novanta  giorni  dalla  prima
seduta del Consiglio  regionale,  viola  l'art.  97  Cost.  sotto  il
duplice   profilo   dell'imparzialita'   e   del    buon    andamento
dell'amministrazione. 
    Pertanto, dovrebbe ritenersi che l'art. 34 della legge  regionale
in esame, nella parte in cui non esclude  dalla  sua  applicazione  i
direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario
regionale, contrasti con i principi fondamentali  della  legislazione
statale in materia di «tutela della salute»,  di  cui  al  richiamato
art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, violando conseguentemente  gli
artt. 117, terzo comma, e 97 Cost. 
    Infine, nella parte in cui incide sui  rapporti  contrattuali  in
essere, lederebbe altresi' l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la
materia dell'«ordinamento civile». 
    2.- La Regione Molise non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma  1,  e
34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013,  n.  4
(Legge finanziaria regionale 2013), in  riferimento  agli  artt.  97,
117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. 
    1.1.- Secondo la parte ricorrente l'art. 12, comma 1, della legge
reg. n. 4 del 2013 nella parte in cui prevede che «gli Enti  inseriti
nella Sezione II della  Tabella  A1,  allegata  alla  medesima  legge
regionale n. 2/2012, sono transitoriamente  autorizzati  a  procedere
alla copertura della dotazione organica  e  del  relativo  fabbisogno
triennale  di  personale  con  le  modalita'  indicate  dalle   leggi
istitutive»  contrasterebbe  con  l'art.  117,  terzo  comma,   Cost.
perche', prevedendo la possibilita' di nuove  assunzioni,  violerebbe
il principio fondamentale in materia di «coordinamento della  finanza
pubblica» stabilito dall'art. 1, comma 557, della legge  27  dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2007),  come  modificato
dall'art. 14, comma 7,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale  gli
enti  sottoposti  al  patto  di  stabilita'  interno  assicurano   la
riduzione delle spese di personale con  azioni  rivolte  ai  seguenti
ambiti:  a)  riduzione  dell'incidenza  percentuale  delle  spese  di
personale  rispetto   al   complesso   delle   spese   correnti;   b)
razionalizzazione      e      snellimento       delle       strutture
burocratico-amministrative;  c)  contenimento  delle   dinamiche   di
crescita  della  contrattazione  integrativa.   La   medesima   norma
regionale violerebbe anche il principio fondamentale  in  materia  di
«coordinamento della finanza  pubblica»  di  cui  all'art.  1,  comma
557-ter, della medesima legge n. 296 del 2006 secondo il  quale:  «In
caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di  cui
all'art. 76, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»,
che vieta di procedere ad assunzioni di personale. 
    1.2.- La questione e' fondata. 
    In primo luogo, deve affermarsi che l'interpretazione  data  alla
disposizione da parte del ricorrente e' corretta. L'art. 12, comma 1,
della legge reg. n. 4 del 2013, infatti, consente agli  enti  di  cui
alla Sezione II della Tabella A1 allegata alla  legge  della  Regione
Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale  2012),  di
procedere a nuove assunzioni senza alcun  riferimento  ai  limiti  di
spesa per esse  previsti,  contenuti  nella  normativa  nazionale  in
materia di personale delle pubbliche amministrazioni. 
    Come si e'  detto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
lamenta la violazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296  del
2006 come modificato dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del  2010,
e dell'art. 1, comma 557-ter, della medesima legge. 
    I commi 557 e 557-ter dell'art. 1 della legge  n.  296  del  2006
(come risultanti a seguito delle modifiche introdotte  dall'art.  14,
comma 7, del d.l. n. 78 del 2010)  sono  gia'  stati  qualificati  da
questa Corte come principi generali di «coordinamento  della  finanza
pubblica» che le Regioni devono rispettare.  In  particolare  con  la
sentenza n. 108 del 2011  si  e'  detto  che:  «Tali  norme  statali,
ispirate  alla  finalita'  del  contenimento  della  spesa  pubblica,
costituiscono principi fondamentali nella materia  del  coordinamento
della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di  riequilibrio,
senza, peraltro, prevedere strumenti e modalita' per il perseguimento
dei medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte,  "...  la  spesa
per  il  personale,  per  la  sua  importanza  strategica   ai   fini
dell'attuazione  del  patto  di  stabilita'  interna  (data  la   sua
rilevante  entita'),  costituisce  non  gia'  una  minuta   voce   di
dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte  corrente,
con la conseguenza che le disposizioni relative al  suo  contenimento
assurgono  a  principio  fondamentale  della  legislazione   statale"
(sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007)». 
    In altra occasione si e'  ulteriormente  ribadita  la  natura  di
principio fondamentale in materia  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica» dell'art. 1, comma 557-ter, della legge n.  296  del  2006,
introdotto dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in  quanto
diretto ad assicurare il rispetto dei limiti  di  spesa  mediante  la
previsione di sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di
contenimento (sentenza n. 148 del 2012). 
    A sua volta l'art. 76, comma 4, del d.l. n. 112  del  2008  sopra
citato prevede  che  «In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno nell'esercizio precedente e'  fatto  divieto  agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,  con
qualsivoglia tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  rapporti  di
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto
altresi' divieto agli enti di stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della  presente
disposizione». 
    La norma impugnata,  dunque,  consente  agli  enti  di  cui  alla
Sezione II della Tabella A1 allegata alla legge reg. n. 2 del 2012 di
procedere a nuove assunzioni in assenza, tuttavia, di un piano per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1,  comma  557,  della
legge n. 296 del 2006, in particolare con riferimento alla  riduzione
dell'incidenza percentuale  delle  spese  di  personale  rispetto  al
complesso delle spese correnti  ed  alla  razionalizzazione  ed  allo
snellimento   delle   strutture   burocratico-amministrative,   anche
attraverso accorpamenti di uffici. 
    Come si e' ricordato,  l'art.  1,  comma  557-ter,  nel  caso  di
mancato rispetto di  quanto  previsto  dal  comma  557  dell'art.  1,
prevede  che  si  applichi  il  divieto  tassativo  di  procedere  ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale ex art. 76, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008. 
    Risulta,  quindi,  palese   la   violazione   dei   principi   di
«coordinamento della finanza pubblica»  e  di  conseguenza  dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    2.- La seconda questione ha ad oggetto l'art. 34 della legge reg.
n. 4 del 2013. 
    Secondo il ricorrente la norma  impugnata,  nella  parte  in  cui
prevede, al comma 1, che «al termine della legislatura decadono tutte
le figure nominate a vario titolo, ragione  o  causa  dal  Presidente
della Giunta, dalla Giunta  regionale  e  dal  Consiglio  regionale»,
applicandosi anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario regionale, violerebbe il  principio
di imparzialita' e buon andamento della pubblica  amministrazione  di
cui all'art. 97 Cost. 
    Inoltre, risulterebbe violato  anche  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. perche' la norma si porrebbe  in  contrasto  con  la  normativa
statale  in  materia  di  incarichi  dei  direttori  generali  e   in
particolare con il principio fondamentale in materia di «tutela della
salute» stabilito dall'art. 3-bis, comma 8, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), secondo cui «Il rapporto di lavoro del direttore generale,  del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e'
regolato da contratto di diritto privato, di durata non  inferiore  a
tre  e  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile,  stipulato  in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto  del  codice
civile [...]». 
    Infine,  il  Presidente  del  Consiglio  lamenta  la   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.  perche'  l'art.  34,
comma 1, impugnato  inciderebbe  su  rapporti  contrattuali  vigenti,
determinandone  la  decadenza,   con   invasione   della   competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile». 
    2.1.- La questione e' fondata. 
    Il legislatore regionale individua  un'ipotesi  di  decadenza  di
tutte le  figure  nominate  a  vario  titolo,  ragione  o  causa  dal
Presidente della Giunta,  dalla  Giunta  regionale  e  dal  Consiglio
regionale. 
    In questa definizione estremamente  ampia  e  generica  rientrano
certamente anche le  nomine  dei  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie. Questa Corte piu'  volte  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  di  norme  regionali  che  prevedevano  la  decadenza
automatica dei direttori  generali  delle  aziende  sanitarie  locali
(sentenze n. 152 del 2013; n. 228 del 2011; n. 304, n. 224  e  n.  34
del 2010; n. 104 del 2007). 
    In particolare, da ultimo si e' ribadito che i direttori generali
delle ASL costituiscono «una figura tecnico-professionale che  ha  il
compito  di  perseguire,  nell'adempimento  di   un'obbligazione   di
risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli obiettivi
gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a  sua
volta elaborato in armonia con il piano sanitario  nazionale),  dagli
indirizzi della Giunta, dal provvedimento di nomina e  dal  contratto
di lavoro con l'amministrazione regionale» (sentenze n. 152 del  2013
e n. 104 del 2007). 
    Le   funzioni   svolte   dai   direttori   sono   di    carattere
tecnico-gestionale, come confermato anche dai requisiti che la  legge
richiede per la loro nomina ai sensi dell'art. 3 del  d.lgs.  n.  502
del 1992 e delle relative norme regionali di dettaglio  (sentenza  n.
34 del 2010). 
    Sotto  il  profilo  organizzativo,  tra  l'organo  politico  e  i
predetti direttori generali «non  vi  e'  un  rapporto  istituzionale
diretto  e  immediato»,  ma  vi  e'  «una  molteplicita'  di  livelli
intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico
ai direttori generali delle Asl» (sentenze n. 34 del 2010  e  n.  104
del 2007). 
    La disposizione impugnata, trovando  applicazione  nei  confronti
della  tipologia  di  figure  dirigenziali  appena  descritta  -  che
esercita funzioni di carattere gestionale e non e' legata  all'organo
politico da un rapporto diretto -, viola l'art. 97 Cost.  sotto  piu'
profili. 
    Innanzitutto, essa e' in  contrasto  con  il  principio  di  buon
andamento, perche' il meccanismo di decadenza automatica incide sulla
continuita' dell'azione amministrativa (sentenze n. 228 del 2011,  n.
304 e n. 224 del 2010). Come questa Corte ha statuito nella  sentenza
n. 124 del 2011, infatti,  «il  rapporto  di  lavoro  instaurato  con
l'amministrazione  che  attribuisce  l'incarico  deve  essere   [...]
connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia
regolato in modo da assicurare la tendenziale continuita' dell'azione
amministrativa [...]». 
    In  secondo  luogo,  il  carattere  automatico  della   decadenza
dall'incarico del direttore, previsto dalla  disposizione  impugnata,
viola  i  principi  di  efficienza   e   di   efficacia   dell'azione
amministrativa,   perche'   esclude   una    valutazione    oggettiva
dell'operato del funzionario (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010). 
    In terzo luogo, la disposizione impugnata viola il  principio  di
imparzialita'   dell'azione   amministrativa,    perche'    introduce
un'ipotesi di cessazione anticipata e  automatica  dall'incarico  del
direttore  generale  dipendente  da  un  atto  dell'organo   politico
(sentenze n. 228 del 2011 e n. 224 del 2010). 
    Infine, la disposizione impugnata viola il principio  del  giusto
procedimento, perche' non prevede  «il  diritto  del  funzionario  di
intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione
e di conoscere la motivazione di tale decisione» (sentenze n. 34  del
2010 e n. 390 del 2008). 
    Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal ricorrente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
1, della legge della Regione Molise 17  gennaio  2013,  n.  4  (Legge
finanziaria regionale 2013); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma
1, della legge della Regione Molise n. 4 del 2013 nella parte in  cui
non esclude gli incarichi di funzione dirigenziale  di  cui  all'art.
3-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI