N. 38 ORDINANZA 26 febbraio - 6 marzo 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Centri antiviolenza a tutela della persona - Corsi di formazione. - Legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera i), e 4. -(GU n.12 del 12-3-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Gaetano SILVESTRI; Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera i), e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-21 aprile 2011, depositato in cancelleria il 21 aprile 2011 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2011. Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ricorso notificato il 15-21 aprile 2011 e depositato il 21 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 118, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale in via principale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera i), e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere); che si e' costituita la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 6 agosto 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso; che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Campania con atto depositato in cancelleria il 24 ottobre 2013. Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI