N. 42 ORDINANZA 26 febbraio - 10 marzo 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' - Assoggettamento al rito sommario di cognizione non convertibile. - Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), artt. 29 e 34, comma 37. -(GU n.12 del 12-3-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Gaetano SILVESTRI; Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promossi dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanze del 25 ottobre e del 27 novembre 2012, iscritte ai nn. 176 e 177 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella. Ritenuto che nel corso di due diversi giudizi di opposizione alla stima promossi a seguito di procedure espropriative la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui - sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A) - prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011, ed agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile; che il giudice remittente ritiene di dover sollevare d'ufficio tale questione, dal momento che la scelta di ricomprendere i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 nel nuovo rito sommario di cognizione «non convertibile», secondo il disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011, violerebbe i limiti fissati nella delega conferita al Governo dal Parlamento con l'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), sulla cui base sono state adottate le norme censurate; che l'art. 54 della legge n. 69 del 2009, infatti, ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione compresi nell'ambito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale al fine di ricondurre la disciplina dei medesimi: a) al rito del lavoro, se caratterizzati da «prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosita' dell'istruzione»; b) al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti cod. proc. civ., escludendo «la possibilita' di conversione nel rito ordinario», se connotati da «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa»; c) al processo ordinario di cognizione, in tutti gli altri casi; che il legislatore delegante, ad avviso del giudice remittente, si riferiva ai soli procedimenti civili di cognizione «autonomamente regolati dalla legislazione speciale» secondo modelli essenzialmente diversi da quelli del rito del lavoro, del rito sommario di cognizione e del rito ordinario cui dovevano essere alternativamente ricondotti, poiche' l'obiettivo era quello di semplificare l'accesso alla giurisdizione ordinaria di cognizione, riducendo in misura consistente il numero dei riti previsti dalla legislazione speciale e da questa disciplinati in modo tale da farne dei riti «autonomi»; che tale diversita' - secondo la Corte d'appello di Napoli - non riguarderebbe i procedimenti di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, per i quali nessun dubbio e' stato mai sollevato sul loro svolgimento nel rispetto delle forme dell'ordinario giudizio di cognizione, sia pure con limitate particolarita' che, tuttavia, non sono tali da farli ritenere inclusi tra quelli «autonomamente regolati dalla legislazione speciale»; che i procedimenti di opposizione alla stima, dovendo seguire le forme dell'ordinario rito di cognizione, non sono connotati da quei «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» che la norma di delega pone come condizione per la trattazione col rito sommario; i giudizi di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, infatti, hanno ad oggetto controversie il cui denominatore comune e' costituito dalla loro attinenza alla determinazione delle indennita' dovute in conseguenza di provvedimenti di natura espropriativa, o comunque ablativa, adottati per ragioni di pubblica utilita' che, nella maggior parte dei casi, richiedono la soluzione di non semplici questioni di diritto o di fatto; che tali questioni possono riguardare l'individuazione del soggetto o dei soggetti titolari dal lato passivo dell'obbligazione indennitaria, e possono collegarsi alla stima dell'equivalente pecuniario del pregiudizio subito dal soggetto passivo del provvedimento ablatorio, e richiedere, di norma, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio; che si tratterebbe, pertanto, di controversie che il legislatore delegato ha inserito nel nuovo rito sommario di cognizione con una violazione dei criteri direttivi fissati dalla legge delega; e, tra l'altro, la circostanza per cui la decisione deve essere adottata dalla corte d'appello in unico grado fa si' che avverso detta pronuncia sia esperibile il solo ricorso per cassazione, con conseguente dubbio di legittimita' costituzionale delle norme impugnate anche in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, Cost., rilevandosi una irragionevole compressione del diritto di difesa; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. Considerato che, in due diversi giudizi di opposizione alla stima, la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui - sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A) - prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011, ed agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile; che i giudizi vanno riuniti, avendo ad oggetto la medesima questione; che questa Corte, con le ordinanze n. 190 e n. 226 del 2013, ha esaminato altre ordinanze, di contenuto assai simile, con le quali la Corte d'appello di Napoli aveva sollevato una questione di legittimita' costituzionale in tutto identica a quella odierna; che in quelle pronunce la questione e' stata dichiarata manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, Cost., e manifestamente infondata in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.; che le odierne ordinanze di rimessione non prospettano, rispetto alle precedenti gia' scrutinate, ulteriori profili di legittimita' costituzionale; che, pertanto, anche l'odierna questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, Cost., trattandosi della richiesta di una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato, in una materia soggetta alla discrezionalita' del legislatore (sentenza n. 10 del 2013), tanto piu' che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per se', di copertura costituzionale; che, allo stesso modo, l'odierna questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., in quanto la norma di delega non si riferisce soltanto ai procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale con modalita' diverse da quelle del rito ordinario, sommario o del lavoro, ed il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbie particolarita'. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con le ordinanze indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI