N. 42 ORDINANZA 26 febbraio - 10 marzo 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Controversie in  materia  di  opposizione  alla
  stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' -  Assoggettamento
  al rito sommario di cognizione non convertibile. 
- Decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150   (Disposizioni
  complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
  e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  ai  sensi
  dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69),  artt.  29  e  34,
  comma 37. 
-   
(GU n.12 del 12-3-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 29  e  34,
comma  37,  del  decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.   150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69),  promossi
dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanze del 25 ottobre e del 27
novembre 2012, iscritte ai nn. 176 e 177 del registro ordinanze  2013
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  34,  prima
serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 15 gennaio  2014  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che nel corso di due diversi giudizi di opposizione alla
stima  promossi  a  seguito  di  procedure  espropriative  la   Corte
d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24,
primo e secondo comma, 77, primo comma, e  111,  primo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29
e 34, comma 37, del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.  150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.  69),  nella
parte in cui - sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3  e  4
dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita' - Testo A)  -  prevedono  che  le  controversie
aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al  comma  1  dello
stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le
forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 3  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011, ed agli  artt.  702-bis  e  702-ter  del
codice di procedura civile; 
    che il giudice remittente ritiene di  dover  sollevare  d'ufficio
tale  questione,  dal  momento  che  la  scelta  di  ricomprendere  i
procedimenti aventi ad oggetto le controversie di  cui  all'art.  54,
comma 1, del d.P.R. n. 327  del  2001  nel  nuovo  rito  sommario  di
cognizione «non convertibile», secondo il disposto  dell'art.  3  del
d.lgs. n. 150 del 2011, violerebbe  i  limiti  fissati  nella  delega
conferita al Governo dal Parlamento con  l'art.  54  della  legge  18
giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile), sulla cui base sono state adottate le norme censurate; 
    che l'art. 54 della legge n. 69 del 2009, infatti, ha delegato il
Governo ad adottare uno o piu'  decreti  legislativi  in  materia  di
riduzione e semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione
compresi nell'ambito della giurisdizione ordinaria e  regolati  dalla
legislazione  speciale  al  fine  di  ricondurre  la  disciplina  dei
medesimi: a) al rito del lavoro,  se  caratterizzati  da  «prevalenti
caratteri  di  concentrazione  processuale,  ovvero  di  officiosita'
dell'istruzione»; b) al procedimento sommario di  cognizione  di  cui
agli artt.  702-bis  e  seguenti  cod.  proc.  civ.,  escludendo  «la
possibilita' di conversione nel  rito  ordinario»,  se  connotati  da
«prevalenti  caratteri  di  semplificazione   della   trattazione   o
dell'istruzione della causa»; c) al processo ordinario di cognizione,
in tutti gli altri casi; 
    che il legislatore delegante, ad avviso del  giudice  remittente,
si riferiva ai soli procedimenti civili di cognizione  «autonomamente
regolati dalla legislazione speciale» secondo modelli  essenzialmente
diversi  da  quelli  del  rito  del  lavoro,  del  rito  sommario  di
cognizione e del rito ordinario cui dovevano essere  alternativamente
ricondotti, poiche' l'obiettivo era quello di semplificare  l'accesso
alla giurisdizione  ordinaria  di  cognizione,  riducendo  in  misura
consistente il numero dei riti previsti dalla legislazione speciale e
da questa disciplinati in modo tale da farne dei riti «autonomi»; 
    che tale diversita' - secondo la Corte d'appello di Napoli -  non
riguarderebbe i procedimenti di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del
2001, per i quali nessun dubbio  e'  stato  mai  sollevato  sul  loro
svolgimento nel  rispetto  delle  forme  dell'ordinario  giudizio  di
cognizione, sia pure con limitate particolarita' che,  tuttavia,  non
sono  tali  da  farli  ritenere  inclusi  tra  quelli  «autonomamente
regolati dalla legislazione speciale»; 
    che i procedimenti di opposizione alla stima, dovendo seguire  le
forme dell'ordinario rito di cognizione, non sono connotati  da  quei
«prevalenti  caratteri  di  semplificazione   della   trattazione   o
dell'istruzione della  causa»  che  la  norma  di  delega  pone  come
condizione per la trattazione col rito sommario;  i  giudizi  di  cui
all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001,  infatti,  hanno  ad  oggetto
controversie il cui denominatore  comune  e'  costituito  dalla  loro
attinenza alla determinazione delle indennita' dovute in  conseguenza
di  provvedimenti  di  natura  espropriativa,  o  comunque  ablativa,
adottati per ragioni di pubblica utilita' che,  nella  maggior  parte
dei casi, richiedono  la  soluzione  di  non  semplici  questioni  di
diritto o di fatto; 
    che  tali  questioni  possono  riguardare  l'individuazione   del
soggetto o dei soggetti titolari dal lato  passivo  dell'obbligazione
indennitaria,  e  possono  collegarsi  alla  stima   dell'equivalente
pecuniario  del  pregiudizio  subito   dal   soggetto   passivo   del
provvedimento ablatorio, e richiedere, di  norma,  la  nomina  di  un
consulente tecnico d'ufficio; 
    che si tratterebbe, pertanto, di controversie che il  legislatore
delegato ha inserito nel nuovo rito sommario di  cognizione  con  una
violazione dei criteri direttivi fissati dalla legge delega;  e,  tra
l'altro, la circostanza per cui la  decisione  deve  essere  adottata
dalla corte d'appello  in  unico  grado  fa  si'  che  avverso  detta
pronuncia  sia  esperibile  il  solo  ricorso  per  cassazione,   con
conseguente  dubbio  di  legittimita'  costituzionale   delle   norme
impugnate anche in riferimento agli artt.  3,  24,  primo  e  secondo
comma, e 111,  primo  comma,  Cost.,  rilevandosi  una  irragionevole
compressione del diritto di difesa; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga  dichiarata  inammissibile  o
infondata. 
    Considerato che, in  due  diversi  giudizi  di  opposizione  alla
stima, la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111,  primo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150  (Disposizioni  complementari  al  codice  di  procedura
civile in materia di riduzione  e  semplificazione  dei  procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54  della  legge  18  giugno
2009, n. 69), nella  parte  in  cui  -  sostituendo  il  comma  1  ed
abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 54 del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Testo  A)  -
prevedono che le controversie aventi ad  oggetto  l'opposizione  alla
stima  di  cui  al  comma  1  dello  stesso  art.  54  devono  essere
introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito  sommario  di
cognizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011,
ed agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile; 
    che i giudizi  vanno  riuniti,  avendo  ad  oggetto  la  medesima
questione; 
    che questa Corte, con le ordinanze n. 190 e n. 226 del  2013,  ha
esaminato altre ordinanze, di contenuto assai simile, con le quali la
Corte  d'appello  di  Napoli  aveva  sollevato   una   questione   di
legittimita' costituzionale in tutto identica a quella odierna; 
    che  in  quelle  pronunce  la  questione  e'   stata   dichiarata
manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, 24, primo e
secondo comma, e 111, primo comma, Cost., e manifestamente  infondata
in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.; 
    che le odierne ordinanze di rimessione non prospettano,  rispetto
alle precedenti gia' scrutinate, ulteriori  profili  di  legittimita'
costituzionale; 
    che, pertanto, anche l'odierna questione deve  essere  dichiarata
manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, 24, primo e
secondo comma, e 111, primo comma, Cost., trattandosi della richiesta
di una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato,  in
una materia soggetta alla discrezionalita' del legislatore  (sentenza
n. 10 del 2013), tanto piu' che  la  garanzia  del  doppio  grado  di
giurisdizione non gode, di per se', di copertura costituzionale; 
    che, allo stesso modo, l'odierna questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata in riferimento  all'art.  77,  primo  comma,
Cost., in quanto la norma di delega  non  si  riferisce  soltanto  ai
procedimenti civili  disciplinati  dalla  legislazione  speciale  con
modalita' diverse da  quelle  del  rito  ordinario,  sommario  o  del
lavoro, ed il procedimento di opposizione alla stima si  caratterizza
per una serie di indubbie particolarita'. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 29 e  34,  comma  37,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.  69),  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo  comma,  e  111,  primo
comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello  di  Napoli  con  le
ordinanze indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in
riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di
Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI