N. 56 ORDINANZA 24 - 27 marzo 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Indeducibilita'
  ai fini delle imposte sui redditi. 
- Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446   (Istituzione
  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione  degli
  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle   detrazioni   dell'Irpef   e
  istituzione di una addizionale regionale a  tale  imposta,  nonche'
  riordino della disciplina dei tributi locali),  art.  1,  comma  2,
  come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
  2. 
-   
(GU n.15 del 2-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma.
2, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi  locali),  come  modificato  dall'art.  6  del
decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico  nazionale),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, promosso  dalla
Commissione tributaria regionale  della  Lombardia  nel  procedimento
vertente tra  la  Meliorfactor  s.p.a.  e  l'Agenzia  delle  entrate,
Direzione provinciale 1 di Milano,  con  ordinanza  del  21  dicembre
2011, iscritta al n. 105 del registro  ordinanze  2012  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23,  prima   serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visti l'atto di costituzione della Emilia Romagna Factor  s.p.a.,
quale incorporante  della  Meliorfactor  s.p.a.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 7  ottobre  2011,  depositata  in
cancelleria il 21 dicembre 2011 e iscritta al  n.  105  del  registro
ordinanze dell'anno 2012, la Commissione tributaria  regionale  della
Lombardia  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei  tributi  locali),  anche  dopo
l'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 28  novembre  2008,
n.  185  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a   famiglie,   lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione agli artt. 3, 35 e 53 della
Costituzione; 
    che l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  446  del  1997
stabilisce che l'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)
«ha carattere reale e non e' deducibile ai  fini  delle  imposte  sui
redditi», mentre l'  art.  6  del  decreto-legge  n.  185  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha  dettato
norme sulla deduzione dall'IRES e  dall'IRPEF  della  quota  di  IRAP
relativa al costo del lavoro e degli interessi, prevedendo che «1.  A
decorrere dal periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  2008,  e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. 22  dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari  al  10  per
cento dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, forfetariamente  riferita  all'imposta  dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati  al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati. 2.  In  relazione
ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008,
per i quali e' stata comunque presentata, entro  il  termine  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, istanza per il  rimborso  della  quota  delle
imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli
interessi passivi ed  oneri  assimilati  ovvero  alle  spese  per  il
personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto,  con
le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso  per  una
somma fino ad un massimo del 10  per  cento  dell'IRAP  dell'anno  di
competenza, riferita forfetariamente ai suddetti  interessi  e  spese
per il personale, come determinata ai sensi del comma 1»; 
    che il giudizio principale, secondo quanto riferisce  il  giudice
rimettente, trae origine dal  silenzio-rifiuto  opposto  dall'Agenzia
delle entrate di Milano alla domanda di  rimborso  dell'IRES,  pagata
negli  anni  di  imposta  2004,  2005  e   2006,   presentata   dalla
Meliorfactor s.p.a., in quanto essa, prima, aveva dedotto interamente
il costo del lavoro dal reddito d'impresa costo che l'Agenzia ha  poi
dovuto riprendere a tassazione nella misura  del  5,25  per  cento  a
causa dell'indeducibilita' dell'IRAP, disposta dall'art. 1, comma  2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
    che il giudice rimettente fa propri i dubbi di  costituzionalita'
sollevati dalla Meliorfactor s.p.a., la quale nel giudizio principale
ha  proposto  sia  in  primo  grado,  sia  in  appello  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 446 del 1997 perche' in contrasto con  i  principi  di
uguaglianza, di capacita' contributiva e  di  tutela  del  lavoro  e,
quindi, con gli artt. 3, 53 e 35 Cost.; 
    che, quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  la  Commissione
tributaria regionale della Lombardia, in primo luogo, osserva che  il
presupposto dell'IRES, ossia il possesso di un  reddito  netto  (art.
75,  comma  1,  del  d.P.R.  22  dicembre  1986,  n.   917,   recante
«Approvazione del testo unico delle imposte sui  redditi»),  verrebbe
meno a causa dell'indeducibilita' dell'IRAP, in quanto il reddito  e'
aumentato del 5,25 per cento (4,9  per  cento  dal  2008),  calcolato
sulle spese per prestazioni di lavoro, talche' l'aumento  della  base
imponibile  del  reddito  d'impresa,  in  misura  pari  all'IRAP  non
deducibile sulle spese  per  prestazione  di  lavoro,  determinerebbe
«l'imposizione di una novella ricchezza parzialmente inesistente  per
l'aggiunta dell'imposta calcolata sul suddetto componente negativo di
reddito», con violazione dell'art. 53 Cost. con riguardo al principio
di capacita' contributiva; 
    che,  in  secondo  luogo,  con  riferimento   al   principio   di
uguaglianza (art. 3 Cost.), il  giudice  rimettente  rileva  che,  in
conseguenza dell'indeducibilita' dell'IRAP, un'impresa, a parita'  di
reddito imponibile con altre imprese, se, nella composizione del  suo
reddito, le spese per prestazioni di lavoro (oltre ai capitali  presi
a mutuo) concorrono in misura maggiore che  in  altre,  sarebbe  piu'
colpita dall'IRES; 
    che, in terzo luogo, con riguardo  al  principio  di  tutela  del
lavoro, la Commissione tributaria regionale della  Lombardia  osserva
che l'indeducibilita' dell'IRAP si traduce  nella  deducibilita'  del
costo del lavoro limitata al 95,75 per cento (successivamente al 96,1
per cento) e, quindi, in una penalizzazione nel ricorso  al  «lavoro»
quale fattore di produzione; 
    che, in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente osserva  che
lo scioglimento dei dubbi di costituzionalita' sarebbe  pregiudiziale
per l'accoglimento del ricorso perche', secondo quanto indicato dalla
Meliorfactor s.p.a., e non  contestato  dall'Agenzia  resistente  nel
giudizio principale, «in caso di rimborso analitico del 33 per  cento
del 5,25 per cento delle spese  per  prestazioni  di  lavoro,  pagato
negli anni 2004-2006, l'importo da rimborsare ascende a 51.544  euro,
mentre in caso di rimborso forfettario ai sensi del menzionato art. 6
del d.l. n. 185 del 2008 a 23.504 euro»; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 26 giugno 2012, si  e'
costituito in giudizio il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
sostenendo l'inammissibilita' e, comunque, la  non  fondatezza  della
questione; 
    che, quanto all'ammissibilita', la difesa dello Stato osserva che
l'art. 2,  comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, avrebbe introdotto una fondamentale deroga  al
principio generale d'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte statali,
sicche' la questione di legittimita' costituzionale  sollevata  dalla
Commissione tributaria regionale sarebbe  inammissibile,  e  comunque
meriterebbe «eventuali ulteriori approfondimenti da parte del giudice
a quo alla luce del mutato quadro normativo di riferimento»; 
    che, nel merito, la  difesa  dello  Stato  rileva  l'infondatezza
della questione perche', in primo luogo, l'IRAP ha carattere reale  e
«riguarda non il soggetto d'imposta, bensi' le tipologie di attivita'
esercitate dal medesimo, mentre la capacita' contributiva e' data dal
valore del bene tassato (l'esercizio  dell'attivita'  organizzata)  e
non dal patrimonio del soggetto al  quale  appartiene  il  bene»;  in
secondo luogo, rientrerebbe nella  discrezionalita'  del  legislatore
individuare i singoli fatti espressivi della capacita'  contributiva,
che puo' desumersi da qualsiasi indice rivelatore di  ricchezza  (dal
reddito, dal patrimonio, dal consumo, dalle altre  manifestazioni  di
potenzialita' economica gia' assunte a fondamento dei tributi vigenti
nell'attuale sistema); in  terzo  luogo,  sarebbe  legittimo  tassare
l'attivita' in se' e non la produzione di  reddito  effettivo,  quale
risultato  finale  dell'attivita'  stessa;  infine,  la  disposizione
censurata, conclude la difesa dello Stato,  sarebbe  «frutto  di  una
legittima scelta  discrezionale  del  legislatore  caratterizzata  da
ragionevolezza e non arbitrarieta' perche' tramite di essa si intende
raggiungere capacita'  contributive  che,  altrimenti,  sfuggirebbero
alle imposizioni "personali"»; 
    che, con atto depositato in cancelleria in data 26  giugno  2012,
si e' costituita in giudizio la Emilia Romagna Factor  s.p.a.,  quale
incorporante  la  Meliorfactor  s.p.a.,   ricorrente   nel   giudizio
principale,   sottolineando   l'illegittimita'   costituzionale,   in
riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dell'art. 1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'art. 6  del  decreto-legge
n. 185 del 2008; 
    che la ricorrente  ritiene,  innanzitutto,  che  la  disposizione
censurata   violerebbe   il   principio   di   eguaglianza,   perche'
l'indeducibilita' dall'IRES della quota di IRAP che colpisce il costo
del lavoro e gli interessi passivi si  risolverebbe  in  un  aggravio
dell'imposta diretta  per  coloro  che  ricorrono  all'impiego,  come
fattori di produzione,  del  lavoro  dipendente  e  dal  capitale  di
prestito rispetto a coloro che sostengono un pari costo  per  fattori
della produzione diversi; 
    che, inoltre, la  ricorrente  rileva  che  tale  indeducibilita',
colpendo il costo del lavoro, si risolverebbe in un maggior costo del
lavoro stesso per l'impresa, con conseguente violazione dell'art.  35
Cost.; 
    che,  poi,  la  ricorrente  dubita   della   legittimita'   della
disposizione censurata con  riferimento  al  principio  di  capacita'
contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto  la  indeducibilita'
dall'IRES della quota di IRAP prelevata sul costo del lavoro e  sugli
interessi passivi determinerebbe, per l'impresa, un  diretto  aumento
del costo di questi fattori della produzione in misura corrispondente
all'IRAP che li grava; ne' la deduzione forfetaria ammessa  dall'art.
6 del decreto-legge n. 185 del 2008  risolverebbe  il  problema,  ma,
anzi,    confermerebbe    l'illegittimita'    costituzionale    della
disposizione censurata; 
    che,  infine,  la  ricorrente  sottolinea  la   rilevanza   della
questione,  perche'  da  una  eventuale  declaratoria  di  fondatezza
discenderebbe il suo diritto al rimborso delle imposte oggetto  della
domanda rivolta al giudice rimettente; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 5  febbraio  2014,  la
Emilia Romagna Factor s.p.a., ha depositato memoria illustrativa; 
    che la societa' innanzitutto, richiamando l'ordinanza n. 232  del
2012, chiede  la  restituzione  degli  atti  al  giudice  rimettente,
perche' la sopravvenuta disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n.
201 del 2011 sarebbe pertinente alla questione; 
    che, qualora la Corte non decidesse di restituire gli  atti  alla
Commissione  tributaria  regionale  della  Lombardia,   la   suddetta
societa' chiede dichiararsi l'illegittimita' dell'art.  1,  comma  2,
del d.lgs. n. 446 del 1997, anche dopo le  modifiche  introdotte  dal
decreto-legge n. 165 del 2008, per violazione degli art. 3, 35  e  53
Cost. 
    Considerato che, con ordinanza del 7 ottobre 2011, depositata  in
cancelleria il 21 dicembre 2011 e iscritta al  n.  105  del  registro
ordinanze dell'anno 2012, la Commissione tributaria  regionale  della
Lombardia  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei  tributi  locali),  anche  dopo
l'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 28  novembre  2008,
n.  185  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a   famiglie,   lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione agli artt. 3, 35 e 53 della
Costituzione; 
    che  l'indeducibilita'   dell'IRAP,   ad   avviso   del   giudice
rimettente, in  primo  luogo,  determinerebbe  l'aumento  della  base
imponibile  del  reddito  d'impresa  in  misura  pari  all'IRAP   non
deducibile sulle spese per  prestazione  di  lavoro,  con  violazione
dell'art.  53  Cost.  con  riguardo   al   principio   di   capacita'
contributiva; 
    che,  in  secondo  luogo,  la  medesima  Commissione   tributaria
regionale  rileva  che,  a  causa   dell'indeducibilita'   dell'IRAP,
un'impresa, a parita' di reddito imponibile con  altre  imprese,  se,
nella composizione del suo  reddito,  le  spese  per  prestazioni  di
lavoro (oltre  ai  capitali  presi  a  mutuo)  concorrono  in  misura
maggiore che in  altre,  risulterebbe  piu'  colpita  dall'IRES,  con
conseguente violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); 
    che,  in  terzo  luogo,  il  giudice   rimettente   osserva   che
l'indeducibilita' dell'IRAP si traduce nella deducibilita' del  costo
del lavoro limitata al 95,75 per cento (dal 2008 al 96,1 per cento) e
quindi in una penalizzazione nel ricorso al «lavoro» quale fattore di
produzione, con violazione dell'art. 35 Cost.; 
    che,  successivamente  alla  proposizione  della  questione,   e'
entrato in vigore l'art. 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  che  ha  dettato  norme  in   materia   di
«Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per  donne
e giovani»; 
    che, in particolare, il comma 1 di tale articolo ha previsto  che
«[a] decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012  e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo
unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota
imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997»; 
    che l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16
(Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento  delle  procedure  di  accertamento),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  ha
poi inserito un comma 1-quater nell'art. 2 del decreto-legge  n.  201
del 2011, prevedendo che «[i]n relazione a quanto disposto dal  comma
1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4  dell'articolo
6 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'
di presentazione delle istanze di rimborso  relative  ai  periodi  di
imposta precedenti a quello in corso  al  31  dicembre  2012,  per  i
quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia
ancora pendente il termine di cui all'articolo  38  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  nonche'  ogni
altra disposizione di attuazione del presente articolo»; 
    che  tale  ius  superveniens  e'   intervenuto,   con   efficacia
retroattiva, in materia  di  deducibilita'  dell'IRAP,  con  espresso
riferimento alle disposizioni censurate dall'ordinanza di remissione; 
    che questa  modifica,  quindi,  riguarda  direttamente  le  norme
oggetto della questione sollevata dalla Commissione  rimettente  e  a
questa ultima spetta valutare la misura e gli esatti termini di  tale
effetto normativo; 
    che, pertanto, la modifica delle disposizioni censurate impone la
restituzione degli atti al giudice rimettente perche' operi una nuova
valutazione  della  perdurante  rilevanza  e  della   non   manifesta
infondatezza della questione (ex multis, ordinanze n. 232, n. 190, n.
182 e n. 180 del 2012). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli  atti  alla  Commissione  tributaria
regionale della Lombardia. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI