N. 67 SENTENZA 26 marzo - 2 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ambiente - Garanzie finanziarie per la  gestione  degli  impianti  di
  smaltimento e di recupero  dei  rifiuti  -  Determinazione  in  via
  provvisoria ad opera della Regione. 
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme  relative
  all'esercizio provvisorio del bilancio  di  previsione  per  l'anno
  finanziario 2007), art. 22, comma 2. 
-   
(GU n.16 del 9-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2,
della legge della Regione Puglia  28  dicembre  2006,  n.  39  (Norme
relative all'esercizio provvisorio del  bilancio  di  previsione  per
l'anno  finanziario  2007),  promossi  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia (sezione prima)  con  tre  ordinanze  del  24
maggio 2012 e una del 4 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai  nn.
165, 166, 167 e 168 del registro ordinanze 2012  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  35,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2012. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nell'udienza pubblica  dell'11  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    udito l'avvocato Maria Liberti per la Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia  (sezione
prima), con distinte ordinanze di rimessione rispettivamente iscritte
ai nn. 165, 166, 167 e 168 del reg. ord. 2012, nel corso  di  quattro
giudizi riguardanti  l'impugnazione,  tra  l'altro,  del  regolamento
della Regione Puglia 16 luglio  2007,  n.  18  (Regolamento  Garanzie
finanziarie relative alle attivita' di smaltimento e di  recupero  di
rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006. Criteri e modalita' di presentazione  e
di utilizzo), ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione e all'art.  195,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
(Norme   in   materia   ambientale),   questioni   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 22,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Puglia  28  dicembre  2006,  n.  39  (Norme  relative   all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario  2007),
per il quale: «La  Regione  provvede  entro  trenta  giorni,  in  via
transitoria, alla determinazione delle garanzie  finanziarie  per  la
gestione degli impianti di smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti
mediante adozione di apposito regolamento». 
    1.1.- Quanto ai giudizi a quibus, il giudice rimettente premette,
in punto di  fatto,  che:  a)  l'impugnazione  degli  atti  e'  stata
proposta nei confronti della Regione Puglia e, rispettivamente, della
Provincia di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani  in  due
giudizi  promossi  da  societa'   che,   esercitando   attivita'   di
smaltimento    rifiuti,    avevano    trasmesso    alle    competenti
amministrazioni  provinciali   la   documentazione   necessaria   per
l'adeguamento  dell'impianto  alla  disciplina  dettata  dal  decreto
legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione  della  direttiva
1999/31/CE relativa  alle  discariche  di  rifiuti),  ai  fini  della
prosecuzione dell'esercizio; b)  nei  primi  due  giudizi  instaurati
dalle societa' istanti, a fronte  delle  deliberazioni  della  Giunta
provinciale di presa d'atto del  regolamento  regionale  censurato  e
delle note del dirigente  del  competente  servizio  della  Provincia
recanti invito a «conformarsi ai contenuti del  suddetto  regolamento
entro il termine previsto per il 18 settembre 2007»,  le  ricorrenti,
opinando che avrebbero dovuto offrire garanzie  finanziarie  ritenute
eccessive, hanno impugnato il regolamento della Regione Puglia n.  18
del 2007 e le richiamate note dirigenziali del 7 agosto 2007; c)  nei
due  ulteriori  giudizi   successivamente   instaurati,   le   stesse
ricorrenti hanno impugnato la deliberazione  della  Giunta  regionale
della  Puglia  26  luglio  2011,  n.   1712   (Regolamento   Garanzie
finanziarie relative alle attivita' di smaltimento e di  recupero  di
rifiuti - d.lgs. n. 152/2006. Criteri e modalita' di presentazione  e
di utilizzo - Modifica)  e  le  note  del  dirigente  del  competente
servizio della Provincia del 6 settembre 2011 con le quali era  stato
richiesto  alle  societa'  istanti   di   trasmettere   le   garanzie
finanziarie previste dal censurato regolamento, come  successivamente
modificato;  d)  le  ricorrenti  deducevano,  nei   quattro   giudizi
principali, distinti  motivi  di  ricorso  cosi'  sintetizzabili:  1)
illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art.
22 della legge reg. Puglia n. 39 del 2006, per  violazione  dell'art.
117 Cost. e dell'art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del
2006; 2) violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 36 del 2003, dell'art.
1 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi) e dell'art. 107 del decreto legislativo 1°  settembre
1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia); 3) violazione, sotto diversi profili, del  principio  di
proporzionalita' dell'azione amministrativa; 4) eccesso di potere per
difetto  di  motivazione;  carenza   di   istruttoria;   illogicita';
ingiustizia  manifesta  e  disparita'  di  trattamento;  e)   si   e'
costituita nei giudizi principali la Regione Puglia. 
    1.2.- Il medesimo giudice rimettente premette poi,  in  punto  di
diritto, che i ricorsi delle societa' istanti sarebbero  ammissibili,
in quanto il regolamento regionale n. 18 del 2007 e, in due  giudizi,
la successiva deliberazione della Giunta regionale  di  modifica  del
regolamento,   vengono   censurati   congiuntamente   ai   richiamati
provvedimenti applicativi delle amministrazioni  provinciali.  Rileva
infatti il giudice a quo che il gravato regolamento sarebbe privo  di
carattere immediatamente lesivo, essendo riconducibile alla categoria
dei  «regolamenti   c.d.   volizioni   preliminari»   (distinti   dai
«regolamenti c.d. volizioni-azioni»),  e  quindi  non  immediatamente
impugnabile  -  se  non   unitamente   ad   ulteriori   provvedimenti
applicativi - in quanto contenente disposizioni normative generali ed
astratte circa i requisiti e le capacita' tecniche e finanziarie  per
l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti. 
    1.3.- Poste tali premesse, il giudice rimettente osserva che, dei
motivi di ricorso dedotti dalle ricorrenti nei giudizi principali, le
sollevate questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  22,
comma 2, della  legge  reg.  Puglia  n.  39  del  2006  assumerebbero
«rilevanza pregiudiziale ai fini della  decisione»,  atteso  che,  in
esecuzione della disposizione  di  legge  censurata,  la  Regione  ha
provveduto alla determinazione  delle  garanzie  finanziarie  per  la
gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti  con
il  gravato  regolamento  regionale  n.  18  del  2007,  di  cui   le
amministrazioni provinciali hanno fatto  esplicita  applicazione.  Da
cio' - secondo il giudice a  quo  -  seguirebbe  la  rilevanza  delle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2, della
legge reg. Puglia n. 39 del 2006, poiche' sulla  norma  impugnata  si
fonda il potere della Regione di adottare il regolamento  n.  18  del
2007.  Ne   conseguirebbe   che   unicamente   la   declaratoria   di
incostituzionalita' della disposizione di  legge  regionale,  facendo
venir  meno  la  norma  attributiva  della   potesta'   regolamentare
(concretatasi nel censurato regolamento regionale n.  18  del  2007),
determinerebbe   la   caducazione   dei   contestati    provvedimenti
provinciali applicativi del menzionato regolamento. 
    1.4.- Secondo il giudice a  quo,  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale della norma regionale censurata sarebbero altresi' non
manifestamente infondate, in quanto la determinazione delle  garanzie
finanziarie per la  gestione  degli  impianti  di  smaltimento  e  di
recupero dei rifiuti sarebbe riservata alla competenza legislativa  e
regolamentare  esclusiva  dello  Stato,  essendo  riconducibile  alla
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Da cio'
seguirebbe che l'autoattribuzione da parte della Regione Puglia della
potesta'  di  dettare  -  sia  pure  in  via  transitoria   -   norme
regolamentari  in  detto  ambito  materiale  violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettera  s),  Cost.,  nonche'  l'art.  195,  comma  2,
lettera g), del richiamato d.lgs. n. 152 del 2006, secondo  il  quale
sono tra l'altro riservate allo Stato la determinazione dei requisiti
e delle  capacita'  tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio  delle
attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi  i  criteri  generali
per la determinazione delle  garanzie  finanziarie  in  favore  delle
Regioni. 
    Rileva  inoltre  il  giudice  rimettente  che  lo  Stato  non  ha
conferito  alcuna  delega  «regolamentare»  alla  Regione  ai   sensi
dell'art. 117, sesto comma,  Cost.,  da  cui  seguirebbe  l'ulteriore
contrasto dell'art. 22, comma 2, della legge reg. n. 39 del 2006 - in
virtu' del quale e' stato emanato il regolamento regionale n. 18  del
2007 - con l'evocato parametro  costituzionale,  essendo  la  Regione
priva  di  potesta'  legislativa  e  regolamentare,  anche   in   via
transitoria, in subiecta materia (e'  richiamata  la  sentenza  della
Corte costituzionale n. 373 del 2010). 
    2.- Con quattro atti depositati nella cancelleria di questa Corte
il 18 settembre 2012, si e' costituita in tutti i giudizi la  Regione
Puglia, chiedendo che le  sollevate  questioni  di  costituzionalita'
siano dichiarate inammissibili o, nel merito, infondate. 
    Osserva  la  difesa  regionale  che  la  disposizione  di   legge
impugnata e il regolamento avrebbero posto in essere  una  disciplina
delle  garanzie  finanziarie  specificativa  e  meramente   attuativa
dell'art. 14 del d.lgs. n. 36 del  2003,  in  forza  del  quale,  tra
l'altro, il legislatore statale ha gia' posto i parametri generali ai
fini della determinazione delle  suddette  garanzie  che  il  gestore
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'  tenuto  a
fornire. Ne consegue - secondo la  Regione  Puglia  -  che  non  puo'
ravvisarsi, nella  specie,  invasione  della  competenza  legislativa
esclusiva  dello  Stato,  atteso  che   l'istituto   delle   garanzie
finanziarie  relative  agli  impianti   di   gestione   dei   rifiuti
costituisce diretta  applicazione  dei  principi  posti  dal  diritto
dell'Unione europea (direttiva 2004/35/CE),  in  cui  trova  «diretto
riferimento e presupposto legittimante». 
    3.- Con quattro memorie di identico contenuto,  depositate  nella
cancelleria di questa Corte in  data  16  gennaio  2014,  la  Regione
Puglia ha  ribadito  le  conclusioni  precedentemente  rassegnate  in
ciascun atto di costituzione, chiedendo che  le  sollevate  questioni
siano dichiarate manifestamente inammissibili o, comunque, nel merito
infondate. 
    3.1.- Osserva anzitutto la  difesa  regionale  che  le  questioni
sarebbero manifestamente inammissibili per insufficiente  descrizione
della fattispecie e  per  difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza,
avendo il TAR rimettente fornito soltanto una schematica  indicazione
dei diversi motivi di ricorso prospettati dai ricorrenti nei  quattro
giudizi a quibus, rispetto ai quali  nelle  ordinanze  di  rimessione
viene preso in esame soltanto il primo motivo  di  ricorso,  relativo
all'illegittimita' derivata degli atti impugnati dalla illegittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia  n.  39
del 2006, non sussistendo invece, rispetto agli altri motivi  dedotti
nei giudizi principali, il necessario nesso di pregiudizialita' della
questione. 
    3.2.- Secondo  la  difesa  regionale,  nel  merito  le  questioni
sarebbero comunque infondate. 
    Quanto all'asserita  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera  s),  Cost.,  la  norma  censurata   (e   il   consequenziale
regolamento regionale n. 18 del 2007, successivamente modificato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del  2011),  avrebbe  ad
oggetto   esclusivamente   la    «determinazione    delle    garanzie
finanziarie», strumento privatistico avente unicamente la funzione di
far conseguire al soggetto beneficiario la prestazione da  parte  del
garante nell'ipotesi di inadempimento del debitore  principale  degli
obblighi derivanti dal rapporto giuridico. 
    Ne conseguirebbe che  la  materia  in  cui  interviene  la  norma
censurata non potrebbe essere ricondotta alla «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema», involgendo anche  ambiti  materiali  relativi  alla
«tutela della salute», al «governo del territorio» e alla «protezione
civile».  Essendo   dette   materie   ascrivibili   alla   competenza
concorrente,  secondo  la  difesa  regionale  non  sussisterebbe   il
censurato contrasto. 
    Quanto all'asserita violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.,
osserva la  Regione  Puglia  che  le  questioni  sarebbero  parimenti
infondate sulla stessa premessa che la determinazione delle  garanzie
finanziarie costituisca una  materia  di  competenza  concorrente,  e
pertanto sottratta alla potesta' regolamentare esclusiva dello Stato. 
    Secondo la difesa regionale sarebbe infine  privo  di  fondamento
anche l'asserito contrasto della disposizione  censurata  con  l'art.
195, comma 2, lettera g), del  d.lgs.  n.  152  del  2006.  La  norma
evocata  a  parametro  riserva  alla  competenza  dello   Stato   «la
determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e finanziarie
per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi
i criteri generali per la determinazione delle  garanzie  finanziarie
in favore delle regioni, con particolare  riferimento  a  quelle  dei
soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui  all'articolo  212,
secondo le modalita' di  cui  al  comma  9  dello  stesso  articolo».
Osserva, al riguardo, la Regione Puglia che  il  legislatore  avrebbe
inteso riservare alla competenza esclusiva dello Stato  l'indicazione
dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie
dovute dai soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo  nazionale  dei
gestori  ambientali,  tra  i  quali,  per  effetto  delle   modifiche
apportate  alla  disciplina  in  parola  dal  decreto  legislativo  3
dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  novembre
2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga  alcune  direttive),  non
sarebbero piu' ricompresi i gestori di impianti di smaltimento  e  di
recupero dei rifiuti (art. 25, comma 1, lettera c, del d.lgs. n.  205
del 2010, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 212  del  d.lgs.  n.
152 del 2006). 
    Da cio' seguirebbe che  lo  Stato  avrebbe  competenza  esclusiva
nell'individuazione dei criteri per la determinazione delle  garanzie
finanziarie dovute ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera  g),  del
d.lgs. n. 152  del  2006  soltanto  per  le  attivita'  espressamente
indicate dal novellato art. 212, comma 5, dello stesso d.lgs. n.  152
del 2006 (attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti, di  bonifica
dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e  di
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi). Non
sussisterebbe, pertanto, il censurato contrasto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale della  Puglia  (sezione
prima), dubita, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), e sesto comma,  della  Costituzione  e  all'art.  195,  comma  2,
lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in
materia ambientale), della legittimita' costituzionale dell'art.  22,
comma 2, della legge della Regione Puglia 28  dicembre  2006,  n.  39
(Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di  previsione
per l'anno finanziario 2007), per  il  quale:  «La  Regione  provvede
entro trenta giorni, in via transitoria,  alla  determinazione  delle
garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento  e
di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento». 
    Ad avviso del rimettente,  la  norma  censurata  si  porrebbe  in
contrasto con i parametri evocati in quanto interverrebbe  in  ambito
materiale riconducibile alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei  beni  culturali»,  di  competenza  legislativa  e  regolamentare
esclusiva dello Stato. 
    2.- Le quattro ordinanze di rimessione, emesse dal suddetto  TAR,
sollevano questioni identiche, onde i relativi giudizi vanno  riuniti
per essere definiti con unica decisione. 
    3.- In via preliminare, occorre prendere in esame le eccezioni di
inammissibilita' prospettate dalla difesa regionale. 
    La Regione  Puglia  ha  eccepito,  anzitutto,  l'inammissibilita'
della questione per insufficiente descrizione  della  fattispecie  in
relazione al thema decidendum dei giudizi principali e per difetto di
motivazione sulla rilevanza,  avendo  il  TAR  fornito  soltanto  una
schematica indicazione dei diversi motivi di ricorso prospettati  dai
ricorrenti nei quattro giudizi a quibus,  rispetto  ai  quali,  nelle
ordinanze di rimessione, viene  preso  in  esame  soltanto  il  primo
motivo di ricorso, relativo all'illegittimita'  derivata  degli  atti
impugnati dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma  2,
della legge reg. Puglia n. 39 del 2006. Rispetto  agli  altri  motivi
dedotti  nei  giudizi  principali,  non  sussisterebbe,  invece,   il
necessario nesso di pregiudizialita' della questione. 
    Bisogna anzitutto osservare che, ancorche'  la  difesa  regionale
eccepisca due  distinti  motivi  d'inammissibilita'  (l'uno  inerente
all'insufficiente descrizione della fattispecie e l'altro al  difetto
di motivazione  sulla  rilevanza),  l'eccezione  va  presa  in  esame
unitariamente, atteso che i rilievi della Regione Puglia formulati in
punto di ammissibilita' sono tutti riconducibili alla valutazione del
giudice rimettente in ordine alla  possibilita'  che  i  procedimenti
pendenti  siano  definiti  indipendentemente  dalla  soluzione  della
sollevata  questione   di   costituzionalita',   come   costantemente
richiesto  dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte  (tra  le  tante,
sentenze n. 91 del 2013; n. 236 e n. 224 del 2012). 
    Rileva, in particolare,  la  difesa  regionale  che  risulterebbe
«meramente  assertiva  e  percio'  indimostrata»  l'affermazione  del
giudice rimettente secondo la quale «unicamente  la  declaratoria  di
incostituzionalita' della prescrizione di cui all'art.  22,  comma  2
della legge Regione Puglia n. 39/2006, facendo venir  meno  la  norma
attributiva della potesta' regolamentare (concretatasi con l'adozione
del censurato regolamento regionale n. 18 del  2007),  determinerebbe
la caducazione dei contestati provvedimenti  provinciali  applicativi
del menzionato regolamento», avendo il TAR  preso  in  considerazione
esclusivamente il primo motivo di ricorso  dedotto  dalle  ricorrenti
nei giudizi principali, ossia  quello  costruito  sull'illegittimita'
derivata degli atti  impugnati  dalla  illegittimita'  costituzionale
della norma legislativa sottoposta allo scrutinio di questa Corte. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il TAR rimettente adduce una non implausibile  motivazione  circa
la  rilevanza  nel  giudizio  a  quo  della  sollevata  questione  di
costituzionalita', indicando, tra l'altro, con sufficiente  chiarezza
che,  dei  motivi  di  ricorso  dedotti   nei   giudizi   principali,
l'illegittimita'     dei     gravati      provvedimenti      derivata
dall'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione   di   legge
regionale impugnata assume «rilevanza  pregiudiziale  ai  fini  della
decisione». Cio' consente di escludere che l'accoglimento di uno solo
degli  ulteriori  motivi   di   ricorso   avrebbe   potuto   condurre
all'integrale  soddisfazione  delle  pretese  dedotte   nei   giudizi
principali  dalle  ricorrenti  senza  transitare  dall'incidente   di
costituzionalita'. 
    Dalla  narrazione  dei  fatti  sviluppata  nelle   ordinanze   di
rimessione, si evince chiaramente che il rimettente e' stato chiamato
a giudicare della legittimita' del regolamento della  Regione  Puglia
16 luglio 2007, n. 18 (Regolamento Garanzie finanziarie relative alle
attivita' di smaltimento  e  di  recupero  di  rifiuti  -  D.Lgs.  n.
152/2006. Criteri e modalita' di presentazione e  di  utilizzo)  -  e
della successiva deliberazione della Giunta regionale della Puglia 26
luglio 2011, n. 1712, recante modifiche  al  suddetto  regolamento  -
sulla base  del  quale  sono  stati  emanati  tutti  i  provvedimenti
impugnati.  Trattandosi  di  atti  che  trovano  il  loro  fondamento
legislativo  nella  disposizione  di   legge   regionale   sottoposta
all'esame di questa Corte, non  sembra  implausibile  ritenere,  come
dedotto dal giudice rimettente,  che  la  norma  regionale  censurata
debba necessariamente essere applicata nel  giudizio  a  quo  e  che,
dunque,  l'eventuale   illegittimita'   della   stessa   incida   sui
procedimenti principali, come richiesto dall'art. 23 della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale) e costantemente confermato dalla giurisprudenza
di questa Corte (ex multis, sentenze n. 91 del 2013, n. 236 e n.  224
del 2012, n. 18 del 1989). 
    Nel   giudizio   di   costituzionalita',   infatti,    ai    fini
dell'apprezzamento della rilevanza, cio' che conta e' la  valutazione
che il remittente deve  fare  in  ordine  alla  possibilita'  che  il
procedimento pendente possa o meno essere definito  indipendentemente
dalla  soluzione  della  questione  sollevata,   potendo   la   Corte
interferire su tale valutazione solo se essa, a prima  vista,  appare
assolutamente  priva  di  fondamento,  presupposto  che  non   sembra
verificarsi nel caso di specie (ex plurimis, oltre alle  gia'  citate
sentenze n. 91 del 2013, n. 236 e n. 224 del 2012, le sentenze n.  41
del 2011 e n. 270 del 2010). 
    4.-  La  risoluzione  delle  questioni  come  sopra   individuate
presuppone che, in via preliminare, si identifichi l'ambito materiale
nel quale si colloca la disposizione impugnata. Quest'ultima, secondo
la  giurisprudenza  costituzionale,  e'  riconducibile  alla  materia
«tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema»,  di  competenza  esclusiva
statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Questa Corte ha infatti gia'  precisato  che  la  disciplina  dei
rifiuti e' riconducibile all'ambito materiale  richiamato,  anche  se
interferisce con altri interessi  e  competenze,  di  modo  che  deve
intendersi riservato allo Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di
tutela uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 225 del
2009; nonche' sentenze n. 164 del 2009 e  n.  437  del  2008),  ferma
restando  la  competenza  delle  Regioni  alla  cura   di   interessi
funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali  (tra  le
tante, sentenze n. 285 del 2013, n. 54 del 2012 e n. 244 del 2011). 
    E' stato inoltre ribadito che detta  disciplina,  «rientrante  in
una materia che, per la  molteplicita'  dei  settori  di  intervento,
assume una struttura complessa, riveste un carattere di  pervasivita'
rispetto anche alle attribuzioni  regionali»  (sentenza  n.  249  del
2009). Cio' avendo riguardo alle diverse fasi e attivita' di gestione
del ciclo  dei  rifiuti  stessi  e  agli  ambiti  materiali  ad  esse
connessi, atteso che la disciplina  statale  «costituisce,  anche  in
attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e
si impone sull'intero  territorio  nazionale,  come  un  limite  alla
disciplina che le Regioni e le Province  autonome  dettano  in  altre
materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello
di tutela ambientale stabilito dallo  Stato,  ovvero  lo  peggiorino»
(sentenza n. 314 del 2009; analogamente, sentenze n. 62 del 2008 e n.
378 del 2007). 
    4.1.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Con la sentenza  n.  247  del  2009,  questa  Corte  si  e'  gia'
pronunciata su analoghe garanzie finanziarie  disciplinate  da  altre
disposizioni del d.lgs. n. 152  del  2006,  dichiarando  non  fondate
questioni di legittimita' costituzionale promosse da  alcune  Regioni
in relazione all'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella
parte in cui prevede un limite massimo per  la  determinazione  delle
garanzie finanziarie che  devono  essere  prestate  in  favore  della
Regione  per  la  corretta  esecuzione  e  il   completamento   degli
interventi di bonifica, riconducendo detta disciplina  alla  potesta'
legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   materia   di   «tutela
dell'ambiente» (sentenza n. 247 del 2009, punto 9.6. del  Considerato
in diritto). 
    La pronuncia richiamata ben si attaglia al caso  in  esame.  Alla
stessa stregua della disposizione oggetto di quel giudizio, anche nel
caso di specie la norma evocata a parametro dal rimettente (art. 195,
comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del  2006),  disciplinando  le
garanzie finanziarie da prestarsi in  favore  della  Regione  per  la
gestione degli impianti di smaltimento e  di  recupero  dei  rifiuti,
interviene in ambito materiale funzionalmente connesso - alla  stessa
stregua di quello del precedente menzionato  -  a  garantire  livelli
adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio
nazionale (sentenza n. 247 del 2009; nonche', tra le tante,  sentenza
n. 61 del 2009).  Ne  consegue  che  la  norma  regionale  censurata,
attribuendo alla potesta' regolamentare regionale  detta  disciplina,
viola l'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.  e  l'art.  195,
comma 2, lettera g), del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  non  potendosi
riconoscere - contrariamente a quanto dedotto dalla Regione Puglia  -
alcuna potesta' legislativa regionale in subiecta materia. 
    Ne' puo' affermarsi - come asserisce la difesa regionale - che il
carattere transitorio della disciplina  regolamentare  dettata  dalla
Regione possa giustificare l'intervento  del  legislatore  regionale,
attributivo  della  suddetta  potesta'  regolamentare,   in   ragione
dell'inadempienza dello  Stato  circa  l'individuazione  dei  criteri
generali ai fini della determinazione delle garanzie  finanziarie,  a
cui lo Stato avrebbe dovuto invece provvedere ai sensi dell'art. 195,
comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    La Regione infatti, in assenza dei criteri che soltanto lo  Stato
puo' determinare, e' comunque priva - anche in via transitoria  -  di
titoli di competenza legislativa e regolamentare. Al riguardo, con la
sentenza  n.  373  del  2010,  questa  Corte  ha  affermato  che  «La
competenza in  tema  di  tutela  dell'ambiente,  in  cui  rientra  la
disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non
sono percio' ammesse iniziative delle Regioni  di  regolamentare  nel
proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis, sentenze n.  127
del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa  disciplina
statale». 
    Anche nel caso in esame sia l'art. 22, comma 2, della legge  reg.
Puglia  n.  39  del  2006  -  impugnato  nel  presente  giudizio   di
costituzionalita' - sia l'art. 1 del regolamento regionale n. 18  del
2007  -   censurato   nei   quattro   giudizi   principali   -   sono
dichiaratamente rivolti a  dettare  illegittimamente  una  disciplina
transitoria rispetto all'individuazione dei criteri generali ai  fini
della determinazione delle  garanzie  finanziarie,  la  quale  spetta
invece in via esclusiva allo Stato.  Cosi'  facendo,  il  legislatore
pugliese interviene in «ambiti  di  attivita'  soggetti  alla  previa
emanazione di disciplina  statale  nelle  more  della  determinazione
degli indirizzi nazionali», con  cio'  invadendo  l'ambito  riservato
alla competenza esclusiva statale (sentenza n. 373 del 2010). 
    Con un ulteriore argomento, la Regione  Puglia  sostiene  che  lo
Stato avrebbe competenza esclusiva  nell'individuazione  dei  criteri
per la determinazione delle garanzie  finanziarie,  dovute  ai  sensi
dell'art. 195, comma 2, lettera g),  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,
soltanto per le attivita' espressamente indicate dal  novellato  art.
212, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, tra le  quali  non
rientrerebbero i gestori delle discariche, in quanto non piu'  tenuti
ad iscriversi all'Albo nazionale dei gestori ambientali. 
    La prospettazione non puo' essere  condivisa.  Occorre  anzitutto
osservare che la ratio della norma evocata a  parametro  dal  giudice
rimettente e' chiaramente individuabile nell'esigenza  di  assicurare
l'uniformita' nella determinazione  delle  garanzie  finanziarie  che
devono  fornire  tutti  i  gestori,  a  prescindere  dall'obbligo  di
iscrizione all'Albo. Cio' anzitutto stando al tenore letterale  della
norma che riserva allo Stato l'individuazione  dei  criteri  generali
per la determinazione delle  garanzie  finanziarie  in  favore  delle
Regioni,  "con  particolare  riferimento"  (e  non   "con   esclusivo
riferimento") a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo
di cui all'art. 212, secondo la modalita' di cui  al  comma  9  dello
stesso articolo, includendo, quindi, la norma  evocata  a  parametro,
anche i gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. 
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2006,  per  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.  e  dell'art.  195,
comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    L'ulteriore profilo di censura rimane assorbito. 
    4.2.-   Questa   Corte   non   puo'    esimersi    dall'affermare
l'opportunita' che lo Stato  provveda  sollecitamente  a  definire  i
criteri generali per la  determinazione  delle  garanzie  finanziarie
dovute dai gestori degli  impianti  di  recupero  e  smaltimento  dei
rifiuti, secondo il disposto del  piu'  volte  richiamato  art.  195,
comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22,  comma  2,
della legge della Regione Puglia  28  dicembre  2006,  n.  39  (Norme
relative all'esercizio provvisorio del  bilancio  di  previsione  per
l'anno finanziario 2007). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI