N. 70 SENTENZA 26 marzo - 2 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Materiali da  scavo  provenienti  da  piccoli  cantieri  -
  Cessazione della qualifica di rifiuto a  seguito  di  comunicazione
  effettuata dal titolare dell'autorizzazione al recupero all'Agenzia
  provinciale  per  la  protezione   dell'ambiente   ed   ai   Comuni
  interessati. 
- Legge della Provincia autonoma  di  Trento  27  marzo  2013,  n.  4
  (Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla
  protezione della natura, di disposizioni  in  materia  urbanistica,
  del  testo  unico  provinciale  sulla  tutela  dell'ambiente  dagli
  inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013), art. 19. 
-   
(GU n.16 del 9-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  19  della
legge della  Provincia  autonoma  di  Trento  27  marzo  2013,  n.  4
(Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste   e   sulla
protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica,  del
testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e della legge finanziaria provinciale 2013), che ha  inserito  l'art.
85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di  rifiuti  costituiti
da terre  e  rocce  da  scavo  provenienti  da  cantieri  di  piccole
dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio  1987,  n.  1-41/legisl.  (Testo
unico provinciale sulla  tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 30 maggio-3 giugno 2013, depositato in cancelleria il 4
giugno 2013 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  marzo  2014  il   Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente  del
Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Maria  Chiara  Lista  per  la
Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in  via  principale,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia  autonoma  di
Trento 27 marzo 2013, n. 4  (Modificazioni  della  legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione della  natura,  di  disposizioni  in
materia  urbanistica,  del  testo  unico  provinciale  sulla   tutela
dell'ambiente  dagli   inquinamenti   e   della   legge   finanziaria
provinciale 2013), a suo avviso lesivo dell'art. 117, secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, in quanto «eccede dai limiti generali
di cui all'art. 4 dello statuto speciale di autonomia  della  Regione
Trentino  Alto  Adige,  richiamati  in  relazione   alle   competenze
legislative delle Province autonome  dall'art.  5  [rectius:  8]  del
medesimo Statuto speciale». 
    1.1.- Con la norma denunciata e' stato  inserito  l'art.  85-ter,
rubricato «Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da  terre
e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni»,  nel
d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.  (Testo  unico  provinciale
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). 
    In particolare,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -
richiamata, in premessa, la sentenza di questa Corte n. 249 del 2009,
sul carattere  trasversale  della  competenza  esclusiva  statale  in
materia  di  «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,   e   sulla
riconducibilita' a detta materia della gestione dei rifiuti - censura
il combinato di cui alle lettere d) ed e) del comma  2  del  predetto
art. 85-ter, nella parte in cui si prevede  che  sia  sufficiente,  a
determinare  la  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto,  la  mera
comunicazione, eseguita dal titolare  dell'autorizzazione  prima  del
trasporto all'esterno del cantiere,  in  ordine  alla  compatibilita'
ambientale ed alla rispondenza ai requisiti  merceologici  e  tecnici
specifici del materiale recuperato. 
    1.2.- L'impugnata disciplina provinciale si porrebbe, infatti, in
contrasto,  secondo  il  ricorrente,  con  la  normativa  statale  di
riferimento, da individuarsi - nelle more dell'adozione  dei  decreti
attuativi cui rimanda l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - nel decreto del Ministro
dell'ambiente  5  febbraio  1998  (Individuazione  dei  rifiuti   non
pericolosi sottoposti alle  procedure  semplificate  di  recupero  ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22). Atteso che, a tenore di  quest'ultimo  decreto,  la  suddetta
condizione di «cessazione della qualita' di  rifiuto»,  per  terre  e
rocce da scavo, diversamente da quanto previsto dal censurato art. 19
della legge provinciale n. 4  del  2013,  viene  a  realizzarsi  solo
all'esito dell'attivita' di recupero,  la  quale,  a  sua  volta,  si
determina  con  l'effettiva  operazione  di  utilizzo  dei  materiali
ottenuti, in conformita' di  quanto  prescritto  dal  punto  7.31-bis
dell'Allegato  1,  sub  allegato  1  del  decreto  stesso,   con   la
conseguenza che, fino al compimento di tale  complessiva  operazione,
il materiale trattato  dovrebbe  considerarsi  ancora  soggetto  alla
disciplina dei rifiuti di cui al citato d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Dal che, appunto, la violazione dei  parametri  evocati,  in  cui
incorrerebbe l'impugnato art. 19 della legge della Provincia autonoma
di Trento, in parte qua. 
    2.- Si e' costituita in questo giudizio la Provincia autonoma  di
Trento,  chiedendo  che  si  dichiari  la  inammissibilita'   o   non
fondatezza del ricorso in esame  «per  assoluta  insussistenza  della
lamentata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s),  della
Costituzione  e  della  asserita  elusione  dei  vincoli   posti   al
legislatore provinciale dall'art. 4 dello Statuto speciale». 
    Secondo la resistente - che ha  argomentato,  con  successiva  ed
ampiamente articolata memoria, le proprie conclusioni - la  normativa
oggetto dell'avversa impugnativa, rientrerebbe nella sfera di proprie
competenze attinenti ad «aspetti di governo e gestione del territorio
e delle attivita' di trasformazione del  territorio»,  involgenti  la
«cura», di sua pertinenza, «di interessi funzionalmente collegati con
quelli propriamente ambientali». 
    Non  sarebbe,  comunque,  «affatto   dimostrata   -   ne'   [...]
dimostrabile  -  la  pretesa  lesivita'   dei   valori   ambientali»,
presupposta  dalla  difesa  dello  Stato  sulla  base  di  una   mera
«difformita' astratta tra disciplina statale e provinciale»,  ma  che
sarebbe, viceversa,  smentita  dalla  sostanziale  rispondenza  delle
misure introdotte dall'impugnato art. 19 della legge provinciale n. 4
del 2013 alle condizioni stabilite dall'art. 184-ter,  comma  1,  del
citato d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di condizioni legittimanti  le
operazioni di recupero dei rifiuti. 
    A  «parita'  di  tutela  dei  valori  ambientali»,  la  normativa
provinciale opportunamente risponderebbe, inoltre,  all'obiettivo  di
eliminare le «incongruenze ed  inutili  complicazioni  burocratiche»,
lamentate dagli operatori del settore,  cui  avrebbe  dato  luogo  la
normativa  statale  sulle  terre  e  rocce  da  scavo  in  regime  di
"sottoprodotti",  quale   introdotta   dal   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161 (Regolamento recante  la  disciplina  dell'utilizzazione
delle terre e  rocce  da  scavo),  in  attuazione  dell'art.  49  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
marzo 2012, n. 27, e in  prosieguo,  non  coerentemente,  secondo  la
resistente, modificata dagli artt. 41 e 41-bis del  decreto-legge  21
giugno  2013,  n.  69   (Disposizioni   urgenti   per   il   rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    Per cui, in definitiva, l'impugnata normativa di  essa  Provincia
autonoma risulterebbe in linea con la ratio dell'art. 266,  comma  7,
del d.lgs. n. 152  del  2006,  «che  aveva  promesso  una  disciplina
semplificata e piu' razionale per i piccoli cantieri». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Oggetto di impugnativa da parte del Presidente del  Consiglio
dei ministri e' l'art. 19 della legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento 27 marzo 2013, n. 4  (Modificazioni  della  legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione della  natura,  di  disposizioni  in
materia  urbanistica,  del  testo  unico  provinciale  sulla   tutela
dell'ambiente  dagli   inquinamenti   e   della   legge   finanziaria
provinciale 2013),  che  ha  inserito  l'articolo  85-ter,  rubricato
«Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da
scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26
gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale  sulla  tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti). 
    Nel prospettare violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera
s), della  Costituzione  ed  elusione  dei  limiti  generali  di  cui
all'art.  4  dello  statuto  speciale  di  autonomia  della   Regione
Trentino-Alto Adige, in relazione alle competenze  legislative  delle
Province autonome, il ricorrente censura, in particolare, il comma  2
del predetto art. 85-ter, limitatamente alle sue lettere  d)  ed  e),
nella parte in cui  queste  dispongono  che  la  comunicazione  -  di
verificata  «compatibilita'  ambientale  e   [...]   rispondenza   ai
requisiti merceologici e tecnici del materiale  recuperato»  (lettera
d)  -  che  il  titolare  dell'autorizzazione  effettua,  all'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai Comuni  in  cui  si
trovano il sito  di  scavo  e  quello  di  destinazione,  «prima  del
trasporto fuori dal cantiere», di per se'  «determina  la  cessazione
della qualifica di rifiuto» (lettera e). 
    La disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo
provenienti  da  piccoli  cantieri,  per  tal  via   introdotta   dal
legislatore provinciale, violerebbe, infatti, la competenza esclusiva
dello  Stato  in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  ponendosi   in
contrasto con la normativa statale di riferimento, di cui al  decreto
del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998  (Individuazione  dei
rifiuti non pericolosi  sottoposti  alle  procedure  semplificate  di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio  1997,
n. 22), al quale rimanda l'art. 184-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in  materia  ambientale).  Atteso  che,  a
tenore  del  predetto  decreto  ministeriale  5  febbraio  1998,   la
«cessazione della qualifica di rifiuto» viene viceversa a realizzarsi
all'esito dell'attivita' di recupero,  la  quale,  a  sua  volta,  si
determina  con  l'effettiva  operazione  di  utilizzo  dei  materiali
ottenuti, in conformita' di  quanto  prescritto  dal  punto  7.31-bis
dell'Allegato  1,  sub  allegato  1  del  decreto  stesso,   con   la
conseguenza che, fino al compimento di tale  complessiva  operazione,
nel sito di destinazione, il materiale trattato dovrebbe considerarsi
ancora soggetto alla disciplina dei rifiuti  cosi'  come  contemplata
dal d.lgs. n. 152 del 2006. 
    2.- La questione e' fondata. 
    2.1.- Le disposizioni oggetto del  presente  giudizio  attengono,
infatti, al  trattamento  dei  residui  di  produzione,  che  non  e'
riferibile a nessuna competenza propriamente regionale o  provinciale
- ne' statutaria, ne', desumibile dal combinato disposto degli  artt.
117 Cost. e 10 della legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al  titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione)
(sentenze n. 127 del 2010, n. 249 e n. 61 del 2009) -, ma si colloca,
viceversa,    nell'ambito    della    «tutela     dell'ambiente     e
dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, ai  sensi  del
secondo comma, lettera s), del citato  art.  117  Cost.  Per  cui  la
disciplina statale dei rifiuti, costituisce anche in attuazione degli
obblighi comunitari (sentenza n. 62 del 2008), uno standard di tutela
uniforme in materia ambientale che si impone  sull'intero  territorio
nazionale, venendo a funzionare come un limite  alla  disciplina  che
Regioni e Province autonome possono dettare in altre materie di  loro
competenza (ex plurimis, sentenze n. 300 del 2013, n. 127  del  2010,
n. 249 del 2009, n. 378 del 2007). 
    2.2.- In applicazione di tali  principi,  da  ultimo,  la  citata
sentenza   n.   300   del   2013   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale   di   una   disposizione   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia sulla  disciplina  delle  attivita'  estrattive
(art. 199 della legge regionale 21 dicembre 2012,  n.  26  «Legge  di
manutenzione dell'ordinamento regionale 2012») dettata,  al  pari  di
quella  provinciale  qui  impugnata,  a  fini  della  semplificazione
amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce  da  scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni. 
    Quella  disciplina  regionale   aveva,   per   altro,   carattere
dichiaratamente suppletivo e temporaneo, ponendosi come norma "ponte"
destinata  ad  operare  solo  «nelle  more»  dell'adozione   di   una
regolamentazione statale della materia. E, per tal suo contenuto,  la
predetta legge regionale e' stata, appunto considerata  "cedevole"  a
fronte della disciplina semplificata poi introdotta  dal  legislatore
statale con l'art. 41-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2013,  n.
98, che ha previsto che i materiali da scavo, anziche' essere gestiti
come rifiuti, siano soggetti  al  regime  dei  sottoprodotti  di  cui
all'art. 184-bis del codice dell'ambiente. 
    Cio' non ostante, la richiamata disposizione regionale e'  stata,
come detto, dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto, sia
pur nei circoscritti limiti  temporali  di  sua  interinale  vigenza,
quella disposizione aveva, comunque, inciso in un  ambito  nel  quale
«e'  precluso   al   legislatore   regionale   qualsiasi   intervento
normativo». 
    E' stato, al riguardo, ricordato, nella citata  sentenza  n.  300
del 2013, che «l'art. 266, comma  7,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006
riserva chiaramente allo Stato, e per esso  ad  un  apposito  decreto
ministeriale,  la  competenza  a  dettare  «la  disciplina   per   la
semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali,
ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri  di
piccole dimensioni», senza contemplare, in tale ambito,  alcun  ruolo
residuo - neppure a carattere cedevole  -  in  capo  alle  Regioni  e
Province autonome» e che, «A sua volta,  l'art.  184-bis  del  Codice
dell'ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti - a  cui  la
novella legislativa del 2013 riconduce il regime delle terre e  delle
rocce da scavo, con l'eccezione di quelle che provengono da attivita'
o  opere  soggette  a   valutazione   d'impatto   ambientale   o   ad
autorizzazione integrata ambientale che  rimangono  disciplinate  dal
d.m. n. 161 del 2012 - prevede che ben possano essere adottate misure
per  stabilire  criteri  qualitativi  o  quantitativi  da  soddisfare
affinche'  specifiche  tipologie  di   sostanze   o   oggetti   siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti.  Ma  anche  all'adozione  di
tali criteri puo' provvedere, in conformita' a quanto previsto  dalla
disciplina comunitaria,  solo  un  decreto  ministeriale,  senza  che
residui alcuno spazio per la fonte regionale». 
    2.3.-  L'impugnata  disciplina  semplificatoria,  adottata  dalla
Provincia autonoma di Trento, diversamente  dalla  analoga  normativa
regionale, di cui sopra, neppure si pone come norma "ponte", ma - sul
presupposto  di  una  maggiore  sua  linearita'  e   piu'   effettiva
rispondenza alle esigenze degli operatori del settore - si propone di
derogare, a regime,  alla  disciplina  pur  dettata  dal  legislatore
statale, in materia di sua esclusiva competenza. 
    E cio', a maggior ragione, ne comporta, quindi, la illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera
s), Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  19  della
legge della  Provincia  autonoma  di  Trento  27  marzo  2013,  n.  4
(Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste   e   sulla
protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica,  del
testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e della legge finanziaria provinciale 2013), che ha  inserito  l'art.
85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di  rifiuti  costituiti
da terre  e  rocce  da  scavo  provenienti  da  cantieri  di  piccole
dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio  1987,  n.  1-41/legisl.  (Testo
unico provinciale sulla  tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti),
limitatamente alle lettere d) ed e) del suo comma 2. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI