N. 72 SENTENZA 26 marzo - 2 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Amministrazione   pubblica   -   Misure   urgenti   in   materia   di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Riduzione dei costi  degli  apparati  amministrativi  ai  fini  del
  contenimento della spesa pubblica. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e   di   competitivita'   economica),
  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30
  luglio 2010, n. 122, art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9,  11,  12,  13,
  14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo. 
-   
(GU n.16 del 9-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 3,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e  21,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma
di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in
cancelleria il 5 ottobre 2010 ed  iscritto  al  n.  99  del  registro
ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  marzo  2014  il   Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia autonoma  di  Bolzano  e  l'avvocato  dello  Stato  Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 28 settembre  2010,  depositato  in
cancelleria il 5 ottobre 2010 e iscritto al registro  ricorsi  n.  99
del 2010, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato i commi 3, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20,  primo  periodo,  e  21,  secondo
periodo, dell'art. 6 (rubricato «Riduzione dei costi  degli  apparati
amministrativi») del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione del Titolo VI  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), dell'art. 16 del decreto legislativo  16  marzo
1992, n. 268 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale),
dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), nonche' degli artt. 117, terzo  comma,  e  119  della
Costituzione. 
    1.1.- L'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 (d'ora  in  avanti,  «art.
6»), nelle parti censurate dalla Provincia autonoma ricorrente, detta
la seguente disciplina. 
    Il comma 3 prevede, a partire dal 1° gennaio 2011, una  riduzione
automatica pari al 10 per  cento  delle  indennita'  e  dei  compensi
corrisposti ai componenti di organi collegiali comunque denominati  e
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Inoltre,  «[s]ino  al  31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente  comma  non  possono
superare gli importi risultanti alla data del 30  aprile  2010,  come
ridotti ai sensi del presente comma».  La  norma  riguarda  tutte  le
pubbliche amministrazioni, incluse le autorita' indipendenti; non  si
applica, sotto il profilo oggettivo, al  trattamento  retributivo  di
servizio, e, sotto il profilo soggettivo, ai commissari  straordinari
del  Governo  e  agli   altri   commissari   straordinari,   comunque
denominati. 
    Il comma 5 impone a tutti gli enti e  organismi  pubblici,  anche
con  personalita'  giuridica  di  diritto  privato,   l'adozione   di
modifiche statutarie che prevedano  un  limite,  rispettivamente,  di
cinque e tre componenti per gli organi  interni.  Le  amministrazioni
vigilanti  sono  chiamate  ad  applicare  il  medesimo  vincolo   con
riferimento  a  tutti  gli  enti  e  organismi   pubblici   vigilati,
attraverso l'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione.
La  mancata  attuazione  determina  responsabilita'  erariale  e   la
nullita' degli atti adottati dagli organi interessati. 
    Il comma 6 riduce del 10 per cento  il  compenso  dei  componenti
degli organi di  amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  nelle
societa' inserite nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione,  nonche'  nelle  societa'  a  totale  partecipazione
pubblica,  ad  esclusione  delle  societa'  quotate  e   delle   loro
controllate. 
    Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011,  la  spesa
annua per studi e incarichi  di  consulenza  sostenuta  da  tutte  le
pubbliche amministrazioni - escluse le universita',  gli  enti  e  le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati -  non  puo'  essere
superiore al 20 per  cento  della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.
L'affidamento di incarichi  in  assenza  dei  presupposti  menzionati
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale. La previsione  non  si  applica  alle  attivita'  sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale
delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco. 
    Il  comma  8  prevede  che,  a  decorrere  dall'anno   2011,   le
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per  relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per  un
ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
2009. Inoltre, la norma dispone che, a decorrere dal 1° luglio  2010,
l'organizzazione di convegni, cerimonie e altri  eventi  similari  da
parte delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie,  nonche'  da
parte degli enti e delle strutture da esse vigilati,  e'  subordinata
alla preventiva autorizzazione del Ministro  competente.  Gli  eventi
autorizzati si devono svolgere al di fuori dall'orario di  ufficio  e
il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire  compensi  o
indennita'. 
    Il comma  9  stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno  2011,  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, incluse  le  autorita'  indipendenti,
non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 
    In base al comma 11, le societa'  inserite  nel  conto  economico
consolidato della pubblica amministrazione si conformano al principio
di riduzione di spesa desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 6 e che
«In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di   servizio,   i   relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di  cui
al primo periodo del presente comma.  I  soggetti  che  esercitano  i
poteri dell'azionista garantiscono  che,  all'atto  dell'approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile,  un  dividendo
corrispondente  al  relativo  risparmio  di  spesa.  In   ogni   caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,  convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata  con
apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale». 
    Il comma 12 prevede che, dal 2011, le  amministrazioni  pubbliche
non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero,  per  un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
2009 e che «[g]li atti e i contratti posti in  essere  in  violazione
della disposizione contenuta nel primo  periodo  del  presente  comma
costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano  responsabilita'
erariale». Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
decreto, non sono piu' dovute le diarie per le  missioni  all'estero,
ad esclusione delle missioni  internazionali  di  pace  e  di  quelle
comunque effettuate dalle Forze armate  e  di  polizia  e  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Le misure e i limiti  concernenti  il
rimborso delle spese di vitto e alloggio  per  il  personale  inviato
all'estero sono determinate con decreto del  Ministero  degli  affari
esteri di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
Infine, l'ultimo periodo prevede che «[a]  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della  legge  26  luglio  1978,  n.  417  e
relative disposizioni di attuazione, non si  applicano  al  personale
contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
collettivi». 
    Il comma 13 introduce, a decorrere dall'anno 2011, un  limite  di
spesa non superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
2009 per le  attivita'  esclusivamente  di  formazione  svolte  dalle
amministrazioni pubbliche. Gli atti e i contratti posti in essere  in
violazione di tale disposizione costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione non si  applica
all'attivita' di  formazione  effettuata  dalle  Forze  armate  e  di
polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite  i  propri
organismi di formazione. 
    Il comma 14 dispone che, dal 2011, le  amministrazioni  pubbliche
non possano effettuare spese di ammontare superiore all'80 per  cento
della spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto,  la  manutenzione,  il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno  2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
La disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  e  per  i  servizi  istituzionali  di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
    Il comma 19 pone a  carico  delle  amministrazioni  pubbliche  il
divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari
o aperture di credito, e il divieto di rilasciare garanzie  a  favore
delle  societa'  partecipate  non  quotate   qualora   esse   abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite
anche   infrannuali.   Sono    ammissibili    deroghe    giustificate
dall'esigenza di salvaguardare la continuita'  nella  prestazione  di
servizi di pubblico interesse, a fronte  di  gravi  pericoli  per  la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita'. Sono in ogni caso
consentiti i trasferimenti  alle  medesime  societa'  sopra  indicate
quando siano previsti da convenzioni,  contratti  di  servizio  o  di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse
o alla realizzazione di investimenti. 
    Il primo periodo del comma 20 riporta che  «Le  disposizioni  del
presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni,  alle
province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i
quali  costituiscono  disposizioni   di   principio   ai   fini   del
coordinamento della finanza pubblica». 
    Il secondo periodo del  comma  21,  infine,  stabilisce  che  «La
disposizione di cui  al  primo  periodo  non  si  applica  agli  enti
territoriali e agli enti, di competenza regionale  o  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio  sanitario  nazionale».
Il primo periodo, a cui fa riferimento la  norma  impugnata,  dispone
che le riduzioni di spesa previste all'art. 6, escluse quelle di  cui
al primo periodo del comma 6  dello  stesso  articolo,  sono  versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni  dotati  di  autonomia
finanziaria in apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
    1.2.- La Provincia autonoma di Bolzano ritiene, in  primo  luogo,
che i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9,  11,  12,  13,  14  e  19  dell'art.  6
costituiscano  norme   dettagliate   e   puntuali   in   materia   di
«coordinamento della finanza pubblica»,  con  conseguente  violazione
dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  nonche'  ledano   l'autonomia
finanziaria della Provincia autonoma, garantita dal Titolo  VI  dello
statuto speciale e dall'art. 119 Cost. 
    In secondo luogo, il comma 20, primo  periodo,  dell'art.  6,  in
combinato disposto con i commi 3, 7, 8, 9, 12,  13,  14  e  19  dello
stesso articolo, lederebbe l'autonomia  finanziaria  della  Provincia
autonoma, garantita dal Titolo VI dello statuto speciale e  dall'art.
119 Cost., in quanto la qualificazione delle previsioni  dell'art.  6
come  «disposizioni  di  principio»,  operata  dal  comma   20,   non
consentirebbe di «attribuire alle norme una natura diversa da  quella
da esse propria, quale  risultante  dalla  loro  oggettiva  sostanza»
(sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006,  n.  482  del  1995),  e,
d'altra parte, il carattere estremamente dettagliato  e  puntuale  di
tali previsioni  precluderebbe  qualsiasi  possibilita'  di  autonomo
adeguamento  da  parte  degli  enti  provinciali  e  regionali,   con
conseguente violazione anche dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    In terzo luogo, il comma  20,  primo  periodo,  dell'art.  6,  in
combinato disposto con i commi 5, 6 e 11 dello  stesso  articolo,  si
porrebbe in contrasto con l'art. 119  Cost.  e  il  Titolo  VI  dello
statuto speciale, nonche' con l'art. 16 del d.lgs. n. 268  del  1992,
secondo cui «[s]petta alla regione e alle province emanare  norme  in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio
e di contratti della regione e delle province medesime e  degli  enti
da  esse  dipendenti»,  perche'  non  escluderebbe   dall'ambito   di
applicazione  delle  disposizioni  impugnate  gli  enti  locali,  gli
organismi  strumentali  (specie   quelli   del   Servizio   sanitario
provinciale) e le societa'  pubbliche  facenti  capo  all'ordinamento
provinciale, che,  conseguentemente,  sarebbero  destinatari  diretti
delle norme di contenimento della spesa impugnate. 
    Infine, il comma  21,  secondo  periodo,  dell'art.  6  lederebbe
l'autonomia finanziaria provinciale (Titolo VI dello statuto  e  art.
119 Cost.), nonche' l'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs n. 266 del 1992,
che definirebbe uno specifico  sistema  di  adeguamento  ai  principi
dettati da atti legislativi dello Stato, in quanto  non  escluderebbe
«dall'obbligo di riservare allo  Stato  le  somme  provenienti  dalle
riduzioni di spesa conseguite ai sensi dell'articolo 6 anche gli enti
ed organismi strumentali e  le  societa'  pubbliche  che  fanno  capo
all'ordinamento provinciale e che [...] sono soggette  alle  funzioni
di coordinamento e controllo della ricorrente». 
    2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio, eccependo, in via preliminare, la tardivita'  del  ricorso,
in quanto le disposizioni del decreto-legge  impugnate,  non  essendo
state  modificate   in   sede   di   conversione,   sarebbero   state
immediatamente lesive. 
    Nel merito, la difesa dello Stato chiede il rigetto di  tutte  le
censure sollevate dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano.  Le  norme
impugnate non lederebbero  l'autonomia  finanziaria  della  Provincia
giacche', intese come disposizioni di principio, si  limiterebbero  a
definire «la  riduzione  complessiva  (tetto)  della  spesa  generale
provinciale». Tale principio, inoltre, varrebbe anche  per  gli  enti
locali e quelli del  sistema  sanitario  nazionale,  nonche'  per  le
societa'  pubbliche.  Non  potrebbe,  percio',  configurarsi  nessuna
«violazione dello Statuto e delle  Norme  di  attuazione  (d.lgs.  n.
266/1992)  perche'  proprio  il  comma  20  e'  il  presupposto   per
l'applicazione dell'art. 2 di dette Norme, rimanendo  demandato  alla
Regione l'adeguamento ai principi posti dall'art. 6, anche per quanto
riguarda gli  E.L.  le  societa'  e  le  Camere  di  commercio  della
Regione». 
    3.- In data 3  maggio  2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato una memoria, in cui  insiste  per  il  rigetto
delle questioni di legittimita' costituzionale  sollevate,  ribadendo
che l'art. 6 e' una norma «del tutto idonea a salvaguardare i profili
di autonomia costituzionalmente garantiti  alle  Regioni,  in  quanto
queste potranno adottare specifiche misure di recepimento del dettato
normativo adattando le misure stesse alle proprie peculiarita'» e che
il medesimo obbligo  di  adattamento  vale  per  tutte  le  autonomie
speciali. 
    4.- Con memoria  depositata  il  17  maggio  2011,  la  Provincia
autonoma di Bolzano  ribadisce  che  le  disposizioni  impugnate  non
possono  essere  considerate  "di  principio"  in  quanto   impongono
riduzioni   automatiche   che   escluderebbero   «ogni   spazio    di
autodeterminazione in capo al legislatore provinciale, violando,  nel
contempo, il riparto di competenze sancito dalla  Costituzione  (art.
117, terzo comma) ed il regime  di  autonomia  finanziaria  delineato
dall'art. 119 Cost. e dal Titolo VI dello  Statuto».  Per  le  stesse
ragioni,  anche  rispetto  agli  enti  locali   e   strumentali   non
residuerebbe in capo alla Provincia autonoma,  chiamata  ad  adottare
disposizioni di adeguamento alla normativa statale, alcun margine  di
autonomia. Il legislatore statale avrebbe, dunque, violato l'art.  79
dello statuto, essendosi «sostituito alla Provincia  nel  determinare
il concorso degli enti e societa'  predette  al  perseguimento  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  e  nell'individuare  gli   obblighi
relativi al patto di stabilita' interno». 
    5.-  A  seguito   dell'accoglimento   dell'istanza   di   rinvio,
depositata dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano  nella  cancelleria
della Corte in data 25 maggio 2011, e della fissazione di  una  nuova
data di udienza, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  una
nuova  memoria  depositata  il  17   ottobre   2011,   ribadisce   la
legittimita' delle disposizioni impugnate, sostenendo  che  la  norma
dettata dal comma 20, primo  periodo,  dell'art.  6  «e'  chiaramente
volta ad affermare, con disposizioni di principio, l'esigenza di  una
consistente riduzione complessiva della spesa  generale  regionale  e
provinciale, nella misura pari alle riduzioni percentuali  applicate,
nei commi precedenti, alle singole spese statali (10%, 20%,  50%  per
categorie). Le Regioni, cosi', sono chiamate ciascuna  ad  assicurare
una complessiva riduzione di spesa corrispondente  a  quella  che  si
otterrebbe riducendo anch'esse i vari emolumenti indicati  nei  commi
precedenti».  Le  norme  censurate,   pertanto,   conterrebbero,   in
sostanza,  una  «determinazione  indiretta  di  un  tetto  di   spesa
complessivo  per  ogni  regione,   parametrato   all'anno   preso   a
riferimento (2010 o 2009), che viene a costituire quel  principio  di
coordinamento della finanza pubblica, evocato dal comma 20». 
    6.- Con memoria depositata  il  28  ottobre  2011,  la  Provincia
autonoma di Bolzano ha reiterato le proprie censure,  asserendo  che,
ai fini del concorso provinciale agli obiettivi di finanza  pubblica,
occorrerebbe   «l'individuazione   concordata   con    il    Ministro
dell'economia e delle finanze degli obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascuno periodo» e che,  per  contro,  le  riduzioni  automatiche
previste dall'art. 6 escludono  in  radice  l'autodeterminazione  del
legislatore provinciale. 
    7.- In data 7 novembre 2011, la Provincia autonoma di  Bolzano  e
il Presidente del Consiglio dei ministri hanno presentato una istanza
congiunta di rinvio della discussione del ricorso,  in  attesa  della
formalizzazione dell'accordo raggiunto tra le parti. 
    8.- In data 17 aprile 2012, entrambe le  parti  hanno  depositato
ulteriori memorie. In particolare, la Provincia autonoma  di  Bolzano
ha riaffermato l'illegittimita' delle norme impugnate, asserendo  che
«riduzioni automatiche in percentuale, divieti o tetti di spesa [...]
vanno ben oltre i  confini  delle  esigenze  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  escludendo  in  radice  l'autodeterminazione  del
legislatore provinciale». 
    9.- A seguito del primo  rinvio  dell'udienza  pubblica  del  7-8
giugno 2011,  la  Corte  ha  disposto,  su  istanza  congiunta  della
Provincia autonoma di Bolzano e  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, un secondo rinvio dell'udienza pubblica dal 22-23  novembre
2011 all'8 maggio 2012, a cui  sono  seguiti,  su  ulteriore  istanza
congiunta del 3 maggio 2012, un  terzo  rinvio  e,  su  richiesta  di
trattazione  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano   per   mancato
raggiungimento dell'accordo, la fissazione  all'udienza  in  data  11
marzo 2014. 
    10.- In data 28 gennaio 2014, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato una memoria, con cui aggiunge che la  sentenza
n. 182 del 2012 ha, nel frattempo, dichiarato la natura di  principio
di «coordinamento della finanza pubblica»  dell'art.  6,  applicabile
quindi anche alle Province autonome (sentenza n. 139 del 2012). 
    11.- Con memoria depositata il 17  febbraio  2014,  la  Provincia
autonoma di Bolzano, richiamando le modifiche che  hanno  interessato
le norme impugnate nelle more della decisione del presente  giudizio,
rileva che le stesse non inciderebbero sull'oggetto  delle  questioni
di legittimita' costituzionale oggetto del ricorso, reiterando dunque
le  medesime  censure  ed  evidenziando   come   le   norme   statali
introdurrebbero «in via  "unilaterale"  misure  e  strumenti  per  il
conseguimento del generale obiettivo  del  contenimento  della  spesa
pubblica». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso  notificato  il
28 settembre 2010, depositato in cancelleria  il  5  ottobre  2010  e
iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2010, ha impugnato i commi  3,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e  21,  secondo
periodo, dell'art. 6 (rubricato «Riduzione dei costi  degli  apparati
amministrativi») del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, per violazione del Titolo VI  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), dell'art. 16 del decreto legislativo  16  marzo
1992, n. 268 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale),
dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), nonche' degli artt. 117, terzo  comma,  e  119  della
Costituzione. 
    I commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e  19  dell'art.  6  del
d.l.  n.  78  del  2010  (d'ora  in  avanti,  «art.   6»)   prevedono
l'applicazione  di  alcune  misure  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  alle  Province  autonome.  Il  comma  20,  primo   periodo,
dell'art. 6 qualifica tali misure «disposizioni di principio ai  fini
del coordinamento della finanza pubblica», mentre il successivo comma
21, secondo periodo, esonera gli enti territoriali  e  gli  enti,  di
competenza regionale  o  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, dal versamento delle somme
provenienti dalle riduzioni di spesa operate con il medesimo  art.  6
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
    2.- La trattazione delle questioni di legittimita' costituzionale
relative alle suddette disposizioni  viene  qui  separata  da  quella
delle  altre  questioni,  promosse  con  il  medesimo  ricorso,   che
riguardano altri articoli del d.l. n. 78 del 2010 e che devono essere
riservate ad altre pronunce. 
    3.-  Successivamente  al  ricorso,  alcune   delle   disposizioni
impugnate sono state oggetto di modifiche. 
    3.1.- In  particolare,  l'art.  29,  comma  15,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240  (Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario), ha inserito nel comma 12 dell'art. 6, dopo le  parole
«compiti ispettivi»,  le  seguenti:  «e  a  quella  effettuata  dalle
universita'  e  dagli  enti  di  ricerca  con  risorse  derivanti  da
finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati». 
    L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,  province
e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5  maggio
2009, n. 42), ha introdotto un terzo periodo nel comma  20  dell'art.
6, stabilendo che «[a]i fini  ed  agli  effetti  di  cui  al  periodo
precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario
che hanno registrato  un  rapporto  uguale  o  inferiore  alla  media
nazionale fra spesa di personale e  spesa  corrente  al  netto  delle
spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e  del  surplus  di  spesa
rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e
che hanno rispettato il patto di stabilita' interno». Inoltre, l'art.
35,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  21   giugno   2013,   n.   69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2013,  n.
98, ha aggiunto un ulteriore periodo: «[i]l rispetto del parametro e'
considerato al fine della definizione, da parte della regione,  della
puntuale  applicazione  della  disposizione  recata  in  termini   di
principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto». 
    L'art. 2, comma 40, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225
(Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha aggiunto nella  parte  finale
del  comma  21  dell'art.  6  le  seguenti  parole:   «nonche'   alle
associazioni di cui all'articolo  270  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
    Infine, l'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30  dicembre  2013,
n. 150 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  27
febbraio 2014, n. 15, ha sostituito  nel  comma  3  dell'art.  6,  le
parole «[s]ino al 31 dicembre 2013» con «[s]ino al 31 dicembre 2014». 
    3.2.-  Tale  ius  superveniens,  pur  modificando   le   suddette
disposizioni, lascia inalterata la  sostanza  delle  norme  censurate
dalla Provincia autonoma  di  Bolzano.  Le  modifiche  medio  tempore
intervenute, percio', non hanno carattere satisfattivo e non incidono
sull'oggetto  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  del
presente giudizio. Non puo', dunque, essere dichiarata la  cessazione
della materia del contendere. 
    4.- In via preliminare, la Corte osserva che i giudizi avverso il
d.l. n. 78 del 2010 sono stati promossi dalla Provincia  autonoma  di
Bolzano sulla base di una delibera adottata in  via  d'urgenza  dalla
Giunta, ai sensi dell'art. 44, numero 5), dello statuto speciale.  In
tali casi, gli  atti  di  ratifica  dei  rispettivi  Consigli  devono
intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre  il  termine  di
costituzione della parte ricorrente (sentenza n. 142 del 2012). 
    Nel caso di  specie  non  rileva  la  tempestivita'  di  siffatta
ratifica e del relativo deposito in quanto questa Corte ha piu' volte
ribadito che per i  ricorsi  promossi  prima  della  citata  sentenza
sussistono gli estremi dell'errore  scusabile  gia'  riconosciuto  in
ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto  che
tale profilo di inammissibilita' a lungo non e' stato  rilevato,  si'
da  ingenerare   affidamento   nelle   parti   in   ordine   ad   una
interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203, n.
202, n. 178 e n. 142 del 2012). 
    Il ricorso e' percio' sotto tale aspetto ammissibile. 
    5.- Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata
dal Presidente del Consiglio dei ministri per asserita tardivita' del
ricorso. 
    La difesa dello Stato eccepisce che la ricorrente avrebbe  dovuto
impugnare, entro il termine di decadenza di cui all'art.  127  Cost.,
il d.l. n. 78 del 2010 e non la relativa legge di conversione n.  122
del 2010, perche' le disposizioni censurate,  che  non  hanno  subito
modifiche in sede di conversione del decreto-legge,  sarebbero  state
immediatamente lesive. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Secondo la giurisprudenza costante di questa  Corte,  la  Regione
che ritenga violate le proprie competenze da norme  contenute  in  un
decreto-legge «puo' riservare  l'impugnazione  a  dopo  l'entrata  in
vigore» della relativa legge  di  conversione,  perche'  «soltanto  a
partire da tale momento il quadro normativo assume  un  connotato  di
stabilita' e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di  essere
vanificata dall'eventualita' di una mancata conversione» (da  ultimo,
sentenza n. 139 del 2012). 
    6.- Nel merito, le censure prospettate dalla  Provincia  autonoma
di Bolzano possono essere suddivise in due gruppi  di  questioni:  il
primo riguarda i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,  14,  19  e  20,
primo periodo, dell'art. 6; il secondo concerne il  comma  20,  primo
periodo, e il comma 21, secondo periodo, del medesimo articolo. 
    6.1.- Ad avviso della ricorrente, i commi 3, 5, 6, 7, 8,  9,  11,
12, 13, 14, 19 e il comma 20, primo periodo,  in  combinato  disposto
con i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14  e  19  dell'art.  6  violerebbero
l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia  di  «coordinamento  della
finanza pubblica», e l'art. 119 Cost. e il Titolo  VI  dello  statuto
speciale, perche' detterebbero limiti puntuali a specifiche  voci  di
spesa. 
    Le questioni non sono fondate. 
    Come gia' affermato da questa Corte, l'art. 6 stabilisce principi
di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117,  terzo
comma, Cost. (sentenze n. 221 e n. 36 del 2013, n. 262,  n.  217,  n.
211 e n. 139 del 2012). Esso  non  lede  l'autonomia  finanziaria  di
Regioni e Province a statuto speciale (art. 119  Cost.  e  Titolo  VI
dello statuto del Trentino-Alto Adige). Anche gli enti  ad  autonomia
differenziata,  infatti,  sono  soggetti   ai   vincoli   legislativi
derivanti dal rispetto dei principi di  coordinamento  della  finanza
pubblica (sentenza n. 139 del 2012). 
    Non puo' essere invocato il Titolo VI dello statuto  speciale  e,
in particolare, l'art. 79, come sostituito dall'art.  2,  comma  107,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  ?  legge  finanziaria
2010), per sostenere che il limite complessivo fissato dal d.l. n. 78
del 2010 non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di  Bolzano.
L'art. 79 dello statuto  speciale  «detta  una  specifica  disciplina
riguardante il  solo  patto  di  stabilita'  interno;  per  le  altre
disposizioni in materia di coordinamento della finanza  pubblica,  la
Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle
disposizioni  legislative  statali,  legiferando   entro   i   limiti
stabiliti  dallo  Statuto,  in  particolare  agli  articoli  4  e  5»
(sentenza n. 221 del 2013). 
    6.2.- La Provincia autonoma di Bolzano censura il comma 20, primo
periodo, dell'art. 6, in combinato disposto con i commi  5,  6  e  11
dello stesso articolo, nella parte in cui  non  esclude  dal  proprio
ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali (ed
in particolare modo il Servizio sanitario provinciale) e le  societa'
pubbliche, che fanno capo  all'ordinamento  provinciale  in  base  al
vigente assetto statutario. Ad avviso della  ricorrente,  la  mancata
esclusione di tali  enti  dall'ambito  di  applicazione  della  norma
violerebbe l'art. 119 Cost. e il Titolo VI  dello  statuto  speciale,
nonche' l'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992. Analoga  censura  viene
prospettata dalla Provincia autonoma di  Bolzano  nei  confronti  del
comma 21, secondo periodo, dell'art. 6, il  quale  violerebbe  l'art.
119 Cost., il Titolo VI dello statuto speciale e l'art. 2, commi 1  e
2,  del  d.lgs.  n.  266  del  1992,  in  quanto   non   escluderebbe
«dall'obbligo di riservare allo  Stato  le  somme  provenienti  dalle
riduzioni di spesa conseguite ai sensi dell'articolo 6 anche gli enti
ed organismi strumentali e  le  societa'  pubbliche  che  fanno  capo
all'ordinamento provinciale e che [...] sono soggette  alle  funzioni
di coordinamento e controllo della ricorrente». 
    In entrambi i casi, quindi, la ricorrente lamenta  che  l'assenza
di una esplicita menzione degli enti e  degli  organismi  strumentali
facenti capo all'ordinamento provinciale  determinerebbe  per  questi
ultimi sia l'applicazione  in  via  diretta  delle  misure  stabilite
dall'art. 6 (comma 20), sia il mancato esonero dal  versamento  delle
somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate  con  il  medesimo
art. 6 ad apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato
(comma 21). 
    Le questioni non sono  fondate  per  erroneita'  del  presupposto
interpretativo da cui muove la Provincia autonoma di Bolzano. 
    Come gia' precisato da questa Corte, il citato  comma  20,  primo
periodo, nella parte in cui menziona le Regioni, le Province autonome
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, va inteso nel senso  che
le disposizioni dell'art. 6 «non operano in via diretta, ma solo come
disposizioni di principio, anche in riferimento agli  enti  locali  e
agli  altri  enti  e  organismi  che  fanno  capo  agli   ordinamenti
regionali» (sentenza n. 139 del  2012).  Le  medesime  argomentazioni
vanno applicate al comma 21, secondo periodo, dell'art. 6,  che,  con
una formula analoga a quella  usata  nel  comma  20,  primo  periodo,
richiama gli «enti territoriali» e gli «enti, di competenza regionale
o delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del  Servizio
sanitario nazionale». 
    La non fondatezza delle questioni deriva, dunque, da  una  errata
interpretazione da parte della ricorrente dell'ambito  soggettivo  di
applicazione delle due norme impugnate, che include anche  gli  altri
enti  e  organismi  strumentali  che   fanno   capo   all'ordinamento
provinciale autonomo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; 
    1) dichiara non fondate le questioni relative ai commi 3,  5,  6,
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19 dell'art. 6 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e  di  competitivita'  economica),  convertito,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.  122,  promosse,
per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione
e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige),  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    2) dichiara non fondata la questione relativa al comma 20,  primo
periodo, dell'art. 6  del  d.l.  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con
i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19 dello stesso articolo,  promossa,
per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e del Titolo
VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    3) dichiara non fondata la questione relativa al comma 20,  primo
periodo, dell'art. 6  del  d.l.  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con
i commi 5, 6 e 11 dello stesso  articolo,  nella  parte  in  cui  non
esclude dal proprio ambito  di  applicazione  gli  enti  locali,  gli
organismi strumentali (ed in particolare modo il  Servizio  sanitario
provinciale) e le societa' pubbliche, che fanno capo  all'ordinamento
provinciale in base al  vigente  assetto  statutario,  promossa,  per
violazione dell'art. 119 Cost., del Titolo VI dello statuto  speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige,  nonche'  dell'art.  16  del   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale), con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4) dichiara non  fondata  la  questione  relativa  al  comma  21,
secondo periodo, dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promossa, per  violazione
dell'art. 119 Cost, del Titolo  VI  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  e  dell'art.  2,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale  di  indirizzo  e  coordinamento),  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI