N. 75 ORDINANZA 26 marzo - 2 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Divieto di sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, nei confronti dei condannati per furto pluriaggravato. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a), modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125. -(GU n.16 del 9-4-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Gaetano SILVESTRI; Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di S.N., con ordinanza del 29 novembre 2012, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione di S.N., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 2012 e pervenuta alla Corte costituzionale il 27 marzo 2013 (r.o. n. 71 del 2013), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice; che, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze del 17 maggio 2011, divenuta definitiva il 16 ottobre 2012, e' stata applicata a S.N., su richiesta delle parti, la pena di tre anni di reclusione e di 300 euro di multa, per i delitti previsti dagli artt. 416, 624, 625, primo comma, numeri 2) e 5), e 61, numero 5), cod. pen.; che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze ha emesso, il 12 novembre 2012, un ordine di carcerazione a carico di S.N., ritenendo di non doverne sospendere l'esecuzione perche' il titolo di reato oggetto della condanna non lo permetteva; che i difensori di S.N. hanno quindi chiesto al giudice di sollevare «la questione di legittimita' dell'art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p. (limitatamente al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di condanna per il delitto di furto pluriaggravato), disponendo, nelle more, la temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione, dichiarando la sospensione dell'esecuzione e la scarcerazione dell'interessato»; che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, l'istanza proposta - essendo diretta alla contestazione dell'ordine di esecuzione del pubblico ministero - configurerebbe un incidente di esecuzione, in quanto riguarderebbe l'efficacia in via transitoria del titolo esecutivo; che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo perche' se «la norma richiamata fosse ritenuta costituzionalmente illegittima il pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione non sussistendo, nel caso in esame, altro motivo ostativo»; che la questione sarebbe altresi' non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee viola il citato parametro costituzionale, qualora non sia sorretta da alcuna idonea giustificazione; che, nel caso di specie, «l'irragionevolezza della scelta legislativa operata con riferimento all'art. 656 del c.p.p. si concretizz[erebbe] nel paragone tra le ipotesi di furti pluriaggravati [...] per i quali non e' prevista la sospensione dell'esecuzione e altre fattispecie delittuose per le quali, sempre in presenza di una sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore ai tre anni, tale sospensione e' obbligatoria»; che «l'irragionevolezza della scelta legislativa operata con riferimento all'art. 656 del c.p.p. si concretizz[erebbe] anche nel paragone tra le ipotesi di furti pluriaggravati e le altre fattispecie previste dallo stesso nono comma dell'art. 656 del c.p.p. come ostative alla sospensione esprimendo esse una presunzione di pericolosita' del condannato»; che anche con riferimento all'art. 27 Cost. la questione non sarebbe manifestamente infondata, perche' la possibilita' di sospendere l'ordine di esecuzione funge «da necessario complemento all[a] previsione delle misure alternative alla detenzione carceraria, scongiurando l'effetto desocializzante e criminogeno correlato al "passaggio diretto in carcere" del reo nei casi in cui lo stesso avrebbe avuto diritto (previa valutazione nel merito rimessa al Tribunale di Sorveglianza) alla misura alternativa»; che e' intervenuto nel giudizio di costituzionalita', con atto depositato il 7 maggio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, con riferimento alla censura di irragionevolezza della scelta legislativa e, quindi, di violazione dell'art. 3 Cost.; che, infatti, ad avviso della difesa dello Stato, l'esclusione della possibilita' di sospendere l'esecuzione della condanna per determinati reati, incidendo sul trattamento sanzionatorio concretamente applicabile, non sarebbe sindacabile da parte della Corte se non nell'ipotesi in cui sia prevista la sospensione dell'esecuzione per fattispecie sostanzialmente identiche; che nel caso di specie, non ricorrendo questa condizione, la norma impugnata non sarebbe «censurabile per violazione dell'art. 3 della Costituzione»; che con riferimento all'art. 27 Cost. la questione sollevata sarebbe infondata, perche' «la circostanza che, per effetto di una scelta legislativa, un condannato non possa avere accesso a una misura alternativa alla detenzione non e' ragione sufficiente a far ritenere incostituzionale la scelta legislativa in questione»; che nel giudizio di costituzionalita' si e' costituita, con memoria depositata il 3 maggio 2013, la parte privata S.N., che ha concluso per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata. Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 94, il quale, con l'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), ha modificato l'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., stabilendo che: «le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-bis, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse»; che con tale modificazione e' stato escluso dall'elenco dei reati per i quali l'esecuzione della condanna, ancorche' a pena detentiva inferiore ai tre anni, non puo' essere sospesa, il delitto di furto aggravato da due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 cod. pen.; che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata; che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione, alla luce del mutato quadro normativo (ex multis: ordinanze n. 35 del 2013, n. 316 del 2012 e n. 296 del 2011). Visto l'art. 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI