N. 94 SENTENZA 9 - 15 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo amministrativo - Devoluzione  alla  competenza  inderogabile
  del T.A.R. Lazio delle  controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i
  provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia  e  da  numerosi  altri
  organismi  ed  autorita',  ad  esclusione  di  quelli  inerenti  ai
  rapporti di impiego privato. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
  44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
  il riordino del  processo  amministrativo),  artt.  133,  comma  1,
  lettera l), 134, comma 1, lettera c) e 135, comma 1, lettera c),  e
  Allegato 4, art. 4, comma 1, numeri 17) e 19). 
(GU n.18 del 23-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 133, comma
1, lettera l), 134, comma 1, lettera c) e 135, comma 1,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  2  luglio   2010,   n.   104   (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo) e  dell'art.  4,
comma 1, numeri 17)  e  19),  dell'Allegato  4  al  medesimo  decreto
legislativo n. 104 del 2010, promossi  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per  il  Lazio  con  due  ordinanze  del  27  luglio  2012,
rispettivamente iscritte ai nn. 299 e 306 del registro ordinanze 2012
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  3  e  4,
prima serie speciale, dell'anno 2013. La  prima  ordinanza  e'  stata
ripubblicata, nel testo integrale,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di costituzione della Banca d'Italia  nonche'  gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  marzo  2014  il   Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi  l'avvocato  Ottavio  Perassi  per  la  Banca  d'Italia   e
l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sezione
terza,  ha  sollevato,  con  due  ordinanze  di   analogo   contenuto
depositate in data 27 luglio 2012 (r.o. nn.  299  e  306  del  2012),
questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 76
Cost., in riferimento all'art. 44 della legge 18 giugno 2009,  n.  69
(Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo  civile),  degli  artt.
133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo). L'ordinanza  di
cui al r.o. n. 299 del 2012  impugna  altresi'  l'art.  4,  comma  1,
numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo decreto  legislativo;  mentre
l'ordinanza di cui al r.o.  n.  306  del  2012  impugna  altresi'  il
successivo numero 19). Tali disposizioni sono state  censurate  nella
parte in cui  hanno  trasferito  alla  giurisdizione  esclusiva,  con
cognizione  estesa  al  merito,   del   giudice   amministrativo   le
controversie  relative  a  provvedimenti   sanzionatori   di   natura
pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia. 
    2.- Le questioni sono state sollevate nei giudizi promossi da una
serie  di  soggetti   privati   contro   la   Banca   d'Italia,   per
l'annullamento di tre provvedimenti con  cui  la  Banca  d'Italia  ha
emesso sanzioni amministrative nei loro confronti. In un  caso  (r.o.
n. 299 del 2012), si trattava di sanzioni adottate in base agli artt.
144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nei confronti di
un ex  componente  del  disciolto  consiglio  di  amministrazione  di
Mantovabanca  1896  Credito  cooperativo  s.c.,  in   amministrazione
straordinaria. Nell'altro caso (r.o. n. 306 del  2012),  di  sanzioni
irrogate ai sensi dell'art. 190 del decreto legislativo  24  febbraio
1998,  n.  58  (Testo  unico  delle  disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52), nei confronti degli ex componenti  del
consiglio di amministrazione di Quantica SGR s.p.a. 
    L'illegittimita' costituzionale e' stata eccepita, in entrambi  i
giudizi,  dalla  Banca  d'Italia   e   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata dal TAR Lazio. 
    In punto di rilevanza, il TAR  Lazio  ha  osservato  che  la  sua
giurisdizione  in  ordine  alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
irrogate dalla Banca d'Italia ex artt. 144 e 145 del  d.lgs.  n.  385
del 1993, cosi' come quella in ordine  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie irrogate dalla medesima Banca d'Italia  ex  art.  195  del
d.lgs. n. 58 del 1998, si fonda  esclusivamente  su  quanto  disposto
dalle norme sopra richiamate, ritenute applicabili  alle  fattispecie
oggetto dei giudizi. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza,  il  giudice  rimettente,
riprendendo la  posizione  della  Banca  d'Italia,  ha  richiamato  i
contenuti della sentenza n. 162 del 2012 della Corte  costituzionale,
che ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittime,  per  violazione
dell'art. 76 Cost., le medesime disposizioni del d.lgs.  n.  104  del
2010 (ossia gli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera
c), e 135, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 104 del  2010,  nonche'
dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo decreto
legislativo), «nella parte in cui  attribuiscono  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al  merito
e alla competenza funzionale  del  TAR  Lazio  -  sede  di  Roma,  le
controversie  in  materia  di  sanzioni  irrogate  dalla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)». 
    La giurisdizione del  giudice  amministrativo  sui  provvedimenti
sanzionatori della Banca d'Italia si fonda, infatti,  sulle  medesime
disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la  citata
sentenza n. 162 del 2012, in relazione ai provvedimenti  sanzionatori
della CONSOB. Tali disposizioni sarebbero affette dal medesimo  vizio
di eccesso di delega anche in relazione  alle  sanzioni  della  Banca
d'Italia.   Ad   avviso   del   giudice   rimettente,   infatti,   le
argomentazioni di cui alla motivazione della sentenza n. 162 del 2012
- ampiamente riportate nelle due ordinanze - ben  si  conformerebbero
alla  fattispecie  in  esame,  specie  laddove  evidenziano  che   il
legislatore  delegato,  nel  momento  in  cui  interveniva  in   modo
innovativo sul riparto di giurisdizione, avrebbe dovuto tenere  conto
della   «giurisprudenza   della   Corte   costituzionale   e    delle
giurisdizioni superiori»,  nell'assicurare  la  concentrazione  delle
tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega, nell'art. 44
della legge n. 69 del 2009. 
    Infatti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del  2010
la  Corte  di  cassazione,  a  sezioni  unite,  aveva  statuito   che
rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie
relative all'opposizione contro i provvedimenti con cui il  Ministero
dell'economia e delle finanze, su  richiesta  della  CONSOB  o  della
Banca  d'Italia,  applica  sanzioni   amministrative   di   carattere
pecuniario per la violazione delle norme in tema  di  intermediazione
finanziaria (Corte di cassazione, sezioni unite civili,  sentenza  n.
2980 del 2005). 
    3.- In data 28 gennaio 2013  si  e'  costituita,  in  entrambi  i
giudizi,  depositando  deduzioni  di   contenuto   in   larga   parte
corrispondente, la Banca d'Italia, la quale ha evidenziato una  serie
di argomenti  a  sostegno  dell'illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni normative impugnate, per contrasto con l'art. 76  Cost.,
con riferimento all'art. 44 della legge n. 69 del 2009. 
    In  particolare,  la  Banca  d'Italia  ha  ricordato  che,  prima
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010,  la  giurisdizione
sulle opposizioni avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla
Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993  era  devoluta  al
giudice ordinario e alla  competenza,  in  particolare,  della  Corte
d'appello  di  Roma.  Tale  assetto  della   giurisdizione,   sancito
dall'art. 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385  del  1993,  trovava
origine nell'art. 90 del regio decreto-legge 12 marzo  1936,  n.  375
(Disposizioni per la difesa del risparmio e per la  disciplina  della
funzione creditizia), che radicava nella Corte d'appello di  Roma  la
competenza a conoscere dei reclami avverso i provvedimenti irrogativi
di sanzioni  pecuniarie  adottati  dal  Ministro  delle  finanze  per
violazione della legge bancaria.  Sempre  al  giudice  ordinario  era
devoluta la giurisdizione sulle  controversie  aventi  ad  oggetto  i
provvedimenti sanzionatori adottati  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla
CONSOB ai sensi dell'art. 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n.  58  del
1998. Tanto l'art. 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385  del  1993,
quanto l'art. 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n.  58  del  1998  sono
stati espressamente abrogati dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato 4 al
d.lgs. n. 104 del 2010 (rispettivamente, numeri 17 e 19). 
    Secondo la Banca d'Italia, le ragioni che hanno condotto la Corte
costituzionale,  nella  sentenza  n.  162  del  2012,  a   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l),
134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del  d.lgs.  n.
104 del 2010, nonche' dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato
4 al medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, nella parte in cui
hanno devoluto al giudice amministrativo le controversie  concernenti
i provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB ai sensi dell'art.
195 del d.lgs. n. 58 del 1998,  si  attaglierebbero  pienamente  alle
medesime norme con riferimento alle controversie aventi ad oggetto  i
provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia. 
    La Banca d'Italia ha  infatti  sottolineato  che,  in  base  alla
giurisprudenza della Corte di cassazione, la  potesta'  sanzionatoria
ad essa attribuita, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993
- al pari di quella conferita, alla  stessa  Banca  d'Italia  e  alla
CONSOB, dall'art. 195 del d.lgs. n. 58  del  1998  -  avrebbe  natura
vincolata e sarebbe retta dai principi generali  dettati  in  materia
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
nella quale non troverebbe  spazio  l'esercizio  di  discrezionalita'
amministrativa. Cio' determinerebbe una differenza sostanziale tra la
potesta' sanzionatoria e l'esercizio dell'attivita' di  vigilanza  in
senso stretto, la quale - ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 385  del
1993 - concerne,  tra  l'altro,  la  sana  e  prudente  gestione  dei
soggetti vigilati, oltre alla stabilita' complessiva,  all'efficienza
e alla competitivita' del sistema finanziario, e si basa  percio'  su
valutazioni di carattere discrezionale. 
    A supporto di queste argomentazioni,  nell'atto  di  costituzione
relativo all'ordinanza di cui al r.o.  n.  299  del  2012,  la  Banca
d'Italia ha richiamato quattro pronunce della Corte di  cassazione  a
sezioni  unite,  le  quali,   anche   una   volta   attribuite   alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice   amministrativo   «tutte   le
controversie in materia di  pubblici  servizi,  ivi  compresi  quelli
afferenti  alla  vigilanza  sul  credito»  ex  art.  33  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro   nelle   amministrazioni
pubbliche,  di  giurisdizione  nelle  controversie  di  lavoro  e  di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.  59),  come  modificato  dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in  materia  di  giustizia
amministrativa), hanno ripetutamente affermato la  giurisdizione  del
giudice ordinario rispetto  ai  provvedimenti  sanzionatori  adottati
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 145 del  d.lgs.  n.  385  del
1993. Il riferimento e' alle  sentenze  della  Corte  di  cassazione,
sezioni unite civili, n. 13709 del 2004 e n. 16577 del  2010  e  alle
ordinanze n. 9600 e n. 9602 del 2006, le quali hanno ribadito,  sulla
base  di  un  orientamento  ritenuto   «costante   e   univoco»,   la
giurisdizione del giudice ordinario  per  le  opposizioni  avverso  i
provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 145 del d.lgs.
n.  385  del  1993,  richiamando  il  carattere   vincolato   e   non
discrezionale dell'attivita' sanzionatoria. 
    Nell'atto di costituzione relativo all'ordinanza di cui  al  r.o.
n. 306  del  2012,  la  Banca  d'Italia  ha  altresi'  richiamato  la
giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi in relazione  alle
sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia per la violazione di norme  in
tema di intermediazione finanziaria ex art. 195 del d.lgs. n. 58  del
1998. In particolare,  e'  menzionata  la  sentenza  della  Corte  di
cassazione, sezioni unite civili,  n.  9730  del  2004,  nella  quale
l'attivita' sanzionatoria e'  qualificata  come  attivita'  vincolata
che, proprio per questo, non  puo'  essere  assimilata  a  quella  di
vigilanza, pur essendo ad essa strettamente collegata. 
    In entrambi gli atti di costituzione, la Banca d'Italia ha infine
segnalato, a conforto delle sue argomentazioni, i lavori parlamentari
relativi al secondo decreto legislativo «correttivo» del  codice  del
processo amministrativo, ossia il decreto  legislativo  14  settembre
2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni  correttive  ed  integrative  al
decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante  codice  del
processo amministrativo, a norma dell'articolo  44,  comma  4,  della
legge 18 giugno 2009, n. 69). In particolare, la  Banca  d'Italia  ha
evidenziato  che,  nel  parere  reso  il  12  settembre  2012   dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati sullo schema di  tale
decreto legislativo, era presente  una  condizione  nella  quale,  in
considerazione  della  sentenza  n.  162   del   2012   della   Corte
costituzionale, si chiedeva che l'art. 133, comma 1, lettera l),  del
d.lgs. n. 104 del 2010 fosse riformulato in modo da  escludere  dalla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  «i  provvedimenti
sanzionatori  adottati  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo  145  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 195 del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58»,  con  conseguente
soppressione dei numeri 17) e 19) dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato
4 al medesimo decreto legislativo. Tuttavia, il legislatore  delegato
non ha accolto le  indicazioni  contenute  nel  parere  parlamentare,
sulla base della motivazione - presente  nella  relazione  finale  al
decreto legislativo «correttivo», allegata alle deduzioni della Banca
d'Italia - secondo cui si tratterebbe di  un'operazione  che,  seppur
condivisibile nel merito, non rientrerebbe nello spettro della delega
conferita al Governo, il quale sarebbe «sprovvisto quindi del  potere
di reintrodurre la disciplina previgente». 
    4.- Con atti depositati in data 5 febbraio  2013,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e' intervenuto nei due giudizi,  chiedendo
che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o,  in  subordine,
infondata. 
    Ad  avviso  dell'Avvocatura   dello   Stato,   l'inammissibilita'
deriverebbe dal totale difetto  di  motivazione  riscontrabile  nelle
ordinanze  di  rimessione,  le  quali   postulerebbero   l'automatica
trasposizione al contenzioso riguardante  le  sanzioni  previste  dal
testo unico bancario del vizio di eccesso di delega riscontrato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2012, a proposito del
contenzioso riguardante le sanzioni previste dal t.u. della  finanza,
mentre mancherebbe del  tutto  la  motivazione  sulle  ragioni  della
integrale sovrapponibilita' degli argomenti usati a  proposito  delle
sanzioni ex t.u. della finanza anche alle sanzioni ex t.u. bancario. 
    Nel  merito,  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  chiesto   che   sia
dichiarata l'infondatezza della questione, sostenendo  che,  poiche',
anteriormente  all'entrata  in  vigore  del   codice   del   processo
amministrativo,  non  vi  sarebbe  stata  una  giurisprudenza  «delle
giurisdizioni superiori» attestante la spettanza al giudice ordinario
della giurisdizione sulle controversie originate dal  t.u.  bancario,
il  legislatore   delegato   avrebbe   posseduto   una   piu'   ampia
legittimazione ad introdurre norme innovative. 
    L'Avvocatura dello Stato  ha  infatti  evidenziato  come,  tra  i
criteri indicati nella norma di delega di cui all'art. 44, commi 1  e
2, della legge n. 69 del  2009,  compaia,  oltre  al  criterio  della
conformazione alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori - che
sarebbe  in  questo  caso  inapplicabile  -,   anche   quello   della
tendenziale concentrazione delle tutele. La scelta  di  devolvere  al
giudice amministrativo  la  giurisdizione  esclusiva  in  materia  di
sanzioni pecuniarie inflitte agli esponenti bancari sarebbe  coerente
con quest'ultimo criterio, visto che l'applicazione di tali  sanzioni
normalmente,  anche  se   non   necessariamente,   scaturisce   dagli
accertamenti  operati  dalla  Banca  d'Italia  nell'esercizio   della
vigilanza. 
    In  definitiva,  a  parere  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, la scelta legislativa in  esame  sarebbe  coerente  con  un
criterio di delega, quello della concentrazione delle tutele, in  se'
ragionevole e in linea con i principi affermati dalla  giurisprudenza
costituzionale nella sentenza  n.  204  del  2004,  perche'  volto  a
prevenire  il  pericolo  di  soluzioni   contrastanti   adottate   in
procedimenti giurisdizionali che possono avere ad oggetto i  medesimi
fatti e, in ambedue i casi, situazioni soggettive qualificabili  come
diritti soggettivi. Tale opzione assicurerebbe altresi' l'uniformita'
delle garanzie procedurali, con due  gradi  di  merito  a  cognizione
piena, mentre la «reviviscenza» dell'art. 145, commi da 4  a  8,  del
d.lgs. n. 385 del 1993 ripristinerebbe, per le controversie aventi ad
oggetto le sanzioni pecuniarie «bancarie», la giurisdizione in  unico
grado della Corte d'appello di Roma. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sezione
terza, dubita della  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  133,
comma 1, lettera l), 134, comma  1,  lettera  c),  e  135,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo  per  il  riordino  del  processo  amministrativo),   nonche'
dell'art. 4, comma 1, numeri 17) e 19), dell'Allegato 4  al  medesimo
decreto  legislativo,  nella  parte  in  cui  hanno  trasferito  alla
giurisdizione   esclusiva,   estesa   al    merito,    del    giudice
amministrativo, e in particolare alla competenza del  TAR  Lazio,  le
controversie  relative  ai  provvedimenti  sanzionatori   di   natura
pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia, per contrasto con l'art. 76
Cost., in quanto eccedenti la delega legislativa di cui  all'art.  44
della legge 18 giugno 2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia
di processo civile), limitata al riordino delle norme  vigenti  sulla
giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto  alle  altre
giurisdizioni,   e   all'adeguamento   delle   norme   vigenti   alla
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  delle  giurisdizioni
superiori. 
    Il giudice a quo ritiene che anche  in  relazione  alle  sanzioni
irrogate dalla Banca d'Italia debbano applicarsi i principi che hanno
condotto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 162 del  2012,  a
dichiarare costituzionalmente illegittimi, per  violazione  dell'art.
76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge di delega n. 69  del
2009, gli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e
135, comma 1, lettera  c),  del  d.lgs.  n.  104  del  2010,  nonche'
dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo decreto
legislativo, «nella parte in  cui  attribuiscono  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al  merito
e alla competenza funzionale  del  TAR  Lazio  -  sede  di  Roma,  le
controversie  in  materia  di  sanzioni  irrogate  dalla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)». 
    2.- Le due ordinanze sollevano questioni  strettamente  connesse,
che hanno ad oggetto disposizioni in larga misura coincidenti  e  che
sono censurate in riferimento allo stesso profilo  di  illegittimita'
costituzionale. Pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti ai
fini di un'unica trattazione e di un'unica decisione. 
    3.-   Deve   anzitutto   essere    esaminata    l'eccezione    di
inammissibilita'  prospettata  dall'Avvocatura   dello   Stato,   che
deriverebbe dal totale difetto  di  motivazione  riscontrabile  nelle
ordinanze di  rimessione  del  TAR  Lazio,  le  quali  postulerebbero
l'automatica trasposizione al  contenzioso  riguardante  le  sanzioni
previste dal decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (Testo
unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia)  del  vizio  di
eccesso di delega riscontrato  dalla  Corte  costituzionale,  con  la
sentenza n. 162 del 2012, a proposito del contenzioso riguardante  le
sanzioni previste dal decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58
(Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996,  n.  52).  In   particolare,   questo   profilo   sussisterebbe
nell'ordinanza  di  cui  al  r.o.  n.   299   del   2012,   originata
dall'applicazione del t.u. bancario. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Vero e'  che  entrambe  le  ordinanze  di  rimessione  contengono
numerosi riferimenti alla sentenza di questa Corte n. 162  del  2012,
di cui vengono riportati ampi brani. Tuttavia il  TAR  Lazio  non  si
limita a questo richiamo,  ma  illustra  le  ragioni  per  cui  detta
pronuncia,  riferita  alle  controversie   sulle   sanzioni   CONSOB,
conterrebbe  principi  rilevanti  anche  per  la  definizione   della
questione concernente la giurisdizione sulle controversie  che  hanno
ad oggetto le sanzioni della Banca d'Italia. Inoltre, il medesimo TAR
non omette di motivare, sia pure succintamente, la rilevanza e la non
manifesta  infondatezza  della  questione  con  riferimento  ai  casi
sottoposti al suo esame, richiamando altresi' la giurisprudenza della
Corte di cassazione, a  sezioni  unite,  alla  quale  il  legislatore
delegato avrebbe dovuto attenersi nell'esercizio della delega.  Tanto
e' sufficiente perche' questa Corte possa  esaminare  nel  merito  la
prospettata questione di legittimita' costituzionale. 
    4.- Nel merito la questione e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire, con la  sentenza  n.
162 del 2012, che l'art. 44 della legge n. 69 del 2009  contiene  una
delega per il riordino normativo del processo  amministrativo  e  del
riparto   di   giurisdizione   tra   giudici   ordinari   e   giudici
amministrativi. In quanto delega per il  riordino,  essa  concede  al
legislatore delegato un  limitato  margine  di  discrezionalita'  per
l'introduzione di soluzioni  innovative,  le  quali  devono  comunque
attenersi strettamente ai principi e ai criteri  direttivi  enunciati
dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 73 e n. 5 del 2014,
n. 80 del 2012, n. 293 e  n.  230  del  2010).  Pertanto,  come  gia'
affermato in relazione al caso delle sanzioni applicate dalla CONSOB,
anche con riferimento alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia  il
legislatore  delegato,  nel  momento  in  cui  interveniva  in   modo
innovativo sul riparto di  giurisdizione,  doveva  tenere  in  debita
considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega,  i  quali
richiedevano di «adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza  della
Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» (art. 44  della
legge n. 69 del 2009). 
    Invece,  il  legislatore  delegato  non  ha  tenuto  conto  della
giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di  cassazione,
formatasi specificamente sul punto, con riguardo tanto alle  sanzioni
previste  dall'art.  195  del  d.lgs.  n.  58  del  1998  (Corte   di
cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 2980 del 2005),  quanto
a quelle previste dall'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Corte  di
cassazione, sezioni unite civili, sentenze n. 13709  del  2004  e  n.
16577 del 2010; pur essendo originate da sanzioni di  questo  secondo
tipo, si riferiscono ad entrambe le sanzioni le ordinanze della Corte
di cassazione, sezioni unite civili, n. 9600 e  n.  9602  del  2006).
L'intervento del legislatore delegato,  incidendo  profondamente  sul
precedente  assetto,  si   e'   illegittimamente   discostato   dalla
consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione,  in  violazione
della delega. 
    Pertanto, deve ritenersi che, nel trasferire  alla  giurisdizione
esclusiva, estesa  al  merito,  del  giudice  amministrativo  e  alla
competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede  di  Roma,  le
controversie relative ai provvedimenti  sanzionatori  adottati  dalla
Banca d'Italia, gli artt. 133, comma 1, lettera  l),  134,  comma  1,
lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.  104  del  2012
abbiano ecceduto i limiti della  delega  conferita,  con  conseguente
violazione dell'art. 76 Cost. 
    5.- Per le medesime ragioni  sopra  illustrate  devono  ritenersi
affette da illegittimita' costituzionale anche le  norme  abrogative,
direttamente   conseguenti    alla    disciplina    ora    dichiarata
costituzionalmente  illegittima,  contenute  nell'art.  4,  comma  1,
numeri 17) e 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010. 
    Occorre  precisare  che  l'art.   4,   comma   1,   numero   19),
dell'Allegato 4 al  d.lgs.  n.  104  del  2010  e'  stato  dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 162 del 2012,  nella
parte in cui si riferiva alle sanzioni  CONSOB;  esso  e'  stato  poi
integralmente soppresso, dal legislatore  delegato,  con  il  decreto
legislativo  "correttivo"  14  settembre  2012,  n.  160   (Ulteriori
disposizioni correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, recante codice del  processo  amministrativo,  a
norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n.  69),
con effetti pero'  solo  pro  futuro.  Si  tratta  ora,  percio',  di
rimuovere il vizio  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,
comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella
parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4  a  8,  e  195,
commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del  1998,  la'  dove  attribuiscono
alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di  sanzioni
inflitte dalla Banca d'Italia. 
    Analogamente    deve    essere    dichiarata     l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato  4  al
d.lgs. n. 104 del 2010 - nel  testo  anteriore  all'aggiunta  di  cui
all'art. 1, comma 3, lettera b), numero 6), del  decreto  legislativo
15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed  integrative  al
decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante  codice  del
processo amministrativo a norma  dell'articolo  44,  comma  4,  della
legge 18 giugno 2009, n. 69), non rilevante nel  giudizio  a  quo  -,
nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del  d.lgs.  n.
385 del 1993, la' dove attribuiscono alla Corte d'appello di Roma  la
competenza funzionale in materia di  sanzioni  inflitte  dalla  Banca
d'Italia. 
    Ne consegue che tornano ad  avere  applicazione  le  disposizioni
illegittimamente abrogate dall'art. 4, comma 1,  numeri  17)  e  19),
dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  133,
comma 1, lettera l), 134, comma  1,  lettera  c),  e  135,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte  in
cui  attribuiscono   alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo, con cognizione estesa al merito,  e  alla  competenza
funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede
di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate  dalla  Banca
d'Italia; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella
parte in cui  abroga  l'art.  145,  commi  da  4  a  8,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia); 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella
parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4  a  8,  e  195,
commi da 4 a 8, del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
(Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52). 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI