N. 101 ORDINANZA 9 - 16 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Istruzione - Personale non di ruolo con un  numero
  di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il
  corrispondente personale di ruolo - Personale docente di  religione
  dopo quattro anni di insegnamento - Trattamento economico. 
- Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto  retributivo-funzionale
  del personale civile e militare dello Stato) art. 53, terzo comma. 
-   
(GU n.18 del 23-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  53,  terzo
comma,  della  legge  11  luglio  1980,   n.   312   (Nuovo   assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello  Stato),
promosso dal Tribunale ordinario  di  Sant'Angelo  dei  Lombardi,  in
funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra F.G.  e
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica - Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Campania,  con
ordinanza del 27 novembre 2012,  iscritta  al  n.  215  del  registro
ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio  promosso  da  un  docente
precario    nei    confronti    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica, il Tribunale  ordinario
di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice  del  lavoro,  ha
sollevato - in riferimento agli  articoli  3,  36,  11  e  117  della
Costituzione, questi ultimi due parametri in riguardo alla clausola 4
dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio -
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53,  terzo  comma,
della   legge   11   luglio   1980,    n.    312    (Nuovo    assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello  Stato),
nella parte in cui «esclude il personale della scuola  non  di  ruolo
supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla  maturazione
degli aumenti economici biennali riconosciuti  al  personale  non  di
ruolo a tempo  indeterminato»,  nonche'  «nella  parte  in  cui,  con
riferimento  all'ultimo  comma  dello  stesso  articolo,  prevede  un
diverso trattamento tra docenti di religione  e  docenti  di  materie
diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti,  una
prestazione a tempo determinato»; 
    che il Tribunale premette, in punto di fatto, che  il  lavoratore
ricorrente ha  chiesto  l'accertamento  del  suo  diritto  a  vedersi
corrispondere gli scatti biennali di anzianita', a partire dal  terzo
anno di servizio, con conseguente condanna del Ministero al pagamento
dei relativi emolumenti; cio' in quanto,  avendo  prestato  servizio,
con rapporti di lavoro a tempo determinato, dal 1995 fino  alla  data
in cui il giudizio e' stato intrapreso, non aveva goduto durante tali
periodi degli scatti di anzianita' previsti  dal  censurato  art.  53
della legge n. 312 del 1980; 
    che il giudice a quo osserva, sotto il profilo  della  rilevanza,
che la censurata disposizione, nel menzionare  il  personale  non  di
ruolo nominato dal provveditore agli studi quale  beneficiario  degli
scatti biennali, si riferisce alla categoria dei  cosiddetti  docenti
incaricati, ossia docenti non di ruolo a tempo indeterminato;  figura
che, sebbene soppressa  dal  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  281
(Proroga degli incarichi  del  personale  docente,  educativo  e  non
docente delle scuole materne, elementari,  secondarie,  artistiche  e
delle istituzioni educative nonche' delle istituzioni  scolastiche  e
culturali  italiane  all'estero),  convertito,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 1981, n. 392, e' tuttavia
sopravvissuta attraverso il richiamo ad essa contenuto nei  contratti
collettivi del comparto scuola (art. 142  del  CCNL  per  il  periodo
2002-2005 e art. 146 del CCNL per il periodo 2006-2009); 
    che la previsione dell'impugnato art. 53,  terzo  comma,  secondo
cui i supplenti sono esclusi in ogni caso da ogni aumento biennale di
stipendio,  «costituisce  un  ostacolo  diretto  ed  insuperabile  al
riconoscimento  del  diritto  alla  maturazione   degli   scatti   di
anzianita' in favore del personale  non  di  ruolo  assunto  a  tempo
determinato»; 
    che  pertanto,  se  l'espressione  «escluse  in  ogni   caso   le
supplenze» venisse  rimossa  dal  testo  della  norma  impugnata,  il
lavoratore ricorrente avrebbe diritto al riconoscimento degli  scatti
di anzianita' in discussione; e, d'altra parte, il testo di legge  e'
tale da non poter essere superato in via interpretativa, come risulta
anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del  Consiglio
di Stato, i quali  hanno  negato  che  gli  scatti  biennali  possano
spettare ai supplenti; 
    che, in punto di non manifesta infondatezza, la  norma  impugnata
crea, secondo il Tribunale, due disparita' di trattamento, l'una  tra
il personale docente e amministrativo a tempo determinato rispetto  a
quello non di ruolo a tempo indeterminato, e l'altra tra i primi e  i
docenti di religione; 
    che, sotto il primo profilo,  la  giurisprudenza  comunitaria  ha
evidenziato in piu' di un'occasione (sentenza 13  settembre  2007  in
C-307/05, Del Cerro  Alonso,  nonche'  sentenza  15  aprile  2008  in
C-268/06, Impact) che la citata clausola  4,  punto  1,  dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato - che stabilisce  il  principio
di non  discriminazione  a  favore  del  personale  assunto  a  tempo
determinato - e' incondizionata e sufficientemente  precisa,  sicche'
puo' essere invocata dinanzi ad un giudice nazionale; e,  in  base  a
detta clausola, «a parita' di qualita' e quantita' della  prestazione
lavorativa, non si giustifica un trattamento economico  differenziato
a scapito del personale temporaneo»; 
    che, sotto il secondo profilo,  l'art.  53,  terzo  comma,  della
legge n. 312 del  1980  crea  una  discriminazione  in  favore  degli
insegnanti di religione, ai quali l'ultimo comma del medesimo art. 53
garantisce una progressione economica di carriera anche se si  tratta
di docenti assunti con contratti annuali; 
    che simile disparita', secondo il Tribunale rimettente, aveva una
sua giustificazione in origine, in quanto i docenti di religione  non
potevano mai diventare di ruolo, sicche' era ragionevole riconoscere,
in loro favore, almeno il diritto ad una progressione stipendiale, ma
nel sistema attuale - venutosi a creare  a  seguito  dell'entrata  in
vigore della  legge  18  luglio  2003,  n.  186  (Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  la  quale  ha  consentito
l'ingresso in ruolo anche di tali docenti, con apposito concorso - le
ragioni della diversita' di trattamento sono venute meno; 
    che la censurata disposizione, pertanto, appare in contrasto  col
principio di uguaglianza e con quello della  parita'  di  trattamento
economico di cui agli artt. 3 e 36  Cost.;  cio'  in  quanto  non  vi
sarebbe ragione per la quale, «a parita' di anzianita'  lavorativa  e
di opportunita' di progressione in carriera, l'insegnante di  materie
non  religiose  debba  percepire,  dopo  il  primo  quadriennio,  una
retribuzione inferiore a quella percepita dall'altro», tanto piu' che
l'insegnante di religione mantiene il beneficio anche dopo l'ingresso
in ruolo, siccome conservato ad personam ai sensi dell'art. 1-ter del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in  materia  di
scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti  affetti
da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione  di  mutui,  di
professioni e di sanita'), inserito  dalla  legge  di  conversione  3
febbraio 2006, n. 27,  mentre  il  docente  di  altre  materie  viene
immesso in ruolo con il solo stipendio base; 
    che  il  Tribunale  aggiunge  di  dover  sollevare  d'ufficio  la
presente  questione  di  legittimita'  costituzionale,  non   potendo
comunque  procedere  alla   diretta   disapplicazione   della   norma
nazionale, anche perche' rimarrebbe il  problema  di  decidere  quale
disciplina di progressione  economica  dovrebbe  essere  in  concreto
applicabile; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga  dichiarata  inammissibile  o
infondata. 
    Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Sant'Angelo   dei
Lombardi, in funzione di  giudice  del  lavoro,  ha  sollevato  -  in
riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione,  questi
ultimi due parametri in riguardo alla clausola 4 dell'accordo  quadro
CES, UNICE e CEEP sul  lavoro  a  tempo  determinato,  allegato  alla
direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11
luglio  1980,  n.  312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale   del
personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui «esclude
il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non
docente)  dal  diritto  alla  maturazione  degli  aumenti   economici
biennali  riconosciuti  al   personale   non   di   ruolo   a   tempo
indeterminato»,  nonche'  «nella  parte  in  cui,   con   riferimento
all'ultimo  comma  dello  stesso   articolo,   prevede   un   diverso
trattamento tra docenti di religione e docenti  di  materie  diverse,
anche  nel  caso  in  cui  entrambi  rendano,  come  supplenti,   una
prestazione a tempo determinato»; 
    che questa Corte, con la sentenza n. 146 del 2013, occupandosi di
una vicenda pressoche'  identica  a  quella  odierna,  ha  dichiarato
inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 con riguardo al  tertium
comparationis  costituito  dai  docenti  non   di   ruolo   a   tempo
indeterminato, mentre ha dichiarato non fondata la  questione  avente
ad oggetto il medesimo art. 53, terzo comma, con riguardo al  tertium
comparationis costituito dai docenti di religione; 
    che in quella pronuncia la Corte ha dichiarato l'inammissibilita'
della  prima   questione   in   considerazione   della   sopravvenuta
eliminazione  della  figura  dei  docenti  non  di  ruolo   a   tempo
indeterminato, mentre ha dichiarato la non fondatezza della  seconda,
in riferimento ai medesimi parametri costituzionali oggi  richiamati,
attesa l'inidoneita' della  categoria  dei  docenti  di  religione  a
fungere da idoneo tertium comparationis; 
    che l'odierno rimettente non aggiunge, rispetto a quelli  oggetto
di esame nella sentenza  n.  146  del  2013,  argomenti  ulteriori  o
diversi di censura; 
    che,   pertanto,   deve   essere    dichiarata    la    manifesta
inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980  con  riguardo
al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a  tempo
indeterminato, mentre va dichiarata la manifesta  infondatezza  della
questione, avente ad oggetto la medesima disposizione,  con  riguardo
al tertium comparationis costituito dai docenti di religione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11
luglio  1980,  n.  312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale   del
personale civile e militare dello Stato), sollevata - in  riferimento
agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi  ultimi  due
parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato,  allegato  alla  direttiva  28
giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dal Tribunale ordinario di
Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione  di  giudice  del  lavoro,  con
riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo
a tempo indeterminato, con l'ordinanza di cui in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale del medesimo art. 53, terzo comma,  della
legge n. 312 del 1980 sollevata, in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali,  dal  Tribunale  di  Sant'Angelo  dei  Lombardi,   in
funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis
costituito dai docenti  di  religione,  con  l'ordinanza  di  cui  in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI