N. 109 ORDINANZA 14 - 18 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Corte dei conti - Composizione del Consiglio di Presidenza. 
- Legge  4  marzo  2009,  n.  15  (Delega  al   Governo   finalizzata
  all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico  e  alla
  efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni  nonche'
  disposizioni integrative delle  funzioni  attribuite  al  Consiglio
  nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti),  art.
  11, comma 8. 
-   
(GU n.18 del 23-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
8, della legge 4 marzo 2009, n. 15  (Delega  al  Governo  finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del  lavoro  pubblico  e  alla
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  nonche'
disposizioni  integrative  delle  funzioni  attribuite  al  Consiglio
nazionale dell'economia  e  del  lavoro  e  alla  Corte  dei  conti),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  sezione
prima, nel procedimento vertente tra V.Z. e la  Corte  dei  conti  ed
altri, con ordinanza dell'8 agosto  2011,  iscritta  al  n.  256  del
registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di costituzione di V.Z. e di R.S., nonche'  l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore
Marta Cartabia; 
    uditi gli avvocati Riccardo Arbib per V.Z., Domenico  Paternostro
per R.S. e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
sezione prima, ha sollevato,  con  ordinanza  depositata  in  data  8
agosto 2011  (r.o.  n.  256  del  2011),  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15
(Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti), in relazione agli artt. 3, 100,  101,  103,  104  e
108, secondo comma, della Costituzione; 
    che il Tribunale rimettente ha piu' specificamente osservato  che
il menzionato art. 11,  comma  8  -  secondo  cui  i  componenti  del
Consiglio di presidenza della Corte dei conti eletti  dai  magistrati
della medesima Corte sono in numero di quattro, ossia pari ai  membri
eletti dal  Parlamento  -  determinerebbe  «un  vulnus  all'autonomia
organizzativa  dell'apparato  giurisdizionale,  che  e'   strumentale
all'indipendenza sia interna che esterna della giurisdizione speciale
contabile», recando cosi' pregiudizio  ai  principi  di  autonomia  e
indipendenza, costituenti principi comuni a tutte le magistrature  ai
sensi degli artt. 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma,  Cost.,
oltre che introdurre  una  irragionevole  disparita'  di  trattamento
rispetto a tutte le altre magistrature, censurabile ex art. 3 Cost.; 
    che  il  giudice   rimettente   specifica   che,   a   differenza
dell'ipotesi decisa con sentenza n. 16  del  2011,  la  questione  di
legittimita' costituzionale  prospettata  nel  presente  giudizio  si
limita  a  chiedere  alla  Corte  costituzionale  di  individuare  «i
principi essenziali» a cui il legislatore deve conformarsi, senza che
la Corte  debba  specificare  «un  concreto  rapporto  numerico»  tra
componenti togati e componenti laici, mediante una sentenza additiva,
che travalicherebbe nell'ambito della discrezionalita'  riservata  al
legislatore; 
    che, ad avviso del rimettente, la denunciata illegittimita' della
citata disposizione sulla composizione del  Consiglio  di  presidenza
della Corte dei conti inciderebbe sulla legittimita' di  quell'organo
e, quindi, anche delle  deliberazioni  da  questo  assunte,  comprese
quelle oggetto del giudizio amministrativo pendente  dinanzi  a  se',
concernenti l'assegnazione di R.S. alle funzioni di presidente  della
sezione del controllo sugli enti della medesima Corte, sulla base  di
una modifica del punteggio discrezionale attribuibile  ai  candidati,
adottata con la delibera 28 luglio 2009  del  medesimo  Consiglio  di
presidenza, che ha variato i punteggi  gia'  stabiliti  all'art.  31,
comma 1, lettera c), della precedente delibera 18 marzo 2009; 
    che lo stesso rimettente segnala «le  problematiche  inerenti  la
concreta individuazione dello strumento decisionale che consente alla
Corte di censurare la  composizione  prevista  per  il  Consiglio  di
presidenza senza ledere il principio di continuita'  dell'ordinamento
normativo, il quale, nel bilanciamento dei  valori,  potrebbe  essere
ritenuto prevalente sulle censure di illegittimita' costituzionale  -
potendo manifestarsi l'esigenza di limitare  gli  effetti  caducatori
della pronuncia della Corte - in tal modo confliggendo con la  natura
incidentale del sindacato effettuato dal giudice delle  leggi,  senza
comunque incidere sul riscontro del requisito della rilevanza»; 
    che, con  atto  depositato  in  data  19  dicembre  2011,  si  e'
costituito in giudizio R.S., nominato presidente  della  sezione  del
controllo sugli enti con le  delibere  impugnate,  chiedendo  che  la
sollevata questione di illegittimita' costituzionale venga dichiarata
non fondata; 
    che, con  atto  depositato  in  data  20  dicembre  2011,  si  e'
costituito  in  giudizio  V.Z.,  ricorrente  dinanzi  al   Tribunale,
insistendo perche' le questioni sollevate siano accolte,  sulla  base
delle medesime ragioni gia' esposte nell'ordinanza di rimessione; 
    che, con atto depositato il 3 gennaio 2012, si e'  costituito  il
Presidente del Consiglio dei ministri,  chiedendo  che  le  sollevate
questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate; 
    che, con memoria depositata il 19 marzo 2013, il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  insistito  perche'  le   questioni   di
legittimita'  costituzionale  vengano  dichiarate   inammissibili   o
infondate. 
    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,
sezione prima, ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009,  n.  15  (Delega  al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti), che determina  la  composizione  del  Consiglio  di
presidenza della Corte dei conti, nell'ambito di un procedimento  nel
quale sono state impugnate alcune  delibere  di  detto  Consiglio  di
presidenza volte  all'assegnazione  del  posto  di  presidente  della
sezione del controllo  sugli  enti,  a  loro  volta  fondate  su  una
precedente delibera del medesimo organo, datata 28 luglio  2009,  con
la  quale  erano  state  modificate   le   disposizioni   in   merito
all'attribuzione dei punteggi discrezionali per la composizione della
graduatoria dei candidati; 
    che, a prescindere da ogni valutazione sull'ammissibilita'  della
prospettata richiesta di una sentenza  additiva  di  principio,  osta
all'esame nel merito la considerazione che, per  la  definizione  del
giudizio principale, il rimettente non ha adeguatamente  chiarito  in
quale modo  sia  chiamato  ad  applicare,  nel  giudizio  a  quo,  la
censurata disposizione che determina la composizione del Consiglio di
presidenza della Corte dei conti; 
    che l'ordinanza  di  rimessione  risulta,  infatti,  perplessa  e
contraddittoria in punto di rilevanza in quanto il rimettente ritiene
che da un lato  l'accoglimento  della  questione  travolga  gli  atti
amministrativi sottoposti al suo  giudizio  e,  dall'altro,  che,  in
tutti gli altri casi diversi dal procedimento a  quo,  debba  trovare
applicazione il principio di  continuita'  dell'ordinamento,  secondo
cui l'illegittimita' costituzionale delle norme sulla composizione  o
sull'elezione dei componenti di un organo non  inficia  la  validita'
degli  atti  da  questo  compiuti,  quando  esso  sia  costituito  in
conformita' alla legge vigente; 
    che risulta, quindi, incoerente che diversi atti di  un  medesimo
organo, di cui si postula la rilevanza costituzionale, possano talora
mantenere  validita'   in   nome   del   principio   di   continuita'
dell'ordinamento  e  talaltra  essere  colpiti  dagli  effetti  della
declaratoria di illegittimita' costituzionale; 
    che la presente decisione di inammissibilita' non determina alcun
vuoto di tutela costituzionale, ben potendo sussistere ipotesi in cui
le questioni di legittimita' costituzionale del citato art. 11, comma
8,  assumono  rilevanza  nel  giudizio  amministrativo  a  quo,  come
avvenuto nel caso deciso da questa Corte con la sentenza  n.  16  del
2011, in cui la questione e' stata sollevata  dal  medesimo  TAR  del
Lazio investito del  ricorso  avverso  il  decreto  che  indiceva  le
elezioni  per  la  nomina  dei  rappresentanti  dei  magistrati   nel
Consiglio di presidenza della Corte dei conti. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  8,  della  legge  4
marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo  finalizzata  all'ottimizzazione
della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  alla   efficienza   e
trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  disposizioni
integrative  delle  funzioni  attribuite   al   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte  dei  conti),  sollevate,  in
relazione agli artt. 3, 100, 101, 103,  104  e  108,  secondo  comma,
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI