N. 114 ORDINANZA 5 - 7 maggio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Contratti  di  lavoro   subordinato   a   tempo
  determinato  -  Autorimessione  della  questione  di   legittimita'
  costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87  del  1953,
  limitatamente alle parole "Ferma restando la particolare  forma  di
  controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione
  siciliana". 
- Delibera legislativa relativa  al  disegno  di  legge  n.  579-607,
  stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per  l'anno  2013.
  Disposizioni varie), art.  4,  approvata  dall'Assemblea  regionale
  siciliana nella seduta del 19 novembre 2013. 
-   
(GU n.21 del 14-5-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
delibera  legislativa  relativa  al  disegno  di  legge  n.  579-607,
stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie  urgenti  per  l'anno  2013.
Disposizioni varie),  approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana
nella seduta del 19 novembre 2013,  promosso  dal  Commissario  dello
Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27  novembre
2013, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013 ed iscritto al  n.
100 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del  12  marzo  2014  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  27  novembre  2013  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 5 dicembre
2013,  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana  ha
promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117,
secondo  comma,  lettera  l),  e  terzo  comma,  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4  della  delibera
legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607,  stralcio  I-623
(Disposizioni  finanziarie  urgenti  per  l'anno  2013.  Disposizioni
varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del
19 novembre 2013; 
    che  il  ricorrente  Commissario  dello  Stato  per  la   Regione
siciliana impugna la disposizione richiamata, asseritamente  definita
di interpretazione autentica dell'art. 38 della legge  della  Regione
siciliana  15  maggio  2013,  n.  9  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive  per  l'anno  2013.  Legge   di   stabilita'   regionale),
lamentando  che  essa  avrebbe   natura   innovativa   ed   efficacia
retroattiva, determinando un ampliamento  indefinito  e  indefinibile
della platea dei  destinatari  della  disciplinata  prosecuzione  del
rapporto di lavoro; 
    che il ricorrente lamenta che il richiamato art. 38  della  legge
reg.  Sicilia  n.  9  del  2013  avrebbe   infatti   autorizzato   la
prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino  al  31
dicembre 2013 soltanto per coloro i quali  avessero  un  rapporto  di
lavoro in essere alla data del 30 novembre  2012,  in  conformita'  a
quanto previsto dall'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'  2013),  il  quale
consente di prorogare soltanto i contratti di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato in essere  alla  data  del  30  novembre  2012  che
superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi  di
cui all'art. 5, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2001,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva   1999/70/CE   relativa
all'accordo  quadro  sul  lavoro   a   tempo   determinato   concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), previo  accordo  decentrato  con  le
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato; 
    che, ad avviso del ricorrente, da quanto detto seguirebbe che  la
norma  impugnata,  fornendo  un'interpretazione  della   disposizione
statale  nel  senso  di  includervi  anche  i  contratti  di   lavoro
«assistiti» - termine, secondo il ricorrente,  non  riconducibile  ad
una  precisa  categoria  giuridica  -  amplierebbe,  in  misura   non
predeterminabile, l'elenco dei soggetti  beneficiari  della  proroga,
con cio' consentendo l'instaurarsi ope legis  di  nuovi  rapporti  di
lavoro subordinato e violando gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in tema  di
buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione  e  di
selezione pubblica in condizioni  di  eguaglianza  per  l'accesso  ai
pubblici uffici; 
    che, con un secondo ordine di  doglianze,  il  ricorrente  deduce
anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., atteso che  la
disposizione censurata si porrebbe  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale della materia  di  potesta'  concorrente  «coordinamento
della  finanza  pubblica»  posto   dall'art.   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n. 122, che fissa limiti precisi  circa  l'instaurazione
di nuovi rapporti di lavoro,  nonche'  dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost., non avendo il legislatore regionale  quantificato  l'ammontare
della  spesa  derivante  dalla  norma  impugnata,  ne'   le   risorse
finanziarie con cui provvedere alla relativa copertura; 
    che, successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa in
questione e' stata promulgata e pubblicata (Gazzetta Ufficiale  della
Regione siciliana del 6 dicembre 2013, n. 54,  supplemento  ordinario
n. 30) come legge della Regione siciliana  5  dicembre  2013,  n.  21
(Disposizioni  finanziarie  urgenti  per  l'anno  2013.  Disposizioni
varie) - i cui lavori preparatori sono riferiti al disegno  di  legge
n.  579-607,  stralcio  I-623,  approvato  dall'Assemblea   regionale
siciliana nella seduta del 19 novembre 2013  -  con  omissione  della
disposizione oggetto di censura; 
    che dal contenuto di detta  legge  regionale  si  evince  che  la
disposizione impugnata nel presente giudizio di  costituzionalita'  -
ovvero l'art. 4 della delibera  legislativa  relativa  al  richiamato
disegno di legge - risulta essere stata omessa «in  quanto  impugnata
dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto». 
    Considerato che, ai fini dell'esame della questione  relativa  al
richiamato art. 4, come definita dal ricorso  che  ha  instaurato  il
presente  giudizio,  e'  preliminarmente  necessario  affrontare   il
profilo dell'ammissibilita' dell'impugnazione, in via principale,  da
parte del Commissario dello Stato  per  la  Regione  siciliana  delle
norme delle delibere legislative approvate  dall'Assemblea  regionale
siciliana, allo stesso pervenute ai  sensi  dell'art.  28  del  regio
decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana), il  quale  dispone  che  «Le  leggi
dell'Assemblea   regionale   sono   inviate    entro    tre    giorni
dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i  successivi
cinque giorni puo' impugnarle davanti l'Alta Corte»; 
    che la figura del Commissario dello Stato e'  prevista  dall'art.
27 dello statuto speciale  di  autonomia,  a  tenore  del  quale  «Un
Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta
Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26»; 
    che gli indicati artt. 27 e 28 del medesimo  statuto  sono  stati
formulati nel quadro del sistema di controllo delle  leggi  delineato
dal medesimo statuto; 
    che il regime da questo previsto era contrassegnato dai  seguenti
caratteri principali: competenza dell'Alta Corte, composta di  membri
«nominati in pari numero dalle Assemblee legislative  dello  Stato  e
della Regione» (art. 24), a giudicare «sulla  costituzionalita'»:  a)
«delle leggi emanate dall'Assemblea regionale», b) «delle leggi e dei
regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto  ed  ai
fini della efficacia  dei  medesimi  entro  la  Regione»  (art.  25);
competenza dell'Alta  Corte  a  giudicare  «dei  reati  compiuti  dal
Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle  funzioni
di cui al presente Statuto,  ed  accusati  dall'Assemblea  regionale»
(art. 26);  competenza  del  Commissario  dello  Stato  a  promuovere
«presso l'Alta Corte» i giudizi su leggi e regolamenti  dello  Stato,
sulle  leggi  regionali,  sulle  accuse  a  Presidente  e   Assessori
regionali (art. 27); termini molto brevi per il controllo delle leggi
regionali: cinque giorni per l'impugnazione da parte del  Commissario
dello Stato e venti giorni per  la  decisione  dell'Alta  Corte,  con
facolta' di promulgazione, trascorsi trenta giorni dall'impugnazione,
da parte del Presidente della Regione (artt. 28 e 29);  termini  piu'
ampi (trenta giorni) per il Commissario dello Stato e  il  Presidente
della Regione per impugnare le leggi  e  i  regolamenti  dello  Stato
(art. 30); 
    che detto quadro di controllo sulle leggi e' stato  profondamente
mutato dalla giurisprudenza di questa Corte; 
    che, infatti, con  la  sentenza  n.  38  del  1957,  in  base  al
principio  dell'unita'  della  giurisdizione  costituzionale,  questa
Corte ha ritenuto assorbite  nella  propria  competenza  a  giudicare
sulla legittimita' costituzionale delle leggi, statali  e  regionali,
le  competenze  per  l'innanzi  esercitate  sulle  medesime   materie
dall'Alta Corte, relativamente ai rapporti tra lo Stato e la  Regione
siciliana; 
    che, con le sentenze n. 38 e n. 112 del 1957 e con la sentenza n.
9 del 1958, questa Corte ha ripetutamente statuito che il termine  di
venti giorni di cui al  primo  comma  dell'art.  29,  ai  fini  della
definizione del giudizio di costituzionalita', ha carattere meramente
ordinatorio; 
    che, con la  sentenza  n.  6  del  1970,  sono  stati  dichiarati
costituzionalmente illegittimi gli artt. 26 e 27 dello statuto  della
Regione  siciliana,  relativamente  alla  residua  competenza  penale
dell'Alta Corte circa  i  reati  del  Presidente  e  degli  Assessori
regionali  -  peraltro,  sino  a  quel  momento,  mai   concretamente
esplicatasi -  affermando,  tra  l'altro,  che  «contrastano  con  la
Costituzione, nel loro insieme,  tutte  le  norme  relative  all'Alta
Corte, perche' in uno Stato unitario, anche se  articolantesi  in  un
largo  pluralismo  di  autonomie  (art.  5  della  Costituzione),  il
principio della unita' della giurisdizione  costituzionale  non  puo'
tollerare deroghe di sorta»; 
    che, con la sentenza n. 545 del 1989, questa  Corte,  accogliendo
l'eccezione  di  inammissibilita'  per  difetto   di   legittimazione
prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri  nei  confronti
del ricorso proposto dal  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana avverso una disposizione contenuta in un decreto-legge,  ha
ritenuto non piu' operante la  competenza  -  sino  a  quel  momento,
peraltro, mai esercitata - di impugnare  leggi  e  regolamenti  dello
Stato a tutela del rispetto  dello  statuto  siciliano,  secondo  gli
artt. 27 e 30  dello  statuto  speciale,  ritenendo  caducato  quello
speciale potere di impugnativa a seguito dell'entrata in vigore della
Costituzione  repubblicana  e  del  conseguente  assorbimento   delle
attribuzioni conferite dallo statuto speciale  all'Alta  Corte  nella
competenza generale assegnata dalla stessa  Costituzione  alla  Corte
costituzionale; 
    che, nella decisione da ultimo richiamata, questa  Corte  ha  tra
l'altro affermato che detto potere di impugnativa «se si  poteva  ben
giustificare nella fase di primo impianto dell'ordinamento siciliano,
quando, in assenza di un sistema di garanzie definitivamente  fissate
in sede costituzionale, si tendeva ad individuare nel Commissario  il
garante  imparziale  del  "patto  di  autonomia"  tra   l'ordinamento
siciliano e l'ordinamento statale - non si giustifica certamente piu'
nell'ambito di un ordinamento costituzionale  quale  quello  attuale,
dove il  quadro  dei  rapporti  tra  Stato  e  Regioni,  ordinarie  e
speciali,  risulta  completamente  delineato   e   regolato   nonche'
garantito attraverso un sistema di giustizia costituzionale  ispirato
a principi unitari»; 
    che - dopo le ricordate decisioni di  questa  Corte  -  cio'  che
residuava del  sistema  di  controllo  sulle  leggi  disegnato  dallo
statuto  speciale  era  costituito  dal  carattere   preventivo   del
controllo sulle leggi regionali, dal Commissario  dello  Stato  quale
titolare del potere di  loro  impugnazione,  dal  termine  di  cinque
giorni per esercitarlo e dalla facolta' del Presidente della  Regione
di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione  senza
che, entro venti giorni, sia intervenuta decisione di questa Corte; 
    che, pertanto, il regime di controllo delle leggi  della  Regione
siciliana   era   divenuto,   quanto   agli    aspetti    principali,
sostanzialmente analogo a quello allora previsto per le  leggi  delle
altre Regioni ad autonomia speciale e ordinaria, tutte soggette a  un
sistema di controllo preventivo; 
    che il regime relativo alle leggi siciliane presentava, peraltro,
alcuni spazi di maggiore autonomia, non essendo  previsto  il  rinvio
all'organo legislativo regionale per un secondo esame  ed  essendovi,
per il Presidente della Regione, la  possibilita'  di  promulgare  le
leggi decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione; 
    che la condizione del controllo  delle  leggi  delle  Regioni  ad
autonomia speciale e' mutata, a seguito dell'entrata  in  vigore  del
nuovo Titolo V della Parte seconda della  Costituzione,  per  effetto
dell'art. 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda  della  Costituzione),  il
quale prevede che «Sino all'adeguamento dei  rispettivi  statuti,  le
disposizioni della presente legge costituzionale si  applicano  anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite»; 
    che, alla stregua della richiamata  disposizione  costituzionale,
la giurisprudenza di  questa  Corte  ha  progressivamente  esteso  il
regime di controllo sulle  leggi  delle  Regioni  ordinarie  previsto
dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano,  atteso  che  «la  soppressione  del
meccanismo di controllo preventivo» e l'applicazione della disciplina
costituzionale  richiamata  «si  traduce  in  un  ampliamento   delle
garanzie di autonomia» (sentenza n. 408 del 2002;  nonche'  ordinanza
n. 377 del 2002) e «realizza  una  forma  piu'  ampia  di  autonomia»
(sentenza n. 533 del 2002); 
    che la questione del controllo sulle leggi regionali siciliane e'
stata,  successivamente,  esaminata  da  questa  Corte  alla  stregua
dell'indicata «clausola di maggior favore», prevista dal citato  art.
10 della legge cost. n. 3 del 2001, con la sentenza n. 314 del  2003,
che, affrontando, riguardo alla Regione siciliana, la questione degli
effetti della previsione di applicazione del sistema  introdotto  dal
richiamato art. 127 Cost., ha deciso in difformita'  da  quanto,  nel
corso dell'anno precedente, era stato affermato per gli altri enti ad
autonomia speciale; 
    che, con la sentenza da ultimo citata, questa Corte  ha  concluso
per la perdurante applicabilita' del sistema statutario di  controllo
delle  leggi  siciliane  sull'assunto  che  quest'ultimo  non   fosse
comparabile con quello previsto dall'art. 127 Cost.  e  che,  quindi,
non potesse essere individuato il regime piu' favorevole fra i due; 
    che, peraltro, la sentenza n. 314 del 2003 e'  stata  emessa  nel
periodo immediatamente successivo all'approvazione del citato art. 10
della legge cost. n.  3  del  2001  (che  aveva  disposto  in  attesa
dell'adeguamento   degli   statuti   speciali)    e    in    costanza
dell'elaborazione di una proposta di revisione  dello  statuto  della
Regione  siciliana  da  parte  dell'Assemblea  regionale  di   quella
Regione, rivolta al Parlamento, revisione che non e' intervenuta; 
    che, in realta', il sistema di controllo  vigente  per  le  leggi
della   Regione   siciliana,   anche   in   base   alla   consolidata
interpretazione come meramente ordinatorio del termine statutario  di
venti giorni per la  definizione  del  giudizio,  si  configura  come
preventivo  e,  quindi,  secondo  la   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale, sembra caratterizzato da un minor grado  di  garanzia
dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'art. 127 Cost.; 
    che, sulla  base  della  richiamata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale, appare necessario, per effetto del ricordato art.  10
della legge cost.  n.  3  del  2001,  estendere  anche  alla  Regione
siciliana, il sistema di impugnativa delle leggi  regionali  previsto
dal riformato art. 127 Cost., atteso che detto regime,  alla  stregua
della  summenzionata  «clausola  di  maggior  favore»,   verrebbe   a
configurare una «forma di autonomia piu' ampia» rispetto  al  sistema
di  impugnazione  attualmente  in  vigore  per  le  leggi   siciliane
(sentenze n. 408 e n. 533 del 2002,  nonche'  ordinanza  n.  377  del
2002); 
    che, invero,  alla  stregua  dell'indicata  giurisprudenza  della
Corte costituzionale sul controllo di costituzionalita'  delle  leggi
delle Regioni a statuto speciale, la «soppressione del meccanismo  di
controllo preventivo» si traduce comunque in  «un  ampliamento  delle
garanzie di autonomia», realizzandone una forma piu' ampia; 
    che il  profilo  dell'ammissibilita'  dell'impugnazione,  in  via
principale, da parte del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana  delle   norme   delle   delibere   legislative   approvate
dall'Assemblea regionale siciliana, allo stesso  pervenute  ai  sensi
dell'art. 28 dello statuto speciale di quella Regione,  e'  rilevante
in quanto assume carattere pregiudiziale ai  fini  della  risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale come  prospettata  dal
ricorso introduttivo del presente giudizio; 
    che l'art. 31 della legge 11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),  come
sostituito  dall'art.  9  della  legge  5   giugno   2003,   n.   131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) - il quale, al comma
2, dispone che, «Ferma restando la  particolare  forma  di  controllo
delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione  siciliana,
il  Governo,  quando  ritenga  che  una  legge  regionale  ecceda  la
competenza della Regione, puo'  promuovere,  ai  sensi  dell'articolo
127, primo comma, della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
costituzionale   della   legge   regionale   dinanzi    alla    Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione»  -  suscita
dubbi  di  legittimita'  costituzionale  e,  pertanto,  la   relativa
questione appare non manifestamente infondata; 
    che, in particolare, detta norma, nella parte in cui  esclude  le
leggi  della  Regione  siciliana  dalla  piu'  favorevole  forma   di
controllo prevista dall'art. 127 Cost., costituisce disposizione  che
appare non conforme alla norma  costituzionale  di  cui  all'art.  10
della legge cost. n. 3 del 2001, che, nella sua  previsione,  include
l'estensione del regime di controllo sulle leggi  regionali  previsto
dall'art. 127 Cost., alle Regioni ad autonomia speciale,  cosi'  come
affermato dalle citate decisioni di questa Corte (sentenze n.  408  e
n. 533 del 2002 e ordinanza n. 377 del 2002); 
    che pertanto questa  Corte  non  puo'  esimersi,  ai  fini  della
definizione  del  presente  giudizio,  come  sopra  prospettata,  dal
risolvere   pregiudizialmente   il   problema   della    legittimita'
costituzionale della disposizione  di  legge  ordinaria,  di  cui  al
richiamato art. 31, comma  2,  della  legge  n.  87  del  1953  (come
sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della legge n. 131 del 2003),  che
fa salvi l'impugnazione da parte del Commissario  dello  Stato  e  il
relativo regime di controllo sulle  leggi  della  Regione  siciliana,
rispetto  all'obbligo  costituzionale  di  estendere  il  sistema  di
controllo delle leggi regionali, regolato dall'art. 127  Cost.,  alle
Regioni a statuto speciale, sulla base  della  «clausola  di  maggior
favore» prevista dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; 
    che, secondo quanto richiesto dalla  costante  giurisprudenza  di
questa Corte, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
31, comma 2, della legge n. 87 del 1953 (come sostituito dall'art. 9,
comma 1, della legge n. 131 del 2003), che contiene  la  disposizione
richiamata,  si  configura  come  pregiudiziale  e  strumentale   per
definire la questione di legittimita' costituzionale principale  (tra
le tante, sentenza n. 195 del 1972; nonche' ordinanze n. 42 del 2001;
n. 197 e n. 183 del 1996; n. 297 e n. 225 del 1995; n. 294 del  1993;
n. 378 del 1992). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a se',  questione
di legittimita' costituzionale, in  riferimento  all'art.  127  della
Costituzione e all'art. 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione), dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale),  limitatamente  alle  parole  «Ferma   restando   la
particolare forma di controllo delle  leggi  prevista  dallo  statuto
speciale della Regione siciliana»; 
    2) sospende il presente  giudizio  fino  alla  definizione  della
questione di legittimita' costituzionale di cui sopra; 
    3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di  legge,
ivi comprese le notifiche al Commissario dello Stato e  alla  Regione
siciliana. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI