N. 122 ORDINANZA 5 - 9 maggio 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo amministrativo - Devoluzione alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio delle controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia e da numerosi altri organismi ed autorita', ad esclusione di quelli inerenti ai rapporti di impiego privato. - Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), e Allegato 4, art. 4, comma 1, numero 19). -(GU n.21 del 14-5-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Gaetano SILVESTRI; Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonche' dell'articolo 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanza del 16 luglio 2012, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, con ordinanza depositata in data 16 luglio 2012 (r.o. n. 217 del 2012), questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonche' dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia; che il Tribunale rimettente ha, in punto di rilevanza, osservato che la sua giurisdizione in ordine alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ex artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), si fonda esclusivamente su quanto disposto dalle norme sopra richiamate, ritenute applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio; che, secondo il giudice rimettente, la questione sarebbe non manifestamente infondata, alla luce della sentenza n. 162 del 2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 76 Cost., le medesime disposizioni del d.lgs. n. 104 del 2010, «nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)»; che, sempre ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni che prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti sanzionatori della Banca d'Italia sarebbero affette dal medesimo vizio di eccesso di delega, in quanto il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, avrebbe dovuto tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori», nell'assicurare la concentrazione delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega, nell'art. 44, commi 1 e 2 della legge n. 69 del 2009; che, con atto depositato in data 6 novembre 2012, e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto delle questioni in quanto manifestamente infondate; Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 94 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, nonche' dell'art. 4, comma 1, numeri 17) e 19), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abrogano - rispettivamente - l'art. 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52); che la questione di legittimita' costituzionale sopra indicata va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito della sentenza citata, le norme censurate dal giudice a quo sono gia' state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 63 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonche' dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI