N. 126 SENTENZA 7 - 15 maggio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Formazione del medico  specializzando  -  Contratti  di
  formazione specialistica aggiuntivi regionali. 
- Legge della Regione Veneto 14  maggio  2013,  n.  9  (Contratti  di
  formazione specialistica aggiuntivi regionali), art. 3. 
-   
(GU n.22 del 21-5-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione  Veneto  14  maggio  2013,  n.  9  (Contratti  di
formazione   specialistica   aggiuntivi   regionali)   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-18
luglio 2013, depositato in cancelleria il 25 luglio 2013 ed  iscritto
al n. 78 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore
Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati  Daniela  Palumbo  e  Luigi
Manzi per la Regione Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato con il  mezzo  della  posta  il  16-18
luglio 2013 e depositato il 25 luglio successivo, il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'articolo  3  della  legge  della
Regione Veneto 14 maggio 2013, n. «42» [recte: n.  9]  (Contratti  di
formazione specialistica aggiuntivi regionali), per violazione  degli
artt. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  terzo  comma,  e  3  della
Costituzione. 
    La   disposizione   impugnata   stabilisce   che    «Il    medico
specializzando  assegnatario  del  contratto  aggiuntivo   regionale,
sottoscrive apposite clausole, predisposte  dalla  Giunta  regionale,
sentita  la  Commissione  consiliare  competente,  al  contratto   di
formazione  specialistica  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 luglio 2007  "Definizione  schema  tipo  del
contratto  di  formazione  specialistica  dei  medici",   che   viene
conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge». 
    1.1.-  Il  ricorrente  lamenta  anzitutto  che  la   disposizione
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera, l), Cost., in  quanto,
inserendo  nei  contratti  di  formazione  specialistica  non  meglio
precisate clausole aggiuntive, interverrebbe  nella  definizione  del
contenuto  di  tali  contratti,  invadendo  la  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. 
    Ad avviso  del  ricorrente,  costituirebbe  espressione  di  tale
potesta' l'art. 37 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368
(Attuazione  della  direttiva   93/16/CE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva  93/16/CE),
che, al comma 1, disciplina il contratto di formazione  specialistica
e, al comma 2, dispone che lo schema tipo del contratto  e'  definito
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri.   Tale
previsione e' stata attuata con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 6 luglio 2007,  recante  «Definizione  schema  tipo  del
contratto di formazione specialistica». 
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, da queste disposizioni
risulterebbe  evidente  l'intento  del  legislatore  di  definire  in
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale  i  requisiti  e  i
contenuti del contratto di formazione specialistica, anche al fine di
attuare le direttive  comunitarie  che  disciplinano  i  percorsi  di
formazione delle professioni. 
    1.2.-  In  via  alternativa,  il  ricorrente   lamenta   che   la
disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per
contrasto con l'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, che recherebbe un
principio fondamentale in materia, in primo luogo, di  «professioni»,
in quanto disciplinerebbe aspetti  strettamente  connessi  ai  titoli
abilitanti  e  agli  ordinamenti   didattici   per   l'accesso   alle
professioni sanitarie; in secondo luogo, di «tutela della salute», in
quanto sarebbe finalizzato ad assicurare la salute dei cittadini;  in
terzo luogo, infine, di «istruzione», in  quanto  disciplinerebbe  la
formazione professionale. 
    1.3.-  Secondo   il   ricorrente,   la   disposizione   impugnata
violerebbe, inoltre, l'art.  3  Cost.,  perche',  stabilendo  che  le
clausole  da  essa  previste  si  applicano  soltanto  ai   contratti
stipulati   dagli   specializzandi    "aggiuntivi",    determinerebbe
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento   fra   specializzandi
fruitori dei contratti aggiuntivi e  specializzandi  assoggettati  al
contratto nazionale. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che
le questioni prospettate siano dichiarate  inammissibili  e  comunque
infondate. 
    2.1.- In via preliminare, la difesa regionale delinea il contesto
normativo  entro  il  quale  si  colloca  la  disciplina   regionale,
evidenziando come sia lo stesso decreto del Ministero dell'istruzione
- che, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 368 del  1999,  stabilisce
il numero globale degli  specialisti  da  formare  annualmente  e  il
numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione -
a prevedere  la  possibilita'  di  attivare  ulteriori  contratti  di
formazione specialistica finanziati dalle Regioni, al fine di colmare
il divario fra il fabbisogno  regionale  e  il  numero  di  contratti
stipulabili con risorse statali. 
    In questo quadro, il legislatore veneto  e'  intervenuto  con  la
legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, per disciplinare  le  procedure
finalizzate  all'individuazione  e  al  finanziamento  dei  contratti
aggiuntivi regionali. 
    2.2.-  La   difesa   regionale   eccepisce,   in   primo   luogo,
l'inammissibilita' del ricorso,  in  quanto  la  mera  previsione  di
clausole da inserire nel contratto di formazione specialistica, delle
quali  la  norma  impugnata  non  precisa   il   contenuto,   neppure
genericamente o per relationem, renderebbe del tutto ipotetica e  non
attuale la lesivita' della stessa. 
    2.3.- Nel merito, la Regione richiama l'art.  7  del  d.P.C.m.  6
luglio 2007,  ai  sensi  del  quale,  per  quanto  non  espressamente
previsto dal contratto nazionale, si applicano,  fra  le  altre,  «le
specifiche disposizioni regionali in materia, in  quanto  compatibili
con  la  normativa  vigente  e  con  quanto  contenuto  nel  presente
contratto». 
    Secondo la Regione, dunque, e' lo stesso schema tipo di contratto
approvato dallo Stato a  lasciare  espressamente  aperto  uno  spazio
residuo alle disposizioni regionali, che  sono  quindi  abilitate  ad
integrare il contenuto del contratto di formazione specialistica. 
    Di conseguenza, il  legislatore  regionale  non  avrebbe  affatto
invaso l'ambito dell'ordinamento civile di spettanza esclusiva  dello
Stato, non essendo in  alcun  modo  intervenuto  con  una  disciplina
derogatoria delle regole stabilite nello schema ministeriale. 
    Nel  consentire   la   sottoscrizione   di   «apposite   clausole
predisposte dalla Giunta regionale», la norma  impugnata  si  sarebbe
limitata a prevedere la facolta' di integrare uno strumento  adottato
dallo Stato, al fine di adeguare la disciplina statale al fatto che i
contratti aggiuntivi hanno modalita'  di  finanziamento  diverse,  in
quanto provenienti dalla Regione. 
    2.4.-  In  riferimento  alla   dedotta   lesione   dei   principi
fondamentali dello Stato in  materia  di  professioni,  tutela  della
salute  e  istruzione,  la  Regione  sottolinea  la   genericita'   e
l'indeterminatezza delle censure, in quanto il ricorrente non avrebbe
adeguatamente dimostrato la violazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 368
del 1999. 
    2.5.- Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di
uguaglianza, tale censura, ad avviso della Regione,  sarebbe  fondata
sull'erroneo presupposto che  la  norma  impugnata  consentirebbe  la
stipula di una tipologia  contrattuale  di  formazione  specialistica
distinta e difforme da quella disciplinata dalla normativa statale. 
    Secondo la difesa regionale, invece, la  norma  permetterebbe  la
definizione di elementi aggiuntivi  che  si  innestano  sullo  schema
contrattuale disciplinato dallo Stato, cui  sono  assoggettati  tutti
gli  specializzandi,  senza  alcuna  distinzione   riconducibile   al
soggetto pubblico erogatore delle risorse. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), terzo comma, e
3  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n.  «42»
[recte: n.  9]  (Contratti  di  formazione  specialistica  aggiuntivi
regionali). 
    L'impugnato art.  3  stabilisce  che  «Il  medico  specializzando
assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite
clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la  Commissione
consiliare competente, al contratto di  formazione  specialistica  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  luglio
2007  "Definizione  schema   tipo   del   contratto   di   formazione
specialistica dei medici",  che  viene  conseguentemente  adeguato  a
quanto previsto nella presente legge». 
    1.1.- Ad avviso  del  ricorrente,  tale  disposizione  violerebbe
l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  in  quanto,  inserendo
nei  contratti  di  formazione  specialistica  non  meglio  precisate
clausole  aggiuntive,  interverrebbe  nella  definizione   del   loro
contenuto, invadendo la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in
materia  di  «ordinamento  civile»,  di   cui   sarebbe   espressione
l'articolo  37  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368
(Attuazione  della  direttiva   93/16/CE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE). 
    1.2.- In via alternativa, il  ricorrente  lamenta  la  violazione
dell'art. 117, terzo comma, per contrasto con  il  medesimo  art.  37
sopra  richiamato,  che  recherebbe  un  principio  fondamentale   in
materia, simultaneamente, di «professioni», in quanto disciplinerebbe
aspetti strettamente connessi ai titoli abilitanti e agli ordinamenti
didattici per l'accesso alle professioni sanitarie; di «tutela  della
salute», in quanto sarebbe finalizzato ad assicurare  la  salute  dei
cittadini; di «istruzione», in quanto disciplinerebbe  la  formazione
professionale. 
    1.3.- Infine,  sempre  secondo  il  ricorrente,  la  disposizione
impugnata violerebbe l'art.  3  Cost.,  poiche',  stabilendo  che  le
clausole  da  essa  previste  si  applicano  soltanto  ai   contratti
stipulati   dagli   specializzandi    "aggiuntivi",    determinerebbe
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento   fra   specializzandi
fruitori dei contratti aggiuntivi e  specializzandi  assoggettati  al
contratto nazionale. 
    2.- Preliminarmente, deve  essere  dichiarata  l'inammissibilita'
delle censure riferite all'art. 117, terzo comma, Cost.  A  parte  la
singolare configurazione che  il  ricorrente  da'  dell'art.  37  del
d.lgs.  n.  368  del  1999,  qualificandolo  contemporaneamente  come
principio  fondamentale  in  tre  distinte  materie   («professioni»,
«tutela della salute» e «istruzione»),  le  censure  prospettate  nei
confronti di tale parametro interposto sono generiche e non  sorrette
da alcuna motivazione  in  ordine  alle  ragioni  per  cui  la  norma
regionale impugnata ne  comporterebbe  la  violazione  (ex  plurimis,
sentenza n. 114 del 2013). 
    Al  riguardo  va  ribadito  che  «nel  giudizio  di  legittimita'
costituzionale  in  via  principale  l'esigenza   di   una   adeguata
motivazione dell'impugnazione si pone in termini anche piu' pregnanti
che in quello in via incidentale (ex plurimis: sentenze  n.  428,  n.
120 e n. 2 del  2008;  n.  430  del  2007)»,  cosicche'  «la  mancata
esplicitazione delle argomentazioni, anche minime, atte a  suffragare
la censura proposta e' causa di inammissibilita' della  questione  di
costituzionalita' sollevata» (cosi' sentenza n. 38 del 2007). 
    3.- Nel merito, le questioni relative alla violazione degli artt.
117, secondo comma, lettera l), e 3 Cost., non sono fondate. 
    3.1. - Con riferimento al denunciato contrasto  con  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  e'  opportuno  premettere  una
sintetica ricostruzione del quadro normativo all'interno del quale si
inserisce la disposizione impugnata. 
    Il d.lgs. n. 368 del 1999, all'art. 37, comma 1,  stabilisce  che
«All'atto    dell'iscrizione    alle    scuole    universitarie    di
specializzazione in medicina  e  chirurgia,  il  medico  stipula  uno
specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato
dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi  vigente,
per quanto non previsto o comunque  per  quanto  compatibile  con  le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto  e'
finalizzato   esclusivamente   all'acquisizione    delle    capacita'
professionali  inerenti  al  titolo  di  specialista,   mediante   la
frequenza  programmata  delle  attivita'  didattiche  formali  e   lo
svolgimento di attivita' assistenziali  funzionali  alla  progressiva
acquisizione delle  competenze  previste  dall'ordinamento  didattico
delle singole scuole, in  conformita'  alle  indicazioni  dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo  diritto  all'accesso  ai
ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad  alcun
rapporto di lavoro con gli enti predetti». 
    Il comma 2 del medesimo articolo,  poi,  rimette  la  definizione
dello schema tipo del contratto ad  un  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con  i  Ministri
della sanita', del tesoro e del lavoro e  della  previdenza  sociale,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Tale previsione e' stata  attuata  con  d.P.C.m.  6  luglio  2007
(Definizione schema tipo del contratto  di  formazione  specialistica
dei medici), che all'art. 7, comma 1,  stabilisce:  «Per  quanto  non
espressamente  previsto  dal  presente  contratto  si  applicano   le
disposizioni di cui agli artt. 37, 38,  39,  40  e  41,  del  decreto
legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  e  successive  modificazioni,
nonche' le specifiche disposizioni regionali in  materia,  in  quanto
compatibili con la normativa  vigente  e  con  quanto  contenuto  nel
presente contratto». 
    E' la stessa normativa statale, dunque,  a  lasciare  aperto  uno
spazio di  intervento  per  il  legislatore  regionale,  che  risulta
vieppiu' giustificato alla luce del decreto  ministeriale  24  aprile
2013, n. 333 (Assegnazione contratti di formazione specialistica a.a.
2012/2013), con  cui  il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca ha fissato il numero totale degli specialisti da formare  per
l'anno accademico 2012/13 e  il  numero  dei  posti  da  assegnare  a
ciascuna scuola di specializzazione. 
    L'art. 3 di tale decreto, infatti, prevede  che  «Possono  essere
attivati contratti finanziati dalle Regioni, nonche' quelli derivanti
da  finanziamenti  comunque  acquisiti  dalle  Universita'   che   si
aggiungono  ai  contratti  statali,  cosi'  come   deliberato   nella
Conferenza Stato-Regioni nell'incontro del 15 marzo 2012, al fine  di
colmare, ove possibile,  il  divario  tra  fabbisogni  e  numero  dei
contratti statali». 
    In questo contesto si e' inserita la legge della  Regione  Veneto
n. 9 del 2013, dettando la disciplina  dei  contratti  aggiuntivi  da
essa finanziati, in attuazione della normativa statale e dell'Accordo
fra  Governo,  Regioni  e  Province  autonome  sancito  in  sede   di
Conferenza. 
    4.- Tanto premesso, in questo caso  e'  possibile  ravvisare  una
"concorrenza di competenze", in quanto la disposizione  in  esame  si
presta ad incidere  contestualmente  su  una  pluralita'  di  materie
(«ordinamento civile», «professioni», «tutela della salute»). 
    In tale circostanza, l'individuazione dell'ambito materiale a cui
ricondurre la disposizione impugnata e' operata da questa Corte  alla
luce del criterio che valorizza «l'appartenenza del nucleo essenziale
di un complesso normativo ad una  materia  piuttosto  che  ad  altre»
(sentenza n. 50 del 2005). 
    Il criterio porta sicuramente ad escludere che la norma in  esame
sia riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile», come invece
ritiene il ricorrente, in quanto le  clausole  contrattuali  previste
dalla  disposizione  impugnata  non  modificano  lo  schema  tipo  di
contratto disciplinato dallo  Stato,  ma  si  limitano  ad  adattarlo
all'eventualita', contemplata dalla stessa normativa statale, che  la
Regione finanzi contratti aggiuntivi. 
    D'altra parte, questa Corte ha escluso «che ogni  disciplina,  la
quale tenda a regolare  e  vincolare  l'opera  dei  sanitari,  [...],
rientri  per  cio'  stesso   nell'area   dell'"ordinamento   civile",
riservata al legislatore statale»  (cosi'  la  sentenza  n.  282  del
2002). 
    Al contrario, in forza del suindicato criterio,  la  disposizione
in esame dovrebbe essere ascritta, in prevalenza, a materie diverse e
segnatamente a quella delle «professioni», ovvero della «tutela della
salute», in ragione della stretta inerenza che essa presenta  con  la
formazione del medico specializzando,  dalla  quale  dipendono  tanto
l'esercizio  della  professione  medica  specialistica,   quanto   la
qualita' delle  prestazioni  rese  all'utenza;  ed  invero,  entrambi
questi aspetti sono condizionati,  sotto  molteplici  profili,  dalla
preparazione dei sanitari in formazione. 
    5.- Ai fini della presente decisione, tuttavia,  non  e'  neppure
necessario collocare compiutamente la disciplina in esame nell'una  o
nell'altra delle predette materie, in quanto entrambe ricadono  nella
competenza concorrente delle Regioni e il  legislatore  regionale  e'
intervenuto in conformita' al d.P.C.m. cui rinvia la norma statale. 
    Pertanto la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3
della legge della Regione Veneto n. 9 del 2013 non e' fondata,  fermo
restando che la Regione, nel predisporre le clausole  da  apporre  ai
contratti aggiuntivi da essa  finanziati,  dovra'  farlo  in  maniera
compatibile con quanto  disposto  nello  schema  tipo  del  contratto
nazionale. 
    6.- Del pari non fondata e' la censura relativa  alla  violazione
dell'art.  3  Cost.,   in   quanto   la   Regione   puo'   aggiungere
esclusivamente  clausole  che  siano  compatibili  non  solo  con  la
legislazione dello Stato,  ma  anche  con  il  richiamato  schema  di
contratto nazionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14  maggio  2013,  n.  9
(Contratti  di  formazione   specialistica   aggiuntivi   regionali),
promossa, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI