N. 144 SENTENZA 19 - 28 maggio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impresa e imprenditore - Nuove  iniziative  produttive  -  Disciplina
  delle  c.d.  "zone  a   burocrazia   zero"   Estensione,   in   via
  sperimentale, fino  al  31  dicembre  2013,  all'intero  territorio
  nazionale. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato −  Legge  di  stabilita'
  2012), art. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
-   
(GU n.24 del 4-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6, della legge 12 novembre 2011,  n.  183  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
Legge di stabilita' 2012),  promossi  dalla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,  con
ricorsi notificati l'11-16  e  il  13  gennaio  2012,  depositati  in
cancelleria il 16 e il 18 gennaio 2012 ed iscritti ai nn. 8 e 12  del
registro ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  15  aprile  2014  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    uditi gli avvocati Luigi  Manzi  e  Giandomenico  Falcon  per  la
Provincia autonoma di Trento, Ulisse Corea per  la  Regione  autonoma
Valle  d'Aosta  e  l'avvocato  dello  Stato  Filippo  Bucalo  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato l'11-16 gennaio 2012 e  depositato  il
successivo 16 gennaio (iscritto nel registro ricorsi del 2012  al  n.
8), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in persona  del
Presidente pro tempore, ha impugnato diverse  norme  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), tra le
quali i commi da 1 a 6 dell'art. 14, che (in  sintesi)  prevedono  la
costituzione, «su richiesta della  regione,  d'intesa  con  gli  enti
interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri»,  di  un  ufficio  locale  del
Governo («presieduto dal prefetto e  composto  da  un  rappresentante
della  regione,  da  un  rappresentante  della   provincia,   da   un
rappresentante della citta' metropolitana  ove  esistente,  e  da  un
rappresentante del comune interessato»), cui  e'  demandato,  in  via
esclusiva e all'unanimita', il  rilascio  di  tutti  i  provvedimenti
conclusivi  dei  procedimenti  avviati  su  richiesta  di  parte  per
l'inizio di nuove iniziative produttive. 
    La Regione ricorrente rileva che  la  disciplina  delle  «zone  a
burocrazia  zero»,  gia'  prevista  con  riferimento  al   «Meridione
d'Italia» dall'art. 43  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  stata  dichiarata
incostituzionale con la sentenza della Corte  costituzionale  n.  232
del 2011, in quanto, sebbene destinata  ad  incidere  su  materie  di
competenza legislativa regionale concorrente o residuale,  non  aveva
previsto adeguati meccanismi di raccordo tra lo Stato e le Regioni. E
sottolinea che (ove ne venisse ritenuta  l'applicabilita'  anche  nei
confronti  delle  autonomie  speciali)  le   norme   censurate,   pur
riservando alla Regione interessata l'iniziativa per la  costituzione
dell'ufficio   locale   del   Governo,   prevedono    un'attribuzione
generalizzata, ad un organo composto e presieduto  da  rappresentanti
dello Stato, di un insieme di funzioni individuate in modo generico e
caratterizzate  anche  da  una  notevole  eterogeneita'  quanto  alla
possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza,  con
cio' violando, per un verso, la competenza legislativa concorrente  e
residuale della Valle d'Aosta di cui agli artt. 117, terzo  e  quarto
comma, e 118 della Costituzione,  letti  congiuntamente  all'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione); per altro verso, gli artt.
2,  primo  comma,  lettere  a),  p),  q)  e  t),  e  4,  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta),  che  garantiscono  alla  Valle   d'Aosta   la   competenza
legislativa esclusiva e  l'esercizio  delle  corrispondenti  funzioni
amministrative, rispettivamente  in  materia  di  «ordinamento  degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione  e  stato  giuridico  ed
economico  del  personale»,  «artigianato»;  «industria  alberghiera,
turismo e tutela del paesaggio»; «fiere e mercati»; e, infine, l'art.
3, primo comma, lettere a) ed e), del medesimo statuto speciale,  che
riconosce alla  Regione  ricorrente  la  potesta'  di  emanare  norme
legislative di integrazione  e  attuazione  delle  leggi  statali  in
materia di «industria e artigianato» e «utilizzazione delle miniere». 
    Inoltre, con specifico riguardo al comma 5 dell'art.  14  (che  -
nelle ipotesi in cui i procedimenti incardinati presso lo  «Sportello
unico per le attivita' produttive» non  siano  conclusi  nel  termine
previsto  dalla  legge  -  dispone  che  l'adozione  dei  sottostanti
provvedimenti sia  rimessa  «all'ufficio  locale  del  Governo»),  la
Regione  autonoma  lamenta  che  a  quest'ultimo  organo   e'   stato
attribuito un vero e proprio potere sostitutivo,  con  lesione  delle
sue competenze legislative nelle materie sopra indicate,  atteso  che
la  sostituzione  governativa  avviene  al  di  fuori  delle  ipotesi
previste  dalle  disposizioni  statutarie  e  di  attuazione,  ed  in
particolare dall'art. 4 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per  la
estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 e della normativa relativa  agli  enti  soppressi  con  l'art.
1-bis del decreto-legge 18 agosto  1978,  n.  481,  convertito  nella
legge  21  ottobre  1978,  n.  641),  che   subordina   espressamente
l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Valle  d'Aosta
ai casi di «accertata inattivita' degli organi regionali che comporti
inadempimento  agli   obblighi   comunitari»,   previa   assegnazione
all'amministrazione regionale di un congruo termine  per  provvedere.
Laddove,  poi,  l'esercizio  del  potere  in   questione   e'   stato
riconosciuto all'ufficio locale del Governo prescindendo anche  dalla
ricorrenza dei presupposti giuridici di cui  all'art.  120  Cost.,  e
neppure essendo previsto, sempre in violazione dell'art.  120  Cost.,
nonche' degli artt. 118 Cost. e 8, comma  3,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3),  che  l'esercizio
di siffatto potere  sia  esercitato  nel  rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta' e di  leale  collaborazione  (sul  punto,  la  Regione
richiama le sentenze di questa Corte n. 383 del 2005  e  n.  165  del
2011). 
    2.- Con altro ricorso notificato il 13 gennaio 2012 e  depositato
il successivo 18 gennaio (iscritto nel registro ricorsi del  2012  al
n. 12), la Provincia autonoma di Trento, in  persona  del  Presidente
della Giunta provinciale pro tempore, ha impugnato in via  principale
diverse disposizioni della medesima legge n. 183 del  2011,  tra  cui
anche l'art. 14, commi da 1 a 6. 
    Premesso il dubbio che tale censurato articolo -  approvato  dopo
la gia'  richiamata  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  43  del  decreto-legge  n.  78  del  2010  (al  quale   fa
riferimento per definire il proprio  ambito  di  applicazione)  nella
parte in cui  e'  destinato  «ad  applicarsi  anche  ai  procedimenti
amministrativi che  si  svolgono  entro  l'ambito  delle  materie  di
competenza regionale concorrente e residuale» -  non  si  applichi  a
tali materie, con conseguente carenza di interesse di essa ricorrente
alla impugnazione, la Provincia osserva tuttavia  che  il  tenore  di
detto art. 14 non consente di escluderne  l'applicazione  anche  alle
Regioni  speciali,  sicche'  l'impugnazione  viene  proposta  in  via
tuzioristica. 
    Nel merito, la Provincia autonoma di Trento  (con  argomentazioni
analoghe a quelle della Regione  Valle  d'Aosta)  osserva  che,  come
rilevato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n.  232  del
2011,  le  norme  censurate  intervengono  in  svariate  materie   di
competenza provinciale, nelle quali la Provincia dispone anche  della
potesta' amministrativa ai sensi dell'art. 16 del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige),  come
l'«urbanistica» (art. 8, numero 5), l'«artigianato» (art.  8,  numero
9), le «fiere e i mercati» (art. 8, numero 12), le «miniere,  cave  e
torbiere» (art. 8, numero 14), il «turismo e l'industria alberghiera»
(art.  8.  numero  20),  l'«agricoltura»  (art.  8,  numero  21),  il
«commercio» (art. 9, numero 3),  gli  «esercizi  pubblici»  (art.  9,
numero 7),  l'«incremento  della  produzione  industriale»  (art.  9,
numero 8). E rileva che (verificata l'operativita' della «clausola di
maggior favore» di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3  del  2001)
iniziative produttive potrebbero poi aversi in materie di  competenza
provinciale  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  quali:
«sostegno all'innovazione per  i  settori  produttivi»,  «ordinamento
della  comunicazione»,  «porti  e  aeroporti  civili»,   «produzione,
trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»,  «promozione  e
organizzazione di attivita' culturali». 
    Poiche'  le  norme  censurate  regolano  in  modo  dettagliato  i
procedimenti  amministrativi  relativi  alle  iniziative  produttive,
affidando la competenza a deciderli ad  un  ufficio  statale  (seppur
comprendente  anche  rappresentanti  degli  enti  territoriali),   la
Provincia  lamenta  la  lesione  delle  competenze   legislative   ed
amministrative  nelle   materie   sopra   elencate   ed   in   quella
dell'«organizzazione amministrativa» (ai sensi dell'art. 8, numero 1,
dello statuto speciale, ovvero dell'art. 117, quarto comma, Cost., se
ritenuto piu' favorevole), dato che  il  procedimento  amministrativo
non e', in realta', una materia autonoma, ma e' connesso, da un lato,
alle  singole   materie,   dall'altro,   appunto   all'organizzazione
amministrativa dei vari enti. Per  le  materie  per  le  quali  siano
applicabili le norme statutarie, la ricorrente denuncia, altresi', la
lesione  degli  artt.  8,  9  e  16  dello  statuto   speciale,   per
«l'esproprio»   della   competenza   a   regolare   i    procedimenti
amministrativi  e  della  stessa  funzione  amministrativa;  qualora,
invece, fosse ritenuto operante l'art. 10 della legge cost. n. 3  del
2001  o  si  ricadesse  in  una  «nuova»   materia,   la   violazione
riguarderebbe gli artt. 117, terzo  e  quarto  comma,  e  118  Cost.,
sempre per l'invasione della  competenza  provinciale  a  regolare  i
procedimenti amministrativi nelle proprie materie e per  assenza  dei
presupposti della  «chiamata  in  sussidiarieta'»,  come  evidenziato
dalla citata sentenza n. 232 del 2011. 
    Inoltre, per la ricorrente, le  norme  censurate  si  pongono  in
contrasto anche con le norme di attuazione di cui agli artt.  2  e  4
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento),  che  rispettivamente,  nelle  materie  di   potesta'
legislativa  provinciale,  vietano  la  diretta  operativita'   della
legislazione statale e l'attribuzione agli organi statali di funzioni
amministrative diverse da quelli  spettanti  allo  Stato  secondo  lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione; con gli artt. 87,
88 e 107 dello statuto speciale, in quanto  l'attuazione-integrazione
delle norme statutarie disciplinanti le funzioni del Commissario  del
Governo (che nella Provincia svolge le funzioni del prefetto) rientra
nella competenza delle norme di attuazione; ed infine con gli artt. 3
e 97 Cost., perche' la norma dichiara  di  voler  ridurre  gli  oneri
amministrativi, ma, in realta', li  aggrava,  dato  che  agli  organi
normalmente  competenti  sostituisce   un   ufficio   necessariamente
composto dai rappresentanti  dei  quattro  livelli  istituzionali  (a
prescindere  dal  tipo   di   procedimento)   che   devono   decidere
all'unanimita'. 
    3.- Si e' costituito in entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, che - deducendo la natura perplessa e meramente
eventuale   delle   proposte   censure,   superabili   mediante   una
interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in  esame  -
conclude  preliminarmente  per  l'inammissibilita'  delle   questioni
proposte in entrambi i ricorsi. 
    Nel merito (con identiche argomentazioni)  l'Avvocatura  afferma,
poi, la non fondatezza delle medesime  questioni,  rilevando  che  la
richiamata sentenza n. 232 del 2011, nel dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'originario art. 43 del decreto-legge  n.  78  del
2010, nella parte  in  cui  era  destinata  ad  applicarsi  anche  ai
procedimenti amministrativi che  si  svolgono  entro  l'ambito  delle
materie di competenza regionale concorrente e residuale, ha precisato
che  una  legge  statale  puo'  legittimamente  attribuire   funzioni
amministrative a  livello  centrale  ed  al  tempo  stesso  regolarne
l'esercizio,  a  condizione  che  detti  una  disciplina  logicamente
pertinente, limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine
e adottata a seguito di procedure che  assicurino  la  partecipazione
dei livelli  di  governo  coinvolti  attraverso  strumenti  di  leale
collaborazione  o,  comunque,  attraverso  adeguati   meccanismi   di
cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni  amministrative.
Per la difesa dello Stato, la norma in esame appare, quindi, coerente
con il dettato  della  citata  sentenza,  in  quanto  attribuisce  il
compito di  definire  i  provvedimenti  conclusivi  dei  procedimenti
amministrativi ad un organo, quale e' l'ufficio locale  del  Governo,
composto in modo paritetico da rappresentanti di ciascun  livello  di
governo interessato; la qual cosa garantisce il  pieno  rispetto  del
principio di leale collaborazione  mediante  adeguati  meccanismi  di
cooperazione. Inoltre, secondo il Governo, la disposizione impugnata,
lungi dall'espropriare le competenze dei singoli enti territoriali  a
regolare i procedimenti amministrativi, prevede che l'istituzione del
detto organismo avvenga su richiesta della singola Regione, limitando
cosi' l'applicazione della disciplina delle «zone a burocrazia  zero»
a  quanto  strettamente  indispensabile  a  giudizio  della   Regione
medesima. 
    4.-  Con  memoria  depositata  nell'imminenza  dell'udienza,   la
Provincia autonoma di Trento - dopo aver replicato  nel  merito  alle
difese svolte dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  -  rileva  che
l'intero art. 43 del decreto-legge n. 78 del 2010 e'  stato  abrogato
dall'art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221, e che da  cio'  deriverebbe  la  cessazione  della  materia  del
contendere, giacche' il censurato art. 14 non e' stato applicato  nel
territorio di essa Provincia autonoma prima di tale abrogazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  due  distinti  ricorsi,  la  Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento  hanno
impugnato ciascuna diverse norme della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2012), tra le quali i commi da 1  a
6 dell'art. 14. 
    Il comma 1 prevede che, «In via sperimentale, fino al 31 dicembre
2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle
zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122». I successivi commi da 2 a 6, dispongono  quanto
segue: «2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di
cui al primo periodo della lettera a) del comma  2  dell'articolo  43
del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando
le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimita',
dall'ufficio locale del Governo, istituito in  ciascun  capoluogo  di
provincia,  su  richiesta  della  regione,  d'intesa  con  gli   enti
interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei
documenti  previsti  dal  secondo  periodo  della  medesima  lettera,
avviene in favore del medesimo ufficio»;  «3.  L'ufficio  locale  del
Governo e' presieduto dal prefetto e composto  da  un  rappresentante
della  regione,  da  un  rappresentante  della   provincia,   da   un
rappresentante della citta' metropolitana  ove  esistente,  e  da  un
rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o piu'  dei
componenti, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella
riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato  e
deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle  modifiche  e  delle
integrazioni  eventualmente  necessarie  ai  fini  dell'assenso.   Si
considera   acquisito   l'assenso   dell'amministrazione    il    cui
rappresentante non  partecipa  alla  riunione  medesima,  ovvero  non
esprime    definitivamente    la    volonta'     dell'amministrazione
rappresentata»; «4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2  e  3
ai soli procedimenti amministrativi di natura  tributaria,  a  quelli
concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella  della  salute  e
della sicurezza pubblica, nonche' alle  nuove  iniziative  produttive
avviate su aree soggette a vincolo»; «5. Fatto salvo quanto  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
nel caso di mancato rispetto dei termini  dei  procedimenti,  di  cui
all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati,
l'adozione del provvedimento conclusivo e' rimessa all'ufficio locale
del Governo»; «6. Le previsioni dei commi da 1  a  5  non  comportano
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  la
partecipazione all'ufficio locale del Governo e' a titolo gratuito  e
non comporta rimborsi». 
    1.1.- Rilevato che la disciplina delle «zone a burocrazia  zero»,
gia' prevista con riferimento al «Meridione d'Italia»  dall'art.  43,
del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure   urgenti   di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n. 122, espressamente richiamato dalla norma  censurata,
e' stata dichiarata incostituzionale da questa Corte con la  sentenza
n. 232 del 2011 («nella parte in cui e' destinata ad applicarsi anche
ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro  l'ambito  delle
materie  di  competenza  regionale  concorrente  e  residuale»),   le
ricorrenti sottolineano che (ove ne venisse ritenuta l'applicabilita'
anche nei confronti delle autonomie  speciali)  le  norme  censurate,
violerebbero  le  competenze  legislative  concorrenti  e   residuali
previste nei rispettivi statuti. 
    1.2.- In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta  denuncia
la violazione: a) degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118  della
Costituzione,  letti  congiuntamente   all'art.   10,   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), poiche' anche le  norme  impugnate
dispongono una attribuzione generalizzata, ad un  organo  composto  e
presieduto da rappresentanti dello Stato, di un insieme  di  funzioni
individuate in modo generico e caratterizzate anche da  una  notevole
eterogeneita'  quanto  alla  possibile  incidenza  sulle   specifiche
attribuzioni di competenza; b) degli artt. 2, comma  1,  lettere  a),
p), q) e t), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  4
(Statuto speciale per la  Valle  d'Aosta),  che  le  garantiscono  la
competenza legislativa esclusiva e l'esercizio  delle  corrispondenti
funzioni amministrative, rispettivamente in materia  di  «ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato  giuridico
ed economico del personale», «artigianato»;  «industria  alberghiera,
turismo e tutela del paesaggio»; «fiere e mercati»; c)  dell'art.  3,
comma 1, lettere a) ed e), dello statuto speciale, che riconosce alla
Regione ricorrente  la  potesta'  di  emanare  norme  legislative  di
integrazione  e  attuazione  delle  leggi  statali  in   materia   di
«industria e artigianato» e «utilizzazione delle  miniere»;  d)  (con
specifico riferimento all'art. 14, comma  5,  rispetto  al  quale  la
Regione lamenta che  sia  stato  attribuito  all'ufficio  locale  del
Governo un vero e proprio potere sostitutivo) dell'art. 4 del  d.P.R.
22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto  speciale
della regione Valle d'Aosta per  la  estensione  alla  regione  delle
disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616  e  della  normativa
relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis  del  decreto-legge  18
agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641),
che subordina espressamente l'esercizio di tale  potere  ai  casi  di
«accertata  inattivita'   degli   organi   regionali   che   comporti
inadempimento  agli   obblighi   comunitari»,   previa   assegnazione
all'amministrazione regionale di un congruo termine  per  provvedere;
nonche' con gli artt. 120 e 118 Cost. e 8, comma  3,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3),
poiche' l'esercizio del potere in  questione  e'  stato  riconosciuto
prescindendo anche dalla ricorrenza dei presupposti giuridici  e  dal
rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. 
    1.3.- Dal canto suo, la Provincia autonoma di Trento  lamenta  la
violazione: a) degli artt. 8, numeri 5), 9), 12), 14), 20) e 21);  9,
numeri 3), 7)  e  8);  e  16  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige),  poiche'  le  norme
censurate intervengono in svariate materie di competenza provinciale,
come l'«urbanistica», l'«artigianato», le «fiere  e  i  mercati»,  le
«miniere, cave e torbiere», il «turismo e  l'industria  alberghiera»,
l'«agricoltura»,   il   «commercio»,   gli    «esercizi    pubblici»,
l'«incremento  della  produzione  industriale»;  nonche'  (verificata
l'operativita' della «clausola di maggior favore» di cui all'art.  10
della legge cost. n. 3 del 2001) dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,
in quanto iniziative produttive potrebbero poi aversi in  materie  di
competenza  provinciale,  quali:  «sostegno  all'innovazione  per   i
settori produttivi»,  «ordinamento  della  comunicazione»,  «porti  e
aeroporti civili», «produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
dell'energia», «promozione e organizzazione di attivita'  culturali»;
b) degli artt. 8, numeri 5), 9), 12), 14), 20) e 21); 9,  numeri  3),
7) e 8); e 16 dello statuto speciale; nonche' dell'art. 8, numero 1),
dello statuto speciale (ovvero dell'art. 117, quarto comma, Cost., se
ritenuto piu' favorevole), poiche' le  norme  censurate  regolano  in
modo  dettagliato  i  procedimenti   amministrativi   relativi   alle
iniziative produttive, affidando la  competenza  a  deciderli  ad  un
ufficio statale; c) degli artt. 8, 9  e  16  dello  statuto  speciale
ovvero (qualora si ritenga operante l'art. 10 della legge cost. n.  3
del 2001 o si ricada in una «nuova» materia) degli artt. 117, terzo e
quarto  comma,  e  118  Cost.,  per  l'invasione   della   competenza
provinciale a regolare i procedimenti  amministrativi  nelle  proprie
materie  e  per   assenza   dei   presupposti   della   chiamata   in
sussidiarieta'; d) degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento), che rispettivamente, nelle materie  di
potesta' legislativa provinciale,  vietano  la  diretta  operativita'
della legislazione statale, e l'attribuzione agli organi  statali  di
funzioni  amministrative  diverse  da  quelli  spettanti  allo  Stato
secondo lo statuto speciale e le relative  norme  di  attuazione;  e)
degli  artt.  87,  88  e  107  dello  statuto  speciale,  in   quanto
l'attuazione-integrazione delle  norme  statutarie  disciplinanti  le
funzioni del Commissario del Governo (che nella Provincia  svolge  le
funzioni del  prefetto)  rientra  nella  competenza  delle  norme  di
attuazione; f) degli artt. 3 e 97 Cost., perche' la norma dichiara di
voler ridurre gli oneri amministrativi ma, in  realta',  li  aggrava,
dato che agli organi normalmente competenti  sostituisce  un  ufficio
necessariamente  composto  dai  rappresentanti  dei  quattro  livelli
istituzionali (a prescindere dal tipo di  procedimento),  che  devono
decidere all'unanimita'. 
    2.- Riservate a separate pronunce le decisioni  sull'impugnazione
delle altre norme contenute nella legge n. 183 del 2011,  vengono  in
esame in questa  sede  le  questioni  di  costituzionalita'  relative
all'art. 14, commi da 1 a 6. 
    2.1.-  Va  preliminarmente  disposta  la  riunione  dei   ricorsi
proposti dalla Regione Valle d'Aosta e dalla  Provincia  autonoma  di
Trento in quanto aventi un oggetto comune (art. 14, commi da 1  a  6)
ed implicanti la  soluzione  di  questioni  -  ancorche'  riferite  a
parametri statutari parzialmente diversi - sostanzialmente analoghe. 
    3.-  Sempre  preliminarmente,  deve  rilevarsi   che,   dopo   la
proposizione di entrambi i ricorsi, il secondo periodo  del  comma  4
dell'art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221, ha disposto che «L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  e'  abrogato».  Poiche'  le  censure  svolte  dalle  ricorrenti
riguardano proprio la  portata  applicativa  della  disciplina  delle
«zone a burocrazia  zero»  dettata  dall'art.  43  (che  il  comma  1
dell'impugnato art. 14 estendeva in  via  sperimentale,  fino  al  31
dicembre 2013, all'intero territorio nazionale), lo ius  superveniens
viene  ad  incidere  direttamente  sul  contenuto  dispositivo  della
normativa impugnata, facendone venir meno in toto l'applicabilita'. 
    Da  un  lato,  puo'  pertanto  affermarsi  come  la  sopravvenuta
abrogazione della norma richiamata (che costituisce parte  integrante
e presupposto  di  operativita'  delle  disposizioni  impugnate)  sia
pienamente  satisfattiva  delle  pretese  delle   ricorrenti   (cosi'
realizzando la prima delle due condizioni che la giurisprudenza della
Corte ha enucleato per  pervenire  alla  declaratoria  di  cessazione
della materia del contendere: sentenze n. 272, n. 246 e  n.  228  del
2013). Quanto all'ulteriore  requisito,  va  rilevato  come  la  sola
Provincia autonoma di Trento abbia richiesto l'adozione  di  siffatta
pronuncia, affermando (nella memoria illustrativa di udienza) che  la
norma non ha trovato applicazione medio tempore nel  suo  territorio.
Tale  dichiarazione,  in  quanto  proveniente  dalla  stessa   parte,
titolare dell'interesse ad impugnare la norma in sede di giudizio  in
via di  azione  (ed  in  quanto  riguardante  circostanze  da  questa
direttamente acclarabili e non contestate  da  controparte),  risulta
sufficiente a determinare la cessazione della materia del  contendere
in ordine alle questioni proposte dalla predetta Provincia autonoma. 
    3.1.-  Viceversa  l'assenza  di  alcun   riferimento   allo   ius
superveniens ad opera della Regione autonoma Valle d'Aosta, che nulla
osserva in ordine alla eventuale satifattivita'  nei  suoi  confronti
della  novella  e,  soprattutto,  alla  mancata  applicazione   della
normativa censurata nel suo territorio, non consente di addivenire  -
rispetto alle  questioni  da  essa  proposte,  con  riferimento  agli
specifici  evocati  parametri,  anche  statutari  -   alla   medesima
declaratoria   di   cessazione   della   materia   del    contendere,
determinandosi pertanto la  necessita'  di  condurre  nel  merito  il
richiesto scrutinio di costituzionalita'. 
    4.-  Con  riguardo  al  quale,  sempre  in  via  preliminare,  va
rigettata l'eccezione di inammissibilita' delle  sollevate  questioni
in ragione della asserita  natura  perplessa  e  meramente  eventuale
delle proposte censure. Infatti, per giurisprudenza  consolidata,  la
eventuale finalita' interpretativa, o «cautelativa», della  questione
proposta in  via  principale  non  incide  sull'ammissibilita'  della
questione medesima. Questa Corte ha  ripetutamente  affermato  che  a
differenza del giudizio in via incidentale, quello in via  principale
puo' ben concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni
(anche se poste in subordinazione logica) prospettate dal  ricorrente
come possibili, soprattutto nei casi in cui (come nella specie) sulla
legge non si siano ancora formate prassi interpretative in  grado  di
modellare o restringere il raggio delle  sue  astratte  potenzialita'
applicative e le interpretazioni addotte  dal  ricorrente  non  siano
implausibili  e  irragionevolmente  scollegate   dalle   disposizioni
impugnate, cosi' da far ritenere le questioni del  tutto  astratte  o
pretestuose (sentenze n. 278 del 2010 e n. 249 del 2005). D'altronde,
pur nei limiti di cio' che possa essere considerato  disponibile  dai
contendenti (ordinanza  n.  342  del  2009),  nella  fattispecie,  la
manifestata   radicale   divergenza   delle    rispettive    premesse
interpretative dei contraddittori in ordine al contestato  ambito  di
applicabilita' (in ragione dell'espresso richiamo nelle  disposizioni
impugnate) della norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima
(dalla sentenza n. 232 del 2011) ai  rapporti  da  esse  disciplinati
dimostra il carattere  effettivamente  e  plausibilmente  controverso
della questione, derivante appunto dalla mancanza di una  convergenza
ermeneutica  che  sola  potrebbe  rendere  l'impugnazione  priva   di
consistenza, perche' assente l'interesse a coltivarla  (ordinanza  n.
342 del 2009). 
    5.- Nel merito, le censure mosse  dalla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta sono fondate. 
    5.1.- Su ricorso di una  Regione  a  statuto  ordinario,  con  la
sentenza n. 232 del 2011, di qualche mese precedente alla  emanazione
della normativa censurata, l'art. 43 del decreto-legge n. 78 del 2010
(che ha previsto, con normativa del tutto analoga, la possibilita' di
istituzione e la relativa regolamentazione delle «zone  a  burocrazia
zero»    nel    «Meridione    d'Italia»)    e'    stato    dichiarato
costituzionalmente illegittimo, «nella parte in cui e'  destinato  ad
applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro
l'ambito  delle  materie  di  competenza  regionale   concorrente   o
residuale». 
    Poiche'  l'impugnato  art.  14  della  legge  n.  183  del  2011,
espressamente  estende,  fino  al  31   dicembre   2013,   all'intero
territorio nazionale la medesima disciplina prevista  dal  menzionato
art. 43, il rinvio operato  dalla  disposizione  censurata  a  quanto
previsto da quella dichiarata incostituzionale comporta che anche  la
normativa oggetto del presente scrutinio  soffra  degli  stessi  vizi
della norma richiamata,  che  ne  determina  lo  specifico  contenuto
dispositivo. E, d'altronde, le censure svolte dalla Regione  autonoma
Valle d'Aosta sono nel loro contenuto analoghe (seppure riferite, tra
l'altro, anche a specifiche competenze statutarie) a quelle svolte  a
suo tempo dalla precedente ricorrente. 
    5.2.- Cosi', da un lato (conformemente a quanto  affermato  nella
richiamata pronuncia) deve ribadirsi che la disposizione impugnata  -
prevedendo una attribuzione generalizzata ed astratta  ad  un  organo
statale di un insieme indifferenziato  di  funzioni,  individuate  in
modo generico e caratterizzate anche da  una  notevole  eterogeneita'
quanto alla possibile  incidenza  sulle  specifiche  attribuzioni  di
competenza - e' destinata ad avere vigore  in  tutti  i  procedimenti
amministrativi ad istanza di parte o avviati d'ufficio concernenti le
«nuove iniziative produttive». E cio', a  prescindere  dalla  materia
nel cui contesto hanno rilievo tali  procedimenti,  i  quali  possono
essere destinati ad esplicarsi nei piu'  svariati  ambiti  materiali,
sia di competenza esclusiva  statale,  sia  di  competenza  primaria,
ovvero integrativa ed attuativa,  attribuite  alla  Regione  autonoma
ricorrente rispettivamente dagli artt. 2 e 3 dello statuto speciale. 
    Dall'altro lato (sempre in conformita' con la sentenza n. 232 del
2011), va richiamato il consolidato  orientamento  secondo  il  quale
(poiche' la valutazione della  necessita'  del  conferimento  di  una
funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto
a quello comunale  deve  essere  effettuata  dall'organo  legislativo
corrispondente almeno  al  livello  territoriale  interessato),  tale
scelta deve giustificarsi in  base  ai  principi  di  sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza (ex plurimis,  sentenze  n.  278  del
2010, n. 76 del 2009, n. 165 e n. 88 del 2007, n. 214  del  2006,  n.
151 del 2005). E deve riaffermarsi  che,  proprio  in  ragione  della
rilevanza  dei  valori  coinvolti,  una  deroga  al  riparto  operato
dall'art. 4 dello statuto speciale (secondo  il  quale:  «La  Regione
esercita le funzioni amministrative  sulle  materie  nelle  quali  ha
potesta' legislativa a norma degli artt. 2 e 3  [...]»)  puo'  essere
giustificata  solo  se   la   valutazione   dell'interesse   unitario
sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato
sia proporzionata, non risulti  affetta  da  irragionevolezza  e  sia
oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. 
    Affinche', dunque, nelle  materie  di  competenza  della  Regione
autonoma  ricorrente,  una   legge   statale   possa   legittimamente
attribuire funzioni amministrative a livello  centrale  ed  al  tempo
stesso regolarne  l'esercizio,  e'  necessario  che  essa  detti  una
disciplina logicamente pertinente  (dunque  idonea  alla  regolazione
delle suddette funzioni), che risulti limitata a quanto  strettamente
indispensabile a tale fine e che sia adottata a seguito di  procedure
che assicurino la partecipazione dei  livelli  di  governo  coinvolti
attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque,  attraverso
adeguati meccanismi di cooperazione per  l'esercizio  concreto  delle
funzioni  amministrative  allocate  in  capo  agli  organi  centrali.
Infatti, solo la presenza di tali presupposti, alla  stregua  di  uno
scrutinio stretto di costituzionalita', consente di  giustificare  la
scelta statale dell'esercizio  unitario  di  funzioni  (ex  plurimis,
sentenza n. 232 del 2011). 
    5.3 - L'intera normativa censurata - che, come  detto,  richiama,
al comma 1, la disciplina di cui all'art. 43 del decreto-legge n.  78
del  2010  e  ne  fa  proprio  il  relativo  campo  di   applicazione
indifferenziato, con cio' influendo anche sulla  portata  dispositiva
dei successivi commi da 2 a 6 - e' viziata dagli  stessi  profili  di
incostituzionalita' della disposizione richiamata, in  ragione  della
assoluta  carenza  nel  contesto   dispositivo   di   una   qualsiasi
esplicitazione sia dell'esigenza di assicurare  l'esercizio  unitario
perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruita', in termini
di proporzionalita' e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al
fine voluto ed ai  mezzi  predisposti  per  raggiungerlo,  sia  della
impossibilita' che  le  funzioni  amministrative  de  quibus  possano
essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori. 
    Ne', peraltro, puo'  valere  l'osservazione  della  difesa  dello
Stato,  secondo   cui   la   disposizione   impugnata   prevede   che
l'operativita'  della  disciplina  in  esame  sia  subordinata   alla
richiesta  della  Regione  (ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  14),
limitando  cosi'  l'applicazione  della  disciplina  delle  «zone   a
burocrazia zero» a  quanto  strettamente  indispensabile  a  giudizio
della Regione medesima. Tale assunto non risulta  decisivo,  giacche'
l'eventuale richiesta non potrebbe mai costituire  acquiescenza,  ne'
potrebbe  influire  sull'assetto  delle  competenze  che  e'  materia
indisponibile da parte delle Regioni. 
    6.- La normativa di cui all'art. 14, commi da 1 a 6, della  legge
n. 183 del 2011 deve pertanto  essere  dichiarata  costituzionalmente
illegittima, nella parte in cui e' destinata ad applicarsi  anche  ai
procedimenti amministrativi che  si  svolgono  entro  l'ambito  delle
materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della  Regione
autonoma Valle d'Aosta. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Provincia  autonoma  di
Trento, rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  14,  commi
da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2012), nella parte in  cui  era  destinato  ad  applicarsi
anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono  entro  l'ambito
delle materie di competenza primaria  e  integrativa/attuativa  della
Regione autonoma Valle d'Aosta; 
    2) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni di legittimita' costituzionale dello stesso art. 14,  commi
da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, promosse - in riferimento agli
artt. 8, 9, 16, 87, 88 e 107  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); agli artt. 2 e 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 3,  97,
117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione; nonche' all'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  (Modifiche  al
titolo V della parte seconda della Costituzione)  -  dalla  Provincia
autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI