N. 147 ORDINANZA 19 - 28 maggio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Amministrazione  pubblica  -  Istituti  autonomi  case   popolari   -
  Scioglimento dei consigli di amministrazione e nomina di commissari
  straordinari. 
- Legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti
  per la finanza regionale), art. 19, comma 4. 
-   
(GU n.24 del 4-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  19,  comma
4, della legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16  (Misure
urgenti  per  la   finanza   regionale),   promosso   dal   Tribunale
amministrativo regionale della Campania nel  procedimento  instaurato
tra De Filippo Andrea e la Regione Campania ed altri,  con  ordinanza
del 21 settembre 2011, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2012
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  28,  prima
serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visti gli atti di costituzione  di  De  Filippo  Andrea  e  della
Regione Campania; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  15  aprile  2014  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati Pasquale  Marotta  per  De  Filippo  Andrea  e
Almerina Bove per la Regione Campania. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale   amministrativo   regionale   della
Campania, con ordinanza del 21 settembre 2011, ha sollevato, in  sede
cautelare, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
comma 4, della legge della Regione Campania 7 dicembre  2010,  n.  16
(Misure urgenti per la finanza regionale), in riferimento agli  artt.
3, 24, 97 e 98 della Costituzione; 
    che la  disposizione  censurata  prevede  che  «A  seguito  della
situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi  case  popolari
(IACP) della Campania,  e'  disposto  lo  scioglimento,  con  effetto
immediato, dei  consigli  di  amministrazione.  Il  Presidente  della
Giunta regionale, con  proprio  provvedimento,  nomina  per  ciascuno
degli IACP della regione Campania, un  commissario  straordinario  il
quale si avvale di piu' subcommissari. I commissari restano in carica
per un periodo massimo di diciotto mesi a  decorrere  dalla  data  di
nomina»; 
    che il tribunale rimettente espone che il ricorrente nel giudizio
principale e' stato  designato  dal  Presidente  della  Provincia  di
Caserta,  con  decreto  n.  64   del   24   settembre   2008,   quale
rappresentante della medesima  Provincia  in  seno  al  Consiglio  di
amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari e che, a seguito
delle dimissioni del Presidente  della  Provincia  di  Caserta,  tale
designazione e'  stata  successivamente  confermata  dal  Commissario
straordinario dell'Ente; 
    che, secondo quanto rileva il  collegio  a  quo,  la  nomina  del
ricorrente nel giudizio principale quale componente del consiglio  di
amministrazione dello IACP di Caserta e' intervenuta con decreto  del
Presidente della Regione  Campania  n.  49  del  12  marzo  2010,  in
esecuzione di sentenza emessa dal medesimo  tribunale  amministrativo
rimettente   in   accoglimento   di   altro   ricorso   avverso    il
silenzio-inadempimento della Regione; 
    che  il  giudice  a  quo  riferisce  che,   successivamente,   in
applicazione  della  disposizione  censurata,  il  Presidente   della
Regione Campania, preso atto  dello  scioglimento  del  consiglio  di
amministrazione dello  IACP  di  Caserta,  ha  nominato  il  relativo
commissario straordinario, con decreto n. 94 del 27 aprile 2011,  che
forma oggetto di impugnazione nel giudizio principale; 
    che, in punto di rilevanza, il collegio  rimettente  osserva  che
l'atto amministrativo impugnato e'  stato  adottato  in  applicazione
della norma censurata; 
    che, inoltre, secondo il  collegio  a  quo,  la  rilevanza  della
questione non potrebbe escludersi in ragione del ricorso incidentale,
fondato sull'art. 6, comma 8, della legge 22  ottobre  1971,  n.  865
(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18  aprile  1962,  n.  167;
legge 29 settembre 1964, n.  847;  ed  autorizzazione  di  spesa  per
interventi  straordinari  nel  settore  dell'edilizia   residenziale,
agevolata e convenzionata), a mente del quale i membri del  consiglio
di  amministrazione  degli  IACP  eletti  dal  consiglio  provinciale
«restano in carica per lo stesso periodo degli organi  che  li  hanno
eletti»; 
    che,  infatti,  tale  ricorso  incidentale  appare  al  tribunale
rimettente, «ad un primo  esame»,  «non  dirimente»,  atteso  che  la
nomina del ricorrente nel giudizio principale  sarebbe  avvenuta,  in
data 12 marzo 2010, sulla  base  della  designazione  confermata  dal
commissario straordinario della Provincia di  Caserta,  dopo  che  il
consiglio provinciale proponente era stato gia' sciolto con d.P.R. 15
aprile 2009 (Scioglimento del  consiglio  provinciale  di  Caserta  e
nomina del commissario straordinario); 
    che, sotto il profilo  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione sollevata, il tribunale rimettente  ritiene,  innanzitutto,
che la norma regionale censurata si ponga in contrasto con i principi
enunciati in materia di spoils system da questa  Corte,  secondo  cui
simili meccanismi di  cessazione  automatica  e  generalizzata  degli
incarichi dirigenziali contrastano con gli artt. 97 e 98 Cost.; 
    che, infatti, ad avviso del collegio rimettente, la  disposizione
censurata, pur non rappresentando un  meccanismo  di  «spoils  system
dirigenziale in senso  stretto»,  tuttavia  persegue  ed  ottiene  il
medesimo  effetto,  facendo  parte,  insieme  ad  altri   contestuali
interventi  del  legislatore  regionale,  di  un  «unico  complessivo
disegno  volto  a  realizzare,  sia  pure  con  forme   e   procedure
eterogenee, il medesimo obiettivo di sostituire tout court coloro che
avevano  ricevuto  un   incarico   onorario   sotto   la   precedente
consiliatura»; 
    che, pertanto, secondo il giudice a quo, la norma censurata,  nel
disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione degli  IACP
e il  relativo  commissariamento,  quale  «misura  [...]  slegata  da
qualsiasi valutazione dell'attivita' svolta dai singoli  consigli  di
amministrazione», «per il tramite del commissariamento  realizza  sia
pure  in  via  mediata  una  automatica  incisione  sugli   incarichi
conferiti  dalla  compagine  politica  precedente»  e  presenta   una
identita' di ratio con i meccanismi  di  spoils  system  dirigenziale
gia' caducati da questa Corte; 
    che,  inoltre,  il  collegio  rimettente  ritiene  che  la  norma
censurata si ponga altresi' in contrasto con gli artt.  3,  24  e  97
Cost. in quanto legge-provvedimento che si limita ad indicare,  quale
«supporto  motivazionale  a  sostegno  del  commissariamento»,   «una
generica  e  generalizzata  "situazione  gestionale   relativa   agli
Istituti Autonomi Case Popolari"»; 
    che, con atto depositato il 19 luglio  2012,  e'  intervenuta  in
giudizio  la  Regione  Campania,  chiedendo  che  la   questione   di
legittimita'  costituzionale   venga   dichiarata   inammissibile   o
infondata,  per  ragioni  successivamente   precisate   con   memoria
depositata in data 25 marzo 2013, nella quale la difesa regionale  ha
rilevato, in particolare, le significative differenze fra le  ipotesi
di spoils  system  e  la  disciplina  censurata:  questa  disporrebbe
infatti «la cessazione dei consigli di  amministrazione  in  funzione
del commissariamento degli enti», anziche' «la cessazione di  singoli
incarichi  al  fine  della   nuova   copertura   dei   medesimi»,   e
riguarderebbe incarichi onorari, anziche' incarichi dirigenziali; 
    che, con atto depositato il 31 luglio 2012, si e'  costituito  in
giudizio  il  ricorrente  nel  giudizio  principale,  insistendo  per
l'accoglimento  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata e osservando, in particolare, che la  norma  censurata  non
adduce alcuna valida ragione a giustificazione del commissariamento e
realizza «una chiara ipotesi di spoils system», in  contrasto  con  i
principi di cui agli artt. 97 e 98 Cost. 
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania, con ordinanza del 21 settembre 2011, ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 19,  comma  4,  della  legge
della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per  la
finanza regionale), in riferimento agli artt. 3, 24, 97  e  98  della
Costituzione; 
    che la  disposizione  censurata  prevede  che  «A  seguito  della
situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi  case  popolari
(IACP) della Campania,  e'  disposto  lo  scioglimento,  con  effetto
immediato, dei  consigli  di  amministrazione.  Il  Presidente  della
Giunta regionale, con  proprio  provvedimento,  nomina  per  ciascuno
degli IACP della regione Campania, un  commissario  straordinario  il
quale si avvale di piu' subcommissari. I commissari restano in carica
per un periodo massimo di diciotto mesi a  decorrere  dalla  data  di
nomina»; 
    che il  collegio  rimettente  riferisce  che  il  ricorrente  nel
giudizio principale ha impugnato il decreto n. 94 del 27 aprile 2011,
con il quale il Presidente della Regione Campania, preso  atto  dello
scioglimento del consiglio di amministrazione dello IACP di  Caserta,
disposto dalla norma censurata, ha nominato,  in  applicazione  della
medesima disposizione, il relativo commissario straordinario; 
    che, secondo quanto espone il tribunale rimettente, il ricorrente
nel giudizio principale era stato nominato componente  del  consiglio
di amministrazione dello IACP di Caserta in data 12 marzo 2010, quale
rappresentante  della  Provincia  di  Caserta,   sulla   base   della
designazione del consiglio provinciale,  successivamente  confermata,
dopo  lo  scioglimento  del   consiglio   stesso,   dal   commissario
straordinario del predetto ente; 
    che, tuttavia, risulta che in data 28 marzo 2010, si sono  svolte
le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale della  Provincia
di Caserta; 
    che, per effetto di tali elezioni, sono cessati  dalla  carica  i
componenti del consiglio di amministrazione dello  IACP  nominati  su
designazione del precedente consiglio provinciale, ai sensi dell'art.
6, comma 8,  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865  (Programmi  e
coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica;   norme   sulla
espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni  alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione  di  spesa  per  interventi
straordinari nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata  e
convenzionata), secondo cui tali componenti «restano in carica per lo
stesso periodo degli organi che li hanno eletti»; 
    che, pertanto, il ricorrente nel giudizio principale, al  momento
dell'approvazione della  disposizione  censurata,  era  gia'  cessato
dalla carica di componente del  consiglio  di  amministrazione  dello
IACP di Caserta in virtu' di una  diversa  previsione  normativa,  in
quanto  nominato  sulla  base  della  designazione  di  un  consiglio
provinciale disciolto, poi confermata da un commissario straordinario
della Provincia a sua volta decaduto dalla carica dopo l'elezione del
nuovo consiglio provinciale; 
    che  il  collegio  rimettente,  non  valutando  con   sufficiente
approfondimento gli effetti del predetto art. 6, comma 8, della legge
n. 865 del 1971, non fornisce una  plausibile  motivazione  circa  la
sussistenza dell'interesse del ricorrente  nel  giudizio  principale,
gia' cessato dalla carica indipendentemente  dall'applicazione  della
norma censurata, all'annullamento del  provvedimento  di  nomina  del
commissario IACP; 
    che l'omessa valutazione  dei  profili  indicati  rende  altresi'
carente la motivazione sulla rilevanza  contenuta  nell'ordinanza  di
rimessione (ex multis, ordinanze n. 93 e n. 58 del 2014); 
    che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge  della
Regione Campania 7 dicembre  2010,  n.  16  (Misure  urgenti  per  la
finanza regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97  e
98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo  regionale  della
Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI