N. 148 ORDINANZA 19 - 28 maggio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
  stupefacenti o psicotrope - Modifiche al  testo  unico  di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. 
- Decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure  urgenti   per
  garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
  invernali,   nonche'    la    funzionalita'    dell'Amministrazione
  dell'interno.   Disposizioni   per   favorire   il   recupero    di
  tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico  delle  leggi
  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza, di cui al d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309)  -
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n.  49
  - artt. 4-bis e 4-vicies ter. 
-   
(GU n.24 del 4-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  4-bis  e
4-vicies ter del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, promossi dalla Corte  d'appello  di  Lecce  con
ordinanza del  7  ottobre  2013,  dal  Tribunale  ordinario  di  Vibo
Valentia con ordinanza del  5  luglio  2013  e  dal  Giudice  per  le
indagini preliminari presso il  Tribunale  ordinario  di  Milano  con
ordinanza del 28 novembre 2013, rispettivamente iscritte  al  n.  281
del registro ordinanze 2013 e ai nn. 1 e  6  del  registro  ordinanze
2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2,  5
e 7, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione di G.E. nonche' l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 16  aprile  2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che la Corte d'appello di Lecce (r.o. n. 281  del  2013)
ha dubitato della legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1,  della  legge  21  febbraio  2006,  n.  49,  in
riferimento all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  per
difetto di omogeneita' materiale e teleologica rispetto a  contenuto,
finalita' e ratio dell'originario testo del decreto-legge, ovvero, in
via subordinata,  per  difetto  del  requisito  della  necessita'  ed
urgenza; 
    che il Tribunale ordinario di Vibo Valentia (r.o. n. 1 del  2014)
ha parimenti dubitato  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.
4-bis,  nonche'  dell'art.  4-vicies  ter,  considerando  violato  da
entrambe le disposizioni l'art. 77,  secondo  comma,  Cost.  sotto  i
medesimi profili di cui sopra; 
    che il Giudice per le indagini preliminari  presso  il  Tribunale
ordinario di Milano (r.o. n. 6 del  2014)  ha  censurato  gli  stessi
artt. 4-bis e 4-vicies ter, lamentando la  violazione  dell'art.  77,
secondo comma, Cost. per difetto del citato requisito di  omogeneita'
ovvero, in via subordinata, dei presupposti di necessita' ed urgenza; 
    che tale ultimo rimettente ha altresi'  considerato  violati  gli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4, paragrafi
1 e 2, lettera b), prima parte, della decisione quadro del  Consiglio
dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n.  2004/757/GAI  (Decisione
quadro del  Consiglio  riguardante  la  fissazione  di  norme  minime
relative  agli  elementi  costitutivi  dei  reati  e  alle   sanzioni
applicabili in materia di  traffico  illecito  di  stupefacenti),  in
quanto  la  disciplina  introdotta  con  le  disposizioni   censurate
contrasterebbe con quella sovranazionale, non osservando i criteri di
effettivita',  proporzionalita'  e   dissuasivita'   delle   sanzioni
stabiliti nella  predetta  decisione  quadro,  in  conseguenza  della
mancata differenziazione del trattamento penale per gli «stupefacenti
piu' dannosi per la salute»; 
    che  lo  stesso  rimettente  ha  altresi'   osservato,   in   via
subordinata, che le disposizioni di cui agli artt. 11  e  117,  primo
comma, Cost. sarebbero state violate anche in relazione all'art.  49,
comma 3, della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,
proclamata a Nizza il  7  dicembre  2000,  avente  lo  stesso  valore
giuridico dei trattati ai sensi dell'art. 6, comma  1,  del  Trattato
sull'Unione europea, in quanto la disciplina introdotta con le  norme
censurate contrasterebbe con il principio di  proporzionalita'  delle
pene o, in via ulteriormente subordinata, con il principio  di  leale
collaborazione tra gli Stati. 
    Considerato che le ordinanze di  rimessione  sollevano  questioni
aventi ad  oggetto  la  medesima  disposizione  legislativa,  onde  i
relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti  con   unica
pronuncia; 
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa  Corte,
con la sentenza  n.  32  del  2014,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, oltre che dell'art. 4-vicies ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; 
    che, dunque, le questioni di  legittimita'  costituzionale  sopra
indicate   vanno   dichiarate   manifestamente   inammissibili    per
sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito  della  sentenza
citata, le norme censurate dai  giudici  a  quibus  sono  gia'  state
rimosse  dall'ordinamento  con  efficacia  ex  tunc   (ex   plurimis,
ordinanze n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt.  4-bis  e  4-vicies  ter  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevate,
in  riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  dalla  Corte
d'appello di Lecce  e  dal  Tribunale  ordinario  di  Vibo  Valentia,
nonche', in riferimento agli artt. 11, 77, secondo comma, 117,  primo
comma, Cost., dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale ordinario di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI