N. 159 SENTENZA 21 maggio - 6 giugno 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Competenza territoriale funzionale inderogabile del  T.A.R.  Lazio,
  sede di Roma, per le controversie  relative  all'Agenzia  nazionale
  per l'amministrazione e la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
  confiscati alla criminalita' organizzata. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
  44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
  il riordino del processo amministrativo), artt. 13, 14,  15,  16  e
  135, comma 1, lettera p). 
-   
(GU n.25 del 11-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  13,  14,
15, 16 e 135, comma 1, lettera p), del decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante  delega  al  governo  per  il  riordino  del  processo
amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale  per
la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria,  nel  procedimento
vertente tra Z.C. e Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, con ordinanza dell'11 aprile 2013, iscritta  al  n.  164
del registro ordinanze 2013 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  12  marzo  2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato (r.o.  n.  164  del
2013) questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 e  135,
comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al  governo  per
il riordino del processo amministrativo), per violazione degli  artt.
3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, nonche', in subordine, degli
artt. 13  -  nella  parte  in  cui  qualifica  come  inderogabile  la
competenza  territoriale  -,  14,  15  e  16  del  medesimo   decreto
legislativo, per violazione dell'art. 76 Cost. 
    In particolare, il rimettente ha precisato che, in un giudizio di
impugnazione di un provvedimento con cui  il  direttore  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati, con sede in Reggio Calabria, ha ordinato il
rilascio di un appartamento  oggetto  di  confisca  disposta  in  via
definitiva,   l'Avvocatura   generale   dello   Stato   ha   eccepito
l'incompetenza   dell'adito   TAR   Calabria,   rilevando   che    la
controversia, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera p), del d.lgs.
n.  104  del   2010,   rientra   nella   competenza   del   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. 
    Il giudice a quo ha  riconosciuto,  in  sede  cautelare,  che  la
controversia  rientra  nel  novero  degli  affari  ricompresi   nella
competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio ai sensi degli artt.
14 e 135, comma 1, lettera p), del d.lgs. n.  104  del  2010,  ma  ha
ritenuto  di  sollevare  d'ufficio  la  questione   di   legittimita'
costituzionale delle disposizioni sopra riportate. 
    1.1.- Il TAR Calabria ha motivato la non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita'  costituzionale  con  riferimento  ai
parametri di cui agli artt. 3, 25 e 125, nonche' 24 e  111  Cost.  Il
giudice rimettente  ha  ricostruito  il  quadro  normativo  anteriore
all'entrata  in  vigore  del  codice  del  processo   amministrativo,
ricordando che la legge 6 dicembre 1971,  n.  1034  (Istituzione  dei
tribunali amministrativi  regionali)  non  conteneva  una  disciplina
generale sulla competenza  funzionale  inderogabile  del  TAR  Lazio,
limitandosi a prevedere una competenza residuale del TAR con  sede  a
Roma per gli atti statali, e segnalando che il  codice  del  processo
amministrativo  ha  innovativamente  optato  per  il   regime   della
inderogabilita' della competenza territoriale. Il giudice  rimettente
ha  poi  ricordato  che  l'introduzione  di  ipotesi  di   competenza
funzionale a favore del TAR Lazio ha preso avvio negli anni  Novanta,
a partire dalla legge 12 aprile 1990, n. 74 (Modifica alle norme  sul
sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore  della
magistratura), che la ha delineata per il ricorso,  in  primo  grado,
avverso i provvedimenti del Consiglio  superiore  della  magistratura
riguardanti i magistrati, cosi' configurando una significativa deroga
al principio della territorialita'. Su questa  disciplina  era  stata
sollevata questione di legittimita' costituzionale in base agli artt.
3, 24 e 125 Cost., che e' stata rigettata con la sentenza n. 189  del
1992  della  Corte  costituzionale,  sulla  base  della  «particolare
posizione  che  il  Consiglio  superiore  della  magistratura  occupa
nell'ordinamento costituzionale  della  Repubblica»  e  dello  status
«rivestito dai  magistrati  ordinari,  particolare  e  differenziato,
rispetto alla categoria degli altri pubblici dipendenti»,  oltre  che
dell'«esigenza  largamente  avvertita   circa   l'uniformita'   della
giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado». Il TAR Calabria ha
quindi fatto presente che, sul modello di questa disciplina, numerose
e variegate tipologie  di  controversie  sono  state  successivamente
attribuite alla competenza funzionale del TAR Lazio, sino a  giungere
alla positivizzazione di un'autonoma categoria concettuale  nell'art.
14 del codice  del  processo  amministrativo  (rubricato  «competenza
funzionale  inderogabile»),  che  rinvia  al  successivo  art.   135,
composto da ben  diciotto  punti,  cosi'  determinando  un  ulteriore
incremento delle liti davanti al TAR Lazio. 
    Il giudice rimettente  ha  percio'  dubitato  della  legittimita'
costituzionale   della   disciplina   del   codice    del    processo
amministrativo  nella  parte  riguardante  il  sindacato  sugli  atti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata  (art.
135, comma 1, lettera p, del d.lgs. n. 104 del  2010),  sottolineando
come l'Agenzia abbia - per effetto di una scelta politica,  giudicata
peculiare  e  innovativa,  volta  a  radicare   la   presenza   delle
istituzioni in una zona periferica dal punto di vista geografico,  ma
centrale e nodale dal punto di vista  delle  attivita'  di  contrasto
alle organizzazioni criminali - la  sua  sede  principale  in  Reggio
Calabria. 
    Ne discenderebbe, ad avviso del giudice rimettente,  una  lesione
del canone, desumibile dall'art. 3  Cost.,  di  ragionevolezza  e  di
coerenza  dell'ordinamento  giuridico,  stante  la  mancanza  di  una
ragione giustificatrice, idonea a sorreggere  la  deroga  ai  criteri
ordinari ex art. 13 del codice del processo amministrativo, ai  sensi
del quale, per effetto degli indici di collegamento territoriale,  la
competenza spetterebbe in  primis  allo  stesso  giudice  rimettente,
ossia al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria. 
    Nel caso di specie, infatti, ad avviso del giudice rimettente non
vi sarebbe una situazione di  straordinaria  emergenza,  come  quella
alla base delle misure dettate  per  il  settore  dei  rifiuti  nella
Regione Campania - dove pure l'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e  2-quater
del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie  per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella  regione
Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione  civile),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  27
gennaio 2006, n. 21, ha configurato una competenza funzionale del TAR
Lazio -, in base alla quale la Corte costituzionale,  nella  sentenza
n. 237 del 2007, ha riconosciuto la  legittimita'  costituzionale  di
tale    eccezionale    spostamento:    l'Agenzia    nazionale     per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata - i cui tratti  essenziali  sono  stati
richiamati dalla sentenza n. 34 del 2012 della Corte costituzionale -
non  godrebbe   di   una   particolare   posizione   nell'ordinamento
costituzionale della Repubblica o  nell'organizzazione  dei  pubblici
poteri,  ne'   i   destinatari   dei   provvedimenti   in   questione
presenterebbero  un  peculiare  status.   E   neppure,   infine,   la
costituzione dell'Agenzia potrebbe  essere  intesa  come  una  misura
eccezionale,  visto  che  la  cosiddetta  «emergenza   mafiosa»   non
costituirebbe un problema di carattere temporaneo. 
    Ad avviso del giudice rimettente, non sarebbe utilizzabile, nella
specie,   neanche   l'argomento   relativo   all'uniformita'    della
giurisprudenza  sin  dalle  pronunce  di  primo  grado,  che  in   un
ordinamento di civil law non si presterebbe ad essere invocato ex se,
quale deroga autonoma al criterio  di  precostituzione  del  giudice.
Esso, infatti, si scontrerebbe con la realta' di un TAR Lazio la  cui
struttura e' stata nel frattempo decisamente ampliata  (essendo  oggi
composto da ben dodici sezioni), anche a seguito  dell'aumento  delle
sue competenze, per cui paradossalmente esso sarebbe il meno idoneo a
svolgere una funzione nomofilattica, che e'  comunque  attribuita  al
giudice di appello  e  in  special  modo  all'adunanza  plenaria  del
Consiglio di Stato (art. 99 del codice del processo amministrativo). 
    Le disposizioni del  codice  del  processo  amministrativo  prima
richiamate sarebbero, inoltre, secondo il TAR Calabria,  contrastanti
con  l'art.  125  Cost.,  il  quale   sancisce   il   principio   del
decentramento a livello regionale della giurisdizione amministrativa,
nell'ottica - che si  ricaverebbe  anche  dai  lavori  dell'Assemblea
Costituente - della necessaria prossimita' del giudice  ai  fatti  di
cui e' chiamato a conoscere. E' alla luce di tale  principio  che  il
TAR Calabria  ha  ritenuto  debba  essere  letto,  per  la  giustizia
amministrativa, la regola del «giudice naturale» affermata  dall'art.
25 Cost.: la competenza dei giudici amministrativi dovrebbe, percio',
non solo essere predeterminata dalla legge, ma dovrebbe rispettare il
principio di naturalita',  come  desumibile  dal  combinato  disposto
degli artt. 25 e 125 Cost., nel senso di una maggiore  idoneita'  del
giudice individuato su base regionale a fornire una adeguata risposta
di giustizia. Per la giustizia amministrativa la deroga  al  criterio
della competenza territoriale in favore di un unico  altro  tribunale
altererebbe percio' profondamente l'equilibrio  del  controllo  sugli
atti  amministrativi,  che  e'  stato  pensato  dai   costituenti   -
diversamente dalla giustizia ordinaria, ex art. 102,  secondo  comma,
Cost. - in maniera  svincolata  dalla  specializzazione  per  singole
materie. 
    Il TAR Calabria ha invitato poi a operare una  nuova  riflessione
sull'orientamento fatto proprio dalla  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n. 189 del 1992, alla luce  dei  mutamenti  intervenuti  nel
sistema delle autonomie locali, in particolare  con  la  riforma  del
Titolo V Cost., e nel sistema processuale amministrativo, specie alla
luce dell'art. 125 Cost., che riconoscerebbe pari, oltre  che  piena,
dignita' a tutti i tribunali amministrativi regionali. 
    Infine, con riguardo al contrasto con gli artt. 24 e  111  Cost.,
il TAR Calabria ha sostenuto che  la  concentrazione  nel  TAR  Lazio
delle   controversie   sugli   atti   dell'Agenzia   nazionale    per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita'  organizzata  renderebbe  assai  piu'  difficoltoso
l'esercizio concreto del diritto di difesa  e  configgerebbe  con  il
principio della ragionevole durata del processo. Infatti,  quanto  al
diritto di difesa, si costringerebbe, da un lato, colui  che  intenda
agire o resistere a tutela  della  propria  posizione  soggettiva  ad
affrontare  spese  aggiuntive,  rispetto  a  quelle,  gia'   elevate,
richieste comunque per l'accesso alla  giustizia;  e  si  renderebbe,
dall'altro, piu' difficoltosa e  meno  tempestiva  la  stessa  difesa
dell'amministrazione resistente, avente  la  sua  sede  principale  a
Reggio  Calabria.  Quanto  alla  ragionevole  durata  del   processo,
l'incremento smisurato del contenzioso presso un unico TAR renderebbe
inevitabilmente sempre piu'  lungo  il  tempo  medio  di  durata  dei
relativi processi, con gravi ricadute  sull'efficienza  del  Paese  e
sulla spesa pubblica. 
    1.2.-  Il  giudice  rimettente  ha  altresi'   prospettato,   «in
subordine», una  diversa  e  piu'  ampia  questione  di  legittimita'
costituzionale - della  quale  la  Corte  costituzionale  «d'ufficio,
potra' cogliere l'eventuale  "pregiudizialita'  logico-giuridica"»  -
che coinvolge l'intera disciplina della competenza contenuta nel Capo
IV, Titolo I, del Libro I  del  codice  del  processo  amministrativo
(artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104  del  2010),  sospettata  di
essere in contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto eccedente rispetto
alla norma di delega legislativa di cui all'art. 44  della  legge  18
giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile). 
    La questione  di  legittimita'  costituzionale  della  disciplina
della competenza contenuta nel codice del processo amministrativo  e'
stata giudicata rilevante dal giudice  a  quo,  dal  momento  che  la
competenza funzionale, da sempre ritenuta, in via interpretativa, una
competenza inderogabile, sarebbe divenuta  da  eccezione  regola.  Il
legislatore delegato avrebbe cosi' configurato,  ad  avviso  del  TAR
Calabria, un sistema del tutto nuovo, nel quale la competenza,  tanto
territoriale quanto funzionale, e' sempre inderogabile,  sistema  che
sarebbe privo non solo di copertura costituzionale,  ma  altresi'  di
qualsivoglia riscontro nella legge di delega. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza,  il  giudice  rimettente,
dopo  aver  richiamato  alcuni  orientamenti   della   giurisprudenza
costituzionale riguardo alle deleghe legislative alla  revisione,  al
riordino e al riassetto di norme preesistenti, come quella di cui  al
suddetto art. 44,  in  base  ai  quali  l'introduzione  di  soluzioni
sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente
«e' ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti  principi  e
criteri direttivi idonei  a  circoscrivere  la  discrezionalita'  del
legislatore delegato» (sentenze n. 293 e n. 230 del 2010 della  Corte
costituzionale), si e' specificamente soffermato  sulla  sentenza  n.
162 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle
norme  del  codice  del  processo  amministrativo,   per   violazione
dell'art.  76  Cost.,  nella  parte   in   cui   attribuiscono   alla
giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo,  con  cognizione
estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio  -  sede
di Roma, le  controversie  in  materia  di  sanzioni  irrogate  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB). Il giudice
remittente ha sostenuto, infatti, che tra i principi della delega non
ve ne sarebbe alcuno idoneo ad abilitare il  legislatore  delegato  a
riformare l'istituto della  competenza,  cosi'  come  invece  avrebbe
fatto il codice del processo amministrativo, nel momento  in  cui  ha
reso inderogabile la competenza per territorio. 
    Oltre che su elementi tratti dai lavori  preparatori  del  codice
del processo  amministrativo  -  in  particolare,  il  fatto  che  la
relazione illustrativa non abbia richiamato, in proposito, la  delega
legislativa e la circostanza che l'inderogabilita'  della  competenza
sia stata introdotta  successivamente  al  lavoro  della  commissione
speciale che ha elaborato il codice - il TAR Calabria ha  fatto  leva
sulla ratio complessiva della legge di delega,  ispirata  all'intento
di assicurare una maggiore effettivita' della tutela, osservando come
la scelta di rendere inderogabile la competenza, oltre a non  trovare
addentellati nel sistema previgente, avrebbe irrigidito e  reso  piu'
vischiosa la risposta di giustizia. 
    2.- Con atto depositato in data 30 luglio 2013, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e'  intervenuto  in   giudizio,   eccependo
l'inammissibilita' e la manifesta  infondatezza  delle  questioni  di
legittimita' sollevate dal TAR Calabria. 
    L'Avvocatura generale dello Stato ha osservato, con riguardo alla
censura  per  irragionevolezza,  ancorata  all'art.  3   Cost.,   che
l'esigenza di  una  «prossimita'»  del  giudice  amministrativo  alla
vicenda sarebbe priva di rango costituzionale e comunque  inidonea  a
limitare la discrezionalita' del legislatore al riguardo. A supporto,
viene richiamata la giurisprudenza costituzionale che, con riguardo a
previsioni  normative  relative   a   situazioni   emergenziali   (in
particolare, in materia di rifiuti),  ha  ribadito  la  spettanza  di
un'ampia  potesta'  discrezionale  in  capo  al   legislatore   nella
conformazione degli istituti processuali, con il  solo  limite  della
non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela  (sentenze  n.
237 del 2007; n. 341 del  2006;  n.  206  del  2004).  Inoltre,  sono
invocati  i  contenuti  della  ordinanza  25  giugno  2012,   n.   23
dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella quale il giudice
amministrativo di secondo grado, risolvendo in favore del  TAR  Lazio
un regolamento di competenza, ha fatto leva sugli orientamenti  della
giurisprudenza costituzionale al fine di affermare che l'attribuzione
al  TAR  Lazio  delle  controversie  sui  provvedimenti  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata   risulta
aderente a interessi  generali,  «nel  quadro  della  lotta  ai  piu'
complessi fenomeni criminali che impegna da tempo indivisibilmente lo
Stato nelle sue  varie  espressioni  organizzative».  Da  tutto  cio'
l'Avvocatura generale dello Stato  ha  ricavato  che  la  censura  di
irragionevolezza della scelta legislativa dovrebbe  essere  respinta,
in quanto essa sarebbe giustificata dalla peculiarita'  dell'esigenza
sottesa ai provvedimenti amministrativi della suddetta Agenzia, ossia
il contrasto economico ai fenomeni mafiosi, per i quali non  potrebbe
in alcun caso predicarsi la mera rilevanza locale. 
    Con riguardo  alla  pretesa  lesione  dei  principi  del  giudice
naturale precostituito per legge e del decentramento della  giustizia
amministrativa, di cui  agli  artt.  25  e  125  Cost.,  l'Avvocatura
generale  dello  Stato  ha  richiamato  -  riguardo  al  secondo  dei
parametri  invocati  -  il  tradizionale  principio  affermato  dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 237 del 2007 e n. 189  del
1992), secondo cui l'attribuzione della competenza al TAR  Lazio  non
altererebbe il sistema di  giustizia  amministrativa,  specie  quando
esistano ragioni  idonee  a  giustificare  la  deroga  agli  ordinari
criteri di ripartizione della competenza  tra  gli  organi  di  primo
grado della  giustizia  amministrativa.  Quanto  all'art.  25  Cost.,
l'Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato come  il  principio
del  giudice  naturale,  secondo  la  giurisprudenza   costituzionale
(sentenze n. 117 del 2012 e n. 30 del 2011), lungi da ancorarsi ad un
dato pre-normativo, quale la prossimita' geografica del giudice  alla
vicenda da giudicare, deve interpretarsi  unicamente  come  volto  ad
assicurare  un  giudice  «precostituito  per  legge»,  ed  e'  quindi
osservato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla  legge
sulla base di criteri generali fissati in anticipo nel rispetto della
riserva di legge. 
    Quanto alla pretesa violazione dei canoni del diritto di difesa e
della ragionevole durata del processo di cui  agli  artt.  24  e  111
Cost., l'Avvocatura generale dello Stato  ha  ritenuto  la  questione
manifestamente infondata, negando, sulla scorta della  giurisprudenza
costituzionale (da ultima, la sentenza n. 237 del  2007),  che  nella
specie possa ravvisarsi o una condizione di  sostanziale  impedimento
all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. o un
ostacolo all'ottenimento di giustizia. 
    Infine, riguardo alla censura  volta  a  lamentare  l'eccesso  di
delega ex  art.  76  Cost.,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
considerato del tutto improprio il richiamo alla sentenza n. 162  del
2012  della  Corte  costituzionale,  visto  che  con  essa  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per  eccesso  di  delega,
non  gia'  della   competenza   territoriale   interna   al   giudice
amministrativo  (nella  specie,  del   TAR   Lazio),   bensi'   della
configurazione di un'ipotesi di giurisdizione esclusiva  del  giudice
amministrativo. Sempre  in  linea  generale,  ha  osservato  come  le
considerazioni del TAR Calabria si appuntino su una  valutazione  del
tutto generale delle ipotesi di competenza funzionale  dei  TAR,  che
non sarebbero rilevanti in relazione alla fattispecie in esame. 
    Ad ogni modo, l'Avvocatura generale dello Stato ha reputato priva
di   fondamento    la    censura,    posto    che    la    previsione
dell'inderogabilita' della competenza del TAR Lazio sui provvedimenti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e   confiscati   alla   criminalita'   organizzata
deriverebbe gia' dalla normativa precedente al  codice  del  processo
amministrativo: viene richiamato, in tal senso, l'art.  9,  comma  1,
del decreto-legge 4 febbraio 2010,  n.  4  (Istituzione  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), il quale nel
testo originario disponeva che «Per tutte le controversie  attribuite
alla    cognizione    del    giudice     amministrativo     derivanti
dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari,
e' competente il tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  con
sede in Roma. Le questioni di competenza di  cui  al  presente  comma
sono rilevabili d'ufficio». Gia' allora, dunque,  la  competenza  del
TAR Lazio, in quanto rilevabile d'ufficio, sarebbe stata  configurata
come «funzionale», secondo il modello poi adottato  in  via  generale
dal codice del processo amministrativo, il quale sul punto  specifico
non  avrebbe  operato  alcun  intervento  autenticamente  innovativo.
Comunque, alla luce dei criteri di delega,  tra  i  quali  figura  la
concentrazione delle tutele, la scelta codicistica, limitatasi ad  un
coordinamento con il  regime  generale  della  inderogabilita'  delle
ipotesi di  competenza  funzionale,  dovrebbe  ritenersi,  ad  avviso
dell'Avvocatura generale dello  Stato,  «obbligata»  dalla  legge  di
delega. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, in un giudizio  di  impugnazione
del provvedimento con cui il  direttore  dell'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni   sequestrati   e
confiscati, con sede in Reggio Calabria, ha ordinato il  rilascio  di
un appartamento oggetto di confisca disposta in  via  definitiva,  ha
sollevato due questioni di legittimita' costituzionale. 
    In primo luogo, ha prospettato il dubbio che gli artt. 14 e  135,
comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al  governo  per
il  riordino  del  processo  amministrativo),  nella  parte  in   cui
prevedono  la  competenza  funzionale  inderogabile   del   Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  sede  di  Roma,  per   le
controversie relative all'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita'
organizzata, violino, anzitutto, l'art. 3  Cost.,  sotto  il  profilo
della ragionevolezza, in quanto derogherebbero, in  mancanza  di  una
valida e sufficiente ragione giustificatrice, ai criteri ordinari  di
individuazione della competenza, legati agli indici  di  collegamento
territoriale; indi, gli artt. 25 e 125 Cost., in quanto altererebbero
l'equilibrio del controllo giurisdizionale sugli atti  amministrativi
e vanificherebbero l'articolazione su base regionale del  sistema  di
giustizia amministrativa; infine, gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto
renderebbero piu' difficoltoso l'esercizio del diritto  di  difesa  e
confliggerebbero con il canone della ragionevole durata del processo. 
    Inoltre,  il  giudice  remittente  ha  prospettato  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n.
104 del 2010, nella parte  in  cui  disciplinano  la  competenza  sia
territoriale, sia funzionale dei tribunali amministrativi  regionali,
configurando entrambe come inderogabili, per violazione dell'art.  76
Cost., in quanto eccedenti la delega legislativa di cui  all'art.  44
della legge 18 giugno 2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia
di processo civile), limitata al riordino delle norme  vigenti  sulla
giurisdizione del giudice amministrativo. 
    2. - La questione di legittimita' costituzionale degli artt.  13,
14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010 e' inammissibile. 
    L'impugnativa  delle  suddette  disposizioni  coinvolge  l'intera
disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali
amministrativi regionali, ridisegnata dal  Capo  IV,  Titolo  I,  del
Libro I del codice del processo amministrativo.  L'elemento  centrale
di tale disciplina e' contenuto nell'art. 13 del codice del  processo
amministrativo, rubricato "Competenza territoriale inderogabile",  il
quale stabilisce, al comma 1,  che  «sulle  controversie  riguardanti
provvedimenti,   atti,   accordi   o   comportamenti   di   pubbliche
amministrazioni   e'   inderogabilmente   competente   il   tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione  territoriale  esse
hanno  sede.  Il  tribunale  amministrativo  regionale  e'   comunque
inderogabilmente   competente    sulle    controversie    riguardanti
provvedimenti,   atti,   accordi   o   comportamenti   di   pubbliche
amministrazioni  i  cui  effetti  diretti  sono  limitati  all'ambito
territoriale della regione in cui il tribunale ha sede». Il  medesimo
articolo  prevede  poi,  al  comma  2,  che  «per   le   controversie
riguardanti pubblici dipendenti  e'  inderogabilmente  competente  il
tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di
servizio» e, al comma 3, che «negli altri  casi  e'  inderogabilmente
competente,  per  gli  atti  statali,  il  Tribunale   amministrativo
regionale del Lazio, sede di  Roma  e,  per  gli  atti  dei  soggetti
pubblici a carattere ultra  regionale,  il  tribunale  amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto». 
    La regola dell'inderogabilita' territoriale e' ribadita  all'art.
13, comma 4, il quale, nella formulazione  derivante  dalla  modifica
apportata dall' art. 1, comma 1, lettera a), numero 1),  del  decreto
legislativo  14  settembre  2012,  n.  160  (Ulteriori   disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
104,  recante   codice   del   processo   amministrativo,   a   norma
dell'articolo 44, comma 4, della legge  18  giugno  2009,  n.  69)  -
cosiddetto «secondo correttivo» al codice del processo amministrativo
-, la prevede espressamente «anche in ordine alle misure  cautelari»,
peraltro esplicitando una regola gia' contenuta, sin dall'inizio, nel
successivo  art.  16  del  codice  del  processo  amministrativo.   A
completare  i  criteri  per  la   determinazione   della   competenza
territoriale dei giudici amministrativi vale il successivo  art.  13,
comma 4-bis, aggiunto dal d.lgs. n. 160 del 2012, ove si precisa  che
«la competenza territoriale relativa al provvedimento da  cui  deriva
l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli  atti
presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti  di  atti
normativi o generali, per  la  cui  impugnazione  restano  fermi  gli
ordinari criteri di attribuzione della competenza». 
    Il successivo art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2010,  impugnato  dal
ricorrente, riguarda invece la competenza  funzionale  dei  tribunali
amministrativi  regionali,  anch'essa  qualificata  inderogabile,   e
specificamente identifica quella del  TAR  Lazio,  sede  di  Roma,  e
quella del TAR Lombardia, sede di Milano. 
    I seguenti artt. 15  e  16  del  d.lgs.  n.  104  del  2010,  che
completano il  plesso  di  disposizioni  impugnate  con  la  presente
questione, illustrano  rispettivamente  le  modalita'  con  cui  deve
essere rilevato e accertato il  difetto  di  competenza,  nonche'  la
procedura per il regolamento preventivo di competenza,  spettante  al
Consiglio di Stato. 
    Da quanto precede, appare evidente che  l'impugnazione  congiunta
degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n.  104  del  2010  eccede  di
larga misura  l'oggetto  del  giudizio  a  quo,  essendo  il  giudice
remittente  chiamato  esclusivamente   a   dare   applicazione   alle
disposizioni concernenti la competenza funzionale del  TAR  Lazio  in
ordine  alle  controversie   relative   all'Agenzia   nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e  135,
comma 1, lettera p),  del  codice  del  processo  amministrativo.  Di
conseguenza,  la  prospettata  violazione  dell'art.  76  Cost.,  per
eccesso di delega, da parte dell'intera disciplina contenuta nel Capo
IV, Titolo I, del Libro I del codice del processo  amministrativo  e'
inammissibile per difetto di rilevanza. 
    3.- La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14  e
135, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 104 del 2010, non e' fondata. 
    3.1.-  Oggetto  della  prospettata  questione   di   legittimita'
costituzionale e'  la  competenza  funzionale  inderogabile  del  TAR
Lazio, sede di Roma, sui  provvedimenti  dell'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni   sequestrati   e
confiscati. Il giudice remittente ritiene che l'attribuzione di detta
competenza al TAR Lazio determini la violazione di una pluralita'  di
parametri costituzionali, e specificamente degli artt. 3, 24, 25, 111
e 125 Cost., e reputa che la  rimozione  delle  disposizioni  che  si
assumono illegittime comporti la riespansione  dei  criteri  generali
sulla distribuzione territoriale delle competenze, indicati  all'art.
13 del codice del processo amministrativo, che porterebbero, in tesi,
a individuare in capo al medesimo TAR Calabria, sezione  staccata  di
Reggio  Calabria,  rimettente  nel  presente  giudizio,  il   giudice
naturale delle controversie in oggetto. Di  qui  la  rilevanza  della
questione portata all'esame della Corte. 
    3.2.- L'impugnato art. 14 del codice del processo  amministrativo
stabilisce, per  quanto  rileva  nel  presente  giudizio,  che  «sono
devolute funzionalmente alla competenza  inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede  di  Roma,  le  controversie
indicate dall'articolo 135 e dalla legge». A sua volta il  richiamato
art. 135 del codice del processo amministrativo enumera in una  lunga
lista - al comma 1, lettere da  a)  a  q-quater)  -  le  controversie
attribuite alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.  Si
tratta peraltro di un elenco non esaustivo,  in  quanto  la  medesima
disposizione fa poi salve esplicitamente «ulteriori  disposizioni  di
legge» attributive di competenze al  TAR  Lazio.  Per  effetto  degli
artt. 14 e 135 del codice del  processo  amministrativo  si  delinea,
dunque, un elenco cospicuo e aperto di casi assoggettati al  criterio
della competenza funzionale, che comporta un considerevole incremento
delle attribuzioni del TAR Lazio, con sede in Roma.  L'unica  ipotesi
di competenza funzionale stabilita  dal  codice,  diversa  da  quelle
relative al TAR Lazio, e' disposta a favore del TAR  Lombardia,  sede
di Milano, al quale spetta la competenza funzionale inderogabile  per
le controversie relative  ai  poteri  esercitati  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas (art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 104 del
2010). 
    3.3.- Tra le questioni affidate  al  TAR  Lazio,  sede  di  Roma,
figurano  anche  quelle  relative   ai   provvedimenti   dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla  criminalita'  organizzata  (art.  135,
comma 1, lettera p). 
    Quest'ultima  disposizione,  nel  testo  modificato  dal  decreto
legislativo 15 novembre 2011,  n.  195  (Disposizioni  correttive  ed
integrative al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  recante
codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4,
della legge 18 giugno 2009, n. 69), attribuisce al TAR Lazio, sede di
Roma  la  competenza  funzionale  inderogabile  sulle   «controversie
attribuite alla giurisdizione del  giudice  amministrativo  derivanti
dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo
6  settembre  2011,  n.  159,  relative  all'Agenzia  nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata». Il testo  originario  dell'art.  135,
comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo  era,  in
proposito,  di  tenore  non  dissimile,  facendo   riferimento   alle
«controversie  derivanti  dall'applicazione   del   decreto-legge   4
febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2010, n. 50, relativo  all'Istituzione  dell'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata», decreto-legge poi abrogato
dall'art. 120,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136). 
    Occorre osservare che la competenza  funzionale  del  TAR  Lazio,
sede  di  Roma,  oggi  in   questione,   era   stata   prevista   sin
dall'istituzione dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata,  avvenuta  con  decreto-legge  4  febbraio  2010,  n.  4
(Istituzione  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata), convertito con  modificazioni  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 31 marzo 2010, n. 50. Sul punto, dunque,  il  codice  del
processo amministrativo non ha apportato alcuna  innovazione,  ma  ha
confermato una scelta gia' operata dal legislatore  sin  dall'inizio.
Infatti,  l'art.  9,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  4  del  2010
originariamente disponeva che «per tutte le  controversie  attribuite
alla    cognizione    del    giudice     amministrativo     derivanti
dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari,
e' competente il Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  con
sede in Roma. Le questioni di competenza di  cui  al  presente  comma
sono rilevabili d'ufficio».  Successivamente,  tale  comma  e'  stato
sostituito dall'art. 3, comma 24, dell'Allegato 4 al  d.lgs.  n.  104
del 2010, a  decorrere  dal  16  settembre  2010,  con  il  seguente:
«avverso i provvedimenti previsti  dal  presente  decreto  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo». 
    Ora quest'ultima disposizione e' stata  abrogata  dall'art.  120,
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, che  ha  incluso  la
relativa disciplina all'interno del suo art. 114, il quale, nella sua
versione  originaria,  stabiliva  che  «per  tutte  le   controversie
attribuite  alla  cognizione  del  giudice  amministrativo  derivanti
dall'applicazione del presente titolo, ivi incluse quelle  cautelari,
e' competente il Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  con
sede in Roma. Le questioni di competenza di  cui  al  presente  comma
sono rilevabili d'ufficio». La versione attualmente vigente  di  tale
comma, come sostituito dall'art. 3, comma 25-ter, dell'Allegato 4  al
d.lgs. n. 104 del 2010, e modificato dall'art. 1,  comma  3,  lettera
a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011, e'  del  seguente  tenore:
«per tutte le controversie attribuite  alla  cognizione  del  giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del  presente  titolo,  la
competenza e'  determinata  ai  sensi  dell'articolo  135,  comma  1,
lettera p), del codice del processo amministrativo». 
    In sintesi, tutti i numerosi interventi legislativi  susseguitisi
in questa materia hanno sempre confermato  la  competenza  funzionale
del  TAR  Lazio  sui   provvedimenti   dell'Agenzia   nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. 
    3.4.- La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato
che in linea generale la disciplina  degli  istituti  processuali  e'
rimessa alle scelte del  legislatore.  Detto  principio  generale  e'
stato richiamato da questa Corte anche in riferimento alla  giustizia
amministrativa  e  ai  relativi  criteri   di   distribuzione   delle
competenze tra i diversi organi  giurisdizionali,  dato  che,  si  e'
detto, «spetta "al legislatore un'ampia potesta' discrezionale  nella
conformazione degli istituti processuali, col solo limite  della  non
irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se  tra  loro
differenziati" (cosi', da ultimo,  la  sentenza  n.  341  del  2006);
discrezionalita'  di  cui  il  legislatore   fruisce   anche   "nella
disciplina della competenza" (cosi', nuovamente, la  citata  sentenza
n. 341 del 2006 e,  nello  stesso  senso,  tra  le  tante,  anche  la
sentenza n. 206 del 2004)» (sent. n. 237 del 2007, par. 5.3). 
    Cio' premesso, occorre  altresi'  ricordare  che,  con  specifico
riferimento alla competenza funzionale inderogabile  del  TAR  Lazio,
questa Corte ha affermato che, tanto in  ragione  del  suo  carattere
derogatorio dell'ordinario sistema di ripartizione  della  competenza
tra  i  diversi   organi   di   primo   grado   della   giurisdizione
amministrativa, quanto per il fatto che nel corso del tempo  si  sono
concentrati presso il  tribunale  amministrativo  romano  numerosi  e
cospicui  settori  del  contenzioso  nei  confronti  della   pubblica
amministrazione, si  pone  «un  delicato  problema  di  rapporto  con
l'articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema  di
giustizia amministrativa». Di  qui,  la  necessita'  di  adottare  un
«criterio rigoroso» nella  verifica  di  legittimita'  costituzionale
della legislazione in materia di competenza funzionale del TAR  Lazio
(sent. 237 del 2007 - par. 5.3.1). 
    In effetti, il legislatore,  a  partire  dal  1990,  ha  via  via
aggiunto  numerose  e  variegate  tipologie  di   controversie   alla
competenza funzionale del TAR Lazio, sede di  Roma,  che  sono  state
tutte recepite e in alcuni casi ampliate dal decreto  legislativo  n.
104 del 2010. Inoltre, secondo le previsioni del codice del  processo
amministrativo sopra richiamate (art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2010),
l'enumerazione delle materie  rientranti  nella  competenza  del  TAR
Lazio, sede di  Roma,  non  e'  tassativa,  essendo  suscettibile  di
ulteriore ampliamento  ad  opera  del  legislatore,  che  infatti  e'
intervenuto in tal senso anche  successivamente  al  2010.  Pertanto,
anche alla luce di tali sviluppi normativi occorre ribadire che,  con
riferimento all'individuazione dell'ambito di cognizione degli organi
di giustizia amministrativa di primo grado, la  discrezionalita'  del
legislatore incontra un suo  limite  espresso  nel  precetto  di  cui
all'art. 125 Cost., ai sensi del quale «nella Regione sono  istituiti
organi  di  giustizia  amministrativa   di   primo   grado,   secondo
l'ordinamento  stabilito  da  legge  della  Repubblica».  E'  chiaro,
infatti, che la' dove non sussistesse alcun limite alla previsione di
ipotesi di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede  di
Roma, il suddetto precetto costituzionale - al quale  il  legislatore
ha dato ritardata, ma coerente attuazione, anche sulla  scorta  della
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 33 del  1968,  n.  30  del
1967, n. 55 del 1966, n. 93 del 1965), con la legge 6 dicembre  1971,
n. 1034 (Istituzione dei tribunali  amministrativi  regionali)  -  si
esporrebbe al rischio di venire svuotato  ad  opera  del  legislatore
statale,  che  potrebbe   gradualmente   vanificare   l'articolazione
regionale degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. 
    Di conseguenza, questa Corte, in linea di continuita' con  quanto
gia' precedentemente affermato riguardo alla necessita' di sottoporre
questo settore ad uno scrutinio rigoroso, e' chiamata a  valutare  la
proporzionalita' di ogni deroga al criterio territoriale,  a  livello
regionale, attuato prima con la richiamata legge n. 1034 del  1971  e
oggi con l'art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2010. 
    In particolare, la  Corte  deve  accertare  che  ogni  deroga  al
suddetto criterio sia disposta  in  vista  di  uno  scopo  legittimo,
giustificato da un idoneo interesse pubblico (che  non  si  esaurisca
nella sola esigenza di assicurare l'uniformita' della  giurisprudenza
sin dal primo grado, astrattamente  configurabile  rispetto  ad  ogni
categoria   di   controversie);   che   la   medesima   deroga    sia
contraddistinta  da  una  connessione  razionale  rispetto  al   fine
perseguito; e che, infine,  essa  risulti  necessaria  rispetto  allo
scopo, in modo da non imporre un irragionevole  stravolgimento  degli
ordinari criteri di riparto della competenza in materia di  giustizia
amministrativa. 
    3.5.- Quanto alla  competenza  funzionale  del  TAR  Lazio  sulle
controversie relative all'Agenzia di  cui  si  discute  nel  caso  in
esame,  la  scelta  compiuta  dal  legislatore  sin   dall'inizio   e
successivamente sempre reiterata e' supportata da una  pluralita'  di
adeguate  giustificazioni  e  non  appare  affatto  stravolgere   gli
ordinari criteri di riparto della competenza. 
    Secondo quanto questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire  nella
sentenza  n.  34  del  2012,   infatti,   l'Agenzia   nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata si  configura  come  una  articolazione
dell'amministrazione centrale, la quale si avvale, per l'assolvimento
dei suoi compiti, di altre amministrazioni  dello  Stato  (a  partire
delle prefetture territorialmente competenti, ma  anche  dell'Agenzia
del demanio e delle Agenzie fiscali: artt. 112, comma 3, e 113, commi
2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011). Essa  ha  assorbito  le  funzioni
prima attribuite ai  prefetti,  agli  uffici  centrali  e  periferici
dell'amministrazione finanziaria e al Commissario straordinario per i
beni sequestrati e confiscati, ponendosi come snodo di  raccordo  tra
l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi. Ha  personalita'
giuridica di diritto pubblico e,  pur  essendo  dotata  di  autonomia
organizzativa e contabile, e' posta sotto la vigilanza del  Ministero
dell'interno, sottoposta al controllo della Corte dei conti,  inclusa
nel sistema  di  tesoreria  unica  e  domiciliata,  per  le  relative
controversie, presso l'Avvocatura generale dello  Stato  (artt.  110,
comma 4, 113, comma 2, e 114, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011). 
    La  sua  competenza  non  e'  delimitata  dal  punto   di   vista
territoriale, essendo chiamata a svolgere compiti  relativi  ai  beni
sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  anche  a
supporto  dell'autorita'  giudiziaria,   su   tutto   il   territorio
nazionale. 
    Benche' la sua sede principale sia ubicata a Reggio  Calabria,  e
siano previste altre sedi secondarie a Roma, Palermo, Milano e Napoli
(individuate, nel numero massimo di sei, in applicazione dell'art. 3,
comma 1, del d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235 - Regolamento recante la
disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse  umane  e
strumentali  per  il   funzionamento   dell'Agenzia   nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159),  la
sfera di azione delle diverse sedi non e'  circoscritta  al  relativo
ambito regionale, ma puo' riguardare beni e soggetti situati su tutto
il territorio nazionale. 
    Pertanto,  i  provvedimenti  dell'Agenzia,  non  diversamente  da
quelli dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione
civile presi in esame da questa Corte nella sentenza n. 237 del 2007,
ai fini della valutazione  della  legittimita'  costituzionale  della
competenza del TAR Lazio ad essi relativa, possono qualificarsi  come
«atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi  da
organi che operano  come  longa  manus  del  Governo)  finalizzati  a
soddisfare interessi che trascendono quelli delle  comunita'  locali»
(cosi' la sentenza n. 237 del 2007), i quali attengono  alla  materia
dell'ordine pubblico e della sicurezza (sentenza n. 34 del 2012). 
    Quanto agli effetti di tali  provvedimenti,  va  considerato  che
essi riguardano, oltre che somme di danaro, aziende,  beni  mobili  e
immobili i quali, secondo quanto dispone il d.lgs. n. 169  del  2011,
possono  tra  l'altro  essere   amministrati   dall'Agenzia   stessa,
direttamente o tramite terzi, ed eventualmente devoluti al patrimonio
dello Stato o a quello degli enti territoriali. 
    3.6.- Per queste ragioni, l'attribuzione alla competenza del  TAR
Lazio, sede di Roma, delle controversie sugli atti dell'Agenzia per i
beni   confiscati   alla   criminalita'   organizzata,   in    deroga
all'articolazione  regionale  dell'organizzazione   della   giustizia
amministrativa di cui all'art. 125  Cost.,  supera  lo  scrutinio  di
proporzionalita'. Per un verso,  infatti,  la  concentrazione  in  un
unico tribunale dell'esame di  tali  controversie  appare  rispondere
all'esigenza di evitare che i singoli  atti  dell'Agenzia,  anche  se
afferenti  ad  un'unica  vicenda  giudiziaria  o   riguardanti   beni
appartenenti ad un'unica organizzazione criminale, siano  impugnabili
davanti a diversi TAR locali, a  seconda  della  regione  in  cui  e'
collocato  il  bene  confiscato   o   della   sua   destinazione   ad
un'amministrazione centrale o  locale,  a  detrimento  della  visione
d'insieme. Per altro verso, la scelta del legislatore di identificare
tale unico organo giurisdizionale nel TAR Lazio, sede di Roma, appare
giustificabile alla luce del fatto che, come si e'  detto,  l'Agenzia
ha carattere di amministrazione centrale  dello  Stato,  i  cui  atti
trascendono gli interessi delle comunita' locali, e  si  articola  in
varie sedi, ciascuna delle quali espleta  la  propria  competenza  su
beni dislocati su tutto il territorio nazionale. 
    Di qui consegue la non fondatezza delle censure  prospettate  dal
TAR Calabria, in relazione agli artt. 14 e 135, comma 1, lettera  p),
del codice del processo amministrativo. 
    3.7.- Si puo' ancora aggiungere  che  il  principio  del  giudice
naturale precostituito  per  legge  ex  art.  25  Cost.,  invocato  a
parametro  del   presente   giudizio,   secondo   la   giurisprudenza
costituzionale, lungi dall'ancorarsi a un dato  pre-normativo,  quale
la prossimita' geografica del giudice alla vicenda da giudicare, deve
interpretarsi unicamente come volto  ad  assicurare  l'individuazione
del giudice competente in  base  a  criteri  predeterminati,  in  via
generale,  dalla  legge.  Tale  precetto  costituzionale  e'   quindi
osservato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla  legge
e la sua competenza sia  definita  sulla  base  di  criteri  generali
fissati  in  anticipo,  nel  rispetto  della  riserva  di  legge  (ex
plurimis, sentenze n. 117 del 2012 e n. 30 del 2011). 
    In merito all'asserita  lesione  del  diritto  di  difesa  e  del
principio della ragionevole durata del processo di cui agli artt.  24
e  111  Cost.,  basti  notare,  a  completamento  delle  osservazioni
precedenti, che l'individuazione della  competenza  in  capo  al  TAR
Lazio, sede di Roma, non determina  alcun  impedimento  all'esercizio
del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., ne'  frappone  un
ostacolo significativo al  corso  tempestivo  della  giustizia,  come
richiesto dall'art. 111 Cost. Tanto piu' che i  provvedimenti  emessi
dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata  possono
riguardare, come si e' gia' sottolineato, beni e soggetti ubicati  su
tutto il territorio nazionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recente delega al governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo),  sollevata,  con  riferimento  all'art.  76
Cost.,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata di Reggio  Calabria,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), del  d.lgs.
n. 104 del 2010, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111
e 125 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la  Calabria,
sezione staccata di Reggio  Calabria,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI