N. 175 SENTENZA 11 - 13 giugno 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso degli  Enti  territoriali
  agli obiettivi di finanza  pubblica  -  Obbligo  di  riduzione  del
  debito pubblico a decorrere dal 2013 - Meccanismi sanzionatori. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.  Legge  di  stabilita'
  2012), art. 8, commi 3 e 4; decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216
  (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative)   -
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14
  - art. 27, comma 2. 
-   
(GU n.26 del 18-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 3 e
4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.  Legge  di
stabilita' 2012), e dell'art.  27,  comma  2,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale e' stato introdotto
il comma 2-bis dell'art. 8 della legge  n.  183  del  2011,  promossi
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Provincia
autonoma di Trento (due ricorsi), con ricorsi notificati l'11-16 e il
13 gennaio e il 27 aprile 2012, depositati in cancelleria il 16 e  il
18 gennaio ed il 4 maggio 2012 ed iscritti rispettivamente ai nn.  8,
12 e 74 del registro ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  15  aprile  2014  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Luigi  Manzi  e  Giandomenico  Falcon  per  la
Provincia autonoma di Trento, Ulisse Corea per  la  Regione  autonoma
Valle  d'Aosta  e  l'avvocato  dello  Stato  Filippo  Bucalo  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con due distinti ricorsi (rispettivamente iscritti al n. 8 ed
al n.  12  del  reg.  ric.  del  2012),  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento  hanno
proposto  questione   di   legittimita'   costituzionale   di   varie
disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.  Legge
di stabilita' 2012) e, tra queste, di quelle di cui all'art. 8, commi
3 e 4. 
    Il censurato  comma  3  stabilisce  che  «Ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli
enti territoriali riducono l'entita' del debito pubblico»,  rinviando
ad  un  decreto,  di   natura   non   regolamentare,   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  la
definizione delle modalita' di attuazione del principio di  riduzione
del debito da parte dei predetti enti e, segnatamente, la  differenza
percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre  la  quale  i
singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione
del  debito  e  la  percentuale  annua  di  riduzione   del   debito,
ritenendosi equivalente alla riduzione il trasferimento  di  immobili
al fondo o alla societa' di cui al comma 1 dell'art. 6 (che  reca  la
disciplina sulla dismissione degli immobili pubblici). 
    Il successivo comma 4,  anch'esso  impugnato,  prevede  che,  nei
confronti degli enti che non abbiano adempiuto a quanto previsto  dal
citato comma 3,  si  applichino  i  meccanismi  sanzionatori  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a Regioni,  Province  e  Comuni,  a  norma  degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.  42),  che  pongono
limiti di spesa e di assunzione di personale a carico degli enti  che
non hanno rispettato il patto di stabilita' interno. 
    Le questioni sono proposte nell'eventualita' che le  disposizioni
oggetto di impugnazione si  ritengano  applicabili  alle  ricorrenti,
sebbene esse, in quanto enti territoriali ad autonomia speciale, come
tali non risultino menzionate dalle disposizioni medesime. 
    1.1.- Il comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 e' stato
denunciato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per contrasto con gli
artt. 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1,  lettera  f),  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), con  l'art.  11  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta),
con gli artt. 117, terzo comma, 118 e  119  della  Costituzione,  con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche'  con  il
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    In primo luogo, la  norma  censurata  inciderebbe  su  un  ambito
materiale riguardante la finanza regionale e locale, con  l'ulteriore
precisazione che, a mente dell'art.  1  del  decreto  legislativo  22
aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta), l'ordinamento finanziario valdostano potrebbe
essere modificato «solo con il procedimento di  cui  all'art.  48-bis
del medesimo statuto speciale»,  come  ribadito  dalla  stessa  Corte
costituzionale con la sentenza n. 133 del 2010, e non unilateralmente
come, secondo la ricorrente, illegittimamente  disposto  dalla  norma
impugnata. 
    Inoltre, lo stesso comma 3  contrasterebbe  con  gli  artt.  117,
terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art.  10  della
legge costituzionale n. 3 del 2001, traducendosi «nella lesione delle
competenze costituzionalmente garantite in capo alla Valle in materia
finanziaria». Cio' in quanto  la  disciplina  statale  rinvia  ad  un
decreto  ministeriale   la   regolamentazione,   dettagliata,   della
percentuale annua di riduzione del  debito  pubblico,  nonche'  delle
modalita' con le quali tale obiettivo deve essere raggiunto, cosi' da
esorbitare dal compito di formulare i soli principi  fondamentali  in
materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Ne'   potrebbe
ritenersi rispettato il principio di leale collaborazione per il solo
fatto che la norma prevede che sia «sentita la Conferenza unificata»,
cio' configurandosi come un mero parere e, dunque, in violazione  del
principio per cui il regime  dei  rapporti  finanziari  tra  Stato  e
Regioni speciali deve essere retto da un accordo. 
    Ed ancora, l'aver rimesso l'attuazione del principio di riduzione
dell'indebitamento  ad  un  decreto  ministeriale  «di   natura   non
regolamentare», lederebbe pure l'art. 118 Cost., dovendo l'attrazione
in sussidiarieta' delle  funzioni  regionali  da  parte  dello  Stato
rispettare  i  principi  di   sussidiarieta',   differenziazione   ed
adeguatezza ed essere oggetto di «accordo stipulato  con  la  Regione
interessata». 
    Quanto all'impugnazione del comma 4 del medesimo art. 8, premesso
che  esso  richiama   l'applicazione   nei   confronti   degli   enti
territoriali inadempienti delle sanzioni  previste  dall'art.  7  del
d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione rammenta  di  aver  gia'  proposto
questione di legittimita' costituzionale, in via principale, di detto
art. 7 (reg. ric. n. 157 del 2011), sicche',  «stante  il  perdurante
interesse regionale in  ordine  alla  suddetta  impugnativa,  con  il
presente ricorso la Regione impugna l'art. 8, comma 4,  della  1.  n.
183 del 2011, alla luce dei motivi e sotto tutti i profili gia' fatti
valere con riferimento al d.lgs. n. 149 del 2011». 
    1.2.- Con la sua impugnazione, la Provincia  autonoma  di  Trento
sostiene  che,  mentre  il  primo  periodo  del  comma  3   impugnato
conterrebbe  un  principio  fondamentale  riconducibile  alla  logica
dell'equilibrio della finanza pubblica, non  altrettanto  sarebbe  da
ritenersi per il secondo periodo dello stesso  comma,  che  qualifica
come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge n. 183 del
2011, le quali, invece, tali non sarebbero, giacche' «fissano  limiti
precisi e rigidi alla possibilita' di indebitamento degli enti locali
e delle  regioni,  limiti  che  non  sono  suscettibili  di  autonomo
ulteriore svolgimento da parte delle  regioni»,  peraltro  privi  dei
caratteri della transitorieta' o temporaneita' «che in alcuni casi ha
costituito una giustificazione  per  limiti  precisi,  in  vista  del
conseguimento  di  un   risultato   costituzionalmente   necessario».
Sicche', sarebbero violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e
del pari lesivo dell'art. 117, terzo comma, Cost.  sarebbe  il  terzo
periodo del comma 3, che, affidando ad un  decreto  ministeriale  «il
compito di dettare le norme di  dettaglio  attuative»,  non  potrebbe
«essere considerato un principio fondamentale». 
    Dalla evidenziata illegittimita' del comma  3,  secondo  e  terzo
periodo, conseguirebbe anche l'illegittimita' del successivo comma  4
sempre per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., giacche' non
potrebbero essere stabilite sanzioni per la violazione  di  norme  di
dettaglio, ma solo per quella di principi fondamentali. 
    La ricorrente deduce,  altresi',  la  lesione  dell'art.  74  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), secondo cui «La regione e le  province  possono
ricorrere all'indebitamento solo per il  finanziamento  di  spese  di
investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti». Non
potrebbero, dunque,  porsi  gli  ulteriori  limiti  all'indebitamento
della Provincia autonoma, che invece deriverebbero dalle disposizioni
denunciate. 
    Peraltro, essendo la Provincia autonoma  di  Trento  soggetta  al
regime delineato dall'art. 79 dello  statuto,  il  quale  prevede  le
regole per la  definizione  del  patto  di  stabilita',  risulterebbe
evidente l'illegittimita' delle disposizioni denunciate che  alterano
«unilateralmente  l'assetto  dei  rapporti  in  materia   finanziaria
disegnato dallo Statuto,  assimilando  la  posizione  delle  province
autonome - regolate da disciplina speciale - a quella  delle  regioni
ordinarie», la' dove il regime dei rapporti finanziari fra  Stato  ed
autonomie speciali e' invece «dominato dal principio dell'accordo». 
    Avuto  poi  riguardo  agli  enti  locali,  le  norme   denunciate
violerebbero  l'art.  79,  comma  3,  dello   statuto,   interferendo
illegittimamente con il potere di coordinamento della finanza  locale
affidato  alla  Provincia  autonoma  per  il  «raggiungimento   degli
obiettivi di finanza pubblica» da parte dei predetti enti. 
    Inoltre, ponendo il comma 3 denunciato delle norme  di  dettaglio
in  materia  di  indebitamento  degli  enti  locali  della  Provincia
autonoma di Trento, ulteriore vulnus  sarebbe  inferto  all'art.  80,
comma primo, dello statuto, in  base  al  quale  «Le  province  hanno
competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in  materia
di finanza locale», cosi' da risultare violato anche l'art. 17, comma
3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
finanza regionale e  provinciale),  che  assegna  alla  Provincia  il
potere di provvedere a definire  i  limiti  dell'indebitamento  degli
enti locali. Di qui anche l'illegittimita' del censurato comma 4,  in
quanto norma sanzionatoria relativa alla disciplina dettata dal comma
3. 
    Il terzo periodo del comma 3 sarebbe, infine, illegittimo perche'
rinvia ad un decreto che, nella sostanza, ha carattere  normativo  e,
quindi, contrasta con il  principio  di  esclusione  dei  regolamenti
statali nelle materie regionali, posto dall'art.  117,  sesto  comma,
Cost. e, in riferimento alle Province autonome, dall'art. 2, comma 4,
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento), che menziona solo gli «atti legislativi dello  Stato»
come fonti idonee a vincolare le leggi provinciali. 
    Qualora, poi, si reputasse che  il  decreto  ministeriale  avesse
effettivamente carattere non normativo, il terzo periodo del comma  3
sarebbe comunque in contrasto con l'art. 4 dello stesso d.lgs. n. 266
del 1992, «che esclude l'esercizio di funzioni amministrative statali
in materie di  competenza  provinciale.  E  come  atto  di  indirizzo
sarebbe ugualmente illegittimo per  difetto  del  parere  provinciale
previsto dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo». 
    In subordine, il denunciato comma 3 sarebbe comunque  illegittimo
giacche' prevede «il solo parere della  conferenza  unificata  invece
dell'intesa, che - in virtu' del principio di leale collaborazione  -
si rende necessaria data la chiara incidenza del d.m. su una  materia
(coordinamento della finanza pubblica) di competenza concorrente». 
    2.- In entrambi i giudizi si  e'  costituito  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale, in forza di analoghe  argomentazioni,
ha concluso per l'inammissibilita' delle  proposte  questioni  -  ove
condivisa  la   prospettazione   della   non   applicabilita'   delle
disposizioni  censurate  nei  confronti  delle  ricorrenti  -  e,  in
subordine, per la sua non fondatezza. Atteso che  dette  disposizioni
risponderebbero, comunque, ai criteri indicati  dalla  giurisprudenza
costituzionale con la sentenza n. 425 del 2004,  essendo  frutto  del
legittimo esercizio della funzione  di  coordinamento  della  finanza
pubblica in funzione dell'obiettivo, connesso ai vincoli europei,  di
riduzione del  debito  pubblico,  che  riguarda  anche  gli  enti  ad
autonomia speciale. 
    3.- La Provincia autonoma di Trento, con il  ricorso  n.  74  del
2012, ha proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale  anche
dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216
(Proroga  di   termini   previsti   da   disposizioni   legislative),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
febbraio 2012, n. 14,  «nella  parte  in  cui  tale  disposizione  si
riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il comma 2 dell'art. 27 del d.l.  n.  216  del  2011  (cosiddetto
Milleproroghe) ha novellato l'art. 8 della legge n. 183 del 2011,  il
quale, a sua volta, con il  comma  2,  aveva  modificato  l'art.  10,
secondo comma, della legge 16  maggio  1970,  n.  281  (Provvedimenti
finanziari per  l'attuazione  delle  Regioni  a  statuto  ordinario),
riducendo dal 25 per cento al 20 per cento dell'ammontare complessivo
delle entrate  tributarie  non  vincolate  della  Regione  il  limite
dell'«importo  complessivo  delle  annualita'  di  ammortamento   per
capitale e interesse dei mutui e delle altre forme  di  indebitamento
in estinzione nell'esercizio considerato». 
    Con l'art. 27, comma 2, denunciato e'  stato,  appunto,  inserito
nel testo dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 il  seguente  comma
2-bis: «Resta fermo il limite del 25 per  cento  per  l'indebitamento
autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti
alla data del 14 novembre 2011 per spese di  investimento  finanziate
dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e
risultanti  da  apposito  prospetto  da  allegare   alla   legge   di
assestamento  del  bilancio  2012.   L'istituto   finanziatore   puo'
concedere i  finanziamenti  di  cui  al  primo  periodo  soltanto  se
relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal  fine,  e'
tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale». 
    La norma, pur favorevole per  le  Regioni  ordinarie,  in  quanto
volta ad «ammorbidire», per un breve periodo, il limite  del  20  per
cento fissato dall'art. 8, comma 2, innalzandolo al 25 per cento,  e'
censurata dalla ricorrente, poiche' - diversamente dal predetto  art.
8, comma 2, e dal precedente art. 10, comma 2, della legge n. 281 del
1970 -  espressamente  (questa  volta)  include  «anche  le  Province
autonome tra gli enti ai quali si riferisce il limite transitorio del
25, tenuto fermo "fino  al  31  dicembre  2011"  per  l'indebitamento
relativo a spese di investimento». 
    Da qui la denuncia di violazione degli artt. 74, 79 e  104  dello
statuto, in forza delle medesime ragioni che sorreggono il ricorso n.
12 del 2012 (innanzi illustrate), e l'estensione della censura  anche
a profili di contrasto con «gli artt. 103, 104 e  107  dello  Statuto
speciale, che prevedono speciali procedure, rispettivamente,  per  la
revisione dello Statuto, per la modifica della parte  finanziaria  di
esso e per l'adozione delle norme di attuazione». 
    In subordine, la Provincia autonoma prospetta la violazione degli
artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma,  Cost.,  posto  che  il
censurato  art.  27,  comma  2,  introduce,  in  modo  improvviso  ed
inatteso,  un  limite  transitorio,  ma   preciso   e   rigido   alla
possibilita'  di  indebitamento  delle  Province,  insuscettibile  di
autonomo ulteriore svolgimento da parte del legislatore  provinciale,
cosi' da non  potersi  configurare  come  principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    Viene, infine, dedotta la violazione dell'art. 2  del  d.lgs.  n.
266 del 1992, il quale  prevede  «un  obbligo  di  adeguamento  delle
Province alle leggi statali  che  concretano  uno  dei  limiti  della
potesta' legislativa provinciale, esclusa ogni applicazione diretta»,
mentre il denunciato art. 27,  comma  2,  impone  alla  Provincia  di
adeguarsi alla disposizione che fissa al 25 per cento di  determinate
entrate il limite  dell'importo  delle  annualita'  di  ammortamento.
Tuttavia, la ricorrente sostiene che, per le ragioni  innanzi  dette,
la disposizione impugnata «non costituisce un legittimo  limite  alla
legislazione  provinciale,  in  relazione  al  quale  la   ricorrente
Provincia possa essere chiamata ad adeguare la propria legislazione».
Ove,  poi,  la  disposizione  statale  «mirasse  ad   avere   diretta
applicazione», la Provincia autonoma di Trento assume che  «l'art.  2
del d. lgs. n.  266  del  1992  sarebbe  ulteriormente  violato,  non
essendo  dubbio  che  si  tratti  di  materia  di  piena   competenza
provinciale, salvi i limiti statutari». 
    3.1. - Si e' costituito anche in questo  giudizio  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o,
comunque, per l'infondatezza della questione. 
    La difesa dello Stato, premesso che anche le  autonomie  speciali
sono tenute al rispetto dei vincoli di perequazione e solidarieta' di
cui all'art. 119 Cost. e che le competenze statutarie  devono  essere
esercitate in armonia con la  Costituzione  ed  i  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  osserva  che  l'art.   27,   comma   2,
denunciato e' «parte indissolubile  dell'organico  sistema  normativo
volto a conferire coerenza e compatibilita' economico-finanziaria  in
materia di coordinamento della finanza pubblica»;  ambito  nel  quale
anche le Province  autonome  sono  tenute  a  rispettare  i  principi
espressi dal legislatore statale. Ad avviso della difesa erariale, la
disposizione censurata non sarebbe di  dettaglio,  bensi'  norma  che
esprime un principio fondamentale, in quanto essa e'  finalizzata  al
contenimento della spesa pubblica corrente e prevede solo  un  limite
complessivo,  lasciando  alla  Provincia  autonoma  «un   sufficiente
margine di scelta, e quindi di autonomia». 
    4.- In prossimita' dell'udienza pubblica del  15  aprile  2014  -
cosi' fissata a seguito di rinvio -  sia  la  Provincia  autonoma  di
Trento, che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato
memorie ulteriormente illustrative dei propri assunti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con due distinti ricorsi (reg. ric. n. 8 e n. 12  del  2012),
la Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  la  Provincia
autonoma di Trento hanno, tra  l'altro,  impugnato  i  commi  3  e  4
dell'art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.  Legge  di
stabilita'  2012),  rubricato  «Disposizioni  in  materia  di  debito
pubblico degli enti territoriali». 
    Con successivo ricorso (reg. ric. n.  74  del  2012),  la  stessa
Provincia autonoma  ha  censurato  anche  l'art.  27,  comma  2,  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini  previsti
da disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale e'  stato  introdotto  il
comma 2-bis dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011. 
    2.- Riservata a  separate  pronunzie  la  decisione  delle  altre
questioni promosse con i ricorsi n. 8 e n. 12 del 2012, i tre giudizi
debbono essere riuniti per essere decisi con la stessa sentenza. 
    3.- Il denunciato comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011
testualmente dispone che «Ai fini della tutela dell'unita'  economica
della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013  gli  enti  territoriali
riducono l'entita' del debito pubblico. A tal fine,  le  disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono  principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la  Conferenza  unificata,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000  n.  267,  e
dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,  n.  281
sono stabilite le modalita' di  attuazione  del  presente  comma.  In
particolare sono stabilite: 
    a) distintamente per regioni, province e  comuni,  la  differenza
percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre  la  quale  i
singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione
del debito; 
    b) la percentuale annua di riduzione del debito; 
    c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di
riduzione del debito. A tal fine, si considera  comunque  equivalente
alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla  societa'
di cui al comma 1 dell'articolo 6». 
    4.- Nei rispettivi atti di impugnazione, sia la Regione  autonoma
Valle d'Aosta, sia la Provincia  autonoma  di  Trento  premettono  di
ritenere che  la  suddetta  disposizione  non  sia  applicabile  alle
autonomie speciali o che per  esse  comunque  opererebbe,  almeno  in
parte, la clausola di salvaguardia di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali). 
    In subordine, lamentano, nel merito, che  il  censurato  comma  3
dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011  -  dettando  una  disciplina
dettagliata  dell'indebitamento,  per  di  piu'  con  percentuali   e
modalita' rimesse ad un  "decreto  non  regolamentare"  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi senza previo accordo  con
le autonomie speciali interessate, sulla base di un mero parere della
Conferenza unificata  -  ecceda  dai  limiti  propri  dell'intervento
statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, violi
la  loro  autonomia  finanziaria,  invada   la   propria   competenza
legislativa in materia  di  finanza  locale  ed  eluda  il  principio
consensualistico nella determinazione  delle  modalita'  di  concorso
delle autonomie speciali agli obiettivi della finanza pubblica. 
    Per  tali  profili,  i  parametri  invocati,   da   entrambe   le
ricorrenti, sono gli artt. 117, terzo comma, 119, 5 e 120 (quanto  al
principio di leale collaborazione) Cost., in combinato  disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    4.1.1.- La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  assume,  altresi',
violati gli artt. 2, comma 1, lettera b), 3,  comma  1,  lettera  f),
della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.  4  (Statuto  speciale
per la Valle d'Aosta), e 11 della legge  26  novembre  1981,  n.  690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle  d'Aosta)
- in ragione della denunciata incidenza  della  disposizione  statale
censurata in ambito materiale  riguardante  la  finanza  regionale  e
locale - in correlazione anche all'art. 1 del decreto legislativo  22
aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione  Valle  d'Aosta),  per  il  quale  l'ordinamento  finanziario
valdostano puo' essere modificato (non gia' unilateralmente, come  si
denuncia avvenuto nella specie, bensi') solo con il  procedimento  di
cui all'art. 48-bis dello statuto speciale. 
    La medesima Regione sostiene, infine, che la prevista  attuazione
del principio di riduzione dell'indebitamento con lo strumento di  un
decreto ministeriale "di  natura  non  regolamentare"  contrasti  con
l'art. 118 Cost., non potendo lo Stato,  nelle  materie  che  esulano
dalla sua competenza esclusiva, attrarre  funzioni  amministrative  a
livello centrale ed  al  tempo  stesso  regolarne  l'esercizio  senza
rispettare  i  principi  di   sussidiarieta',   differenziazione   ed
adeguatezza nella allocazione delle relative funzioni, che  postulano
non  solo  una  valutazione  in   termini   di   proporzionalita'   e
ragionevolezza  dell'attrazione  in  sussidiarieta'  delle   funzioni
regionali da parte dello Stato, ma anche che essa «sia oggetto di  un
accordo stipulato con  la  Regione  interessata»,  nella  specie  non
contemplato dalla disciplina statale. 
    4.1.2.- A sua volta, la Provincia autonoma di Trento denuncia  il
contrasto della  disposizione  in  esame  -  oltre  che  con  i  gia'
richiamati artt. 117, terzo comma, 119, 5 e 120 Cost. - con gli artt.
74, 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige), in correlazione all'art. 17,  comma  3,  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in  materia  di  finanza
regionale e provinciale) - in ragione della  unilaterale  alterazione
dei rapporti fra Stato ed autonomie speciali disegnati dallo  statuto
e della interferenza con il potere  di  coordinamento  della  finanza
locale  affidato  alla  Provincia  autonoma,  cui  darebbe  luogo  la
disposizione impugnata - la quale violerebbe, altresi', gli artt.  2,
3 e 4 del decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento),   quanto   all'intervento   demandato   al    decreto
ministeriale, secondo che (alternativamente) lo  si  consideri  fonte
normativa, atto di indirizzo, ovvero atto di  esercizio  di  funzioni
amministrative statali in materie di competenza provinciale. 
    5.- La questione cosi' sollevata non e' fondata. 
    5.1.-  Deve  preliminarmente  escludersi  che   la   disposizione
censurata non includa le autonomie  speciali  nell'ambito  della  sua
operativita', come prospettato, in via principale, dalle ricorrenti. 
    La disposizione in  questione  ha  innegabilmente,  infatti,  una
portata, di per se', assai ampia, facendo riferimento  generico  agli
"enti  territoriali",  in  funzione  di  una  esigenza   di   "tutela
dell'unita' economica della Repubblica" nel suo complesso,  quale  e'
quella, appunto, della riduzione dell'indebitamento come, del  resto,
confermato dal comma 2-bis dell'art. 8 della legge n. 183  del  2011,
introdotto dall'art. 27, comma 2, del successivo decreto-legge n. 216
del 2011 (a sua volta impugnato con il ricorso n. 74 del 2012,  della
Provincia autonoma di Trento, che verra' di seguito  esaminato),  nel
quale e' testuale la previsione dell'applicabilita',  alle  autonomie
speciali, della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento. 
    5.2.- Al riguardo, questa Corte, con la sentenza n. 3  del  2013,
ha gia'  affermato  (decidendo  su  ricorso  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia)  che  la  disposizione  di  cui  al  comma  3
dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011  (qui  nuovamente  in  esame)
«deve senz'altro essere qualificata principio di coordinamento  della
finanza   pubblica,    vincolante,    secondo    la    giurisprudenza
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 229 del  2011,  n.  120  del
2008, n. 169 del 2007) anche per le Regioni ad autonomia speciale», e
che «lo scopo della riduzione del debito  complessivo  non  puo'  che
essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso  norme  capaci
d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni,  e  in
base a parametri comuni, ugualmente  non  soggetti  a  deroghe,  allo
scopo di garantire la confrontabilita' dei risultati  in  termini  di
risanamento della finanza pubblica». 
    Considerazioni, queste, che di per se' portano ad  escludere  che
possano, nella specie, reputarsi vulnerati i  parametri,  sia  quelli
statutari, sia quelli relativi al nuovo Titolo V della Parte II della
Costituzione, evocati dalle ricorrenti. 
    Come, infatti, anche piu' di recente ribadito, con la sentenza n.
39 del 2014, i principi fondamentali della  legislazione  statale  in
materia  di  «coordinamento  della  finanza  pubblica»  (e  tale  e',
appunto, quello recato dal censurato comma 3 dell'art. 8 della  legge
n. 183 del 2011) - per  essere  funzionali  anche  ad  assicurare  il
rispetto  del  parametro  dell'unita'  economica   della   Repubblica
(sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011)  e  a
prevenire squilibri di bilancio (sentenza n.  60  del  2013)  -  sono
applicabili anche alle Regioni a statuto speciale  ed  alle  Province
autonome,  in   quanto   necessari   per   «preservare   l'equilibrio
economico-finanziario del complesso delle  amministrazioni  pubbliche
in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.)
e  ai  vincoli  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.):  equilibrio  e  vincoli
oggi ancor piu' pregnanti [...] - nel quadro delineato  dall'art.  2,
comma 1, della legge costituzionale n. 1  del  2012,  che  nel  comma
premesso  all'art.  97  Cost.,  richiama  [...]  il  complesso  delle
pubbliche   amministrazioni   ad   assicurare,   in   coerenza    con
l'ordinamento dell'Unione europea,  l'equilibrio  dei  bilanci  e  la
sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)». Con la
conseguenza che dinanzi  ad  un  intervento  legislativo  statale  di
coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni,  e  cioe'
nell'ambito di una materia di tipo concorrente, e'  naturale  che  da
esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi  entro
cui possono esercitarsi le competenze legislative  ed  amministrative
di Regioni e Province autonome, nonche'  della  stessa  autonomia  di
spesa loro spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n.  169
e n. 162 del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004). 
    5.3.- Ne' cio' trova ostacolo nell'art. 79 del d.P.R. n. 670  del
1972,  che  introduce   per   la   Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol e per le Province  autonome  specifiche  modalita'  di
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, poiche' come  da  questa
Corte gia' affermato (sentenza n. 99 del 2014 e n. 221 del 2013) tale
norma statutaria detta una specifica disciplina riguardante  il  solo
patto di stabilita' interno, mentre  per  le  altre  disposizioni  in
materia di coordinamento della finanza pubblica (tra le quali rientra
quella oggetto del presente  giudizio),  la  Regione  e  le  Province
autonome si conformano alle disposizioni legislative statali. 
    5.4.- Non sussiste, poi, alcun contrasto con l'art. 80 del d.P.R.
n. 670 del 1972, integrato dall'art. 17, comma 3, del d.lgs.  n.  268
del 1992, il quale  prevede  la  competenza  legislativa  concorrente
della Provincia autonoma di Trento  in  materia  di  finanza  locale,
poiche' dall'accertata natura di principio fondamentale  della  norma
statale  impugnata  discende,  appunto,  la  legittimita'  della  sua
incidenza sull'autonomia di spesa delle Regioni (da ultimo,  sentenza
n. 151 del 2012). 
    5.5.- Neppure sono violati gli artt. 103, 104 e 107 del d.P.R. n.
670 del 1972, ne' l'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 - in  relazione
all'art. 48-bis dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta  -
e, conseguentemente, alcun vulnus e' arrecato al principio  di  leale
collaborazione,  poiche'  la  norma  censurata  non  comporta  alcuna
variazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
ne' di quello per la Regione Valle d'Aosta. 
    5.6.-  Con  riguardo,  infine,  alle  piu'  specifiche  doglianze
formulate dalle ricorrenti in ragione dell'asserita  lesivita'  della
previsione dell'emanando  decreto  ministeriale  determinativo  delle
modalita' attuative della riduzione della entita' del debito da parte
degli enti territoriali, questa Corte  ha  gia'  avuto  occasione  di
confermare, nella richiamata sentenza n. 3 del 2013,  la  natura  non
regolamentare di detto decreto - da assumersi in sede  di  Conferenza
unificata, sentiti, ovviamente, gli  enti  ad  autonomia  speciale  -
precisando che, «una volta che [tramite questo] il  criterio  statale
diventi operativo, il legislatore regionale  dovra'  adeguarvisi,  al
fine di garantire la riduzione del debito in  base  al  debito  medio
pro-capite, come indicato dall'art. 8 della legge n.  183  del  2011,
consentendo in tal modo il monitoraggio e la confrontabilita'». 
    6.- Il successivo comma 4 dell'art. 8 della citata legge  n.  183
del 2011, a sua volta, prevede che «Agli enti  che  non  adempiono  a
quanto previsto nel comma 3 del presente articolo,  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e  d),  e
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149». 
    6.1.- Nel censurare anche detta disposizione la Regione  autonoma
Valle d'Aosta si e' limitata a rinviare ai "motivi [...]  gia'  fatti
valere con riferimento al d.lgs. n. 149 del 2011", il cui art. 7 essa
aveva impugnato con il ricorso n. 157 del 2011. 
    Una tale motivazione  dell'odierno  ricorso,  esclusivamente  per
relationem,  ne  comporta,  per   cio'   stesso,   l'inammissibilita'
(sentenze n. 68 del 2011, n. 40 del 2007, per tutte). 
    6.2.-  Inammissibile,  in  relazione  a  detta  disposizione,  e'
comunque anche il ricorso della Provincia  autonoma  di  Trento,  per
sopravvenuto difetto di interesse alla impugnazione, essendo la norma
censurata, nelle more del presente giudizio, rimasta priva della  sua
potenziale lesivita'. 
    L'apparato sanzionatorio cui essa faceva riferimento  -  e  cioe'
quello, appunto, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 149 del  2011  -  e'
stato, infatti, eliso dalla sentenza di questa Corte n. 219 del 2013,
che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art.  7,
per violazione dell'art. 76 Cost., con una portata tale da  estendere
i suoi effetti "nei riguardi di tutte le Regioni a statuto  speciale,
oltre che nei riguardi delle Province autonome". 
    7.-  La  disposizione  di  cui  all'art.   27,   comma   2,   del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 14 del 2012, e' stato denunciata dalla Provincia autonoma di
Trento con il ricorso n. 74 del 2012. 
    La norma censurata ha introdotto nel corpo del sopra citato  art.
8 della legge n. 183 del 2011, un ulteriore comma 2-bis. A tenore del
quale «Resta fermo il limite del 25  per  cento  per  l'indebitamento
autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti
alla data del 14 novembre 2011 per spese di  investimento  finanziate
dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e
risultanti  da  apposito  prospetto  da  allegare   alla   legge   di
assestamento  del  bilancio  2012.   L'istituto   finanziatore   puo'
concedere i  finanziamenti  di  cui  al  primo  periodo  soltanto  se
relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal  fine,  e'
tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale». 
    La Provincia ricorrente  prospetta  il  contrasto  dell'art.  27,
comma 2, denunciato con  gli  stessi  parametri  e,  sostanzialmente,
sulla base delle stesse  premesse  argomentative  di  cui  alla  gia'
esaminata impugnazione da  essa  proposta  avverso  il  comma  3  del
medesimo articolo 8. 
    7.1.- Anche tale questione, nel quadro ed alla luce dei  principi
in precedenza richiamati (sub punto 5. e seguenti), non e' fondata. 
    E cio', appunto, in quanto la nuova disposizione,  che  ne  forma
oggetto, si innesta nel tessuto della norma che detta una  disciplina
sul contenimento  del  debito  pubblico  degli  enti  territoriali  -
peraltro, specificando in senso  piu'  favorevole  per  le  autonomie
speciali la misura percentuale di indebitamento  per  l'anno  2011  -
cosi' partecipando alla complessiva regolamentazione avente natura di
principio di coordinamento della finanza pubblica. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita'  costituzionale  riguardanti  ulteriori  disposizioni
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge  di  stabilita'
2012), promosse, con i ricorsi n. 8 e n.  12,  di  cui  in  epigrafe,
dalla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Provincia autonoma
di Trento, 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge  n.  183  del  2011,
promossa, in riferimento agli artt. 2, comma  1,  lettera  b),  e  3,
comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 11 della legge 26 novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  Regione
Valle  d'Aosta),  5,  117,  terzo  comma,  118,  119  e   120   della
Costituzione, 10 della legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla
Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  con  il  ricorso  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dello stesso art. 8, comma 3, della legge n.  183  del
2011, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e
119 Cost., 74, 79, 80, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),  17,  comma  3,  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza
regionale e provinciale), 2, 3 e 4 del decreto legislativo  16  marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con
il ricorso n. 12 del 2012; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge  29  dicembre
2011,  n.  216  (Proroga  di   termini   previsti   da   disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 24 febbraio 2012, n. 14, promossa,  in  riferimento  agli
artt. 74, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, 2 del citato
d.lgs. n. 266 del 1992, 117,  terzo  comma,  e  119,  secondo  comma,
Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso  n.  74  del
2012; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge  n.  183  del  2011,
promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  con  il
ricorso in epigrafe; 
    5)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dello stesso art. 8, comma 4, della legge n.  183  del
2011, promossa, in riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 12 del 2012. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI