N. 224 SENTENZA 15 - 25 luglio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Riorganizzazione di funzioni in materia di  urbanistica,  tutela  del
  paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento
  fondiario,  attivita'   ricettiva,   espropriazioni,   associazioni
  agrarie, alimenti geneticamente non  modificati,  protezione  degli
  animali,  commercio  e  inquinamento  acustico  -   Copertura   dei
  conseguenti oneri finanziari. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19  luglio  2013,  n.  10
  (Modifiche di leggi provinciali in materia di  urbanistica,  tutela
  del  paesaggio,  foreste,   aree   per   insediamenti   produttivi,
  miglioramento  fondiario,  attivita'   ricettiva,   espropriazioni,
  associazioni  agrarie,  alimenti  geneticamente   non   modificati,
  protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico),  art.
  25. 
(GU n.32 del 30-7-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Sabino CASSESE; 
Giudici :Giuseppe TESAURO, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  25  della
legge della Provincia autonoma di  Bolzano  19  luglio  2013,  n.  10
(Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del
paesaggio, foreste, aree per insediamenti  produttivi,  miglioramento
fondiario, attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie,
alimenti geneticamente  non  modificati,  protezione  degli  animali,
commercio e  inquinamento  acustico),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il  2-4  ottobre  2013,
depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 ed iscritto al n. 94 del
registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  luglio  2014  il   Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Stephan  Beikircher  per  la
Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 2-4 ottobre 2013 e depositato il 10 ottobre 2013 (reg. ric. n.  94
del 2013),  ha  impugnato  l'art.  25  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano  19  luglio  2013,  n.  10  (Modifiche  di  leggi
provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste,
aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario,  attivita'
ricettiva,    espropriazioni,    associazioni    agrarie,    alimenti
geneticamente non modificati, protezione degli animali,  commercio  e
inquinamento acustico), per violazione dell'art.  81,  quarto  comma,
della Costituzione. 
    1.1.- L'art. 25,  della  legge  prov.  Bolzano  n.  10  del  2013
stabilisce  che  «1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla
presente legge  si  provvede  con  gli  stanziamenti  di  spesa  gia'
disposti in bilancio sulle unita' previsionali di base 15215 e  15225
a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di  cui
agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51 e 51-ter della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive  modifiche,  abrogati
dall'articolo 24. 2.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi
finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale». 
    Secondo il ricorrente, la norma in  esame  -  che  ha  introdotto
importanti modifiche in un  numero  rilevante  di  leggi  provinciali
afferenti a diverse  materie,  quali  l'urbanistica,  la  tutela  del
paesaggio, le aree  per  insediamenti  produttivi,  il  miglioramento
fondiario, l'attivita' ricettiva,  le  espropriazioni,  gli  alimenti
geneticamente  non  modificati,  la  protezione  degli  animali,   il
commercio  e  l'inquinamento  acustico  -  non  sarebbe   idonea   ad
assicurare la  copertura  finanziaria  richiesta  dalla  disposizione
costituzionale invocata come parametro. 
    Inoltre le disposizioni abrogate con l'art.  24  della  legge  in
esame non prevedrebbero autorizzazioni  di  spesa;  infine,  l'unita'
previsionale di base (U.P.B.) 15215 ed il  capitolo  15225.15  (Spese
per l'acquisto e l'apprestamento  di  aree  destinate  ad  interventi
produttivi  nonche'  indennizzi  per   la   revoca   delle   medesime
assegnazioni - L.P. n.  13/1997,  da  art.  44  a  art.  51-ter)  non
presenterebbero per l'anno 2013  alcuna  disponibilita'  finanziaria.
Conclude quindi il Presidente del Consiglio  dei  ministri  chiedendo
che l'art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2013 sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo. 
    2.- Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano.  La  resistente  eccepisce   innanzi   tutto   la   parziale
inammissibilita' del ricorso per carenza di motivazione in quanto, si
sostiene,  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del   27
settembre 2013, in forza della quale e' stata  promossa  la  presente
questione  di  legittimita'  costituzionale,   avrebbe   ad   oggetto
unicamente il comma 1 dell'art. 25 della legge prov.  Bolzano  n.  10
del 2013 mentre, con il ricorso, si censura l'intero art. 25 e quindi
anche  il  comma  2,  che  invece  non  sarebbe   considerato   dalla
deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  e  riguardo  al  quale,
inoltre, il ricorso non conterrebbe alcuna specifica censura. 
    2.1.- Nel merito, espone la Provincia autonoma  di  Bolzano  che,
come sarebbe possibile evincere  dal  quadro  generale  del  bilancio
contenuto nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre
2012, n. 23 (Bilancio  di  previsione  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano per l'anno finanziario 2013 e bilancio triennale  2013-2015),
l'U.P.B.   15225   (Sostegno   delle   imprese   ed    organizzazioni
dell'artigianato e dei Comuni) prevede un'autorizzazione di spesa  di
euro  22.100.000,00,  mentre  l'U.P.B.  15215  (Aree  industriali   e
infrastrutture per la ricerca  tecnologica)  prevede  "zero"  per  le
spese da sostenere per tali interventi, in  quanto  il  capitolo  che
compone l'U.P.B. viene dotato di fondi mediante decreto di variazione
di bilancio, trattandosi di capitolo di spesa vincolato  a  specifico
capitolo di entrata, come sarebbe espressamente consentito  dall'art.
24 dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 29  gennaio  2002,
n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' della  Provincia
autonoma di Bolzano). 
    2.2.- Rileva,  inoltre,  la  resistente  che  il  riferimento  al
capitolo  15225.15  contenuto  nel   ricorso   non   si   rinverrebbe
nell'impugnato art. 25, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10  del
2013, che si riferirebbe invece all'U.P.B. n. 15225: si evidenzia  in
proposito che, secondo quanto previsto nell'art. 11 della legge prov.
Bolzano n. 1 del 2002, l'unita' di voto del bilancio di previsione e'
costituita  dall'unita'  previsionale  di  base  e  non  dal  singolo
capitolo, quindi il riferimento  nel  ricorso  al  capitolo  15225.15
sarebbe errato e ne determinerebbe l'infondatezza, in quanto l'U.P.B.
15225 conterrebbe in realta' una sufficiente copertura finanziaria. 
    Osserva inoltre la Provincia autonoma di  Bolzano  che  la  legge
prov. Bolzano  n.  10  del  2013  avrebbe  modificato  ampiamente  la
precedente  disciplina  contenuta  nel  Capo  V  della  legge   della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  11  agosto  1997,  n.   13   (Legge
urbanistica provinciale), concernente la procedura per l'assegnazione
dei terreni nelle zone produttive che, in seguito a tali modifiche, a
differenza della  disciplina  precedente,  presupporrebbe  la  libera
disponibilita' delle aree  produttive  e  solo  in  casi  eccezionali
avrebbe previsto il ricorso all'espropriazione dei beni al valore  di
mercato. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 24  della  legge  prov.
Bolzano n. 10 del 2013 avrebbe contemporaneamente  abrogato  numerose
disposizioni  della  legge  prov.  Bolzano  n.  13   del   1997:   il
finanziamento di questi  interventi  veniva  assicurato  dalla  legge
prov.  Bolzano  n.  23  del  2012,  prevedendo  le  apposite   unita'
previsionali di base 15215 e 15225. Secondo  la  resistente  da  tale
novella  dovrebbe  derivare  sicuramente  una  minore  spesa  per  il
bilancio provinciale. 
    Per tali ragioni, sostiene la Provincia  autonoma,  la  copertura
finanziaria  non  sarebbe   data   dall'art.   24   (abrogazione   di
disposizioni) della legge prov. Bolzano n.  10  del  2013,  ma  dalle
unita' previsionali di base richiamate nel  successivo  art.  25.  Al
riguardo, si rileva che  l'art.  25,  comma  1,  della  citata  legge
dovrebbe necessariamente essere letto in combinato  disposto  con  il
comma 2 dello stesso articolo, che prevede che la spesa a carico  dei
successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge  finanziaria
annuale: secondo la resistente questa disposizione non sarebbe  stata
impugnata e, quindi, per il  futuro  dovrebbe  ritenersi  sicuramente
assicurata la copertura finanziaria. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 2-4 ottobre 2013 e depositato il 10
ottobre 2013 (reg. ric. n. 94 del 2013), il Presidente del  Consiglio
dei ministri ha proposto, in riferimento all'art. 81,  quarto  comma,
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 25 della legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  19
luglio 2013, n. 10 (Modifiche di  leggi  provinciali  in  materia  di
urbanistica, tutela del paesaggio,  foreste,  aree  per  insediamenti
produttivi,    miglioramento    fondiario,    attivita'    ricettiva,
espropriazioni,  associazioni  agrarie,  alimenti  geneticamente  non
modificati,  protezione  degli  animali,  commercio  e   inquinamento
acustico). 
    La disposizione impugnata prevede che: «1. Alla  copertura  degli
oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti
di spesa gia' disposti in bilancio sulle unita' previsionali di  base
15215 e 15225 a carico dell'esercizio  2013  e  autorizzati  per  gli
interventi di cui agli articoli 49, 49-bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51  e
51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n.  13,  e  successive
modifiche, abrogati dall'articolo  24.  2.  La  spesa  a  carico  dei
successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge  finanziaria
annuale». 
    1.1.-  Secondo  il  ricorrente,  la  norma  in  esame  -  che  ha
introdotto importanti modifiche  in  un  numero  rilevante  di  leggi
provinciali afferenti a  diverse  materie,  quali  l'urbanistica,  la
tutela  del  paesaggio,  le  aree  per  insediamenti  produttivi,  il
miglioramento fondiario, l'attivita'  ricettiva,  le  espropriazioni,
gli  alimenti  geneticamente  non  modificati,  la  protezione  degli
animali, il commercio e l'inquinamento acustico - non sarebbe  idonea
ad assicurare la copertura finanziaria richiesta  dalla  disposizione
costituzionale invocata come parametro. 
    Inoltre, le disposizioni abrogate con l'art.  24  della  medesima
legge prov. Bolzano n.  10  del  2013  non  farebbero  riferimento  a
specifiche  autorizzazioni  di  spesa,  e  comunque,  non   sarebbero
correlate  ad  alcuna  posta  dotata   di   adeguata   disponibilita'
finanziaria. 
    1.2.-  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  eccepisce   in   via
preliminare la parziale inammissibilita' del  ricorso  per  quel  che
concerne il comma 2 della disposizione impugnata. 
    Secondo la resistente la deliberazione del Consiglio dei ministri
avrebbe ad oggetto unicamente il comma 1 dell'art.  25,  della  legge
prov. Bolzano  n.  10  del  2013,  mentre  nei  confronti  del  comma
successivo non sarebbe mossa alcuna censura. 
    Nel merito la Provincia autonoma di Bolzano formula  le  seguenti
eccezioni: 
    a) erroneamente il Presidente del Consiglio dei ministri  avrebbe
fatto riferimento a capitoli di spesa anziche' a unita'  previsionali
di base, ignorando tra l'altro che, secondo quanto previsto dall'art.
11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29  gennaio  2002,
n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' della  Provincia
autonoma di Bolzano), l'unita' di voto  del  bilancio  di  previsione
sarebbe  costituita  dall'unita'  previsionale  di  base,   dal   che
deriverebbe  l'erroneo  riferimento  al  capitolo   15225.15   e   la
conseguente infondatezza del ricorso; 
    b) il ricorrente non avrebbe tenuto conto delle economie di spesa
indotte dal nuovo art. 46 della legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 11  agosto  1997,  n.  13  (Legge  urbanistica  provinciale),
modificata dall'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 10 del  2013,  il
quale comporterebbe che, a differenza del passato, si farebbe ricorso
all'espropriazione per acquisire le aree dei piani degli insediamenti
produttivi  solo  in  casi  eccezionali.  La  novita'  normativa   in
questione comporterebbe una minore spesa per il bilancio provinciale,
di cui si dovrebbe tener conto  ai  fini  della  compensazione  degli
eventuali costi derivanti dalla disposizione impugnata; 
    c) l'unita' previsionale di cui il ricorrente assume l'assenza di
copertura sarebbe  solo  apparentemente  priva  di  stanziamento  dal
momento che la sua natura di posta vincolata a correlato capitolo  di
entrata  le  assicurerebbe  una  capienza   attraverso   decreti   di
variazione: in particolare «L'unita' previsionale di base 15215 (Aree
industriali   e   infrastrutture   per   la   ricerca    tecnologica)
prevede[rebbe] euro 0 per le spese da sostenere per tali  interventi,
in quanto il capitolo che compone  l'u.p.b.  viene  dotato  di  fondi
mediante decreto di variazione di bilancio, trattandosi  di  capitolo
di  spesa  vincolato  a   specifico   capitolo   di   entrata,   come
espressamente consentito dall'articolo 24 dalla legge provinciale  29
gennaio 2002, n. 1». Inoltre  l'unita'  previsionale  di  base  15225
prevederebbe  una   congrua   autorizzazione   di   spesa   di   euro
22.100.000,00    a    sostegno    delle    imprese,    organizzazioni
dell'artigianato e dei Comuni. 
    2.- Innanzitutto, e' opportuno  precisare  che  le  censure  sono
state correttamente formulate in riferimento al testo  dell'art.  81,
quarto comma, Cost. antecedente alla entrata in  vigore  della  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del  principio  del
pareggio  di  bilancio  nella  Carta  costituzionale),  che   lo   ha
modificato,  poiche'  la   revisione   introdotta   da   tale   legge
costituzionale si  applica  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
2014, data successiva alla proposizione  del  ricorso  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    3.-  Deve  essere   poi   disattesa   l'eccezione   di   parziale
inammissibilita' del ricorso sollevata dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano.  La  resistente  nel  suo  atto  di  costituzione   contesta
all'Avvocatura dello Stato l'estensione del ricorso -  rispetto  alla
delibera del Consiglio dei ministri - al comma 2 dell'art.  25  della
legge prov. Bolzano n. 10 del 2013. E' vero,  al  contrario,  che  il
patrocinio  erariale  riproduce  sostanzialmente  la  relazione   del
Ministero  degli  affari  regionali   cui   interamente   rinvia   la
deliberazione del Consiglio dei ministri. Detta relazione contempla -
al pari  del  ricorso  proposto  dall'Avvocatura  dello  Stato  -  il
riferimento all'intero art. 25 citato. 
    Non puo' essere presa in considerazione neppure l'eccezione della
resistente secondo cui le censure mosse dal ricorrente non  sarebbero
in alcun modo riferibili al comma  2  della  disposizione  impugnata.
Nella pur  sintetica  motivazione  del  ricorso  si  precisa  che  la
copertura di cui si lamenta l'assenza riguarda le modifiche normative
dell'intera legge incidenti sulla spesa, le quali non  sono  limitate
ad un solo  esercizio  ma,  per  il  loro  carattere  definitivo,  si
estendono anche agli esercizi successivi. 
    4.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    E'  utile  preliminarmente  sottolineare  come  le  difese  della
Provincia autonoma si concentrino sulla natura e sul regime giuridico
di singole poste del bilancio  senza  replicare  alla  prima  e  piu'
generale censura  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  che
attiene agli effetti  della  legge  provinciale  sul  coacervo  delle
funzioni cosi' come rideterminato e alla loro compatibilita'  con  le
risorse  finanziarie  complessivamente  disponibili.  La   resistente
sembra ritenere che l'assenza di specifiche censure circa partite  di
spesa   non   esplicitamente    evocate    nel    ricorso    comporti
l'inammissibilita' o comunque l'infondatezza dello  stesso  in  parte
qua. 
    Al  contrario,  la  formulazione  della   norma   (che   riguarda
esplicitamente l'intera  legge)  ed  il  contesto  di  eterogenee  ma
incisive riforme delle funzioni cui  si  riferisce  la  legge  stessa
implicano che sia  onere  del  legislatore  provinciale  provarne  la
copertura nel suo complesso. Infatti, la legge provinciale «in quanto
nuova e latrice  di  oneri,  [deve]  individuare,  sia  pure  in  via
presuntiva, i mezzi  finanziari  necessari  per  la  sua  attuazione»
(sentenza n. 115 del 2012). Non si tratta,  nel  caso  in  esame,  di
consentire   un'inversione   dell'onere   della   prova   consistente
nell'esonerare  parte  attrice  dall'individuazione  specifica  delle
modifiche  normative  non  coperte;  e'  la  natura  promiscua  delle
modifiche stesse e l'ammissione esplicita ma generica del legislatore
provinciale circa l'esistenza di costi  da  coprire  ad  esigere  dal
legislatore medesimo «di provare la copertura delle spese conseguenti
all'adozione di una legge, ogniqualvolta in  essa  siano  previsti  -
ancorche' sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti -
nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche (sentenza
n. 141 del 2010)» (sentenza n. 115 del 2012). 
    4.1.- E' proprio  la  struttura  e  la  polivalenza  della  legge
impugnata - la quale  spazia  in  un  campo  vastissimo  di  funzioni
amministrative di competenza dell'ente territoriale -  a  determinare
la  non  conformita'  al  parametro  costituzionale  della  copertura
disposta dall'impugnato art. 25. Quest'ultima avrebbe  dovuto  essere
individuata, sia pure  in  via  presuntiva,  in  modo  analitico  con
riguardo   all'intero   riassetto   delle   funzioni   amministrative
interessate. 
    Come e' stato gia'  affermato  da  questa  Corte,  non  «si  puo'
assumere che mancando nella legge ogni indicazione della cosi'  detta
"copertura", cioe' dei mezzi per far fronte  alla  nuova  o  maggiore
spesa, si debba per questo solo fatto  presumere  che  la  legge  non
implichi  nessun  onere  o  nessun  maggiore  onere.  La  mancanza  o
l'esistenza di un onere si desume  dall'oggetto  della  legge  e  dal
contenuto di essa» (sentenza n. 30 del 1959). 
    Nel  caso  di  specie,  peraltro,  e'   lo   stesso   legislatore
provinciale  a  dichiarare  esplicitamente   l'esistenza   di   oneri
finanziari, dei quali assume la  implicita  copertura  attraverso  la
compensazione con economie di  spesa  che  deriverebbero  dalla  piu'
favorevole disciplina introdotta in materia di attuazione  dei  piani
aventi ad oggetto insediamenti  produttivi.  Secondo  la  resistente,
infatti, il passaggio dal  regime  di  espropriazione  delle  aree  a
quello della valorizzazione della «libera  iniziativa  economica»  in
tema di «disponibilita' delle  aree  produttive»,  assicurerebbe  una
minore spesa, e non gia' un aggravio, per il bilancio provinciale. 
    La tesi non e' condivisibile:  la  generica  e  non  quantificata
asserzione  di  economie  inerenti  ad  una   sola   delle   funzioni
interessate al riordino legislativo non e' idonea ad  assicurare  una
copertura credibile quando nella posta  di  bilancio  interessata  al
ricorso «convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il  profilo
della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi
regionali» (sentenza n. 115 del 2012). 
    Questa Corte ha gia' precisato che la riduzione  compensativa  di
autorizzazioni derivanti da disposizioni di  legge  modificate  «deve
essere sempre  espressa  e  analiticamente  quantificata,  in  quanto
[finalizzata] a  compensare  [...]  gli  oneri  indotti  dalla  nuova
previsione  legislativa.  Si  tratta  di  un  principio   finanziario
immanente all'ordinamento,  enunciato  esplicitamente  dall'art.  81,
quarto comma, Cost. [e quindi] di  diretta  applicazione  secondo  la
costante interpretazione di questa Corte» (sentenza n. 115 del 2012).
In questa prospettiva ermeneutica non assume rilevanza il  fatto  che
le  risorse  destinate  ad  un  complesso  cosi'  vasto  di  funzioni
provinciali  siano  riferite  ad  un  capitolo  o   ad   una   unita'
previsionale di base. 
    4.2.- La  previsione  della  legge  provinciale  di  contabilita'
secondo cui l'unita' di voto in sede legislativa e' costituita  dalla
unita'  previsionale  di  base  riguarda  le  modalita'  formali   di
approvazione  del  "bilancio   politico"   in   sede   di   Consiglio
provinciale,  ma  non  esime  lo  stesso  legislatore  dall'onere  di
assicurare la copertura delle singole leggi  provinciali  cosi'  come
risultanti dalle eventuali modifiche normative introdotte. 
    Il  principio  di  copertura,  infatti,  ha  natura  di  precetto
sostanziale cosicche'  ogni  disposizione  che  comporta  conseguenze
finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da
un'apposita  istruttoria  e  successiva  allegazione  degli   effetti
previsti  e  della  relativa  compatibilita'   con   le   risorse   a
disposizione. Nel caso di norme a  regime,  come  quello  di  specie,
dette  operazioni  devono  essere  riferite  sia   all'esercizio   di
competenza che a quelli successivi  in  cui  le  norme  esplicheranno
effetti. 
    Il principio di analitica copertura espresso dall'art. 81, quarto
comma, Cost., e ora sostanzialmente riprodotto  nell'art.  81,  terzo
comma, Cost., come formulato dalla  legge  costituzionale  n.  1  del
2012, trova, tra l'altro, esplicita declinazione  nell'apposito  art.
17 (Copertura finanziaria delle leggi) della legge 31 dicembre  2009,
n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza  pubblica)  -  direttamente
applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, per effetto dell'art.
19, comma 2, della stessa legge - laddove e' prescritto che «ciascuna
legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica  espressamente,  per
ciascun anno e  per  ogni  intervento  da  essa  previsto,  la  spesa
autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le
relative previsioni di spesa, definendo  una  specifica  clausola  di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma  12,  per
la compensazione degli effetti che eccedano le  previsioni  medesime.
In  ogni  caso  la  clausola  di  salvaguardia  deve   garantire   la
corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e  la
relativa copertura». 
    Come gia' osservato,  non  e'  rilevante,  nel  caso  di  specie,
l'eccepito difetto di individuazione, da parte del ricorrente,  delle
partite di spesa inerenti all'incidenza delle nuove  disposizioni  di
cui e' denunciata la mancata copertura. 
    Infatti, e' la legge provinciale stessa, in quanto  modificatrice
di numerose disposizioni suscettibili - in virtu' della loro messa  a
regime - di avere impatto  pluriennale,  a  dover  indicare  in  modo
preciso ed analitico gli effetti previsti, di  carattere  positivo  e
negativo,  in  modo  da   consentire   la   verifica   dell'influenza
complessiva sul bilancio annuale e pluriennale. 
    E' bene ribadire in  proposito  che  l'obbligo  di  corredare  le
innovazioni legislative di allegati o  documenti  dimostrativi  degli
effetti economici delle stesse non costituisce,  con  riferimento  ai
giudizi sulle questioni di legittimita' sollevate in via  principale,
un'inversione dell'onere della prova a danno della  Regione  o  della
Provincia autonoma convenuta in  giudizio,  ma  costituisce  naturale
ottemperanza al principio costituzionale sancito dal citato art.  81,
quarto comma, Cost. 
    Quest'ultimo  va   rispettato,   in   primis,   nelle   assemblee
parlamentari deputate all'approvazione  della  legge.  Il  fatto  che
l'unita' di voto sia riferita all'unita'  previsionale  di  base  non
comporta che - quando il suo oggetto sia collegabile a piu'  funzioni
- l'approvazione del contenuto dell'unita' stessa sia una clausola in
bianco, suscettibile di successivo riempimento  a  piena  discrezione
degli organi deputati alla sua  attuazione.  Al  contrario,  gia'  la
relazione al disegno  di  legge  deve  informare  in  modo  analitico
l'assemblea  deliberante  sugli  obiettivi  e  sui  correlati   mezzi
relativi  a  ciascuna  disposizione  comportante   spesa,   ancorche'
incorporata in unita' previsionale a contenuto promiscuo. 
    4.3.- Anche l'eccezione della  resistente  secondo  cui  l'U.P.B.
15215 sarebbe solo apparentemente priva di risorse dal momento che la
stessa sarebbe posta di  spesa  vincolata  a  specifico  capitolo  di
entrata (nel caso di specie il cap. 336.32 - Recupero  indennita'  di
esproprio), e' priva di fondamento per piu' ordini di ragioni. 
    La prima e' costituita dal fatto che un vincolo di  utilizzazione
presuppone l'esistenza di risorse che, nel caso di specie,  risultano
inesistenti per via dello stanziamento in  entrata  e  spesa  pari  a
zero. Tale articolazione segnala unicamente la  possibilita'  di  una
correlazione contabile. La correlazione  potrebbe  essere  congruente
con la  regola  della  copertura  solo  dopo  formale  variazione  di
bilancio in aumento specificativa della  previsione  di  spesa  e  di
entrata relativa all'esercizio finanziario di riferimento. 
    La seconda ragione risiede nella regola per cui il  vincolo  deve
trovare corrispondenza in apposita disposizione di legge, la quale  -
a sua volta - non puo' consistere  in  una  inammissibile  deroga  al
principio dell'unita' di bilancio «secondo il quale tutte le  entrate
correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura
di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere  una
specifica  correlazione  tra  singola  entrata  e   singola   uscita»
(sentenza  n.  192  del  2012).  Il  vincolo,  infatti,  deve  essere
rinvenuto in disposizione  di  legge  specificamente  attinente  alla
materia  cui  ineriscono  gli  stanziamenti  correlati.  Cosi',   con
riguardo al caso in esame, e' principio risalente e  mai  derogato  -
gia' contenuto nella legge 22  ottobre  1971,  n.  865  (Programmi  e
coordinamento    dell'edilizia    residenziale    pubblica;     norme
sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed  integrazioni
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge  18  aprile  1962,  n.
167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa
per interventi straordinari nel settore  dell'edilizia  residenziale,
agevolata e  convenzionata)  -  quello  dell'autofinanziamento  degli
espropri mediante il ricarico del relativo costo  sui  «corrispettivi
della concessione in superficie  [...]  [e  sui]  prezzi  delle  aree
cedute in proprieta' [che] devono, nel loro  insieme,  assicurare  la
copertura delle spese sostenute [...] per l'acquisizione  delle  aree
comprese in ciascun piano approvato» (art. 35). 
    Pertanto, se la correlazione tra speculari poste di entrata e  di
spesa e' ipotizzabile nel  caso  di  attuazione  dei  piani  per  gli
insediamenti produttivi mediante concessione o cessione  di  area  da
parte pubblica, analogo collegamento e' impraticabile nei casi in cui
la modalita' dell'acquisizione delle  aree  per  esproprio  e'  stata
sostituita dalla regola del coinvolgimento  diretto  dei  proprietari
delle aree e della dazione agli stessi di contributi a fondo perduto.
Quest'ultima  presuppone,  infatti,  esborsi  a  carico  della  parte
pubblica non compensati da alcun correlato introito. 
    4.4.- Quanto ai pretesi risparmi che  deriverebbero,  secondo  la
Provincia  autonoma,  dal  nuovo  regime  delle  aree  destinate   ad
insediamenti produttivi, non e' affatto implausibile  che  la  stessa
modifica, a regime, delle modalita' di  acquisizione  di  tali  aree,
anziche'  produrre  economie  di   spesa,   possa   provocare   degli
incrementi. 
    Nella   disciplina   relativa   alla   esecuzione    dei    piani
particolareggiati  e'  infatti  acclarato  che  gli  acquirenti  o  i
concessionari delle aree stesse siano obbligati a rimborsare i  costi
della  loro  acquisizione  nonche'  a  fronteggiare  gli   oneri   di
urbanizzazione.   In   tale   contesto   le   operazioni    afferenti
all'esproprio hanno un impatto neutro, dal momento che gli  oneri  si
compensano con l'integrale rimborso  da  parte  dei  concessionari  e
degli acquirenti. Nella legge prov.  Bolzano  n.  10  del  2013  sono
invece previsti incentivi ai privati per l'acquisizione di  aree  per
insediamenti   produttivi,   contributi   a   fondo    perduto    per
l'urbanizzazione  di  zone  per  insediamenti   produttivi,   nonche'
finanziamenti sempre a fondo perduto ai Comuni per l'acquisizione  di
dette  aree.  Si  tratta,  evidentemente,  di  ulteriori  oneri   che
l'impugnata disposizione non quantifica e di  cui,  conseguentemente,
non fornisce copertura. 
    5.- Dunque, l'art. 25 della legge prov. Bolzano n. 10  del  2013,
nel provvedere  alla  riorganizzazione  di  una  serie  rilevante  di
funzioni senza determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e
la loro influenza complessiva sul  bilancio  di  competenza  e  sugli
esercizi futuri, si pone in contrasto con l'art.  81,  quarto  comma,
Cost.  e   deve   essere   pertanto   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10  (Modifiche
di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio,
foreste, aree per insediamenti produttivi,  miglioramento  fondiario,
attivita' ricettiva, espropriazioni, associazioni  agrarie,  alimenti
geneticamente non modificati, protezione degli animali,  commercio  e
inquinamento acustico). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI