N. 249 SENTENZA 3 - 7 novembre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Aiuti  di  Stato  -   Valorizzazione   dell'aeroporto   d'Abruzzo   -
  Finanziamento a favore della Societa' abruzzese gestione  aeroporto
  s.p.a. (SAGA) - Omessa previa notifica del progetto di  legge  alla
  Commissione europea. 
- Legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n.  55  (Disposizioni
  per l'adempimento degli obblighi della  Regione  Abruzzo  derivanti
  dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione  della
  direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del  principio
  della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo e  disposizioni
  per  l'organizzazione  diretta  di  eventi  e  la  concessione   di
  contributi - Legge europea regionale 2013), art.  38;  legge  della
  Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, recante «Modifiche alla  L.R.
  13 gennaio 2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie  per  la  redazione
  del bilancio annuale 2014 e  pluriennale  2014-2016  della  Regione
  Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28
  aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale  alle  imprese
  operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999,  alla  L.R.
  n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per  la  ricostituzione  del
  capitale sociale della Saga S.p.a.», art. 7;  legge  della  Regione
  Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all'articolo 7 della  legge
  regionale 27 marzo 2014, n. 14). art. 1, comma 1. 
-   
(GU n.47 del 12-11-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo Maria NAPOLITANO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  38  della
legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per
l'adempimento  degli  obblighi  della   Regione   Abruzzo   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  Europea.  Attuazione  della
direttiva 2007/60/CE e disposizioni per  l'attuazione  del  principio
della tutela della concorrenza, Aeroporto  d'Abruzzo  e  disposizioni
per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi
-  Legge  europea  regionale  2013),  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-26 febbraio 2014,
depositato in cancelleria il 4 marzo 2014 ed iscritto al  n.  13  del
registro ricorsi 2014. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7  ottobre  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 25-26 febbraio 2014 e depositato il 4  marzo  2014,  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  38  della  legge
della Regione Abruzzo 18  dicembre  2013,  n.  55  (Disposizioni  per
l'adempimento  degli  obblighi  della   Regione   Abruzzo   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  Europea.  Attuazione  della
direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per
l'attuazione del principio della tutela della concorrenza,  Aeroporto
d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la
concessione  di  contributi  -  Legge  europea  regionale  2013),  in
riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione agli  artt.  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
    L'art. 38 della citata legge regionale n. 55  del  2013  dispone:
«1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di  Stato  di  cui  agli
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
(TFUE)  la  Regione  promuove  interventi   di   valorizzazione   del
territorio attraverso un Programma di promozione  e  pubblicizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma). 2. Il  Programma  e'
approvato  dalla  Giunta  regionale,  su  proposta  della   Direzione
regionale competente  in  materia  di  turismo,  che  lo  elabora  di
concerto  con  la  Direzione  regionale  competente  in  materia   di
Trasporti, sulla base di un progetto  presentato  dalla  Societa'  di
gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga
S.p.a. (di seguito Saga). 3. Per il finanziamento del Programma, pari
ad euro 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa  fronte  con  le  risorse
stanziate  nel  Bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario
corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa  242422.  4.  Ai  fini
della copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  3  al  Bilancio  di
previsione dell'esercizio  finanziario  corrente  sono  apportate  le
seguenti variazioni in termini di  competenza  e  di  cassa:  a)  UPB
02.02.008  Capitolo  di  spesa  12352,   in   diminuzione   di   euro
5.573.000,00; b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422,  in  aumento
di euro 5.573.000,00. 5. Per le annualita'  successive  al  2013  gli
oneri  derivanti  dall'applicazione  del   presente   articolo   sono
determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002,
n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).  6.  L'erogazione
del contributo  e'  subordinata  alla  presentazione  della  seguente
documentazione: a) dichiarazione sostituiva di atto notorio  resa  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) dal  rappresentante  legale
della societa' Saga attestante:  1)  la  realizzazione  delle  azioni
contenute  in  conformita'  al  Programma  approvato   dalla   Giunta
regionale; 2) il rendiconto analitico delle spese  sostenute  nonche'
la  regolarita',   corrispondenza   e   completezza   dei   documenti
giustificativi delle spese con i costi  sostenuti  e  dichiarati;  3)
l'impegno a tenere  a  disposizione,  esibire  e  trasmettere  dietro
richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei
documenti di spesa e ogni altro documento utile all'accertamento e al
controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti  l'attuazione  del
Programma;   b)   dichiarazione   sostitutiva   resa    dal    legale
rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con  cui  si
attesta che la Saga non  ha  ricevuto  altri  finanziamenti  europei,
nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui
al comma 2; c) certificazione contabile di cui alla  legge  regionale
27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di  regolarita'  contabile  per
gli enti beneficiari di contributi regionali);  d)  relazione  finale
contenente la  descrizione  delle  azioni  realizzate,  il  materiale
prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate. 7. Il contributo  e'
erogato in due rate: a) la prima, a titolo di  anticipazione,  previa
richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura  massima  del
50% del suo ammontare, a seguito dell'approvazione del  Programma  di
cui ai commi 1 e 2; b) la seconda, a saldo, su richiesta della  Saga,
corredata della documentazione di cui al comma  4  e  di  dettagliata
relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che
illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati  attesi  e
quelli conseguiti. 8. In caso di mancata attuazione del Programma, la
Saga restituisce alla Regione  la  rata  del  contributo  ricevuto  a
titolo  di  anticipazione;  in  caso  di  parziale   attuazione   del
Programma, il contributo da  erogare  a  saldo  e'  proporzionalmente
ridotto. 9. In sede di liquidazione  a  saldo  del  contributo,  sono
ammesse  variazioni  delle  singole  voci  di  spesa   indicate   nel
Programma,  fino  al  limite  massimo  del   20%,   fermo   rimanendo
l'ammontare  complessivo  finanziato.  10.  La  Regione   revoca   il
contributo in caso di non veridicita' delle  dichiarazioni  contenute
nella  documentazione   prodotta   o   di   accertamento   di   gravi
irregolarita' nell'attuazione del Programma». 
    Il ricorrente sostiene che, nonostante l'art. 38 della legge reg.
Abruzzo n. 55  del  2013  richiami  al  comma  1  il  rispetto  della
normativa sugli aiuti di Stato di  cui  agli  artt.  107  e  108  del
Trattato   sul   funzionamento   dell'Unione   europea   (TFUE),   il
finanziamento previsto non risulterebbe essere  stato  sottoposto  al
vaglio della Commissione europea,  che  avrebbe  dovuto  valutare  la
compatibilita' della norma con i  principi  della  concorrenza  negli
scambi tra i Paesi membri dell'Unione. Ad avviso del  Presidente  del
Consiglio l'articolo impugnato, nella misura in  cui  disporrebbe  il
finanziamento   regionale   del    Programma    di    promozione    e
pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, integrerebbe un  aiuto  di
Stato non autorizzato e contrasterebbe con i principi comunitari  che
regolano il mercato interno,  che  vincolerebbero  l'esercizio  della
funzione legislativa delle Regioni  ai  sensi  dell'art.  117,  primo
comma, Cost. Infatti, poiche' non risulterebbe che  il  finanziamento
previsto  dalle  norme  regionali  censurate  sia  stato  previamente
sottoposto all'autorizzazione della Commissione  europea,  lo  stesso
sarebbe incompatibile con gli artt. 107 e 108 TFUE. 
    Il ricorrente rileva, inoltre, che  gli  investimenti  occorrenti
alla valorizzazione del territorio attraverso il  suddetto  Programma
rientrerebbero nella competenza  del  gestore  aeroportuale  societa'
abruzzese gestione aeroporto  (SAGA),  che  agirebbe  come  qualunque
altro operatore economico. In particolare, il finanziamento  previsto
dalle norme impugnate, stante il suo rilevante ammontare, apparirebbe
incompatibile col mercato interno in quanto erogato mediante  risorse
pubbliche e  sarebbe  capace,  in  modo  evidente,  di  favorire  una
determinata impresa privata in detto  ambito,  attesa  la  natura  di
scalo internazionale assegnata all'aeroporto di Pescara  destinatario
del finanziamento. 
    A giudizio del ricorrente,  l'attuazione  delle  norme  impugnate
avrebbe l'effetto di falsare la concorrenza  in  un  settore  che  e'
stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da  parte  del
legislatore comunitario. Difatti, sussisterebbero  nella  fattispecie
in esame tutti  gli  elementi  di  un  aiuto  di  Stato,  secondo  la
giurisprudenza costituzionale (si citano le sentenze n. 18 del 2013 e
n. 185 del 2011). 
    Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri richiama l'art.
45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle  politiche  dell'Unione  europea),  il  quale
stabilisce che «Le amministrazioni che  notificano  alla  Commissione
europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di  Stato  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee una scheda sintetica della  misura  notificata».  La  Regione
Abruzzo non avrebbe preventivamente sottoposto il progetto  di  aiuto
in questione alla  Commissione  in  ossequio  al  combinato  disposto
dell'art. 45 della legge n. 234 del 2012  con  l'art.  108,  par.  3,
TFUE.  Il  ricorrente   rileva,   altresi',   che   l'ammontare   del
finanziamento, nettamente superiore  all'importo  massimo  consentito
per gli aiuti «de minimis» (euro 200.000 complessivi in tre  esercizi
finanziari), sarebbe stato disposto senza prevedere  alcuna  clausola
di sospensione (cosiddetta clausola stand still) fino  alla  verifica
della compatibilita' da parte della Commissione europea. 
    Il ricorrente ricorda come questa Corte, con la sentenza  n.  299
del 2013, abbia gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli
artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n.
69  (Rifinanziamento  legge  regionale  8  novembre  2001,  n.  57  -
Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo), con i quali  sarebbe  stato
disposto un  identico  finanziamento  a  favore  della  SAGA  per  la
valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo.  Alle  medesime  conclusioni
dovrebbe giungersi in relazione alle  norme  censurate  nel  presente
giudizio, che avrebbero analogo contenuto e sarebbero  state  emanate
in presenza dei medesimi presupposti. 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
    3.- Successivamente al deposito del  ricorso  e'  stato  adottato
l'art. 7 della legge della Regione Abruzzo  27  marzo  2014,  n.  14,
recante «Modifiche alla L.R. 13  gennaio  2014,  n.  7  "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e  pluriennale
2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale  2014)",
modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n.  77  (Interventi  di  sostegno
regionale alle imprese operanti nel settore del turismo),  alla  L.R.
n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e  Norme  per  la
ricostituzione del capitale sociale  della  Saga  S.p.a.»,  il  quale
dispone: «1. Ai sensi dell'art. 2447 del  codice  civile  la  Regione
concorre alla ricostituzione del capitale sociale della  SAGA  S.p.a.
per l'importo massimo di  euro  2.539.000,00  proporzionalmente  alla
quota di partecipazione  al  capitale  sociale.  2.   E'  autorizzato
l'esercizio del diritto di prelazione ai  sensi  dell'art.  2441  del
codice  civile  fino  all'importo  massimo   di   euro   3.433.000,00
corrispondente alle quote non sottoscritte e  date  in  opzione  agli
altri soci che partecipano al capitale sociale della SAGA  S.p.a.  3.
Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di
previsione dell'esercizio  finanziario  corrente  sono  apportate  le
seguenti variazioni di competenza e di  cassa:  a)  UPB  02.02.008  -
capitolo di spesa 12352, in diminuzione di euro 5.972.000,00; b)  UPB
06.02.004  -  capitolo  di  spesa  242422,   in   aumento   di   euro
5.972.000,00.  4.  Gli  articoli  38  (Aeroporto  d'Abruzzo)   e   39
(Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013,  n.  55  sono
abrogati». 
    Il comma 3 del citato art. 7 e' stato poi sostituito dall'art. 1,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo  30  luglio  2014,  n.  34
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n.  14)
ed attualmente prevede che «Agli oneri di cui al  presente  articolo,
quantificati in euro 5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle
disponibilita' a valere sulle risorse relative ai  trasferimenti  per
l'intervento  straordinario   nel   Mezzogiorno,   ai   sensi   della
Deliberazione del Comitato Interministeriale  per  la  Programmazione
Economica 5 novembre  1999,  n.  175  (Criteri  e  modalita'  per  il
conferimento alle regioni di funzioni del  CIPE,  del  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e  della  Cassa
depositi  e  prestiti  collegate  alla   cessazione   dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno) UPB  02.02.008  -  Capitolo  di  spesa
12352». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ha  impugnato  l'art.  38  (Promozione  e  pubblicizzazione
dell'Aeroporto  d'Abruzzo)  della  legge  della  Regione  Abruzzo  18
dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi
della  Regione  Abruzzo   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione della direttiva  2009/128/CE  e  della
direttiva 2007/60/CE e disposizioni per  l'attuazione  del  principio
della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo,  e  Disposizioni
per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi
- Legge europea regionale 2013), in riferimento all'art.  117,  primo
comma, della Costituzione in quanto, prevedendo un  finanziamento  di
euro  5.573.000,00  a  favore  della  Societa'   abruzzese   gestione
aeroporto s.p.a. (SAGA), porrebbe in essere  un  aiuto  di  Stato  ai
sensi  dell'art.  107  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE) senza aver previamente notificato il relativo progetto
alla Commissione europea, come richiesto dall'art. 108, par. 3, TFUE. 
    In  particolare,  la  disposizione  in  esame  prevede:  «1.  Nel
rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di  cui  agli  articoli
107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione  europea  (TFUE)
la Regione  promuove  interventi  di  valorizzazione  del  territorio
attraverso   un   Programma   di   promozione   e    pubblicizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma). 2. Il  Programma  e'
approvato  dalla  Giunta  regionale,  su  proposta  della   Direzione
regionale competente  in  materia  di  turismo,  che  lo  elabora  di
concerto  con  la  Direzione  regionale  competente  in  materia   di
Trasporti, sulla base di un progetto  presentato  dalla  Societa'  di
gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga
S.p.a. (di seguito Saga). 3. Per il finanziamento del Programma, pari
ad euro 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa  fronte  con  le  risorse
stanziate  nel  Bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario
corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa  242422.  4.  Ai  fini
della copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  3  al  Bilancio  di
previsione dell'esercizio  finanziario  corrente  sono  apportate  le
seguenti variazioni in termini di  competenza  e  di  cassa:  a)  UPB
02.02.008  Capitolo  di  spesa  12352,   in   diminuzione   di   euro
5.573.000,00; b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422,  in  aumento
di euro 5.573.000,00. 5. Per le annualita'  successive  al  2013  gli
oneri  derivanti  dall'applicazione  del   presente   articolo   sono
determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002,
n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).  6.  L'erogazione
del contributo  e'  subordinata  alla  presentazione  della  seguente
documentazione: a) dichiarazione sostituiva di atto notorio  resa  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) dal  rappresentante  legale
della societa' Saga attestante:  1)  la  realizzazione  delle  azioni
contenute  in  conformita'  al  Programma  approvato   dalla   Giunta
regionale; 2) il rendiconto analitico delle spese  sostenute  nonche'
la  regolarita',   corrispondenza   e   completezza   dei   documenti
giustificativi delle spese con i costi  sostenuti  e  dichiarati;  3)
l'impegno a tenere  a  disposizione,  esibire  e  trasmettere  dietro
richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei
documenti di spesa e ogni altro documento utile all'accertamento e al
controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti  l'attuazione  del
Programma;   b)   dichiarazione   sostitutiva   resa    dal    legale
rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con  cui  si
attesta che la Saga non  ha  ricevuto  altri  finanziamenti  europei,
nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui
al comma 2; c) certificazione contabile di cui alla  legge  regionale
27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di  regolarita'  contabile  per
gli enti beneficiari di contributi regionali);  d)  relazione  finale
contenente la  descrizione  delle  azioni  realizzate,  il  materiale
prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate. 7. Il contributo  e'
erogato in due rate: a) la prima, a titolo di  anticipazione,  previa
richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura  massima  del
50% del suo ammontare, a seguito dell'approvazione del  Programma  di
cui ai commi 1 e 2; b) la seconda, a saldo, su richiesta della  Saga,
corredata della documentazione di cui al comma  4  e  di  dettagliata
relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che
illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati  attesi  e
quelli conseguiti. 8. In caso di mancata attuazione del Programma, la
Saga restituisce alla Regione  la  rata  del  contributo  ricevuto  a
titolo  di  anticipazione;  in  caso  di  parziale   attuazione   del
Programma, il contributo da  erogare  a  saldo  e'  proporzionalmente
ridotto. 9. In sede di liquidazione  a  saldo  del  contributo,  sono
ammesse  variazioni  delle  singole  voci  di  spesa   indicate   nel
Programma,  fino  al  limite  massimo  del   20%,   fermo   rimanendo
l'ammontare  complessivo  finanziato.  10.  La  Regione   revoca   il
contributo in caso di non veridicita' delle  dichiarazioni  contenute
nella  documentazione   prodotta   o   di   accertamento   di   gravi
irregolarita' nell'attuazione del Programma». 
    Successivamente, l'art. 7 della legge della  Regione  Abruzzo  27
marzo 2014, n. 14 - recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014,  n.
7 "Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio  annuale
2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale  2014)",  modifiche  alla  L.R.  28  aprile  2000,  n.   77
(Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti  nel  settore
del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R.  n.
8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della  Saga
S.p.a.» - ha abrogato la norma impugnata  ed  ha  previsto  un  nuovo
intervento a favore della SAGA. In  particolare,  il  citato  art.  7
della legge reg. Abruzzo  n.  14  del  2014  dispone:  «1.  Ai  sensi
dell'art.  2447  del  codice  civile   la   Regione   concorre   alla
ricostituzione del capitale sociale della SAGA S.p.a.  per  l'importo
massimo  di  euro  2.539.000,00  proporzionalmente  alla   quota   di
partecipazione al capitale sociale. 2. E' autorizzato l'esercizio del
diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile  fino
all'importo massimo di euro 3.433.000,00  corrispondente  alle  quote
non sottoscritte e date in opzione agli altri soci che partecipano al
capitale sociale della SAGA S.p.a. 3. Ai fini della  copertura  degli
oneri di cui al comma 1, al  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
finanziario  corrente  sono  apportate  le  seguenti  variazioni   di
competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 - capitolo di spesa 12352, in
diminuzione di € 5.972.000,00; b) UPB 06.02.004 - capitolo  di  spesa
242422, in aumento di € 5.972.000,00. 4. Gli articoli  38  (Aeroporto
d'Abruzzo) e 39 (Disposizioni transitorie)  della  L.R.  18  dicembre
2013, n. 55 sono abrogati». 
    Il comma 3 del citato art. 7 e' stato poi sostituito dall'art. 1,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo  30  luglio  2014,  n.  34
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14),
con  la  seguente  disposizione:  «Agli  oneri  di  cui  al  presente
articolo, quantificati in euro  5.972.000,00,  si  provvede  mediante
impiego delle disponibilita'  a  valere  sulle  risorse  relative  ai
trasferimenti per  l'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno,  ai
sensi della  Deliberazione  del  Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione Economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e modalita'
per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del  Ministero
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  della
Cassa depositi e prestiti collegate alla  cessazione  dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno) UPB  02.02.008  -  Capitolo  di  spesa
12352». 
    In  sostanza,  la  prima   modifica   normativa   ha   sostituito
l'originario  contributo  con  due  tipologie  di  intervento  -   la
ricostituzione del capitale sociale ed il finanziamento  del  diritto
di prelazione - mentre la  seconda  ne  ha  modificato  la  fonte  di
finanziamento. 
    2.-  Occorre  preliminarmente  verificare  se  per  effetto   del
richiamato ius superveniens - che non ha formato oggetto di  autonoma
impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - sia
cessata la materia del contendere. 
    Secondo il costante orientamento di questa Corte,  le  condizioni
richieste per la cessazione della  materia  del  contendere  sono  la
«sopravvenuta abrogazione o modificazione delle  norme  censurate  in
senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso [...  e  la]
mancata  applicazione,  medio  tempore,  delle   norme   abrogate   o
modificate» (sentenza n. 87 del 2014; in senso conforme,  ex  multis,
sentenze n. 300 del 2012; n. 193 del 2012; n. 32 del 2012  e  n.  325
del 2011). Quanto alla seconda condizione, non vi e'  certezza  circa
la mancata applicazione dell'art. 38 della legge reg. Abruzzo  n.  55
del 2013. In ordine  alla  questione  inerente  alla  satisfattivita'
della prima disposizione sopravvenuta, occorre stabilire se la  norma
inerente  alla  ricostituzione  del  capitale  ed  all'esercizio  del
diritto di prelazione  non  sia  affetta  dallo  stesso  vizio  della
mancata previa notifica  alla  Commissione  europea,  denunciato  dal
ricorrente con riguardo alla disposizione originaria. 
    Nel descritto contesto, la  verifica  spettante  a  questa  Corte
riguarda l'ascrivibilita' della fattispecie alla nozione di aiuto  di
Stato, poiche' - quanto all'esame nel merito - i giudici nazionali si
devono limitare all'«accertamento dell'osservanza dell'art.  108,  n.
3, TFUE, e cioe' dell'avvenuta notifica alla Commissione del progetto
di aiuto.  Ed  e'  solo  a  questo  specifico  fine  che  il  giudice
nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una  competenza  limitata  a
verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto  (sentenza  n.
185 del 2011) ed in particolare se i soggetti pubblici conferenti gli
aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate  alle  verifiche
di competenza della Commissione europea» (sentenza n. 299 del 2013). 
    A tal fine  e'  utile  ricordare  che  secondo  questa  Corte  «i
requisiti   costitutivi   di   detta   nozione,   individuati   dalla
legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere cosi'
sintetizzati: a) intervento  da  parte  dello  Stato  o  di  una  sua
articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di  un
operatore economico che agisce in libero  mercato;  b)  idoneita'  di
tale intervento  ad  incidere  sugli  scambi  tra  Stati  membri;  c)
idoneita' dello stesso a concedere un vantaggio al  suo  beneficiario
in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte
di  giustizia  dell'Unione  europea,  sentenza  17   novembre   2009,
C-169/08);  d)  dimensione  dell'intervento  superiore  alla   soglia
economica che  determina  la  sua  configurabilita'  come  aiuto  "de
minimis" ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del
15   dicembre   2006   (Regolamento   della   Commissione    relativo
all'applicazione degli articoli 87  e  88  del  trattato  agli  aiuti
d'importanza minore «de minimis»)» (sentenza n. 299 del 2013). 
    3.- Alla luce di  quanto  premesso  e  per  quanto  in  prosieguo
analiticamente argomentato, la  questione  sollevata  in  riferimento
all'art. 117, primo comma, Cost. e' fondata. Inoltre, non  avendo  lo
ius superveniens carattere  satisfattivo,  deve  essere  disposto  il
trasferimento della stessa sull'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14
del 2014. 
    3.1.- Quanto all'art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013,
e' evidente che l'intervento ivi previsto risulta analogo  a  quello,
consistente   in   un   contributo   per   la   «Valorizzazione    ed
internazionalizzazione  dell'Aeroporto  d'Abruzzo»,  gia'  dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 299 del 2013. 
    Vale, per la disposizione  in  esame,  quanto  osservato  con  la
richiamata decisione: «la norma impugnata  preved[e]  un'agevolazione
in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di  Stato.  [...
La] Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti  onerati  -  ai
sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n.  234  del  2012  -  della
notifica del progetto di  aiuto  alla  Commissione  europea  e  della
contestuale  trasmissione  di  una  scheda  sintetica  della   misura
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per  le  politiche  europee.  Per  quel  che   concerne   l'ammontare
dell'agevolazione attribuita all'aeroporto  d'Abruzzo,  essa  risulta
nettamente  superiore  al   massimo   consentito   (euro   200.000,00
complessivi in tre esercizi finanziari) entro il  quale  l'intervento
puo' essere qualificato "de minimis" e,  conseguentemente,  sottratto
alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione
europea. Infine, sotto il profilo dell'accertamento  se  il  soggetto
pubblico conferente l'aiuto abbia rispettato adempimenti e  procedure
finalizzate alla previa  verifica  di  competenza  della  Commissione
europea - accertamento di spettanza del giudice nazionale  -  risulta
di palmare evidenza che  la  Regione  Abruzzo  ha  adottato  un  atto
definitivo di concessione del contributo senza  aver  preventivamente
sottoposto progetto, modalita' e contenuto alla predetta Commissione,
in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell'art.
45, comma 1, della legge n. 234 del 2012» (sentenza n. 299 del 2013). 
    In definitiva,  la  disposizione  impugnata  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri costituisce una  sostanziale  riproduzione  di
quella gia' ritenuta lesiva del parametro  costituzionale  in  questa
sede invocato. L'art. 38 della legge reg. Abruzzo  n.  55  del  2013,
nell'attribuire un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di
euro  5.573.000,00,  senza  notifica  del  progetto  di  legge   alla
Commissione europea, si poneva, pertanto,  in  contrasto  con  l'art.
117, primo comma, Cost. e con l'art. 108, paragrafo 3, TFUE. 
    3.2.- Tenuto conto che la  disposizione  impugnata  prevedeva  un
contributo   per   finanziare   un   programma   di   «Promozione   e
pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo» e che il sopravvenuto art.
7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014  dispone  un  finanziamento
per due distinte  operazioni  consistenti  nella  ricostituzione  del
capitale   della   SAGA,   di   cui   la   Regione   e'   socia,    e
nell'autorizzazione all'esercizio del  diritto  di  prelazione  sulle
quote date in opzione agli altri soci e da questi non sottoscritte, i
requisiti   precedentemente   indicati   per   la    configurabilita'
dell'ipotesi di aiuto di Stato permangono  pur  nel  mutato  contesto
giuridico. 
    Infatti, quanto agli elementi soggettivo ed oggettivo dell'aiuto,
e' sufficiente rilevare che  la  Regione  e'  un'articolazione  dello
Stato, la quale ha destinato con  gli  interventi  in  esame  risorse
pubbliche  ad  un  operatore  economico  operante  nel  mercato   del
trasporto aereo. 
    E' altresi' chiaro che, al pari di quelli previsti  dall'articolo
abrogato, anche gli interventi disposti dalla norma sopravvenuta sono
potenzialmente idonei ad incidere sugli scambi tra gli  Stati  membri
ed a concedere  un  vantaggio  all'ente  beneficiario,  che  vedrebbe
incrementata  la  sua  competitivita'  non   per   effetto   di   una
razionalizzazione dei  costi  e  dei  ricavi,  bensi'  attraverso  il
conferimento pubblico di risorse destinate  alla  ricostituzione  del
capitale della societa' e all'esercizio  del  diritto  di  prelazione
sulle quote degli altri soci rimaste non optate. 
    Infine, l'entita' complessiva dei due nuovi  interventi  -  oltre
che maggiore di  quella  dell'abrogato  contributo  -  e'  certamente
superiore alla soglia economica minima fissata dal regolamento  della
Commissione (CE) n. 1998/06, aiuto «de minimis». 
    E' opportuno in proposito  ricordare  che  nella  legislazione  e
nella giurisprudenza comunitaria la nozione di aiuto di Stato risulta
molto estesa e di natura complessa. In particolare, con riguardo alla
fattispecie in esame - fermo restando che qualsiasi trasferimento  di
risorse,  in  via  diretta  o  indiretta,  ad  un'impresa  privata  o
pubblica, e' idoneo ad essere configurato come aiuto non  compatibile
ai sensi del citato art. 107, paragrafo 1, TFUE -  sia  la  Corte  di
giustizia (ex plurimis, sentenza C.G.C.E. 16 maggio  2002,  in  causa
C-482/89, Stardust Marine, n. 70)  che  la  Commissione  europea  (da
ultimo la Comunicazione  «Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  agli
aeroporti e alle compagnie aeree» 2014/C 99/03)  hanno  affermato  il
cosiddetto  criterio  dell'investitore  privato,  secondo   cui   nei
confronti delle imprese pubbliche, categoria alla quale appartiene la
SAGA,  la  condotta  imprenditoriale  dello   Stato   o   delle   sue
articolazioni    territoriali    deve    uniformarsi     a     quella
dell'imprenditore privato, che e', in linea di principio,  diretta  a
conseguire un profitto.  Cosicche'  gli  interventi  dell'investitore
pubblico devono, comunque, ispirarsi  ai  criteri  di  scelta  di  un
gruppo imprenditoriale privato  nel  perseguimento  di  una  politica
strutturale, globale o settoriale, secondo logiche di profitto. 
    Al di la' del giudizio di merito sulla compatibilita' dell'aiuto,
di spettanza della Commissione  europea,  e'  opportuno  sottolineare
come nel caso in esame le operazioni societarie finanziate  dall'art.
7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 non appaiono  obbligate  ai
sensi del vigente codice  civile,  ne'  risulta  in  alcun  modo  che
l'accollo delle perdite di esercizio sia improntato a prospettive  di
redditivita'. 
    Alla luce delle esposte considerazioni, il legislatore  regionale
non si e' limitato a  disporre  l'abrogazione  dell'art.  38,  ma  ha
introdotto una nuova disciplina, la quale, attraverso  il  ricorso  a
diversi  istituti  giuridici,  persegue,  in  concreto,  le  medesime
finalita'  della  disposizione  impugnata  e  presenta,  per   questa
ragione, un'identica connotazione elusiva  del  precetto  comunitario
invocato dal ricorrente. 
    Con riferimento all'art. 7 della legge reg.  Abruzzo  n.  14  del
2014 deve essere, quindi, confermato l'orientamento di  questa  Corte
secondo cui «il principio di effettivita' della tutela costituzionale
delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che,  attraverso
l'uso distorto della potesta' legislativa, uno dei contendenti  possa
introdurre una proposizione normativa di  contenuto  [equivalente]  a
quella impugnata e nel contempo sottrarla al gia' instaurato giudizio
di legittimita' costituzionale. Si impone pertanto in simili casi  il
trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata  da  un
atto  legislativo  diverso  da  quello   oggetto   di   impugnazione,
sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo»  (sentenza  n.  272
del 2009). 
    Poiche', nella specie, ricorrono tali condizioni -  avendo,  come
si e' detto, la  Regione  sostituito  il  testo  originario  con  una
variante avente analogo contenuto lesivo del precetto  comunitario  -
le censure proposte in  riferimento  all'art.  38  della  legge  reg.
Abruzzo n. 55 del 2013 debbono ritenersi trasferite al  nuovo  testo,
con  la  conseguente  pronuncia  di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 7 della legge  della  reg.  Abruzzo  n.  14  del  2014  per
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    4.- In difetto di prova della mancata  applicazione  della  norma
originariamente  impugnata,  si  rende  necessaria,   nonostante   il
trasferimento della questione sull'art. 7 della legge reg. Abruzzo n.
14 del 2014, la dichiarazione di illegittimita'  anche  dell'art.  38
della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013. 
    5.- In considerazione dell'inscindibile connessione esistente con
le norme oggetto della presente  declaratoria  d'incostituzionalita',
quest'ultima deve essere  estesa  in  via  consequenziale,  ai  sensi
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
all'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo  n.  34  del  2014,  il
quale ha stabilito un diverso finanziamento dei  caducati  interventi
previsti dall'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  38  della
legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per
l'adempimento  degli  obblighi  della   Regione   Abruzzo   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  Europea.  Attuazione  della
direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per
l'attuazione del principio della tutela della concorrenza,  Aeroporto
d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la
concessione di contributi - Legge europea regionale 2013); 
    2) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7  della
legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, recante  «Modifiche
alla L.R. 13 gennaio 2014, n.  7  "Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2014  e  pluriennale  2014-2016  della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)",  modifiche  alla
L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi  di  sostegno  regionale  alle
imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999,  alla
L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del
capitale sociale della Saga S.p.a.»; 
    3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all'articolo  7  della  legge
regionale 27 marzo 2014, n. 14). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014. 
 
                                F.to: 
                 Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI