N. 268 ORDINANZA 17 - 26 novembre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Risorse finanziarie  destinate  ai
  progetti per i territori di confine - Riserva, per l'anno 2011,  di
  una  quota  delle  risorse  predette  alla  copertura  delle  spese
  dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei
  progetti. 
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti
  da disposizioni legislative e  di  interventi  urgenti  in  materia
  tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) - convertito
  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  26
  febbraio 2011, n. 10 - art. 2, comma 1-bis. 
-   
(GU n.50 del 3-12-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo Maria NAPOLITANO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma
1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in
materia tributaria e di  sostegno  alle  imprese  e  alle  famiglie),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 26 febbraio 2011, n. 10, promossi dalle  Province  autonome  di
Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il  27  ed  il  26  aprile
2011, depositati in cancelleria il 4 maggio 2011 ed iscritti  ai  nn.
36 e 37 del registro ricorsi 2011. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 5 novembre  2014  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto  che  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale in via principale  dell'art.
2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225  (Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 26 febbraio 2011, n.  10,  laddove  prevede  che  «Per
l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di  cui  al  comma
117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le
spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica
dei progetti di cui al medesimo comma 117»; 
    che la ricorrente denuncia la violazione del Titolo VI del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), e in particolare dell'art. 79, secondo comma,  dello  statuto
speciale della Regione; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale); dell'art.  104,
primo comma, dello statuto speciale; dell'art. 2,  comma  106,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010);
nonche' del principio di leale collaborazione; 
    che, ad avviso della ricorrente, la norma  impugnata  incide  sui
rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia autonoma,  in  quanto
imporrebbe a quest'ultima l'obbligo di destinare, nell'anno 2011, una
parte dell'intervento di cui al comma 117 dell'articolo 2 della legge
n. 191 del 2009, concernente  il  finanziamento  di  progetti  per  i
territori di confine - alla copertura delle spese  dell'organismo  di
indirizzo, addirittura fissando la misura di tale riserva; la  norma,
pertanto,  avrebbe  dovuto  essere  approvata  con  il   procedimento
rinforzato  previsto  dall'art.  104,  primo  comma,  dello   statuto
speciale, ai sensi del quale le  disposizioni  del  Titolo  VI  dello
statuto, in  materia  di  finanza  della  Regione  e  delle  Province
autonome, possono essere modificate con legge ordinaria dello  Stato,
previa intesa tra il Governo e la Regione o le due Province; 
    che inoltre, secondo la  Provincia  ricorrente,  sarebbe  violato
anche l'art. 79, secondo comma,  dello  statuto  speciale,  il  quale
stabilisce che le misure di cui al primo comma del medesimo art. 79 -
tra le quali vi e' anche il finanziamento dei  progetti  relativi  ai
territori di confine - possano essere modificate  esclusivamente  con
la procedura prevista dall'art. 104; 
    che viene altresi' denunciata la violazione del d.lgs. n. 268 del
1992, recante le norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale,  in
quanto l'art. 1 fa espresso richiamo all'art. 104 dello  statuto  per
le modifiche del Titolo VI; 
    che la norma impugnata, infine, violerebbe il principio di  leale
collaborazione, perche' lo Stato sarebbe intervenuto  unilateralmente
in una  materia  contrassegnata  dalla  necessita'  della  preventiva
intesa con le Province autonome. 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo che  le  questioni  prospettate  siano  dichiarate
infondate; 
    che in particolare la disposizione censurata avrebbe un'efficacia
temporalmente circoscritta all'anno 2011 e non innoverebbe  in  alcun
modo il concorso delle autonomie agli obblighi di  finanza  pubblica,
ma si limiterebbe a regolare, con riferimento ad un  intervento  gia'
concordato,  la  previsione  di  copertura  delle   spese   sostenute
dall'organismo  di  indirizzo  nell'attivita'  di  istruttoria  e  di
verifica dei progetti di finanziamento; 
    che, d'altra parte, con ricorso depositato il 4 maggio  2011,  la
Provincia autonoma di Trento ha promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale del medesimo art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225  del
2010, per violazione dell'art. 79, secondo comma,  e  dell'art.  104,
primo comma, dello statuto speciale; del  d.lgs.  n.  268  del  1992;
dell'art. 2, comma 106,  della  l.  n.  191  del  2009;  nonche'  del
principio di leale collaborazione; 
    che in particolare, ad avviso della ricorrente, i commi da 107  a
125 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, hanno potuto  modificare
il Titolo VI dello statuto speciale in quanto adottati in  base  alla
procedura concordata prevista dall'art. 104 dello  statuto  medesimo;
le  disposizioni  adottate   ai   sensi   dell'art.   104,   infatti,
acquisiscono lo stesso valore dello  statuto  e  non  possono  essere
modificate se non attraverso  la  medesima  procedura;  cio'  sarebbe
confermato dall'art. 2, comma 106,  della  legge  n.  191  del  2009,
secondo il quale «le disposizioni recate dai commi da 107 a 125  sono
approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104»; 
    che la norma impugnata, invece, inserendosi  nell'art.  2,  comma
121, della legge n. 191  del  2009,  modificherebbe  formalmente  una
disposizione avente valore statutario in assenza della previa  intesa
con le  Province  interessate,  in  violazione  dell'art.  104  dello
statuto speciale; 
    che la disposizione censurata violerebbe inoltre l'art. 79, comma
2, dello statuto speciale, secondo il quale  «le  misure  di  cui  al
comma 1 possono essere modificate  esclusivamente  con  la  procedura
prevista dall'articolo 104 e fino alla loro  eventuale  modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui
al comma 1»; 
    che tra tali misure vi e', all'art. 79, primo comma,  lettera  c)
dello statuto speciale, anche il finanziamento dei progetti  relativi
ai territori di confine; l'ammontare di una delle misure previste  da
tale disposizione e' stato quindi determinato dall'art. 2, comma 117,
della legge n. 191 del 2009; 
    che pertanto la norma impugnata, riservando per l'anno  2011  una
quota delle risorse finanziarie previste per i territori  di  confine
alla  copertura   delle   spese   per   l'organismo   di   indirizzo,
modificherebbe una delle misure oggetto dell'art. 79, primo comma, al
di  fuori  della  procedura  prevista  dall'art.  104  dello  statuto
speciale; 
    che infine, secondo la Provincia di Trento,  la  norma  impugnata
violerebbe anche il  principio  pattizio  che  governa  le  relazioni
finanziarie tra Stato e Regioni, secondo  quanto  previsto  dall'art.
104 e dal d.lgs. n. 268 del 1992; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  si  e'  costituito  nel
giudizio chiedendo che  le  questioni  prospettate  siano  dichiarate
infondate, sulla base di argomentazioni identiche a quelle sviluppate
nell'atto di  costituzione  nel  giudizio  promosso  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano; 
    che dopo l'introduzione del presente giudizio,  l'art.  1,  comma
519, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.  147  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge di stabilita' 2014), ha abrogato, a  decorrere  dal  30  giugno
2014, i commi da 118 a 121 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009; 
    che con atti rispettivamente depositati il 27 agosto 2014 ed il 7
ottobre 2014, la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento  hanno
dichiarato di rinunciare al ricorso; 
    che con atti depositati il 21  ottobre  2014  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  ha  dichiarato  di  accettare  entrambe  le
rinunce. 
    Considerato che la Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale in via principale  dell'art.
2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225  (Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 26 febbraio 2011, n.  10,  laddove  prevede  che  «Per
l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di  cui  al  comma
117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le
spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica
dei progetti di cui al medesimo comma 117»; 
    che, inoltre,  con  ricorso  depositato  il  4  maggio  2011,  la
Provincia autonoma di Trento ha promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale del medesimo art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 225  del
2010, per violazione dell'art. 79, secondo comma,  e  dell'art.  104,
primo comma, del d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto  Adige);  del  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale);
dell'art. 2,  comma  106,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2010); nonche' del principio di leale
collaborazione; 
    che i due ricorsi pongono questioni identiche, in relazione  alle
medesime  norme  e  pertanto  i  giudizi  vanno  riuniti  per  essere
congiuntamente esaminati e decisi con unica pronuncia; 
    che dopo l'introduzione del presente giudizio,  l'art.  1,  comma
519, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.  147  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge di stabilita' 2014), ha abrogato, a  decorrere  dal  30  giugno
2014, i commi da 118 a 121 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009; 
    che con atti rispettivamente depositati il 27 agosto 2014 ed il 7
ottobre 2014, la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento - dato
atto  del  venir  meno  delle  ragioni  che  avevano   indotto   alla
proposizione  del  ricorso   -   hanno   dichiarato   di   rinunciare
all'impugnativa; 
    che con atti depositati il 21  ottobre  2014  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  ha  dichiarato  di  accettare  entrambe  le
rinunce; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da
accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione  del
giudizio (ex multis, da ultimo, ordinanze nn. 164 e 55 del 2013). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  estinti  i  giudizi  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225
(Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1,  della  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  rispettivamente
promossi dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  dalla  Provincia
autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014. 
 
                                F.to: 
                 Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI