N. 281 ORDINANZA 3 - 17 dicembre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia  -  Installazione  di  impianti  di  produzione  di   energia
  alimentati  da  fonti  rinnovabili  -   Elenco   degli   interventi
  urbanistico-edilizi soggetti a Segnalazione Certificata  di  Inizio
  Attivita' (SCIA) e di quelli soggetti  a  Dichiarazione  di  inizio
  attivita' (DIA). 
- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n.  10  (Disciplina  per
  l'esercizio delle attivita' produttive e riordino  dello  sportello
  unico), artt. 7, Allegato 1, lettera h), punti  da  1  a  7,  e  9,
  Allegato 2, lettera g). 
-   
(GU n.53 del 24-12-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo Maria NAPOLITANO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  7,
Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, Allegato 2, lettera  g),
della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012,  n.  10  (Disciplina
per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello
unico), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato l'11-14 giugno 2012, depositato in cancelleria  il
18 giugno 2012 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nella camera di consiglio del 5 novembre  2014  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con  ricorso  spedito  per  la  notificazione  l'11
giugno 2012, ricevuto il successivo 14  giugno  e  depositato  il  18
giugno 2012 (reg. ric. n. 94 del 2012), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 7, con riferimento all'Allegato 1, lettera h), punti da 1 a  7,
e 9, con riferimento all'Allegato 2, lettera g),  della  legge  della
Regione Liguria 5 aprile 2012,  n.  10  (Disciplina  per  l'esercizio
delle attivita' produttive e  riordino  dello  sportello  unico),  in
riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione; 
    che  l'art.  7  della  legge  citata  richiede  la   Segnalazione
Certificata   di   Inizio   Attivita'   (SCIA),   anche    ai    fini
dell'installazione degli impianti energetici  indicati  dall'Allegato
1, lettera h), numeri da 1 a 7; 
    che, osserva il ricorrente, l'Allegato 1 seleziona opere che,  in
base  alla  normativa  statale  di  principio  recata   dal   decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  (Attuazione   della   direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE),  dovrebbero,  viceversa,  essere
soggette  a  comunicazione  per  attivita'  edilizia  libera   o   ad
autorizazione unica; 
    che la SCIA costituirebbe un «regime autorizzativo  contrastante»
con la normativa di principio in materia di energia, a propria  volta
attuativa della direttiva 23 aprile 2009,  n.  2009/28/CE  (Direttiva
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - Testo rilevante
ai fini del SEE), in violazione dell'art. 117, primo e  terzo  comma,
Cost.; 
    che l'art. 9 della legge regionale  n.  10  del  2012  assoggetta
invece a Dichiarazione di inizio attivita' (DIA) obbligatoria  alcuni
interventi  urbanistico-edilizi,  tra  cui  la  realizzazione   degli
impianti di produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,
indicati dalla lettera g) dell'Allegato 2; 
    che, in base all'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2011,  le  procedure
di DIA e SCIA non sarebbero piu' applicabili in tali casi, posto  che
la normativa statale di  principio  configura  solo  l'autorizzazione
unica, la procedura abilitativa semplificata e  la  comunicazione  di
attivita' edilizia libera; 
    che tale disciplina discenderebbe dal  principio  comunitario  di
massima semplificazione, espresso dall'art. 13, comma 1, lettera  c),
della direttiva n. 2009/28/CE; 
    che anche l'art. 9 impugnato avrebbe  percio'  leso  l'art.  117,
primo e terzo comma, Cost.,  disciplinando  una  procedura  non  piu'
prevista dalla normativa statale e in contrasto con lo stesso diritto
dell'Unione; 
    che si e' costituita in giudizio la  Regione  Liguria,  chiedendo
che il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile,  e  nel  merito  non
fondato; 
    che la Regione eccepisce anzitutto l'inammissibilita' del ricorso
per genericita', difetto di motivazione e difetto di interesse; 
    che, nel merito, l'art. 4 del  d.lgs.  n.  28  del  2011  avrebbe
innovato quanto  al  regime  procedimentale  relativo  agli  impianti
energetici, senza modificare il Decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010 (Linee guida per  l'autorizzazione  degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili), che a tutt'oggi prevede la
DIA, anziche' la procedura abilitativa semplificata; 
    che il legislatore  regionale,  a  sua  volta,  avrebbe  ritenuto
opportuno  continuare  a  valersi   della   terminologia   pregressa,
richiedendo, con l'art. 7 impugnato, la SCIA per interventi  soggetti
a comunicazione di inizio attivita', e, con l'art.  9  impugnato,  la
DIA  obbligatoria  per  i  casi  soggetti  a  procedura   abilitativa
semplificata; 
    che, in particolare, la DIA sarebbe del tutto equivalente a  tale
ultima procedura; 
    che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni  impugnate
sono state modificate dalla legge della Regione  Liguria  4  febbraio
2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno  2008,  n.  16  -
Disciplina dell'attivita' edilizia - e alla legge regionale 5  aprile
2012, n. 10 - Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e
riordino dello sportello unico); 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei ministri, ha rinunciato al ricorso; 
    che la Regione Liguria ha accettato la rinuncia. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7,  con
riferimento all'Allegato 1, lettera h), punti da 1  a  7,  e  9,  con
riferimento all'Allegato 2, lettera g),  della  legge  della  Regione
Liguria 5 aprile  2012,  n.  10  (Disciplina  per  l'esercizio  delle
attivita'  produttive  e  riordino   dello   sportello   unico),   in
riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione; 
    che  le  disposizioni  impugnate  avrebbero   imposto,   per   la
realizzazione di taluni impianti energetici, il ricorso agli istituti
della SCIA e della DIA, in contrasto  con  la  normativa  statale  di
principio, a propria volta attuativa del diritto dell'Unione; 
    che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni  impugnate
sono state modificate dalla legge della Regione  Liguria  4  febbraio
2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno  2008,  n.  16  -
Disciplina dell'attivita' edilizia - e alla legge regionale 5  aprile
2012, n. 10 - Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e
riordino dello sportello unico); 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei  ministri  del  28  febbraio  2014,  ha  rinunciato  al
ricorso,  ritenendo  satisfattive   le   modifiche   apportate   alle
disposizioni censurate; 
    che la Regione Liguria ha accettato la rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da
accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione  del
processo (ex multis, ordinanza n. 196 del 2014). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014. 
 
                                F.to: 
                 Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI