N. 284 ORDINANZA 3 - 17 dicembre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Idrocarburi - Disciplina della rete di distribuzione dei carburanti. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni  urgenti  per  la
  concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita')
  - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge
  24 marzo 2012, n. 27 - art. 17, comma 4, lettera c). 
-   
(GU n.53 del 24-12-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma
4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla  Provincia  autonoma
di Trento con ricorso notificato il 25  maggio  2012,  depositato  in
cancelleria il 29 maggio 2012 ed  iscritto  al  n.  84  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2014  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  25  maggio  2012  e
depositato il successivo 29 maggio (reg. ric. n.  84  del  2012),  la
Provincia autonoma di Trento ha promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale, tra l'altro, dell'art. 17, comma 4, lettera  c),  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
marzo 2012, n. 27, in riferimento all'art. 117, quarto  comma,  della
Costituzione, agli artt. 9, numero 3), e  16  del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  al
d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato,
incremento della produzione industriale, cave e torbiere,  commercio,
fiere e mercati), all'art. 15 del d.P.R. 19  novembre  1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e all'art. 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento); 
    che, a seguito della sentenza n. 183 del 2012  di  questa  Corte,
avente ad oggetto l'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge  15  luglio  2011,  n.  111,  la  Provincia  autonoma  ha
rinunciato al ricorso, limitatamente all'impugnazione  dell'art.  17,
comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012; 
    che la ricorrente ha chiesto  il  rinvio  della  trattazione  del
ricorso, per consentire l'accettazione della rinuncia; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato ha aderito  alla  richiesta
di rinvio. 
    Considerato che le parti sollecitano un rinvio della  trattazione
del ricorso, per verificare se la rinuncia  della  ricorrente  verra'
accettata; 
    che,  impregiudicata  ogni  altra  questione,  appare   opportuno
accogliere l'istanza. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separata pronuncia la decisione  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale  riguardanti  l'art.  35,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
    rinvia la causa a nuovo ruolo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI